Indice. 1 Gli organi e i modi della notificazione

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1 INSEGNAMENTO DI PROCEDURA PENALE I LEZIONE X LE NOTIFICAZIONI PROF. GIANLUCA D AIUTO

2 Indice 1 Gli organi e i modi della notificazione La richiesta di notificazione La notificazione all imputato La dichiarazione e l elezione di domicilio La dichiarazione di irreperibilità La notificazione alla persona offesa, alle parti private diverse dall imputato ed al pubblico ministero Le attività sostitutive della notificazione La nullità della notificazione di 17

3 1 Gli organi e i modi della notificazione. La notificazione è la procedura mediante la quale un atto entra nella sfera di conoscibilità dell interessato. La legge processuale annette particolare importanza a questo istituto, circondandolo di dettagliate prescrizioni, nell intento di ottenere, se non la certezza della conoscenza del contenuto dell atto, almeno la prova del suo ingresso nella sfera di conoscibilità del destinatario, presumendosi che ciascuno sia in grado di comprendere ciò che gli si vuole comunicare. La notificazione consente l instaurazione del contraddittorio e, più in generale, l effettivo esercizio del diritto di difesa. Nel prescrivere le regole che la disciplinano, il legislatore è chiamato a bilanciare l interesse del notificante con quello del destinatario della notificazione. Quest ultimo ha diritto a ricevere l atto, ma non può paralizzare, per le sue vicende personali, quali l assenza dall abitazione o dall ufficio, lirreperibilità, la mancanza di incaricati abilitati a ricevere, in sua vece, l atto, l attività di notificazione, ragion per cui sono previsti particolari meccanismi idonei a far si che la procedura, una volta avviata, pervenga, comunque, a conclusione, anche quando l atto non possa essere consegnato direttamente al suo destinatario, purchè siano rispettati specifici adempimenti, prescritti in funzione di garanzia. L ufficiale giudiziario è l organo preposto alle notificazioni, che esegue a richiesta del giudice, del magistrato del pubblico ministero, delle parti private e dei loro difensori. Si tratta di un pubblico ufficiale, che al pari del cancelliere e degli altri ausiliari dell autorità giudiziaria, è tenuto ad osservare le norme anche quando la loro inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale (art. 124). In linea di principio, l autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni e gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. Può accadere, anche, che il cancelliere, consegnando direttamente copia dell atto all interessato, sostituisca la notificazione, purchè annoti sull originale dell atto l avvenuta consegna e la data in cui essa è stata eseguita. L atto deve essere notificato per intero, se la legge non prevede espressamente che la notificazione avvenga per estratto (art. 148). 3 di 17

4 Quanto alle modalità di notificazione, l ufficiale giudiziario può provvedervi personalmente o avvalersi del servizio postale (art 170). Se procede di persona, l ufficiale giudiziario scrive la relazione in cui indica l autorità giudiziaria o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale ha consegnato la copia, il luogo e la data della consegna della copia. Se la persona che riceve l atto non è il destinatario, l ufficiale giudiziario deve specificare i rapporti che questa persona ha con il destinatario e le funzioni o le mansioni svolte. La relazione è scritta in calce all originale e alla copia notificata. Se la copia è consegnata in plico chiuso il che avviene quando la consegna della copia destinata all imputato è fatta a persona convivente, al portiere o al sostituto - la relazione è scritta all esterno del plico. La notificazione produce effetto per ciascuno interessato dal giorno della sua esecuzione. Se vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell originale, valgono, per ciascuno interessato, le attestazioni risultanti dalla copia che gli è stata notificata (art. 168 e 157). L ufficiale giudiziario può, a sua discrezione, scegliere tra la notificazione diretta e la notificazione a mezzo del servizio postale, a meno che questa seconda modalità non sia espressamente esclusa dall autorità che chiede l autorizzazione, come può avvenire, ad esempio, in tema di informazione di garanzia. Il magistrato del pubblico ministero può ravvisare, infatti, la necessità che l atto sia notificato direttamente dall ufficiale giudiziario (art. 369). La notificazione a mezzo del servizio postale, si ritiene regolare ed efficace e, quindi, valida, solo quando siano stati rispettati alcuni adempimenti di garanzia, che poi sono analoghi a quelli prescritti per la notificazione effettuata personalmente dall ufficiale giudiziario o dal suo incaricato. L ufficiale postale, predisposta la relazione di notificazione sull originale e sulla copia dell atto, con la menzione dell ufficio postale attraverso il quale spedisce la copia al destinatario, presenta la copia dell atto da notificare all ufficio postale e sulla copia appone l indicazione del nome, del cognome, della dimora, della residenza o del domicilio del destinatario, aggiungendovi ogni particolarità idonea ad agevolare la ricerca. L avviso di ricevimento è spedito in raccomandazione all indirizzo già predisposto dall ufficiale giudiziario. 4 di 17

5 Il piego è consegnato dall agente postale nelle mani del destinatario o, in mancanza, a persona di famiglia che conviva anche temporalmente oppure sia addetta al servizio o alla casa, o al portiere, o a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, sia tenuta alla distribuzione della posta al destinatario, purchè la consegna avvenga nel luogo indicato sulla busta contenente l atto da notificare. Può accadere che il destinatario o le persone alle quali può essere fatta la consegna rifiutino di firmare l avviso di ricevimento ovvero che il destinatario rifiuti il piego o la firma del registro di consegna. In tal caso, l agente postale dà atto del rifiuto sull avviso di ricevimento che è restituito al mittente, eventualmente insieme al piego, e la notificazione si ha per eseguita in tale data. Se le persone abilitate, in luogo del destinatario, a ricevere il piego, lo rifiutano oppure se l agente postale non può consegnare il piego per l assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate, il piego è depositato nell ufficio postale. L agente postale rilascia avviso al destinatario con affissione alla porta d ingresso o immissione nella cassetta della corrispondenza dell abitazione, dell ufficio o dell azienda. Delle formalità eseguite e del deposito deve dare, infine, notizia al destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento. E quest ultima che fa decorrere il termine utile, che è di dieci giorni, perché la notificazione possa ritenersi eseguita (art. 157). 5 di 17

6 2 La richiesta di notificazione. La notificazione può essere ordinata dall autorità giudiziaria o richiesta dalle parti private, comprendendo in questa espressione anche i soggetti del procedimento preliminare. Il magistrato del pubblico ministero dispone, per lo più, la notificazione di avvisi di convocazione, mentre il giudice fa notificare i suoi provvedimenti o, a volte, le richieste del magistrato. Così, ad esempio, se il magistrato chiede la proroga delle indagini, sarà cura del giudice far notificare la richiesta all indagato e alla persona offesa che abbia chiesto di essere avvisata (art. 406 comma 3). Le parti private si avvalgono delle notificazioni per scambiarsi comunicazioni o per dialogare con l ufficio del pubblico ministero. Quando s indirizzano al giudice, le parti private depositano le loro istanze o memorie nella cancelleria. In luogo della notificazione, il difensore della parte privata può inviare copia dell atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 152). In tal caso, il difensore documenta la spedizione depositando in cancelleria copia dell atto inviato - con attestazione di conformità all originale - e l avviso di ricevimento. Il difensore indica altresì se l atto è stato spedito in busta chiusa o in plico (art. 170 e art. 56 disp. a. c. t.). 6 di 17

7 3 La notificazione all imputato. La prima notificazione all indagato a all imputato è eseguita mediante consegna di copia dell atto all interessato. Se non è possibile la consegna alla persona, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l imputato o l indagato esercita abitualmente l attività lavorativa, mediante consegna a persona che conviva anche temporalmente o in mancanza, al portiere o al sostituto. Qualora questi luoghi non siano conosciuti la notificazione è eseguita nel luogo dove l imputato o l indagato ha temporanea dimora o recapito. Il portiere o il sostituto sottoscrive l originale dell atto notificato e l ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell avvenuta notificazione dell atto a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata. L autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell atto. Se le persone abilitate a ricevere un atto mancano o non sono idonee o si rifiutano, si procede nuovamente alla ricerca dell imputato o dell indagato nei luoghi indicati, specificando nella relazione di notificazione anche l ora in cui sono avvenuti gli accessi. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l atto è depositato nel Municipio del comune dove l imputato o l indagato ha l abitazione, o del comune dove esercita abitualmente attività lavorativa. Avviso del deposito è affisso alla porta dell abitazione o dell immobile dove abitualmente il soggetto esercita attività lavorativa. L ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione all imputato o all indagato dell avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata (art. 157 e art. 59 disp. a.c. t.). Le notificazioni all imputato o all indagato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. In caso di rifiuto se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell istituto o al sostituto il quale ne cura l inserimento nel fascicolo personale e la consegna al detenuto, se ne fa richiesta. Nello stesso modo si provvede quando 7 di 17

8 non è possibile consegnare la copia direttamente all imputato o all indagato, perché legittimamente assente. In tal caso dell avvenuta notificazione il direttore dell istituto informa immediatamente l interessato. Le notificazioni al detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite secondo le forme ordinarie. In nessun caso le notificazioni all imputato o all indagato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme previste per l irreperibile (art. 156 e art. 57 disp. a.c.t.). La notificazione all imputato residente all estero va fatta mediante l invio di una raccomandata con avviso di ricevimento contenete l indicazione dell autorità che procede, del titolo del reato, della data e del luogo in cui è stato commesso, nonché l invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. L invito è redatto pure nella lingua ufficiale dello Stato in cui è nato l imputato o l indagato, quando dagli atti non risulta che conosca la lingua italiana ed è trasmesso in allegato all avviso redatto in lingua italiana. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata non viene dichiarato o eletto il domicilio, oppure la dichiarazione o l elezione è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi trasferita all estero successivamente all emissione del decreto di irreperibilità (art. 169 e art. 63 disp. a.c.t.). Le notificazioni all imputato o all indagato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia dell atto al difensore. Se l imputato è privo di difensore, l autorità giudiziaria ne designa uno d ufficio. Il difensore rappresenta l imputato o l indagato a ogni effetto (art. 165). 8 di 17

9 4 La dichiarazione e l elezione di domicilio. L attività di notificazione è semplificata se si conosce il domicilio del destinatario. A tal fine, è previsto che il giudice, il magistrato del pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l intervento della persona sottoposta alle indagini o dell imputato non detenuto né internato, invitino l interessato ad indicare la casa di abitazione o il luogo in cui esercita abitualmente l attività lavorativa oppure a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che ha l obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o dell elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale. Se la notificazione nel domicilio dichiarato e eletto diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna di copia al difensore. Nello stesso modo si procede quando la dichiarazione o l elezione di domicilio manchi o sia insufficiente o inidonea. Tuttavia, se risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, il soggetto non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si procede secondo le modalità ordinarie. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall imputato o dall indagato all autorità che procede, con dichiarazione raccolta a verbale oppure mediante telegramma o lettera raccomandata, con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore. La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del tribunale ordinario del luogo nel quale il soggetto si trova. In tal caso, il verbale è trasmesso immediatamente all autorità giudiziaria che procede. Analogamente si provvede quando la comunicazione è ricevuta da una autorità giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorità. Finchè questa non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento penale, a meno che nel frattempo il soggetto non sia detenuto e non si tratti di atti che si compiono nel giudizio davanti alla corte di cassazione, per il quale il domicilio delle parti è presso i rispettivi difensori. 9 di 17

10 Per le notificazioni da eseguire nel domicilio dichiarato o eletto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla prima notificazione all imputato o all indagato non detenuto (art e art. 62 disp. a.c.t.). 10 di 17

11 5 La dichiarazione di irreperibilità. La dichiarazione di irreperibilità è il provvedimento che l autorità giudiziaria emette quando non è possibile eseguire la notificazione all indagato o all imputato nelle forme ordinarie, perché non si conoscono la casa di abitazione, il luogo in cui esercita abitualmente l attività lavorativa e il luogo in cui ha temporanea dimora o recapito. Preso atto dell esito negativo del primo tentativo di notificazione, l autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell imputato o dell indagato, particolarmente nel luogo di nascita, dell ultima residenza anagrafica, dell ultima dimora, in quello dove ha esercitato attività lavorativa e presso l amministrazione carceraria centrale. La polizia giudiziaria incaricata è tenuta a relazionare all autorità richiedente, indicando i luoghi in cui le ricerche sono state svolte, gli ufficiali e gli agenti che le hanno eseguite, i nomi dei familiari reperiti e le notizie dagli stessi fornite circa il luogo in cui il loro congiunto si trova. Con il decreto che dichiara l irreperibilità si designa un difensore all imputato o all indagato che ne sia privo e si ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia dell atto al difensore, che rappresenta a tutti gli effetti l irreperibile. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide, ma il decreto d irreperibilità ha una validità temporale limitata. Va, infatti, ricordato che: a) se è emesso dal giudice o dal magistrato del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, cessa di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce l udienza preliminare, oppure, quando questa manchi, con la chiusura delle indagini preliminari; b) se è emesso dal giudice, per la notificazione degli atti introduttivi dell udienza preliminare, oppure dal giudice o dal magistrato del pubblico ministero, per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio, cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado; c) se è emesso dal giudice di secondo grado o da quello di rinvio, cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza. Ogni decreto d irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati (artt , 169 e art. 61 disp. a.c.t.). 11 di 17

12 6 La notificazione alla persona offesa, alle parti private diverse dall imputato ed al pubblico ministero. La notificazione alla persona offesa dal reato deve essere eseguita nei luoghi individuati per la prima notificazione all imputato o all indagato non detenuto oppure mediante deposito di copia dell atto nella cancelleria del giudice che procede, se tali luoghi sono ignoti. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene dichiarato o eletto il domicilio o la dichiarazione o l elezione è insufficiente o inidonea, la notificazione è eseguita ancora mediante deposito di copia dell atto nella cancelleria del giudice che procede. Quando, per il numero dei destinatari o per l impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulta difficile, l autorità giudiziaria può disporre, con decreto in calce all atto da notificare, che la notificazione sia eseguita mediante pubblici annunci. Nel decreto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova l autorità procedente e un estratto è inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica. La notificazione si ha per avvenuta quando l ufficiale giudiziario deposita una copia dell atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell attività svolta, nella cancelleria o segreteria dell autorità procedente (artt. 154 e 155). La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita con le forme stabilite per la prima notificazione all imputato non detenuto. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono ancora costituiti, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto dalla cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o in caso 12 di 17

13 di indicazione insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria (art. 154). Le forme previste per la prima notificazione all imputato non detenuto si applicano anche per la notificazione di atti a soggetti diversi da quelli sinora richiamati, salvi i casi di urgenza, in cui si ricorre all uso del telefono o del telegrafo (art. 167). Le notificazioni al magistrato del pubblico ministero sono eseguite, anche direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell atto nella segreteria. Il segretario annota sull originale e sulla copia dell atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta (art. 153). 13 di 17

14 7 Le attività sostitutive della notificazione. Diverse sono le attività sostitutive della notificazione, che possono assumere la forma dell esecuzione del provvedimento, della comunicazione orale, dell avviso o della convocazione. In primo luogo, la consegna di copia dell atto all interessato, da parte del cancelliere del giudice o del segretario del magistrato del pubblico ministero, sostituisce la notificazione, sempre che si provveda ad annotare sull originale dell atto l eseguita consegna e la data in cui è avvenuta. In secondo luogo, la lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi dati verbalmente agli interessati dal giudice o dal magistrato del pubblico ministero, purchè ne sia fatta menzione nel verbale, producono i medesimi effetti della notificazione (artt. 148 e 151). Quelle sin qui elencate sono forme sostitutive delle notificazioni indipendentemente dalla figura del destinatario, nel senso che tutti possono conoscere il contenuto dell atto mediante ricezione della copia o ascolto della lettura. Sono previste, poi, ma solo per le persone diverse dall imputato, altre forme di comunicazione, a volte, più rapide, a volte, più laboriose. E indubbiamente immediata la notificazione eseguita, per estratto, mediante telegramma a cura del cancelliere del giudice o del segretario del magistrato del pubblico ministero, così come risponde ad esigenze di celerità la notificazione che ha luogo con quei mezzi tecnici, come, ad esempio, il telefax, che garantiscono la conoscenza dell atto (artt. 150 e 64 disp. a.c.t.). Non altrettanto rapida risulta la procedura, quando il giudice dispone, in caso di urgenza, che la persona, diversa dall imputato, sia avvisata o convocata a mezzo del telefono. Il cancelliere deve porre in essere più adempimenti, in quanto: 1) chiama il numero telefonico corrispondente all abitazione o al luogo dove la persona esercita abitualmente l attività lavorativa o ha temporanea dimora o recapito; 2) dà la comunicazione al destinatario o a persona che con lui convive anche temporaneamente; 3) provvede a dare immediata conferma della comunicazione al destinatario mediante telegramma; 14 di 17

15 4) annota sull avviso o sulla convocazione il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che ha ricevuto la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, il giorno e l ora della telefonata; 5) allega agli atti del procedimento la copia e la ricevuta di spedizione del telegramma e il testo del fonogramma (art. 149 e art. 55 disp. a.c.t.). 15 di 17

16 8 La nullità della notificazione. La nullità della notificazione consegue ad un vizio della procedura che non consente di ritenere pervenuta nella sfera di conoscibilità dell interessato un adeguata informazione circa il contenuto dell atto che deve essere notificato. I casi sono tassativi: 1) l atto è stato notificato in modo incompleto e non si versa in una delle ipotesi in cui la legge consente la notificazione per estratto ; 2) vi è incertezza assoluta sull autorità che ha ordinato la notificazione o sulla parte privata che l ha richiesta; 3) vi è incertezza assoluta sul destinatario della copia dell atto; 4) manca la sottoscrizione di chi ha eseguito la notificazione nella relazione della copia consegnata all interessato o alla persona abilitata alla ricezione; 5) manca sull originale dell atto la sottoscrizione della persona che ha ritirato la copia in luogo dell interessato; 6) la copia dell atto è stata consegnata a persona non abilitata alla ricezione; 7) la notificazione è stata eseguita mediante consegna della copia dell atto al difensore, perché non è stato possibile effettuarla presso il domicilio dichiarato o eletto, ma non sono stati dati i prescritti avvertimenti all imputato o all indagato circa l obbligo di comunicare ogni variazione; 8) la notificazione è stata eseguita mediante deposito della copia dell atto nella casa del comune dove l indagato o l imputato ha l abitazione o esercita abitualmente il lavoro, ma è stata omessa l affissione dell avviso alla porta della casa di abitazione o del luogo di lavoro; 9) la notificazione è stata eseguita mediante deposito della copia dell atto nella casa del comune dove l indagato o l imputato ha l abitazione o esercita abitualmente il lavoro, ma è stata omessa la comunicazione all indagato o all imputato con raccomandata con avviso di ricevimento; 16 di 17

17 10) non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto con cui ha disposto la notificazione mediante l impiego di mezzi tecnici e l atto non è giunto a conoscenza del destinatario (art. 171). 17 di 17

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