CONDIZIONI ADDIZIONALI

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1 CONDIZIONI ADDIZIONALI DEFINIZIONI: Contraente : Federazione Italiana Vela Sede : P.zza Borgo Pila, 40 Torre A Genova P.I./C.F ) PREMESSA Le presenti Condizioni Addizionali integrano e/o prevalgono in caso di discordanza le Condizioni Generali e Speciali a stampa. 2) ATTIVITA' SVOLTE Fermo quanto disposto dall'art. 1 - oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione a stampa, la presente polizza assicura la Responsabilità Civile verso Terzi del Contraente relativamente alle seguenti attività, gestite direttamente dalla Federazione Italiana Vela o da sue dipendenze o Società Affiliate, nonché la Responsabilità civile di quanti concorrano a tali scopi su incarico della stessa (Organi Periferici come da statuto e Società Veliche affiliate) quali: - Organizzazioni di attività istituzionali ovvero Manifestazioni Veliche di ogni ordine e grado in base a quanto disposto dallo Statuto F.I.V., suoi regolamenti e normative; - Formazione di istruttori, Stazzatori, Giudici ed U.D.R. in genere; - Progettazione di derive federali; - Gestione di Centri Federali Zonali e Comitati di Zona; - Selezione ed Organizzazione di Squadre Federali e gruppi di atleti al fine della partecipazione ad eventi velici anche internazionali; - Organizzazione di manifestazioni promozionali, mostre d arte con l esclusione dei danni alle opere esposte -, ed attività sociali; - Partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni, nell ambito dei Paesi Europei, incluso l allestimento degli stands con piscine ed attività nautiche in loco; - Proprietà e conduzione di fabbricati, prefabbricati adibiti a deposito uffici o altro anche da parte di organi periferici federali. Si prende atto che la Contraente dispone di organi periferici dislocati su tutto il territorio nazionale (Zone, Centri Federali Zonali, Comitati di Zona, Centri Tecnici Federali) svolgente attività di carattere organizzativo e gestionale, in tutte le sue competenze come da statuto F.I.V., e regolamenti e normative. Pertanto la copertura assicurativa di cui alla presente polizza, fermi i limiti della stessa, deve intendersi estesa alle attività svolte da detti Enti, quando operano in nome e per conto della federazione stessa. 3) ORGANIZZAZIONE REGATE VELICHE L'assicurazione vale, altresì, entro i massimali pattuiti per la R.C.T. anche per la responsabilità dell'organizzatore, dei Comitati di regata e della Giuria, per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale derivante dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati, attrezzature, servizi, installazioni fisse e mobili in genere durante l'organizzazione di regate veliche e relative prove. Limitatamente ai danni derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi e dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie, sono, altresì, considerati terzi gli addetti all'organizzazione delle gare, gli equipaggi delle imbarcazioni, gli addetti al servizio delle imbarcazioni stessi e gli ufficiali di gara, sempreché non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno. Si precisa che durante le regate, le gare e le relative prove, l'assicurazione non comprende i danni da navigazione di ogni tipo di imbarcazione sia a motore che a vela e/o a remi. Si escludono quindi dalla presente assicurazione le imbarcazioni e le cose di proprietà del contraente fatta eccezione per le imbarcazioni di terzi, non soggette alla legge 990/69 e successive modificazioni, sull'obbligo dell'assicurazione, che siano usate dalla giuria e dal comitato di gara in relazione alle gare organizzate dal Contraente sempre che vi sia responsabilità civile a carico del Contraente stesso. 4) DANNI A COSE DI TERZI LIMITATAMENTE ALLE ATTIVITA SVOLTE DIRETTAMENTE DALLA F.I.V. (Sede di Genova) In parziale deroga all'art. 3) lettera l) ed n) delle condizioni generali di assicurazione la garanzia e' operante anche per la responsabilità civile derivante al Contraente durante lo svolgimento delle attività indicate all'art. 2) per danni:

2 a) alle cose di terzi, comprese le imbarcazioni, che il Contraente abbia in consegna, custodia e/o detenga a qualsiasi titolo, comprese quelle trasportate, rimorchiate, caricate, scaricate, movimentate; b) alle cose di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione delle operazioni di cui alla precedente lettera a). La validità della garanzia e' subordinata al rispetto dei limiti di portata, dalle disposizioni di legge e di utilizzo previste per i mezzi di movimentazione adoperati. Si prende atto che tra gli autoveicoli di Terzi devono intendersi inclusi quelli dei dipendenti e dei Dirigenti in sosta all interno delle aree di pertinenza della F.I.V., per danni derivanti dalle attrezzature esistenti ed alle attività svolte dalla Contraente, sempreché non ricorra una responsabilità attribuibile al dipendente o Dirigente danneggiato. 5) INDICIZZAZIONE L'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione e' annullato. 6) COMMITTENZA LAVORI Premesso che, limitatamente alle attività indicate all'art. 2), l'assicurato potrà avvalersi di subappaltatori, la garanzia prestata con la presente polizza viene estesa anche al rischio della committente dei lavori ceduti in appalto ai seguenti termini: a) sono considerati terzi, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro, i titolari e/o responsabili dei lavori delle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici dei lavori stessi, sempreché dall'evento derivi all'assicurato una responsabilità da reato colposo perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'assicurato stesso o da un suo dipendente del cui fatto debba rispondere a norma dell'art.2049 del Codice Civile. b) sono compresi in garanzia i danni imputabili all assicurato e cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici mentre eseguono, in nome e per conto della FIV, i lavori nell ambito delle aree della F.I.V., o alla stessa affidate, fatto salvo il diritto di rivalsa della Società nei confronti di tali ditte. 7) TERZI DIPENDENTI DI ALTRE DITTE, FORNITORI, CONSULENTI, ECC. A parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali: a) i titolari ed i dipendenti di altre ditte che possono trovarsi negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di manutenzione, riparazione e collaudo, sempreché non prendano parte ai lavori formanti oggetto dell'attività del Contraente; b) i titolari ed i dipendenti di ditte, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione; c) gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti ed eventuali consulenti tecnici, amministrativi e legali ed in genere tutte le persone non soggette ad assicurazione obbligatoria - appartenenti ad altre ditte - che, a prescindere dal loro rapporto con la ditta assicurata, subiscono il danno negli ambienti di lavoro, per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile. 8) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) In parziale deroga all'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione si prende atto che il punto B "Assicurazione R.C.O." viene sostituito dal seguente: "La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R., la garanzia si intende estesa anche ai lavoratori parasubordinati di cui all art. 5 del D. Lgs. N. 38 del 23 Febbraio b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n e del D. Lgs. 23/2/2000, n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 2%. La garanzia vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, dai dipendenti dell assicurato non soggetti all obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giungo 1965 n e del D. Lgs. N. 38 del 23/2/2000, sempreché dall evento derivino morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite dall art. 583 del Codice Penale.

3 La presente garanzia è efficace anche nei confronti degli eventuali prestatori di lavoro temporaneo. Questi ultimi, nel solo caso in cui l INAIL esercitasse l azione surrogatoria ex art c.c. a seguito di infortuni sul lavoro, sono considerati terzi a parziale deroga di quanto previsto al punto c) dell art. 3) delle C.G.A., fermo quanto previsto dal punto b) del presente articolo. La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'inps ai sensi dell'art. 14 della legge 12 Giugno 1984 n.222. Dall assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) sono esclusi: 1) i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; 2) i sinistri derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; 3) le malattie professionali. La presente copertura assicurativa ( R.C. verso i prestatori di lavoro) vale esclusivamente per i danni subiti in conseguenza delle sole prestazioni connesse alle attività indicate all'art. 2 delle Condizioni Addizionali di Assicurazione, nell'ambito delle quali e' operante la garanzia." 9) INFORTUNI SUBITI DAI COLLABORATORI L'assicurazione e' altresì operante per coloro con i quali l'assicurato ha in corso un rapporto di collaborazione coordinato ancorché temporaneo e/o stagionale, non dipendente e non rientrante tra quelli disciplinati dal D. Lgs. N. 38 art. 5 del 23/2/2000, per danni subiti negli ambienti di lavoro dell'assicurato, per fatti non imputabili ad una loro responsabilità. Agli effetti di questa estensione di garanzia la copertura deve intendersi operante limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, cosi' come definite dall'art. 583 C.P. Il massimale pattuito per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico anche nel caso di coinvolgimento di lavoratori iscritti e non iscritti all'inail, cosi' come definiti al precedente art. 10) delle Condizioni Addizionali. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali per sinistro o per persona convenuti per l assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento interessante contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C. verso prestatori di lavoro. 10) INESATTA INTERPRETAZIONE DI NORME INAIL L'assicurazione di Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera soggetti all'assicurazione obbligatoria infortuni conserva la propria validità anche se il contraente non e' in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia, purché detta interpretazione non derivi da dolo e colpa grave del contraente o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere. 11) R.C. PERSONALE DEI DIPENDENTI, DEGLI ALLENATORI, DEGLI STAZZATORI, DEI GUIDICI DI GARA NONCHE' DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO L'Assicurazione vale entro i massimali pattuiti per la R.C.T. anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti del Contraente e/o di coloro con i quali il Contraente ha in corso un contratto di collaborazione coordinato e continuativo, per danni involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni. L'assicurazione vale, inoltre, per la Responsabilità Civile personale degli allenatori, degli Stazzatori e dei giudici di gara per danni involontariamente cagionati a terzi, inclusi gli allievi, nello svolgimento delle loro mansioni quando si trovano al servizio del Contraente o su incarico del Contraente perle attività svolte in tutto il mondo. La copertura assicurativa e' operante purché gli istruttori, gli allenatori, gli stazzatori ed i giudici di gara siano regolarmente iscritti nei registri competenti. L'assicurazione vale altresì per la R.C. personale dei membri del consiglio direttivo per i danni materiali e diretti involontariamente cagionati a terzi e agli altri tesserati nello svolgimento delle loro mansioni limitatamente alle attività indicate all'art. 2 Cond. Add. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, cosi' come definite dall'articolo 583 C.P. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati. Restano ferme tutte le condizioni di polizza non derogate dalla presente estensione di garanzia.

4 12) RCT PERSONALE DEGLI ISTRUTTORI L Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che incombe sui singoli Istruttori/Insegnanti, anche in qualità di accompagnatori, di vela di ogni ordine e grado riconosciuti dalla normativa vigente e tesserati FIV per l anno in corso e regolarmente iscritti nell apposito registro federale per le seguenti attività svolte in tutto il mondo: Lezioni di Teoria (a terra ed in mare) Lezioni di pratica (a terra ed in mare) Accompagnatori di gruppi di allievi Si precisa che l attività dell istruttore può essere prestata, quando autorizzata dalla FIV, anche a favore di allievi non tesserati FIV. Le attività appena descritte hanno i seguenti fini e vengono svolte attraverso accordi presi da FIV e /o suoi organi periferici (Zone, Comitati, Centri Zonali, Società affiliate e SVA): 1. Attività Promozionale a. Centri Avviamento allo Sport b. Scuole Vela c. Scuole ed istituti di istruzione pubblici e/o privati di ogni ordine e grado italiane e straniere d. Università degli Studi Italiane e straniere e. Enti Pubblici Territoriali f. Rappresentanze Consolari Italiane all estero e straniere in Italia 2. Attività di Specializzazione a. Squadre (attività, allenamenti dei singoli atleti che di squadra) b. Attività addestrative intercircoli c. Raduni zonali, internazionali, nazionali, interzonali 3. Attività Agonistica a. Tutti i tipi di regate 4. Attività di Formazione a. Partecipazione a stage e raduni di formazione e specializzazione indetti da: FIV ed organi periferici, Comitato Olimpico, Federazioni Sportive nazionali ed Estere, ISAF La copertura e intesa operante anche per l affidamento di figli minori dal momento della consegna agli istruttori fino alla loro restituzione ai genitori. La Società Assicuratrice rinuncia al diritto di surroga ex art nei confronti della FIV e dei suoi organi periferici nonché Società affiliate e scuole di vela, purché queste non agiscano a loro volta nei confronti dei responsabili. 13) QUALIFICA DI TERZO Si precisa e si prende atto che i giudici di Gara, gli Stazzatori, gli istruttori, gli allenatori ed i fornitori in genere sono considerati Terzi nei confronti della Contraente, purché non prendano parte all attività della Contraente e che, a prescindere dal loro rapporto con la ditta assicurata, subiscono il danno nelle aree della Contraente stessa, per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile. 14) DENUNCIA SINISTRI In parziale deroga a quanto previsto dall'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, i sinistri devono essere denunziati, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento, dall'assicurato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla data della loro scoperta e/o riconsegna dei natanti al committente. 15) DISPOSIZIONI AUTORITA' Il contraente s'impegna, sotto pena di decadenza dei benefici di cui alla presente polizza, ad osservare qualsiasi disposizione prescritta dalle Autorità competenti per la gestione degli impianti e delle attrezzature in genere. 16) ALTRE ASSICURAZIONI

5 Qualora un evento dia luogo a reclami che coinvolgono più assicurazioni, si rende comunque operante l'art del Cod. Civile. 17) PLURALITA' DI ASSICURATI Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro. 18) RINUNCIA ALLA RIVALSA La Società Assicuratrice rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti delle Società affiliate, Comitali di Zona, Centri Federali Zonali, Allenatori, Giudici e UDR, Stazzatori ed istruttori. 18) FRANCHIGIE E SCOPERTO I reclami per i danni a cose verranno risarciti previa deduzione dello scoperto del 10% per ogni e ciascun danno con il minimo di Euro 200,00.= 19) ESCLUSIONI La Società NON risponde dei reclami per: a) perdite e/o danni ricadenti nell'obbligo della assicurazione di cui alla legge 24/12/1969 nr inclusi i danni a cose - e successive modificazioni; in particolare la garanzia non vale per i danni, a cose e persone, ricadenti e non nell'obbligo della Legge 990 del 24/12/69 e successive modificazioni; b) perdite e/o danni a beni materiali in proprietà, uso o locazione dell'assicurato nonché per le perdite e/o i danni derivanti da o conseguenti a la navigazione delle imbarcazioni date a noleggio od adibite a scuola nautica dall Assicurato; d) perdite e/o danni causati da dolo o da infedeltà dell'assicurata e/o suoi dipendenti e/o appaltatori e/o terzi addetti; e) perdite e/o danni dovuti a penalità, ritardo, fermo barca, perdite di tempo, perdita di nolo, perdita di contratto e/o qualunque altro danno indiretto; f) perdite e/o danni conseguenti a sequestro e/o requisizione da qualunque causa determinati; g) perdite e/o danni conseguenti e/o derivanti da atti di vandalismo, sabotaggio, atti di guerra dichiarata o no, di occupazione militare, d'invasione, d'insurrezione, di atti di Governo e/o Pubblica Autorità. h) perdite e/o i danni dei quali l'assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1223, 1453 del Cod. Civ.. Inoltre, relativamente all attività degli istruttori ed accompagnatori di allievi/atleti minorenni: i) verificatisi in occasione di attività collaterali diverse da quelle strettamente collegate al servizio di istruzione/accompagnamento/ sorveglianza anche se autorizzate dalla contraente, dai regolamenti interni; l) derivanti e/o conseguenti ad omissione volontaria di istruzione, accompagnamento o di sorveglianza; m) derivanti e/o conseguenti ad abbandono del luogo di lavoro, senza la presenza di un sostituto - sia durante il normale orario di lavoro, che al termine dello stesso, sia durante gli intervalli che le pause previste dal contratto di lavoro - salvo che detta inadempienza sia motivata da uno oggettivo stato di necessita' o pericolo creato da terzi o sia dovuto a fattori esterni straordinari ed imprevedibili; n) derivanti e/o conseguenti da dolo o colpa grave degli Addetti al servizio di istruzione, accompagnamento, sorveglianza e/o da inadempienze contrattuali della Contraente, dell'assicurato, delle persone preposte all'organizzazione del servizio di istruzione o accompagnamento o che possano derivare in via solidale da un comportamento colposo di questi soggetti con altri soggetti addetti ai vari servizi.

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