LA GIUNTA REGIONALE. VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni;

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1 Oggetto: Approvazione del protocollo d intesa-tipo tra Regione Lazio ed enti o soggetti interessati concernente la promozione di un programma di interventi strutturali finalizzati al potenziamento dell offerta di servizi per l infanzia a sostegno delle famiglie e individuazione delle modalità di finanziamento degli stessi in attuazione dell art. 2, comma 1 bis, e dell art. 3, comma 2 ter, della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 Su proposta del Presidente VISTO lo Statuto della Regione Lazio; LA GIUNTA REGIONALE VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni; VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni; VISTA la legge regionale 13 giugno 2001, n. 13, ed in particolare l art. 2, comma 1 bis, che prevede la definizione di un apposito protocollo d intesa tra Regione Lazio e soggetti interessati al fine di promuovere un programma di interventi strutturali finalizzati al potenziamento dell offerta di servizi per l infanzia a sostegno delle famiglie; CONSIDERATA l opportunità, in coerenza con i principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità di cui alla legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, di stabilire un protocollo d intesa tipo; VISTO l art. 3, comma 2 ter, della succitata legge regionale 13/2001, in merito alla concessione di finanziamenti per la realizzazione di un programma di interventi strutturali di cui all art. 2, comma 1 bis, con le modalità stabilite con delibera di Giunta regionale, tenendo conto degli indirizzi definiti nell apposito protocollo d intesa; VISTO l art. 7 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57; 1

2 All unanimità: Per le motivazioni espresse in premessa: DELIBERA 1. di approvare l allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, denominato Protocollo d intesa-tipo tra Regione Lazio ed enti o soggetti interessati, concernente la definizione degli indirizzi e delle azioni tendenti alla promozione di un programma di interventi strutturali finalizzati al potenziamento dell offerta di servizi per l infanzia a sostegno delle famiglie, in attuazione dell art. 2, comma 1 bis, della legge regionale 13/2001 Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori, come modificato dalla legge regionale 9 febbraio 2005, n. 9; 2. di approvare l allegato B, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, denominato Modalità di concessione dei finanziamenti finalizzati alla promozione di un programma di interventi strutturali per il potenziamento dell offerta di servizi per l infanzia a sostegno delle famiglie, di cui all art. 3, comma 2 ter, della succitata legge; 3. di attribuire alla commissione istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale di cui alla legge regionale 13/2001, art. 3, comma 2, la valutazione dei progetti presentati dagli enti di cui all art. 1 della stessa legge regionale, sulla base dei criteri stabiliti nell allegato B, di cui al punto 2, tenendo conto degli indirizzi previsti nell apposito protocollo d intesa, allegato A, di cui al punto 1; 4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché, per estratto, su almeno due quotidiani aventi particolare diffusione sul territorio regionale, ai sensi dell art. 7, della legge regionale 22 ottobre 1993, n

3 ALLEGATO A Protocollo d intesa-tipo tra Regione Lazio ed enti o soggetti interessati, concernente la definizione degli indirizzi e delle azioni tendenti alla promozione di un programma di interventi strutturali finalizzati al potenziamento dell offerta di servizi per l infanzia a sostegno delle famiglie, in attuazione dell art. 2, comma 1 bis, della legge regionale 13/2001 Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori, come modificato dalla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 tra La Regione Lazio, in persona del Presidente Pietro Marrazzo.. ritenendo necessario procedere alla stipulazione del protocollo d intesa di cui all articolo 2, comma 1 bis, della legge regionale 13/2001, come modificato dalla legge regionale 9/2005, convengono sulle seguenti disposizioni: Articolo 1 (Obiettivi) La Regione Lazio, di seguito denominata Regione, e.. di seguito denominato Ente, nel reciproco rispetto dei distinti ruoli e competenze, condividono gli obiettivi concernenti la promozione, l accompagnamento, il sostegno alle famiglie nell opera educativa dei propri membri nell età infantile. Articolo 2 (Indirizzi per un programma di interventi strutturali finalizzati all offerta di servizi rivolti all infanzia e a sostegno delle famiglie) L Ente assicura che il sostegno alle famiglie nell opera educativa dei propri membri nell età minorile è realizzato in sintonia con le istanze educative delle famiglie stesse. L offerta di servizi per i minori è attuata con metodi chiari e aperti, a prescindere dal proprio culto o credo religioso. Tali servizi sono volti a favorire l equilibrato sviluppo fisico e psichico dei minori e a facilitare l istaurarsi di relazioni interpersonali e sociali, offrendo loro stimoli al percorso di crescita e integrando così l esperienza educativa delle famiglie. 3

4 Articolo 3 (Interventi strutturali finanziabili) 1. La Regione sostiene, mediante appositi finanziamenti, un programma di interventi strutturali finalizzati al potenziamento dell offerta di servizi per l infanzia a sostegno delle famiglie. I singoli progetti presentati dall Ente hanno come oggetto una o entrambe le seguenti azioni: a) manutenzione straordinaria degli immobili adibiti ed utilizzati per i servizi ai minori; b) ristrutturazione, realizzazione ed allestimento di centri ricreativi, ludici e sportivi, ivi compresi l acquisto delle attrezzature e del materiale per l esercizio di funzioni di accoglienza ed animazione. 2 I progetti di cui al punto 1, sono presentati dall Ente alla Regione entro la data del 30 giungo di ciascun anno e sono finanziati sulla base di una graduatoria formulata secondo criteri determinati con deliberazione di Giunta regionale di cui all art. 3, comma 2 ter, della L.R. 13/2001, nei limiti dello stanziamento iscritto nell apposito capitolo del bilancio regionale. Articolo 4 (Programmazione, ricerca e formazione) La Regione, su proposta dell Ente, può promuovere e sostenere ricerche e sperimentazioni su attività e metodologie d intervento, anche a carattere innovativo, in ordine ai servizi resi all infanzia a sostegno delle famiglie, rivolti sia al monitoraggio ed allo studio dell esistente, sia al potenziamento dei servizi stessi. Per la Regione Lazio: Il Presidente Pietro Marrazzo Per Roma, 4

5 ALLEGATO B Modalità di concessione dei finanziamenti finalizzati alla promozione di un programma di interventi strutturali per il potenziamento dell offerta di servizi per l infanzia a sostegno delle famiglie, di cui all art. 3, comma 2 ter, della legge regionale 13/2001; 1. Scopo e oggetto dei finanziamenti I finanziamenti previsti dall art. 2, comma 1 bis, della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13, volti a favorire la promozione di un programma di interventi strutturali finalizzati al potenziamento dell offerta di servizi per l infanzia a sostegno delle famiglie, riguardano le seguenti azioni: a) manutenzione straordinaria degli immobili adibiti ed utilizzati per i servizi ai minori; b) ristrutturazione, realizzazione ed allestimento di centri ricreativi, ludici e sportivi, ivi compresi l acquisto delle attrezzature e del materiale per l esercizio di funzioni di accoglienza ed animazione. 2. Enti interessati Possono accedere ai finanziamenti le parrocchie di Roma e del Lazio, gli istituti cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, previa sottoscrizione di un protocollo d intesa tra la Regione Lazio e le organizzazioni che rappresentano gli enti interessati. 3. Limiti dei finanziamenti Il contributo massimo concedibile per ogni singola domanda è di ,00. I finanziamenti sono concessi nei limiti dello stanziamento di bilancio. 4. Modalità e termini di inoltro della domanda Per accedere ai finanziamenti i soggetti interessati devono inoltrare apposita domanda e relativa documentazione alla Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale, Direzione Regionale Attività della Presidenza - Area Osservatori e Servizi per la cittadinanza - Via Rosa Raimondi Garibaldi, n Roma, mediante una delle seguenti modalità: a) spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso fa fede la data risultante dal timbro apposto dall ufficio postale accettante; b) consegna a mano al servizio Spedizione - Accettazione della Regione. La domanda deve essere inoltrata, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno. Sulla domanda e sulla busta che la contiene deve essere evidenziato il seguente riferimento: Richiesta di finanziamento di cui all art. 2, comma 1 bis, della legge regionale 13/2001 Interventi strutturali finalizzati al potenziamento dell offerta di servizi per l infanzia. 5. Contenuto della domanda e documentazione La domanda deve contenere la seguente documentazione: a) progetto delle azioni finanziabili; b) relazione tecnica da cui si evinca l obiettivo da raggiungere in ordine alla tipologia dei servizi per l infanzia a sostegno delle famiglie che si intendono realizzare. 5

6 La Regione si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione qualora lo ritenga utile ai fini della valutazione delle domande. 6. Valutazione delle domande e formulazione della graduatoria La Commissione, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, procederà alla valutazione e all ammissione a finanziamento dei progetti presentati dagli enti di cui all art. 1 della legge regionale 13/2001, secondo i seguenti criteri: a) analisi sociologica dei fabbisogni a sostegno del progetto; b) carenza di analoghe attività nel territorio di riferimento; c) qualità del progetto, con particolare riferimento alla sua fattibilità; d) costi compatibili del progetto (costo-benefici). 7. Concessione ed erogazione dei finanziamenti Il finanziamento concesso verrà erogato con le seguenti modalità: a) 80% all atto del provvedimento di concessione; b) 20% a seguito di presentazione di apposito rendiconto delle spese sostenute e già previste nel progetto, redatto in conformità alle norme vigenti in materia. Il progetto ammesso a finanziamento deve essere concluso entro 12 mesi dalla data della prima erogazione del contributo e rendicontato entro e non oltre i 90 giorni successivi alla scadenza dei dodici mesi stessi. Su domanda dell ente, fondata su giustificati motivi, la Regione Lazio ha la facoltà di prorogare di ulteriori 90 giorni il termine stabilito per la ultimazione del progetto. Qualora, in sede di liquidazione, si accerti che la spesa è inferiore al contributo concesso, oppure che la documentazione è inidonea a giustificare il rendiconto presentato, il finanziamento inizialmente concesso è ridotto in proporzione, procedendo al recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso. 8. Revoca dei finanziamenti La Regione dispone la revoca dei finanziamenti concessi qualora venga realizzata un iniziativa diversa da quella prevista nel progetto ammesso a finanziamento. La revoca del finanziamento comporta il recupero di quanto già erogato con le modalità previste dalla normativa vigente. 6

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