LEGGE REGIONALE N. 20 DEL REGIONE BASILICATA. Crediti di conduzione nel settore agricolo

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1 LEGGE REGIONALE N. 20 DEL REGIONE BASILICATA Crediti di conduzione nel settore agricolo Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 47 del 10 agosto 2006 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Finalità 1. La presente legge prevede interventi finalizzati ad eliminare eventuali penalizzazioni patite dagli operatori dell agricoltura rispetto agli operatori di altri settori economici quanto alla necessità di ottenere prestiti a breve termine ed alla capacità di finanziarli, nonché a sostenere e facilitare gli investimenti iniziali e funzionali allo svolgimento dei normali cicli agronomici e piani produttivi aziendali. 2. Gli interventi sono concessi per facilitare il finanziamento anticipato di spese di gestione entro i limiti del fabbisogno di liquidità derivante dal fatto che i costi di produzione devono

2 essere sostenuti prima di riscuotere il ricavato delle vendite della produzione. ARTICOLO 2 Beneficiari 1. Possono beneficiare degli interventi previsti dall articolo 3, le imprese agricole singole o associate, le società agricole e le cooperative agricole che abbiano la sede operativa nella Regione Basilicata. ARTICOLO 3 Interventi 1. Sulle operazioni di credito agrario a breve termine effettuate dai soggetti di cui all articolo 2, la Regione Basilicata, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, concede il concorso negli interessi nella misura del 50% della differenza tra il tasso Euribor e il tasso applicato al soggetto beneficiario. 2. Le operazioni creditizie ammesse all intervento di cui

3 al comma 1 non possono avere durata superiore a dodici mesi; non vi sono limiti alla possibilità di rinnovare annualmente il prestito agevolato, sempre che continuino ad essere soddisfatti i criteri di concessione iniziali ed i limiti massimi dell aiuto di cui al successivo articolo. 3. Le predette operazioni creditizie devono concernere: a. prestiti per le esigenze di esercizio delle imprese agricole; b. prestiti per anticipi ai soci conferenti prodotti agricoli. 4. L entità delle operazioni creditizie è commisurata alle necessità di conduzione dei soli terreni siti nella Regione Basilicata. 5. Il tasso d interesse a carico dei beneficiari di cui all articolo 2 non potrà, in ogni caso, essere inferiore all 1%. ARTICOLO 4 Limiti massimi dell aiuto e monitoraggio 1. L aiuto erogato non dovrà superare in nessun caso il massimale stabilito dalla normativa comunitaria per gli aiuti di Stato erogati in regime de minimis. 2. Gli interventi compiuti ai sensi della presente legge sono oggetto di monitoraggio da parte del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Giunta Regionale.

4 ARTICOLO 5 Modalità operative 1. Con apposito atto della Giunta Regionale, sentita la Commissione competente saranno disciplinati: a) La procedura per l erogazione dei contributi; b) I parametri per la determinazione degli importi massimi concedibili; c) Le modalità di effettuazione dei controlli. ARTICOLO 6 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall attuazione della presente legge, quantificati per l anno 2006, in Euro ,00, si farà fronte mediante prelevamento dal Fondo Speciale per spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all approvazione del Bilancio, di cui alla UPB La Giunta Regionale è autorizzata ad istituire il relativo capitolo di Bilancio nell ambito dell UPB , per le spese di

5 cui al comma 1, e ad apportare le conseguenti variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa del Bilancio di Previsione per l Esercizio Finanziario Gli stanziamenti necessari alla copertura degli oneri relativi agli esercizi successivi al 2006 saranno determinati con le rispettive leggi di bilancio. ARTICOLO 7 Pubblicazione 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Formula Finale: 2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, 9 agosto 2006 DE FILIPPO

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