Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
|
|
- Antonella Coco
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA IORIO / FASTWEB S.P.A. / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1837/2015) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 30 settembre 2016; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo ; VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante Regolamento concernente l organizzazione e il funzionamento dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS; VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS; VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi; VISTA l istanza del Sig. Cristiano, del 26 novembre 2015; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue:
2 1. La posizione dell istante Il Sig. Iorio, in riferimento all utenza telefonica fissa n xxx, lamenta l interruzione della linea e l indebita fatturazione emessa dall operatore Fastweb S.p.A., in assenza di fornitura dei servizi. In particolare, nell istanza introduttiva del procedimento, l utente ha dichiarato quanto segue: a. l istante, titolare di un contratto per la fornitura dei servizi Voce e ADSL con la società Fastweb S.p.A., in data 9 aprile 2014, riscontrava l interruzione della linea e prontamente segnalava il disservizio al call center dell operatore; b. il successivo 14 aprile 2014, un tecnico di Fastweb S.p.A. accertava che il guasto era dovuto ad un deterioramento del cavo telefonico posto in una cassetta di derivazione, comune a tutti i residenti, allocata all interno della porzione del viale di proprietà del sig. d Amato Giovanni che è onerato da servitù di transito nonché da servitù di passaggio delle reti idrica, elettrica, telefonica, di gas e di ogni altro servizio pubblico ; c. tuttavia, l operatore non provvedeva alla risoluzione del disservizio in quanto il titolare del tratto servente impediva materialmente l esecuzione degli interventi tecnici necessari alla riparazione del guasto; d. in relazione a tanto, al fine di ottenere la risoluzione della problematica, l istante proponeva nei confronti di Fastweb S.p.A. formale ricorso, ai sensi dell articolo 700 c.p.c., dinanzi al Tribunale di Nola che rigettava l istanza, riconoscendo la proprietà dell infrastruttura telefonica in capo a Telecom Italia S.p.A., nonché il dovere di quest ultima di provvedere alla risoluzione dei problemi tecnici accorsi all utente; e. la linea telefonica è stata infine riattivata in data 11 maggio 2016 all esito di un provvedimento temporaneo adottato dall Autorità nei confronti dell operatore Telecom Italia S.p.A.; f. Fastweb S.p.A., in costanza di disservizio, ha continuato ad emettere fatture che il Sig. Iorio, benché non gli venissero erogati i relativi servizi, puntualmente saldava al fine di non maturare una irregolarità nella sua posizione amministrativa-contabile. In base a tali premesse, l utente ha richiesto: i. l immediato ripristino della linea telefonica; ii. la corresponsione dell indennizzo ex articolo 5.2 della Carta dei Servizi ed articolo 9 delle Condizioni generali di Contratto; iii. il rimborso degli importi erogati in relazione alle fatture emesse da Fastweb S.p.A. relativamente a servizi non forniti; iv. il risarcimento del danno; v. il rimborso delle spese di procedura. 2
3 2. La posizione degli operatori La società Fastweb S.p.A., nelle memorie prodotte, preliminarmente ha eccepito l inammissibilità dell istanza pin virtù del fatto che le circostanze allegate dall istante hanno formato oggetto di precedente giudicato. Nel merito dei disservizi patiti dal Sig. Iorio, l operatore ha addotto l assenza di responsabilità, ai sensi dell articolo 12, commi 2 e 3, delle Condizioni Generali di Contratto. Infine, ha precisato di aver adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni contrattuali, come appurato dal Tribunale di Nola nell ordinanza pronunciata in data 1 ottobre L operatore Telecom Italia S.p.A. non ha prodotto memorie in relazione ai fatti rappresentati dall istante ma ha presenziato all udienza di discussione. Il gestore in tale sede ha dichiarato la propria estraneità ai fatti dedotti in controversia specificando che i tecnici di Telecom Italia S.p.A., in data 8 marzo 2016, hanno effettuato un ulteriore sopralluogo ma il proprietario confinante, Sig. Giovanni D Amato, non ha consentito la perlustrazione delle tubazioni esistenti. 3. Motivazione della decisione Alla luce di quanto emerso nel corso dell istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono trovare parziale accoglimento, nei confronti dell operatore Fastweb S.p.A., come di seguito precisato. Preliminarmente è opportuno rilevare che l eccezione di inammissibilità sollevata dall operatore non può trovare accoglimento in quanto il petitum sottoposto alla cognizione dell Autorità giudiziaria adita, nella fattispecie il Tribunale di Nola in sede cautelare, è limitato alla riattivazione della linea; diversamente, l istante ha sottoposto alla scrivente Autorità richieste ulteriori che, pertanto, possono formare oggetto della presente pronuncia. In particolare, fermo restando che in pendenza della definizione del procedimento è stato ripristinato il regolare funzionamento della linea telefonica dedotta in controversia, si ritiene che non possa trovare accoglimento, nei confronti di Fastweb S.p.A., la richiesta dell utente di cui al punto ii. In proposito, si osserva che la società, avuta conoscenza del disservizio, ha tempestivamente posto in essere tutte le attività di competenza volte alla risoluzione dello stesso. Infatti, dopo aver riscontrato che la fonte del guasto era collocata in un infrastruttura di proprietà di Telecom Italia S.p.A., Fastweb S.p.A. ha tempestivamente segnalato la problematica all operatore proprietario dell infrastruttura, cui competeva l intervento tecnico risolutivo. Pertanto, non essendo Fastweb S.p.A. responsabile né dell interruzione della linea, né della omessa riparazione della stessa, non è tenuta a versare alcun indennizzo al richiedente. Viceversa, può essere accolta la domanda di cui al punto iii., in considerazione del fatto che, a fronte della mancata erogazione dei servizi, Fastweb S.p.A. non aveva titolo per esigere alcuna controprestazione da parte dell utente; invece, in costanza di 3
4 disservizio, ha emesso fattura nonostante fosse consapevole che l utente non godeva dei servizi oggetto del rapporto contrattuale, anche se per fatto ad essa non imputabile. Ciò stante, al Sig. Iorio deve essere interamente rimborsato l importo versato a titolo di corrispettivo, in riferimento al periodo compreso dal 9 aprile 2014 (data in cui risulta che la linea è stata interrotta) all 11 maggio 2016 (data in cui il disservizio è stato risolto). La richiesta di cui al punto iv. non può essere accolta in quanto la liquidazione del danno esula dalle competenze dell Autorità, la quale, in sede di definizione delle controversie di cui alla delibera 173/07/CONS, è chiamata a verificare solo la sussistenza del fatto obiettivo dell inadempimento, come previsto espressamente dall articolo 19, comma 4, del Regolamento allegato alla citata delibera. Pertanto, la domanda relativa al risarcimento del danno non può trovare accoglimento in questa sede, se non in termini di corresponsione degli indennizzi di cui al Regolamento approvato con delibera n. 73/11/CONS. Infine, per quanto concerne le spese di procedura, appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell articolo 19, comma 6, del Regolamento, l importo di euro 150,00 (centocinquanta/00), tenuto conto che la stessa, al fine di ottenere il rimborso delle somme versate e non dovute, ha dovuto esperire sia il tentativo di conciliazione presso il CORECOM che la procedura di definizione dinanzi all Autorità, per il tramite di un legale incaricato della sua assistenza. UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell articolo 31 del Regolamento concernente l organizzazione ed il funzionamento dell Autorità. DELIBERA Articolo 1 1. L Autorità accoglie parzialmente l istanza del Sig. Iorio, nei confronti dell operatore Fastweb S.p.A., per le motivazioni espresse in premessa. 2. La società Fastweb S.p.A., oltre alla somma di euro 150,00 (centocinquanta/00) a titolo di spese di procedura, è tenuta a rimborsare tutte le fatture emesse relativamente al rapporto contrattuale dedotto in controversia, in riferimento al periodo compreso dal 9 aprile 2014 all 11 maggio La società Fastweb S.p.A. è tenuta a comunicare a questa Autorità l avvenuto adempimento della presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. 4. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n È fatta salva la possibilità per l utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale ulteriore danno subito. 4
5 Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell Autorità. Napoli, 30 settembre 2016 IL PRESIDENTE Angelo Marcello Cardani IL COMMISSARIO RELATORE Antonio Nicita Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE Riccardo Capecchi 5
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA D AMICO / FASTWEB S.P.A. / SKY ITALIA S.R.L. (GU14 n. 227/15) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti dell 8 ottobre 2015;
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SORRENTINO / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1693/15) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 24 marzo 2016; VISTA la legge
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. 19/16/CIR DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PARROCCHIA SANTISSIMO ROSARIO IN SANTA MARIA DELLE GRAZIE AL FELACO/FASTWEB S.P.A./TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 396/2015) L AUTORITÀ NELLA riunione
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ANIELLO / FASTWEB S.P.A. (GU14 n. 2532/2014) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 25 marzo 2015; VISTA la legge 14
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CLASSE C / TELECOM ITALIA S.P.A./WIND TRE S.P.A. (GIA WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.) (GU14 n. 62/16) L AUTORITÀ NELLA riunione del Consiglio del 27 febbraio 2017;
DettagliIL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;
DETERMINA DIRETTORIALE n. 13/17/DTC/Gu14/2586/16 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CAPOCASALE/TELECOM ITALIA S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DE CARLI / WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (GU14 n. 2019/14) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 24 febbraio 2015; VISTA
DettagliTit del 18/03/2015. La Responsabile del Servizio Corecom
DETERMINAZIONE Determinazione n. 3/2015 DEFC.2015.3 Tit. 2012.1.10.21.666 del 18/03/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E NGI X La Responsabile del Servizio Corecom Vista la legge 14 novembre
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DI MATTEO / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 2498/14) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 20 aprile 2015; VISTA la legge
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ANDREOSE / FASTWEB S.P.A. (GU14 n. 505/2015) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 24 marzo 2016; VISTA la legge 14
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MICROTEK SERVICE DI G. / VODAFONE OMNITEL B.V. (GU14 n. 85/2015) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 10 settembre
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GIUGLIANO / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 320/15) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 9 luglio 2015; VISTA la legge
DettagliDeterminazione n. 10/2015 DEFC Tit Del 12/06/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E WIND TELECOMUNICAZIONI X
DETERMINAZIONE Determinazione n. 10/2015 DEFC. 2015.10 Tit. 2015.1.10.21.84 Del 12/06/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E WIND TELECOMUNICAZIONI X LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO CORECOM
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DI SEMIS / FASTWEB S.P.A. (GU14 n. 362/2015) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 14 gennaio 2016; VISTA la legge 14
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA RANIELLO / SKY ITALIA S.R.L. / FASTWEB S.P.A. / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1201/2015) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e
DettagliTit del 29/04/2016
Determinazione n. 6/2016 DEFC.2016.6 Tit. 2014.1.10.21.120 del 29/04/2016 OGGETTO: Definizione controversia XXX / Fastweb X, società a socio unico e soggetta all attività di direzione e coordinamento di
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE MOSCA / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 26/16 - GU14 n. 146/16) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 5 maggio 2016;
DettagliIl Direttore Generale per la Responsabile del Servizio
Area Definizione delle controversie Protocollo: vedi segnatura.xml Tit. 2014.1.10.21.391 OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / TELECOM ITALIA X Il Direttore Generale per la Responsabile del Servizio
DettagliTit Del 20/7/2016. La Responsabile del Servizio
Determinazione n. 16/2016 DEFC.2016.16 Tit. 2013.1.10.21.1847 Del 20/7/2016 OGGETTO: Definizione controversia XXX/Okcom X La Responsabile del Servizio Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CHIELLO / WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (GU14 n. 1997/2015) L AUTORITÀ NELLA riunione del Consiglio del 10 novembre 2016; VISTA la legge 14 novembre 1995, n.
DettagliIl giorno 2 novembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:
Protocollo: vedi segnatura XML TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1744 LEGISLATURA X Il giorno 2 novembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MA.T.OIL. S.A.S./TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 2032/14) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 13 gennaio 2015; VISTA
DettagliDELIBERA n. 18/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CAPUTI / FASTWEB S.P.A. (GU14 n. 1725/13) L AUTORITÀ
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CAPUTI / FASTWEB S.P.A. (GU14 n. 1725/13) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 24 febbraio 2014; VISTA la legge 14
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA RANDAZZO / ITALIACOM.NET S.R.L. (GU14 n. 124/2014) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 19 maggio 2014; VISTA la legge
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA BRACCIA IMMOBILIARE DI B. / VODAFONE ITALIA S.P.A. (GU14 n. 805/2015) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 14 gennaio
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA LE PIETRE DI D. & C. S.A.S./BT ITALIA S.P.A. (GU14 n. 62/14) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 19 maggio 2014; VISTA
DettagliIl giorno 12 settembre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:
Protocollo: vedi segnatura.xml TITOLO 2015.1.10.4 2015.1.10.574 LEGISLATURA X Il giorno 12 settembre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione
DettagliASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. Comitato Regionale per le Comunicazioni
Protocollo: vedi segnatura.xml ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1643 LEGISLATURA X Il giorno 7 settembre 2016
DettagliDETERMINAZIONE n. 13 del 08 agosto Oggetto: Definizione della controversia XXXXXXXXX Ietti / Sky Italia XXXX IL DIRIGENTE
DETERMINAZIONE n. 13 del 08 agosto 2016 Oggetto: Definizione della controversia XXXXXXXXX Ietti / Sky Italia XXXX IL DIRIGENTE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell Autorità per le garanzie
DettagliDELIBERA n. 731/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA D ORAZIO / VODAFONE OMNITEL N.V. (GU14 n. 665/13) L AUTORITA
DELIBERA n. 731/13/CONS DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA D ORAZIO / VODAFONE OMNITEL N.V. (GU14 n. 665/13) L AUTORITA NELLA sua riunione del Consiglio del 19 dicembre 2013; VISTA la legge 31 luglio 1997,
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. 113 /14/CIR DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SCOTTI / H3G S.P.A. (GU14 n. 399/2014) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28 novembre 2014; VISTA la
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA VITELLARO / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1790/14) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28 novembre 2014; VISTA la
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SONA / WIND TRE S.P.A. (GIÀ H3G S.P.A.) (GU14 n. 1724/16) L AUTORITÀ NELLA riunione del Consiglio del 18 gennaio
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA AVV. BONIFACIO / FASTWEB S.P.A. / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 90/2016) L AUTORITÀ NELLA riunione della Consiglio del 10 novembre 2016; VISTA la legge 14 novembre
DettagliIl giorno 21 dicembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:
Protocollo: vedi segnatura XML TITOLO 2015.1.10.4.1 2014.1.10.21.376 LEGISLATURA X Il giorno 21 dicembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione
DettagliComitato Regionale per le Comunicazioni
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni DELIBERA N. 37/2016 TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1571 LEGISLATURA X Il giorno 8 giugno 2016 si è riunito
DettagliTit Del 08/06/2016. La Responsabile del Servizio
Determinazione n. 11/2016 DEFC.2016.11 Tit. 2016.1.10.21.1802 Del 08/06/2016 OGGETTO: Definizione controversia XXX/H3G X La Responsabile del Servizio Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme
DettagliIl giorno 3 maggio 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:
TITOLO 2015.1.10.4.1 2014.1.10.21.289 LEGISLATURA X Il giorno 3 maggio 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti: GIOVANNA
DettagliDELIBERA n. 10/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STUDIO F. IMMOBILIARE / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1707/13) L AUTORITÀ
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STUDIO F. IMMOBILIARE / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1707/13) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione Infrastrutture e Reti del 13 febbraio 2014; VISTA la legge
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DI RONZA / FASTWEB S.P.A. / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 72/2015) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 25 settembre
DettagliTit. 2013.1.10.21.743 del 24/09/2014
Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 5/2014 DEFC.2014.5 Tit. 2013.1.10.21.743 del 24/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E SKY ITALIA X LA RESPONSABILE
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MEOLA / H3G S.P.A. (GU14 n. 907/13) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 7 maggio 2014; VISTA la legge 14 novembre
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MARZULLO/WIND TRE S.P.A. (GIÀ H3G S.P.A.) (GU14/86/17) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti e del 12 giugno 2017; VISTA
DettagliIl giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:
Protocollo: vedi segnatura XML TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1617 LEGISLATURA X Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SOCIETA ESPOSITO E PRESTIERI DI P. & C. /FASTWEB S.P.A. (GU14 n. 734/2016) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 13
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CARTA /ITALIACOM.NET S.R.L. (GU14 n. 310/2014) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 17 luglio 2014; VISTA la legge
DettagliIl giorno 28 settembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:
Protocollo: vedi segnatura XML TITOLO 2015.1.10.4.1 2015.1.10.21.575 LEGISLATURA X Il giorno 28 settembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione
DettagliIl giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:
Protocollo: vedi segnatura XML TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1342 LEGISLATURA X Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione
DettagliDELIBERA n. 610/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DEIDDA / TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 968/13) L AUTORITA
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DEIDDA / TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 968/13) L AUTORITA NELLA riunione del Consiglio del 28 ottobre 2013; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
DettagliDELIBERA n. 99/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STUDIO ROSATI & ASSOCIATI / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n.585/12) L AUTORITA
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STUDIO ROSATI & ASSOCIATI / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n.585/12) L AUTORITA NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 4 ottobre 2012;
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. 16/16/CIR DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CIM SUD / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1435/15) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28 gennaio 2016; VISTA
DettagliDELIBERA n. 12/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PANNUNZIO/ H3G S.P.A. (GU14 n. 1279/13) L AUTORITÀ
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PANNUNZIO/ H3G S.P.A. (GU14 n. 1279/13) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 13 febbraio 2014; VISTA la legge 31 luglio
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA UPDATE DI S. / FASTWEB S.P.A. (GU14 n. 1965/14) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 10 dicembre 2014; VISTA la legge
DettagliDELIBERA DL/023/15/CRL/UD del 4 febbraio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX/SKY ITALIA xxx (LAZIO/D/21/2014)
DELIBERA DL/023/15/CRL/UD del 4 febbraio 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX/SKY ITALIA xxx (LAZIO/D/21/2014) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO Nella Riunione del 4 febbraio 2015; VISTA la legge 14 novembre
DettagliOGGETTO: Definizione controversia XXX ed YYY / Fastweb X e H3G X ora Wind Tre X
Protocollo: vedi segnatura.xml Tit. 2016.1.10.21.559 OGGETTO: Definizione controversia XXX ed YYY / Fastweb X e H3G X ora Wind Tre X La Responsabile del Servizio Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481,
DettagliDELIBERA n. 6/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA LO SAPIO / ITALIACOM S.P.A. (GU14 n. 1486/13) L AUTORITÀ
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA LO SAPIO / ITALIACOM S.P.A. (GU14 n. 1486/13) L AUTORITÀ 2014; NELLA riunione della Commissione Infrastrutture e Reti del 30 gennaio VISTA la legge 31 luglio
DettagliDELIBERA n. 2/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GIORDANO / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1450/13) L AUTORITA
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GIORDANO / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1450/13) L AUTORITA NELLA sua riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 21 gennaio 2014; VISTA la legge
DettagliPROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXXX contro Telecom Italia SpA
PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 78 del 29 AGOSTO 2017 OGGETTO N. 3 Definizione della controversia XXXXX contro Telecom Italia SpA Pres. Ass.
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DE FEO / TELETÙ S.P.A. (GU14 n. 2634/2014) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 9 luglio 2015; VISTA la legge 14 novembre
DettagliDELIBERA DL/068/15/CRL/UD del 10 aprile 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ADGMH ITALIA xxx / POSTE MOBILE xxx (LAZIO/D/627/2013)
DELIBERA DL/068/15/CRL/UD del 10 aprile 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ADGMH ITALIA xxx / POSTE MOBILE xxx (LAZIO/D/627/2013) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO NELLA riunione del 10 aprile 2015; VISTA
DettagliDELIBERA n. 65/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GERMANI / H3G S.p.A. (GU14 n. 1676/09) L AUTORITA
DELIBERA n. 65/12/CIR DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GERMANI / H3G S.p.A. (GU14 n. 1676/09) L AUTORITA NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 7 maggio 2012; VISTA la legge
DettagliIl giorno 28/07/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente
DELIBERA N. 51/2015 TITOLO 2015.1.10.4 2013.1.10.21.1496 LEGISLATURA X Il giorno 28/07/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:
DettagliIl giorno si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente
DELIBERA N. 57/2014 TITOLO 2014.1.10.4 2012.1.10.21.1101 LEGISLATURA IX Il giorno 12.12.2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:
DettagliDELIBERA n. 25/13/CIR. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE CICALA C/ H3G S.P.A. (GU14 n. 459/12 e n. 1174/12)
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE CICALA C/ H3G S.P.A. (GU14 n. 459/12 e n. 1174/12) L AUTORITA NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 3 maggio 2013 VISTA la
DettagliComitato Regionale per le Comunicazioni
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni DELIBERA N. 10/2016 TITOLO 2015.1.10.4.1 2014.1.10.21.240 LEGISLATURA X Il giorno 10 marzo 2016 si è riunito nella
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GAGLIONE / VODAFONE OMNTITEL B.V. / FASTWEB S.P.A. (GU14 n. 1/2015) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti dell 8 giugno
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MUSTO / VODAFONE ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1280/2015) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 19 settembre 2016; VISTA la
DettagliIl giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente
DELIBERA N. 8/2015 TITOLO 2015.1.10.4 2013.1.10.21.1153 LEGISLATURA X Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:
DettagliDELIBERA n.129/12/cir. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA UMMARINO / WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (GU14 n.710/12) L AUTORITA
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA UMMARINO / WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (GU14 n.710/12) L AUTORITA NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 21 novembre 2012;
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SONA / WIND TRE S.P.A. (GIA H3G S.P.A.) (GU14 n. 1723/16) L AUTORITÀ NELLA riunione del Consiglio del 18 gennaio 2017; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481,
DettagliDELIBERA DL/040/15/CRL/UD del 30 marzo DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxx / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/115/2014)
DELIBERA DL/040/15/CRL/UD del 30 marzo 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxx / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/115/2014) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO NELLA riunione del 30 marzo 2015; VISTA la
DettagliDELIBERAZIONE n. 9 del 10 febbraio 2014
Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXX / Wind Telecomunicazioni XXX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI
DettagliDELIBERA n. 3 /14/CIR DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CDM / VODAFONE OMNITEL N.V. (ORA VODAFONE OMNITEL B.V.) (GU14 n. 805/12) L AUTORITÀ
DELIBERA n. 3 /14/CIR DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CDM / VODAFONE OMNITEL N.V. (ORA VODAFONE OMNITEL B.V.) (GU14 n. 805/12) L AUTORITÀ NELLA sua riunione della Commissione per le infrastrutture e le
DettagliIl giorno 22 giugno 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni DELIBERA N. 44/2016 TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1846 LEGISLATURA X Il giorno 22 giugno 2016 si è riunito
DettagliDELIBERA n. 4/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CERATTI / ITALIACOM S.P.A. (GU14 n. 1635/13) L AUTORITÀ
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CERATTI / ITALIACOM S.P.A. (GU14 n. 1635/13) L AUTORITÀ 2014; NELLA sua riunione della Commissione Infrastrutture e Reti del 30 gennaio VISTA la legge 31 luglio
DettagliIl giorno 13 ottobre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:
Protocollo: vedi segnatura.xml TITOLO 2015.1.10.4.1 2015.1.10.21.22 LEGISLATURA X Il giorno 13 ottobre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione
DettagliIl giorno 10 marzo 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:
Protocollo: vedi segnatura XML TITOLO 2015.1.10.4.1 2014.1.10.21.389 LEGISLATURA X Il giorno 10 marzo 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione
DettagliDELIBERAZIONE n. 19 del 12 aprile 2013
Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXX XXXXXXXXXXXXX XXX / Telecom Italia XXX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TECNING / OPTIMA ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1611/13) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 23 aprile 2014; VISTA la legge
DettagliDELIBERA DL/055/15/CRL/UD DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA E. MERCURI/TELETU VODAFONE OMNITEL
DELIBERA DL/055/15/CRL/UD del 30 marzo 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA E. MERCURI/TELETU VODAFONE OMNITEL xxx (LAZIO/D/323/2014) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO Nella Riunione del 30 marzo 2015; VISTA
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA FREEDOM / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 267/15) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 10 settembre 2015; VISTA la legge
DettagliREGIONE LIGURIA. Deliberazione n. 63 del 20 dicembre 2016
REGIONE LIGURIA Comitato Regionale per le Comunicazioni Deliberazione n. 63 del 20 dicembre 2016 Prot. n. PG/2017/41639 del 6 febbraio 2017 Sono presenti i componenti del Comitato: BENEDETTI Alberto Maria
DettagliIl giorno 10/01/2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:
Protocollo: vedi segnatura.xml TITOLO 2015.1.10.4 2014.1.10.21.123 LEGISLATURA X Il giorno 10/01/2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione
DettagliIl giorno 18 dicembre 2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:
DELIBERA N. 87/2015 TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1136 LEGISLATURA X Il giorno 18 dicembre 2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione
DettagliIl giorno 24 febbraio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:
Protocollo: vedi segnatura XML TITOLO 2015.1.10.4.1 2014.1.10.21.147 LEGISLATURA X Il giorno 24 febbraio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione
DettagliDELIBERA n. 83/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA LODO / TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 548/12) L AUTORITA
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA LODO / TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 548/12) L AUTORITA NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 2 agosto 2012; VISTA la legge
DettagliLa Responsabile del Servizio
Protocollo: vedi segnatura XML Tit. 2015.1.10.21.145 OGGETTO: Definizione controversia tra XXX e Optima Italia X La Responsabile del Servizio Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per
DettagliProtocollo: vedi segnatura.xml
Protocollo: vedi segnatura.xml ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni TITOLO 2015.1.10.4.1 2015.1.10.21.178 LEGISLATURA X Il giorno 7 settembre 2016
DettagliIl giorno 21 dicembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:
Protocollo: vedi segnatura XML TITOLO 2015.1.10.4.1 2014.1.10.21.164 LEGISLATURA X Il giorno 21 dicembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione
DettagliDELIBERA n. 638/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DITTA INDIVIDUALE MOSCHINI / VODAFONE OMNITEL N.V. (GU14 n.
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DITTA INDIVIDUALE MOSCHINI / VODAFONE OMNITEL N.V. (GU14 n. 34/13) L AUTORITA NELLA sua riunione del Consiglio del 15 novembre 2013; VISTA la legge 31 luglio
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA BATTAGLIESE / VODAFONE OMNITEL B.V. (GU14 n. 748/2015) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 18 novembre 2015; VISTA
DettagliIl giorno 1 dicembre si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:
Protocollo: vedi segnatura XML TITOLO 2015.1.10.4.1 2014.1.10.21.87 LEGISLATURA X Il giorno 1 dicembre si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione
DettagliASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni DELIBERA n. 46/2011 TITOLO 1.10.21/387 1.10.4 LEGISLATURA IX Il giorno 5 dicembre 2011 si è riunito nella sede
DettagliDELIBERA n. 97/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STEFANELLI / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n.685/12) L AUTORITA
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STEFANELLI / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n.685/12) L AUTORITA NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 4 ottobre 2012; VISTA la
DettagliTit del 02/05/2016. La Responsabile del Servizio
Area Definizione delle controversie DEFC.2016.8 Determinazione n. 8/2016 Tit. 2014.1.10.21.258 del 02/05/2016 OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / TELECOM ITALIA X La Responsabile del Servizio Vista
DettagliDETERMINAZIONE n. 1/2016 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX ZUCCARINI / FASTWEB XXX IL DIRIGENTE
DETERMINAZIONE n. 1/2016 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX ZUCCARINI / FASTWEB XXX IL DIRIGENTE VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di
DettagliDELIBERA n. 729/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PINO GIOIELLI / BT ITALIA S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1237/13) L AUTORITA
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PINO GIOIELLI / BT ITALIA S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1237/13) L AUTORITA NELLA sua riunione del Consiglio del 19 dicembre 2013; VISTA la legge 31
DettagliIl giorno 25 settembre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:
Protocollo: vedi segnatura.xml TITOLO 2015.1.10.4 2015.1.10.21.315 LEGISLATURA X Il giorno 25 settembre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione
DettagliIl giorno 15/11/2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:
Protocollo: vedi segnatura.xml TITOLO 2015.1.10.4 2014.1.10.21.455 LEGISLATURA X Il giorno 15/11/2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione
DettagliDELIBERA n. 49/13/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA KOINEMA / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n. 769/13) L AUTORITA
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA KOINEMA / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n. 769/13) L AUTORITA NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 25 luglio 2013; VISTA la legge
Dettagli