ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 24 maggio 2016 (*)

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1 ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 24 maggio 2016 (*) «Rinvio pregiudiziale Regolamento (CE) n. 1346/2000 Articolo 3, paragrafi 1 e 2 Procedure di insolvenza Competenza internazionale Centro degli interessi principali del debitore Trasferimento della sede statutaria di una società in un altro Stato membro Assenza di dipendenze nello Stato membro di origine Presunzione secondo la quale il centro degli interessi principali è il luogo della nuova sede statutaria Prova contraria» Nella causa C 353/15, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell articolo 267 TFUE, dalla Corte d appello di Bari (Italia), con ordinanza del 5 maggio 2015, pervenuta in cancelleria il 13 luglio 2015, nel procedimento Leonmobili Srl, Gennaro Leone contro Homag Holzbearbeitungssysteme GmbH, Curatela del Fallimento Leonmobili Srl, ICO Srl, Arturo Salice SpA, Grafiche Ricciarelli di Ricciarelli Bernardino, Deutsche Bank SpA, Fida Srl, Elica SpA, LA CORTE (Settima Sezione), composta da C. Toader, presidente di sezione, A. Rosas e E. Jarašiūnas (relatore), giudici, avvocato generale: M. Wathelet cancelliere: A. Calot Escobar vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: per la Leonmobili Srl, da G. Ciccopiedi, M. Di Marzo, G. Romano e M.L. Monno, avvocati; per la Curatela del Fallimento Leonmobili Srl, da M. Calia Di Pinto, avvocato; per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Capolupo e B. Tidore, avvocati dello Stato; 1/8

2 per il governo spagnolo, da A. Gavela Llopis, in qualità di agente; per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e F. de Figueiroa Quelhas, in qualità di agenti; per la Commissione europea, da E. Montaguti e M. Wilderspin, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell articolo 3 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1). 2 Tale domanda è stata presentata nell ambito di un giudizio di reclamo contro la sentenza dichiarativa del fallimento della Leonmobili Srl. Contesto normativo Diritto dell Unione 3 A mente del considerando 4 del regolamento n. 1346/2000, «[è] necessario, per un buon funzionamento del mercato interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica ( forum shopping )». 4 Secondo il considerando 13 di tale regolamento, per centro degli interessi principali si dovrebbe intendere il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi. 5 L articolo 2 del regolamento n. 1346/2000 così recita: «Ai fini del presente regolamento, s intende per: a) Procedura di insolvenza, le procedure concorsuali di cui all articolo 1, paragrafo 1. L elenco di tali procedure figura nell allegato A; (...) h) Dipendenza, qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita in maniera non transitoria un attività economica con mezzi umani e con beni». 6 L elenco di cui all allegato A di tale regolamento menziona, per quanto riguarda la Repubblica italiana, la procedura di fallimento. 7 L articolo 3 del regolamento n. 1346/2000 dispone quanto segue: «1. Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria. 2. Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti 2/8

3 del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio. (...)». Diritto italiano 8 L articolo 382 del codice di procedura civile, relativo alla decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza da parte della Corte suprema di cassazione (Italia), così dispone: «La Corte, quando decide una questione di giurisdizione, statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente (...)». Causa principale e questioni pregiudiziali 9 Dall ordinanza di rinvio si evince che la Leonmobili è una società a responsabilità limitata avente ad oggetto il commercio all ingrosso e al dettaglio di mobili e articoli di arredamento, la quale era amministrata dal sig. Gennaro Leone e la cui sede legale era situata a Modugno (Italia). Il 18 luglio 2012, l assemblea degli azionisti di tale società ha deciso il trasferimento di quest ultima in Bulgaria. In seguito a tale decisione, la partita ai fini dell imposta sul valore aggiunto (IVA) di detta società è stata chiusa e i suoi rapporti con vari organismi sociali sono stati risolti. La sua cancellazione dal registro delle imprese in Italia è avvenuta il 12 settembre Lo stesso giorno, la Leonmobili è stata iscritta nel registro delle imprese in Bulgaria, come società avente sede a Sofia (Bulgaria) presso un indirizzo provvisorio. Il 9 novembre 2012, la suddetta assemblea degli azionisti ha deliberato un cambiamento di indirizzo nella medesima città e ha nominato un altro amministratore, di cittadinanza bulgara. Il 12 novembre successivo, la Leonmobili ha preso in locazione, in Bulgaria, un immobile dotato di macchine e attrezzature per ivi iniziare, con un certo personale, una nuova fase della sua attività. 11 Tra il 19 novembre 2012 e il 22 marzo 2013, la Homag Holzbearbeitungssysteme GmbH e altre sette società, titolari di crediti per un importo complessivo di EUR 3 milioni circa, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di Bari (Italia), istanza per dichiarazione di fallimento della Leonmobili. Quest ultima ha quindi chiesto la sospensione del procedimento, dichiarando di aver sottoposto una questione di giurisdizione alla Corte suprema di cassazione. 12 Il Tribunale di Bari, dopo aver disposto un indagine mediante la Guardia di Finanza, ha respinto la domanda di sospensione del procedimento e, ritenendo che il trasferimento della sede della Leonmobili in Bulgaria fosse fittizio e che il centro principale dell attività di tale società restasse in Italia, ha dichiarato il fallimento di quest ultima in persona del suo amministratore, il sig. Leone, con sentenza del 10 giugno La Leonmobili e il sig. Leone hanno impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte d appello di Bari, la quale ha sospeso il procedimento in attesa della decisione della Corte suprema di cassazione dinanzi alla quale è stata ripresentata l eccezione di difetto di giurisdizione. 14 Con ordinanza del 16 maggio 2014, la Corte suprema di cassazione si è pronunciata in favore della giurisdizione dei giudici italiani, ritenendo in considerazione della circostanza che il trasferimento della Leonmobili aveva preceduto di meno di un anno la prima istanza di fallimento, del conferimento alla compagna del sig. Leone, da parte dell amministratore bulgaro, di una procura generale ad agire sia in Italia sia all estero in nome e per conto di tale società nonché dell assenza di concreta ed effettiva operatività in Bulgaria, che il suddetto trasferimento fosse fittizio, sicché il centro degli interessi di detta società continuava a trovarsi in Italia. 15 Il giudice del rinvio, che fa presente che le sentenze della Corte suprema di cassazione sulla giurisdizione sono vincolanti per il giudice del merito in forza dell articolo 382 del codice di procedura civile, dichiara di non essere persuaso dalla soluzione adottata da tale giudice, nonché dal Tribunale di Bari, e di nutrire dubbi sulla conformità all articolo 3 del regolamento n. 1346/2000 di tale soluzione. 3/8

4 16 Rilevando che tali giudici hanno ritenuto per certo che la Leonmobili avesse trasferito la sua sede statutaria in Bulgaria e non avesse più alcuna dipendenza in Italia, il giudice del rinvio si chiede se, e come, a norma dell articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, possa essere dimostrato che il centro degli interessi principali di tale società continua a trovarsi in Italia. Secondo detto giudice, mentre l articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento prevede una presunzione semplice, secondo la quale il centro degli interessi principali di detta società corrisponde al luogo della sede statutaria di quest ultima, l articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento sembra invece prevedere una presunzione assoluta, non suscettibile di prova contraria, dal momento che solo la presenza di una dipendenza nel territorio di un altro Stato membro può comportare la giurisdizione di tale Stato. Detto giudice ne deduce che, in assenza di dipendenze in un altro Stato membro, la presunzione prevista dal succitato articolo 3, paragrafo 1, non può essere superata. 17 È in tale contesto che la Corte d appello di Bari ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se in assenza di dipendenze in altro Stato membro, la presunzione di cui al [paragrafo 1], ultima parte, e [paragrafo 2] dell [articolo] 3 del [regolamento n. 1346/2000] può essere superata da chi contesti la giurisdizione, con la prova che il [centro degli interessi principali] si trova in uno Stato diverso da quello in cui ha sede l impresa societaria. 2) In caso di risposta positiva al quesito che precede, se la prova può essere tratta da altra presunzione, e cioè dalla valutazione di elementi indiziari dai quali possa ritenersi arguibile sul piano logico deduttivo che il [centro degli interessi principali] si trova in altro Stato membro». Sulle questioni pregiudiziali 18 Ai sensi dell articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. 19 Tale norma deve essere applicata nel caso di specie. Sulla ricevibilità 20 La Curatela del Fallimento Leonmobili Srl e il governo italiano sostengono che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile, poiché la decisione della Corte suprema di cassazione sulla giurisdizione, ai sensi dell articolo 382 del codice di procedura civile, è definitiva e vincolante per il giudice del merito. Essi affermano, pertanto, che non si può ritenere che le questioni siano poste nell ambito di una controversia ancora pendente per quanto riguarda la giurisdizione e che, senza sollevare dubbi concreti sull interpretazione dell articolo 3 del regolamento n. 1346/2000 rispetto alla realtà effettiva o all oggetto della controversia principale, il giudice del rinvio formula questioni puramente teoriche, fondate su una valutazione dei fatti della controversia principale che esulano dalla sfera di cognizione della Corte, e dirette, in definitiva, a eludere l autorità di giudicato, inerente alla decisione della Corte suprema di cassazione, quanto al carattere fittizio del trasferimento del centro degli interessi principali della Leonmobili in Bulgaria e alla giurisdizione dei giudici italiani. 21 A tale riguardo, occorre rilevare che, già interrogata nell ambito di una controversia nella quale un giudice italiano sollevava la questione, per quanto riguarda l articolo 382 del codice di procedura civile, del carattere vincolante, nei suoi confronti, di una decisione della Corte suprema di cassazione contenente un interpretazione dell articolo 3 del regolamento n. 1346/2000 nel caso in cui essa non sia conforme a quella della Corte, quest ultima ha risposto, nella sentenza del 20 ottobre 2011, Interedil (C 396/09, EU:C:2011:671), che il diritto dell Unione osta a che un giudice nazionale sia vincolato da una norma di procedura nazionale in forza della quale esso deve attenersi alle valutazioni svolte da un giudice di grado superiore, qualora risulti che le valutazioni svolte da tale giudice di grado superiore non sono conformi al diritto dell Unione, come interpretato dalla Corte. 22 Al punto 35 di tale sentenza, la Corte ha ricordato che una norma di procedura nazionale non può 4/8

5 rimettere in discussione la facoltà, spettante ai giudici nazionali non di ultima istanza, di investire la Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale qualora essi nutrano dubbi in merito all interpretazione del diritto dell Unione. 23 Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata, l articolo 267 TFUE conferisce ai giudici nazionali la più ampia facoltà di adire la Corte qualora ritengano che, nell ambito di una controversia dinanzi ad essi pendente, siano sorte questioni che implichino un interpretazione o un accertamento della validità delle disposizioni del diritto dell Unione che siano essenziali ai fini della pronuncia nel merito della causa di cui sono investiti, e tali giudici nazionali sono liberi di esercitare tale facoltà in qualsiasi momento del procedimento essi ritengano opportuno (v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 2010, Elchinov, C 173/09, EU:C:2010:581, punto 26 e giurisprudenza ivi citata). Da ciò la Corte ha dedotto che una norma di diritto nazionale, ai sensi della quale gli organi giurisdizionali non di ultima istanza siano vincolati da valutazioni formulate dall organo giurisdizionale superiore, non può privare detti organi giurisdizionali della facoltà di investirla di questioni relative all interpretazione del diritto dell Unione rilevante nel contesto di dette valutazioni in diritto. Essa ha infatti ritenuto che il giudice che non decide in ultima istanza dev essere libero, se esso ritiene che la valutazione in diritto formulata dall istanza superiore possa condurlo ad emettere un giudizio contrario al diritto dell Unione, di sottoporle le questioni con cui deve confrontarsi (v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 2010, Elchinov, C 173/09, EU:C:2010:581, punto 27 e giurisprudenza ivi citata). 24 Nel caso di specie, dalla sua decisione di adire la Corte risulta che il giudice del rinvio è investito di un impugnazione proposta contro una sentenza che ha respinto l eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Leonmobili e che ha dichiarato il fallimento di quest ultima. Sebbene la Corte suprema di cassazione abbia dichiarato che il centro degli interessi principali di tale società continuava a trovarsi in Italia e che i giudici italiani erano dunque competenti a conoscere dell istanza di dichiarazione di fallimento, il giudice del rinvio, che aveva sospeso il procedimento pendente dinanzi a esso in attesa della decisione del giudice superiore, nutriva in particolare dubbi sulla conformità all articolo 3 del regolamento n. 1346/2000 delle valutazioni formulate da quest ultimo. 25 Risulta quindi che, da un lato, il giudice del rinvio ritiene che la valutazione in diritto effettuata dal giudice superiore possa portarlo ad adottare una sentenza contraria al diritto dell Unione e, dall altro, le questioni pregiudiziali sono sottoposte alla Corte nell ambito di una controversia pendente dinanzi a detto giudice del rinvio e, lungi dall essere teoriche, richiedono una risposta che è determinante ai fini della decisione della controversia principale. 26 Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale e le questioni sollevate sono ricevibili. Nel merito 27 Poiché il giudice del rinvio chiede l interpretazione dell articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1346/2000, occorre tener presente, in via preliminare, che, come già rilevato dalla Corte al punto 28 della sentenza del 2 maggio 2006, Eurofood IFSC (C 341/04, EU:C:2006:281), l articolo 3 di tale regolamento prevede due tipi di procedure. La procedura di insolvenza aperta, ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, dal giudice competente dello Stato membro sul territorio del quale si trova il centro degli interessi principali del debitore, denominata «procedura principale», produce effetti universali, poiché si applica ai beni del debitore situati in tutti gli Stati membri nei quali detto regolamento è applicabile. Se in seguito una procedura può, ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo, essere aperta dal giudice competente dello Stato membro in cui il debitore possiede una dipendenza, tale procedura, denominata «procedura secondaria», produce effetti limitati ai beni del debitore che si trovano sul territorio di tale secondo Stato. 28 Orbene, è pacifico che la controversia principale concerne l apertura di una procedura principale di insolvenza, sicché l articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000 non è rilevante ai fini della soluzione di tale controversia. 29 È inoltre pacifico che, in tale controversia, la questione dell individuazione del luogo del centro degli interessi principali della Leonmobili, per statuire sulla competenza dei giudici italiani, si pone in 5/8

6 considerazione del trasferimento della sede di tale società in Bulgaria in un momento precedente alla prima istanza di dichiarazione di fallimento proposta dinanzi al giudice italiano di primo grado. 30 Premesso ciò, occorre considerare che, con le sue questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 debba essere interpretato nel senso che, qualora la sede statutaria di una società sia stata trasferita da uno Stato membro a un altro Stato membro, il giudice investito, successivamente a detto trasferimento, di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza nello Stato membro di origine può escludere la presunzione secondo la quale il centro degli interessi principali di tale società è situato nel luogo della nuova sede statutaria e ritenere che il centro di tali interessi rimanga, alla data in cui esso è stato adito, in tale Stato membro di origine, benché tale società non abbia più in quest ultimo Stato alcuna dipendenza. 31 L articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 precisa che, per le società, si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, nel luogo in cui si trova la sede statutaria. 32 Il concetto di «centro degli interessi principali» è proprio del regolamento in parola. Pertanto, presenta un significato autonomo e deve quindi essere interpretato in maniera uniforme e indipendente dalle legislazioni nazionali (sentenze del 2 maggio 2006, Eurofood IFSC, C 341/04, EU:C:2006:281, punto 31; del 20 ottobre 2011, Interedil, C 396/09, EU:C:2011:671, punto 43, e del 15 dicembre 2011, Rastelli Davide e C., C 191/10, EU:C:2011:838, punto 31). 33 La portata di tale concetto è chiarita dal considerando 13 del regolamento n. 1346/2000, nel quale si legge che «per centro degli interessi principali si dovrebbe intendere il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi». Da tale definizione consegue che il centro degli interessi principali deve essere individuato in base a criteri al tempo stesso obiettivi e verificabili dai terzi. Tale obiettività e tale possibilità di verifica da parte dei terzi sono necessarie per garantire la certezza del diritto e la prevedibilità dell individuazione del giudice competente ad aprire una procedura di insolvenza principale (sentenze del 2 maggio 2006, Eurofood IFSC, C 341/04, EU:C:2006:281, punti 32 e 33; del 21 gennaio 2010, MG Probud Gdynia, C 444/07, EU:C:2010:24, punto 37; del 20 ottobre 2011, Interedil, C 396/09, EU:C:2011:671, punti 47 e 49, nonché del 15 dicembre 2011, Rastelli Davide e C., C 191/10, EU:C:2011:838, punti 31 e 33). 34 Da ciò risulta che il centro degli interessi principali di una società debitrice deve essere individuato privilegiando il luogo dell amministrazione principale di tale società, come determinabile sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi e, pertanto, qualora gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede statutaria e qualora le decisioni di gestione di tale società siano assunte, in maniera riconoscibile dai terzi, in tale luogo, la presunzione introdotta dall articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 non è superabile (sentenze del 20 ottobre 2011, Interedil, C 396/09, EU:C:2011:671, punto 59, e del 15 dicembre 2011, Rastelli Davide e C., C 191/10, EU:C:2011:838, punti 32 e 34). 35 La presunzione semplice prevista dall articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 a favore della sede statutaria di detta società può tuttavia essere superata se elementi obiettivi e verificabili da parte di terzi consentono di determinare l esistenza di una situazione reale diversa da quella che si ritiene corrispondere alla collocazione nella detta sede statutaria (sentenze del 2 maggio 2006, Eurofood IFSC, C 341/04, EU:C:2006:281, punto 34; del 20 ottobre 2011, Interedil, C 396/09, EU:C:2011:671, punto 51, e del 15 dicembre 2011, Rastelli Davide e C., C 191/10, EU:C:2011:838, punto 35). 36 Ai punti 35 e 37 della sentenza del 2 maggio 2006, Eurofood IFSC (C 341/04, EU:C:2006:281), la Corte ha precisato che ciò può, in particolare, valere per una società che non svolge alcuna attività sul territorio dello Stato membro in cui è collocata la sua sede sociale. Al punto 52 della sentenza del 20 ottobre 2011, Interedil (C 396/09, EU:C:2011:671), la Corte ha parimenti rilevato che, tra gli elementi 6/8

7 da prendersi in considerazione vi sono, segnatamente, tutti i luoghi in cui la società debitrice esercita un attività economica e quelli in cui detiene beni, precisando che la valutazione richiesta in merito a tali elementi dev essere svolta globalmente, tenendo conto delle circostanze peculiari di ciascuna situazione. Al punto 53 della stessa sentenza, la Corte ha ritenuto che la presenza di beni patrimoniali della società nonché l esistenza di contratti relativi alla loro gestione finanziaria in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria della società in questione possono essere considerate elementi sufficienti a superare la presunzione introdotta dal legislatore dell Unione solo a condizione che una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consenta di concludere che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro. 37 Ne consegue che la presenza di una dipendenza in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria della società di cui trattasi, che costituisce un elemento obiettivo e riconoscibile dai terzi, dev essere presa in considerazione per valutare se occorra escludere la presunzione prevista dall articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, ma non è sufficiente a dimostrare che il centro effettivo di direzione e di controllo di detta società, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in quest altro Stato membro, potendo tale conclusione risultare unicamente da una valutazione globale di tutti gli elementi inerenti alla situazione esaminata. 38 Se ne deduce che, eventualmente, l assenza di dipendenze nello Stato membro diverso da quello della sede statutaria della società di cui trattasi dev essere altresì presa in considerazione nell ambito di una siffatta valutazione globale, atteso che tale elemento depone invece a sfavore della collocazione del centro degli interessi principali in tale Stato membro. Non può tuttavia escludersi, in un caso del genere, che la valutazione globale di tutti gli elementi propri della situazione esaminata porti alla conclusione che il centro effettivo di direzione e di controllo di detta società, nonché della gestione dei suoi interessi, sia nondimeno situato in tale Stato membro. 39 Ciò può avvenire, in particolare, nel caso, come nel procedimento principale, di un trasferimento in un altro Stato membro della sede statutaria prima della presentazione di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza, segnatamente qualora il trasferimento abbia avuto luogo poco tempo prima della presentazione di detta domanda. Risulta peraltro, a tale proposito, dal considerando 4 del regolamento n. 1346/2000 che quest ultimo è volto in particolare a dissuadere i debitori dall effettuare trasferimenti fittizi al fine di ottenere una migliore situazione giuridica. Tuttavia, la dimostrazione del carattere fittizio di un siffatto trasferimento, al fine di superare la presunzione prevista dall articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, può risultare solo dalla valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti, compresa in particolare la circostanza che i creditori della società debitrice abbiano potuto o meno aver conoscenza di detto trasferimento (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2011, Interedil, C 396/09, EU:C:2011:671, punto 49). 40 Ne consegue che, nel caso di un trasferimento della sede sociale di una società da uno Stato membro a un altro Stato membro prima della proposizione di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza nello Stato membro di origine, la presunzione secondo la quale il centro degli interessi principali si trova nel luogo della nuova sede statutaria può essere superata solo se viene fornita la prova che il centro di tali interessi non ha seguito il cambiamento di sede statutaria (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2011, Interedil, C 396/09, EU:C:2011:671, punto 56). Ciò si verifica se, benché tale società non abbia più dipendenze nello Stato membro di origine alla data della proposizione di detta domanda, da altri elementi obiettivi e riconoscibili dai terzi si evince che, tuttavia, il centro effettivo di direzione e di controllo di detta società, nonché la gestione dei suoi interessi, continua a trovarsi in tale Stato a tale data. 41 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 dev essere interpretato nel senso che, qualora la sede statutaria di una società sia stata trasferita da uno Stato membro a un altro Stato membro, il giudice investito, successivamente a detto trasferimento, di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza nello Stato membro di origine può escludere la presunzione secondo la quale il centro degli interessi principali di tale società è situato nel luogo della nuova sede statutaria e ritenere che il centro di tali interessi rimanga, alla data in cui esso è stato adito, in tale Stato membro di 7/8

8 origine, benché tale società non abbia più in quest ultimo Stato alcuna dipendenza, solo se da altri elementi obiettivi e riconoscibili dai terzi si evince che, tuttavia, il centro effettivo di direzione e di controllo di detta società, nonché la gestione dei suoi interessi, continua a trovarsi in tale Stato a tale data. Sulle spese 42 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: L articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, dev essere interpretato nel senso che, qualora la sede statutaria di una società sia stata trasferita da uno Stato membro a un altro Stato membro, il giudice investito, successivamente a detto trasferimento, di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza nello Stato membro di origine può escludere la presunzione secondo la quale il centro degli interessi principali di tale società è situato nel luogo della nuova sede statutaria e ritenere che il centro di tali interessi rimanga, alla data in cui esso è stato adito, in tale Stato membro di origine, benché tale società non abbia più in quest ultimo Stato alcuna dipendenza, solo se da altri elementi obiettivi e riconoscibili dai terzi si evince che, tuttavia, il centro effettivo di direzione e di controllo di detta società, nonché la gestione dei suoi interessi, continua a trovarsi in tale Stato a tale data. Firme * Lingua processuale: l italiano. 8/8

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