Bollettino. Settimanale. Anno XVIII - n. 29
|
|
- Marcella Massaro
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Bollettino Settimanale Anno XVIII - n. 29 Pubblicato sul sito il 25 agosto 2008
2 56 BOLLETTINO N. 29 DEL 25 AGOSTO 2008 PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE PS7 - SKY-PACCHETTO CALCIO Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 24 luglio 2008; SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà; VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo); VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, adottato con delibera dell Autorità del 15 novembre 2007 pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento); gli atti del procedimento; VISTA la comunicazione di avvio del procedimento del 10 giugno 2008, volto a verificare l esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, lettera f), del Codice del Consumo, così come richiamati, altresì, dall art. 57, comma 2, del medesimo Codice, poste in essere dalla società Sky Italia S.r.l.; VISTE le comunicazioni inoltrate dalla società Sky Italia S.r.l. in data 21 marzo 2008, integrata l 11 aprile 2008, ed in data 7 luglio 2008, nonché le memorie presentate dalla medesima società in data 7 luglio 2008; CONSIDERATO quanto segue: I. FATTO 1. Fra il mese di ottobre 2007 e il mese di aprile , sono pervenute diverse segnalazioni da parte di consumatori che hanno contestato alla società Sky S.r.l. l attivazione di servizi televisivi, mediante la conclusione di contratti a distanza, da essi asseritamene mai richiesti o aventi caratteristiche diverse rispetto a quelle promesse ovvero rispetto ai quali, avrebbero riscontrato ostacoli alla disdetta ed in taluni casi, avendo proposto reclami, non avrebbero ottenuto rimborso immediato delle somme già versate. 2. Pertanto, sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 10 giugno 2008, è stato avviato il procedimento istruttorio ai sensi dell art. 27, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05, come modificato dal Decreto Legislativo n. 146/07, nonché ai sensi dell art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l esistenza di eventuali pratiche commerciali scorrette poste in essere dalla società Sky S.r.l in violazione degli articoli degli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, lettera f), del Codice del Consumo, così come richiamati, altresì, dall art. 57, comma 2, del medesimo Codice. 3. I comportamenti oggetto di contestazione come pratiche commerciali consistono nella: 1 Ulteriori denunce sono pervenute nei mesi di maggio e giugno anche dopo la comunicazione di avvio del presente procedimento.
3 BOLLETTINO N. 29 DEL 25 AGOSTO conclusione di contratti a distanza per abbonamenti ai servizi televisivi Sky senza aver acquisito preventivamente l inequivoca volontà dei soggetti contattati (risultati, poi, titolari del rapporto) ad aderire all offerta commerciale proposta; conclusione di contratti a distanza per abbonamenti alla tv satellitare senza adottare tutte le garanzie necessarie al fine della prestazione di un consenso informato da parte dei soggetti contattati, essendo stata evidenziata in alcune segnalazioni una difformità tra le informazioni fornite verbalmente in sede di proposta contrattuale e quelle contenute nella documentazione negoziale inviata successivamente all indirizzo dell utente; attivazione non richiesta di pacchetti di abbonamento alla tv satellitare e conseguente richiesta di pagamento, con riferimento in particolare alle offerte Mondo Sky+Cinema e Pacchetto Calcio. Rispetto a tali fattispecie, il professionista, a fronte dei reclami degli utenti, non avrebbe provveduto al rimborso immediato delle somme già versate, bensì avrebbe previsto uno storno dalle successive bollette; ostacoli alla disdetta, rappresentati dal pagamento di penali non giustificate da effettivi costi di disattivazione. II. MEMORIE E INFORMAZIONI FORNITE DALLA PARTE 4. Con comunicazione pervenuta in data 21 marzo 2008, integrata in data 11 aprile 2008, in risposta ad una richiesta di informazioni relativa al solo pacchetto Calcio, inoltrata in data 7 marzo 2008 ai sensi dell articolo 4, comma 1, del Regolamento ed acquisita agli atti del procedimento, la società Sky S.r.l. ha specificato, in sintesi, quanto segue: per quanto attiene alla modalità di diffusione della comunicazione con cui al cliente viene confermata l'adesione al pacchetto Calcio e alle modalità di selezione dei soggetti destinatari di tale comunicazione, la promozione Prima vedi e poi decidi Offre Sky cui si riferisce la comunicazione segnalata, è stata portata a conoscenza di tutti gli utenti che non avevano nel proprio abbonamento il pacchetto citato. I destinatari della comunicazione erano soltanto gli abbonati che avevano esplicitamente richiesto l'attivazione promozionale del pacchetto nel periodo compreso tra luglio e ottobre 2007, periodo di promozione dell'offerta sopradescritta. i reclami e le segnalazioni ricevuti in relazione al pacchetto Calcio, pur rappresentando un fenomeno assai circoscritto rispetto al volume totale delle adesioni, hanno ad oggetto l attivazione non richiesta del servizio cui si aggiunge, in alcuni casi, la richiesta di disattivazione dell offerta e/o lo storno degli importi fatturati. Nel periodo di febbraio-marzo 2008 sono state riscontrate 41 richieste di disattivazione del pacchetto citato con causale servizio mai richiesto rispetto al numero complessivo di disattivazioni e ad un volume totale di attivazioni dell offerta di Sky sottolinea che solo a far data dal 28 gennaio 2008, ha adottato un sistema in grado di distinguere con certezza le diverse tipologie di reclami perchè non sussisteva, nel periodo precedente, alcun obbligo per gli operatori di indicare la motivazione delle disattivazioni. 5. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 10 giugno 2008, con riferimento al procedimento cautelare, sono pervenute, in data 7 luglio 2008, la risposta alla richiesta di informazioni formulata nella citata comunicazione di avvio e una memoria difensiva, integrata in data 23 luglio 2008, nelle quali la società ha rilevato l assenza, nel caso di specie, dei presupposti
4 58 BOLLETTINO N. 29 DEL 25 AGOSTO 2008 per l adozione del provvedimento interinale, svolgendo, in sintesi, le seguenti considerazioni e fornendo le seguenti informazioni: per la vendita dei propri servizi Sky utilizza diversi canali: 1) upselling in outsource di nuovi pacchetti; 2) teleselling in outsource nei confronti di potenziali nuovi abbonati; 3) upselling di servizi premium; 4) agenti che operano anche door to door; 5) e installatori di impianti satellitari, solo nei casi in cui ciò sia stabilito da espressa previsione contrattuale fra le parti. Per ciascun canale sono predisposti script e linee guida differenti che indicano le caratteristiche dei pacchetti e dei servizi da vendere ed, in particolare, specificano i costi di fruizione dei servizi offerti (ossia il canone di abbonamento), i costi di attivazione e i costi di installazione sostenuti da Sky. Nelle ipotesi in cui si rendono necessari lavori di installazione aggiuntivi i costi sono posti a carico del cliente e dettagliati nell ordine di lavorazione consegnato dal tecnico; per quanto riguarda le attività esternalizzate poste in essere per il tramite dei sopra citati canali di vendita, queste sono dirette all acquisizione del consenso informato dell utente contattato e condotte seguendo le istruzioni impartite da Sky contenute negli script. I controlli e le misure imposte agli operatori di call center degli Outsources, consistono nella registrazione della fase di adesione dell utente al servizio offerto, nell ascolto di tutte le registrazioni effettuate, nella verifica della loro conformità alle indicazioni contenute negli script. Sono richiesti, altresì, controlli a campione per verificare il grado di comprensione dell utente contattato in relazione all offerta proposta; per le attività di vendita non esternalizzate, realizzate ricorrendo al canale di upselling e limitate ai pacchetti premium per soggetti già abbonati a Sky, le cautele predisposte, direttamente connesse all elevato contenuto tecnologico di tali servizi, consistono in corsi di formazione, script informativi, controlli periodici svolti internamente alla struttura di Customer Relation Management di Sky. Non esistono procedure di registrazione vocale, ma dopo il consenso acquisito telefonicamente è previsto l invio di una lettera con le informazioni relative all offerta a cui l abbonato ha aderito 2. L ordine di lavoro e l attivazione del servizio sono realizzati solo dopo l installazione e l adeguamento dell impianto ad opera del tecnico che si reca al domicilio dell utente e consegna l ordine di lavoro per la sottoscrizione. In ogni caso è previsto l invio di una comunicazione tramite mail ai clienti che prima di aderire richiedono conferma scritta di quanto prospettato telefonicamente dagli operatori del call center; ulteriori misure di controllo che riguardano i canali di vendita in outsourcing sono realizzate con l adozione di meccanismi di incentivi che vengono riconosciuti solo dopo l attivazione del servizio richiesto dall abbonato; per garantire un sistema di reclamo in grado di far fronte alle doglianze degli utenti è stata introdotta una procedura unica, disciplinata nella carta dei servizi, che prevede la possibilità di effettuare reclami mediante: internet, telefono, fax e posta. La definizione dei reclami, pervenuti secondo una delle modalità sopra indicate, avviene per quanto possibile entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione; in caso di contestazione di attivazioni di servizi non richiesti, oltre alle misure già previste della disattivazione tempestiva del servizio e del rimborso tramite il meccanismo dello storno degli importi contestati, è stata introdotta, successivamente alla comunicazione di avvio del presente 2 Da luglio 2008 l invio della lettera di conferma al domicilio dell utente è diventato obbligatorio in ogni ipotesi di vendita di pacchetto premium;
5 BOLLETTINO N. 29 DEL 25 AGOSTO procedimento, un ulteriore procedura che consente la restituzione immediata delle somme versate mediante assegno; per quanto attiene, infine, alle modalità di disdetta dell abbonamento è riconosciuta la facoltà all utente di recedere in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni, mediante raccomandata. Sky recupera, dai propri abbonati che esercitano il recesso solo parte dei costi che ha effettivamente sostenuto per l erogazione dei servizi richiesti che sono, oltretutto, specificatamente indicati nelle condizioni contrattuali 3. Sky solleva riserve circa la competenza di Codesta Autorità in relazione all esercizio di un potere di vigilanza e di applicazione della normativa contenuta nella Legge Bersani, che si presume essere stata violata con l imposizione del pagamento di penali non giustificate da effettivi costi di disattivazione; già in data precedente rispetto alla comunicazione di avvio del presente procedimento, la società era spontaneamente intervenuta per migliorare il processo di acquisizione dei consensi, le procedure di vendita a distanza ed i processi interni di controllo e validazione degli ordinativi, al fine di impedire che si potessero ripetere casi di attivazione di servizi non richiesti o aventi caratteristiche anche solo parzialmente diverse da quelle promesse, infatti, nessuna delle richieste pervenute all Autorità appare avere carattere attuale posto che i comportamenti segnalati sono pressoché tutti relativi all anno 2007; in un ottica di massima collaborazione, la società ha studiato una serie di ulteriori misure al fine di impedire che i casi oggetto di segnalazione abbiano a ripetersi. In sintesi, la società ha provveduto a: 1) rafforzare ulteriormente i meccanismi di controllo al fine di garantire lo scrupoloso rispetto delle regole di acquisizione del consenso dei soggetti contattati attribuendo, a partire da luglio 2008, ad una società esterna l incarico di effettuare un ulteriore verifica nelle ipotesi in cui i servizi attivati risultino non essere mai stati richiesti; 2) prevedere l introduzione, nei nuovi contratti da stipulare con gli outsourcers, di penali da applicare nelle ipotesi di attivazione di servizi non richiesti; 3) adottare un sistema di invio della documentazione con le specifiche dell offerta proposta per la totalità degli ordini di attivazione di servizi premium; in definitiva, le misure adottate da Sky rispetto ai casi oggetto di segnalazione insieme alle modifiche apportate ai processi di acquisizione e controllo del consenso dei clienti nei casi di contrattazione a distanza e all implementazione delle procedure di gestione dei reclami e dei rimborsi, avevano, già nella sostanza e in precedenza rispetto alla comunicazione di avvio del presente procedimento, eliminato il fenomeno oggetto di segnalazione facendo venir meno il presupposto del periculum in mora necessario per l adozione della misura cautelare. Le ulteriori misure che la società si è impegnata ad adottare mostrano, infine, la piena disponibilità a risolvere in modo concreto e definitivo ogni preoccupazione in relazione alle fattispecie segnalate, a beneficio dei consumatori e degli utenti dei servizi. 6. In data 15 luglio 2008, Sky ha presentato impegni ai sensi dell articolo 27, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05. In particolare: per evitare disguidi sulla volontà di richiedere il servizio e sul contenuto del servizio richiesto, Sky si impegna affinché tutti i soggetti outsourcers incaricati alla vendita, procedano alla registrazione di tutte le telefonate con gli abbonati, ovviamente dietro prestazione del relativo consenso affinché la
6 60 BOLLETTINO N. 29 DEL 25 AGOSTO 2008 registrazione dia prova dell inequivoca volontà del cliente di ricevere il servizio. Qualora l utente non fornisca il consenso alla registrazione o se, una volta ricontattato, emerga qualche elemento che faccia dubitare che vi sia una consapevole ed inequivoca manifestazione del consenso, il contratto non viene stipulato né portato in alcun modo ad esecuzione. Al riguardo, la parte ha fatto presente di aver avviato recentemente un attività di controllo e monitoraggio da parte di una società esterna che provvederà a ricontattare telefonicamente ogni quindici giorni i clienti contattati dagli outsourcers per verificare che la procedura di vendita sia stata scrupolosamente rispettata e che i servizi siano stati correttamente venduti e acquistati; verrà inviata una B-mail ossia un messaggio di conferma sul decoder dell abbonato la cui ricezione è comunicata a quest ultimo tramite un avviso che appare sullo schermo di un televisore. Inoltre, sarà inviata una lettera di conferma in relazione a tutte le operazioni di vendita di ulteriori pacchetti nonché di servizi premium. Tale lettera darà conferma del servizio richiesto e di ogni altra informazione utile per la fruizione del servizio. Se accettato, tale impegno sarà attuato entro settembre 2008; Sky sta procedendo a modificare i contratti con gli outsourcers per introdurre significative penali nel caso di cessazione dei servizi non richiesti. Il nuovo standard contrattuale è già operativo e verrà esteso a tutti gli outsourcers già legati a Sky da precedenti contratti entro il mese di settembre nonché da tutti i nuovi outsourcers, intensificando anche l attività di formazione; infine, Sky si impegna a mantenere in essere una procedura che assicura il rimborso degli importi contestati tramite assegno che verrà inviato al domicilio dell abbonato senza addebito alcuno per il pregiudizio che possa derivare ai singoli consumatori per disguidi, omonimie o errori umani. 7. In data 24 luglio 2008, con ulteriore memoria Sky ha comunicato l adozione di misure, di seguito riportate, volte a garantire, in via cautelativa, una più efficace tutela per gli utenti in relazione ai casi di servizi non richiesti. In particolare: Sky ha disposto la sospensione, per tutta la durata del procedimento in oggetto, di ogni attività volta al recupero coattivo presso gli utenti delle somme relative ai servizi erogati dal 1 ottobre 2007 al 30 giugno 2008 in tutti i casi in cui sia stata contestata per iscritto, entro il 24 luglio 2008, l attivazione di un servizio non richiesto; la sospensione dell attività citata è stata prevista sia nei confronti dei soggetti diventati nuovi abbonati nel periodo sopra citato, sia nei confronti dei vecchi abbonati che nello stesso periodo hanno proceduto all acquisto di nuovi pacchetti e/o di nuovi servizi premium di Sky. III. VALUTAZIONI 8. Ciò posto, nel merito si rileva come non appaiano sussistere motivi di particolare urgenza per l adozione della misura cautelare, con particolare riferimento al requisito del periculum in mora. Infatti, rispetto alle fattispecie oggetto di contestazione, la società Sky S.r.l. ha apportato significative modifiche ai propri processi di acquisizione e verifica del consenso dei clienti contattati, ha implementato le procedure di gestione dei reclami e dei rimborsi ed ha, altresì, 3 Come chiarito in dettaglio nella memoria presentata all Agcom nel corso del procedimento avviato ai sensi della legge n. 40/07 e dedotta in allegato alle memorie acquisite agli atti del presente procedimento.
7 BOLLETTINO N. 29 DEL 25 AGOSTO adottato misure volte a sospendere l attività di recupero dei crediti, contestati dai consumatori, derivanti dall attivazione di servizi non richiesti. Più in generale, tutti i comportamenti oggetto di contestazione richiedono una più approfondita valutazione nel corso del procedimento istruttorio. CONSIDERATO che i profili di eventuale scorrettezza delle pratiche commerciali saranno comunque oggetto di approfondimento nel corso del procedimento istruttorio; RITENUTO, pertanto, che dall esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da escludere la sussistenza del requisito della particolare urgenza; DELIBERA di non adottare la misura cautelare ai sensi dell art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell art. 9, comma 1, del Regolamento. Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà
L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 11 LUGLIO 2013 302/2013/S/EEL CHIUSURA DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL SERVIZIO TELEFONICO COMMERCIALE L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DettagliSEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA 1. Premessa La presente sezione contiene disposizioni relative all impiego di tecniche di comunicazione a distanza da parte degli intermediari o di altri
DettagliREGOLAMENTO dell operazione a premi Aderisci online a Sky, per te un Lumia 532"
REGOLAMENTO dell operazione a premi Aderisci online a Sky, per te un Lumia 532" IMPRESA PROMOTRICE Sky Italia S.r.l. sede legale in Milano Via Monte Penice, 7 C.F. e P.I. 04619241005 (di seguito Sky ).
DettagliDelibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio 2004. Visti:
Pagina 1 di 5 Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 29 luglio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01
DettagliL AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;
L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 aprile 2015; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CONTENTO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 5659 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CONTENTO Disposizioni per la tutela del consumatore nell ambito del mercato dell energia
DettagliSCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di
DettagliModifica del Regolamento dell Operazione a Premio SAMSUNG e SKY PACK
Modifica del Regolamento dell Operazione a Premio SAMSUNG e SKY PACK Il Soggetto Promotore, ai sensi e per gli effetti dell art. 10 comma 4 del D.P.R. n. 430/2001, e dell art. XI del Regolamento dell Operazione
DettagliII.11 LA BANCA D ITALIA
Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria
Dettagli2. Test di interoperabilità del sistema di gestione della PEC - Punto 1 della circolare 7 dicembre 2006, n. 51.
In esito all emanazione della circolare 7 dicembre 2006, n. CR/51 - che disciplina l attività di vigilanza e di controllo svolta da AGID nei confronti dei gestori di Posta Elettronica Certificata (PEC)
DettagliCon la presente vengono fornite indicazioni ai fini dell autorizzazione all esercizio di detta modalità di gioco.
Ministero dell Economia e delle Finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato DIREZIONE GENERALE Direzione per i giochi Ufficio 11 - Bingo Roma, 17 giugno 2011 AI CONCESSIONARI DEL GIOCO A DISTANZA
Dettagli! 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GE- NERALI DI VENDITA
Contenuti 1. INFORMAZIONI GENERALI Condizioni Generali di vendita 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VENDITA 3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 4. OBBLIGHI DEL CLIENTE 5. DEFINIZIONE
Dettaglipubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 21 dicembre 2005
pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 21 dicembre 2005 Delibera n. 277/05 INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLA DELIBERAZIONE DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 12 DICEMBRE 2003, N.
DettagliPROTOCOLLO DI AUTOREGOLAZIONE PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI
PROTOCOLLO DI AUTOREGOLAZIONE PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI Parte 1 Disposizioni generali Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Codice di Condotta
DettagliPubblicata su questo Sito in data 02/03/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2007
Delibera n. 96/07/CONS Modalità attuative delle disposizioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 Pubblicata su questo Sito in data 02/03/07 Gazzetta Ufficiale della
DettagliREGOLAMENTO dell operazione a premi SKY TI REGALA YOOX
REGOLAMENTO dell operazione a premi SKY TI REGALA YOOX IMPRESA PROMOTRICE SKY ITALIA S.r.l. - Sede legale in Milano Via Monte Penice, 7 - C.F. e P.I. 04619241005 (di seguito Sky ) TERRITORIO Nazionale
DettagliAutorità per l energia elettrica e il gas
Il Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale Cosa riguarda Quando si applica Con la liberalizzazione del mercato del gas naturale, tutti i clienti del servizio gas hanno la possibilità
DettagliCARTA DEI SERVIZI. Premessa:
CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards
DettagliREGOLAMENTO dell operazione a premi Un Lumia 532 se aderisci online a Sky"
REGOLAMENTO dell operazione a premi Un Lumia 532 se aderisci online a Sky" IMPRESA PROMOTRICE Sky Italia S.r.l. sede legale in Milano Via Monte Penice, 7 C.F. e P.I. 04619241005 (di seguito Sky ). TERRITORIO
DettagliRISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
DettagliAVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS
DELIBERAZIONE 15 GENNAIO 2015 1/2015/S/GAS AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA
DettagliIl Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007
DettagliRegistro Nazionale Professionale delle Imprese Idrauliche ed Elettriche
Premessa al REGOLAMENTO Il 22 novembre 2014 le Associazioni A.B.I., A.C.T.I.F., AFI. GE., AFI.T., A.I.M.I., L.A.A. e U.P.I.L.G., hanno dato vita al Registro Nazionale Professionale delle, Associazione
DettagliAvvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di
DettagliNotiziario settimanale 28 luglio - 3 agosto 2003. No all uso del fax per inviare pubblicità non richiesta. Sms promozionali e gestori telefonici
Newsletter Notiziario settimanale Versione ottimizzata per la stampa No all uso del fax per inviare pubblicità non richiesta Sms promozionali e gestori telefonici A Sidney la Conferenza mondiale dei Garanti
DettagliPS8151 VENDITA FARMACI ON LINE Provvedimento n. 23632
PS8151 VENDITA FARMACI ON LINE Provvedimento n. 23632 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 19 giugno 2012; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte
DettagliLA NUOVA TUTELA DEI CONSUMATORI COSA CAMBIA DAL 14 GIUGNO 2014
LA NUOVA TUTELA DEI CONSUMATORI COSA CAMBIA DAL 14 GIUGNO 2014 Più tutele per i consumatori italiani ed europei: è l effetto della direttiva europea recepita dal decreto legislativo n.21 del 21 febbraio
DettagliIl giorno 12 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:
DELIBERA N. 52/2014 TITOLO 2014.1.10.4 2014.1.10.21.35 LEGISLATURA IX Il giorno 12 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei
DettagliCircolare Informativa n 21/2013
Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento
DettagliModulo di richiesta del Servizio di Portabilità del Numero Mobile per le Piccole&MedieImprese. Versione Novembre 2011 B-MOD06-NOV11
Modulo di richiesta del Servizio di Portabilità del Numero Mobile per le Piccole&MedieImprese B-MOD06-NOV11 Nome Cognome di rilascio di scadenza Dati del cliente presso l operatore di provenienza (Donating)
DettagliREGOLAMENTO dell operazione a premi ABBONARTI A SKY TI FA VIAGGIARE GRATIS
REGOLAMENTO dell operazione a premi ABBONARTI A SKY TI FA VIAGGIARE GRATIS IMPRESA PROMOTRICE SKY ITALIA S.r.l. - Sede legale in Milano Via Monte Penice, 7 - C.F. e P.I. 04619241005 (di seguito SKY ) TERRITORIO
DettagliOSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO
Roma, 30 gennaio 2008 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione
DettagliRISOLUZIONE N. 308/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma
DettagliREGOLAMENTO DELL OPERAZIONE A PREMI "Sky e Gazzetta per te
REGOLAMENTO DELL OPERAZIONE A PREMI "Sky e Gazzetta per te IMPRESA PROMOTRICE Sky Italia S.r.l. sede legale in Milano Via Monte Penice, 7 C.F. e P.I. 04619241005 (di seguito Sky ) in associazione con RCS
DettagliStrategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA
relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...
DettagliCOMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell
DettagliREGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA
ALLEGATO A Alla delibera n. REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA Art. 1 (Definizioni) 1. 1.
DettagliPubblicata su questo Sito in data 18/04/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.99 del 30 aprile 2007
Delibera n. 126/07/CONS Misure a tutela dell utenza per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato ai sensi dell
DettagliAcquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento
Acquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento 1 I contratti a distanza sono caratterizzati dall essere stipulati senza la presenza fisica e simultanea di chi
DettagliPROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA)
PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA) Il presente documento descrive le modalità di coordinamento tra gestori
DettagliOGGETTO DELLA PROMOZIONE
REGOLAMENTO dell operazione a premi Sky sconta Enel Energia Ottobre Dicembre promossa da Sky ITALIA S.r.l. Sede legale in Milano Via Monte Penice, 7 C.F. e P.I. 04619241005 TERRITORIO Nazionale italiano
DettagliREGOLAMENTO dell operazione a premi ABBONARTI A SKY TI FA VIAGGIARE GRATIS CON TELEPASS e SHELL
REGOLAMENTO dell operazione a premi ABBONARTI A SKY TI FA VIAGGIARE GRATIS CON TELEPASS e SHELL IMPRESA PROMOTRICE SKY ITALIA S.r.l. - Sede legale in Milano Via Monte Penice, 7 - C.F. e P.I. 04619241005
DettagliREGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
PEGASO 03 S.r.l. Sede legale ed operativa: Via Cagliero 3/I-3/L 100 41 CARIGNANO (TO) Tel 011-969.87.11 Fax 011-969.07.97 Capitale Sociale Eu ro 100.000,00 i.v. Registro delle Imp rese n. 08872320018 Tribunale
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 15 NOVEMBRE 2012 475/2012/E/COM INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 21 GIUGNO 2012, 260/2012/E/COM, RELATIVA AL SERVIZIO CONCILIAZIONE
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 24 APRILE 2013 173/2013/R/COM MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERAZIONE DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 67/2013/R/COM IN MATERIA DI COSTITUZIONE IN MORA L AUTORITÀ PER
DettagliDETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014
Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2014 DEFC.2014.4 Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E FASTWEB X LA RESPONSABILE DEL
DettagliCodice Comportamentale (Delibera 718/08/CONS)
Codice Comportamentale (Delibera 718/08/CONS) Release 3 Gennaio 2010 Pagina 1 di 11 Indice Premessa...3 Obiettivi e Valori...4 Azioni...6 Destinatari. 8 Responsabilità....9 Sanzioni...11 Pagina 2 di 11
DettagliAcquista in sicurezza online
con la collaborazione di Acquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento Pensi che il PHISHING sia solo un tipo di pesca? Pensi che i COOKIE siano solo biscotti?
DettagliMinistero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER L IMPRESA E L INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione
DettagliDeliberazione 30 settembre 2011 - EEN 8/11
Deliberazione 30 settembre 2011 - EEN 8/11 Verifica di proposte di progetto e di programma di misura per progetti di efficienza energetica presentate ai sensi della deliberazione dell Autorità per l energia
DettagliDECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE N. 213/SAC DEL 22/05/2015
1 DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE N. 213/SAC DEL 22/05/2015 Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 PER I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E FUNZIONI ASSOCIATE. IMPEGNO
DettagliINFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA
INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA Informativa dell iniziativa Carta Roma realizzata dall Amministrazione di Roma Capitale - Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute Viale Manzoni,
DettagliDeterminazione n. 16 del 03.04.2011: Contratto di fornitura di energia elettrica tra il Comune e la Società D.S.E. S.r.l.: provvedimento a contrarre.
Determinazione n. 16 del 03.04.2011: Contratto di fornitura di energia elettrica tra il Comune e la Società D.S.E. S.r.l.: provvedimento a contrarre. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PREMESSO che -
DettagliOggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX
Determinazione dirigenziale n. 2 del 18 febbraio 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
DettagliPROGRAMMA REFERRAL ACCORDO DI PROGRAMMA
PROGRAMMA REFERRAL ACCORDO DI PROGRAMMA Programma Agente Referral Hotel Seeker TM (https://www.hotelseeker.it) è una piattaforma di marketplace basata su tecnologia internet ( il Portale ) gestita da Hotel
DettagliR E G G I O E M I L I A PROTOCOLLO DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE DI SERVIZI
R E G G I O E M I L I A PROTOCOLLO DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE DI SERVIZI 2 Sommario Prima parte: disposizioni generali... 5 1. Finalità... 5 2. Accettazione del Protocollo deontologico... 5 3. Comitato
DettagliRaccolta di domande di ogni tipo (partendo dalle iscrizioni alle scuole ed alle università);
Protocollo Operativo d Intesa tra il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca e Poste Italiane per il servizio di consegna dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola secondaria
DettagliTERMINI E CONDIZIONI DI ADESIONE ALL INIZIATIVA PROMOZIONALE PORTA I TUOI AMICI IN VODAFONE
TERMINI E CONDIZIONI DI ADESIONE ALL INIZIATIVA PROMOZIONALE PORTA I TUOI AMICI IN VODAFONE Con i presenti Termini e Condizioni (di seguito T&C si definiscono le modalità di adesione all iniziativa promozionale
DettagliRegolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
DettagliDELIBERA N. 95/08/CONS L AUTORITA' NELLA sua riunione di Consiglio del 19 febbraio 2008;
DELIBERA N. 95/08/CONS Interpretazione e integrazione dell articolo 5, comma 2, lettera a), del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche
Dettagli4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;
Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui
DettagliBando per il sostegno alla realizzazione di congressi, convegni e seminari di approfondimento scientifico CONTENUTI:
Bando per il sostegno alla realizzazione di congressi, convegni e seminari di approfondimento scientifico CONTENUTI: 1. NORMATIVA DEL BANDO 2. MODULO DI DOMANDA 3. SCHEDA INFORMATIVA ENTE RICHIEDENTE 4.
DettagliIL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
"Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni." D.M. 23 maggio 1992, n. 314 (Pubblicato nella
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 12 novembre 2008. Disposizioni in materia di contribuzione al contenimento dei consumi di gas naturale ai sensi dei decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 11 settembre 2007 e 30 ottobre
Dettagli9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104
9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104 Indirizzi per l attività di gestione degli elenchi regionali degli operatori biologici e dei concessionari
DettagliAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie
DettagliLa responsabilita' unica del revisore di gruppo
legale sulbilancio Verona 15 diccembre2010 La responsabilita' unica di gruppo Art.14 comma 6 legale o la societa di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato sono interamente
DettagliREGOLAMENTO dell operazione a premi Il pieno è FACILE con SKY
REGOLAMENTO dell operazione a premi Il pieno è FACILE con SKY IMPRESE PROMOTRICI SKY ITALIA S.r.l. - Sede legale in Milano Via Monte Penice, 7 - C.F. e P.I. 04619241005 (di seguito SKY ) in associazione
DettagliD. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
D. LGS 81/2008 I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. 58/15/CIR DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PERNA / WIND TELCOMUNICAZIONI S.P.A. (GU14 n. 136/15) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 21 maggio 2015;
DettagliCAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO
CAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO 20.1 PREMESSA... 255 20.2 COMITATO DI CONSULTAZIONE... 255 20.3 SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE RICHIESTE DI MODIFICA... 255 20.4 REQUISITI DI RICEVIBILITA
DettagliASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)
CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla
DettagliCircolare N.35 del 7 Marzo 2014
Circolare N.35 del 7 Marzo 2014 POS per i professionisti. Con la conversione del DL Milleproroghe slitta al 30.06.2014 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che è stata approvata definitivamente
DettagliAVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
CITTA DI TERMINI IMERESE Provincia di Palermo 2 Settore - Servizio Ambiente - Ville e Giardini AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PREMESSA In esecuzione dell'atto
DettagliREGOLAMENTO PER L ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO (RAI)
REGOLAMENTO PER L ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO (RAI) Approvato con delibera CORECOM n. 16/II/2005 del 15.07.2005,
DettagliCondizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna
Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti stipulati dalla società Ghibli Design srl (d ora innanzi Ghibli)
DettagliNotiziario settimanale 24-30 giugno 2002. Indirizzi e-mail e invio di pubblicità. Documento dei Garanti UE sul nuovo software Microsoft
Newsletter Notiziario settimanale Indirizzi e-mail e invio di pubblicità Documento dei Garanti UE sul nuovo software Microsoft Obblighi a tutela della privacy per i gestori Tlc 1 Newsletter 2002 LA SOLA
DettagliCOMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE
COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE Approvato con Delibera Consiglio comunale n 24 del 25-06-2013 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6
DettagliNota di approfondimento
Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con
DettagliIl giorno 28/07/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente
DELIBERA N. 45/2015 TITOLO 2015.1.10.4.1 2015.1.10.21.55 LEGISLATURA X Il giorno 28/07/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:
DettagliDelibera n. 71 /2015
Delibera n. 71 /2015 Avvio del procedimento per l adozione di provvedimenti sanzionatori di cui al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Deliberazione 4 agosto 2008 VIS 74/08 Adozione di un provvedimento ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Bergamo Energia S.p.A.
DettagliREGOLAMENTO DELL OPERAZIONE A PREMI Con Sky esclusivi regali per te
REGOLAMENTO DELL OPERAZIONE A PREMI Con Sky esclusivi regali per te IMPRESA PROMOTRICE Sky ITALIA S.r.l. con sede legale in Milano Via Monte Penice, 7 - C.F. e P.I. 04619241005 (di seguito Sky ) TERRITORIO
DettagliAUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI - DELIBERAZIONE
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI - DELIBERAZIONE 22 febbraio 2007: Modalita' attuative delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7. (Deliberazione
Dettagli2. Articolazione sequenziale dei controlli e delle verifiche ispettive
Procedura per l effettuazione dei controlli telefonici e delle verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento svolti ai sensi della deliberazione dell
Dettagli4.2 Ri.Ba. 4.2.1 Rivisitazione dell impianto delle Ri.Ba. e degli accordi interbancari
Nuove regole a seguito della Direttiva Europea sui servizi di pagamento (PSD) recepito dal Decreto Legislativo N. 11 del 27/01/2010 estratto riferito ai pagamenti tramite RiBa: 4.2 Ri.Ba. 4.2.1 Rivisitazione
DettagliPROCEDURA SCR_PG. - 07.2 Prestazione del servizio di certificazione del Sistema di Gestione della Qualità in organizzazioni multisite.
PROCEDURA SCR_PG. - 07.2 Prestazione del servizio di certificazione del Sistema di Gestione della Qualità in organizzazioni multisite. STATO DEL DOCUMENTO REV. PAR. PAG. DESCRIZIONE Data REV. 01 Emissione
DettagliDELIBERAZIONE N. 30/7 DEL 29.7.2014
Oggetto: Assegnazione all Azienda ASL n. 8 di Cagliari dell espletamento della procedura per l affidamento del servizio di realizzazione del sistema informatico per la gestione dell accreditamento dei
DettagliCOMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA
COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Approvato con atto G.C. n. 492 del 07.12.2011 1
DettagliRegolamento Disciplina dell analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell impatto della regolamentazione (VIR)
Regolamento Disciplina dell analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell impatto della regolamentazione (VIR) [vedi allegato Relazione AIR Adozione del Regolamento Disciplina dell
DettagliPeriodico informativo n. 62/2013
Periodico informativo n. 62/2013 Regime IVA per le locazioni - I chiarimenti Gentile Cliente, dell'agenzia con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza dei recenti
DettagliDELIBERA N. 580/10/CONS
DELIBERA N. 580/10/CONS Ordinanza- ingiunzione alla società H3G S.p.A. per la violazione dell articolo 5, comma 4, della delibera n. 418/07/CONS, con riferimento agli obblighi imposti in materia di tutela
DettagliREGOLAMENTO dell operazione a premi Abbonati a Sky e viaggia con Telepass
REGOLAMENTO dell operazione a premi Abbonati a Sky e viaggia con Telepass IMPRESA PROMOTRICE SKY ITALIA S.r.l. - Sede legale in Milano Via Monte Penice, 7 - C.F. e P.I. 04619241005 (di seguito Sky ) TERRITORIO
DettagliCIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni
CIRCOLARE N.18/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Gestione Tributi Ufficio Gestione Dichiarazioni Roma, 10 maggio 2011 aprile 2011 OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate
DettagliLINEE GUIDA PER L EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA
LINEE GUIDA PER L EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA Versione 01 25/10/2012 Indice PREMESSA... 2 1 ACCETTAZIONE CONDIZIONI GENERALI PER L EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA... 2 2 DEFINIZIONE MODULI
DettagliCondizioni derivati DEGIRO
Condizioni derivati DEGIRO Indice Condizioni per i derivati... 3 Art. 1. Definizioni... 3 Art.. Rapporto contrattuale... 3.1 Accettazione... 3. Servizi di Investimento... 3.3 Modifiche... 3 Art. 3. Execution
DettagliChi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS
Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Definizione di RLS (Art 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per
DettagliAZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.41/2014 INDICE PREMESSA... 3 1. LE PRINCIPALI
Dettaglil Allegato I, recante Misure sulla tutela dei consumatori (di seguito: direttiva
DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2013 477/2013/S/COM AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI PRESCRITTIVI E SANZIONATORI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI FATTURAZIONE L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA
Dettagli