Relazione illustrativa
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- Giorgiana Andreoli
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1 CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA Relazione illustrativa Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Ancona approvato dal Consiglio con delibera n. 54 del 19/12/2013 ed aggiornato dal Consiglio con delibera n. 21 del 29/06/2015 (ai sensi della delibera CiVIT - oggi A.N.AC. - n. 75/2013)
2 Il Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Ancona, d ora in avanti Codice, è stato emanato in applicazione dell'art. 54, comma 5 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, così come modificato dall'art. 1, comma 44, della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 e, conformemente a quanto previsto dalla stessa norma, ha la finalità di "integrare e specificare" le disposizioni già contenute nel D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici". Tale Codice che, sulla base di quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, rappresenta uno degli strumenti essenziali del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di ciascuna amministrazione, è stato adottato dal Consiglio con delibera n. 54 del 19/12/2013, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione che ha un ruolo centrale ai fini della predisposizione, diffusione della conoscenza e monitoraggio del Codice stesso. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, si è avvalso del supporto e della collaborazione dell Ufficio Procedimenti Disciplinari, che ha compiti di vigilanza e monitoraggio, il quale oltre alle funzioni disciplinari di cui all articolo 55 bis e seguenti del D.Lgs. n. 165/01, cura l aggiornamento del Codice di comportamento, l esame delle segnalazioni di violazione dei Codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all articolo 54 bis del D.Lgs. n. 165/01, operando in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione. Decorso un anno dall entrata in vigore e dall applicazione del Codice, e tenuto anche conto dei risultati del monitoraggio annuale sullo stato di applicazione del Codice ai sensi dell articolo 54, comma 7, del D.Lgs. n. 165/01, il Responsabile della prevenzione della corruzione, previa consultazione con l Ufficio Procedimenti Disciplinari e con il supporto di quest ultimo, ha ritenuto opportuno avviare la procedura per l aggiornamento del Codice - dando seguito al mandato ricevuto dal Consiglio nella seduta del 19/12/2013 al fine di declinare ulteriormente le regole generali di cui al D.P.R. n. 62/2013 e di definire, sulla base delle peculiarità dell Amministrazione, ulteriori e specifiche regole, con particolare riguardo ai dipendenti operanti negli uffici collocati nelle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione, così come individuate nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell Ente. Tra le principali novità introdotte: a) l inclusione fra i destinatari del Codice, del personale appartenente ad altre amministrazioni utilizzato sulla base di apposita convenzione, dei lavoratori socialmente utili e, nei limiti della compatibilità, dei mediatori delle procedure di conciliazione e degli arbitri delle procedure arbitrali, gestite dall Ente, e dei componenti esterni di comitati e commissioni camerali; b) la previsione del Codice quale principio di indirizzo per i componenti degli organi camerali, con riserva di adottare nei loro confronti uno specifico atto; c) la priorità assegnata, in sede di devoluzione in beneficenza dei regali, compensi e altre utilità comunque ricevuti dal dipendente fuori dei casi consentiti dall art. 4, a enti/associazioni/organismi con sede nel territorio della provincia di Ancona; d) l obbligo del dipendente di comunicare all Amministrazione gli eventuali regali o altre utilità rifiutate in quanto non consentite; e) la riduzione del termine entro cui rendere la dichiarazione di partecipazione ad associazioni ed organizzazioni di cui all art. 5, nel caso in cui tale adesione determini motivo di conflitto di interessi rispetto all ufficio di appartenenza, da 30 giorni a 15 giorni dal momento dell insorgere del conflitto; f) la previsione per il Segretario Generale, qualora debba rendere le dichiarazioni previste dal Codice, di effettuare dette comunicazioni all O.I.V.; g) la riduzione del termine entro cui rendere la dichiarazione di interessi finanziari di cui all art. 6, da 30 giorni a 15 giorni dall assunzione o dall assegnazione all ufficio o dall instaurarsi del rapporto di collaborazione; h) la modifica del termine entro cui il Dirigente deve decidere sulla dichiarazione di conflitto di interessi presentata dal dipendente ai sensi dell art. 7, specificando che lo stesso decide nel merito nel più breve tempo possibile e, comunque al massimo entro 10 giorni dalla sua ricezione; i) la disciplina della segnalazione di illeciti da parte del dipendente ed il rinvio al Piano Triennale di prevenzione della corruzione per la disciplina delle specifiche misure a tutela del segnalante (c.d. 1
3 whistleblower); j) la previsione di specifici obblighi di condotta a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione e degli eventuali componenti del gruppo ristretto deputato alla gestione delle segnalazioni di illecito; k) il divieto per il dipendente, nei rapporti privati, di pubblicare sulla rete internet (forum, blog, social network) dichiarazioni improprie riguardanti l Ente e/o immagini che possano ad esso risultare dannose e/o pregiudizievoli; l) la previsione di ulteriori obblighi e divieti nell ambito del comportamento in servizio, tra cui il dovere di partecipare agli eventi formativi obbligatori organizzati dall Ente, salvo legittimi e giustificati impedimenti, di osservare le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché in materia di raccolta differenziata, obblighi a tutela del diritto alla parità e pari opportunità, alla valorizzazione del benessere organizzativo e di contrasto delle discriminazioni nei luoghi di lavoro, delle disuguaglianze e di tutte le forme di violenza morale o psicologica; m) nei rapporti con il pubblico, la previsione di prediligere quale mezzo di comunicazione con imprese, professionisti, pubbliche amministrazioni, la posta elettronica certificata; n) la previsione, con l introduzione di un titolo denominato Definizione di ulteriori regole elaborate sulla base delle peculiarità dell Ente, di specifiche disposizioni per i dipendenti operanti nelle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione e per il personale che gestisce risorse finanziarie e contante (previo confronto con gli uffici interessati), introducendo n. 8 nuovi articoli al Codice; o) la previsione dell obbligo per i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell Ente, in regime di appalto o di subappalto, di esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro (art. 20 del D.Lgs. n. 81/08); p) la previsione di analogo obbligo per i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività in favore della Camera di Commercio e nei locali di questa (art. 20 del D.Lgs. n. 81/08). La procedura aperta alla partecipazione per l aggiornamento del Codice, ai sensi dell art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/01, e come previsto dalla Delibera CiVIT (oggi A.N.AC.) n. 75/2013, è stata avviata mediante pubblicazione sul sito internet dell Amministrazione di un avviso pubblico contenente le principali indicazioni del Codice da aggiornare alla luce del quadro normativo di riferimento, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli stakeholder. La bozza di Codice è stata pubblicata in data 12/06/2015 tanto nella home page del sito quanto nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Disposizioni Generali, Atti Generali, unitamente al modulo per eventuali proposte di modifica e/o integrazione e/o osservazioni, al D.P.R. n. 62/2013 e alla delibera CiVIT (oggi A.N.AC.) contenente le linee guida per la predisposizione dei Codici da parte delle Amministrazione Pubbliche. Nell avviso pubblico è stato inserito l invito a tutti gli stakeholder a far pervenire al Responsabile della prevenzione della corruzione le eventuali proposte di modifica e/o integrazione e/o osservazioni entro il giorno 22/06/2015 utilizzando a tal fine il modello allegato. Della pubblicazione dell avviso sul sito dell Ente ne è stata data comunicazione via a tutti i dipendenti e collaboratori, ai membri del Consiglio, al Consiglio Regionale dei Consumatori e degli Utenti e a tutte le associazioni dei consumatori aderenti allo stesso, al rappresentante delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori nella loro qualità di membri del Consiglio camerale, alla Consigliera provinciale di parità, al Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell Ente, alle RSU, al collegio dei revisori dei conti, all Azienda Speciale Marchet. Dell avvio della procedura per l aggiornamento del Codice ne è stato inoltre informato l Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) nella seduta del 10/06/2015, come risulta dal verbale n. 40. Nel termine assegnato sono pervenute n. 3 proposte di modifica ed osservazioni da parte di n. 3 dipendenti 2
4 rispettivamente assegnati all ufficio comunicazione, e ufficio sviluppo organizzativo e delle risorse umane e dall area promozione attività economiche. Previo esame ed approfondimento delle proposte pervenute, il Responsabile della prevenzione della corruzione con il supporto e la collaborazione dell Ufficio Procedimenti Disciplinari, ha ritenuto opportuno apportare le seguenti modifiche alla bozza di Codice: a) art. 12, comma 6, lett. d), ne è stata modificata la formulazione da il dipendente non sollecita la divulgazione, in qualunque forma, di notizie inerenti l attività della Camera di Commercio a il dipendente non favorisce la divulgazione, in qualsiasi forma, di notizie e/o informazioni che non siano state autorizzate alla divulgazione dall Ente, in quanto la precedente formulazione risultava essere di difficile interpretazione; b) art. 11, comma 9, è stata inserita la lettera d) il dipendente osserva le disposizioni contenute all art. 20 del D.Lgs. n. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto in occasione di un corso di formazione sul Comitato Unico di Garanzia (CUG) è stato suggerito di integrare il Codice di comportamento con quanto indicato dall art. 20 del D.Lgs. n. 81/08 al fine di ricordare questi importanti obblighi al dipendente; l art. 11, comma 15, è stato modificato dalla seguente formulazione Il dipendente che ritenga di avere subito una discriminazione, molestia o violenza morale o psicologica, può rivolgersi al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), organismo appositamente istituito all interno dell Ente che opera in collaborazione con il consigliere provinciale di parità effettiva e, se utile, con il consigliere nazionale di parità. Il CUG, effettuate le opportune valutazioni del caso, qualora ritenga che ne possano ricorrere i presupposti, trasmetterà la segnalazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione il quale, previa consultazione con il Dirigente competente, valuterà i provvedimenti più opportuni, alla nuova formulazione Il dipendente che ritenga di avere subito una discriminazione, molestia o violenza morale o psicologica, può rivolgersi al Responsabile per la prevenzione della corruzione il quale, se utile, previa consultazione con il Dirigente competente, valuterà i provvedimenti più opportuni. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, anonimizzando il caso di cui è venuto a conoscenza, ne informa il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), organismo appositamente istituito all interno dell Ente che opera in collaborazione con il consigliere provinciale di parità effettiva e, se utile, con il consigliere nazionale di parità, in modo da valutare opportuni accorgimenti di carattere generale, in quanto il CUG ha competenze su ambiti di interesse generale e non su singoli casi specifici; è stato inserito il comma 18 all art. 11 I collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell Ente, in regime di appalto o di subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività in favore della Camera di Commercio e nei locali di questa ; è stato inserito nel comma 1 dell art. 18 Tale dichiarazione viene resa utilizzando l apposito modello rubricato Dichiarazione dei componenti della commissione di selezione di insussistenza di cause di astensione e di ricusazione. Copia della dichiarazione, viene messa a disposizione del Responsabile della prevenzione della corruzione presso la medesima struttura di supporto; è stato aggiunto il comma 4 dell art. 25 I modelli richiamati dal presente Codice sono validati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e depositati presso l apposita struttura di supporto tecnico dello stesso, nonché pubblicati nella Intranet camerale. c) art. 21, comma 3, è stato modificato dalla seguente formulazione Il dipendente di cui al comma 1, coinvolto a vario titolo nel procedimento di concessione dei contributi alle imprese, tiene conto, compatibilmente con i destinatari del bando, anche di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di rating di legalità. Le imprese in possesso del rating di legalità beneficiano del sistema di premialità adottato dall Ente nel relativo provvedimento di concessione e nel bando per la concessione del contributo, ai sensi dell art. 3, comma 4, del Decreto interministeriale 20 febbraio 2014, n. 57. L ufficio, prima dell erogazione del contributo, verifica, per quanto compatibile, che l impresa richiedente sia iscritta nell elenco di cui all art. 8 della delibera AGCM del 14 novembre 2012 n (elenco delle imprese con rating di legalità) alla nuova formulazione 3
5 l Amministrazione, nel procedimento di concessione dei contributi alle imprese, tiene conto, compatibilmente con i destinatari del bando, anche di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di rating di legalità. Le imprese in possesso del rating di legalità beneficiano, per quanto applicabile, del sistema di premialità adottato dall Ente nel relativo provvedimento di concessione e nel bando per la concessione del contributo, ai sensi dell art. 3, comma 4, del Decreto Interministeriale 20 febbraio 2014, n. 57. L Ufficio, prima dell erogazione del contributo, verifica, per quanto compatibile, che l impresa richiedente sia iscritta nell elenco di cui all art. 8 della delibera ACGM del 14 novembre 2012, n (elenco delle imprese con rating di legalità), in quanto espressione più corretta rispetto a quella precedentemente adottata; In data 24/06/2015 il Dr. Graziano Cucchi, in qualità di componente monocratico dell O.I.V. dell Ente ha rilasciato al Responsabile della prevenzione della corruzione il parere richiesto, attestando la conformità del Codice alle linee guida di cui alla delibera CiVIT (oggi A.N.AC.) n. 75/2013. La bozza del Codice aggiornato viene sottoposta, a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione, al Consiglio per l approvazione in data 29/06/2015. Il Codice, una volta approvato, unitamente alla presente relazione illustrativa, viene pubblicato sul sito Internet dell Amministrazione, nella sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali - Atti generali e, così come specificato nell art. 25, comma 8, entrerà in vigore il 01/09/2015, anche per permettere all Ente di realizzare un adeguata formazione rivolta a tutti i dipendenti. L Ente si impegna a dare ampia diffusione al Codice ai sensi dell art. 17, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 62/ anche mediante pubblicazione nella intranet camerale e trasmissione via a tutti i dipendenti e collaboratori, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, anche professionale, nonché alle imprese fornitrici di beni e servizi in favore dell Amministrazione, le quali provvedono ad informare i rispettivi collaboratori a qualsiasi titolo. Per i nuovi contratti o atti di conferimento dell incarico, l Amministrazione si impegna a consegnare e a far sottoscrivere copia del Codice ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati. Anche al fine di consentire la consapevole formulazione dei pareri richiesti ai sensi dell art. 1, comma 2, lett. d) della Legge 190/2012 e il pieno esercizio delle funzioni, verrà inviato all Autorità Nazionale Anticorruzione, il link alla pagina del sito istituzionale dell Amministrazione contenente la pubblicazione del Codice e della relazione illustrativa. Il Codice aggiornato si compone di 25 articoli suddivisi in tre titoli che seguono, di massima, la sistematica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici: TITOLO I - DECLINAZIONE DELLE REGOLE DEL CODICE GENERALE Art. 1 Disposizioni di carattere generale; Art. 2 Ambito di applicazione; Art. 3 Principi generali; Art. 4 Regali, compensi e altre utilità Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni; Art. 6 Comunicazione di interessi finanziari; Art. 7 Conflitti di interessi e obbligo di astensione; Art. 8 Prevenzione della corruzione; Art. 9 Trasparenza e tracciabilità; Art. 10 Comportamento nei rapporti privati; Art. 11 Comportamento in servizio; 4
6 Art. 12 Rapporti con il pubblico; Art. 13 Disposizioni particolari per i Dirigenti; Art. 14 Contratti e altri atti negoziali; Art. 15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative; Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice. TITOLO II DEFINIZIONE DI ULTERIORI REGOLE ELABORATE SULLA BASE DELLE PECULIARITA DELL ENTE Art. 17 Aree di rischio; Art. 18 Disposizioni particolari per il personale dell area di rischio acquisizione e progressione del personale; Art. 19 Disposizioni particolari per il personale dell area di rischio affidamento di lavori, servizi e forniture Art. 20 Disposizioni particolari per il personale dell area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario; Art. 21 Disposizioni particolari per il personale dell area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario; Art. 22 Disposizioni particolari per il personale dell area sorveglianza e controlli; Art. 23 Disposizioni particolari per il personale dell area risoluzione delle controversie; Art. 24 Disposizioni particolari per il personale che gestisce risorse finanziarie e contante; TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI Art. 25 Disposizioni transitorie, di adeguamento e finali. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, unitamente alla struttura di supporto tecnico, monitora la corretta applicazione del Codice e si impegna a proporre eventuali integrazioni e/o variazioni qualora ritenuto utile e/o opportuno. Ancona, 24/06/2015 Il RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Dr. Michele De Vita 5
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