CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI)

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1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (CIAMPI) CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (BERLINGUER) CON IL MINISTRO DELL INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL ARTIGIANATO (BERSANI) CON IL MINISTRO DELL AMBIENTE (RONCHI) E CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE (PINTO) Ratifica ed esecuzione dell Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Albania, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1997 Presentato il 23 luglio 1998 ONOREVOLI DEPUTATI! L Accordo culturale firmato a Tirana il 12 settembre 1994 non offriva sufficiente spazio né adeguata capacità di finanziamento ad una cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale confacente con le relazioni in atto e con le esigenze della parte albanese. È stato quindi sottoposto al Go-

2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 5162 verno di Tirana un progetto distinto di accordo per la cooperazione scientifica e tecnologica interessante prevalentemente i campi della sanità pubblica, dell agricoltura e dell agroalimentazione, della geologia, dell energia e della tutela dell ambiente, dello sviluppo del territorio, delle telecomunicazioni, dell informatizzazione e dell archeologia. Il progetto è stato approvato, con qualche secondaria modifica, dalle autorità albanesi e l Accordo è stato firmato a Tirana il 18 dicembre 1997 dal Ministro degli affari esteri Dini per l Italia e dal Ministro della pubblica istruzione e della scienza Et hem Ruka per l Albania. La collaborazione interuniversitaria occuperà una parte preminente dell Accordo, sulla base anche della disponibilità espressa dal Ministero dell università e della ricerca scientifica e tecnologica a finanziare progetti specifici come quelli promossi dall università di Firenze e di altre università della Toscana con le università di Scutari e Tirana. Intensi sono i rapporti tra l università della Tuscia e l università di Tirana, tra il Dipartimento di scienze della terra dell università di Genova e l Istituto di studi e progetti geologici di Tirana, tra l Istituto di ricerca veterinaria di Tirana e l Istituto della zooprofilassi di Brescia, tra l Istituto di studi tecnologici dell edilizia di Tirana e l Istituto sperimentale modelli e strutture (ISMES) di Bergamo, tra l Istituto di agronomia di Tirana e l Istituto agronomico del Mediterraneo di Bari. Potrà essere in tale contesto rivitalizzato e rivisto un interessante progetto del Consorzio Nettuno di Roma relativo all applicazione di tecnologie di insegnamento a distanza all ingegneria, alla sanità, alle scienze ambientali e alle biotecnologie. Potrà inoltre essere estesa, con il contributo del Ministero, la positiva esperienza, di corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione per tecnici albanesi tenuti presso il Centro universitario di Bertinoro (Forlì) o della partecipazione di medici albanesi al Master in cardiologia, cardiochirurgia e anestesiologia pediatrica organizzato dall Istituto di fisiologia clinica di Pisa del Consiglio nazionale delle ricerche. L Istituto agronomico d oltremare di Firenze ha messo a disposizione le sue strutture e la sua esperienza per l accoglienza di studiosi albanesi e l assistenza a favore di iniziative in ambito agricolo. Iniziative analoghe possono essere promosse, anche con la concessione di borse di studio, dall Istituto agronomico mediterraneo di Bari, che è la filiazione italiana del Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei (CIHEAM) di cui fa parte anche l Albania. L Accordo in questione è formato da un preambolo, nel quale le Parti contraenti dichiarano la volontà di intensificare i rapporti di cooperazione scientifica e tecnologica e la consapevolezza dell importanza di questa cooperazione per lo sviluppo economico e sociale dei due Paesi, da dodici articoli e da un annesso sulla proprietà intellettuale. L obiettivo generale dell Accordo indicato nell articolo 1 è quello di promuovere, facilitare e realizzare le attività di cooperazione scientifica tra i due Paesi. Sono altresì definiti gli ambiti dove tale cooperazione potrà avere luogo. Nell articolo 2 sono definiti i settori prioritari nei quali promuovere la collaborazione scientifica e tecnologica (sanità pubblica e organizzazione ospedaliera, agronomia, veterinaria e zootecnia, geologia e scienze forestali e minerarie, ambiente ed energia, urbanistica e sviluppo del territorio, nuove tecnologie applicate all industria di trasformazione e all industria alimentare, telecomunicazioni, nuove tecnologie applicate alle infrastrutture, informatizzazione dei servizi pubblici, archeologia e tutela del patrimonio archeologico). Proprio sulla cooperazione nel settore archeologico si incoraggerà la collaborazione diretta tra i musei, le istituzioni e i servizi archelogici dei due Paesi, tenuto conto dello straordinario patrimonio albanese ancora in gran parte da studiare e valorizzare, e la possibilità di studi e ricerche delle missioni italiane. Un adeguato contributo potrà già quest anno essere fornito alla conduzione di scavi nell area di

3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 5162 Butrinto, denominata la «Pompei dell Albania», in associazione con la «Butrin Foundation» inglese e con l università di Bologna. Viene definita inoltre come prioritaria la cooperazione per lo sviluppo e il rafforzamento dei legami tra università e mondo imprenditoriale. Le modalità per la realizzazione della collaborazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi sono regolate nell articolo 4. In particolare questa avrà luogo con la realizzazione congiunta di progetti di ricerca, lo scambio di ricercatori, la formazione di personale tecnico e scientifico, lo scambio di informazioni e di documentazione, l organizzazione congiunta di congressi e seminari, la stipula di intese interistituzionali ed il rafforzamento di accordi e programmi già in essere tra istituzioni dei due Paesi operanti nel settore scientifico e tecnologico. A tale proposito è prevista l approvazione da parte di una Commissione mista del programma esecutivo, di durata biennale, sulle azioni congiunte da realizzare. I compiti, la composizione, le modalità di funzionamento della citata Commissione sono regolati dall articolo 9. L articolo 7 tratta della proprietà intellettuale semplicemente rinviando all Allegato I all Accordo. In questo Allegato la materia viene regolata nei termini adeguati al contesto attuale per la tutela dei diritti sulla proprietà intellettuale che possano avere origine dai rapporti di collaborazione tra ricercatori dei due Paesi. Con l obiettivo strategico di aumentare la partecipazione italiana ai programmi scientifici e tecnologici internazionali l articolo 6 prevede la partecipazione di altri Paesi ai programmi attuati nell ambito dell Accordo. A tale proposito le Parti si impegnano anche a favorire l inserimento dei progetti bilaterali in programmi multilaterali, con particolare riguardo a quelli dell Unione europea. A livello europeo i programmi TEMPUS e PHARE dell Unione costituiscono a tutt oggi lo strumento piu importante della cooperazione internazionale per la ristrutturazione della educazione superiore in Albania. Nei rimanenti articoli sono definite le clausole comunemente presenti in analoghi accordi bilaterali di cooperazione. In particolare nell articolo 12 viene definita la durata quinquennale dell Accordo, tacitamente rinnovabile, con possibilità di denuncia scritta con almeno sei mesi di anticipo sulla scadenza dell Accordo stesso. Si precisa che l Accordo comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato che vengono quantificati nell allegata relazione tecnica.

4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 5162 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362). L attuazione dell Accordo tra l Italia e l Albania in materia di cooperazione scientifica e tecnologica comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli: Articolo 4 Al fine di migliorare la cooperazione scientifica e tecnica, viene previsto lo scambio di docenti o ricercatori tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa: n. 10 ricercatori per 12 mesi: borsellino mensile (lire x 10 persone x 12 mesi) =. Lire n. 25 ricercatori per 30 giorni: spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire x 25 persone x 30 giorni) =...» Spese di assicurazioni (lire x 35 persone) =...» Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione scientifica e tecnica, si prevede che l Italia possa inviare in Albania quindici docenti o ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così suddivisi: biglietti aereo A/R Roma-Tirana (lire x 15 persone = lire lire quale maggiorazione del 5 per cento) =... Lire Totale onere (articolo 4) Lire

5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 5162 Articolo 4 (ulteriori oneri) Allo scopo di promuovere le iniziative nei settori scientifici, viene prevista l organizzazione di apposite conferenze, seminari e corsi di formazione; i relativi oneri annui vengono così suddivisi: iniziative per conferenze in Albania... Lire iniziative per conferenze in Italia...» iniziative per la formazione del personale...» Totale ulteriori oneri articolo 4 Lire Articolo 5 Per favorire la cooperazione nel settore archeologico, viene richiesta la seguente spesa: invio in missione di 20 esperti per sei giorni; sulla base del successivo calcolo (articolo 9); la relativa spesa è così quantificata (lire x 20 persone) =... Lire interventi per restauro del patrimonio in Albania...» organizzazione di mostre...» Totale onere (articolo 5) Lire Articolo 9 Per l esame dei programmi operativi, viene costituita una Commissione mista, che si riunirà alternativamente a Tirana ed a Roma. Nell ipotesi dell invio in missione di quattro funzionari per un periodo di sei giorni, la relativa spesa viene così quantificata: Spese di missione: pernottamento (lire al giorno x 4 persone x 6 giorni) =... Lire

6 Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 5162 diaria giornaliera per ciascun funzionario $ USA 90, al cambio di lire = lire , cui si aggiungono lire , pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall articolo 3 del regio decreto n. 941 del 3 giugno 1926; l importo di lire viene ridotto di lire , corrispondente a 1/3 della diaria (lire lire quale quota media per contributi erariali previdenziali e assistenziali ai sensi delle leggi n. 335 dell 8 agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1996 e del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 = lire x 4 persone x 6 giorni) =...» Spese di viaggio: biglietto aereo A/R Roma-Tirana (lire x 4 persone = lire lire quale maggiorazione del 5 per cento) =... Lire Totale onere (articolo 9) Lire Pertanto, l onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per lire e nello stato di previsione del Ministero dell università e della ricerca scientifica e tecnologica per lire , a decorrere dal 1998 e per ciascuno degli anni successivi, è il seguente: Anno 1998 Anno 1999 Anno 2000 Articolo Articolo 4 (ulteriori oneri) Articolo Articolo In cifra tonda Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei docenti e ricercatori, da ospitare in Italia e da inviare in Albania, nonché dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell attuazione dell indicato provvedimento.

7 Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 5162 DISEGNO DI LEGGE ART Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Albania, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre ART Piena ed intera esecuzione è data all Accordo di cui all articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall articolo 12 dell Accordo stesso. ART All onere derivante dall attuazione della presente legge, valutato in lire milioni per l anno 1998, in lire milioni per l anno 1999 e in lire milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ART La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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