COMUNE DI LESSONA. Provincia di Biella
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- Annalisa Randazzo
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1 COMUNE DI LESSONA Provincia di Biella REGOLAMENTO PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI ( Legge 130/2001- L.R.20/2007 ) Approvato con deliberazione C.C. n. 6 del
2 ART. 1 OGGETTO E FINALITA Il presente Regolamento disciplina la cremazione, l affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell ambito dei principi di cui alla legge 30/03/2001, n.130, della Legge Regionale 31/10/2007 n. 20 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/90 ART. 2 CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all affidamento o alla dispersione. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinate dal DPR n 285/90. L affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dai principi e criteri della L. n. 130/2001 e dalle norme della L.R. n. 20/2007 nel rispetto della volontà del defunto comprovata mediante disposizione testamentaria o in mancanza di essa con dichiarazione resa all ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza, dal coniuge o in mancanza di questo dai soggetti legittimati ai sensi dell art. 2 commi 5 e ss. della L.R. Per coloro che sono iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dal defunto o se questi non sappia scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà. Qualora il defunto non abbia individuato il soggetto incaricato dell affidamento o della dispersione, la volontà è eseguita dai soggetti e nell ordine di cui ai commi 5 e ss. dell art. 2 L.R. n. 20/2007 ed in ultima istanza dal personale comunale addetto ai servizi cimiteriali. ART. 3 MODALITA DI CONSERVAZIONE DELLE URNE AFFIDATE AI FAMIGLIARI L affidatario ha l obbligo di custodire l urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione e pertanto non sono consentite collocazioni in luoghi il cui accesso sia libero a chiunque o non siano protetti da elementi murari o recinzioni che ne delimitino continuativamente il perimetro. L affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune il luogo dove le ceneri sono custodite. A tal fine viene predisposto l allegato A) (Istanza di affidamento dell urna) L autorizzazione all affidamento verrà rilasciata dal Responsabile del Servizio Segreteria previa verifica della regolarità dell istanza. L affidatario è tenuto a comunicare l eventuale trasferimento dell urna in altro Comune sia nei confronti del Comune di provenienza che di quello di nuova destinazione. Istanza e autorizzazione di affidamento o di dispersione ai sensi della vigente normativa scontano l imposta di bollo nella misura dovuta per legge. 2
3 ART. 4 LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI La dispersione delle ceneri nel territorio comunale è consentita nei seguenti luoghi: a) Nell area a ciò destinata all interno del cimitero di Lessona la quale assumerà la funzione di cinerario comune come previsto dall art. 80 comma 6 DPR n 285/90 b) In aree private all aperto e con il consenso scritto dei proprietari che dovrà essere allegato all istanza La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall art. 3 comma 1 n. 8 del decreto legislativo n 285/92 (Nuovo codice della strada) E altresì vietata la dispersione in edifici, in altri luoghi chiusi, in aree adibite a verde attrezzato (parchi e giardini pubblici, aree gioco, aree picnic, luoghi in cui si somministrano alimenti e/o bevande) E fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro famigliari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all assenso alla dispersione La dispersione è altresì consentita negli altri luoghi previsti dalla vigente normativa statale e regionale; il titolare dell autorizzazione dà comunicazione scritta al Comune dell avvenuta dispersione dichiarando sotto la sua personale responsabilità che l evento è avvenuto. Detta comunicazione conservata agli atti presso l ufficio segreteria in apposito fascicolo ordinato cronologicamente unitamente all istanza ed a copia dell autorizzazione rilasciata. A tal fine viene predisposto l allegato B) (Istanza per la dispersione delle ceneri) In caso di dispersione delle ceneri in luoghi non facenti parte del territorio del Comune di Lessona, i soggetti affidatari sono tenuti a comunicare al Comune di destinazione con almeno dieci giorni di preavviso (come previsto dal comma 7 della L.R. n. 20/2007), le modalità di dispersione delle ceneri onde consentire ai competenti uffici una verifica sul rispetto delle norme che regolano la dispersione in quel Comune. ART. 5 SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE Al fine di non perdere il senso comunitario della morte nel caso di consegna dell urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, su espressa volontà del defunto viene realizzata nell area del cimitero di cui all art. 4 apposita targa che riporta i dati anagrafici del defunto. I costi connessi sono a carico dei famigliari del defunto. La targa potrà avere dimensione massima di 15 cm. di base e 10 cm. di altezza. ART. 6 TARIFFA PER LA DISPERSIONE NEI CIMITERI Ai sensi del D.M.1/07/2002 e ss.mm. è istituita la tariffa per la dispersione delle ceneri nell apposita area nel cimitero di Lessona pari ad euro 50,00. 3
4 ART. 7 SANZIONI AMMINISTRATIVE La violazione delle norme di cui al presente regolamento, qualora non costituisca ipotesi di reato, comporta l applicazione della sanzione amministrativa di cui all art. 7/bis del Testo unico sull ordinamento degli Enti Locali. REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI BIELLA 4
5 COMUNE DI LESSONA Cap P.za G. Marconi, 5 - Tel. 015/ Fax 015/ Cod. Fisc Allegato A) ISTANZA DI AFFIDAMENTO DELL URNA CINERARIA Il/la Sottoscritto/a nato/a il residente a in n. C.F. in qualità di del defunto nato a il (atto n P. S. ) residente a deceduto a il (Atto n P. S. ) PREMESSO Che il/la defunto/a è stato cremato a il e che intende ottenere l affidamento delle ceneri,contenute in urna sigillata recante i dati identificativi del defunto/a CHIEDE L affidamento dell urna cineraria suddetta per la sua conservazione nel luogo come appresso indicato Si impegna a garantirne la custodia e la conservazione in condizioni stabili che offrano garanzie contro la profanazione come previsto dal Regolamento com.le che dichiara di conoscere. Dichiara di avere piena conoscenza che l urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell autorità comunale e che cessando le condizioni di affidamento, l urna dovrà essere consegnata ai servizi cimiteriali per la sua conservazione all interno del cimitero con una delle modalità previste dalla normativa vigente. Dichiara altresì di essere a conoscenza che la violazione delle condizioni di affidamento è sanzionabile ai sensi dell art. 7 bis del D. Lgs. n 267/2000. ove non ricorrano i presupposti di reato ex art. 411 codice penale e che cambi eventuali del luogo di conservazione dovranno essere contestualmente comunicati al Comune. Si rende inoltre disponibile ad assicurare al personale com.le preposto l accesso ai locali dove l urna viene conservata ai fini delle verifiche e controlli sul rispetto delle condizioni di conservazione. Lessona, REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI BIELLA 5
6 COMUNE DI LESSONA Cap P.za G. Marconi, 5 - Tel. 015/ Fax 015/ Cod. Fisc Allegato B) ISTANZA DI DISPERSIONE DELLE CENERI Il/la Sottoscritto/a nato/a Il residente a in n. C.F. in qualità di del defunto nato a il (Atto n P. S. ) residente a deceduto a il (Atto n P. S. ) PREMESSO Che il/la defunto/a è stato cremato a il e che intende ottenere l autorizzazione alla dispersione delle ceneri,contenute in urna sigillata recante i dati del defunto/a CHIEDE L autorizzazione alla dispersione delle ceneri nel luogo come appresso indicato il giorno alle ore In caso di impossibilità ad eseguire la dispersione nel giorno e nell ora indicati si impegna a comunicare una nuova data. Si impegna altresì, come previsto dall art. 4 del Regolamento com.le, a comunicare per iscritto l avvenuta dispersione. Lessona, lì 6
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