Ministero per i Beni e le Attività Culturali

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1 DOCUMENTAZIONE DI GARA PROCEDURA DI GARA APERTA (Ai sensi degli artt. 55, 82 e 86 del D.Lvo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.) CIG: FE Trasferimento della documentazione archivistica dalla sede Gancia alla sede Catena, servizio di spolveratura e filtraggio CAPITOLATO TECNICO Capitolato Tecnico AS_PA Pag. 1 di pagine 8

2 Art.1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto la somministrazione di tutte le forniture, somministrazioni ed opere per il Trasferimento della documentazione archivistica dalla sede Gancia alla sede Catena, servizio di spolveratura e filtraggio, compresa la manodopera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite e descritte agli Artt. 2 e 3 del presente Capitolato Tecnico. Sono parte dell appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità delle prestazioni che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di Fornitura e Servizi di Lavori Pubblici, inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei. Si intende pertanto riportato, ed accettato dall Impresa esecutrice, il Capitolato Generale d Appalto di cui al Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145 pubblicato sulla G.U.R.I. del 07 giugno 2000 n Le indicazioni del presente Disciplinare, gli elaborati grafici e le specifiche tecniche forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto. Art.2 SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE La prestazione di movimentazione è costituita sommariamente dal sottoelencato elenco di fasi: 1. imballaggio in appositi contenitori (scatoloni in cartone rigido o in casse di altro materiale rigido ed indeformabile) forniti a cura e a spese della Ditta del materiale bibliografico; 2. imballaggio in appositi contenitori (scatoloni in cartone rigido o in casse di altro materiale rigido ed indeformabile) forniti a cura e a spese della Ditta, di tutta la documentazione d archivio conservata nei depositi archivistici rispettando l attuale, ordinata, collocazione del materiale e procedendo secondo le istruzioni del Responsabile della Sezione dell Archivio di Stato di Palermo allo scopo di poter ricollocare la documentazione, nella nuova sede, in modo ordinato; 3. ricollocazione ordinata del materiale bibliografico nei nuovi locali secondo le istruzioni del Responsabile della Sezione dell Archivio di Stato di Palermo; 4. ricollocazione ordinata della documentazione d archivi nei depositi archivistici della nuova sede secondo le istruzioni del Responsabile della Sezione dell Archivio di Stato di Palermo; 5. carico e trasporto a pubbliche discariche, a cura e spese della Ditta, dei materiali di risulta e di ogni altro materiale non più idoneo (legno, scatole di cartone vuote, carta da macero, elementi ferrosi o in plastica). Quantità: Materiale archivistico: 8320 metri lineari Art. 3 SERVIZIO DI SPOLVERATURA Spolveratura della documentazione archivistica da effettuare con sistema meccanico, da effettuarsi prima dell inscatolamento e il trasferimento alla sede Catena. Durante il processo di spolveratura meccanica dovrà essere effettuato un controllo della situazione sanitaria per quanto concerne gli agenti biotici dannosi (sia patogeni che insetti). Tale controllo dovrà essere effettuato con un processo di filtraggio di quanto aspirato durante la spolveratura in modo che il residuo possa essere successivamente analizzato a cura dell Amministrazione. Il filtraggio deve essere effettuato ogni 20 (venti) metri, su un metro lineare di materiale alla volta, utilizzando un dispositivo da applicarsi al tubo di aspirazione a valle delle spazzole e a monte del serbatoio, per un totale di circa 400 (quattrocento) campioni. Durante il filtraggio va effettuata esclusivamente una spolveratura esterna. In aggiunta, devono essere effettuati un massimo di 100 (cento) filtraggi, con spolveratura esclusivamente interna, di materiale che mostri segni evidenti di degrado quali ad esempio fori sui margini. Quantità: Materiale archivistico oggetto di spolveratura: 8320 metri lineari Capitolato Tecnico AS_PA Pag. 2 di pagine 8

3 Di seguito viene rappresentato schematicamente un esempio di filtraggio da eseguire durante la spolveratura. carta da filtro Art. 4 AMMONTARE DELL APPALTO L importo complessivo a corpo delle prestazioni oggetto del presente appalto, soggetta a ribasso, ammonta a ,00 (diconsi euro centoquarantacinquemilaseicento/00) IVA esclusa, oltre. 844,87 (diconsi euro ottocentoquarataquattro/87), non soggetti a ribasso, per oneri della sicurezza relativi al servizio svolto all interno della sede Gancia correlato alla eliminazione delle interferenze ai sensi del combinato normativo art. 26, D.Lvo 81/2008 e s.m.i. e art. 86, D.Lvo 163/2006 e s.m.i.. L Amministrazione aggiudicatrice provvederà alla redazione del DUVRI che sarà allegato al Contratto di appalto ai sensi dell art. 26 comma 3 del D.Lvo 81/2008. Il corrispettivo del servizio, comprensivo di tutte le prestazioni indicate nel presente Capitolato Tecnico, è quello risultante dagli esiti di gara e si intendono interamente compensati dall Amministrazione appaltante tutti i servizi e le spese necessarie, nessuna esclusa, per la perfetta esecuzione dell appalto, qualsiasi onere espresso e non dal presente Disciplinare Tecnico, inerente e conseguente al servizio di cui trattasi. Il corrispettivo non potrà essere soggetto a revisione alcuna per aumenti che, comunque dovessero verificarsi posteriormente all offerta e fino all ultimazione della prestazione. Art. 5 PAGAMENTI Il pagamento verrà effettuato sulla base di regolare fattura emessa dalla Ditta aggiudicatrice conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia secondo le seguenti modalità: Importo pari al 95% dell importo contrattuale all avvenuta certificazione dell ultimazione del servizio di movimentazione e spolveratura; Saldo del restante 5% all avvenuta approvazione degli atti di collaudo da parte dell Amministrazione appaltante. Al pagamento delle fatture, che dovranno pervenire presso il Protocollo dell Archivio di Stato di Palermo, si procederà nel rispetto delle disposizioni di legge, previa verifica del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta aggiudicatrice ed a seguito dell avvenuto collaudo esperito con esito positivo, nonché dell avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, e comunque a sessanta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nei pagamenti, l Impresa aggiudicatrice avrà diritto esclusivamente agli interessi di mora misurati al tasso legale ex articolo 1284 del Codice Civile. Art. 6 DICHIARAZIONI DI CONOSCENZA L impresa, nel presentare l offerta, dovrà fornire la seguente dichiarazione, resa in atto unico e sottoscritta dal suo legale rappresentante, con la quale, con riferimento all oggetto della gara di appalto, dichiari esplicitamente di: 1) aver preso esatta cognizione della natura dell appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 2) accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare di e nel Capitolato Tecnico di gara; 3) riconoscere quindi l appalto, previo approfondito esame da un punto di vista tecnico-finanziario, incondizionatamente eseguibile e perfettamente attendibile, di concordare con le soluzioni adottate, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all offerta presentata, affermando esplicitamente sin d ora che nessuna riserva, di alcun genere, ha da formulare al riguardo; 4) attestare di essersi recati sul luogo di esecuzione delle prestazioni, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato il servizio stessa realizzabile ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Attesta inoltre di aver preso conoscenza di tutti i documenti disponibili presso l Archivio di Stato di Palermo in relazione alla natura della prestazione; Capitolato Tecnico AS_PA Pag. 3 di pagine 8

4 5) aver preso conoscenza ed ha tenuto conto nella formulazione dell offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le forniture; 6) aver nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del Servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l offerta economica presentata, fatta salva l applicazione delle disposizioni dell articolo 133 del d. Lgs. 163/06; 7) aver tenuto conto, nella formulazione dell offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza; 8) obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti (e se Cooperative anche verso i soci) condizioni retributive e normative non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai relativi accordi integrativi, applicabili alla data dell offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono le forniture se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la Ditta; 9) impegnarsi all osservanza delle norme a tutela del lavoro e dei lavoratori anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 10) impegnarsi ad accettare l eventuale consegna del servizio di movimentazione e spolveratura, sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto; 11) aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l esecuzione del Servizio, rinunciando fin d ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 12) aver accertato l esistenza di eventuali infrastrutture quali cavidotti, condutture sia aeree che interrate relative a linee elettriche, fognarie, idriche che possono interferire con il buon andamento dell appalto; 13) impegnarsi a mantenere valida e vincolante l offerta per almeno 180 giorni consecutivi a decorrere dalla data di svolgimento della gara; 14) qualora venga chiamata a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati, ovvero la veridicità delle dichiarazioni rese, essere in grado di produrre, nei termini richiesti per legge o dalla stazione appaltante, la relativa documentazione a comprova; 15) essere consapevole ed accetta che la seduta pubblica, nella quale si da atto dell aggiudicazione provvisoria ovvero dell esclusione del concorrente, tiene luogo delle successive forme di pubblicità ai fini della decorrenza del termine per eventuali impugnazioni da parte di soggetti non aggiudicatari ovvero esclusi. Art. 7 CONDIZIONI DELL APPALTO Nell accettare il servizio oggetto del contratto ed indicati nel presente Disciplinare Tecnico, la Ditta dichiara: a) Di aver preso conoscenza della natura del servizio da eseguire, di aver visitato i locali interessati dal servizio; b) Di avere valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di appalti di forniture e lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori; c) Di aver formulato l offerta a corpo sulla base delle misurazioni condotte sui luoghi, restando esplicitamente inteso che le quantità esposte nel presente Capitolato Tecnico sono da intendersi come puramente indicative. Con la presentazione dell offerta, inoltre, la Ditta esecutrice dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all esecuzione delle prestazioni in opera secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa richiamata al punto b) del presente articolo. Art. 8 CAUZIONE E ASSICURAZIONI Cauzione Provvisoria - L'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% (due per cento) del prezzo a base d asta, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni (centottanta giorni) dalla data di presentazione dell'offerta. L'offerta deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN e della serie UNI Capitolato Tecnico AS_PA Pag. 4 di pagine 8

5 CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. Cauzione Definitiva - L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 % la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 %, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3 del D.Lvo 163/06, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 % (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della Ditta esecutrice o del concessionario, degli stati di avanzamento del Servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 % (venticinque per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del Servizio risultante dal relativo certificato. La Ditta esecutrice deve dimostrare, entro tale periodo, il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusivi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettori del Lavoro. La suddetta garanzia è fissata per l adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto da parte della Ditta esecutrice, del risarcimento di danni derivanti dall inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l appalto in confronto del credito della Ditta esecutrice, risultante dalla liquidazione finale. Resta, comunque, salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo alla Ditta esecutrice per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere. La Ditta esecutrice è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l esecuzione del Contratto. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia anche per le spese del Servizio da eseguirsi d ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. Nel caso di garanzia costituita con deposito di titoli, la stazione appaltante dovrà, senza altra formalità, venderli a mezzo di un agente di cambio. Assicurazione. L'esecutore del Servizio è obbligato ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del D.Lvo 163/06, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. La somma assicurata è stabilita in ,00 (euro unmilione/00). La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell esecuzione del servizio. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di , ed un massimo di La somma assicurata è superiore all importo del servizio posto a base di gara, in quanto l immobile in cui si opera è un bene di interesse culturale di elevato pregio. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del Servizio e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del Servizio risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna del Servizio. L omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l inefficacia della garanzia. Art. 9 GARANZIE La Ditta esecutrice si impegna a garantire la Stazione Appaltante per la durata minima di due anni dalla data del Verbale di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione per vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l uso e l efficienza dell opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo la Ditta esecutrice si obbliga a riparare tempestivamente tutte le imperfezioni che si manifestino nelle opere per difetto di trasporto o di montaggio, Capitolato Tecnico AS_PA Pag. 5 di pagine 8

6 restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni, quali fornitura di materiali, istallazioni, verifiche, mano d opera, viaggi e trasferte del personale. Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferire alla Stazione Appaltante. Art. 10 omissis.. Art. 11 SOPRALLUOGO Ai fini della predisposizione della proposta di razionalizzazione distributiva di cui all Art. 3 le Ditte partecipanti dovranno effettuare un sopralluogo dei locali della sede Gancia e della sede Catena. Art. 12 CONSEGNA/INIZIO DEL SERVIZIO La consegna/ inizio del servizio di movimentazione e spolveratura deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del presente contratto. L inizio deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con la Ditta esecutrice; il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi: a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come gli accertamenti di misura; c) la dichiarazione che l area su cui devono eseguirsi le forniture è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l avvio e la prosecuzione della prestazione. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore del Servizio e dalla Ditta esecutrice. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento del servizio. Un esemplare del verbale di inizio è inviato al Responsabile del Procedimento, che ne rilascia copia conforme alla Ditta esecutrice, ove questa lo richieda. Qualora la Ditta esecutrice non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore della prestazione fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore del servizio, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. Qualora l inizio avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, la Ditta esecutrice può chiedere di recedere dal contratto. In caso di inizio parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, la Ditta esecutrice è tenuto a presentare un programma di esecuzione del servizio che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzate le prestazioni previste dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. Art. 13 SUBAPPALTO La Ditta esecutrice è tenuto ad eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i servizi o parti di servizi che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38; 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Per i servizi la percentuale di servizio della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del 30 % (trenta per cento) dell importo complessivo del contratto. La Ditta esecutrice che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall articolo 118, commi 2 e 8, del codice. Il termine previsto dall articolo 118, comma 8, del codice decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. Per tutti i subcontratti stipulati per l esecuzione dell appalto, la Ditta esecutrice è tenuto a presentare preventivamente alla stazione appaltante la comunicazione di cui all articolo118, comma 11, ultimo periodo, del D.Lvo 163/06. La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi Capitolato Tecnico AS_PA Pag. 6 di pagine 8

7 nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio del Servizio la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. L'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. L Impresa appaltatrice resterà comunque unica responsabile nei confronti dell Amministrazione sollevando totalmente questa da qualsiasi pretesa delle Imprese subappaltatrici o di richiesta di risarcimento danni che terzi potessero avanzare come conseguenza dell esecuzione del Servizio subappaltati. Art. 14 COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO Non appena avvenuta l ultimazione delle prestazioni, la Ditta esecutrice darà comunicazione formale alla Stazione Appaltante che, previo adeguato preavviso, procederà entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della avvenuta ultimazione, alle necessarie operazioni di verifica delle prestazioni eseguite in contraddittorio con la Ditta esecutrice redigendo il Certificato attestante l avvenuta ultimazione in doppio esemplare. Le modalità di compilazione e le disposizioni relative al Certificato di Ultimazione del Servizio dovranno essere analoghe a quelle prescritte per il Verbale di Consegna del Servizio. Nel caso di lavorazioni di piccola entità, che non pregiudichino la funzionalità delle opere, non ancora completate dalla Ditta esecutrice, nel Certificato di Ultimazione del Servizio sarà assegnato a quest ultimo un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per l esecuzione delle necessarie modifiche o sistemazione delle opere stesse. Art. 15 TERMINE DI ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO E PENALE Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i servizi in appalto resta fissato in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del Servizio. La Ditta esecutrice, per il tempo impiegato nell esecuzione del Servizio oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà versare alla Stazione Appaltante una penale pecuniaria stabilita nella misura di. 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo. Art. 16 PROROGHE La Ditta esecutrice, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le forniture entro il termine contrattuale fissato, potrà chiedere una proroga. La richiesta dovrà essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, e in ogni caso, tale richiesta non pregiudica i diritti della Ditta esecutrice per l eventuale imputabilità della maggior durata a fatto della Stazione Appaltante. La risposta in merito all istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il direttore del Servizio, entro trenta giorni dal suo ricevimento. Art. 17 DANNI DI FORZA MAGGIORE Qualora si verifichino danni alle forniture causati da forza maggiore, perché provocati da eventi eccezionali, questi devono essere denunciati alla direzione del Servizio, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa della Ditta esecutrice o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. La Ditta esecutrice non può sospendere o rallentare l'esecuzione del Servizio, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei servizi di trasloco procede, redigendone processo verbale, all'accertamento: a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei servizi di trasloco; e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. Art. 18 ONERI DELL APPALTATORE. FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DELL APPALTATORE Sono a carico dell Impresa i seguenti oneri e obblighi: 1) Progetti gestionali e organizzativi relativi ai due servizi di movimentazione della documentazione archivistica e di spolveratura della stessa. L offerta dovrà essere corredata da due relazioni, ognuna relativa ad uno dei due progetti ora indicati; 2) La presenza continua di personale esperto e qualificato durante la posa in opera delle prestazioni e l esecuzione dei connessi lavori accessori; Capitolato Tecnico AS_PA Pag. 7 di pagine 8

8 3) La pulizia dei locali, lo smaltimento a rifiuto di tutti i materiali e loro contenitori e/o imballaggio utilizzati durante la prestazione e l esecuzione dei connessi lavori accessori; 4) Il ripristino, a propria cura e spese, di locali, manufatti, infissi, pavimenti o quant altro sia stato accidentalmente sporcato o danneggiato durante l esecuzione del servizio e dei connessi lavori accessori e fino all emissione del certificato di regolare esecuzione, così come sarà accertato ad insindacabile giudizio della Direzione del Servizio; 5) La verifica, anteriormente all esecuzione delle prestazioni e connessi lavori, di tutte le misure necessarie ad identificare dette prestazioni; 6) Il riscontro delle possibili interferenze impiantistiche che possano arrecare disturbo al servizio; 7) L adozione, nell esecuzione delle prestazioni, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l incolumità degli operai, delle persone addette alle stesse e dei terzi, nonché per evitare danni ai locali e ai beni pubblici e privati dei quali l Impresa sarà responsabile ai sensi di Legge; 8) La messa a disposizione dei locali che venissero richiesti dalla Direzione della Servizio, senza che l Impresa abbia perciò diritto a speciali compensi. Peraltro, l Impresa potrà chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantita da possibili danni che potessero ad esse derivare. Il corrispettivo per tutti gli oneri e obblighi sopra specificati si intende conglobato nel prezzo offerto in sede di gara. L Appaltatore assume l onere del compimento dell opera appaltata con l organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: nominare il Responsabile del Servizio e comunicarlo all Amministrazione; dovrà provvedere a fornire alla Stazione Appaltante copia del Piano Sostitutivo di Sicurezza relativamente alle fasi di trasferimento ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Art. 18 COLLAUDO Le attività di collaudo e di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di collaudo e verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell oggetto contrattuale non consentono il collaudo e la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell esecuzione contrattuale. Fermo restando il rilascio del certificato di collaudo o di verifica di conformità, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attività di collaudo ovvero di verifica di conformità secondo le norme del presente capo, le stazioni appaltanti effettuano le dette attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali. Il collaudo e la verifica di conformità sono avviati entro venti giorni dall ultimazione della prestazione. Il collaudo e la verifica di conformità sono effettuati direttamente dal direttore dell esecuzione del contratto. Il collaudo o la verifica di conformità dell intervento sono conclusi entro il termine stabilito dal contratto non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dell esecuzione delle prestazioni contrattuali. Art. 20 CONTROVERSIE Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente. Il direttore del servizio dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata. Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore. La proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore del servizio e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Sulla proposta si pronuncia, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le riserve. In ogni caso, decorsi i termini per la pronuncia sulla proposta di accordo bonario, può farsi luogo ad arbitrato. Dell'accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del Responsabile del Procedimento, sottoscritto dalle parti. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, possono essere deferite ad un collegio arbitrale presso la Camera Arbitrale per i Lavori Pubblici dell Autorità ai sensi degli artt. 241, 242 e 243 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n Capitolato Tecnico AS_PA Pag. 8 di pagine 8

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