Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download ""

Transcript

1 N /2013REG.PROV.COLL. N /2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2047 del 2013, proposto da: Pietro Cossari, Cesare De Marco, Roberta Donato, Filomena Annunziata Franco, Maria Mancuso, Diego Catalano, Angelo Larizza, Celestina Musolino, Mariangela Scaramozzino, Caterina Surace, Daniela Uslenghi e Roberto Zema, rappresentati e difesi dall'avv. Alfredo Caracciolo, con domicilio eletto presso l avv. Claudio Rossano in Roma, via Nizza, 59; contro Regione Calabria, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Gullo, con domicilio eletto presso l avv. Giuseppe Maria Toscano in Roma, via Giulio Cesare, 61, int. 7; Cnipec s.r.l.; per l'annullamento della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n /2013, resa tra le parti, con cui il giudice amministrativo ha dichiarato il difetto di giurisdizione - Estromissione rapporto di lavoro Risarcimento del danno. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 1

2 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 105, co. 2 e 87, co. 3, cod. proc. amm.; Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2013 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti gli avvocati C. Rossano su delega dell avv. A. Caracciolo e G.M. Toscano su delega dell avv. D. Gullo. FATTO e DIRITTO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, con la sentenza n. 1 dell 8 gennaio 2013, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, ricadendo la controversia dedotta in giudizio nella giurisdizione del Giudice Ordinario, i seguenti ricorsi di primo grado: - ricorso n. 330 del 2012 per l annullamento della determinazione del Segretario generale n. 254/RG del , limitatamente alla parte con cui ha disposto l immediata estromissione dal rapporto di lavoro dei ricorrenti, nonostante l esigenza imperiosa di garantire il retto e preciso funzionamento del servizio, prestato dagli stessi, nelle diverse strutture consiliari, così come sollecitato dal Consiglio regionale con ordine del giorno del prot e dai dirigenti, con nota del 2 maggio 2012 prot , in cui si richiama l attenzione del Segretario generale e del Capo di gabinetto sulle gravissime conseguenze che derivano al funzionamento di tutti gli uffici consiliari dall interruzione ex abrupto del rapporto lavorativo in questione, di peculiare e insostituibile natura tecnica; - ricorso n. 402 del 2012 per l annullamento della Determinazione del Segretario Generale del Consiglio Regionale della Calabria, n. 254/RG del , in pari data pubblicata, nella parte in cui è stata dichiarata la caducazione automatica del rapporto di lavoro dei ricorrenti, in uno a quello degli altri vincitori del concorso ad operatore informatico (cod. n. 999), e ciò nonostante lo stesso Consiglio Regionale avesse segnalato, con ordine del giorno n. 54 del , al Segretario Generale del Consiglio Regionale della Calabria il considerevole impatto organizzativo e gestionale per gli uffici amministrativi del Consiglio Regionale derivante dalla disposta caducazione automatica del rapporto di lavoro di cui sopra e l opportunità di verificare come già da riscontri presso altre istituzioni pubbliche in casi similari, il mantenimento in servizio con continuità dei trentatre operatori informatici B/3 sino all approvazione della graduatoria generale di merito del concorso cod. 999 da riattivare e concludere con la massima urgenza ; nonché per il risarcimento del danno, a mezzo della reintegrazione in forma o, in via subordinata, del danno 2

3 patrimoniale per equivalente e, in ogni caso, il risarcimento di un danno morale da valutare in via equitativa; - ricorso n. 405 del 2012 per l annullamento della determinazione del Segretario generale del Consiglio regionale della Calabria n. 254/RG del comunicata con racc. a.r. del e pervenuta al ricorrente in data , recante: «presa d atto sentenza n. 2325/2012 del Consiglio di Stato. Annullamento determinazione del Segretario generale R.G. n. 164 del di approvazione della graduatoria generale di merito definitiva relativa al concorso pubblico per titoli ed esami a numero 33 posti di operatore informatico, cat. B3, contraddistinto dal cod Annullamento determinazione del Segretario generale R.G. n. 183 del di nomina dei vincitori del medesimo concorso. Caducazione automatica del rapporto di lavoro tra n. 33 operatori informatici ed il Consiglio regionale», limitatamente alla parte in cui detto provvedimento dispone la caducazione automatica del rapporto di lavoro tra i 33 Operatori informatici, qual è il ricorrente, ed il Consiglio regionale della Calabria e di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, tra cui il parere espresso dal Collegio dei consulenti giuridici del Consiglio regionale, acquisito in data , prot. gen. n , sempre limitatamente alla parte in cui ravvisa la necessità della caducazione automatica del rapporto di lavoro tra i 33 Operatori informatici, qual è il ricorrente, ed il Consiglio regionale della Calabria; nonché per il risarcimento del danno, a mezzo della reintegrazione in forma o, in via subordinata, per equivalente; - ricorso n. 406 del 2012 per l annullamento della determinazione del Segretario generale del Consiglio regionale della Calabria n. 254/RG del comunicata con racc. a.r. del e pervenuta al ricorrente in data , recante: «presa d atto sentenza n. 2325/2012 del Consiglio di Stato. Annullamento determinazione del Segretario generale R.G. n. 164 del di approvazione della graduatoria generale di merito definitiva relativa al concorso pubblico per titoli ed esami a numero 33 posti di operatore informatico, cat. B3, contraddistinto dal cod Annullamento determinazione del Segretario generale R.G. n. 183 del di nomina vincitori del medesimo concorso. Caducazione automatica del rapporto di lavoro tra n. 33 operatori informatici ed il Consiglio regionale», limitatamente alla parte in cui, detto provvedimento, dispone la caducazione automatica del rapporto di lavoro tra i 33 Operatori informatici, qual è il ricorrente, ed il Consiglio regionale della Calabria; di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, tra cui il parere espresso dal Collegio dei consulenti giuridici del Consiglio regionale, acquisito in data , prot. gen. n , sempre limitatamente alla parte in cui ravvisa la necessità della caducazione automatica del rapporto di lavoro tra i 33 Operatori informatici, qual è il ricorrente, ed il Consiglio regionale della Calabria. 3

4 Il TAR fondava la sua decisione rilevando, sinteticamente, che i ricorrenti sono tutti partecipanti al concorso per n. 33 Operatori Informatici - Cat. B3, indetto dal Consiglio Regionale della Calabria con bando del , risultando vincitori dello stesso, come da determinazione del Segretario Generale n. 756 del di approvazione della Graduatoria generale di merito, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria - Parte III - n. 52 del , ed ulteriori atti di approvazione definitiva e di nomina in ruolo, con sottoscrizione del contratto, avvenuta in data A seguito di vari ricorsi avverso la detta graduatoria, quest ultima veniva annullata in sede giurisdizionale dal TAR di Reggio di Calabria con sentenza n , confermata in appello con decisione del Consiglio di Stato n ; in forza del giudicato, è stato sancito l obbligo per l Amministrazione di ripetere la prova pratica del concorso di cui sopra, contestualmente disponendo l annullamento della procedura concorsuale a partire dalla prova pratica. Secondo il TAR, dall esame delle domande contenute nei ricorsi di primo grado emergeva che i ricorrenti avevano prospettato una situazione giuridica legittimante in termini di diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro o di risarcimento per lesione di aspettativa, causata dall illegittimità degli atti amministrativi, accertata in sede giurisdizionale ed in conseguenza della quale hanno perso il posto di lavoro. Per il TAR, al di fuori della particolare ipotesi degli appalti pubblici ed in relazione ad altre fattispecie, nelle quali il negozio stipulato dalla pubblica amministrazione (PA) è risultato essere affetto da patologie riconducibili alla fase dell evidenza pubblica, la Suprema Corte regolatrice della giurisdizione ha mantenuto fermo l orientamento che riconosce la giurisdizione dell autorità giudiziaria ordinaria (A.G.O.). Alla luce di tali principi, anche nella odierna fattispecie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto tutti gli atti della serie negoziale successiva alla stipulazione del contratto, compresi quelli volti a disporne l annullamento unilaterale o la caducazione automatica, in conseguenza dell illegittimità, definitivamente accertata in sede giurisdizionale o in sede di autotutela, della procedura di un concorso per l accesso agli impieghi presso un Amministrazione pubblica. Sotto altro profilo, ed anche con riferimento specifico alla domanda risarcitoria, il TAR ha osservato che la pretesa dei ricorrenti di vedersi risarcite le aspettative di lavoro, sia con riferimento al mancato impiego presso i ruoli regionali, sia con riferimento alle occupazioni precedenti, che sono state abbandonate avendo fatto affidamento sulla legittimità della selezione concorsuale, ha consistenza di diritto soggettivo pieno, qualificabile ex art cod. civ., quindi di pertinenza del Giudice Ordinario. 4

5 Pertanto, ha concluso il TAR, sia la domanda di annullamento del provvedimento di caducazione automatica del contratto di lavoro dei ricorrenti, che quella relativa al risarcimento del danno (per perdita dell occasione di lavoro presso il Consiglio Regionale della Calabria, o per perdita degli impieghi precedenti, che sono stati abbandonati), in considerazione dell incolpevole affidamento sulla legittimità degli atti concorsuali posti in essere dal Consiglio Regionale della Calabria, non rientra nella giurisdizione del Giudice Amministrativo, essendo soggetta alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Secondo l appellante la sentenza merita completa riforma, con affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo (G.A.). Si costituiva l Amministrazione appellata chiedendo il rigetto dell appello. Alla Camera di Consiglio del 23 luglio 2013 la causa veniva trattenuta in decisione. Ritiene il Collegio che l appello sia infondato, dovendosi condividere le approfondite argomentazioni prospettate nella sentenza gravata. Infatti, sotto un primo profilo, per quanto riguarda in specifico la domanda di annullamento sulla determina di caducazione del Segretario Generale, si deve osservare che quest ultimo atto assume in astratto una duplice valenza: - di atto latu sensu esecutivo di un giudicato, conseguente al fatto che i ricorrenti, tutti vincitori del concorso per n. 33 Operatori Informatici - Cat. B3, indetto dal Consiglio Regionale della Calabria con bando del , con nomina in ruolo e sottoscrizione del relativo contratto, avvenuta in data , hanno visto la graduatoria, da cui risultavano vittoriosi, annullata in sede giurisdizionale dal TAR di Reggio di Calabria con sentenza n , confermata in appello con decisione del Consiglio di Stato n ; in forza del giudicato, infatti, è stato sancito l obbligo per l Amministrazione di ripetere la prova pratica del concorso di cui sopra, contestualmente disponendo l annullamento della procedura concorsuale a partire dalla prova pratica ; - di atto paritetico di gestione del rapporto di lavoro adottato nell esercizio dei poteri privatistici di datore di lavoro. Rispetto a tale plurivalenza dell atto impugnato prevale senza dubbio la caratterizzazione da ultimo indicata, poiché l atto non può in nessun modo qualificarsi come espressione di poteri autoritativi, in quanto risulta nella sostanza ricognitivo di un vizio radicale del contratto individuale di lavoro conseguente all annullamento giurisdizionale della graduatoria concorsuale che ne forniva il titolo giuridico di legittimazione, a prescindere da qualsivoglia considerazione di ordine amministrativo e di tipo discrezionale, considerazioni che risultano del tutto irrilevanti sul piano giuridico. 5

6 Viene in questo modo anche reso irrilevante il valore dell atto come esecutivo del giudicato, in quanto l Amministrazione si è limitata nella sostanza a prendere atto della sopravvenuta inefficacia del contratto individuale di lavoro al fine di dare esecuzione alle sentenze del Giudice Amministrativo sopra richiamate (sentenza del TAR confermata da questo Consiglio). In ogni caso, anche dubitandosi che l atto possa qualificarsi come esecutivo del giudicato, esso può essere al limite attratto alla giurisdizione del Giudice Amministrativo originariamente adito soltanto con le forme e con i limiti del giudizio di ottemperanza, nell ambito di una contestazione che investa l esecuzione della predetta sentenza del TAR confermata dal Consiglio di Stato, contestazione che è inesistente nel caso di specie e che, dunque, non può attirare la presente controversia nell ambito della giurisdizione di ottemperanza di questo giudice. Peraltro, come ha chiarito la Suprema Corte, posto che l'oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell'effettivo adempimento da parte dell'amministrazione pubblica dell'obbligo di conformarsi al comando impartito dal giudice di cognizione, il giudice dell'esecuzione è chiamato non solo a enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, ma anche quando emergano problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l'indispensabile presupposto della verifica dell'esattezza dell'esecuzione ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, fermo restando che detto potere incontra il limite esterno della giurisdizione propria del giudice amministrativo, con la conseguenza che, quante volte la cognizione della questione controversa, la cui soluzione sia necessaria ai fini della verifica dell'esatto adempimento dell'amministrazione obbligata, risulti devoluta ad altro giudice, soltanto questi può provvedere al riguardo (cfr., Cass. Civ., Sez. Un., 19 dicembre 2011, n ). Enucleando tale principio, si deve dunque concludere che nel caso in esame, poiché la cognizione sul contratto individuale di lavoro appartiene al giudice ordinario, la relativa cognizione, anche in sede di ottemperanza, da parte del giudice amministrativo è parimenti esclusa. Prevale, dunque, l aspetto dell atto in esame quale atto paritetico di gestione del rapporto di lavoro. Come è noto, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di pubblico impiego contrattualizzato è disciplinato dall'art. 63, d.lgs. n che attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni... incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali... ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi". 6

7 Il successivo comma 4 dispone invece che "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materie di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", e, in sede di giurisdizione esclusiva, quelle relative al rapporto di lavoro delle categorie non privatizzate. La norma che disciplina la competenza del giudice ordinario, si è osservato, opera secondo una tecnica di attribuzione della giurisdizione simile a quella adottata nella previgente disciplina con riferimento alla giurisdizione del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego, seguendo il criterio del riparto per blocchi di materie e prescindendo dall'ordinario criterio della natura della posizione giuridica fatta valere. La giurisdizione residuale attribuita dal comma 4 al giudice amministrativo in tema di procedure concorsuali, pur definita con riferimento alla materia, è, tuttavia, unanimemente ricondotta alla giurisdizione generale di legittimità, in assenza di disposizioni che espressamente facciano riferimento alla ricorrenza di una ipotesi di giurisdizione esclusiva (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 4 novembre 2009, n ). La giurisdizione amministrativa, di conseguenza, si radicherà con riferimento ad impugnative avverso atti che siano espressione di un'attività autoritativa - il che, come detto, è assente nel caso in esame - che, in ogni caso, si collochino all'interno della fase che precede l'assunzione. Anche tale secondo requisito è assente nel caso di specie; infatti, il momento che segna il termine della fase provvedimentale è costituito dalla compilazione ed approvazione della graduatoria finale, dopo la quale si apre la fase esecutiva. Dopo l'approvazione, infatti, si configurano attività che attengono allo svolgimento privatistico del rapporto di lavoro (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 27 ottobre 2006, n ). Pertanto, alla luce di tali principi, è evidente che la dichiarazione di caducazione automatica del rapporto di lavoro dei ricorrenti, in uno a quello degli altri vincitori del concorso ad operatore informatico, appartenga al plesso giurisdizionale dell A.G.O.. Con riferimento alle domande risarcitorie valgono le stesse argomentazioni di principio, cui si deve aggiungere la considerazione, ben espressa e motivata nella sentenza del TAR, secondo la quale, come emerge dalla più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., 23 marzo 2011, nn e 6595), in tema di risarcimento per lesione di affidamento generato nel privato dalla legittimità di atti amministrativi di cui quest ultimo sia beneficiario e che poi sono annullati, in sede giurisdizionale o anche in autotutela, tale domanda appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto tale giudizio si incentra sulla violazione del dovere del neminem laedere, che prescinde dalla natura pubblica o privata dell agente e della sua attività, e per questo non giustifica la concentrazione della tutela risarcitoria di fronte al giudice dell annullamento. 7

8 Tale orientamento, benché discutibile in via generale, in quanto apparentemente in contrasto con quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza 5 febbraio 2010, n. 35 e con lo stesso art. 7 c.p.a., che afferma la sottoposizione al Giudice Amministrativo delle controversie in cui venga in rilievo anche mediatamente l esercizio di poteri pubblicistici, non trova ostacoli ad applicarsi al caso di specie, ove come si è già detto, la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di impiego pubblico privatizzato è una giurisdizione di sola legittimità e non è materia di giurisdizione esclusiva ove, semmai, possono presentarsi i dubbi ermeneutici sopra sintetizzati. Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, l appello deve essere respinto in quanto infondato. Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi, con particolare riferimento alla novità degli orientamenti della Corte di Cassazione riportati in motivazione. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull appello come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa, tra le parti, le spese di lite del presente grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati: Carmine Volpe, Presidente Carlo Saltelli, Consigliere Sabato Malinconico, Consigliere Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore Doris Durante, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/08/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 8

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 17 gennaio 2014, n Svolgimento del processo e motivi della decisione

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 17 gennaio 2014, n Svolgimento del processo e motivi della decisione Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 17 gennaio 2014, n. 165 Svolgimento del processo e motivi della decisione La sig.ra M.G.M. aveva partecipato al concorso per n. 33 operatori informatici - Cat.

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 05085/2011REG.PROV.COLL. N. 02674/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 02566/2016 REG.PROV.COLL. N. 00670/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA (Tar Lazio Sentenza n. 2566/16 Annullamento Bando INPS 900 medici esterni - Il Tar Lazio ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito il ricorso volto ad ottenere l annullamento

Dettagli

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA N. 01421/2012 REG.PROV.COLL. N. 01591/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA. N. 06786/2011REG.PROV.COLL. N. 07595/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. U Num. 14690 Anno 2015 Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO Relatore: BANDINI GIANFRANCO Data pubblicazione: 14/07/2015 ORDINANZA sul ricorso 23385-2014 per regolamento di giurisdizione proposto

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA N. 02501/2014 REG.PROV.COLL. N. 02190/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01284/2015 REG.PROV.COLL. N. 01077/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 01691/2015 REG.PROV.COLL. N. 01604/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA. N. 05357/2011REG.PROV.COLL. N. 08404/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

contro nei confronti di per la riforma

contro nei confronti di per la riforma N. 06478/2012REG.PROV.COLL. N. 03404/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 06131/2016 REG.PROV.COLL. N. 00857/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA. N. 02728/2016REG.PROV.COLL. N. 02232/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00467/2014 REG.PROV.COLL. N. 00786/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5605/06 Reg.Dec. N. 12147 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 12244/2015 REG.PROV.COLL. N. 11260/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

N. 01002/2013REG.PROV.COLL. N. 09835/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) N. 01672/2015 REG.PROV.COLL. N. 01847/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione D E C I S I O N E

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione D E C I S I O N E R E P U B B L I C A I T A L I A N A N. 6168/2007 Reg. Dec. N. 4577 Reg. Ric. Anno 2005 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01219/2012 REG.PROV.COLL. N. 00852/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

Consiglio di Stato n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

Consiglio di Stato n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato MASSIMA non si ravvisano nel sistema obblighi per l impresa ausiliaria alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, in quanto l art. 75 D. Lgs. 163/2006 cita esclusivamente gli obblighi nel campo dell

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 08032/2010 REG.SEN. N. 00874/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione VI Decisione 10 ottobre 2006, n. 6017 N. 6017/06 Reg.Dec. N. 11892 Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna N. 00080/2016 REG.PROV.COLL. N. 00139/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA. N. 02359/2011REG.PROV.COLL. N. 01746/2006REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Pubblicato il 31/01/2017 N. 00380/2017REG.PROV.COLL. N. 03741/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

contro per l'annullamento

contro per l'annullamento N. 02488/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01645/2011 REG.PROV.COLL. N. 01496/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di e con l'intervento di

contro nei confronti di e con l'intervento di N. 00963/2011 REG.PROV.COLL. N. 00810/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 Pubblicato il 04/09/2017 N. 09536/2017 REG.PROV.COLL. N. 07501/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pubblicato il 16/09/2016 N. 04339/2016 REG.PROV.COLL. N. 03859/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00688/2015 REG.PROV.COLL. N. 00735/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Svolgimento di servizi pubblici, controversie e giurisdizione

Svolgimento di servizi pubblici, controversie e giurisdizione Svolgimento di servizi pubblici, controversie e giurisdizione Autore: sentenza In: Le controversie relative alla pretesa di pagamento, a titolo di contributo, dei maggiori oneri derivanti dallo svolgimento

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 00948/2014 REG.PROV.COLL. N. 00930/2005 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima)

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 5 24/01/2013 8.20 N. 00086/2013REG.PROV.COLL. N. 02095/2008 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima) N. 00771/2011 REG.PROV.COLL. N. 01046/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00788/2013REG.PROV.COLL. N. 00837/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

Dettagli

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria. Legittimo il comportamento di una Stazione Appaltante: alla gara, indetta a trattativa privata dal Presidente del tribunale, avevano preso parte tre ditte presentando offerte tra loro eguali, cosicché

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015,

Dettagli

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 00684/2015 REG.PROV.COLL. N. 00866/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento Pagina 1 di 7. 00178/2011 REG.PROV.COLL.. 00215/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA N. 05624/2014 REG.PROV.COLL. N. 05186/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00077/2016 REG.PROV.COLL. N. 00808/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda) SENTENZA. N. 11275/2015 REG.PROV.COLL. N. 09469/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pubblicato il 04/07/2017 N. 03261/2017REG.PROV.COLL. N. 02274/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale N. 771/12 Reg.Sent. N. 882 Reg.Ric. ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 03482/2012 REG.PROV.COLL. N. 02493/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00265/2015 REG.PROV.COLL. N. 03026/2014 REG.RIC. logo R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato

Dettagli

Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47 N. 02653/2016 REG.PROV.COLL. N. 01996/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) N. 00357/2016 REG.PROV.COLL. N. 00163/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.;

Dettagli

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA Pubblicato il 26/09/2016 N. 00329/2016REG.PROV.COLL. N. 00290/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA Pubblicato il 23/05/2017 N. 00728/2017 REG.PROV.COLL. N. 00130/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione

Dettagli

SENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA N. 1414 DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) N. 00350/2016 REG.PROV.COLL. N. 02308/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 04893/2015REG.PROV.COLL. N. 00325/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00563/2011 REG.PROV.COLL. N. 00240/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda N. 02051/2013 REG.PROV.COLL. N. 01312/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01003/2016 REG.PROV.COLL. N. 00592/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

per la declaratoria di nullità, previa sospensiva,

per la declaratoria di nullità, previa sospensiva, N. 01115/2015 REG.PROV.COLL. N. 00969/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA. N. 05393/2011REG.PROV.COLL. N. 00339/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

Dettagli

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA. N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01668/2011 REG.PROV.COLL. N. 01854/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

per l'annullamento, previa sospensiva,

per l'annullamento, previa sospensiva, N. 00841/2012 REG.PROV.COLL. N. 00104/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

Consiglio di Stato, Sez. V, 4/12/2012 n. 6178

Consiglio di Stato, Sez. V, 4/12/2012 n. 6178 Consiglio di Stato, Sez. V, 4/12/2012 n. 6178 L'art. 18 del d.l. n. 112/2008, non dispone alcunchè in relazione alla giurisdizione e, di conseguenza, non individua affatto il giudice competente con riferimento

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA Pagina 1 di 7 N. 01453/2009 REG.SEN. N. 00023/2008 REG.RIC. N. 00313/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00414/2013 REG.PROV.COLL. N. 00338/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 7 N. 01907/2012 REG.PROV.COLL. N. 01439/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha

Dettagli

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor ; Visti tutti gli atti della causa;

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor ; Visti tutti gli atti della causa; R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 02795/2010 REG.SEN. N. 01575/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00847/2006 REG.SEN. N. 00432/2005 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente Pubblicata il 15/12/2016 N. 00719/2016 REG.PROV.COLL. N. 00594/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 5 N. 04781/2014REG.PROV.COLL. N. 03164/2014 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

Dettagli

TAR Veneto n. 178/2013 del

TAR Veneto n. 178/2013 del MASSIMA: L inutile decorso del termine (di trenta giorni, qualora non diversamente previsto) indicato nell art. 12, I comma del codice dei contratti comporta non già l aggiudicazione definitiva, ma soltanto

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ORDINANZA Pubblicato il 27/01/2017 N. 00049/2017 REG.PROV.CAU. N. 00024/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. 00982/2016 REG.PROV.COLL. N. 01472/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento Pagina 1 di 6. 00212/2011 REG.PROV.COLL.. 00490/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA N. 00336/2016 REG.PROV.CAU. N. 00666/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso

Dettagli

della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. II, n. 1895/2014, resa tra le parti, concernente un diniego di emersione dal lavoro irregolare;

della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. II, n. 1895/2014, resa tra le parti, concernente un diniego di emersione dal lavoro irregolare; Pubblicato il 24/11/2016 N. 04933/2016REG.PROV.COLL. N. 05591/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA 1 di 5 11/03/2016 09:37 N. 01669/2016 REG.PROV.COLL. N. 09622/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00753/2012 REG.PROV.COLL. N. 00776/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00293/2012 REG.PROV.COLL. N. 00088/2012 REG.RIC. N. 00126/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.4293/08 Reg.Dec. N. 9620 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) N. 00056/2016 REG.PROV.COLL. N. 02457/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) N. 01497/2015 REG.PROV.COLL. N. 01513/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda) N. 01135/2015 REG.PROV.COLL. N. 00067/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Dettagli

contro per l'annullamento ha pronunciato la presente

contro per l'annullamento ha pronunciato la presente N. 00409/2013 REG.PROV.COLL. N. 00197/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 5 29/11/2011 8.42 N. 00632/2011 REG.PROV.COLL. N. 00431/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) N. 00065/2016 REG.PROV.COLL. N. 02479/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2015, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2015, proposto da: ito Istituzionale della Giustizia amministrativa - Document Viewer di 5 11/12/2015 20:37 Torna alla pagina precedente N. 00625/2015 REG.PROV.CAU. N. 02724/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00566/2012 REG.PROV.COLL. N. 00399/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pubblicato il 12/04/2017 N. 04497/2017 REG.PROV.COLL. N. 12579/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato

Dettagli