CONDIZIONI DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE (RCT) E VERSO PRESTATORI DI LAVORO(RCO)

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1 CONDIZIONI DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE (RCT) E VERSO PRESTATORI DI LAVORO(RCO) LE CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI A STAMPA SI INTENDONO INTEGRALMENTE ANNULLATE E SOSTITUITE DALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI CHE SEGUONO. MASSIMALI ASSICURATI per la Responsabilita civile verso terzi: Per ogni sinistro: ,00 ma con il limite per persona di: ,00 e per danni alle cose di: ,00 MASSIMALI ASSICURATI per la Responsabilita verso i prestatori di lavoro: Per ogni sinistro: ,00 ma con il limite per persona di: ,00 Preventivo retribuzioni annue lorde erogate: ,53 DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono il significato qui precisato : assicurazione : il contratto di assicurazione polizza : il documento che prova l assicurazione contraente : il soggetto che stipula l assicurazione assicurazione : il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione società : l impresa assicuratrice premio : la somma dovuta alla società rischio: la probabilita che si verifichi il sinistro e l entita dei danni che possono derivarne sinistro : il verificarsi del fatto dannoso - cioè l insorgere della controversia - per il quale è prestata la garanzia assicurativa indennizzo : la somma dovuta dalla società in caso di sinistro cose: sia gli oggetti materiali che immateriali A:\Rcgen nuova gara.doc

2 scoperto: parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell Assicurato franchigia: parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell Assicurato CONDIZIONI GENERALI Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Ogni errore od omissione che non sia frutto di dolo in cui il Contraente e/o l Assicurato sia incorso all atto della stipulazione della presente assicurazione e/o durante il corso della stessa, non determinerà mai nullità di garanzia o decadenza, anche parziale, dal diritto all indennizzo, ma avrà il solo effetto di far rettificare il premio in base allo stato di fatto del rischio, e ciò anche in deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice Civile, con decorrenza dalla variazione del rischio stesso. Resta inoltre convenuto che il Contraente e/o Assicurato è esonerato dall obbligo di dichiarare i danni provocati e/o accaduti. Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI In caso di sinistro l'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art C.C. Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L assicurazione ha effetto dal giorno indicato in polizza anche in pendenza del pagamento del premio da parte del Contraente, pagamento che lo stesso si impegna ad effettuare entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del documento da parte del broker, ferme restando la decorrenza del contratto e la sua durata. Tale termine ha valore anche per quanto attiene il perfezionamento di appendici di qualsiasi natura che comportino un premio alla firma. Ciò in deroga all art del Codice Civile. Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60 (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi del predetto art del Codice Civile. Art. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Resta comunque inteso che l eventuale mancata comunicazione che non sia frutto di dolo, non determinerà mai nullità di garanzia o decadenza, anche parziale, dal diritto all indennizzo, ma avrà il solo effetto di far rettificare il premio in base allo stato di fatto del rischio, e ciò anche in deroga all art del Codice Civile, con decorrenza dalla variazione del rischio stessa. 2

3 Art. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio e le rate del premio successive alla comunicazione dell'assicurato (art C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve: darne avviso al Broker oppure alla Societa entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza; far seguire nel piu breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalita di accadimento del fatto dannoso di cui l Assicurato sia venuto a conoscenza, nonche i documenti o gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro; relativamente ai sinistri verso prestatori di lavoro, gli stessi vanno denunciati soltanto in caso di inchiesta pretorile. L inadempimento di uno di tali obblighi, che non siano frutto di dolo, non comportera alcun pregiudizio per l Assicurato. Art. 8 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società è in facoltà del Contraente di richiedere ed ottenere il contemporaneo annullamento delle altre coperture in corso con la Società medesima o per parte di esse, fermo l impegno della Società stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, a rimborsare la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso dei contratti anticipatamente annullati. Art. 9 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE Premesso che l assicurazione è stata stipulata per la durata di un anno, tre mesi e diciannove giorni a decorrere dalle ore del 11/09/2003 e sino alle ore del è in facoltà delle Parti di rescinderla anticipatamente mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 (novanta) giorni prima di ogni singola ricorrenza annuale. Art ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'assicurato. Art FORO COMPETENTE Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente. Art RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge. 3

4 RISCHI DELLA RESPONSABILITA CIVILE DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA ISTITUZIONALE 4

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6 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA ISTITUZIONALE Art. 1 - Oggetto della garanzia della Responsabilita' Civile verso terzi L assicurazione - ai sensi di legge o alle condizioni previste dalla presente polizza - si intende prestata a favore dell Ente per la Responsabilita Civile per danni involontariamente cagionati a terzi da esso o da persone delle quali o con le quali debba rispondere nell espletamento delle proprie attivita' istituzionale e nell' esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad esso istituzionalmente competono nell ambito del proprio territorio. A puro titolo esemplificativo, e non limitativo, la garanzia comprende la responsabilità derivante all Assicurato: - dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, ponti e canali; - dalla proprietà e manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all errato funzionamento di impianti semaforici in genere; - dalla proprietà e manutenzione e funzionamento di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonchè l uso di anticrittogamici e/o antiparassitari; - dalla organizzazione, gestione e partecipazione di spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, escluso comunque i danni derivanti dall uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonchè fuochi pirotecnici; - dalla proprietà e/o gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compreso servizi e dipendenze, nonchè l organizzazione di corsi sportivi; - dalla gestione di scuole di qualsiasi grado (asili, scuole materne, scuole superiori, professionali e serali), corsi di istruzione professionale, doposcuola, colonie estive - invernali ed elioterapiche, centri per handicappati, compresi servizio di trasporto con mezzi comunali e servizio di refezione; - dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani, dalla proprietà e gestione di altri ricoveri per animali, nonchè per la custodia di animali in dotazione ai giardini pubblici; - dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinematografi, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati; - dall esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche; - dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (es. scivoli, altalene, giostre e similari) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione; 6

7 - dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, nonchè spazi per affissioni (anche a scopo elettorale), ovunque installati nel territorio nazionale; - dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini; - da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento; - dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale; - dalla proprietà e manutenzione: di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata; della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture di tubazioni e/o condutture; - dall erogazione e distribuzione di gas metano, compresa la proprietà di impianti, tubazioni ed attrezzature; - da lavori di pulizia, manutenzione in genere, scavi, posa in opera di impianti e/o tubature; - dal servizio di nettezza urbana, compreso raccolta, carico, scarico di immondizie e/o rifiuti in genere, esclusi comunque i rischi da circolazione e/o navigazione di veicoli e/o natanti a motore; la garanzia comprende inoltre: la proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere; l attività di disinfezione e/o disinfestazione; - da servizio di vigilanza anche effettuato con guardiani armati e con cani; - dall esistenza di antenne radiotelevisive, da recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica; - dal servizio di polizia municipale, nonchè sorveglianza, anche armata; - da tutti i pubblici servizi gestiti in economia dall'amministrazione Comunale, compresi quelli di assistenza, beneficienza, igiene, ambulatori pubblici, farmacie, poliambulatori e impianti sportivi in genere; la garanzia non comprende la responsabilita' derivante all'assicurato dall'esercizio delle attività attribuite per legge alle U.S.L. e/o alle Aziende municipalizzate; - dal servizio di esazione tributi, contributi e tasse. - dall attivita delle squadre antincendio organizzate e composte da Dipendenti dell Assicurato ove si verifica l esistenza del servizio; - dall attività svolta nel quadro del coordinamento dell Ufficio del Piano di Zona d Intervento Sociale 7

8 Art.2 - Estensione territoriale La validita della presente polizza e estesa ai danni verificatisi nel mondo intero. Art.3 - Persone non considerate Terzi Non vengono considerati terzi esclusivamente il legale rappresentante (tranne che per le lesioni corporali). Art.4 - Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T. La garanzia R.C.T. non comprende i danni : da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, da proprieta ed uso di unita naviganti a motore e da impiego di aeromobili da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norme delle disposizioni in vigore da furto tranne cio che e previsto dalle estensioni diverse alla voce cose consegnate e in custodia alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori alle cose che l assicurato detenga a qualsiasi titolo conseguenti a: inquinamento dell aria o del suolo interruzioni, impoverimento, deviazione di sorgenti e di corsi d acqua alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive derivanti da detenzione o impiego di esplosivi a condutture ed impianti sotterranei in genere tranne quanto e previsto dalle estenzioni diverse alla voce danni a condutture e impianti sotterranei; a fabbricati ad a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati cagionati da: prodotti e cose in genere dopo la loro messa in circolazione opere, installazioni in genere dopo l ultimazione dei lavori operazioni di riparazioni, manutenzione, o posa in opera se non avvenuti durante l esecuzione dei lavori derivante da responsabilita volontariamente assunte dall Assicurato ed allo stesso non imputabili a sensi di legge Le esclusioni suddette devono intendersi sempre valide tranne quanto e espressamente previsto nelle Estensioni diverse con le franchigie e i limiti convenuti. 8

9 Art. 5 - Estensioni diverse A integrazione delle presenti norme l assicurazione si intende, inoltre, estesa alle seguenti garanzie: 1 - Committenza auto La garanzia comprende la Responsabilita' Civile dell'assicurato per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti o commessi, in relazione alla guida di autovetture, motocicli o ciclomotori purche' i medesimi non siano di proprieta' od in usufrutto dell'assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. La presente garanzia e' prestata con una franchigia di 250,00 per sinistro. 2 - Responsabilità Civile personale La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale di Amministratori e Rappresentanti dell'ente, nonché di ciascun dipendente dell'assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati: alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la RCT; agli altri dipendenti dell'assicurato, regolarmente assicurati ai sensi dei D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, limitatamente alle lesioni corporali (escluse la malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O.. Si precisa che tale garanzia comprende anche la R.C. Personale derivante ai dipendenti con funzione di "Responsabile della Sicurezza" ai sensi delle Leggi 626/94 e 494/96 in possesso di relativo attestato di frequenza. 3 - Lavori ceduti in appalto Premesso che l Assicurato può cedere in appalto parte dei lavori descritti in polizza, si precisa che l assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull Assicurato per danni cagionati o subiti da dette imprese, loro titolari e/o dipendenti. 4 - Danni a veicoli sotto carico e scarico e/o in sosta nell ambito di esecuzione dei lavori L'assicurazione comprende i danni ai veicoli sotto carico e scarico e/o in sosta nell ambito di esecuzione dei lavori, anche se di proprietà di dipendenti. 5 - Danni a cose trovantisi nell ambito di esecuzione dei lavori 9

10 L'assicurazione comprende i danni alle cose di terzi trovantisi nell ambito di esecuzione dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose in consegna/custodia dell Assicurato. La garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di ,00 per anno assicurativo e con una franchigia di 500,00 per sinistro 6 - Danni da cedimento e franamento del terreno La garanzia e' operante anche per i danni provocati da cedimenti o franamenti di terreno in conseguenza di lavori, sterri, scavi, riporti, reinterri, demolizioni ed altri simili lavori, escluso comunque i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive. Lo stesso deve valere per i danni provocati ad infissi o manufatti nei locali o nei luoghi ove si eseguono i lavori. La garanzia è prestata con una franchigia di 1.000,00 per ogni sinistro e con un massimo risarcimento annuo di , Danni a condutture ed impianti sotterranei La garanzia comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei, con una franchigia assoluta di 1.500,00 e con il limite di massimo risarcimento di ,00 per sinistro. 8 - Danni da interruzione e/o sospensione di attività La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attivita' industriali, commerciali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 1.500,00 e il massimo di ,00, fermo restando che la Società non risponde oltre il massimo del 10% del massimale previsto per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. 9 - Prove ed esami Premesso che il Contraente al fine di assumere il personale occorrente effettua selezioni e prove pratiche, si conviene che sono considerati terzi gli operai, gli intermedi, gli apprendisti che eseguono un saggio delle loro capacità tecniche o professionali Organizzazione e gestione di corsi di istruzione, di formazione e/o borse di studio L assicurazione si intende operante per la responsabilità civile derivante all Assicurato dall organizzazione e gestione di corsi di istruzione, formazione e/o borse di studio. Si precisa che i partecipanti ai suddetti corsi sono considerati terzi Danni a cose in consegna-custodia La garanzia comprende i danni alle cose di terzi (esclusi i veicoli ed i beni in leasing) in consegna e/o custodia dell Assicurato e dei suoi dipendenti anche derivanti da movimentazione, carico, scarico di tali cose. Sono comunque esclusi i danni da furto, incendio, nonchè quelli subiti dalle suddette cose in conseguenza del loro uso e/o trasporto. 10

11 La presente garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di 250,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di ,00 per anno assicurativo Proprietà di fabbricati L assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato dalla proprietà di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, sia da lui occupate per l esercizio delle attività descritte in polizza, sia date in locazione e/o comodato a terzi, e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili. L assicurazione comprende inoltre: i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese. Si precisa che le citate imprese - nonchè loro titolari o dipendenti - sono considerate terze; i danni derivanti da spargimento di acqua, purchè conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture. L assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne Infortuni dei dipendenti non soggetti all obbligo di assicurazione INAIL Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell Assicurato non soggetti all obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio Inquinamento accidentale La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell acqua, dell aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rotture accidentale di impianti e condutture. Sono esclusi i danni relativi all esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti. La presente estensione di garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con un minimo di 2.500,00 e fino alla concorrenza di ,00 per uno o piu' sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo Rimozione veicoli Premesso che l Assicurato può svolgere il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta, la garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di 11

12 caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada, e ciò a parziale deroga delle Norme che regolano l assicurazione. La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall Assicurato in apposite aree. La garanzia è operante con l applicazione di una franchigia di 250,00 per veicolo danneggiato, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo di ,00 per anno assicurativo. Sono esclusi i danni da furto, incendio nonchè quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell intervento Parcheggi - Autorimesse L assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all Assicurato per danni cagionati a veicoli di terzi in sua consegna/custodia nell ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti. La presente garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di 250,00 per ogni veicolo danneggiato. Sono esclusi i danni da furto e/o incendio Persone non dipendenti dell Assicurato che svolgono attività per l Assicurato stesso Premesso che l Assicurato può avvalersi dell opera di persone non dipendenti, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato per danni cagionati e/o subiti da dette persone mentre eseguono i lavori per conto dell Assicurato stesso Malattie professionali L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall INAIL. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipula della polizza e siano conseguenze di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità dell'assicurazione, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale: per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro Errata interpretazione delle norme di legge La garanzia si intende valida anche quando l'assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, semprechè ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia. 12

13 20 - Mancato rispetto vincoli urbanistici La garanzia si intende valida per i danni cagionati a terzi, compresa la Pubblica Amministrazione, conseguenti al mancato rispetto di vincoli urbanistici di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità. La presente garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l Assicurato svolga la sua funzione nell ambito di uffici preposti al rilascio di autorizzazioni e di concessioni edilizie. La presente estensione di garanzia, fermo il massimale indicato in polizza, e prestata fino alla concorrenza di ,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo, con un scoperto a carico dell Assicurato pari al 10% di ciascun sinistro con il limite di 500, Buona fede INAIL Si conviene tra le parti che non costituisce motivo di decadenza della garanzia la mancata assicurazione presso l INAIL del personale dell Assicurato, in quanto cio derivi da inesatta interpretazione delle norme vigenti al riguardo Esonero denuncia posizione INAIL L'assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'inail, fermo l obbligo di denunciare tutte le retribuzioni erogate Precisazioni ulteriori La garanzia comprende altresì l erogazione di tutti i servizi effettuati direttamente che tramite: persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, guardie ecologiche; convenzioni con Associazioni Volontaristiche; obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile; borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale; appartenenti ad associazioni di volontariato comprese prestazioni medico- sanitarie, protezione civile; lavoratori socialmente utili. Si precisa che tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo Danni a cose di terzi (causale incendio) La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di ,00, per i danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute. Tale garanzia opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali altre polizze esistenti per lo stesso rischio Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni conseguenti a mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e recinzioni 13

14 poste a protezione dell incolumità dei terzi, per l esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere, di lavori, di macchine, impianti e/o attrezzi e depositi di materiali Danni a veicoli di dipendenti e di terzi La garanzia si estende alla responsabilità civile per i danni provocati alle autovetture o motoveicoli proprietà di terzi, di Dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell assicurato, con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio, e di quelli alle cose in essi contenute. Questa estensione di garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di 100,00 per ciascun veicolo danneggiato. Art. 6 - Oggetto della garanzia di Responsabilita civile verso prestatori di lavoro (R.C.O) La Societa si obbliga a tener indenne l Assicurato, purche in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese ) quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti in occasione di lavoro o servizio dai propri dipendenti o lavoratori parasubordinati addetti alle attivita per le quali e prestata l assicurazione che abbiano determinato la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidita permanente superiore al 6%. Art.7 - Estensione territoriale ai fini della garanzia R.C.O. La garanzia R.C.O vale per i sinistri che avvengono nel mondo intero Art.8- Rischi esclusi dalla garanzia R.C.O. 14

15 L assicurazione R.C.O: non vale: per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi per i sinistri derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive Art.9 - Denuncia danni R.C.O. Nei riguardi dell'assicurazione di responsabilità, civile verso i prestatori di lavoro, l'assicurato deve fare denuncia alla Società soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma di legge Infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro 3 giorni da quello in cui l'assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Inoltre, se per l infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'istituto Assicuratore Infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli Art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardante la vertenza. Art. 10 Franchigia Su ogni indennizzo liquidato a termini di polizza verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di 1.500,00 che resterà a carico dell Ente Contraente. L Ente Contraente si impegna a rimborsare alla Società in sede di regolazione premio (vedi art.11), previa esibizione di esaustiva documentazione degli avvenuti indennizzi, la somma delle franchigie dovute per il periodo assicurativo di riferimento. Art Regolazione premio Il premio e convenuto in via provvisoria nell importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed e regolato alla fine di ogni periodo assicurativo secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito nell 80% del premio anticipato. Entro i 90 giorni successivi alla scadenza annuale il Contraente deve comunicare al Broker oppure alla Societa le variazioni intervenute. Sulla base di questi dati la Societa calcola il conguaglio di premio. Il Contraente e tenuto ad effettuare il pagamento del conguaglio entro 60 giorni dalla data di ricezione del documento da parte del Broker. Il mancato adempimento di uno degli obblighi suddetti non comportera mai la sospensione della garanzia se non trascorsi 60 giorni dalla comunicazione della sospensione stessa inviata per raccomandata dalla Societa al Broker oppure al Contraente. 15

16 L elemento preso come base per la regolazione del premio è il consuntivo retribuzioni lorde erogate Art Gestione delle vertenze - Spese di resistenza La Societa assume fino a quando ne ha interesse a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvelendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. L Assicurato e tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Sono a carico della Societa le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro un limite di un importo pari al un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Societa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Societa non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per i legali e/o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, ne delle spese di giustizia penale. Art.13 - Estensione qualifica di terzi Sono considerati terzi, a titolo esemplificativo e non limitativo: Assessori Consiglieri Revisori dei conti Lavoratori socialmente utili Stagisti Dipendenti di agenzie di lavoro interinale Collaboratori non dipendenti di ogni ordine e grado I dirigenti che svolgono attività tecniche ed i relativi coniugi, genitori, figli nonché parenti ed affini con essi conviventi; I dirigenti che svolgono attività tecniche ed i relativi coniugi, genitori, figli nonché parenti ed affini con essi conviventi; Il Segretario Comunale e i responsabili dei servizi che svolgono attività tecniche; Gli amministratori degli Enti collegati, consociati, consorziati, o affiliati; I dipendenti di qualsiasi qualifica e categoria anche in periodo di prova con contratto a termine e/o preavviso di licenziamento purché non si tratti di prestatori d opera soggetti all Assicurazione INAIL; I dipendenti soggetti all Assicurazione INAIL quando l INAIL li considera fuori servizio; 16

17 I soci titolari e gli amministratori, nonché gli ospiti, il personale dipendente e/o consulenti delle ditte appaltanti e locatrici o fornitrici o appaltatrici subappaltatrici, esecutrici di ordini, lavori e servizi per conto dell Assicurato, i lavoratori a misura e loro dipendenti e collaboratori; I consulenti tecnici, i professionisti in genere, loro dipendenti, collaboratori o incaricati; i contrattisti, i frequentatori, i clienti dell Assicurato, gli associati, gli insegnanti e gli alunni e loro familiari. Art Clausola Broker Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Brokers di Assicurazioni UniCredit Broker S.p.A, Via Calabria n.31 Milano U.C.L.A.di Napoli Via Medina, Napoli - Tel.n Telefax n Il pagamento dei premi di polizza verrà effettuato dal Contraente per il tramite della UniCredit Broker S.p.A. Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l Assicurato sono tenuti, nonchè quelle dagli stessi ritenute necessarie, devono essere fatte per iscritto mediante lettera raccomandata, telex, telefax o telegramma indirizzati alla Società o alla UniCredit Broker S.p.A. Art Buona fede A maggior chiarimento di quanto previsto dalle presenti Norme, si precisa che ogni errore od omissione che non sia frutto di dolo, in cui il Contraente o l Assicurato sia incorso all atto della stipulazione della presente assicurazione, e/o durante il corso della stessa, non determinerà mai nullità di garanzia o decadenza dal diritto all indennizzo, ma avrà il solo effetto di far rettificare il premio in base allo stato di fatto del rischio e ciò anche in deroga agli art. 1892, 1893, 1898 del Codice Civile, con decorrenza dalla variazione del rischio stesso. Art Interpretazione del contratto L interpretazione del contratto si intenderà sempre quella più favorevole al Contraente/Assicurato. 17

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