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1 L 39/ DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/263 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 2017 che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità [notificata con il numero C(2017) 765] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 1 ), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 2 ), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ( 3 ), in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie avicole. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli. (2) La direttiva 2005/94/CE stabilisce le misure minime di lotta da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività e prevede talune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria. (3) La direttiva 2005/94/CE prevede inoltre che la Commissione possa adottare le norme specifiche imposte dalla situazione epidemiologica ad integrazione delle misure minime di lotta previste da tale direttiva. (4) È noto che i volatili selvatici, in particolare gli uccelli acquatici selvatici migratori, sono ospiti naturali dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità che essi trasportano, di solito senza presentare segni della malattia, durante i loro spostamenti migratori stagionali. A partire dalla metà del 2005 è stato tuttavia dimostrato che i volatili selvatici possono essere infettati da un ceppo virale dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), del sottotipo H5N1, e possono diffonderlo su lunghe distanze ( 4 ). (5) La presenza di virus dell'influenza aviaria nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende che detengono pollame o altri volatili, con il rischio di ulteriore diffusione del virus da un'azienda infetta ad altre aziende. ( 1 ) GU L 395 del , pag. 13. ( 2 ) GU L 224 del , pag. 29. ( 3 ) GU L 10 del , pag. 16. ( 4 ) Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare of the European Food Safety Authority on a request from the European Commission on Animal health and welfare aspects of avian influenza and the risk of its introduction into the EU poultry holdings [The EFSA Journal (2008) 715, 1 161].

2 L 39/7 (6) La decisione 2005/734/CE della Commissione ( 1 ) è stata adottata in seguito all'introduzione del virus dell'hpai, sottotipo H5N1, dal sud-est asiatico in Europa e alla sua diffusione verso ovest nel 2005, al fine di rafforzare le misure di lotta già previste dalla normativa dell'unione, in particolare in considerazione dei rischi rappresentati dalla diffusione intercontinentale senza precedenti del virus dell'hpai attraverso i volatili selvatici. (7) La decisione 2005/734/CE prevede misure di biosicurezza e misure integrative di riduzione del rischio intese a ridurre il rischio di trasmissione del virus dell'hpai H5N1, dai volatili selvatici al pollame e ad altri volatili in cattività, prevenendo i contatti diretti e indiretti tra tali popolazioni. La decisione 2005/734/CE impone agli Stati membri di individuare le zone del loro territorio che sono particolarmente a rischio di introduzione del virus dell'hpai H5N1 nelle aziende in cui sono presenti pollame e altri volatili in cattività, sulla base della situazione epidemiologica e di fattori di rischio specifici. In tali zone ad alto rischio gli Stati membri sono tenuti ad applicare determinate misure di riduzione del rischio, ad esempio garantire che il pollame interessato sia tenuto al chiuso. Gli Stati membri sono altresì tenuti a garantire che i proprietari siano maggiormente sensibilizzati ai rischi di trasmissione e alla necessità di applicare misure di biosicurezza nelle loro aziende. (8) La decisione 2005/734/CE impone inoltre agli Stati membri di introdurre sistemi di individuazione precoce affinché i proprietari segnalino rapidamente all'autorità veterinaria competente qualsivoglia segno dell'influenza aviaria negli allevamenti avicoli, tenendo conto di parametri specifici e di lievi cambiamenti dei dati di produzione. (9) La decisione 2010/367/UE della Commissione ( 2 ) stabilisce orientamenti per l'attuazione obbligatoria, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici, comprese prescrizioni in materia di campionamento e di analisi di laboratorio. Essa prevede inoltre che alle autorità competenti siano notificati il più rapidamente possibile gli eventuali casi di mortalità anomala o di malattia o mortalità importanti nei volatili selvatici, in particolare negli uccelli acquatici selvatici migratori. (10) Nell'ultima parte del 2014 e all'inizio del 2015 il virus dell'hpai H5N8 è stato introdotto nell'unione attraverso volatili selvatici. Il virus ha determinato una mortalità molto bassa tra i volatili selvatici ma ha comportato la comparsa di gravi focolai nel pollame o in altri volatili in cattività in diversi Stati membri. (11) Alla fine di ottobre 2016 un ceppo virale strettamente correlato al virus dell'hpai H5N8 stato individuato in uccelli migratori selvatici, perlopiù ritrovati morti, in 20 Stati membri, segnatamente in Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito nonché in paesi terzi vicini come Svizzera, Serbia e Ucraina. La maggior parte dei focolai sono stati confermati in Francia, Ungheria e Bulgaria, in determinate zone in cui è presente un elevato numero di aziende che detengono anatre e oche. (12) La situazione epidemiologica attuale è molto dinamica e in costante evoluzione. Gli spostamenti di uccelli migratori proseguono e le attività di sorveglianza in corso negli Stati membri continuano ad individuare il virus dell'hpai H5N8 nei volatili selvatici. Il virus resterà pertanto una minaccia per il pollame e per gli altri volatili in cattività nell'unione per i prossimi mesi e, con ogni probabilità, durante gli ulteriori spostamenti stagionali degli uccelli migratori, con il rischio di ulteriore trasmissione del virus tra aziende in determinati contesti ad alto rischio. (13) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sta elaborando un parere scientifico approfondito sull'influenza aviaria, che sarà completato nel settembre In considerazione però dell'attuale epidemia di HPAI tipo H5N8 è stato chiesto all'efsa di fornire una valutazione urgente della situazione epidemiologica nonché un parere scientifico preliminare sull'idoneità delle misure di protezione stabilite a livello di Unione in relazione ai rischi rappresentati dai volatili selvatici infetti dal virus dell'hpai H5N8. (14) Il 20 dicembre 2016 il gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali dell'efsa ha pubblicato la dichiarazione «Richiesta urgente in materia di influenza aviaria» ( 3 ), confermando che la rigorosa applicazione delle misure di biosicurezza e di riduzione del rischio costituisce il mezzo più importante per ( 1 ) Decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio (GU L 274 del , pag. 105). ( 2 ) Decisione 2010/367/UE della Commissione, del 25 giugno 2010, sull'attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici (GU L 166 dell' , pag. 22). ( 3 ) EFSA Journal 2017;15(1):4687, 32 pagg. doi: /j.efsa

3 L 39/ prevenire la trasmissione dei virus dell'hpai, sia del sottotipo H5 sia del sottotipo H7, direttamente o indirettamente, dai volatili selvatici ad aziende che detengono pollame e volatili in cattività. In tali aziende la biosicurezza dovrebbe costituire la prassi abituale e dovrebbe essere rafforzata nei periodi di maggior rischio. (15) L'EFSA conclude inoltre che la sorveglianza passiva dei volatili selvatici è il mezzo più efficace per l'individuazione precoce della presenza di virus dell'hpai in tali volatili e raccomanda di effettuare campionamenti ed analisi di laboratorio mirati su tali volatili, integrando in tal modo determinate disposizioni sui volatili selvatici stabilite negli orientamenti per l'attuazione dei programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nei volatili selvatici di cui all'allegato II della decisione 2010/367/UE. (16) L'EFSA fa inoltre riferimento alla valutazione ( 1 ) effettuata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) in cui si afferma che, ad oggi, a livello mondiale non sono state segnalate infezioni umane causate dal virus dell'hpai H5N8 e l'ulteriore caratterizzazione del virus dimostra che esso è ancora essenzialmente un virus aviario privo di aumentata affinità specifica per gli esseri umani. (17) L'esperienza acquisita dalle autorità competenti degli Stati membri nell'attuazione delle misure di cui alla decisione 2005/734/CE indica che è opportuno mantenere la flessibilità al fine di poter adeguare tali misure alla situazione epidemiologica presente nei singoli Stati membri. (18) Al fine di individuare le popolazioni di volatili più a rischio e di assicurare l'efficacia delle misure di cui alla presente decisione, determinate misure preventive dovrebbero riguardare le aziende che detengono pollame. (19) Le misure di cui alla decisione 2005/734/CE dovrebbero essere pertanto riesaminate e adeguate tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica del pollame e dei volatili selvatici negli Stati membri, della dichiarazione sull'influenza aviaria pubblicata dall'efsa il 20 dicembre 2016 e dell'esperienza acquisita dagli Stati membri nell'attuazione pratica delle misure di cui alla suddetta decisione. (20) Le misure di cui alla decisione 2005/734/CE sono state modificate e prorogate diverse volte e sono applicabili fino al 31 dicembre Per motivi di chiarezza della normativa dell'unione è opportuno abrogare la decisione 2005/734/CE e sostituirla con la presente decisione. (21) Le misure di cui alla presente decisione devono essere riesaminate, se necessario, alla luce dell'esito finale del parere scientifico dell'efsa sull'influenza aviaria, che sarà completato nel settembre (22) Le misure di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi fino al 30 giugno (23) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione La presente decisione stabilisce misure di riduzione del rischio e sistemi di individuazione precoce dei rischi di introduzione, attraverso i volatili selvatici, dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nelle aziende nonché misure volte a sensibilizzare i proprietari a tali rischi e alla necessità di attuare o rafforzare le misure di biosicurezza nelle loro aziende. Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2005/94/CE. ( 1 ) Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), 2016, RAPID RISK ASSESSMENT: Outbreaks of highly pathogenic avian influenza A(H5N8) in Europe: pdf.

4 L 39/9 Articolo 3 Individuazione delle zone ad alto rischio di introduzione di virus dell'hpai Gli Stati membri individuano e riesaminano le zone del loro territorio che sono particolarmente a rischio di introduzione di virus dell'hpai nelle aziende (nel seguito «zone ad alto rischio») nonché il periodo di permanenza di tale rischio, tenendo conto dei seguenti aspetti: a) la situazione epidemiologica sul loro territorio o sul territorio di Stati membri o paesi terzi vicini, in particolare per quanto riguarda: i) l'individuazione di virus dell'hpai nei volatili selvatici o nelle loro feci; ii) la comparsa, in aziende che detengono pollame o altri volatili in cattività, di focolai di HPAI con ogni probabilità collegati all'individuazione dei virus dell'hpai di cui al punto i); iii) l'individuazione in precedenza di virus dell'hpai di cui ai punti i) e ii) e il rischio di recidive; b) i fattori di rischio di introduzione dei virus dell'hpai nelle aziende, in particolare: i) l'ubicazione delle aziende lungo le rotte migratorie degli uccelli, in particolare di quelli che provengono dall'asia centrale e orientale, dal Mar Caspio, dalle zone del Mar Nero, dal Medio Oriente e dall'africa; ii) la distanza delle aziende da zone umide, stagni, paludi, laghi o fiumi dove possono radunarsi gli uccelli acquatici migratori, in particolare quelli degli ordini Anseriformes e Charadriiformes; iii) l'ubicazione delle aziende in zone caratterizzate da un'alta densità di uccelli migratori, in particolare uccelli acquatici; iv) la detenzione di pollame in allevamenti all'aperto in cui non si possa prevenire adeguatamente il contatto tra volatili selvatici e pollame; c) ulteriori fattori di rischio di diffusione dei virus dell'hpai all'interno di un'azienda e tra aziende di questo tipo, in particolare qualora: i) l'azienda sia ubicata in zone ad alta densità di aziende; ii) l'intensità della circolazione di pollame, mezzi e persone all'interno di aziende e tra aziende, nonché degli altri contatti diretti e indiretti tra le aziende, sia elevata; d) le valutazioni del rischio in relazione alla gravità della diffusione dei virus dell'hpai attraverso i volatili selvatici effettuate dall'autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e dagli organismi nazionali e internazionali di valutazione del rischio; e) i risultati dei programmi di sorveglianza condotti in conformità all'articolo 4 della direttiva 2005/94/CE. Articolo 4 Misure di riduzione del rischio 1. In funzione della specifica situazione epidemiologica sul loro territorio e per il tempo necessario, gli Stati membri adottano misure idonee e fattibili al fine di ridurre il rischio di trasmissione dei virus dell'hpai dai volatili selvatici al pollame nelle zone ad alto rischio. 2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono destinate, in particolare, a prevenire il contatto diretto o indiretto dei volatili selvatici, in particolare degli uccelli acquatici selvatici migratori, con il pollame, in particolare anatre e oche. 3. Gli Stati membri vietano le seguenti attività nelle zone ad alto rischio: a) l'allevamento di pollame all'aria aperta; b) l'uso di serbatoi d'acqua all'aperto destinati al pollame;

5 L 39/ c) l'abbeveraggio del pollame con acqua proveniente da serbatoi di superficie cui possono avere accesso i volatili selvatici; d) lo stoccaggio di mangimi per il pollame in assenza di protezione da volatili selvatici o da altri animali. 4. Quali ulteriori misure di riduzione del rischio gli Stati membri vietano: a) la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali; b) l'uso di uccelli da richiamo degli ordini Anseriformes e Charadriiformes («uccelli da richiamo»). 5. Gli Stati membri riesaminano periodicamente le misure da essi adottate a norma dei paragrafi da 1 a 4 al fine di adeguarle e adattarle alla situazione epidemiologica, compresi i rischi rappresentati dai volatili selvatici. Articolo 5 Misure di sensibilizzazione e di biosicurezza Gli Stati membri assicurano che siano in atto le misure necessarie per sensibilizzare le parti interessate del settore avicolo ai rischi connessi all'hpai e per fornire loro le informazioni più adeguate in materia di misure di biosicurezza, in particolare le misure da attuare nelle zone ad alto rischio, attraverso i mezzi più idonei per portare tali informazioni alla loro attenzione. Articolo 6 Deroghe alle misure di riduzione del rischio di cui all'articolo 4 1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, e purché siano in atto misure di biosicurezza volte a prevenire il rischio di trasmissione dei virus dell'hpai, gli Stati membri possono autorizzare le seguenti attività: a) l'allevamento di pollame all'aria aperta, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: i) il pollame è protetto dal contatto con volatili selvatici tramite reti o tetti o altri mezzi adeguati; oppure ii) il pollame è come minimo alimentato e abbeverato al chiuso o sotto una tettoia che impedisca in modo sufficiente l'atterraggio di volatili selvatici ed eviti quindi il contatto dei volatili selvatici con il mangime o l'acqua destinati al pollame; b) l'impiego di serbatoi d'acqua all'aperto, se necessari per motivi di benessere degli animali nel caso di determinati tipi di pollame, purché adeguatamente protetti dall'accesso di uccelli acquatici selvatici; c) l'abbeveraggio del pollame con acqua proveniente da acque superficiali cui hanno accesso gli uccelli acquatici selvatici dopo un trattamento dell'acqua che garantisca l'inattivazione dei virus dell'influenza aviaria. 2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, e purché siano in atto misure di biosicurezza volte a prevenire il rischio di trasmissione dei virus dell'hpai, gli Stati membri possono autorizzare le seguenti attività: a) la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali; b) l'uso di uccelli da richiamo: i) nel quadro di un programma di sorveglianza dell'influenza aviaria condotto in conformità all'articolo 4 della direttiva 2005/94/CE, di progetti di ricerca, studi ornitologici o altre attività approvate dall'autorità competente; oppure ii) purché siano rispettate le idonee misure e disposizioni di biosicurezza volte a prevenire la trasmissione del virus dell'hpai al pollame.

6 L 39/11 Articolo 7 Sistemi di individuazione precoce negli allevamenti avicoli 1. Gli Stati membri introducono o rafforzano sistemi di individuazione precoce affinché i proprietari segnalino rapidamente all'autorità veterinaria competente qualsivoglia segno dell'influenza aviaria negli allevamenti avicoli di aziende in zone ad alto rischio. 2. I sistemi di cui al paragrafo 1 prendono in considerazione come minimo una riduzione considerevole del consumo di mangime e acqua e della produzione di uova, il tasso di mortalità osservato e qualsiasi segno clinico o lesione post mortem indicativi della presenza di un virus dell'hpai, tenendo conto di una variazione di questi parametri in specie avicole e tipi di produzione diversi. Articolo 8 Sorveglianza rafforzata nei volatili selvatici 1. L'autorità competente assicura che sia rafforzata la sorveglianza passiva delle popolazioni di volatili selvatici e sia effettuato un ulteriore monitoraggio dei volatili morti o malati in conformità agli orientamenti per l'attuazione dei programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nei volatili selvatici di cui all'allegato II della decisione 2010/367/UE, in particolare prestando attenzione all'elenco delle specie bersaglio stabilito in tale decisione ai fini del campionamento e delle analisi di laboratorio, nonché alle altre specie di volatili selvatici di cui è noto che possono essere infettati dai virus dell'hpai. 2. L'autorità competente può concentrare il campionamento e le analisi di laboratorio dei volatili selvatici su specie e zone geografiche che non sono state in precedenza interessate dall'hpai. Articolo 9 Obblighi in materia di conformità e di informazione Gli Stati membri tengono la Commissione informata delle misure adottate per conformarsi alla presente decisione e delle deroghe eventualmente concesse in conformità all'articolo 6. La decisione 2005/734/CE è abrogata. Articolo 10 Abrogazioni La presente decisione si applica fino al 30 giugno Articolo 11 Applicabilità Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Articolo 12 Destinatari Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2017 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAIS Membro della Commissione

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