Comune di Mira Settore Lavori Pubblici Ufficio Servizi Cimiteriali REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

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1 Comune di Mira Settore Lavori Pubblici Ufficio Servizi Cimiteriali REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 15/06/2011

2 CAPO I NORME PRELIMINARI Art. 1 Oggetto Art. 2 Competenze Art. 3 Responsabilità Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento Art. 5 Atti a disposizione del pubblico TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI Art. 6 Depositi di osservazione e obitori CAPO III - FERETRI Art. 7 Deposizione della salma nel feretro Art. 8 Verifica e chiusura feretri Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti Art. 10 Piastrina di riconoscimento CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI Art. 11 Norme generali per il trasporto Art. 12 Modalità del trasporto e percorso Art. 13 Orario dei trasporti Art. 14 Norme generali per i trasporti Art. 15 Riti religiosi, laici e civili Art. 16 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione (ABROGATO) Art. 17 Trasferimento all estero o dall estero Art. 18 Trasporti funebri istituzionali Art. 19 Trasporto di resti mortali Art. 20 Trasporti di cassettine di resti ossei e urne cinerarie TITOLO II -CIMITERI CAPO I - CIMITERI Art. 21 Elenco cimiteri Art. 22 Disposizioni generali - Vigilanza Art. 23 Reparti speciali nel cimitero Art. 24 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE Art. 25 Disposizioni generali Art. 26 Piano regolatore cimiteriale CAPO III - SEPOLTURE Art. 27 Sepolture gratuite Art. 28 Sepolture a pagamento CAPO IV INUMAZIONE E TUMULAZIONE Art. 29 Inumazione Art. 30 Disposizioni generali dei campi comuni per inumazioni Art. 31 Tumulazione Art. 32 Introduzione di cassettine di resti ossei e/o urne cinerarie nel loculo Art. 33 Deposito provvisorio feretro CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Art. 34 Esumazioni ordinarie Art. 35 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie Art. 36 Esumazione straordinaria Art. 37 Sistemazione della sepoltura a seguito di esumazione Pagina 2 di 27

3 Art. 38 Estumulazioni Art. 39 Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento (ABROGATO) Art. 40 Raccolta dei resti ossei Art. 41 Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi Art. 42 Sostanze e materiali da operazioni cimiteriali Art. 43 Oggetti da recuperare Art. 44 Disponibilità dei materiali CAPO VI - CREMAZIONE Art. 45 Crematorio Art. 46 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione Art. 46 bis Cremazione dei resti mortali (NUOVO ARTICOLO) Art. 47 Consegna e destinazione delle ceneri CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI Art. 48 Orario Art. 49 Disciplina dell'ingresso Art. 50 Norme di comportamento all interno dei cimiteri Art. 51 Fiori e piante ornamentali Art. 52 Materiali ornamentali TITOLO III - CONCESSIONI CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE Art. 53 Sepolture private Art. 54 Durata e decorrenza delle concessioni Art. 55 Modalità di concessione per la sepoltura individuale Art. 56 Uso delle sepolture private per famiglia Art. 57 Manutenzione CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE Art. 58 Cessazione della sepoltura Art. 59 Cessazione della concessione Art. 60 Divisioni, Subentri Art. 61 Rinuncia a concessione a tempo determinato di sepoltura individuale Art. 61 bis Rinuncia a concessione cimiteriale perpetua Art. 62 Rinuncia a concessione di manufatti con costruzione a carico dei privati CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE Art. 63 Revoca Art. 64 Decadenza Art. 65 Provvedimenti conseguenti la decadenza Art. 66 Estinzione TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI Art. 67 Accesso al cimitero Art. 68 Modalità di esecuzione dei lavori - Responsabilità Art. 69 Rimozione lapidi, tombe in marmo, manufatti ed ornamenti Art. 70 Obblighi del Comune Art. 71 Autorizzazioni e permessi di costruzione di cappelline e tombe di famiglia Art. 72 Recinzione aree Materiali di scavo Art. 73 Introduzione e deposito di materiali Art. 74 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti (ABROGATO) Art. 75 Vigilanza Art. 76 Obblighi del personale delle imprese private CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI Pagina 3 di 27

4 Art. 77 Funzioni - Licenza Art. 78 Divieti (ABROGATO) TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE Art. 79 Richiesta di servizi Art. 80 Concessione di loculi a disposizione Art. 81 Regolamento Validità Efficacia delle disposizioni Art. 82 Rinvio Art. 83 Entrata in vigore Pagina 4 di 27

5 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 -Oggetto 1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n. 1265, del DPR 10/9/1990 n. 285, delle Circolari del Ministero della Sanità: n. 24 del e n. 10 del , della Legge n. 130, del D.P.R n. 254, della L. R n. 18 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Art. 2 - Competenze 1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. 2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione previste dal T.U.E.L. n. 267/2000, art. 113, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL. Art. 3 - Responsabilità 1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. 2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale. Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento 1. Sono gratuiti i seguenti servizi: 1.1 la visita necroscopica; 1.2 il servizio di osservazione dei cadaveri; 1.3 il recupero ed il relativo trasporto di salme di persone decedute sulla pubblica via per incidente o in luogo pubblico o anche in luogo privato nel territorio comunale su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato), all obitorio o al locale identificato dal Comune come deposito di osservazione (Circolare del Ministero della Sanità 24/6/1993 n. 24 art. 5); 1.4 la deposizione dei resti ossei nell ossario comune a seguito di esumazioni o estumulazioni programmate 2 Sono a pagamento i seguenti servizi: 2.1 cremazione; 2.2 inumazione e reinumazione in campo comune o reparti speciali; 2.3 tumulazione in genere; 2.4 esumazione ordinaria con richiesta di raccolta resti mortali; 2.5 estumulazione ordinaria con richiesta di raccolta resti mortali; 3. Sono altresì a carico del Comune i servizi di cui al comma 2, nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari salvo, in quest ultimo caso, la facoltà per il Comune di porre a carico dei familiari le spese sostenute. 4. Ai fini della dimostrazione dello stato di bisogno, i familiari interessati devono dimostrare di essere al di sotto della soglia del minimo vitale come disciplinato dal regolamento comunale generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l attribuzione di vantaggi economici a persone, Enti pubblici e privati. Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico 1. Presso l Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali. Pagina 5 di 27

6 2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio suddetto o nel cimitero: 2.1 l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri; 2.2 copia del presente regolamento; 2.3 l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno; 2.4 l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo; 2.5 l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione; 2.6 ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n Il Comune si avvale altresì del sito web istituzionale per rendere visibili i principali documenti di cui ai precedenti commi. CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori 1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei; 2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco che può demandare con propria ordinanza la suddetta autorizzazione ai medici che effettuano la constatazione del decesso, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità Giudiziaria. 3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. 4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate. 5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'asl, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13/2/1964, n CAPO III FERETRI Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro 1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro. 3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. 4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. 5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. Art. 8 - Verifica e chiusura feretri 1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall art. 30 del D.P.R. 285/1990, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffuse, a quanto prescritto dagli art. 18 e 25, ed infine l avvenuto trattamento antiputrefattivo, è stabilita dalla L.R n. 18 art. 20 comma 3 2. La responsabilità del trasporto di cadavere e resti mortali è normata dall art. 21 L.R. 18/2010 Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti 1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90. Per l'inumazione: 1.1. Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90. Pagina 6 di 27

7 1.2. I feretri estumulati dopo un periodo minimo di 20 anni (viene considerata estumulazione ordinaria), potranno essere (se non viene scelta la cremazione) inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura (art. 86 comma 2 D.P.R. 285/90). Per la tumulazione: 1.3. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti, (art. 30, 31 D.P.R. 285/90). Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: 1.4. Si applicano le disposizioni di cui alla precedente comma 1.3 nel rispetto delle modalità stabilite dagli art. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90 qualora il trasporto sia per o dall'estero. Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.: 1.5. E'sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 comma 13 D.P.R. 285/90 Per la cremazione: 1.6. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/ La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al comma 1.5, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, laddove il trasporto superi i 100 Km. dal Comune di decesso. 2. Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa (art. 25 D.P.R. 285/90). 3. Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata, previa autorizzazione del Dirigente responsabile del servizio cimiteriale, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della A.S.L. che riguardino il rifascio (paragrafo 3 della Circolare Min. Sanità 10/98). 4. Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata. 5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E'consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. 6. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo nonché alle norme del D.P.R. 285/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite. Art Piastrina di riconoscimento 1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro e'applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. 2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI Art. 11 Norme generali per il trasporto 1. Nel territorio del Comune di Mira il servizio di trasporti funebri non è assoggettato al diritto di privativa. 2. Il servizio di trasporto funebre e l attività funebre sono esercitati, senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge. 3. L impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente dall ubicazione della sua sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento. Art Modalità del trasporto e percorso 1. I criteri generali di fissazione degli orari di svolgimento dei servizi, di arrivo ai cimiteri, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con disposizione del Dirigente responsabile del servizio. Pagina 7 di 27

8 2. Costituisce trasporto quanto indicato dall art. 18 comma 1 L.R. 18/2010 fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza. 3 Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Dirigente 4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. 5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, la Polizia Municipale adotta gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo. Art Orario dei trasporti 1. L Ufficio Servizi Cimiteriali fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari comunicandoli agli interessati. Art Norme generali per i trasporti 1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata. 2. Ai sensi dell art. 23 L.R. 18/2010: 2.1 Il trasporto funebre è autorizzato dal comune. 2.2 L autorizzazione all inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto. 2.3 Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un comune diverso da quello che ha rilasciato l autorizzazione, l impresa che esegue il trasporto dà avviso al comune di destinazione. 3. L addetto al ricevimento del feretro deve controllare la regolarità dei documenti di accompagnamento. I suddetti documenti dovranno poi essere consegnati all Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune Art Riti religiosi, laici e civili 1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. 2. La salma può sostare in chiesa o negli altri luoghi dedicati al culto, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa. 3. Nelle more di definizione da parte della Giunta Regionale, ai sensi art. 2 comma 2 lett.c) della L.R. 18/2010, dei requisiti per la Sala del Commiato (definita dall art. 17 della stessa legge) la Giunta Comunale può individuare con apposita deliberazione un ambiente ritenuto idoneo allo scopo definendo modalità e tariffe per il suo utilizzo Art. 16 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione ABROGATO Art. 17 Trasporto all estero o dall estero 1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli art. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato. 2. I passaporti mortuari relativi sono rilasciati dal Sindaco o dal Dirigente responsabile dei servizi cimiteriali. (art. 114 del D.Lgs. 112/1998 D.P.C.M Delibera G.R. del Veneto n. 1534/2002) Art Trasporti funebri istituzionali 1. Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li affida a terzi nei modi di legge, i trasporti di: 1.1 salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all obitorio dell ospedale su indicazione della pubblica autorità: 1.2 salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari 1.3 cadaveri destinati allo studio e alla ricerca. 2. In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro. Pagina 8 di 27

9 3. Su segnalazione dei servizi sociali e comunque su provvedimento motivato del Sindaco potranno essere disposti trasporti funebri o a tariffa ridotta, da svolgersi a cura del Comune nei modi di legge, in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustifichino. 4. Non sono servizi istituzionali i trasporti funebri effettuati per il trasferimento della salma dall abitazione all obitorio dell Ospedale, in questo caso il trasporto è a pagamento e potrà essere effettuato dall impresa incaricata di svolgere il servizio funebre a ciò appositamente autorizzata. Art. 19 Trasporto di resti mortali 1. Per il trasporto esterno al cimitero di resti mortali, come definiti dall art. 3 del D.P.R. 254/ , dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un auto funebre in possesso delle caratteristiche di cui all art. 20 del D.P.R. 285/1990, richiesta invece per il trasporto dei cadaveri. Art. 20 Trasporto di cassettine di resti ossei e urne cinerarie 1. Il trasporto di cassettine di resti ossei e urne cinerarie può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all art. 24 del D.P.R. 285/ Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. 3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. 4 Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema. TITOLO II CIMITERI CAPO I CIMITERI Art Elenco cimiteri 1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri: 1.1 Mira capoluogo. 1.2 Marano frazione. 1.3 Malcontenta frazione. 1.4 Oriago-Borbiago frazione. 1.5 Gambarare frazione. Art Disposizioni generali - Vigilanza 1. E'vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco. 3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime dal T.U.E.L. 267/ Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero. 5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'asl controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. Art Reparti speciali nel cimitero 1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti, ceneri e ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere. 2. Le spese maggiori, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico dei richiedenti. Pagina 9 di 27

10 3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta, avanzata dall'interessato o dai familiari, tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata. Art Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali 1. Nei cimiteri dell Ente, salvo richiesta di diversa destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, razza, cittadinanza o religione, le salme, i resti ossei e le ceneri mortali di: 1.1 persone decedute nel territorio del Comune di Mira, qualunque ne fosse in vita la residenza; 1.2 persone decedute fuori del Comune di Mira ma aventi in esso, in vita, la residenza; 1.3 persone non residenti in vita nel Comune di Mira e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso; 1.4 persone non residenti in vita nel Comune di Mira ma aventi il coniuge, il convivente o i parenti fino al 2 grado di parentela, ascendenti e discendenti nonché collaterali, sepolti in un cimitero del Comune di Mira. Per convivente si intende persona appartenente alla stessa famiglia anagrafica del defunto. 1.5 persone non residenti nel Comune di Mira ma aventi, al momento del decesso, il coniuge o i parenti fino al 2 grado di parentela, ascendenti e discendenti nonché collaterali, residenti nel Comune di Mira; 1.6 persone che hanno cambiato residenza da non più di dodici mesi, cioè che risiedevano fino a dodici mesi prima nel Comune di Mira; 1.7 nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all art. 7 del D.P.R. n. 285 del I resti ossei, resti mortali e ceneri delle persone di cui ai punti: 1.1, 1.2, e persone decedute che in vita avevano la residenza nelle seguenti vie del Comune di Venezia: Benaco, Ceresio, Colombara, Dei Salmoni, J. Del Cassero, Del Luccio, Del Maggiolino, Dell Erba, Della Stazione, Delle Carpe, Delle Lamprede, Delle Trote, Dello Spazio, Eupili, Lago d Idro, Lago d Iseo, Lago d Orta, Lago di Bolsena, Lago di Fimon, Lario, Licori, Malcontenta, Marcuzzo, Monego, Moranzani, Nemi, Ortolan, Padana, Parmesan, Piva, Trasimeno, Verbano, Zorzi, Lago di Garda, Lago di Misurina, 1^ Armata, 2^ Armata, 3^ Armata, della Chimica, dell Elettronica, della Tecnica, Don Picchioluto. Tali vie sono da già da molto tempo considerate convenzionate con il Comune di Mira e pertanto i cittadini ivi residenti sono equiparati ai residenti del Comune di Mira. 2. Sono altresì ricevute le salme di persone morte in case di riposo od altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente a questo, la residenza nel Comune di Mira. 3. Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute le salme, i resti ossei e le ceneri mortali di persone aventi diritto al seppellimento rispettivamente in loculi, ossari e nicchie cinerarie, già oggetto di apposita concessione cimiteriale o in sepolture private a loro destinate. 4. I resti ossei raccolti in apposita cassettina di zinco e le ceneri mortali raccolte in apposita urna cineraria possono essere: 4.1 Tumulate in un loculo già oggetto di apposita concessione cimiteriale a favore di una determinata persona (se in vita) o di una determinata salma se ivi già tumulata. 4.2 Inumate (valido solo per le urne cinerarie) in una esistente sepoltura come descritto nell art. 47 punto La sepoltura di salme, resti ossei, ceneri mortali dei soggetti citati in questo articolo, avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d ordine gestionale definite dal Comune. 6. Il ricevimento e la sepoltura in genere di feretri, cassettine di resti ossei, urne cinerarie di ceneri mortali, è assoggettato al pagamento della tariffa comunale di Ricevimento salma/ resti mortali/ ceneri.., con esclusione delle persone decedute di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 2 e 3 del presente art. 24. CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE Art Disposizioni generali 1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie di durata decennale. 2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individu0ali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n Pagina 10 di 27

11 4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli art. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 29. Art Piano regolatore cimiteriale 1. Ai sensi dell'art. 338 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265, così come modificato dall'art. 28, comma 1, della legge 166/02, per ciascun cimitero il Consiglio Comunale delibera il piano regolatore cimiteriale. 2. Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni. 3. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'a.s.l, applicandosi al riguardo l'art. 139 del D. Lgs. 267/ Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto: 4.1. Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti Della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossario, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni Della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati. 5. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a: 5.1 campi di inumazione comune; 5.2 campi per fosse ad inumazione per sepolture private; 5.3 campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività; 5.4 tumulazioni individuali (loculi); 5.5 cellette ossario; 5.6 nicchie cinerarie; 5.7 ossario comune; 6. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni dovranno tenere conto di quanto indicato dagli art. 72 e 73 del DPR 285/ Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto. CAPO III SEPOLTURE Art. 27 Sepolture gratuite 1. Le sepolture gratuite sono soltanto le inumazioni nei campi comuni dei cimiteri comunali soggette al pagamento del relativo diritto per l operazione cimiteriale di inumazione ordinaria. Art. 28 Sepolture in concessione a pagamento 1. Le sepolture a pagamento per le quali il costo di concessione è stabilito dalla Giunta Comunale, sono: 1.1 aree in concessione per inumazioni singole di durata superiore a 10 anni. 1.2 aree in concessione per l edificazione di cappelline di famiglia o tombe di famiglia. 1.3 loculi. 1.4 cappelline o tombe di famiglia. 1.5 cellette ossario. 1.6 nicchie cinerarie. CAPO IV INUMAZIONE E TUMULAZIONE Art Inumazione 1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private: Pagina 11 di 27

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