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1 Alta Finance SpA Sede Legale: via Bartolomeo Bosco 57/ Genova Direzione Generale: Piazza Palermo 5/ Genova Tel Fax Direzione Centro Sud: Via dei Mille Napoli Tel Fax Codice Fiscale/Par:ta Iva REA N Iscrizione RUI N B

2 Abbiamo stravolto le regole di mercato, abbiamo creato la il primo programma assicurativo integrato per la tutela della professione di Medico Pediatra... La prima polizza ideata da Medici Pediatri per i Medici Pediatri FONDAZIONE F.I.A.P.

3 RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE

4 RESPONSABILITA CIVILE TERZI (R. C. T.) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di ogni somma che questi é tenuto a pagare a terzi per ogni forma di responsabilità professionale, a titolo di risarcimento capitale, interessi e spese per morte, per lesioni personali per danni biologici, morali, perdita di chance, danni indiretti e consequenziali (rimbalzo) ai congiunti e danneggiamenti a cose, quali errori od omissioni, con colpa lieve e/o grave commessi nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata dall'assicurato ed indicata nel modulo di polizza. L'assicurazione, come delimitata in questo contratto e ferme le esclusioni che seguono, è riferita alle attività professionali dichiarate dall Assicurato e indicate nel modulo di richiesta della polizza; le attività professionali dell'assicurato comprendono le voci che seguono, se ed in quanto compatibili ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti al momento del fatto dannoso. L'assicurazione è riferita a tutti gli aspetti tipici dell'attività professionale esercitata come Medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale in regime di parasubordinazione, di dipendente, oppure come libero professionista indipendente, che gestisce il proprio studio o ambulatorio da solo o con il concorso di altri medici, oppure di medico autorizzato all'esercizio dell'attività professionale extra muraria, incluse le funzioni e mansioni ausiliarie o di sostegno all'attività professionale stessa; l assicurazione include esplicitamente l utilizzo di apparecchiature attinenti la professione dichiarata, la somministrazione di terapie endovenose, l inoculazione di vaccini sia obbligatori, sia facoltativi e l effettuazione di piccoli interventi di chirurgia ambulatoriali. Per i medici convenzionati la garanzia opera anche per le attività derivanti dagli accordi regionali o aziendali, come previsti e disciplinati dal relativo Accordo Collettivo Nazionale. L Assicurazione comprende nei casi di colpa grave, l eventuale azione di rivalsa esercitata dall Azienda Sanitaria e/o Struttura Medico Ospedaliera, o dai loro rispettivi Assicuratori, per danni causati a Terzi in conseguenza dell attività svolta per conto dei suddetti enti. L assicurazione è riferita a tutte le mansioni medico-sanitarie demandate all Assicurato nella sua qualità di dipendente, consulente o collaboratore di strutture ospedaliere pubbliche o private, di cliniche (siano esse convenzionate o non convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale) o di qualsiasi altro Istituto debitamente autorizzato a prestare servizi sanitari o di supporto agli stessi. L assicurazione comprende esplicitamente l attività dell Assicurato come dipendente delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall art. 10 del CCNQ dell 11/6/2007 relativo alla definizione dei comparti e ai sensi di quanto previsto dall Art. 2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 1/2/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni. E altresì compresa l attività professionale intra muraria esercitata in conformità alle norme e ai regolamenti vigenti.

5 L assicurazione comprende in ogni caso: 1. La responsabilità civile derivante all Assicurato per danni cagionati a terzi, compresi quelli conseguenti ad azione o omissione dolosa o colposa da parte del personale dipendente o da persone del cui fatto egli debba legalmente rispondere nell esercizio dell attività professionale. 2. I danni derivanti da interventi di primo soccorso, prestati per effetto dell obbligo deontologico professionale. 3. Le prestazioni mini-invasive non chirurgiche quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, intubazione tracheale, rachicentesi, laringo-tracheo-broncoscopia, l impiego di sonde e/o cateteri a scopo diagnostico e/o terapeutico. Si precisa che tali prestazioni possono essere erogate anche in sala parto quando si renda necessaria la presenza dell Assicurato in qualità di Consulente Medico di Medicina Pediatrica. 4 La pratica di medicina non convenzionale con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 29/5/1997 (Statuto delle Medicine non Convenzionali) e successive modificazioni e/o integrazioni; 5. La responsabilità civile facente capo all Assicurato per effetto di incarichi o mansioni a lui attribuite ai sensi del D. Lgs. N. 626 del 12/9/94 e del D. Lgs. N. 81 del 9/4/2008 e successive loro modificazioni e/o integrazioni; 6. La responsabilità civile derivante all Assicurato come libero docente, nonché titolare di cattedra universitaria, di autore di testi, saggi, articoli e pubblicazioni in genere, di Tutoring svolta nei confronti di medici tirocinanti sulla base del disposto della legge N. 212 del luglio 1990, di consulente e/o perito, nell ambito dell attività professionale stessa, di organizzatore di convegni, congressi e corsi ECM; 7. La responsabilità civile derivante all Assicurato dallo svolgimento di attività di continuità assistenziale (ex guardia medica); 8. L assicurazione si estende alla conduzione e alla proprietà dei locali adibiti a studio professionale ed alla proprietà ed uso delle attrezzature ivi esistenti, nonché installazioni fisse, inclusi ascensori e sollevatori, cancelli elettronici, ma escluso i danni derivanti da manutenzione straordinaria, lavori di ampliamento, elevazione e demolizione.

6 Art. 3) MEDICINA DEL SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA L assicurazione è estesa, alla responsabilità civile derivante dall attività professionale, svolta nei termini dell abilitazione di legge, di medicina del servizio di emergenza sanitaria (ex servizio 118), a seguito dell esercizio della professione, così come previsto da ACN ai sensi dell art. 8 del D. Lgs. N. 502/92, modificato dai D. Lgs. N. 517/93 e N. 229/99, e specificamente: interventi di assistenza e di soccorso avanzato esterni al presidio ospedaliero, con mezzo attrezzato (ambulanze ed eli-soccorso) secondo le norme vigenti in materia, compresi i trasferimenti; attività assistenziali e organizzative in occasione di maxi emergenze; attività presso centrali operative anche nell ambito dei dipartimenti di emergenza e urgenza, nonché di coordinamento interno ed esterno al servizio con l esclusione della garanzia perdite patrimoniali ; attività di primo intervento dei presidi territoriali delle aziende sanitarie e di pronto soccorso dei presidi ospedalieri dell azienda stessa; punti di soccorso mobili e fissi in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche, culturali, ecc. interventi di assistenza e soccorso avanzato sui suddetti mezzi. a bordo di navi debitamente attrezzate;

7 Art. 5) RESPONSABILITÀ CIVILE DIPENDENTI (R. C. O. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 dei DPR 30 giugno 1965 n per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro dipendenti o regolarmente forniti da Società o Cooperative, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; 2) ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei DPR 30 giugno 1965 n cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali. La garanzia della R. C. O. è estesa alle malattie professionali riconosciute dall'inail (ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO) e/o a quelle ritenute tali dalla Magistratura, purché siano conseguenza di fatti avvenuti durante la validità dell'assicurazione e si manifestino in data posteriore a quella di inizio copertura del certificato di assicurazione.

8 CONDIZIONI ADDIZIONALI Art. 15) MEDICO IN SOSTITUZIONE Premesso che se l Assicurato esercita l attività di medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale in regime di para-subordinazione, ha la facoltà di farsi sostituire nell espletamento della sua attività professionale, esclusivamente da soggetti abilitati ai sensi dell Accordo Collettivo Nazionale, si considera in garanzia, ai termini di polizza, per la responsabilità civile personale anche il suddetto sostituto per l attività svolta in sostituzione dell Assicurato. CONDIZIONI PARTICOLARI Art. 27) DIRETTORE SANITARIO - RESPONSABILE DI STRUTTURA COMPLESSA Ad integrazione delle Condizioni di polizza nell assicurazione sono compresi i danni alle persone ed a cose involontariamente cagionati a terzi da fatto di collaboratori di cui l Assicurato debba rispondere in relazione alla Sua funzione di Direttore Sanitario o Responsabile di Struttura Complessa. Resta espressamente esclusa dalla garanzia la Responsabilità Civile derivante all Assicurato da fatti connessi all attività di carattere organizzativo, dirigenziale, aziendale. Art. 28) ATTIVITÀ DI MEDICO LEGALE E/O MEDICO COMPETENTE E/O MEDICO FISCALE - PERIZIE - CONSULENZE CERTIFICAZIONI (garanzia perdite patrimoniali) L assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza dello svolgimento dell attività di medico legale e/o medico competente (D.Lgs.81/08), medico fiscale nonché in relazione a perizie, consulenze e certificazioni. La presente garanzia é estesa altresì alle attività di coordinatore AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali) e UCCP (Unità Complesse Cure Primarie), nonché alla partecipazione dell Assicurato a commissioni e a tutte le altre attività cui debba obbligatoriamente attenersi in riferimento all ACN vigente. Tale estensione di garanzia s intende prestata con l Applicazione dello scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di Euro 500,00, salvo franchigie superiori pattuite in polizza e fino alla concorrenza di un massimale di Euro ,00 per anno assicurativo. Si precisa che la garanzia non è in ogni caso operante per i danni patrimoniali da rivalsa esercitata a seguito della comminazione di sanzioni ISVAP nonché per i danni di carattere amministrativo che prevedano un coinvolgimento della Corte dei Conti.

9 CONDIZIONI ADDIZIONALI RETROATTIVITA ILLIMITATA CONDIZIONI PARTICOLARI POSTUMA GRATUITA FINO A 5 ANNI

10 TUTELA LEGALE PROFESSIONALE

11 Pagamentodelpremio Lasospensionedellagaranziaassicurativaprevistadall'art.4(2) CTG e dall'art. 1901, I comma, c.c. in caso di mancato pagamento del primo premio avrà effetto trascorsi 30 giorni dalladatadidecorrenzadellapolizza. In caso di mancato pagamento dei premi successivi, la sospensione della garanzia assicurativa prevista dall art. 4 (3) CTG e dall art. 1901, 2 comma, c.c. avrà effetto decorsi 30 giornidallascadenzadellaratapattuita. Seilcontraentenonpagailpremioentroiterminisopraindicati, la copertura assicurativa rimane sospesa fino alle ore 24:00 del giornodipagamentodeldovuto. Descrizionedelleattività pediatri iatri Coperturaautomatica pernuoveattività incasodiattivitànuoveomodificatedurantel annoassicurativo, queste si intendono coperte dallapresenta polizza (art. 2 CSP 2011). (CR:2) Ambitodivaliditàterritoriale Europa Coperturabase A) Procedimentipenali Lagaranziacomprende ladifesadall accusadiavercommessounreato; l assistenza di un avvocato nel caso in cui l assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimentoconnesso(art.210c.p.p.). Nel caso di procedimenti penali sussiste la copertura assicurativaperladifesadall accusadiavercommesso: unreatocolposo; unreatodoloso, cosìcomespecificatoall art.5csp2011. B) Illecitiamministrativi Lagaranziacomprende Ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessaneiconfrontidell Assicurato cosìcomespecificatoall art.5csp2011. GiurisdizioniSpeciali/ Cassazione/CorteCostituzionale sazione/cortecostituzionale Siprecisache,qualoranell ambitodiunprocedimentorientrante in garanzia risultasse necessaria l assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, sono altresì comprese le spese relativeall assistenzaditaleprofessionista(art.6(2)csp2011). ROLANDRechtsschutz-Versicherungs Versicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 Pag.2diPropostaperROLANDPENALE RappresentanzaGeneraleperl'Italia RappresentanteGeneraleperl'Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel Fax info@roland-italia.it PostaElettronicaCertificata(PEC):ROLANDAG@legalmail.it R.E.A.n C.F./P.IVA Iscrittaaln.I.00062,ElencoI,dell'appendiceall'Albo ImpreseISVAP Numeropartner:

12 Dissequestro Lagaranziacomprendealtresìlespeselegalinecessarie ad ottenereildissequestrodibeni,mobiliedimmobili,appartenenti all Assicurato,sottopostiasequestro(conservativo,probatorioo giudiziario) nell ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabileperilproseguimentodell attivitàassicurata(art.5 (1)d)CSP2011). Liberasceltadellegaleedel celtadellegaleedel domiciliatario Aisensi dell'art.6(2)csp,l Assicuratopuòscegliere l Avvocato liberamentesenzaalcunlimiteterritoriale. Vengonoinoltregarantitelespeseperunsecondolegale domiciliatarioconunesborsomassimodi 5.000,00persinistro. Massimaledicopertura -complessivo ,00 persinistrosenzalimiteannuo all internodelmassimalesonocompresi: dirittieonoraridell avvocato illimitato spesediviaggiodell avvocato illimitato spesediviaggiodell assicurato illimitato speseperctu/peritodiparte illimitato speseditraduzione illimitato speseperlaricerca diproveasostegnodelladifesa illimitato -Cauzione Cauzioneperevitare perevitare limitazionidellalibertàpersonale ,00perpersonaassicurata Tale importo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al massimale di copertura. Si precisa che, in caso di sinistro unico,l importo cauzionale viene messo a disposizione afavore di ogni persona assicurata. Perilrestotrovaapplicazionel art.6(7)csp2011. SecondoConsulentediparte Se L'Avvocato incaricato reputa necessario, a supporto della difesa, l'intervento di un ulteriore consulente per unamateria differente rispetto a quella per la quale è già stato incaricato il primo consulente, ROLAND risconosce anche tali spese ai sensi dell'art.6(5)csp. Perquestagaranzialoscopertoammontaa10%manon inferioread 4.000,00perassicuratoevienedetrattodallespese legali. Patteggiamento Ai sensi dell art. 5 CSP 2011, la garanzia si estende altresì al procedimentodi'patteggiamento'(art.444eseguentic.p.p.). ROLANDRechtsschutz-Versicherungs Versicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 Pag.3diPropostaperROLANDPENALE RappresentanzaGeneraleperl'Italia RappresentanteGeneraleperl'Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel Fax info@roland-italia.it PostaElettronicaCertificata(PEC):ROLANDAG@legalmail.it R.E.A.n C.F./P.IVA Iscrittaaln.I.00062,ElencoI,dell'appendiceall'Albo ImpreseISVAP Numeropartner:

13 Estensioniparticolari TUTELALEGALEPERVIOLAZIONIDINORMESPECIFICHE In deroga all'art. 10 (1) (d) CSP 2011 la coperturaassicurativa comprende i costi per la tutela dell'assicurato per ilricorso avverso qualsiasi provvedimento amministrativo derivante da inosservanzadelledisposizionideidecretilegislativi: 81/08(codicesicurezza) 196/03(codiceprivacy) 152/06(codiceambiente) Ambitodellavaliditàterritoriale Ambitodellavaliditàterritoriale Nelterritorioindicatoinpolizza,aldifuoridell'Italia,lagaranzia di cui sopra trova applicazione per la normativa di contenuto analogoaisopracitatidecretilegislativi. Sinistro Insorgenzadelcasoassicurativo Insorgenzadelcasoassicurativo neiprocedimentiamministrativi neiprocedimentiamministrativi Aparzialederogadell art.8csp2011ilsinistrosiintendeinsorto conilcompimentodapartedellacompetenteautoritàdelprimo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penalecheabbiadatooriginealprovvedimentoamministrativo. Codicesicurezza: Insorgenzadelsinistro neiprocedimentipenali imentipenali Con esclusivo riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 (codice sicurezza), in parziale deroga all art. 8 CSP 2011,ilsinistrosi intendeinsorto: - nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell Assicurato per omicidio e/o lesioni personali colpose, ove gli vengano contestate anche violazioni al D.Lgs. n. 81/2008, nelmomentoincuisièverificatol eventolesivo(infortunio); - nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell Assicurato esclusivamente per violazioni al codice sicurezza, con il compimento da parte della competente Autoritàdelprimoattodiaccertamentoispettivoodiindagine amministrativae/openale. TUTELALEGALEPERLACHIAMATAINCAUSADELLACOMPAGNIADIR.C.PROFESSIONALE Nel caso in cui l Assicurato venga chiamato innanziall Autorità Giudiziaria Italiana a risacire un danno (anche morale) in connessioneconlasuaattivitàassicurata,eacondizionechela causadell azionesiacopertacomesinistrodallasuaassicurazione R.C.Professionale,valequantosegue. Lacoperturaèvalidapersostenerelespesedichiamataincausa, finoallimitedi 3.000,00dell assicuratoredir.c.professionale dell Assicurato, nel caso in cui non adempia né in via stragiudiziale né durante il procedimento giudiziale al proprio obbligoaresistereallarichiestadirisarcimentopromossacontro l Assicurato. Tutto ciò a condizione che l Assicurato abbia avvisato tempestivamentel assicuratoredir.c.eabbiarispettatotuttigli obblighieadempimenticontrattualiprevistinellapolizzar.c ROLANDRechtsschutz-Versicherungs Versicherungs-AG AG Sededellasocietà: Deutz-KalkerStr.46 D-50679Colonia(Germania) HandelsregisterKölnHRB2164 Pag.4diPropostaperROLANDPENALE RappresentanzaGeneraleperl'Italia RappresentanteGeneraleperl'Italia:PietroPipitone PiazzaE.Duse,2 I-20122Milano(MI) Tel Fax info@roland-italia.it PostaElettronicaCertificata(PEC):ROLANDAG@legalmail.it R.E.A.n C.F./P.IVA Iscrittaaln.I.00062,ElencoI,dell'appendiceall'Albo ImpreseISVAP Numeropartner:

14 La prima polizza ideata da Medici Pediatri per i Medici Pediatri RESPONSABILITA CIVILE , , ,00 TUTELA LEGALE ,00 PREMIO ANNUALE 530,00 580,00 700,00 FONDAZIONE F.I.A.P.

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