REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI E DELL ESECUTIVO

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1 Conferenza dei Sindaci dell Ulss n.1 Belluno Segreteria c/o Direzione Servizi Sociali ULSS n.1 Via Feltre, Belluno Tel.0437/ fax 0437/ conferenza.sindaci@ulss.belluno.it REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI E DELL ESECUTIVO Art. n.1 - CONFERENZA DEI SINDACI 1. E istituita la Conferenza dei Sindaci, composta dai Comuni d appartenenza dell'unità Locale Socio Sanitaria n Le funzioni di Sindaco sono delegabili. 3. La Conferenza ha sede presso il Comune di Belluno. Può essere convocata presso altro Comune. Art. n.2 SEGRETERIA 1. E costituita la Segreteria della Conferenza dei Sindaci con propria sede e personale. 2. Il Comune sede della Conferenza mette a disposizione una sala idonea. Sono a carico della Segreteria gli oneri di registrazione. Art. n.3 FUNZIONI DELLA CONFERENZA 1. Spetta alla Conferenza dei Sindaci : a) eleggere il Presidente e due Vice-Presidenti che a turno lo sostituiscono in caso d assenza o impedimento; b) adottare il Regolamento per la disciplina della propria attività e di quella dell Esecutivo; c) eleggere i componenti dell Esecutivo; d) esprimere il parere circa l articolazione in Distretti del territorio ; e) esprimere il parere circa la designazione del Direttore dei Servizi Sociali; f) designare un componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell U.L.S.S.n.1; g) partecipare al processo di programmazione socio sanitaria regionale; h) approvare i Piani di Zona elaborati dall Esecutivo secondo le modalità contenute nel piano socio-sanitario regionale; i) esprimere pareri sui bilanci d'esercizio e consuntivi del Settore Sociale dell ULSS e approvare le modalità di finanziamento delle quote di competenza dei Comuni; j) designare i propri rappresentanti in commissioni, gruppi di lavoro,organismi misti previsti dalla legislazione statale e regionale. 2. Le riunioni della Conferenza sono pubbliche, a meno che si debbano trattare questioni concernenti le persone. Art. n.4 ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA 1. La Conferenza elegge il Presidente ed i Vice-Presidenti con le seguenti modalità: presenza della maggioranza assoluta dei componenti calcolata con le modalità dell art.8; votazione a scrutinio segreto mediante schede con espressione di una sola preferenza; votazione a maggioranza assoluta dei presenti. 2. Qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza nelle prime due votazioni, a partire dalla terza (da tenersi non oltre 10 gg. successivi) è sufficiente la maggioranza semplice. 1

2 3. I Vice-Presidenti sono eletti con distinte votazioni a seguire l elezione del Presidente. Devono essere espressione di Distretti Socio-Sanitari distinti e contemporaneamente diversi da quello di provenienza del Presidente. 4. Il Presidente ed i Vice-Presidenti rimangono in carica per la durata del loro mandato d'amministratori comunali. Possono essere revocati con la stessa maggioranza con cui sono stati eletti. Fanno parte dell Esecutivo di cui al successivo art Fino all elezione del Presidente o dei Vice-Presidenti la Conferenza è presieduta dal Sindaco in carica del Comune con maggiore popolazione. 6. In caso di rinnovo di oltre la metà delle amministrazioni comunali che costituiscono la Conferenza il Presidente ed i Vice presidenti decadono dalla loro carica e si procede a nuove nomine. Art. n.5 POTERI DEL PRESIDENTE 1. Il Presidente o il suo sostituto ai sensi dell art.1 comma 2 rappresenta la Conferenza, dirige e modera la discussione, pone in votazione le deliberazioni e le proposte, proclamandone il risultato. 2. L ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei componenti; in quest ultimo caso la proposta di modifica è posta in votazione senza preventiva discussione, ed è approvata con il voto di maggioranza dei presenti. 3. Il Presidente apre e chiude i lavori della Conferenza e ne mantiene l ordine. Può ordinare l allontanamento di chiunque sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta. Può altresì espellere dall aula sino al termine della discussione sull oggetto in trattazione, il componente che richiamato tre volte per violazioni del regolamento, persista nel disturbo. 4. Presiede l Esecutivo. 5. Partecipa ai lavori della Conferenza Regionale Permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria e in caso di impedimento in sua vece può partecipare un componente dell Esecutivo delegato dal Presidente. caso di impedimento o assenza le sue funzioni sono svolte dal...). Art. n.6 CONVOCAZIONI 1. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Presidente mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l ora della riunione, nonché l ordine del giorno da trattare. 2. La Conferenza è convocata almeno due volte all anno. E convocata su richiesta di un terzo dei Sindaci. 3. L avviso di convocazione deve essere consegnato ai componenti la Conferenza dei Sindaci almeno 5 gg. interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione. 4. Nei casi d urgenza l avviso di convocazione deve essere consegnato almeno 24 ore prima anche a mezzo di telegramma e/o di telefax. 5. Copia dell avviso di convocazione viene trasmessa al Direttore Generale dell'ulss. Art. n.7 ORDINE DEL GIORNO 1. L ordine del giorno delle sedute è formulato dal Presidente. 2. Ogni Sindaco ha facoltà di chiedere l inserimento di specifici punti all o.d.g. Il Presidente giudica la ricevibilità della richiesta e ne dispone la trattazione con il primo o.d.g. successivo alla richiesta. Art. n.8 ADUNANZE E SEDUTE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI 1. La Conferenza si apre all ora fissata nell avviso di convocazione. 2. Il Segretario della Conferenza accerta la presenza del numero legale mediante appello nominale. 2

3 3. Ciascun Sindaco rappresenta tanti voti quanti sono i consiglieri assegnati al suo Comune. 4. La Conferenza è validamente insediata in prima convocazione se risultano rappresentati almeno la metà dei componenti che la costituiscono e il numero di voti rappresentati sia pari o superiore alla metà di quelli complessivi della Conferenza. 5. In seconda convocazione la Conferenza dei Sindaci s'intende valida con la presenza di almeno 20 componenti. 6. I provvedimenti sono approvati a maggioranza assoluta. 7. La seduta si considera deserta nel caso in cui, trascorsi 30 minuti dall ora fissata non si sia raggiunto il numero delle presenze necessario per la sua validità. La seduta viene quindi rinviata in seconda convocazione alla data eventualmente stabilita nell avviso di convocazione. 8. All inizio della seduta valida il Presidente attribuisce a due componenti la Conferenza, mansioni di scrutatore. 9. Su richiesta, anche orale, di un componente la Conferenza, il Presidente accerta la sussistenza del numero legale. Art. n. 9 PROCESSO VERBALE 1. Il verbale delle riunioni della Conferenza dei Sindaci è redatto dal Segretario della Conferenza. 2. Il verbale della riunione deve altresì contenere i nomi dei componenti presenti alla votazione sui singoli oggetti, con l indicazione di coloro che si sono astenuti, di coloro che si sono dichiarati favorevoli e dei contrari. 3. Ogni componente la Conferenza dei Sindaci ha diritto, durante la seduta, di richiedere la verbalizzazione del proprio dissenso nei confronti dei provvedimenti adottati e dei motivi che lo hanno determinato. 4. I verbali, firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, vengono affissi all albo della Segreteria per 15 gg. consecutivi. 5. Tutti i cittadini possono ottenere copia dei verbali adottati, previa richiesta scritta al Segretario e pagamento delle sole spese di riproduzione. 6. I verbali sono disponibili per la consultazione presso la Segreteria. 7. I processi verbali delle sedute sono posti in approvazione nella seduta successiva. Art. n.10 STRUMENTI D ATTIVITA CONOSCITIVA E DI CONTROLLO 1. La Conferenza dei Sindaci può promuovere incontri invitando a parteciparvi la popolazione dei Comuni facenti parte dell ULSS e le espressioni associative degli stessi. 2. A fini conoscitivi può invitare ad apposita udienza altresì il Direttore Generale ed i responsabili dei servizi, nonché eventuali consulenti o esperti incaricati dai Comuni in relazione agli argomenti oggetto di trattazione. Art. n.11 MOZIONI 1. La mozione consiste nella proposta, tendente a provocare un giudizio della Conferenza sui criteri da seguire nella trattazione di una questione. 2. La mozione può essere presentata per iscritto da almeno quattro Sindaci. 3. Le mozioni vengono poste all ordine del giorno nella prima seduta utile della Conferenza. 4. La discussione segue le normali regole dello svolgimento delle sedute. 5. I presentatori della mozione hanno a disposizione 10 minuti complessivi per illustrare l argomento. 3

4 Art. n.12 DEPOSITO E CONSULTAZIONE ATTI 1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all ordine del giorno sono depositati presso la segreteria della Conferenza lo stesso giorno in cui viene diramato l avviso di convocazione. 2. I componenti della Conferenza hanno facoltà di prendere visione presso l Ufficio Segreteria della Conferenza, durante le ore d ufficio, di tutti gli atti depositati. Art. n.13 DISCUSSIONE ORDINE DEL GIORNO E CHIUSURA 1. Prima che inizi la discussione di un argomento o durante la discussione medesima ogni componente la Conferenza può presentare ordini del giorno sull argomento trattato. 2. Tali ordini del giorno vengono votati subito dopo la chiusura della discussione. Gli ordini del giorno devono essere redatti per iscritto, firmati e depositati sul banco del Presidente che ne dà lettura. 3. Gli emendamenti alle proposte in discussione devono essere depositati presso la Segreteria della Conferenza un ora prima dell ora prevista per l inizio della seduta e consegnati al Segretario della Conferenza. 4. Il proponente può rinunciare in qualunque momento antecedente la votazione all ordine del giorno e all emendamento. 5. Per la discussione di un argomento all ordine del giorno ciascun componente ha a disposizione 10 minuti. Art. n.14 MODALITA DI VOTAZIONE 1. Dichiarata chiusa la discussione l argomento viene messo ai voti. 2. Ogni proposta messa in votazione s'intende approvata quando abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti. 3. Le votazioni avvengono per appello nominale. La Conferenza può decidere di votare per alzata di mano per motivi di celerità. La Conferenza può decidere di votare altresì a scrutinio segreto, in tal caso ogni Sindaco dispone di tanti voti quanti sono i Consiglieri assegnati al suo Comune. 4. Coloro che si astengono dal voto o che dichiarano di non partecipare alla votazione non sono computati tra i votanti, mentre si computano ai fini della validità della seduta. 5. Terminata la votazione, il Presidente proclama l esito della stessa. Art. n.15 - ONERI 1. Gli oneri per l esercizio delle funzioni di segreteria sono a carico dei Comuni e sono ripartiti secondo le modalità dell art. 8. Art. n.16 ESECUTIVO 1. La Conferenza nomina nel proprio interno l Esecutivo, costituito da : 5 componenti così distribuiti : uno per il Comune di Belluno, uno per il Distretto n.3, due per il Distretto n.1, uno per il Distretto n.2; il Presidente ed i Vice-Presidenti membri di diritto, assorbono il rappresentante del Comune o del Distretto d'appartenenza. 2. Ai rappresentanti è attribuito il voto nel modo che segue: Comune di Belluno voti n.3 Distretto n.3 voti n.3 Distretto n.1 voti n.2 Distretto n.2 voti n.2 4

5 Nel caso in cui i voti espressi dall Esecutivo non formino una maggioranza, l Esecutivo convoca la Conferenza per ottenere un indirizzo. 3. L elezione dell Esecutivo avviene previa formulazione di candidature da parte dei Sindaci di ciascun Distretto. Art. n.17 COMPETENZE E FUNZIONI DELL ESECUTIVO 1. Spetta all Esecutivo : a) formulare le osservazioni sulla proposta di piano socio-sanitario regionale con le modalità di cui all art. 2 comma 4 L.R. n. 56/94. b) provvedere alla definizione, nell ambito della programmazione socio-sanitaria regionale, delle linee d'indirizzo per l impostazione programmatica delle attività delle ULSS; c) provvedere all elaborazione dei piani di zona dei servizi sociali di cui all art. 8 comma 2 L.R. n. 56/94; d) esaminare il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio d'esercizio e proporre alla Conferenza dei Sindaci il parere sui bilanci d'esercizio e consuntivi del Settore Sociale dell ULSS e sulle modalità di finanziamento delle quote di competenza dei Comuni ; e) verificare l andamento generale dell attività dell ULSS e trasmettere le proprie valutazioni e proposte alla stessa ULSS e alla Regione Veneto; f) formulare proposte e valutazioni al Direttore Generale in merito alla stessa nomina del Direttore dei Servizi Sociali. g) esprimere parere obbligatorio sul piano attuativo locale, disposto dal Direttore Generale ; h) esprimere alla Regione il parere circa i risultati aziendali conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi da parte del Direttore Generale; i) chiedere alla Regione, limitatamente ai casi previsti dalla legge la revoca o la non conferma del Direttore Generale; j) deliberare l adozione dei provvedimenti in base ai quali l ULSS assicura le prestazioni ed i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai Comuni; Art. n.18 CONVOCAZIONE DELL ESECUTIVO 1. L Esecutivo viene convocato dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno due suoi componenti, con comunicazione degli argomenti all ordine del giorno almeno cinque giorni prima della data fissata. In caso d'urgente necessità, l Esecutivo può essere convocato con telegramma o con telefax da inviarsi almeno un giorno prima della seduta. 2. La sedute dell Esecutivo sono valide se vi sono i rappresentanti di almeno due Distretti e la metà più uno dei voti assegnati all Esecutivo. 3. Per quanto compatibili si applicano all Esecutivo dei Sindaci le disposizioni indicate negli articoli che precedono in relazione alla disciplina dell'attività della Conferenza dei Sindaci. Art. n.19 COMITATI DEI SINDACI DI DISTRETTO 1. E costituito il Comitato dei Sindaci di Distretto; 2. Il Comitato è composto dai Sindaci dei Comuni il cui territorio rientra nell area del Distretto Socio-Sanitario; 3. Alle riunioni possono partecipare per i servizi delegati, i Presidenti delle Comunità Montane di afferenza del Distretto ed a tale scopo il Presidente del Comitato dei Sindaci provvede ad inviare per conoscenza l ordine del giorno ; 4. Il Presidente del Comitato dei Sindaci di Distretto è il Sindaco del Comune che ha il maggior numero di abitanti; 5. Il Comitato si riunisce presso gli uffici del Comune, sede della Presidenza; 5

6 6. Il Comitato adotta, entro 60 gg. dal suo insediamento il Regolamento che disciplina il proprio funzionamento; 7. Gli oneri per l esercizio delle funzioni dei Comitati dei Sindaci sono a carico dei Comuni interessati. Art.20 COMPETENZE DEL COMITATO DEI SINDACI DI DISTRETTO 1. Il Comitato concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal programma delle attività territoriali; 2. Formula, nei limiti delle risorse assegnate, al Direttore del Distretto Socio-Sanitario il proprio parere in merito alla proposta di programma delle attività territoriali, entro 30 gg. dal ricevimento della stessa; 3. Esprime al Direttore Generale dell Unità Locale Socio-Sanitaria, limitatamente alle attività socio-sanitarie ed entro 30 gg. dal ricevimento della proposta, l intesa sul programma delle attività territoriali del Distretto stesso; 4. Svolge funzioni consultive e propositive nei confronti dell Esecutivo o della Conferenza. Art.21 RAPPORTI CON L ULSS 1. La Conferenza dei Sindaci e l Esecutivo intrattengono rapporti con l ULSS tramite il Direttore Generale, che può essere invitato dal Presidente a partecipare alle sedute dell Esecutivo e della Conferenza, in occasione dell esame pluriennale e della verifica dell andamento generale dell attività dell ULSS ed ogni altra circostanza ritenuta opportuna. Art. 22 ATTIVITA 1. L intervento programmatorio dei Comuni per quanto concerne le attività sociosanitarie, si esplica attraverso la Conferenza e l Esecutivo dei Sindaci nella forma del Piano di Zona. Art. 23 DISPOSIZIONI DI RINVIO 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Belluno. Art. 24 REVISIONE DEL REGOLAMENTO 1. Le sue modifiche ed integrazioni devono essere approvate con le modalità indicate all art.8. Approvato dalla Conferenza dei Sindaci del Modificato e approvato dalla Conferenza dei Sindaci del Modificato e approvato dalla Conferenza dei Sindaci del Modificato e approvato dalla Conferenza dei Sindaci del istituzione Comitati Modificato e approvato dalla Conferenza dei Sindaci del all art. 5 comma 1 e 5 Modificato e approvato dalla Conferenza dei Sindaci del all art. 5 comma 5 Modificato e approvato dalla Conferenza dei Sindaci del all art. 4 comma 6 6

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