Comunità Montana Alta Valmarecchia - Ambito territoriale zona A sede di Novafeltria - (Provincia di Pesaro e Urbino)

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1 Comunità Montana Alta Valmarecchia - Ambito territoriale zona A sede di Novafeltria - (Provincia di Pesaro e Urbino) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI Attuazione articolo 61 dello statuto comunitario. Approvato con deliberazione n. 15 Consiglio Comunitario, seduta in data Pubblicazione all Albo Pretorio dal al

2 Articolo 1 Oggetto 1. In attuazione all articolo 61 del vigente Statuto della Comunità Montana, si emana il presente regolamento per disciplinare il buon funzionamento della Conferenza dei Sindaci che è l organismo istituzionale e permanente di consultazione e di raccordo tra Comunità Montana e Comuni con riferimento alle problematiche di rilevanza amministrativa di interesse territoriale, sovra comunale. 2. Ad ogni riunione della Conferenza dei Sindaci partecipano, con diritto di voto, il Presidente della Comunità Montana e i Sindaci dei Comuni componenti, fatti salvi i casi di sostituzione per assenza o impedimento temporaneo dei medesimi; o quello di cessazione o sospensione dall esercizio della funzione. 3. Qualora ricorra la fattispecie della sostituzione, questa dovrà risultare documentata in base alla relativa e corrispondente disposizione statutaria. Articolo 2 Durata in carica della Conferenza dei Sindaci 1. La Conferenza dei Sindaci è insediata entro sessanta giorni dalla prima seduta di convocazione del Consiglio Comunitario ed è in carica sino all elezione del nuovo Consiglio della Comunità Montana. 2. Il Presidente della Comunità Montana e i Sindaci dei Comuni componenti permangono in carica sino alla nomina dei successori, anche dopo lo scioglimento dei consigli comunali in base alla legge, ad esclusione della fattispecie di cui all articolo 15-bis della legge , n.55. Articolo 3 Sede delle adunanze 1. Le adunanze della Conferenza dei Sindaci si tengono presso la sede della Comunità Montana, in apposita sala civica e non sono pubbliche, fermo restando diversa decisione, da adottare volta per volta dal Presidente. 2. Il Presidente può stabilire, quindi, che l adunanza della Conferenza si tenga in forma pubblica; inoltre, che essa abbia svolgimento in luogo diverso dalla sede comunitaria, utilizzando a tale proposito quella di un Comune associato, se reso necessario dall inagibilità od indisponibilità della sede stessa; dal ricorrere di particolari circostanze o altri motivi, anche di ordine pubblico che inducono a ritenere opportuna detta adunanza in altro luogo. 3. La sede di adunanza deve essere sempre indicata nell avviso di convocazione. Articolo 4 Presidenza delle adunanze 1. Le adunanze della Conferenza dei Sindaci sono presiedute dal Presidente dell ente montano. 2. In caso di assenza od impedimento, la presidenza è assunta dal vice Presidente dell ente; ove anche questi sia assente od impedito, dagli altri assessori, per ordine di età. Articolo 5 Compiti e poteri del Presidente 1. Il Presidente della Conferenza provvede al proficuo funzionamento dell organismo istituzionale, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano nel rispetto e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento. Espone e precisa i termini 2

3 delle proposte per le quali si discute o di quelle a contenuto decisionale per le quali si vota, determinando l ordine delle votazioni; controllando e proclamando il risultato. 2. Il Presidente esercita i poteri necessari per il mantenimento dell ordine e per assicurare l osservanza della legge, dello statuto o del regolamento. Articolo 6 Segreteria della Conferenza dei Sindaci Verbale sedute Pubblicità 1. Le funzioni di verbalizzante della Conferenza dei Sindaci sono svolte dal Segretario Generale della Comunità Montana o suo sostituto o designato. Al tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, nella modalità indicata al successivo articolo 9, provvedono gli uffici amministrativi dell ente montano che curano, altresì, la predisposizione degli atti, in forma di proposta, da sottoporre alla Conferenza, unitamente ai correlati pareri. Le proposte sono depositate presso l ufficio di segreteria, almeno il giorno prima a quello di adunanza della Conferenza. Di ogni riunione è redatto il verbale che viene sottoscritto dal segretario o dal verbalizzante e dal presidente della Conferenza. I verbali sono approvati nell adunanza successiva a quella a cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati. 2. Copia dei verbali di ciascuna adunanza è pubblicata all albo pretorio della Comunità Montana; inoltre, l ufficio protocollo ne curerà l invio telematico ai Sindaci e il deposito, per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai consiglieri comunitari. Il Presidente informa la Giunta Esecutiva dei contenuti del verbale e segnala ai titolari di posizione organizzativa, indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della Conferenza che trattino le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi al Revisore dei Conti. Articolo 7 Partecipazione alle adunanze 1. Ogni componente della Conferenza è tenuto a partecipare alle adunanze di questo organismo; ovvero a provvedere per la sostituzione. Articolo 8 Competenza 1. La convocazione della Conferenza dei Sindaci è disposta dal Presidente della Comunità Montana; ovvero, sempre dal Presidente, su richiesta di almeno un Sindaco. 2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto od il presente regolamento. Articolo 9 Convocazione 1. La convocazione della Conferenza dei Sindaci è disposta a mezzo fax o per via telematica, con avviso scritto da recapitare al Sindaco presso ciascuna sede comunale. L avviso di convocazione contiene l indicazione del giorno e dell ora dell adunanza, della sede ove la stessa sarà tenuta, con invito a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si possono svolgere in più giorni, sono indicate la data e l ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza. 2. La Conferenza dei Sindaci è convocata ordinariamente per i seguenti atti fondamentali: piano triennale di sviluppo socio/economico per opere ed interventi e relativi piani annuali di 3

4 attuazione; statuto e linee programmatiche di interesse sopra comunale; bilanci annuali e pluriennali; relazioni previsionali e programmatiche, unitamente a piani occupazionali e alla programmazione di opere o lavori pubblici di valenza sovracomunale; direttive per società pubbliche o miste partecipate dai Comuni e dalla Comunità montana; conferimento alla Comunità montana di funzioni o servizi comunali da svolgere in forma associata. 3. Nell avviso devono essere precisati gli argomenti da trattare elencati nell ordine del giorno. 4. L avviso di convocazione e l ordine del giorno sono muniti in calce del bollo dell ente montano e firmati dal Presidente o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge effettuare la convocazione. 5. Copia dell ordine del giorno è affisso all albo pretorio a cura del dipendente delegato dal segretario generale dell ente. Articolo 10 Ordine del giorno 1. L elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza della Conferenza dei Sindaci ne costituisce l ordine del giorno. 2. Gli argomenti sono indicati nell ordine del giorno, in forma chiara sebbene concisa, tale da consentire ai componenti di individuarne con puntualità l oggetto. 3. L ordine del giorno è inserito od allegato all avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante. Articolo 11 Avviso di convocazione consegna - termini 1. L avviso di convocazione per le adunanze della Conferenza deve essere spedito ai Sindaci almeno (7) sette giorni prima della riunione. 2. Per le adunanze convocate d urgenza, l avviso deve essere spedito almeno quarantotto ore prima della riunione. 3. Nel caso che, dopo il recapito degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Sindaci almeno prima della riunione, comunicando l oggetto degli argomenti aggiunti. 4. I provvedimenti aggiunti all ordine del giorno possono essere trattati nella stessa riunione o in altro giorno successivo od anche in altro giorno stabilito in sede di Conferenza. L avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Sindaci assenti dall adunanza al momento in cui questo è stato deciso. Articolo 12 Ordine del giorno pubblicazione e diffusione 1. L elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze è pubblicato all albo dell ente montano almeno il giorno od ora precedente a quello stabilito per l adunanza. A tale adempimento è delegato il dipendente dell ente montano individuato dal Segretario Generale che sarà responsabile del fatto che tale pubblicazione risulti esposta nel giorno o ora precedente la riunione. Articolo 13 Deposito degli atti 1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria nel giorno dell adunanza. 2. L orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell ufficio di segreteria dell ente montano. 4

5 Articolo 14 Adunanze 1. La Conferenza dei Sindaci può deliberare qualora all adunanza siano presenti almeno quattro membri, compreso il Presidente dell ente montano. 2. L adunanza si tiene all ora fissata nell avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal segretario, i cui risultati sono annotati e riportati a verbale. 3. Nel caso in cui trascorra un ora da quella fissata nell avviso di convocazione ed eseguito l appello sia accertata la mancanza del numero dei componenti necessario per validamente deliberare, il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l adunanza. 4. Dopo l appello effettuato all inizio dell adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei membri richiesto per la legalità della riunione. I componenti che entrano o che si assentano dall adunanza dopo l appello, sono tenuti a darne avviso al segretario o al verbalizzante il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il presidente che può far richiamare in aula i componenti momentaneamente assenti e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell appello. Se dall appello risulta che il numero dei presenti è inferiore a quello necessario a rendere valida l adunanza, il presidente dispone la sospensione temporanea della seduta, a sua discrezione da cinque a quindici minuti, quindi viene effettuato il nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Ciò viene annotato a verbale, indicando il numero dei membri presenti al momento della chiusura della riunione. 5. I componenti che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l adunanza. 6. Le adunanze della Conferenza dei Sindaci non sono pubbliche, salvo quanto indicato all articolo 3. Articolo 15 Ammissione di funzionari e consulenti in aula 1. Il Presidente può invitare nella sala i dirigenti o funzionari dell ente montano o dei Comuni perché effettuino relazioni o diano informazioni o quant altro risulti necessario. 2. Possono essere altresì invitati consulenti; nonché professionisti interni o esterni incaricati di progettazioni e studi per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa e si prosegue nella verbalizzazione. 3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal presidente o dai Sindaci, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l aula. Restano a disposizione se ad essi richiesto. Articolo 16 Ordine di trattazione degli argomenti 1. La Conferenza dei Sindaci, a seguito della verifica del numero legale, procede all esame degli argomenti secondo l ordine del giorno. L ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del presidente. 2. La Conferenza può discutere e/o deliberare su argomenti che non risultino iscritti all ordine del giorno della seduta. 3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata. 5

6 Articolo 17 Verbale dell adunanza redazione e firma 1. Il verbale delle adunanze è l atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dalla Conferenza dei Sindaci. Alla sua redazione viene provveduto dal Segretario Generale della Comunità Montana o suo sostituto o designato. Il verbale costituisce resoconto dell andamento della seduta e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai componenti nel corso delle discussioni sono riportati in sintesi esprimendo con la massima chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Qualora gli interessati intendessero chiedere l inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa, essi devono essere già dotati del proprio testo scritto di intervento e dagli stessi firmato e devono fornirne copia al Segretario, contestualmente o dopo l avvenuta lettura dello stesso. Il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell adunanza e dal Segretario generale o verbalizzante. 2. I Sindaci si impegnano ad attuare e condurre a compimento le decisioni assunte dalla Conferenza, nei tempi concordati, sebbene nel rispetto dei processi amministrativi e delle disposizioni di legge ad esse correlate, con particolare richiamo alle competenze e agli statuti comunali. Articolo 18 Verbale deposito rettifica approvazione 1. Il verbale è sottoposto ad approvazione della Conferenza dei Sindaci nella prima seduta successiva alla sua pubblicazione all albo pretorio. 2. All inizio della riunione, il presidente chiede se vi sono osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, si procede alla votazione in forma palese. 3. Quando un membro lo richiede, il presidente provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende sia inserito nel verbale. 4. Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell argomento. Il presidente interpella i componenti la Conferenza per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso. 5. I verbali delle sedute della Conferenza dei Sindaci sono depositati nell archivio dell ente montano a cura dell addetto di segreteria. Essi sono redatti in ragione d anno, con numerazione progressiva dal numero uno, con inserimento nel protocollo generale dell ente montano. Articolo 19 Votazione in forma palese 1. La Conferenza dei Sindaci assume ogni decisione in forma palese, votando per alzata di mano. 2. Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione. 3. Controllato l esito della votazione con la collaborazione degli scrutatori, il presidente ne proclama il risultato. 6

7 4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta, anche da un solo consigliere, immediatamente dopo la sua effettuazione. 5. I membri che votano contro la deliberazione o si astengono ed intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima e/o immediatamente dopo l espressione del voto o all astensione. Articolo 20 Esito delle votazioni 1. Ogni deliberazione della Conferenza dei Sindaci si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, purché la riunione sia tecnicamente valida.. 2. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l argomento posto all ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta. 3. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Articolo 21 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio di questa Comunità Montana. 2. Esso disciplina, per la prima volta, il funzionamento della Conferenza dei Sindaci. Articolo 22 Diffusione - rinvio 1. Copia del presente regolamento è inviata dal Segretario Generale a ciascun componente in carica. Ad ogni rinnovo della Conferenza, copia del presente regolamento sarà consegnato ai nuovi componenti a cura del personale dipendente. 2. Il presente regolamento sarà recepito da ciascun Consiglio dei Comuni componenti questa Comunità montana, ai quali è inviato per il seguito degli atti di rispettiva competenza. File: SAUROK/E/regolamento Conferenza dei Sindaci 7

8 INDICE GENERALE Articolo 1 Oggetto Articolo 2 Durata in carica della Conferenza dei Sindaci Articolo 3 Sede delle adunanze Articolo 4 presidenza delle adunanze Articolo 5 Compiti e poteri del Presidente Articolo 6 Segreteria, ecc. Articolo 7 Partecipazione alle adunanze Articolo 8 Competenza Articolo 9 Convocazione Articolo 10 Ordine del Giorno Articolo 11 Avviso di convocazione Articolo 12 Pubblicazione e diffusione Articolo 13 Deposito atti Articolo 14 Adunanze Articolo 15 Ammissione funzionari Articolo 16 Ordine trattazione degli argomenti Articolo 17 Verbale Articolo 18 Verbale, ecc. Articolo 19 Votazione in forma palese Articolo 20 Esito votazioni Articolo 21 Entrata in vigore Articolo 22 Diffusione - rinvio ** ** ** 8

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