REGOLAMENTO RAPPRESENTANZA DEGLI OSPITI E/O DEI LORO FAMIGLIARI
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- Gloria Blasi
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1 REGOLAMENTO RAPPRESENTANZA DEGLI OSPITI E/O DEI LORO FAMIGLIARI Approvato con deliberazione consiliare n.84 del
2 REGOLAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA DEGLI OSPITI E/O DEI LORO FAMIGLIARI Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale Veneta n. 850 del Disposizioni attuative legge regionale 5/2000, art. 58 e legge regionale n. 5 del , art. 41 comma 4. è costituita la RAPPRESENTANZA DEGLI OSPITI E/O DEI LORO FAMIGLIARI nelle seguenti forme: Art. 1 COSTITUZIONE DEGLI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA La Casa di Riposo M. Zanetti riconosce il Comitato degli Ospiti e/o dei loro famigliari e gli organismi rappresentativi dello stesso, ai sensi dell art. 3 del Regolamento Regionale n.3 con i seguenti compiti: a) collaborazione con la Casa di Riposo M. Zanetti per la migliore qualità della erogazione del servizio e per la piena e tempestiva diffusione delle informazioni alle famiglie; b) promozione di iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità della vita degli anziani ospiti; c) partecipazione alla fase concertativa prevista dalle vigenti normative in materia; d) segnalazione di eventuali disservizi, suggerimenti, osservazioni e proposte per la migliore realizzazione dei programmi; e) collaborazione con l Amministrazione dell Ente e con il personale operante all interno della struttura, per offrire un servizio caratterizzato da efficacia, efficienza e professionalità. f) collaborazione con l Azienda ULSS 21 di Legnago. Il Comitato è tenuto a rispettare lo Statuto ed i Regolamenti in vigore nella Casa di Riposo M. Zanetti. Art. 2 COMITATO DEGLI OSPITI E/O DEI LORO FAMIGLIARI Ogni ospite, oppure un suo famigliare che lo rappresenti, fa parte di diritto della Assemblea Generale. Il Comitato degli Ospiti e/o dei loro Famigliari è composto da un massimo di 5 (cinque) od un minimo di 3 (tre) membri eletti all interno dei componenti l Assemblea Generale, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Qualora, per qualsiasi ragione un membro dovesse perdere i requisiti di componente l Assemblea Generale, il Comitato nomina il sostituto attingendo dalla lista dei non eletti ovvero a maggioranza tra gli aventi diritto in Assemblea; il nuovo eletto dura in carica fino alla scadenza naturale del mandato. Gli Ospiti e/o i loro Famigliari si riuniscono in Assemblea Generale per la designazione dei candidati.
3 La rappresentatività è riconosciuta qualora siano aggregati almeno il 40% (quarantapercento) degli Ospiti e/o dei loro Famigliari. I candidati dovranno manifestare la loro disponibilità almeno una settimana prima della data fissata per le elezioni. La data delle elezioni sarà stabilita per la prima convocazione dalla Direzione dell Ente mentre per le successive verrà stabilita dal Segretario del Comitato uscente. I candidati designati dall Assemblea Generale, dovranno produrre per la prima volta alla Direzione dell Ente la domanda di partecipazione, con le proprie generalità e per le successive elezioni, all uscente Segretario del Comitato. Il numero dei candidati non deve essere inferiore a cinque o a tre, qualora non sussistano le condizioni per la formazione di un Comitato a cinque componenti. Ogni ospite o famigliare può esprimere tre preferenze fra i candidati I primi cinque (o tre) nominativi che avranno ottenuto maggior numero di preferenze costituiranno il Comitato degli Ospiti e/o dei loro Famigliari Art. 3 FUNZIONAMENTO DEL COMITATO Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi. Le convocazioni e le eventuali comunicazioni agli Ospiti e/o ai loro famigliari, eleborate dal Comitato Esecutivo, saranno affisse sulla apposita bacheca. Il Presidente del Comitato degli Ospiti e/o dei loro Famigliari è nominato all interno del Comitato Esecutivo e svolge i seguenti compiti: 1) convoca l Assemblea Generale e ne presiede le riunioni; 2) riunisce il Comitato Esecutivo; 3) attua le direttive fissate dall Assemblea Generale e dal Comitato Esecutivo; 4) cura l osservanza della disciplina del Comitato degli Ospiti e/o dei loro Famigliari; 5) tiene i rapporti con l Amministrazione e la Direzione dell Ente; 6) esercita tutti gli altri adempimenti che riterrà opportuno nell interesse degli ospiti e per il regolare funzionamento del Comitato Esecutivo. In assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono assunte da un Vice Presidente eletto tra i membri del Comitato Esecutivo. Il Comitato eleggerà il Segretario fra i propri componenti che provvederà alla tenuta di un registro delle riunioni e copia del verbale, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente, sarà trasmesso all Amministrazione della Casa di Riposo e affisso alla bacheca, all interno dell Ente. Il Segretario, alla scadenza del mandato del Comitato, resterà in carica con il compito di reggente per la preparazione delle nuove elezioni. Il Segretario può proporre lo scioglimento anticipato della Rappresentanza degli Ospiti alla Assemblea Generale qualora non venissero adempiuti i compiti per cui è stata costituita. I membri del Comitato degli Ospiti e/o dei loro Famigliari sono vincolati del segreto d ufficio e non possono proporre alla pubblica discussione fatti personali e degli ospiti. Il rappresentante che non rispetta il segreto d ufficio sarà esonerato dall incarico.
4 Art. 4 SPAZI A DISPOSIZIONE DEL COMITATO Le riunioni dell Assemblea degli Ospiti e/o dei loro Famigliari si svolgeranno, di norma, nella sala polifunzionale della Casa di Riposo M. Zanetti, previa richiesta scritta, con preavviso di almeno dieci giorni, da far pervenire alla Direzione dell Ente. Il Comitato Esecutivo si riunisce presso una sala della struttura messa a disposizione dalla Direzione, previa richiesta scritta con le modalità di cui al precedente comma. Art. 5 RAPPORTI CON LA CASA DI RIPOSO ZANETTI Il Consiglio di Amministrazione dell Ente, direttamente o tramite un suo delegato, si impegna a convocare almeno una volta all anno il Comitato degli Ospiti per una valutazione congiunta sull andamento del servizio. RAPPORTI TRA RAPPRESENTANTI DEGLI OSPITI E/O DEI LORO FAMIGLIARI E L AZIENDA ULSS 21 Art. 6 Ai fini di cui all art. 41 comma 4 LR 5/2001, i rappresentanti delle Associazioni o dei Comitati di Ospiti e/o dei loro Famigliari, all interno di ogni struttura, non possono superare il numero di 5 (cinque). Art. 7 L incontro viene convocato per iscritto a cura del Direttore Generale dell ULSS, con l indicazione degli argomenti in discussione. La seduta è valida anche con l intervento di un solo rappresentante delle Associazioni dei Famigliari. Nel caso in cui, nonostante la corretta procedura di convocazione, i rappresentanti risultino assenti nella loro totalità, si procede ad una seconda convocazione. Nel caso in cui permanga l assenza totale dei rappresentanti non si procede ad ulteriore aggiornamento dell incontro e si considera espletata la fase concertativa. Art. 8 Dell incontro viene redatto verbale a cura della Segreteria dell AULSS 21. Il verbale di cui sopra, debitamente firmato da un designato tra i rappresentanti intervenuti, dal Direttore Generale e del Segretario redattore, viene messo a disposizione dei rappresentanti che ne possono estrarre copia.
5 Art. 9 Il Presidente della Conferenza dei Sindaci promuove, in accordo con il Direttore Generale dell AULSS 21, eventuali altri incontri al fine di illustrare le scelte programmatiche relative alle politiche di residenzialità territoriale. Per gli incontri di cui al comma precedente si osservano le norme del presente regolamento. Art. 10 Il Dirigente del Distretto Socio-Sanitario dell AULSS 21, competente per territorio, in attesa della più generale disciplina Regionale in materia di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato impegnate nella tutela del diritto alla salute, promuove incontri periodici con le associazioni rappresentative presenti nell ambito territoriale di competenza al fine di raccogliere informazioni organizzative per le funzioni pianificatorie della Direzione Generale, comprese quelle per il miglioramento degli interventi socio-sanitari distrettuali per anziani, disabili e non autosufficienti. Art. 11 I rapporti di collaborazione di cui al precedente articolo vengono definiti dal Direttore Generale in applicazione del Programma settoriale relativo all assistenza territoriale ex art.13 L.R. 5/96 e dei provvedimenti regionali attuativi degli art. 3-quater, 3-quinquies, 3-septies del D. Lgs.502/92 così modificato dal D. Lgs 229/99.
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