28 febbraio 2013 SUC -Sala delle Vetrate Firenze
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1 Laura Longo 28 febbraio 2013 SUC -Sala delle Vetrate Firenze Silvia Valori
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3 Come promuovere l interesse privato ad investire in cultura o a partecipare, attraverso lo strumento fiscale delle erogazioni liberali, allo sviluppo culturale del proprio territorio? Attraverso una multipla utilità: 1)deduzione fiscale integrale dagli oneri di impresa 2)possibilità di pubblicizzare l erogazione esattamente come avviene per le sponsorizzazioni 3)promozione del territorio che si traduce in un vantaggio immediato per l impresa che vi opera.
4 Passare da una logica di sponsorship ad una di partnership rappresenta una delle possibili risposte Trovare forme adeguate di incentivazione fiscale DEDICATE a queste operazioni è diventato un imperativo categorico Le risposte dello Stato: DPR 917/1986 L 342/2000 Poco conosciute e decisamente sotto utilizzate. Disciplinano la defiscalizzazione integrale degli oneri di impresa di cui possono godere i soggetti titolari di reddito che EROGHINO SOMME in DENARO a FAVORE della CULTURA
5 Criticità Lo strumento legislativo esiste m: - E poco conosciuto dalle PA (Beneficiario) - Manca informazione a favore dei possibili soggetti Erogatori - Le procedure sono tuttavia farraginose
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7 Il decreto legge n. 201/2011, Salva Italia, convertito in L. 214/2011 (in data 22 dicembre) ha introdotto significativi cambiamenti relativi alle erogazioni culturali a favore della cultura. In particolare: L art. 40, comma 9 prevede una riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese e per i cittadini che intendono effettuare erogazioni liberali a favore dei beni ed attività culturali ai sensi del DPR917/1986 art. 15, comma 1, lettere g) ed h) e art. 100 comma 2, lettere e) ed f) ricompreso dall art 38 della L. 342/2000 La documentazione e le certificazioni attualmente richieste sono sostituite da un apposita dichiarazione sostituiva dell atto di notorietà. l art. 42, comma 9 prevede che le somme elargite da soggetti pubblici e privati, per fini rientranti nei compiti istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, siano riassegnate, al Ministero per i beni e le attività culturali MiBAC, con decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze (MEF).
8 D.P.R. 917/1986 Art. 100, c 2, lettera m) L. 342/2000 Art. 38 Al fine di migliorare i servizi alle imprese, con decreto ministeriale 19 novembre 2010 le procedure di comunicazione delle erogazioni liberali sono diventate più snelle ed efficienti Le imprese che hanno effettuato erogazioni liberali sono tenute,entro il 31 gennaio ad un SOLO obbligo di comunicazione. Tale adempimento dovrà essere effettuato per via telematica all Agenzia delle Entrate tramite il nuovo software di compilazione disponibile sul sito I soggetti che hanno beneficiato di erogazioni liberali sono tenuti, entro il 31 gennaio, ad effettuare la comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali tramite il nuovo modello per beneficiari. D.P.R. 917/1986 Art. 15, comma 1, lettera h Le persone fisiche e/o gli enti non commerciali non titolari di reddito di impresa che effettuano erogazioni liberali, ai sensi dell art. 15, comma 1, lettera h) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, devono rivolgersi ai nostri Istituti territoriali (Soprintendenze, Archivi e Biblioteche) unici titolari a rilasciare le certificazioni di oneri soggetti a detrazione. Le persone fisichee gli enti non commercialipossono beneficiare di sgravi fiscali al 19% Gli sgravi fiscali per le imprese sono deducibili al 100%
9 Il Testo Unico delle Imposte sul Reddito (D.P.R. 917/1986) stabilisce all art. 100, comma 2, lettera m, che sono deducibili dal reddito di impresa le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Provvedimento del 15 marzo 2002 dell Agenzia delle Entrate stabilisce le modalità tecniche di trasmissione telematica da parte degli erogatori e del Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC). Il D.M. 3 ottobre 2002 del MiBAC, modificato dal D.M. 19 novembre 2010, stabilisce le categorie di soggetti che possono essere destinatari di erogazioni liberali in denaro e definisce gli obblighi di comunicazione degli erogatori e dei beneficiari. Per ottenere i benefici fiscali previsti in seguito ad una erogazione liberale e poterli inserire nella dichiarazione dei redditi, occorre rispettare un solo obbligo di comunicazione. L erogatore deve dichiarare l erogazione per via telematica solo all Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaiodell anno successivo all erogazione tramite il software di compilazione, reso disponibile dall Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet Il beneficiario deve dichiarare l erogazione ricevutaentro il 31 gennaio al MiBAC tramite il nuovo modello per i soggetti beneficiari riportato in documentazione nella pagina web. Nuovo Modello per beneficiari e Istruzioni per la compilazione (aggiornato al 26 gennaio 2012): to- MiBAC/Contenuti/visualizza_asset.html_ html
10 Il progetto presentato dall Ente deve essere valutato e approvato dagli uffici territoriali competenti del MiBAC. L approvazione del preventivo di spesa rilasciata dagli uffici territoriali competenti del MIBAC, costituisce autorizzazione alla richiesta di detrazione fiscale. I soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti culturali MiBAC - devono trasmettere al MiBAC, per via telematica, i dati relativi all'ammontare delle erogazioni con una apposita dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà (L. 214/2012 art 40, c 9) nei termini e secondo le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 15 marzo pdf. Il MiBAC esegue controlli a campione ai sensi del DPR 445 artt 71-72, e successive modifiche. Le comunicazioni devono essere inviate entro il 31 gennaio dell anno successivo a quello di riferimento, per i soggetti privati che effettuano le erogazioni. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, il Ministero dei Beni Culturali comunica l'elenco nominativo dei soggetti erogatori e il relativo ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, il Ministero dei Beni Culturali, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto 11 aprile pdf, comunica per ciascuno dei soggetti beneficiari l'ammontare delle erogazioni ricevute la quota spettante la conseguente somma da versare all'erario
11 DPR 917/1986 Articolo 10 Oneri deducibili Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: l-quinquies) le erogazioni liberali in denaro effettuate, per la realizzazione di progetti nel settore culturale e dello spettacolo, a favore di associazioni, fondazioni ed enti culturali in genere, certificati ed iscritti ai sensi del successivo comma 1 bis, nonché dei soggetti di cui all art. 1 del D.M (MiBAC) 3 ottobre 2002 (Individuazione dei soggetti e delle categorie di soggetti beneficiari di contributi in denaro, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali).
12 MiBAC, DM 3 ottobre 2002 art. 1 Possono essere destinatari di erogazioni liberali in denaro, a condizione che non perseguano fini di lucro ed il proprio atto costitutivo o statuto preveda lo svolgimento di compiti istituzionali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo e vi sia effettivo svolgimento di corrispondente attività di realizzazione di programmi culturali negli stessi settori, i soggetti o categorie di soggetti di seguito elencati: a)lo Stato, le regioni e gli enti locali, relativamente alle attività nei settori dei beni culturali e dello spettacolo; b)le persone giuridiche, costituite o partecipate dallo Stato o dalle regioni o dagli enti locali; c)gli enti pubblici o persone giuridiche private costituite mediante leggi nazionali o leggi regionali; d)i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che abbiano ricevuto almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, ausili finanziari a valere sul FUS di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e che non siano incorsi in cause di revoca o decadenza dai predetti benefici ovvero che, pur non avendo ricevuto ausili finanziari, si trovino nella condizione di aver diritto a riceverli, anche se nel primo anno di attività;
13 e) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, abbiano ricevuto ausili finanziari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e che non siano incorsi nella revoca o decadenza dai predetti benefici, ovvero che, pur non avendo ricevuto ausili finanziari, si trovino nella condizione di aver diritto a riceverli, anche se nel primo anno di attività; f) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che non rientrando nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti, comunque abbiano ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, ausili finanziari (direttamente) previsti da disposizioni di legge statale o regionale g) le associazioni, fondazioni e consorzi, che risultino costituiti sia tra enti locali e soggetti con personalità giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie di cui alle lettere precedenti, sia esclusivamente tra tali ultimi soggetti; h) le persone giuridiche private che sono titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili comunque soggetti ai vincoli e alle prescrizioni di cui al D.Lgs n. 490/1999, funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno cinque giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato; i) le persone giuridiche private che esercitano attività dirette a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, così come definite dall'art. 148 e segg. D.Lgs. 112/1998.
14 Procedura di attuazione: Tra soggetto erogatore e beneficiario: -Deve essere stipulata una convenzione in forma scritta, se il beneficiario dell erogazione è una Amministrazione, un Ente o una Istituzione pubblica. -Deve stipulare un accordo scritto, se il beneficiario dell erogazione è una persona giuridica privata senza scopo di lucro, comprovante la volontà di realizzare l iniziativa culturale e di voler contribuire al sostegno finanziario beneficiando degli sgravi connessi. L accordo/convenzione, presentato dal soggetto beneficiario, corredato da: - un progetto, nel quale siano specificati i costi complessivi; - le fonti di finanziamento, nelle quali rientrano anche le liberalità; - l avvenuto versamento delle somme erogate; - i tempi di attuazione dell iniziativa; dovrà essere presentato - e ottenere l approvazione - agli organi territoriali competenti del MiBAC. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente Com di Settore del Consiglio nazionale del MiBAC, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo.
15 Le erogazioni liberali devono essere effettuate mediante - conti correnti bancari, postali, vaglia postali, assegni non trasferibili -intestati all ente destinatario dei versamenti e -con l indicazione, nella causale, del preciso riferimento agli artt. 10 L quinquies, -15 h), 100 m) DPR 967/ o art. 38 del L 342/2000. Le erogazioni liberali a favore dello Stato devono essere effettuate mediante versamento presso una delle sezioni provinciali della Tesoreria Provinciale dello Stato.
16 Articolo 15 Detrazioni per oneri h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del MiBAC, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono -attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico -o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel DPR 30 settembre 1963, n. 1409, -ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, -nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali.
17 Articolo 100 ricompreso nell art. 38 L. 342/2000 Oneri di utilità sociale m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturalinei settori dei beni culturali e dello spettacolo, nonché a favore dei soggetti certificati ed iscritti al registro di cui all art. 10 comma 1 bis. Il MiBAC individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D. Lgs n. 281/1997: i soggetti e le categorie di soggetti, non iscritti al registro di cui all art. 10 comma 1 bis, che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento all'agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate.
18 L art 100, comma 2, lettera m, del D.P.R. 917/1986 stabilisce che sono deducibili dal reddito di impresa le erogazioni liberali in denaro destinate allo svolgimento dei compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Provvedimento del 15 marzo 2002 dell Agenzia delle Entrate stabilisce le modalità tecniche di trasmissione telematica da parte degli erogatori e del MiBAC. Il D.M. 3 ottobre 2002 del MiBAC, modificato dal D.M. 19 novembre 2010, stabilisce -le categorie di soggetti beneficiari di erogazioni liberali in denaro -definisce gli obblighi di comunicazione degli erogatori e dei beneficiari. Per ottenere i benefici fiscali previsti in seguito ad una erogazione liberale elargita e poterli inserire nella dichiarazione dei redditi, occorre rispettare un solo obbligo di comunicazione: L erogatore deve dichiarare l erogazione per via telematica solo all Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio tramite ilsoftware di compilazione, reso disponibile dall Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet Il beneficiario deve dichiarare l erogazione ricevutaentro il 31 gennaio al MiBAC tramite il nuovo modello per i soggetti beneficiari riportato in documentazione nella presente pagina web. Nuovo Modello per beneficiari e Istruzioni per la compilazione (aggiornato al 26 gennaio 2012)
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21 1.bis. E istituita presso il MiBAC Commissione di certificazione degli enti culturali. Fanno parte della commissione esperti del settore culturale in materia giuridica, contabile e fiscale nominati dal Ministro, nonché un membro nominato dal Ministro su indicazione dell Agenzia delle Entrate. La Commissione adotterà apposito regolamento organizzativo, approvato con decreto del Ministro. La Commissione ha il compito di analizzare la struttura, gli statuti, i bilanci ed i documenti rilevanti delle associazioni legalmente riconosciute, fondazioni ed enti culturali in genere che ne facciano richiesta, nonché di adottare linee guida e raccomandazioni. La Commissione, terminata l istruttoria, in caso di esito positivo, rilascia all ente richiedente una certificazione di rispondenza agli indirizzi del Ministero e lo iscrive in apposito registro informatico. La certificazione ha validità per il periodo d imposta successivo a quello della richiesta e dovrà essere rinnovata di periodo in periodo, secondo le modalità semplificate che saranno indicate nel regolamento da adottarsi ai sensi del primo paragrafo del presente comma. Ai contribuenti che effettuano erogazioni liberali in denaro agli enti certificati ed iscritti ai sensi del presente comma si applica per l intero ammontare dell erogazione il regime fiscale di cui al comma primo lettera l-quinquies. La cancellazione dal registro informatico ovvero la perdita dei requisiti di iscrizione, a seguito di controllo dell Agenzia delle Entrate, non costituisce presupposto per recuperi d imposta a carico del contribuente che ha effettuato l erogazione liberale.
22 Prossima fase BtoB fundplace
23 Grazie per l attenzione
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