Credito di imposta

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1 Mario Porcaro Claudio Zollo Michele Grosso Andrea Porcaro Francesco Porcaro Laura Paglia Fabio Cassero Claudia Castaldo Francesca Chiappa Anacleto Babuscio Nadia Oliva Fabrizia De Nigris avvocato patrocinante in cassazione Valeria Rossi avvocato SCHEDA INFORMATIVA Credito di imposta Legge di Stabilità 2015 ( L'articolo 7 della bozza del Disegno di Legge di Stabilità 2015 contiene una nuova versione dell'art. 3 del D.L. n. 145/2013 (che disciplina il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo). Il rinnovato bonus fiscale spetterà per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati: dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014; fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 (nella versione attuale dell'art. 3 del D.L. n. 145/2013 l'agevolazione ha invece termine nel 2016). Benevento - Via Vittime di Nassiriya Tel Fax Milano - Via Del Lauro, 2 Tel Fax Roma Viale Mazzini, 131 Tel/Fax info@studioporcaro.it ACBGroup Società Italiana dei Consulenti Economico Aziendali S.p.A.

2 I soggetti beneficiari Potranno usufruire del bonus tutte le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo (e non soltanto quelle con fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro, come previsto dall'art. 3 del D.L. n. 145/2013 attualmente in vigore), indipendentemente da: forma giuridica, settore economico di appartenenza, regime contabile adottato. Ammontare del credito d'imposta Il credito d'imposta spetterà nella misura del 25% delle spese per attività di ricerca e sviluppo sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre. L'ammontare del bonus è innalzato al 50% relativamente a: spese per personale altamente qualificato impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo (art. 7, comma 6, lettera a) del DDL Stabilità 2015); spese per contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e altre imprese tra cui start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. n. 179/2012 (all'art. 7, comma 6, lettera c) del DDL Stabilità 2015). Per le imprese in attività da meno di 3 periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare andrà calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione. Il credito d'imposta sarà riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, mentre il minimo di spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo pari almeno a euro. Azioni ammissibili Saranno ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo: lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti, ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, a esclusione di prototipi di cui alla lettera c); acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e delle capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla 2

3 definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto ai fini di dimostrazione e convalida; produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non si considerano invece attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. Le spese che potranno usufruire del credito d'imposta sono le seguenti: spese relative a personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, o iscritto a un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, o in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione Unesco Isced (o di cui all'allegato 1 al D.L. n. 135/2014, introdotto dalla bozza del DDL Stabilità 2015); quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nel limite dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti di ammortamento di cui D.M. 31 dicembre 1998, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a euro al netto di Iva; spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. n. 179/2012; spese per competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale, biotecnologica o a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne. 3

4 Modalità di fruizione del credito d'imposta Il credito d'imposta dovrà essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/ Il credito d'imposta: non concorrerà alla formazione del reddito né della base imponibile Irap; non rileverà ai fini del calcolo della quota deducibile di interessi passivi ex art. 61 del Tuir e della quota deducibile degli altri componenti negativi di reddito ex art. 109, comma 5, del Tuir; non sarà soggetto al limite di cui all'art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007, in base al quale i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di euro; non sarà soggetto al limite di cui all'art. 34 della Legge n. 388/2000, in base al quale il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili è pari (a decorrere dall'anno 2014) a euro. 1 Art. 17 del D.lgs. 241/ I contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20. 4

5 Controlli e certificazione contabile Qualora, a seguito di controlli, venga accertata l'indebita fruizione (anche parziale) del credito d'imposta (per il mancato rispetto delle condizioni richieste oppure a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito), l'agenzia delle Entrate provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Sono inoltre confermati gli obblighi relativi alla certificazione contabile delle spese agevolate già previsti nell'attuale versione dell'art. 3 del D.L. n. 145/2013 (al comma 10), con la precisazione che le imprese con bilancio certificato sono esentate da tali obblighi. Studio Porcaro Commercialisti & Avvocati 5

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