POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE GENERALE (RISCHI NON AUTO)
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- Filippa Scotti
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1 POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE GENERALE (RISCHI NON AUTO)
2 POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE GENERALE CONTRAENTE : BIBLIOTECA FARDELLIANA CODICE FISCALE : DOMICILIO : TRAPANI - LARGO SAN GIACOMO, N. 18 POLIZZA N : EFFETTO ORE 24 DEL SCADENZA ORE 24 DEL DURATA : RATA DA PAGARSI ALLA FIRMA DELLA POLIZZA : PREMIO NETTO ACCESSORI PREMIO IMPONIBILE IMPOSTE TOTALE
3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. Art. 2 - Durata e proroga del contratto Il contratto avrà la durata di anni 3 (tre) a far tempo dalla stipula del contratto. Il contratto potrà essere eventualmente prorogato, alle medesime condizioni della presente polizza ed alle medesime condizioni economiche pattuite con il presente procedimento, a richiesta dell Amministrazione dell Ente per la durata massima di anni uno. E espressamente escluso il tacito rinnovo come pure l obbligo della disdetta alla scadenza, intendendosi il contratto risolto di diritto alla sua cessazione; Art. 3 - Decorrenza dell assicurazione La presente polizza ha la seguente decorrenza: dalla stipula del contratto Art. 4 - Pagamento del premio Il corrispettivo dovuto a titolo di premio complessivo per tutte le polizze stipulate verrà versato dalla Biblioteca Fardelliana alla compagnia di assicurazione in un unica rata annuale alla stipula del contratto. Art. 5 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 6 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 7 - Aggravamento del rischio Il Contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art C.C. Art. 8 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivamente alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato (Art C.C.), riconoscendo un ristorno proporzionale del premio pagato e non goduto, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
4 Art.9 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 30 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e/o l Amministrazione possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. in tale caso la Società Assicuratrice, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art Altre assicurazioni. Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio da esso stipulate; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art C.C.). Art Foro competente Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente. Art Rinvio Per quanto non e qui diversamente regolato valgono le norme di legge. DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE GENERALE Nel testo che segue, si intendono: per "Assicurazione: il contratto di assicurazione; per "polizza": il documento che prova l'assicurazione; per Contraente : il soggetto che stipula l'assicurazione, denominato altresì Amministrazione. per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; per "Società": l'impresa assicuratrice; per "Premio": la somma dovuta alla Società; per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; per "indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, che non potrà in nessun caso essere superiore alla differenza tra i massimali di polizza ed eventuali scoperti e franchigie; per "Cose": sia gli oggetti materiali sia gli animali.
5 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE GENERALE Premessa - Attività espletata e rischi coperti La garanzia della presente polizza è operante in relazione all esercizio dei Pubblici Servizi che istituzionalmente competono all Assicurato comprese tutte le attività comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario; la garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall Ente per legge, regolamenti o delibere. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità derivante all Assicurato in qualità di committente, organizzatore o altro. La Compagnia si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose (sia gli oggetti materiali che gli animali) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all attività svolta. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. A. Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) La Società si obbliga, entro il massimale di garanzia per sinistro di con il limite di per persona, a tenere indenne l Assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi della assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno ) per gli infortuni ( escluse le malattie professionali ) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all attività per la quale è prestata l assicurazione, compresi, altresì, i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal D.Lgs. n 38 del La Compagnia si obbliga quindi a rifondere all Assicurato le somme richieste dall I.N.A.I.L. a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall infortunato e/o dagli aventi diritto anche se non sia stata esperita alcuna azione legale di regresso da parte dell I.N.A.I.L. stessa. ai sensi del Codice Civile nonché del D.Lgs. 626 del e successive modifiche ed integrazioni (compreso il danno biologico) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n 1124, così come modificato dal D.Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma, addetti all attività per la quale è prestata l assicurazione, per morte e per lesioni personali (escluse le malattie
6 professionali) dalle quali sia derivata un invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati del D.P.R. 30 Giugno 1965, n 1124, senza applicazione della franchigia ivi prevista. L assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l Assicurato sia in regola con gli obblighi per l assicurazione di legge. buona fede I.N.A.I.L. l assicurazione di Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conservano la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l I.N.A.I.L. di personale, quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempre che ciò non derivi da comportamento doloso. B. Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti non soggetti all assicurazione di legge contro gli infortuni ( R.C.I. ) Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i prestatori di lavoro dipendenti dall Assicurato e non soggetti all obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n 1124, per lesioni corporali ( escluse le malattie professionali ) da loro subite in occasione di lavoro o di servizio. C. Rivalsa I.N.P.S. Tanto l assicurazione R.C.T. quanto l assicurazione R.C.O. / R.C.I. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall I.N.P.S. ai sensi dell art.14 della Legge 12 Giugno 1984, n 222. D. Malattie professionali La garanzia della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, viene prestata anche per le malattie professionali indicate secondo le voci della tabella n.4 allegata al D.P.R.09/06/1975 n 482 e n 8 allegata al D.P.R 30/06/1965 n Nell'ipotesi che, per legge, tra le malattie professionali indicate in tali tabelle, venissero effettuate nuove inclusioni, la garanzia non è operante per queste ultime senza preventivo accordo tra le parti. A tal fine la Società si impegna a darne preavviso all'assicurato a mezzo lettera raccomandata R.R. entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento e, in assenza di tale comunicazione, la garanzia si intende comprensiva anche delle nuove inclusioni. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti verificatisi durante il tempo de11'assicurazione. La garanzia non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della polizza o dalla data di cessazione del rapporto. Resta inteso che per questa estensione il massimale per sinistro R.C.O. previsto in polizza rappresenta il limite massimo di esborso della Società per ogni fatto che abbia dato origine a malattie professionali indipendentemente dal numero delle persone danneggiate. L'assicurazione per le malattie professionali è efficace a condizione che al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con gli obblighi de11'assicurazione di legge. Qualora la Società non intendesse dare copertura a nuove inclusioni di malattie professionali previste dalla legge, il contratto si intenderà risolto dalla decorrenza della prima rata di premio annuale successiva. E. Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga, entro il massimale di garanzia di per sinistro con il limite di per persona e di per danni a cose o animali a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose (di seguito denominati danni
7 materiali ), in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dell Ente, per legge, regolamenti e delibere, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile e necessario, per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad esso istituzionalmente competono. L assicurazione comprende, altresì, tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti a quelle principali anzidette, comunque e ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. L'Assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, in tal caso la Società assicuratrice si riserva il diritto di rivalsa nei confronti di tali soggetti. NOVERO TERZI E riconosciuta la qualifica di terzi limitatamente alle lesione corporali: a) Ai dipendenti ed ai collaboratori della Spett.le Contraente non soggetti all Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ( I.N.A.I.L.); b) Agli Amministratori ( Presidente e Consiglieri dell Ente ); c) Ai Professionisti ed ai Consulenti di cui la Spett.le Contraente si avvalga in ordine alle attività svolte, anche nell eventualità di una loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l assicurazione; d) Ai dipendenti di Enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine ai lavori eseguiti dalla Spett.le Contraente; e) Al personale di Ditte e Imprese artigiane che nell ambito dei fabbricati di pertinenza della Spett.le Contraente eseguono attività diverse rispetto alle attività oggetto dell assicurazione; f) Gli utenti che si vengano a trovare all interno dei locali ove si svolge l attività della Contraente; g) Le persone che pur non essendo in rapporto di dipendenza con l Assicurato/Contraente, partecipino comunque ai lavori oggetto dell assicurazione o della cui opera l Assicurato /Contraente si avvalga. RISCHI INCLUSI L'Assicurazione R.CT comprende i danni: a) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute fino alla concorrenza di per sinistro e per anno assicurativo; b) a cose che l'assicurato abbia in consegna e/o custodia e/o detenga a qualsiasi titolo - con l'esclusione delle cose costituenti beni strumentali per lo svolgimento dell'attività dell Assicurato - fino alla concorrenza di ,00 per uno o più sinistri che si verifichino nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo; c) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività; d) derivanti dalla proprietà e/o gestione di fabbricati e dalle aree circostanti con relativi impianti fissi; sono comprese le manutenzioni ordinarie, i danni conseguenti a guasti o rotture degli impianti idrici o di riscaldamento, ferma l'esclusione dei danni derivanti da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali non connessi a crolli e cedimenti di parti murarie; e) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico (inclusi i natanti), ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni; f) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori fino alla concorrenza di ,00 per uno o più sinistri che si verifichino nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo;
8 g) a condutture di impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, sempreché vi sia la responsabilità dell Assicurato e che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature fino alla concorrenza di ,00 per uno o più sinistri che si verifichino nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo; h) ai danni alle persone non dipendenti subiti in occasione della loro partecipazione alle attività dell Assicurato ivi compresi i corsi di addestramento nonché ai danni cagionati agli appaltatori e loro dipendenti che eseguono lavori nell'ambito delle proprietà e/o impianti gestiti dall Assicurato. La Società risponderà anche di eventuali richieste, in via di regresso, di Enti mutualistici; i) derivanti dalla responsabilità personale dei dirigenti e/o dei funzionari e/o dei dipendenti in genere per danni arrecati durante lo svolgimento delle loro mansioni, a terzi, compresi i dipendenti dell Assicurato stesso; j) derivanti da caduta di cornicioni e/o distacco di intonaco e rivestimenti in genere e/o parti murarie per ogni causa; k) derivanti dalle seguenti attività accessorie : la proprietà e/o l'impiego di tutti i macchinari e di tutte le attrezzature occorrenti, compresi mezzi meccanici cingolati e gommati, anche se di proprietà di terzi, ma in uso, per noleggio o locazione e locazione finanziaria, alla Assicurato per l'espletamento delle attività dichiarate in polizza, compreso per tutti i mezzi meccanici semoventi non immatricolati al P.R.A., lo spostamento da luogo a luogo effettuato con mezzi propri. l'esistenza di servizi di vigilanza e/o guardia, anche con impiego di cani, a mezzo di guardiani anche armati, compreso, da parte di quest'ultimi, l'uso di armi per motivo di servizio. dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands; di servizi sanitari interni, prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dei luoghi di lavoro del Contraente, compresa la responsabilità personale di sanitari e degli addetti al servizio; dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori; dalla proprietà e dalla gestione nell'ambito delle proprie strutture, di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi; servizio di sorveglianza anche armata; accompagnamento di utenti e/o studenti in occasione di visite guidate all interno dell azienda; lavori di pulizia e di ordinaria manutenzione dei locali occupati dall Assicurato per l esercizio dell attività descritta in polizza; lavori di manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all attività dichiarata, compreso macchinari, veicoli ed attrezzature; l) derivanti all'assicurato nella sua qualità di committente di dipendenti che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempreché tali veicoli non siano di proprietà dell Assicurato stesso né da questi presi, o dati in locazione (Art C.C.). La garanzia vale per i danni corporali subiti dalle persone trasportate. Non è considerato terzo il
9 conducente dell'autoveicolo. L'Assicurazione spiegherà efficacia sempreché risulti provato che al momento del sinistro il mezzo era guidato da un dipendente dell'assicurato munito di regolare patente di abilitazione. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili; m) agli effetti personali dei dipendenti dell'assicurato che subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio, ferma l esclusione dei furti; n) derivanti dall'uso nell'interno degli edifici di pertinenza dell Ente di scale, carrelli, mezzi meccanici di trasporto e di sollevamento in genere; RISCHI ESCLUSI Non sono considerati terzi ai fini dell Assicurazione R.C.T : a) il legale rappresentante del Contraente, che si trovi nell esercizio delle sue funzioni istituzionali; b) le persone obbligatoriamente iscritte all'inail che essendo in rapporto di dipendenza con l Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. L assicurazione R.C.T. non comprende i danni: a) da furto; b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di, natanti a motore e da impiego di aeromobili; c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16 anno di età; d) a cose rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; e) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente a quelli avvenuti durante l esecuzione dei lavori stessi espletati dal Comune o da sue imprese appaltatrici e/o esecutrici; f) conseguenti alle operazioni di rifornimento di aeromobili; g) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; h) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. i) Cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori ; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori, o comunque una esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto anziché del compimento della intera opera del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano, e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, non conseguenti a danno materiale e diretto per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose indennizzabile ai sensi della presente polizza; k) da responsabilità assunta in base a contratto salvo che si tratti di responsabilità che pur in assenza di detti contratti sarebbe ugualmente a termini di legge rimasta a carico dell'assicurato. l) La responsabilità patrimoniale di amministratori e dirigenti. L'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. non comprende i danni: da detenzione o impiego di esplosivi;
10 verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). derivanti dalla responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente od indirettamente connessi, seppure in parte, all asbesto o a qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l asbesto. provocati da campi elettromagnetici. REGOLAZIONE PREMIO Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo l eventuale premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l indicazione: - delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. Se l Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se l Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora all atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto in via anticipata, quest ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell ultimo consuntivo. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall art.20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi). ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei. L assicurazione R.C.O. -R.C.I. vale per il mondo intero. MASSIMO RISARCIMENTO Fermi i massimali esposti in polizza, la Compagnia, in caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quelle R.C.O.-R.C.I., non risarcirà somma superiore complessivamente a ,00. DANNI SUBITI DAI NON DIPENDENTI CHE PARTECIPANO AI LAVORI Sono considerati terzi coloro che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l Assicurato, partecipino ai lavori oggetto dell assicurazione o della cui opera l Assicurato si avvalga a qualsiasi
11 titolo. La copertura non vale qualora l Assicurato abbia violato le norme in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. DANNI CAUSATI DAI NON DIPENDENTI CHE PARTECIPANO AI LAVORI La garanzia viene prestata per i danni provocati da persone della cui opera l Assicurato si avvalga, pur non essendo in rapporto di dipendenza. La garanzia è operante a condizione che dal fatto del non dipendente discenda all Assicurato una responsabilità ai sensi dell art del Codice Civile. RESPONSABILITA PERSONALE DI TUTTI I DIPENDENTI L assicurazione si stende alla responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell Assicurato, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso l Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. A tali effetti sono considerati terzi, entro i limiti del massimale di R.C.O., anche i dipendenti dell Assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, semprechè dall evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata. COLPA GRAVE DELL ASSICURATO E/O DEL CONTRAENTE Sono compresi in garanzia i sinistri determinati anche da colpa grave dell Assicurato, del Contraente e delle persone delle quali debbano rispondere a norma di legge. a.1) Fabbricati La Garanzia comprende i danni connessi alla proprietà e/o conduzione dei locali nei quali si svolge l attività descritta in polizza e nei fabbricati adibiti a pubblici servizi o con altra destinazione compreso il rischio della ordinaria e straordinaria manutenzione nonché degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, nonché degli spazi di pertinenza dell azienda anche tenuti a giardino, compreso alberi e piante anche di alto fusto, strade private, recinzioni di qualsiasi tipo, cancelli anche automatici, porte ad apertura elettronica. a.2) Danni a cose trovantisi dell ambito dell esecuzione dei lavori La garanzia comprende i danni ai locali ove si eseguono i lavori, o nelle immediate vicinanze, ed alle cose trovantisi nell ambito di esecuzione dei lavori stessi. Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta di.258,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di ,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. a.3) Lesioni personali a non dipendenti che partecipano occasionalmente a lavori complementari La garanzia comprende le lesioni corporali subite dai titolari e dai dipendenti di ditte quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico o scarico o complementari all attività oggetto dell assicurazione. a.4) Lesioni personali a non dipendenti che lavorano manualmente con i tecnici La garanzia comprende le lesioni corporali subite da tecnici appartenenti ad altra ditta, mentre svolgono attività manuale negli ambienti di lavoro dell Assicurato. a.5) Lesioni personali subite dai subappaltatori e dai loro dipendenti
12 Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro (escluse le malattie professionali), i subappaltatori ed i loro dipendenti, semprechè dall evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall art.583 del Codice Penale. a.6) Committenza auto La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi dell art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell Assicurato od allo stesso intestai al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate, purché su veicoli abilitati per legge a tale trasporto. La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. a.7) Prelievo, rifornimento e consegna merci La garanzia comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merci. a.8) Danni a mezzi sotto carico e scarico La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. a.9) Veicoli dei dipendenti La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti trovantisi nell ambito di esecuzione dei lavori. a.10) Lavori ceduti in subappalto La garanzia comprende la responsabilità che, a qualunque titolo, ricada sull Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per l Assicurato. RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DA Errori disguidi o ritardi nella redazione, consegna o conservazione di atti e documenti anche di carattere professionale nonché da smarrimento dei medesimi. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO SPESE LEGALI La gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, civile e penale, verrà assunta dalla Società Assicuratrice a sue spese, fino alla loro definizione e sarà estesa anche per la difesa negli eventuali giudizi penali instaurati nei confronti di quei Dipendenti e/o Amministratori dell Ente ritenuti personalmente responsabili del sinistro. TERMINI DI DENUNCIA Si conviene che i termini per la presentazione della denuncia vengono elevati a giorni trenta dal momento che l ufficio assicurazioni dell Ente sia venuto a conoscenza del sinistro. per quanto concerne gli accertamenti il termine viene elevato a novanta giorni. DANNI A COSE DEI DIPENDENTI L Assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti dell Assicurato, portate o in deposito nell ambito delle proprietà dell Ente, semprechè i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a Responsabilità dell Assicurato a termini di legge. Sono esclusi dalla garanzia i danni a cose trasportate nonché a quelle costituenti strumenti di lavoro. Tale garanzia è prestata con
13 il massimo di ,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. FRANCHIGIA MINIMA Resta fra le parti convenuto che l assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata con una franchigia minima di. 200,00, nel senso che l assicurato conserverà a suo carico il risarcimento fino all importo di. 200,00 per ciascun danno e che la Compagnia sarà obbligata a tenerlo indenne per l eccedenza rispetto a tale somma. Di conseguenza, s intendono elevati a tale misura le eventuali franchigie di importo inferiore previste dalle condizioni particolari, mentre restano ferme le franchigie di importo superiore ivi eventualmente previste. Clausola eventuale in caso di coassicurazione RIPARTO DEL RISCHIO si prende atto che il rischio assicurato con la presente polizza deve intendersi ripartito fra le Società in appresso indicate: Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota,. quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto ivi, comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall una all altra parte unicamente per il tramite della Società all uopo designata quale Coassicurazione Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell atto relativo. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell esazione dei premi o di importi dovuti dall Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio, la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in nome loro. L impegno di tutte le Società coassicuratici risulta dai rispettivi estratti di polizza da esse firmati, oppure dall estratto unico firmato dalla Società delegataria in nome e per conto delle Coassicuratici stesse. La Società Assicuratrice Il Contraente
Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Polizza : il documento che prova l assicurazione - per
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