La presente polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa

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1 Gruppo Crédit Agricole S.A. Contratto di assicurazione Credit Protection a Premio Unico AGOS DUCATO - COPERTO TRIS La presente polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa Il Fascicolo Informativo contenente: Nota Informativa; Condizioni di Assicurazione e Informativa sulla Privacy; Glossario; Facsimile della Dichiarazione di Adesione deve essere consegnato all Assicurato o scaricato dall Assicurato (Canale Web) prima della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA (aggiornamento al 2 Ottobre 2017)

2 1. NOTA INFORMATIVA relativa alle polizze collettive n. L (CACI Life dac) e n. N (CACI Non-Life dac) denominate COPERTO TRIS stipulate tra AGOS DUCATO S.p.A. e CACI (di seguito ciascuna Polizza Convenzione ). La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che dal 1 gennaio 2013 è succeduto a ISVAP in tutti i poteri, funzioni e competenze) con riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita ed integrata in base a quanto previsto dagli schemi predisposti dall IVASS per i contratti di assicurazione dei rami danni, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Si precisa che ai fini di un adeguata rappresentazione delle caratteristiche della Polizza Convenzione, la presente Nota Informativa è stata integrata per tener conto delle caratteristiche delle singole coperture ivi previste. In particolare, si precisa che: (i) la presente Nota informativa contiene informazioni in merito alle ulteriori coperture assicurative diverse da quelle sulla vita che vengono fornite in base alla convenzione di assicurazione stipulata tra le società assicurative di seguito indicate e Agos Ducato S.p.A e (ii) la copertura assicurativa relativa al caso morte è prestata unicamente dalla Società CACI Life dac, mentre le altre coperture assicurative indicate nella presente Nota informativa sono prestate unicamente dalla Società CACI Non-Life dac. L Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Poichè l adesione alla Polizza Convenzione può avvenire anche mediante Tecniche di Comunicazione a distanza, la presente Nota Informativa, in conformità all art. 8 comma 1 del Regolamento IVASS n. 34/2010, è integrata con le informazioni di cui agli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67 sexies, 67-septies, 67-octies del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) sulla commercializzazione a distanza di servizi assicurativi. L adesione alla Polizza Convenzione può avvenire tramite Firma Digitale la cui certificazione viene effettuata da Infocert, società di cui si avvale Agos Ducato S.p.A. per la somministrazione di tale servizioed in possesso dei requisiti tecnici di cui all art. 13 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri La Nota informativa si articola in quattro sezioni: A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE D. ALTRE INFORMAZIONI SULLA POLIZZA CONVENZIONE A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1.Informazioni generali CACI Life dac e CACI Non-Life dac sono entrambe società di capitali costituite ai sensi del diritto irlandese facenti parte del Gruppo francese Crédit Agricole S.A.. La società capogruppo è Crédit Agricole S.A.. Indirizzo della sede legale: Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublino 2, Irlanda Sito internet: Telefono: Indirizzo Relazioni.clienti@ca-caci.ie Fax: CACI Life dac e CACI Non-Life dac (ciascuna la Società ) sono regolarmente autorizzate all esercizio dell attività assicurativa rispettivamente nel ramo vita I e nel ramo danni e sono soggette al controllo della Central Bank of Ireland PO Box no. 559, Dublino 1, Irlanda. Le Imprese operano in Italia in regime di libera prestazione dei servizi dal 3/02/2004 ai sensi dell Articolo 24 del D.Lgs. 209/2005. CACI Life dac non investe il premio in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di Assicurazioni sulla Vita. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società Al 31 Dicembre 2016 il patrimonio netto di CACI Life era pari a (di cui costituiscono il capitale sociale ed rappresentano il totale delle riserve patrimoniali). Il patrimonio netto di CACI Non Life era pari a (di cui costituiscono il capitale sociale ed rappresentano il totale delle riserve patrimoniali). L indice di solvibilità necessario a soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) ammontava al 193% per la parte vita e 134% per la parte danni. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3.Prestazioni Assicurative e garanzie offerte 3.1.Durata delle coperture assicurative Le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione sono abbinate al Contratto di Finanziamento ed hanno una durata massima di 180 mesi. Tutte le coperture assicurative cessano di avere efficacia al verificarsi del primo dei seguenti eventi: (i) alla data di cessazione del Contratto di Finanziamento e comunque non oltre i 180 mesi dalla Data di Decorrenza; (ii) in caso di estinzione integrale anticipata del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento; Pag. 1 di 7

3 (iii) in caso di recesso esercitato nei termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione; (iv) al raggiungimento da parte dell Assicurato dell 80esimo anno di età; (v) al pagamento del capitale assicurato a seguito di indennizzo per Decesso o Invalidità Totale Permanente. Il contratto di assicurazione può essere concluso presso le filiali/agenzie autorizzate Agos Ducato, o mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza. La sottoscrizione del contratto può avvenire in entrambi i casi su supporto cartaceo, firmando di proprio pugno e restituendo la Dichiarazione di Adesione ad Agos Ducato o tramite Firma Digitale se l Assicurato ha optato per tale modalità nell ambito del contratto di finanziamento. Si rinvia all art. 2 (Requisiti di assicurabilità e modalità di adesione) e all art. 3 (Decorrenza e cessazione delle garanzie) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3.2 Prestazioni Assicurative La Polizza Convenzione prevede le seguenti garanzie operanti per tutti gli Assicurati: - Copertura assicurativa per il caso Morte; - Copertura assicurativa per il caso Invalidità Totale Permanente; - Copertura assicurativa per il caso Inabilità Temporanea Totale. Operatività delle coperture assicurative La Copertura assicurativa per il caso Morte è prestata da CACI Life e le Coperture assicurative per il caso Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale sono prestate da Caci Non-Life Descrizione delle prestazioni assicurative per ciascuna copertura Di seguito sono descritte le prestazioni assicurative relative a ciascuna copertura ed operante per tutti gli Assicurati: Copertura assicurativa per il caso Morte In caso di Morte dell Assicurato intervenuta durante il periodo di efficacia della relativa copertura assicurativa, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario una somma pari al debito residuo in linea capitale, che l Assicurato deve ancora corrispondere ai sensi del piano di rimborso in essere al momento del verificarsi del Sinistro. Non sarà indennizzato l ammontare delle rate scadute e non pagate a tale data. Avvertenza: la copertura assicurativa è soggetta a particolari limitazioni ed esclusioni. In particolare l Indennizzo non può eccedere il massimale di Euro ,00 per l insieme dei finanziamenti che l Assicurato ha in essere con il Contraente. Si rinvia all art. 20 (Copertura assicurativa per il caso Morte) e all art. 24 (Esclusioni) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di maggior dettaglio. Copertura assicurativa per il caso Invalidità Totale Permanente In caso di Invalidità Totale Permanente dell Assicurato, di grado non inferiore al 66%, derivante da Infortunio o Malattia, intervenuta durante il periodo di efficacia della relativa copertura assicurativa, accertata secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30/6/65 n 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario una somma pari al debito residuo in linea capitale che l Assicurato deve ancora corrispondere ai sensi del piano di rimborso in essere al momento dell accertamento dell invalidità. Non sarà indennizzato l ammontare delle rate scadute e non pagate a tale data. Avvertenza: la copertura assicurativa è soggetta a particolari limitazioni ed esclusioni. In particolare l Indennizzo non può eccedere il massimale di Euro ,00 per l insieme dei finanziamenti che l Assicurato ha in essere con il Contraente. Si rinvia all art. 21 (Copertura assicurativa per il caso Invalidità Totale Permanente) e all art. 24 (Esclusioni) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di maggior dettaglio. Copertura assicurativa per il caso Inabilità Temporanea Totale Nel caso in cui, durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, si verifichi un Infortunio o una Malattia dai quali derivi per l Assicurato un Inabilità Temporanea Totale medicalmente accertata a svolgere la propria Normale Attività Lavorativa o le normali mansioni attinenti alla vita quotidiana per l Assicurato che sia non lavoratore, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario, trascorsi 60 giorni di Franchigia Assoluta, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini previsti dalla Polizza Convenzione, una somma pari all ammontare delle rate mensili dovute dall Assicurato al Contraente secondo il piano di rimborso in essere a tale data. Avvertenza: La copertura assicurativa è soggetta a particolari limitazioni ed esclusioni. In particolare, è previsto un periodo di Carenza di 30 giorni per la sola Inabilità Temporanea Totale da Malattia. E altresì prevista una Franchigia Assoluta di 60 giorni. L Indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro il massimale di Euro 1.500,00 per l insieme dei finanziamenti che l Assicurato ha in essere con il Contraente. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è tenuta ad effettuare è di n. 12 Indennizzi mensili per lo stesso Sinistro e n. 36 Indennizzi mensili nel corso dell intera durata della copertura assicurativa. Si rinvia all art. 22 (Copertura assicurativa per il caso Inabilità Temporanea Totale) e all art. 24 (Esclusioni) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di maggior dettaglio. 4.Premi Le coperture assicurative offerte dalla presente Polizza Convenzione vengono prestate dietro pagamento in via Pag. 2 di 7

4 anticipata da parte dell Assicurato di un Premio unico, comprensivo delle eventuali imposte, versato per il tramite del Contraente al momento dell erogazione del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento, il cui importo è indicato nella Dichiarazione di Adesione. La determinazione del Premio avviene moltiplicando il tasso corrispondente alla relativa fascia di durata del Contratto di Finanziamento per il capitale assicurato. Di seguito si riportano le fasce di durata e i relativi tassi necessari ai fini della determinazione del Premio: Durata del Finanziamento Componente vita (garanzia Morte) imposte pari allo 0% Componente danni (garanzie Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea totale) imposte pari al 2,5% Tasso di premio lordo Totale 6-60 mesi 2,34% 2,66% 5,00% mesi 3,14% 2,86% 6,00% mesi 5,17% 3,18% 8,35% Se le coperture assicurative sono stipulate per una durata poliennale, alla componente danni relativa alle garanzie Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale offerte da CACI Non-Life, è applicata una riduzione rispetto alla componente danni della tariffa del prodotto annuale di riferimento nella misura di quanto indicato nella seguente tabella: Durata (in mesi) Sconto% ,60% ,99% ,13% ,79% ,77% ,88% ,01% ,35% I costi a carico dell Assicurato relativi alla gestione della Polizza Convenzione, calcolati sul Premio (al netto delle Imposte) e già inclusi nel tasso di Premio sopra indicato sono pari al 50,00%. Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente. A titolo esemplificativo, nella seguente tabella si riporta la quota parte del Premio al netto delle imposte percepita in media dal Contraente in valore assoluto a titolo di commissione di intermediazione: Durata Importo Premio totale Premio totale al netto di imposte Quota parte del Premio totale, al netto di imposte, percepita dal Contraente a titolo di commissioni di intermediazione Capitale finanziato (*) 48 mesi ,00 494,00 247, (*) Importo risultante dai dati finanziari del Contratto di Finanziamento, comprensivo delle eventuali commissioni di istruttoria previste o di altri servizi aggiuntivi annoverati nel Contratto di Finanziamento. I costi sopra indicati sono inclusi nel Premio corrisposto dall Assicurato e finanziato tramite il Contratto di Finanziamento. Il Contraente percepisce ogni anno una partecipazione agli utili della Società. Pag. 3 di 7

5 Avvertenza: in caso di estinzione integrale anticipata del finanziamento, la Società, per il tramite del Contraente, restituirà all Assicurato la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria delle coperture assicurative e le coperture assicurative verranno estinte. Tale restituzione avverrà tramite detrazione della parte di Premio non goduto da quanto dovuto dall Assicurato al Contraente al momento della richiesta di estinzione integrale anticipata. In alternativa, su richiesta dell Assicurato di mantenere le coperture assicurative, espressa per iscritto da formularsi al momento dell estinzione integrale anticipata, la Società fornisce le coperture assicurative fino alla scadenza contrattuale a favore dell Assicurato quale Beneficiario. Nei casi in cui siano intervenute in precedenza delle estinzioni parziali anticipate che hanno dato luogo alla restituzione della parte di Premio pagato, le coperture assicurative saranno ridotte proporzionalmente nella misura corrispondente alla quota di capitale estinta. Nei casi di estinzione parziale anticipata del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento, la Società, per il tramite del Contraente, restituirà all Assicurato la parte di Premio pagato e ridurrà proporzionalmente le coperture assicurative nella misura corrispondente alla quota di capitale estinta. In alternativa, su richiesta dell Assicurato di non procedere alla restituzione della parte di premio pagato, espressa per iscritto da formularsi al momento dell estinzione parziale anticipata, la Società non ridurrà proporzionalmente le coperture assicurative a favore dell Assicurato quale Beneficiario, che pertanto rimarranno invariate rispetto al periodo antecedente l estinzione anticipata. Si rinvia all art. 4 (Estinzione anticipata del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento) e all art.5 (Pagamento del premio) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Non sono previsti a beneficio dell Assicurato meccanismi di partecipazione agli utili. C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 6. Costi I costi a carico dell Assicurato relativi alla gestione della Polizza Convenzione, calcolati sul Premio (al netto delle Imposte) e già inclusi nel tasso di Premio di cui al precedente art.4 sono pari al 50,00%. Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente. 7. Sconti Non sono previsti sconti di Premio. Se le coperture assicurative sono stipulate per una durata poliennale al Premio si applica una riduzione rispetto alla corrispondente tariffa annuale come specificato nell art. 5 (Pagamento del Premio) delle Condizioni di Assicurazione. La nota informativa e le condizioni contrattuali dell'assicurazione a premio annuale che offre garanzie analoghe a quelle previste dal presente contratto, possono essere richieste al Contraente, al quale il Cliente potrà rivolgersi per ogni specifica informazione e per l assistenza nella sottoscrizione della polizza. 8. Regime fiscale applicabile E riportato di seguito il trattamento fiscale applicabile alla Polizza Convenzione. Il trattamento descritto si applica al momento della conclusione della Polizza Convenzione. 8.1 Imposta sui Premi I Premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione non sono soggetti all imposta sulle assicurazioni. Invece, in linea di principio, i Premi delle assicurazioni complementari per i rischi di danni alla persona sono soggetti all imposta del 2,5%. Eventuali modifiche della normativa fiscale applicabile alla Polizza Convenzione verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente. 8.2 Tassazione delle somme assicurate Le somme percepite nell esercizio dell attività d impresa concorrono a formare il reddito d impresa restando assoggettate all ordinaria tassazione. Le somme corrisposte in caso di Morte o di Invalidità Permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate sotto forma di rendita, sono esenti dall IRPEF. Le somme corrisposte, invece, in sostituzione di redditi costituiscono reddito della stessa categoria del reddito sostituito. 8.3 Detrazione fiscale dei Premi Se l assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, l Assicurato ha diritto ad una detrazione dall imposta sul reddito dichiarato a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Se solo una componente del Premio di assicurazione è destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente come indicato nell apposita documentazione che verrà inviata dalla Società. Trattandosi di polizza a Premio unico, la detrazione potrà essere effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa esclusivamente in fase di dichiarazione dei redditi relativi all anno di adesione e corresponsione del Premio. Nessuna ulteriore detrazione potrà essere effettuata negli anni successivi. D. ALTRE INFORMAZIONI SULLA POLIZZA CONVENZIONE 9. Modalità di perfezionamento dell adesione alla Polizza Convenzione Per poter validamente aderire alla Polizza Convenzione è necessario che l Assicurato: Pag. 4 di 7

6 1. abbia stipulato il Contratto di Finanziamento e abbia sottoscritto la Dichiarazione di Adesione; 2. per i Contratti di Finanziamento di importo superiore a , al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, abbia compilato il Questionario Sanitario, che costituisce parte integrante del presente contratto di assicurazione, in modo veritiero e fornito risposta negativa a tutte le domande in esso contenute; 3. al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, abbia un età compresa tra i 18 e i 75 anni non compiuti. Si rinvia all art.2 (Requisiti di assicurabilità e modalità di adesione) e art.3 (Decorrenza e cessazione delle garanzie) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di maggior dettaglio. 10. Risoluzione della Polizza Convenzione per sospensione del pagamento dei Premi Poiché la Polizza Convenzione prevede il pagamento da parte dell Assicurato di un Premio unico anticipato, non è prevista la facoltà di risolvere la Polizza Convenzione sospendendo il pagamento dei Premi. Il Premio unico è corrisposto alla Società dal Contraente per conto dell Assicurato che lo rimborserà mediante il Contratto di Finanziamento. 11. Riscatto e Riduzione La Polizza Convezione non prevede valori di riduzione e di riscatto. 12. Revoca della Proposta La Polizza Convenzione non prevede una proposta da parte dell Assicurato. Per poter validamente aderire alla Polizza Convenzione è sufficiente la sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione nel rispetto di quanto previsto dall art. 2 delle Condizioni di Assicurazione. 13. Diritto di Recesso dell Assicurato L Assicurato può recedere dall adesione alla presente Polizza Convenzione entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza delle coperture assicurative, dandone comunicazione alla Società e al Contraente ed indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa. Resta inteso che l Assicurato non può esercitare il diritto di recesso se ha denunciato un Sinistro durante i 60 (sessanta) giorni successivi alla Data di Decorrenza delle coperture assicurative. La comunicazione di recesso deve essere inviata a: - CACI Life dac e CACI Non-Life dac via fax al seguente numero: ; ovvero - al Contraente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: AGOS DUCATO S.p.A. Via Bernina Milano Il recesso ha effetto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della raccomandata. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà all Assicurato per il tramite del Contraente il Premio, se pagato, dedotto l ammontare delle imposte applicabili per legge.il Premio rimborsato potrà essere utilizzato per ridurre, di pari importo, il debito residuo dell Assicurato ovvero potrà essere restituito all Assicurato sotto forma di maggiore erogato. In caso di durata poliennale, a fronte della riduzione di Premio che la Società ha concesso nella misura indicata nel presente Fascicolo Informativo, l Assicurato può recedere annualmente dalla polizza ed ottenere un rimborso parziale del suo Premio assicurativo secondo le disposizioni di cui all art. 4 delle Condizioni di Assicurazione, a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza delle coperture assicurative, mediante comunicazione da inviare alla Società e al Contraente con preavviso di 60 (sessanta) giorni e con effetto dalla fine dell annualità assicurativa in corso. Per contratti poliennali di durata inferiore a 5 anni il recesso annuale non è consentito. 14. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione La documentazione che l Assicurato o i suoi aventi causa sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte della Società è indicata nell art. 6 delle Condizioni di Assicurazione. E di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dall Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive contestazioni della Società che potrebbe anche pregiudicare il diritto del Beneficiario di ottenere il pagamento delle prestazioni assicurate. La Società provvederà ad effettuare il pagamento di quanto dovuto entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta nei tempi e con le modalità previste dalle condizioni contrattuali che regolano le singole coperture assicurative. Si ricorda che ai sensi e per gli effetti dell art. 2952, comma 2, cod. civ., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fondaad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Si richiama l attenzione dell Assicurato e del Contraente sulle previsioni stabilite dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di rapporti dormienti. In particolare, si segnala che gli Pag. 5 di 7

7 importi dovuti al Beneficiario ai sensi della Polizza Convenzione che non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono devoluti al fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze. 15. Legislazione applicabile alla Polizza Convenzione Alla Polizza Convenzione si applica la legge italiana. 16. Lingua in cui è redatta la Polizza Convenzione La Polizza Convenzione viene redatta in lingua italiana. 17. Reclami e Mediazione Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente a: CACI Life dac e CACI Non-Life dac Ufficio Reclami Beaux Lane House Mercer Street Lower Dublino 2 (Irlanda) Fax: complaints@ca-caci.ie Eventuali reclami riguardanti il comportamento del Contraente dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente a: Agos Ducato S.p.A. Gestione Reclami Via Bernina, Milano info@pec.agosducato.it Se l esponente, nel termine massimo di quarantacinque giorni non ha ricevuto riscontro alla sua richiesta da parte della Società o del Contraente o non è completamente soddisfatto della risposta ricevuta, potrà inviare reclamo scritto all IVASS Servizio tutela del Consumatore, Via del Quirinale, ROMA, o tramite fax al seguente numero o tramite PEC all indirizzo ivass@pec.ivass.it, utilizzando l apposito modulo disponibile sul sito dell IVASS corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall Impresa. I reclami indirizzati all'ivass devono contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito da quest ultima; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. I reclami relativi all accertamento dell osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206/2005), Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi possono essere presentati direttamente all IVASS secondo le modalità sopra indicate. Per qualsiasi controversia inerente alla quantificazione delle prestazioni assicurative è fatta salva in ogni caso la competenza dell'autorità Giudiziaria Sistemi alternativi di risoluzione delle Controversie: Qualora tra l Assicurato o i suoi aventi causa e la Società insorgano eventuali controversie di natura medica sull indennizzabilità dell Infortunio o della Malattia e sulla misura dell indennizzo, la decisione della controversia può essere demandata, su richiesta dell Assicurato o dei suoi aventi causa, ad un collegio di tre medici secondo le modalità descritte all art Controversie delle Condizioni di Assicurazione Prima di rivolgersi all Autorità Giudiziaria, il soggetto reclamante potrà utilizzare i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla legge, ovvero: la negoziazione assistita, ai sensi della Legge n. 162/2014, volta al raggiungimento di un accordo tra le parti diretto alla risoluzione amichevole della controversia avvalendosi dell assistenza prestata da avvocati a tal fine appositamente incaricati dalle parti; la procedura di mediazione, prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, che consente l avvio di un procedimento conciliativo caratterizzato dall assistenza di un soggetto terzo ed imparziale ( mediatore ). In ogni caso, prima di esercitare un'azione giudiziale relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è preliminarmente necessario esperire l obbligatoria procedura di mediazione, ai sensi del Decreto Pag. 6 di 7

8 Legislativo n. 28 del 4 marzo La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza innanzi ad un Organismo di mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente a conoscere la vertenza. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente (Financial Services Ombudsman s Bureau) chiedendo l attivazione della procedura FIN- NET. Per i contratti stipulati online, il reclamo può essere presentato per mezzo della piattaforma della risoluzione delle controversie online (ODR) accessibile tramite l'indirizzo: Informativa in corso di contratto 18.1 Informazioni riguardanti la Società La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento alla propria denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo Informazioni riguardanti la Polizza Convenzione La Società comunicherà prontamente per iscritto al Contraente nel corso della durata contrattuale qualunque modifica alle condizioni di assicurazione intervenuta a seguito della introduzione di clausole aggiuntive ovvero conseguenti a modifiche alla legislazione applicabile. 19. Comunicazioni dell Assicurato alla Società Qualsiasi eventuale cambiamento di attività o professione dell Assicurato non è soggetto ad alcuna comunicazione alla Società da parte dell Assicurato stesso. 20. Conflitto di Interessi La Società e il Contraente appartengono allo stesso gruppo facente capo alla francese Crédit Agricole S.A.. In ogni caso la Società si impegna, ove si presentassero inevitabili situazioni di conflitto di interessi, ad operare in modo da non arrecare pregiudizio agli interessi del Contraente o degli Assicurati. CACI Life dac e CACI Non-Life dac sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante Legale Pag. 7 di 7

9 2. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE I testi integrali delle Polizze Collettive n. L (CACI Life dac) e n. N (CACI Non-Life dac) denominate COPERTO TRIS stipulate tra AGOS DUCATO S.p.A e CACI sono depositati presso le sedi delle Parti contrattuali. ART. 1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE 1.1. La Società si impegna, nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli successivi, a corrispondere al Beneficiario la prestazione che: per il caso di Morte, è determinata ai sensi dell art. 20 delle presenti Condizioni di Assicurazione; per il caso di Invalidità Totale Permanente, è determinata ai sensi dell art. 21 delle presenti Condizioni di Assicurazione; per il caso di Inabilità Temporanea Totale, è determinata ai sensi dell art. 22 delle presenti Condizioni di Assicurazione Le coperture assicurative sopra elencate sono offerte congiuntamente dalla Società e costituiscono un unico pacchetto assicurativo. I Clienti del Contraente potranno aderirvi mediante un unico atto di adesione. ART. 2 REQUISITI DI ASSICURABILITA E MODALITA DI ADESIONE 2.1. Prima di essere vincolato dall adesione alla Polizza Convenzione, al Cliente sarà consegnato o sarà data la possibilità di scaricare dal sito Internet del Contraente, il presente Fascicolo Informativo unitamente a tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente Il contratto di assicurazione può essere concluso presso le filiali / agenzie autorizzate Agos Ducato, o mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza. La sottoscrizione del contratto può avvenire in entrambi i casi su supporto cartaceo, firmando di proprio pugno e restituendo la Dichiarazione di Adesione ad Agos Ducato o tramite Firma Digitale se l Assicurato ha optato per tale modalità nell ambito del contratto di finanziamento. In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento IVASS n.34/2010, al Cliente che decide di finalizzare la sottoscrizione della presente Polizza Convenzione tramite Tecniche di Comunicazione a Distanza viene fornita l informazione relativa: a. al diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale ai sensi dell articolo 10, comma 1, del Regolamento IVASS n. 34/2010, su supporto cartaceo o altro supporto durevole; b. al diritto, nel caso di cui alla lettera a) di modificare la modalità di comunicazione prescelta, con indicazione degli eventuali oneri connessi alla stampa e alla trasmissione della documentazione in formato cartaceo ai sensi dell art.8, comma 2, del Regolamento IVASS n. 34/2010 e successive modifiche Per poter validamente aderire alla Polizza Convenzione è necessario che l Assicurato: 1. abbia stipulato il Contratto di Finanziamento e abbia sottoscritto la Dichiarazione di Adesione; 2. per i Contratti di Finanziamento di importo superiore a , al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, abbia compilato il Questionario Sanitario, che costituisce parte integrante del presente contratto di assicurazione, in modo veritiero e fornito risposta negativa a tutte le domande in esso contenute; 3. al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione, abbia un età compresa tra i 18 e i 75 anni non compiuti. Si specifica che, nel caso in cui il Cliente non presenti i requisiti richiesti di cui al presente art. 2, tale soggetto non potrà assumere la qualifica di Assicurato, con la conseguenza che le coperture assicurative non verranno in essere. Per poter validamente aderire alla Polizza Convenzione non è prevista un apposita visita medica Nel caso in cui il Contratto di Finanziamento sia sottoscritto congiuntamente da due o più soggetti diversi, si considera Assicurato esclusivamente la persona che abbia sottoscritto la Dichiarazione di Adesione, a condizione che ricorrano per tale persona le condizioni di assicurabilità di cui al precedente paragrafo Resta inteso che in caso di adesione avvenuta tramite Firma Digitale, i dati in forma elettronica, conservati dalla Società potranno essere opponibili all Assicurato e potranno essere ammessi come prova della sua identità e del suo consenso all adesione alle coperture assicurative. ART. 3 DECORRENZA E CESSAZIONE DELLE GARANZIE 3.1. Per ciascun Assicurato le coperture assicurative di cui alla presente Polizza Convenzione decorrono dalle ore del giorno in cui si verifica il secondo dei seguenti eventi (la Data di Decorrenza ): i. la sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione; ii. l erogazione del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento, sempre che sia stato pagato il premio di cui al successivo art Le coperture assicurative sono abbinate al Contratto di Finanziamento ed hanno una durata massima di 180 mesi. Tutte le coperture assicurative cessano di avere efficacia al verificarsi del primo dei seguenti eventi: Pag. 1 di 12

10 i. alla data di cessazione del Contratto di Finanziamento e comunque non oltre i 180 mesi dalla Data di Decorrenza; ii. in caso di estinzione integrale anticipata del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento; iii. in caso di recesso esercitato nei termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione; iv. al raggiungimento da parte dell Assicurato dell 80esimo anno di età; v. al pagamento del capitale assicurato nel caso di Decesso o Invalidità Totale Permanente. Resta inteso che in caso di estinzione integrale anticipata del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento, la Società restituirà all Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Tale restituzione avverrà tramite detrazione della parte di Premio non goduto da quanto dovuto dall Assicurato al Contraente al momento della richiesta di estinzione anticipata integrale. In alternativa, su richiesta dell Assicurato di mantenere le coperture assicurative espressa per iscritto da formularsi al momento dell estinzione anticipata, la Società fornirà le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione fino alla scadenza contrattuale in favore del Beneficiario secondo il piano di ammortamento in essere al momento dell estinzione anticipata integrale. ART. 4 ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO OGGETTO DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO In caso di estinzione anticipata integrale del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento, le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione cessano di avere efficacia. La Società restituirà all Assicurato, per il tramite del Contraente, l importo (R1 + R2 - X) a titolo di parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto. Tale restituzione avverrà tramite detrazione della parte di Premio non goduto da quanto dovuto dall Assicurato al Contraente al momento della richiesta di estinzione integrale anticipata. Il calcolo dell importo (R1 + R2 - X) che verrà restituito all Assicurato a titolo di parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto avverrà applicando le seguenti formule: R1=P1 x (N K)/N + P2 x ((N-K) x (N-K+1))/(N x (N+1)) R2= P3 x (N-K)/N dove: N= Durata complessiva della copertura (espressa in mesi interi) K= Mese in corso (numero di mesi scaduti) N-K= Durata residua Tali durate sono da riferirsi al piano di ammortamento in essere al momento dell estinzione anticipata integrale X= 25,00 che la Società tratterrà dall importo dovuto (R1 + R2) a titolo di spese amministrative sostenute per il rimborso del premio;qualora l importo dovuto (R1 + R2) risultasse inferiore a 25,00 nulla sarà dovuto dalla Società all Assicurato. Il Premio originariamente corrisposto dall Assicurato e finanziato tramite il Contratto di Finanziamento si compone di Premio totale = P1 + P2 + P3 + imposte dove: P1= quota parte di premio puro (al netto imposte) relativa alle garanzie di rata P2= quota parte di premio puro (al netto imposte) relativa alle garanzie di capitale P3= quota parte di Premio (al netto imposte) percepita dal Contraente a titolo di commissioni di intermediazione Per premio puro si intende la parte di Premio (al netto di imposte) al netto della quota parte percepita dal Contraente a titolo di commissioni di intermediazione. Di seguito sono riportarte le percentuali da applicare al Premio al netto delle imposte ai fini del calcolo dell importo da restituire all Assicurato e corrispondenti al periodo di assicurazione non goduto. Pag. 2 di 12

11 Durata del Finanziamento Premio puro (P1+P2): quota parte di Premio (al netto di imposte) al netto della quota parte percepita dal Contraente a titolo di commissioni di intermediazione Quota parte di Premio al netto di imposte in percentuale percepita dal Contraente a titolo di commissioni di intermediazione (P3) Quota parte di premio puro relativo alle garanzie di rata: Inabilità Temporanea (P1) Quota parte di premio puro relativo alle garanzie di capitale:morte, Invalidità Totale Permanente, (P2) 6-60 mesi 50% 50% 43,12% 56,88% mesi 50% 50% 36,42% 63,58% mesi 50% 50% 25,03% 74,97% Di seguito si riporta un esempio calcolato su una durata complessiva del Contratto di Finanziamento pari a 48 mesi, importo: ,00, estinzione anticipata integrale avvenuta dopo 24 mesi dall adesione. Premio totale Premio totale al netto di imposte Quota parte di Premio al netto di imposte in valore assoluto percepita dal Contraente a titolo di commissioni di intermediazione (P3) Premio puro (P1+P2)* 500,00 494,00 247,00 247,00 106,51 104,49 P1 P2 R1= (247 x 43,12% %) x (48 24)/48 + (247 x 56,88%) x ((48-24) x ( ))/(48 x (48+1))= 79,38 R2= 247 x (48-24)/48 = 123,50 R1+R2 = 202,88 X= 25 Importo corrisposto all Assicurato a titolo di parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto (R1+R2 X)= 177,88 In alternativa al rimborso del Premio, la Società, su richiesta dell Assicurato di mantenere le coperture assicurative, espressa per iscritto da formularsi al momento della richiesta di estinzione anticipata integrale del Contratto di Finanziamento, fornirà le coperture assicurative in favore del Beneficiario fino alla scadenza contrattuale prevista precedentemente all estinzione anticipata integrale. Ai fini della determinazione della prestazione assicurativa che sarà corrisposta dalla Società al Beneficiario, l ammontare del debito residuo e della rata mensile saranno quelle risultanti dal piano di ammortamento in essere al momento dell estinzione anticipata integrale. In caso di estinzione anticipata integrale del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento avvenuta nei primi 60 giorni dalla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione, il Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto sarà equiparato a quello conseguente all esercizio del diritto di recesso secondo quanto previsto nell art. 13 (Diritto di Recesso). In caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento, la Società ridurrà proporzionalmente le prestazioni assicurate nella misura corrispondente alla quota rimborsata di capitale. L Assicurato ha diritto alla restituzione della parte di Premio pagato relativo al periodo per il quale il rischio diminuisce per effetto dell estinzione parziale calcolata secondo la seguente formula: Rimborso Premio Parziale = Rimborso Premio Totale * Capitale Rimborsato/Debito Residuo Dove: Capitale Rimborsato: quota parte del capitale finanziato rimborsato dall Assicurato Debito Residuo: debito residuo dell Assicurato al momento dell estinzione anticipata parziale del finanziamento. Rimborso Premio Totale = rimborso dovuto all Assicurato in caso di estinzione anticipata integrale del finanziamento (R1 + R2). Tale importo viene poi moltiplicato per il coefficiente di riproporzionamento del debito residuo Pag. 3 di 12

12 Rimborso Premio Parziale = (P1 x (N K)/N + P2 x ((N-K) x (N-K+1))/(N x (N+1)) + P3 x (N-K)/N) )* Capitale Rimborsato/Debito Residuo La Società tratterrà dall importo dovuto (Rimborso Premio Parziale) 25,00 a titolo di spese amministrative sostenute per il rimborso del premio. Qualora l importo dovuto (R1 + R2) risultasse inferiore a 25,00 nulla sarà dovuto dalla Società all Assicurato. Riprendendo l esempio precedente, in caso di estinzione parziale pari a dopo 24 mesi dall adesione, l importo del rimborso parziale sarà così calcolato: Rimborso premio totale Debito residuo dopo 24 Capitale finanziato Capitale rimborsato (R1+R2) mesi dall adesione * , , ,52 (*) calcolato sulla base di un piano di ammortamento alla francese con TAN pari a 5% Calcolo premio parziale non goduto = 202,88 * (2 000/5.811,52) Importo corrisposto all assicurato: 69,81-25 = 44,81 A seguito di estinzione anticipata parziale, in alternativa al rimborso parziale del Premio, la Società, su richiesta dell Assicurato di non procedere alla restituzione della parte di premio pagato, espressa per iscritto da formularsi al momento della richiesta di estinzione anticipata parziale del Contratto di Finanziamento, corrisponderà al Beneficiario, in caso di Sinistro, un indennizzo pari all ammontare del debito residuo o delle rate mensili risultanti dal piano di ammortamento in essere prima dell estinzione anticipata parziale, ad eccezione del caso in cui siano intervenute in precedenza altre estinzioni anticipate parziali per le quali sia stato richiesto espressamente il mantenimento della copertura da piano di ammortamento precedente; in tal caso l indennizzo sarà calcolato in base al piano di ammortamento in essere prima di tali estinzioni anticipate parziali. In caso di estinzioni anticipate parziali successive alla prima o di estinzione totale che segue precedenti estinzioni parziali, il debito residuo risultante dal piano di ammortamento in essere a tale data verrà conseguentemente riproporzionato in ragione delle riduzioni che lo stesso ha registrato per effetto delle precedenti estinzioni anticipate parziali intervenute e lo stesso avviene per le diverse componenti del premio, come segue: P1 riproporzionato = P1 * (1-Capitale Rimborsato/Debito residuo) P2 riproporzionato = P2 * (1-Capitale Rimborsato /Debito residuo) P3 riproporzionato = P3 * (1-Capitale Rimborsato /Debito residuo) ART. 5 PAGAMENTO DEL PREMIO 5.1. Le coperture assicurative offerte dalla Polizza Convenzione vengono prestate dietro pagamento in via anticipata da parte dell Assicurato di un Premio unico, comprensivo delle eventuali imposte, versato per il tramite del Contraente al momento dell erogazione del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento, il cui importo è indicato nella Dichiarazione di Adesione La determinazione del Premio avviene moltiplicando il tasso corrispondente alla relativa fascia di durata del Contratto di Finanziamento per il capitale assicurato. Di seguito si riportano le fasce di durata e i relativi tassi necessari ai fini della determinazione del Premio: Durata del Finanziamento Componente Vita (garanzia Morte) imposte pari allo 0% Componente Danni (garanzie Invalidità Totale Permanente, e Inabilità Temporanea totale) imposte pari al 2,5% Tasso di premio lordo Totale 6-60 mesi 2,34% 2,66% 5,00% mesi 3,14% 2,86% 6,00% mesi 5,17% 3,18% 8,35% Se le coperture assicurative sono stipulate per una durata poliennale, alla componente danni relativa alle garanzie Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale offerte da CACI Non-Life, è applicata una riduzione rispetto alla componente danni della tariffa del prodotto annuale di riferimento nella misura di quanto indicato nella seguente tabella: Pag. 4 di 12

13 Durata (in mesi) Sconto% ,60% ,99% ,13% ,79% ,77% ,88% ,01% ,35% I costi a carico dell Assicurato relativi alla gestione della Polizza Convenzione, calcolati sul Premio (al netto delle Imposte) e già inclusi nel tasso di Premio sopra indicato sono pari al 50,00%. Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente. Il Contraente percepisce inoltre ogni anno una partecipazione agli utili della Società ART. 6 DENUNCIA DEI SINISTRI 6.1. In caso di Sinistro, l'assicurato o i suoi aventi causa devono darne avviso scritto al Contraente e potranno richiedere informazioni al seguente numero: La denuncia del Sinistro dovrà essere inviata al Contraente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mediante trasmissione a: AGOS DUCATO S.p.A. Via Bernina Milano 6.3. Unitamente alla denuncia del Sinistro, l Assicurato o i suoi aventi causa devono inviare al Contraente la seguente documentazione: Per la copertura assicurativa per il caso Morte: eventuale copia di un documento di identità dell avente causa; certificato di morte; questionario medico o relazione che attesti le cause del decesso; copia delle cartelle cliniche relative ad eventuali degenze dell Assicurato presso ospedali o case di cura; scheda di morte oltre il 1 anno di vita (Modulo ISTAT D4). nel caso in cui il Sinistro sia imputabile a morte violenta devono inoltre essere prodotti i seguenti documenti: eventuale copia del verbale rilasciato dall autorità competente intervenuta al momento del Sinistro, da cui si desumano le precise circostanze del decesso; eventuale copia del referto autoptico nel caso fosse stato eseguito. Per la copertura assicurativa per il caso Invalidità Totale Permanente: eventuale copia di un documento di identità dell avente causa; questionario del medico che attesti le cause dell invalidità; verbale rilasciato dalla commissione di prima istanza per l accertamento degli stati di invalidità civile o, in difetto, la relazione del medico legale che attesti l Invalidità Totale Permanente, il suo grado e la causa; nel caso in cui l invalidità totale permanente sia dovuta ad un evento violento: eventuale copia del verbale rilasciato dall autorità competente intervenuta al momento del Sinistro; eventuale verbale di Pronto Soccorso. Per la copertura assicurativa per il caso Inabilità Temporanea Totale: eventuale copia di un documento di identità dell avente causa; Pag. 5 di 12

14 questionario medico attestante l Inabilità Temporanea Totale a svolgere la propria Normale Attività Lavorativa o le normali mansioni attinenti alla vita quotidiana, eventuale certificato di ricovero in ospedale e copia della cartella clinica (anche per la continuazione del sinistro); copia del certificato INPS di inabilità temporanea; eventuale copia del verbale rilasciato dall autorità competente intervenuta al momento del Sinistro; eventuale verbale di Pronto Soccorso; i successivi certificati che prolunghino lo stato di Inabilità Temporanea Totale (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale). Eventuali documenti aggiuntivi Se necessario la Società potrà richiedere documenti aggiuntivi ai fini dell espletamento delle pratiche di Sinistro. L Assicurato o i suoi aventi causa si impegnano a collaborare con la Società per consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare i medici curanti dell Assicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l erogazione delle prestazioni assicurative previste dalla presente Polizza. L Assicurato o i suoi aventi causa devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Società stessa In seguito al pagamento di un Indennizzo per Inabilità Temporanea Totale, e qualora il Sinistro si protragga per ulteriori 30 giorni consecutivi, e così per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro, l Assicurato o i suoi aventi causa sono tenuti, in aggiunta all invio al Contraente dell avviso scritto di Sinistro con le modalità di cui ai precedenti paragrafi 6.1 e 6.2, ad inviare al Contraente la documentazione relativa alla continuazione del Sinistro con le stesse modalità di cui al precedente paragrafo 6.2, entro 60 giorni dalla fine di ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro. La Società potrà, in ogni momento, richiedere all Assicurato o agli aventi causa di fornire le prove documentali in ordine al perdurare del diritto alle prestazioni di cui alla presente Polizza Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Inabilità Temporanea Totale se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione pari a a 30 giorni, oppure a 180 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente. ART. 7 ONERI FISCALI Le imposte e le tasse relative o derivanti dall adesione alla presente Polizza Convenzione sono a carico dell Assicurato, restando inteso che il loro versamento verrà effettuato ad onere e cura e responsabilità della Società. ART. 8 MODIFICHE DELLA POLIZZA Le eventuali modifiche alla presente Polizza Convenzione o a ciascuna delle coperture assicurative ivi previste devono essere provate per iscritto. ART. 9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente Polizza, è applicabile la legge italiana. ART. 10 LIMITI TERRITORIALI La copertura assicurativa per il caso Morte è valida in tutti i paesi del mondo. Le coperture assicurative Invalidità Totale Permanente ed Inabilità Temporanea Totale valgono per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo purchè la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico italiano. ART. 11 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod.civ.. ART. 12 ALTRE ASSICURAZIONI Si conviene che la copertura assicurativa può cumularsi con altre coperture assicurative, senza che l Assicurato sia tenuto a dare avviso alla Società dell esistenza di queste ultime. ART. 13 DIRITTO DI RECESSO L Assicurato può recedere dall adesione alla presente Polizza Convenzione entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione alla Società e al Contraente, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa. Resta inteso che l Assicurato non può esercitare il diritto di recesso se ha denunciato un Sinistro durante i 60 (sessanta) giorni successivi alla Data di Decorrenza delle coperture assicurative. La comunicazione di recesso deve essere inviata a: Pag. 6 di 12

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