COMUNE DI TREMEZZINA. Regolamento di CONTABILITA

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1 COMUNE DI TREMEZZINA Regolamento di CONTABILITA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 09/04/2014 1

2 capo I programmazione generale art. 1 - documenti di programmazione generale art. 2 - formazione del bilancio art. 3 - sessione di bilancio capo II programmazione operativa art. 4 - responsabili dei servizi art. 5 - competenze dei responsabili dei servizi art. 6 - piano operativo degli obiettivi e delle risorse art. 7 - servizio finanziario art. 8 - responsabile del servizio finanziario art. 9 - responsabilità diretta e personale capo III gestione art gestione delle entrate art gestione delle uscite art procedimento di impegno della spesa art impegno di spese fisse art spese in conto capitale da impegnare in conto residui art determinazioni di impegno art uscite finanziate da fondi a specifica destinazione art salvaguardia degli equilibri di bilancio art provvedimenti equilibrio di bilancio art controllo di gestione art rendiconto della gestione art bis - controllo degli equilibri finanziari capo IV tesoreria art affidamento del servizio di tesoreria procedura art operazioni di riscossione art rapporti col tesoriere capo V revisione economico-finanziaria art l organo di revisione art elezione e insediamento art durata e cessazione dall incarico capo VI servizio economato art servizio di economato art fondo per le minute spese art pagamenti art rendiconto art organizzazione della cassa economale e responsabilità art scritture contabili art adeguamento del fondo spese minute capo VII agenti contabili art definizione art conti amministrativi capo VIII deroghe al d.lgs.267/00 art verifiche straordinarie di cassa art depositi per spese contrattuali, d asta e cauzionali art rendicontazione dei contributi straordinari art ulteriori norme regolamentari 2

3 norme finali e transitorie art leggi e regolamenti Art. 42 entrata in vigore capo IX 3

4 Capo I PROGRAMMAZIONE GENERALE Art. 1 DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 1. I documenti di programmazione, ed il rendiconto che l'organo esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio comunale sono rispettivamente la relazione previsionale e programmatica, la verifica sullo stato di attuazione dei programmi, la relazione al rendiconto di gestione. 2. I documenti di programmazione permettono la lettura delle scelte di bilancio per programmi. I programmi di spesa sono composti dall'obiettivo o dal referto politico/programmatorio e dal corrispondente contenuto finanziario. 3. L'organo esecutivo individua le direttive politiche e gli indirizzi generali da riportare, ultimato il processo di costruzione del bilancio, nella relazione previsionale e programmatica. Lo stesso organo redige il referto infrannuale sullo stato di attuazione dei programmi ed esprime le valutazioni sull'efficacia dell'azione condotta nella relazione al rendiconto di gestione. 4. Il servizio finanziario struttura la contabilità per fornire una lettura della spesa per programmi. Questa riclassificazione rappresenta il contenuto contabile della relazione previsionale e programmatica, della verifica sullo stato di attuazione dei programmi, della relazione al rendiconto di gestione. Art. 2 FORMAZIONE DEL BILANCIO 1. Il processo di formazione del bilancio comporta l'intervento propositivo dell'amministrazione e della tecno struttura, secondo le rispettive competenze. Prima dell'inizio del processo di costruzione del bilancio, il responsabile finanziario concorda con l'amministrazione i tempi tecnici che dovranno essere rispettati da tutti i soggetti che, a vario titolo nell'ambito delle competenze sotto riportate, concorrono nella formazione del bilancio di previsione. 2. Il sindaco o l'organo esecutivo, con la collaborazione dei responsabili dei servizi, specifica le direttive di carattere generale e i macro obiettivi che costituiranno, se confermati nel processo di raggiungimento dell'equilibrio del bilancio di previsione, il nucleo principale degli obiettivi riportati nella relazione previsionale e programmatica. 3. Il servizio finanziario coordina l'acquisizione delle informazioni contabili, stabilisce gli standard qualitativi che le previsioni di entrata ed uscita devono rispettare per essere iscritte negli stanziamenti provvisori di bilancio. 4. Sulla base delle direttive generali o, in assenza di queste, in base alle proprie responsabilità gestionali, i titolari dei servizi trasmettono al responsabile finanziario i budget di entrata ed uscita dei propri centri di costo. Nel caso in cui i procedimenti amministrativi di acquisizione dei fattori produttivi facciano capo ai responsabili di altri servizi (di supporto), le previsioni di spesa vengono avanzate dai responsabili dei servizi di supporto previa verifica della congruità degli stessi con i responsabili dei servizi finali. 5. Il coordinatore unico delle opere pubbliche, in esecuzione delle direttive generali emanate dall'amministrazione e previa verifica della congruità gestionale dell'investimento con i responsabili dei servizi destinatari dell'intervento e della fattibilità finanziaria con il responsabile dell'omonimo servizio, predispone la proposta del piano triennale delle opere pubbliche. 6. L'organo esecutivo, con l'intervento del responsabile finanziario, opera le scelte programmatiche necessarie per il raggiungimento dell'equilibrio definitivo di bilancio. Art. 3 SESSIONE DI BILANCIO 1. Nei termini stabiliti dalle disposizioni di legge, lo schema di bilancio annuale, 4

5 pluriennale e la relazione previsionale e programmatica, vengono adottati dalla giunta e messi a disposizione dell organo di controllo. Entro i successivi 3 giorni l organo di revisione redige la propria relazione. 2. Nei 4 giorni successivi all approvazione dello schema, i documenti di cui sopra ed i relativi allegati, unitamente al parere tecnico ed alla relazione del revisore del conto, vengono presentati al Consiglio Comunale mediante deposito nella segreteria comunale. Il deposito deve essere effettuato entro il termine di 10 giorni antecedenti la data prevista per l approvazione del Bilancio. Del deposito è dato avviso a cura della segreteria ai consiglieri nelle forme previste per la comunicazione delle convocazioni per le adunanze consiliari. Durante il deposito il Bilancio con i relativi allegati restano a disposizione dei consiglieri che ne potranno prendere visione negli orari d ufficio. Costituisce presentazione del bilancio anche la notifica effettuata presso il domicilio del Consigliere Comunale. 3. Entro i primi 5 giorni di deposito, di cui al precedente comma 2, i Consiglieri comunali possono presentare e protocollare le proposte di emendamento al bilancio indicando il finanziamento della spesa proposta (storno da altro intervento di spesa o maggiorazione motivata dell'entrata) assicurando, in ogni caso, il pareggio del bilancio. Le proposte pervenute in ritardo, o formulate in modo difforme dalle suddette prescrizioni, sono inefficaci e non possono formare oggetto di pronunciamento del consiglio. 4. Nella seduta del consiglio comunale per l approvazione del bilancio, il consiglio, vota singolarmente e preliminarmente le proposte di emendamento corredate dal parere di regolarità tecnica e contabile/finanziaria da parte del responsabile e del revisore del conto. Successivamente l'organo consiliare delibera il bilancio, completo di relazione previsionale e programmatica e bilancio triennale. Capo II PROGRAMMAZIONE OPERATIVA Art. 4 RESPONSABILI DEI SERVIZI 1. Il responsabile del servizio è il soggetto a cui spetta la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria del proprio centro di responsabilità, attuata mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse assegnate o gestite. Il responsabile del servizio risponde del raggiungimento dei risultati contenuti nel piano operativo annuale degli obiettivi e delle risorse. 2. Per far fronte a queste finalità, al responsabile del servizio sono affidati un complesso di mezzi finanziari di entrata ed uscita, di risorse umane e di dotazioni strumentali. 3. Il riferimento organizzativo per l'attribuzione delle competenze gestionali ai responsabili tecnici è il centro di responsabilità, inteso come unità operativa sufficientemente autonoma ed organizzata in mezzi umani, strumentali e finanziari. 4.Il responsabile del servizio uniforma la sua attività gestionale ai dettati della legge e del regolamento degli uffici e dei servizi. Art. 5 COMPETENZE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 1. Al titolare del centro di responsabilità, nella qualità di responsabile del servizio, spetta in particolare: - Proporre all'amministrazione gli obiettivi operativi e le risorse necessarie alla gestione del servizio di cui è titolare, nell'ambito degli obiettivi generali stabiliti dal sindaco o dall'organo esecutivo;.-collaborare con l'amministrazione, in forma propositiva, nell'individuare le eventuali alternative tecnicamente e finanziariamente praticabili per realizzare gli obiettivi generali stabiliti per l'esercizio; 5

6 - Fornire, al servizio finanziario, le previsioni dei budget di risorse di entrata ed uscita necessarie al funzionamento delle propri strutture;.-definire, con l'eventuale apporto del nucleo di valutazione, i parametri e gli indicatori di risultato che costituiranno il sistema di autocontrollo di gestione di ogni centro di responsabilità; - Raggiungere i risultati contenuti nel piano operativo annuale degli obiettivi e delle risorse attribuiti ai centri di responsabilità (PEG o documento equivalente) operando mediante autonomi poteri di spesa e nel rispetto delle direttive di gestione riportate nel medesimo documento. Art. 6 PIANO OPERATIVO DEGLI OBIETTIVI E DELLE RISORSE 1. L'organo esecutivo, con specifico atto deliberativo di valenza annuale, entro 20 giorni dall esecutività del bilancio di previsione, attribuisce ai titolari dei centri di responsabilità (responsabili dei servizi) gli obiettivi e le risorse necessarie a conseguire quei predeterminati obiettivi. 2. All'interno dello stesso documento, l'organo esecutivo individua i centri di responsabilità in cui si articola l'organizzazione reale del Comune. 3. Il piano operativo degli obiettivi e delle risorse viene predisposto dal segretario comunale/direttore generale configurando gli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi e le corrispondenti risorse, in modo realistico e realizzabile, sulla base di un processo negoziale che, con il coordinamento tecnico del responsabile finanziario, prevede il coinvolgimento propositivo dei membri dell'organo esecutivo e dei responsabili dei servizi. 4. Il piano annuale individua gli obiettivi operativi, le risorse finanziarie di entrata ed uscita e, se necessario, quelle strumentali ed umane, assegnate ad ogni centro di responsabilità. Specifica, inoltre, gli indicatori di risultato ed ogni altro parametro necessario a valutare lo stato di realizzazione degli obiettivi programmati. 5. Il piano operativo costituisce il principale punto di riferimento per la valutazione delle prestazioni dei dirigenti e/o dei responsabili di servizio effettuata dal nucleo di valutazione e contiene gli elementi tecnici per attivare il controllo interno di gestione. 6. Nel caso di proroga dei termini di approvazione del bilancio oltre la data del è possibile deliberare con atto di Giunta Comunale una proroga del PEG dell esercizio concluso sebbene nei limiti di spesa normativamente previsti nella gestione provvisoria. Art. 7 SERVIZIO FINANZIARIO 1. Il servizio finanziario attua il coordinamento dell'attività finanziaria esercitata dall'ente e dai diversi centri di responsabilità in cui si articola l'organizzazione del Comune, cura la regolare tenuta della contabilità ufficiale e delle eventuali contabilità di supporto e garantisce il costante mantenimento degli equilibri finanziari dell'ente. Predispone, sentiti il segretario comunale e gli altri responsabili, sulla base degli atti formulati all art. 2 e dei dati in proprio possesso, i progetti dei bilanci preventivi annuali e pluriennali da presentare alla Giunta, congiuntamente alla relazione preliminare illustrativa dei dati finanziari contenuti nei documenti suddetti. Elabora le variazioni al bilancio di previsione a richiesta dei competenti servizi, o sulla base delle informazioni in merito in suo possesso. Predispone sentiti il segretario comunale e gli altri responsabili, il rendiconto da sottoporre all organo esecutivo. 2. Per garantire il rispetto del principio generale di equilibrio di bilancio, nessun atto amministrativo, delibera o determinazione che comporti impegni di spesa può essere assunto da qualunque organo politico o tecnico senza la preventiva registrazione del movimento in contabilità e la verifica dei riflessi finanziari sugli equilibri di bilancio e di congruità con il contenuto della relazione previsionale e programmatica. 6

7 3. Il responsabile finanziario, con l'apposizione su tutti gli atti che comportano implicazioni finanziarie e contabili il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, certifica l'avvenuto riscontro. 4. In attuazione dei limiti posti dall'articolo 151 del D.Lgs. 267/00, gli organi monocratici o collegiali, tecnici o politici, non possono adottare atti amministrativi privi del citato visto e, se adottati, sono tecnicamente inefficaci ed improcedibili. Art. 8 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 1. Oltre a quanto indicato al precedente art. 7, il responsabile del servizio finanziario: a) esprime parere in ordine alla regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione e/o di determinazione; b) attesta la copertura finanziaria su ogni proposta di assunzione di impegni di spesa; c) firma i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso; d) è responsabile della tenuta della contabilità del Comune nelle forme e nei termini voluti dalla legge e dal regolamento; e) vigila sull'esatto accertamento delle entrate e sulla gestione del bilancio e del patrimonio; f) segnala obbligatoriamente al Sindaco, o suo delegato, al Segretario comunale ed all'organo di revisione, fatti o atti di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, che possano, a suo giudizio, comportare gravi irregolarità di gestione o provocare danni al Comune. Trasmette ai soggetti suddetti i risultati della verifica nonché comunica per iscritto ai medesimi l'eventuale verificarsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro dieci giorni dalla conoscenza dei fatti. Il Consiglio provvede al riequilibrio a norma dell art.193 del D.Lgs. 267/00, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della Giunta comunale. 2. Su richiesta del Sindaco, quando nell ordine del giorno delle sedute della Giunta o del Consiglio Comunale sono presenti argomenti che richiedano una specifica conoscenza in materia contabile, al responsabile del servizio finanziario può essere chiesto di partecipare alle sedute in questione per fornire gli adeguati chiarimenti. 3. In caso di assenza o impedimento del Responsabile del Servizio finanziario le sue funzioni sono assunte ad ogni effetto dal Segretario comunale o, in subordine da un dipendente della medesima area, con professionalità adeguata. Art. 9 RESPONSABILITÀ DIRETTA E PERSONALE 1. Il Responsabile del Servizio finanziario od il facente funzioni, assume diretta e personale responsabilità per la veridicità ed esattezza dei dati e delle notizie contenute nei certificati, nelle documentazioni e nelle registrazioni, nonché dei dati del bilancio annuale e pluriennale, degli impegni di spesa e del rendiconto. 2. I funzionari dei servizi interessati provvedono alla presentazione del rendiconto sull'utilizzo di tutti i contributi straordinari assegnati al Comune da altri enti pubblici, con i criteri e le modalità previste dell'art. 158 del D.L.vo n. 267/00. Capo III GESTIONE Art. 10 GESTIONE DELLE ENTRATE 1. La gestione delle risorse finanziarie di entrata, nelle fasi stabilite dall art. 178 e seguenti del D.Lgs. 267/00, spetta ai responsabili dei servizi nel rispetto delle competenze individuate nel piano operativo degli obiettivi e delle risorse. 2. Nell'ambito di queste competenze, competono ai responsabili dei servizi: 7

8 - le comunicazioni al servizio finanziario delle previsioni degli stanziamenti di entrata, indicando i criteri adottati per formulare la previsione; - l emissione degli atti amministrativi per l'accertamento e la riscossione dei corrispondenti crediti; - la diramazione tempestiva degli inviti e le diffide di pagamento ai creditori morosi; - nel caso di esito negativo del secondo invito al pagamento, la trasmissione al servizio competente in materia, ed all ufficio finanziario, della copia della documentazione necessaria per procedere alla riscossione coattiva; - la verifica, alla chiusura di ogni esercizio, dei titoli giuridici che permettono la conservazione tra i residui attivi delle somme accertate e non riscosse. 3. I procedimenti amministrativi di accertamento delle entrate, in deroga all art. 179 del D.Lgs. 267/00, che sono di competenza economica dell'esercizio chiuso possono essere ultimati fino alla data di produzione della stampa ufficiale del conto consuntivo soggetto al controllo dei revisori dei conti. A partire da tale data, tutti i residui procedimenti si intendono non ultimati e le corrispondenti poste costituiscono "minori accertamenti" di competenza dell'esercizio chiuso. Art. 11 GESTIONE DELLE USCITE 1. La gestione delle risorse finanziarie di spesa, nella fasi stabilite dall art. 182 e seguenti del D.Lgs. 267/00, spetta ai responsabili dei servizi nel rispetto delle competenze individuate nel piano operativo degli obiettivi e delle risorse operative. 2. Nell'ambito di queste competenze, competono ai responsabili dei servizi: - la comunicazione al servizio finanziario delle richieste degli stanziamenti di spesa, indicando i criteri adottati per formulare la previsione; - l emissione degli atti amministrativi per l'impegno, nella forma di delibera o determinazione, ed il pagamento dei corrispondenti debiti; - Le procedure di liquidazione delle fatture e dei documenti che autorizzano il pagamento emettendo le corrispondenti determinazioni di liquidazione od apponendo il visto di regolarità della fornitura o prestazione di servizio e di liquidazione della spesa; - Di verificare, alla chiusura di ogni esercizio, i titoli giuridici che permettono la conservazione tra i residui passivi delle somme impegnate e non pagate. Art. 12 PROCEDIMENTO DI IMPEGNO DELLA SPESA 1. Gli stanziamenti di bilancio vengono impegnati di norma dai responsabili dei servizi con l'emissione delle determinazioni di impegno e nel rispetto degli obiettivi e delle direttive contenute nel piano operativo. 2. Alla registrazione degli impegni provvede d'ufficio il Servizio finanziario. 3. Il piano operativo degli obiettivi e delle risorse specifica le casistiche e gli eventuali stanziamenti di spesa per i quali l'organo esecutivo non attiva immediatamente l'autonomia gestionale del responsabile del servizio. In questo caso l'obiettivo di gestione e le direttive operative vengono stabilite con successive deliberazioni. 4. Tutte le delibere che hanno effetti sugli stanziamenti di spesa devono riportare la prenotazione di impegno che, con successiva determinazione emessa dal responsabile del servizio, si tradurrà in impegno formale. Art. 13 IMPEGNO DI SPESE FISSE 1. Le spese per stipendi, assegni, contributi previdenziali assistenziali e assicurativi, canoni, livelli, rate di ammortamento prestiti, utenze, e quelle dovute nell'esercizio in base a contratti assunti in esercizi precedenti o a disposizioni di legge entrate in vigore nei medesimi esercizi, vengono impegnate con l'approvazione del bilancio e successive variazioni. 8

9 2. Per le spese di personale l'impegno è assunto relativamente ai dipendenti in servizio all'atto dell'approvazione del bilancio. Per le eventuali nuove assunzioni previste in bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, che verrà trasformata in impegno, al momento dell'assunzione. Art. 14 SPESE IN CONTO CAPITALE DA IMPEGNARE IN CONTO RESIDUI 1. Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale, finanziate con le entrate accertate e riscosse da: - Avanzo d amministrazione derivante dall ultimo esercizio chiuso e approvato; - Contributi previsti dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, - Corrispettivo di alienazioni patrimoniali; - Proventi per la cessione di aree e fabbricati destinati alla residenza o ad attività produttiva in regime pubblicistico, possono, in deroga al principio della competenza, essere impegnate sull'esercizio successivo in conto della gestione residui. 2. In pari modo si procede per le spese finanziate con mutuo o con entrate correlate ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata da disposizioni di legge ed in ogni altro caso similare. Art. 15 DETERMINAZIONI DI IMPEGNO 1. Le determinazioni di impegno vengono numerate progressivamente dal servizio che le emette (progressione settoriale) e sottoscritte dal relativo responsabile e trasmesse, entro 2 giorni dall adozione, al servizio finanziario per la registrazione in contabilità. Entro 3 giorni il Responsabile del servizio finanziario procede con l apposizione del visto di regolarità contabile con l'annessa copertura finanziaria. 2. La determinazione deve riportare tutti gli elementi contabili ed organizzativi, compresi i riferimenti al piano operativo, necessari alla corretta registrazione dell'atto. 3. Ulteriori specifiche sul contenuto e sulla modalità di tenuta delle determinazioni di impegno possono essere definiti con circolari interne del Comune. 4. Alla liquidazione delle spese di parte corrente per acquisizione di beni e servizi provvede il servizio competente per materia mediante apposizione di un visto con il quale il responsabile del servizio attesti i seguenti accertamenti: a) controlla la congruità con l impegno assunto b) controlla se esso sia stato redatto nei modi prescritti e sia corrispondente alle prestazioni effettivamente eseguite c) accerta che siano applicati i prezzi convenuti d) verifica la regolarità dei conteggi e l osservanza delle disposizioni in materia fiscale e) verifica l osservanza di tutte le altre disposizioni normative in materia. Negli altri casi, alla liquidazione della spesa provvede il servizio competente per materia con propria determinazione. Le determinazioni sono correlate dalla fattura, parcella o altri documenti consimili, comprovanti la regolare esecuzione dei lavori o ogni altro documento idoneo a giustificare la spesa. Art. 16 USCITE FINANZIATE DA FONDI A SPECIFICA DESTINAZIONE 1. Le spese di parte corrente e di investimento vengono considerate impegnate nell'esercizio in cui si perfeziona il finanziamento e costituiscono minore spesa se, nell'esercizio immediatamente successivo, non si traducono in effettiva destinazione della spesa. 2. Per effettiva destinazione si intende, nella parte investimento, l'adozione di una delibera o di una determinazione che approvi il corrispondente quadro economico od il 9

10 progetto della spesa e, nella parte corrente, l'attivazione di una procedura di gara per la fornitura di beni o servizi. Le spese in conto capitale si considerano, altresì impegnate ove sono finanziate ai sensi dell art. 183 del D.Lgs. 267/ Le economie di spesa finanziate da fondi a specifica destinazione affluiscono nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata. Art. 17 SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 1. Il pareggio di bilancio è inteso come assetto gestionale da preservare con continuità e con riferimento a tutte le componenti finanziarie della gestione. L'Ente rispetta durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal D. L.vo 267/00 e dal presente regolamento. 2. Il Servizio finanziario aggrega le informazioni ricevute dai Responsabili dei Servizi e sulla base delle rilevazioni di contabilità generale finanziaria provvede a quanto segue: a) istruire la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti; b) istruire i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194 dell'ordinamento; c) proporre le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui. Il Servizio finanziario propone altresì le misure necessarie per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato. L'analisi delle informazioni gestionali ricevute dai Responsabili dei Servizi riguarda in particolare: - per l'entrata lo stato delle risorse assegnate alla responsabilità di acquisizione dei Servizi e lo stato degli accertamenti; - per l'uscita lo stato dei mezzi finanziari attribuiti ai servizi, delle prenotazioni di impegno e degli impegni. Le informazioni di natura contabile sono riferite ai programmi, ai progetti e agli obiettivi gestionali affidati ai servizi e ai centri di costo e di ricavo, nonché alle attività e passività patrimoniali attribuite agli stessi secondo le norme del presente regolamento. Art. 18 PROVVEDIMENTI EQUILIBRIO DI BILANCIO 1. L'organo consiliare provvede almeno una volta all'anno, e comunque entro il 30 settembre, ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede adotta contestualmente gli altri provvedimenti di cui all art. 193, comma 2, dell ordinamento. Art. 19 CONTROLLO DI GESTIONE 1. I titolari dei centri di responsabilità sono responsabili dell'efficiente, efficace ed economico utilizzo delle risorse di entrata ed uscita gestiti. 2. I responsabili dei servizi adottano gli strumenti di autocontrollo della gestione per verificare, in modo continuativo, lo stato di attuazione degli obiettivi ad essi assegnati. 3. Gli stessi soggetti trasmettono, con le modalità definite nelle apposite circolari interne emanate dal responsabile generale del controllo di gestione (segretario comunale/direttore generale), i dati periodici attinenti all'attività di gestione attuata. 4. Spetta al responsabile generale del controllo (segretario comunale/direttore generale), trasmettere all'amministrazione ed al responsabile del servizio finanziario il referto generale sul controllo con una cadenza semestrale. 1

11 5. Deve in ogni caso essere rispettata la corrispondenza con il regolamento dei controlli interni. Art. 20 RENDICONTO DELLA GESTIONE Il rendiconto della gestione comprende il conto del bilancio, il conto del patrimonio e, qualora le disposizioni di legge lo prevedano, il conto economico, predisposti secondo quanto stabilito dagli artt del Tuel. Lo schema di rendiconto, predisposto e approvato dall organo esecutivo, è accompagnato da una propria relazione dove si esprimono le valutazioni dell efficacia degli interventi realizzati e sui risultati conseguiti con riferimento agli strumenti programmatici approvati dal Consiglio. Lo schema, così completo, viene messo a disposizione dell organo di revisione per la stesura della relativa relazione. Per l adempimento viene assegnato all organo di revisione il tempo di giorni 3. La proposta di rendiconto e' messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare nei termini previsti dal D.Lgs 267/00, 20 giorni prima della sessione dedicata all'approvazione del rendiconto. Art. 21 CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI 1. Il controllo sugli equilibri finanziari di bilancio è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile dei Servizi Finanziari e con la vigilanza dell'organo di revisione. 2. A tal fine, con cadenza quadrimestrale, il Responsabile del Servizio finanziario presiede una riunione cui partecipano i Responsabili di Servizio e il Segretario comunale, dove si esaminano, collegialmente e distintamente per ogni centro di Responsabilità: a) l'andamento della gestione di competenza (accertamenti/impegni) dei capitoli affidati con il Piano Esecutivo di Gestione; b) l'andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo giuridico del credito/debito. In particolare la verifica dei residui Attivi dovrà riguardare l'effettiva riscuotibilità del credito e delle ragioni per le quali lo stesso non è stato riscosso in precedenza; c) l'andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a specifica destinazione. Tale verifica dovrà proiettarsi fino alla chiusura dell'esercizio, considerando anche l'evoluzione degli incassi e dei pagamenti che si perfezioneranno nel periodo di riferimento. 3. Sulla scorta delle informazioni raccolte, il Responsabile dei Servizi Finanziari redige una relazione conclusiva per il Sindaco, la Giunta Comunale e il Revisore, con la quale viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell'ente e delle ripercussioni ai fini del rispetto dei vincoli imposti dal "patto di stabilità" interno, nonché relativamente allo stato dell'indebitamento. 4. Il revisore, entro 5 giorni, esprime eventuali rilievi e proposte sulla relazione. 5. Successivamente la Giunta Comunale prenderà atto delle condizioni di equilibrio con apposito provvedimento che potrà essere comunicato al Consiglio Comunale. 6. Nel caso, siano evidenziate condizioni di squilibrio finanziario, la Giunta Comunale dovrà proporre con urgenza all'organo Consiliare le iniziative da intraprendere per ristabilire le condizioni di equilibrio del bilancio. 7. Entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui al punto precedente il Consiglio Comunale dovrà assumere i propri provvedimenti in merito. 8. Le verifiche di cui al presente articolo terranno contro anche delle implicazioni finanziarie e patrimoniali sul bilancio comunale derivanti dall'andamento economico/finanziario degli organismi gestionali esterni. 1

12 9. Se, in corso di esercizio, il Responsabile del Servizio Finanziario rileva fatti e situazioni rilevanti sotto il profilo economico-finanziario che si discostano in modo rilevante dalle previsioni e che egli reputi tali da poter pregiudicare gli equilibri, convoca una sessione straordinaria della riunione collegiale di cui al comma 2, e si procede ai sensi dei successivi commi. Capo IV TESORERIA Art. 22 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PROCEDURA L'affidamento del servizio di tesoreria avviene con il ricorso a gara di evidenza pubblica (gara aperta) con modalità che rispettino i principi della concorrenza pubblica (D.Lgs. 267/00, art. 210) fra soggetti abilitati ai sensi dell art. 208 del Tuel. La durata del contratto è di regola di anni cinque, con unica possibilità di rinnovo, salvo diverse disposizioni stabilite dalla legge in materia di concessione dei servizi. Il rapporto è regolato da apposita convenzione deliberata dal Consiglio Comunale. Art. 23 OPERAZIONI DI RISCOSSIONE Tutte le operazioni di riscossione e pagamento, appartenenti al conto del Comune, devono concentrarsi nella cassa del tesoriere, ai sensi degli artt. 214 e seguenti del Tuel. Art. 24 RAPPORTI COL TESORIERE I rapporti col tesoriere sono stabiliti e disciplinati dalla legge, dallo statuto dai regolamenti comunali e dall apposita convenzione. Le comunicazioni inerenti la gestione del bilancio, la situazioni di cassa e la verifica dell andamento delle riscossioni e pagamenti risultanti al tesoriere ed alla ragioneria comunale possono essere effettuate utilizzando strumentazioni informatiche. Il responsabile del servizio finanziario può eseguire, in qualsiasi momento, verifiche di cassa ed in ogni caso alla chiusura dell esercizio ed al cambio del tesoriere. Capo V REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Art. 25 L ORGANO DI REVISIONE L organo di revisione svolge funzioni di controllo e di revisione economico-finanziaria, collabora con l organo consiliare, esprime i pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati alle variazioni di bilancio, vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all acquisizione delle entrate, all effettuazione delle spese, all attività contrattuale, all amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali, predispone la relazione sullo schema di rendiconto della gestione, riferisce all organo consiliare su gravi irregolarità della gestione con contestuale denuncia agli organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità, effettua le verifiche di cassa. E soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti ai sensi dell art. 93 del Tuel Art. 26 ELEZIONE E INSEDIAMENTO Dopo il sorteggio effettuato dalla Prefettura Territoriale, l organo di revisione, una volta accettato l incarico, viene formalizzato con delibera del consiglio comunale. 1

13 Con la deliberazione del consiglio comunale si fissano il compenso e gli eventuali rimborsi spesa spettanti all organo di revisione, nel rispetto dei limiti di legge. Si applicano le norme di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall art. 236 del D.Lgs. 267/00 e si verificano i limiti stabiliti all art. 238 del medesimo decreto Art. 27 DURATA E CESSAZIONE DALL INCARICO L organo di revisione dura in carica tre anni, a decorrere dall esecutività della delibera, ed è rieleggibile solo una volta. Il revisore cessa dall incarico se, per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, per qualsiasi ragione, viene a trovarsi nell impossibilità di svolgere il mandato. La cessazione dall incarico sarà dichiarata con deliberazione del consiglio comunale Capo VI SERVIZIO ECONOMATO Art. 28 SERVIZIO DI ECONOMATO 1. Per provvedere a particolari esigenze di funzionamento amministrativo, a garanzia della funzionalità dei servizi per i quali risulti antieconomico il normale sistema contrattuale ed indispensabile il pagamento immediato delle relative spese necessarie e la riscossione diretta di alcune somme, è istituito il servizio di economato, anche per il pagamento delle minute spese d ufficio e di manutenzione Art. 29 FONDO PER LE MINUTE SPESE 1. L Economo è dotato all inizio di ciascun anno finanziario di un fondo di 900,00, reintegrabile durante l esercizio, previo rendiconto documentato delle spese effettuate. 2. Il Responsabile del Servizio Finanziario attribuisce il fondo di anticipazione ad inizio anno e ne cura la restituzione a fine anno. 3. Il fondo di anticipazione è utilizzabile esclusivamente per: - spese postali, ritiro pacchi in contrassegno od altri svincoli da corrieri; - spese per bolli, di notifica ed affini, tassa di possesso (autoveicoli); - spese per abbonamenti ed acquisto pubblicazioni, quando non sia possibile, per motivi di urgenza, provvedere mediante mandati di pagamento -arredi e macchine per ufficio, attrezzature, materiale di ferramenta, tecnico e di cancelleria di non rilevante ammontare, non rientranti nel piano annuale di approvvigionamento generale; - spese per copie, riproduzioni di atti e fotocomposizione; - riparazione mobili, macchine ed attrezzature di non rilevante ammontare, non rientranti nei contratti di manutenzione; - spese pubblicitarie per: bandi, gare, concorsi, appalti; - anticipazioni di altre spese che, per fondate e motivate ragioni, non possono essere rinviate senza arrecare danno al Comune. Art. 30 PAGAMENTI 1. L Economo, prima di effettuare ogni singola spesa, dovrà accertare che la stessa trovi capienza nella disponibilità risultante dalla relativa determinazione di impegno. 2. Per ogni singola spesa, non potrà essere superato l importo di. 150,00= Art. 31 1

14 RENDICONTO 1. L Economo, con cadenza almeno semestrale, dovrà produrre il rendiconto debitamente documentato dei pagamenti effettuati. Il Responsabile del Servizio Finanziario, provvederà al rimborso delle somme pagate, dando legale discarico delle somme rendicontate, consentendo in tal modo la continuità dei pagamenti per le spese minute ed urgenti. Art. 32 ORGANIZZAZIONE DELLA CASSA ECONOMALE E RESPONSABILITÀ 1. Alla Cassa Economale sono preposti l Economo o, in assenza, il Responsabile del servizio finanziario. 2. L Economo è personalmente responsabile dei valori ricevuti in custodia, delle somme riscosse o ricevute in anticipazione, sino a che non ne abbia ottenuto regolare discarico. 3. L Economo è soggetto agli obblighi imposti ai depositari dalle leggi civili e dell osservanza di tutti gli adempimenti circa il funzionamento della Cassa Economale in conformità del presente Regolamento. 4. L Economo risponde di tutte le operazioni di sua competenza nell ambito delle attribuzioni espletate, con particolare riferimento a quelle relative al maneggio dei valori, per le quali riceverà un indennità ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti o dal contratto decentrato interno. Art. 33 SCRITTURE CONTABILI 1. Per il servizio di cassa l Economo dovrà tenere un Registro Generale di Cassa, che potrà essere predisposto anche con strumenti informatici. 2. Il registro Generale di Cassa dovrà essere vistato dal Responsabile del Servizio Finanziario, su ciascuna Pagina, alla fine di ogni chiusura. Art. 34 ADEGUAMENTO DEL FONDO SPESE MINUTE 1. L importo del fondo per le minute spese previsto dal presente regolamento potrà essere aumentato o diminuito, con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario. 2. Analogamente si procederà per le variazioni al limite di spesa per ogni singolo acquisto ed al limite di deposito contante nella Cassa Economale. Capo VII AGENTI CONTABILI Art. 35 DEFINIZIONE Sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si comprendono: a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati di riscuotere le varie entrate e di versarne le somme nelle casse del Tesoriere; b) il Tesoriere che riceve nelle casse le somme dovute al Comune, esegue i pagamenti delle spese e disimpegna tutti quegli altri servizi speciali che gli sono affidati, c) tutti coloro che hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti al Comune; d) gli impiegati cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza; e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi 1

15 attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza del Comune. Art. 36 CONTI AMMINISTRATIVI 1. Gli agenti contabili, entro due mesi dal termine dell'esercizio finanziario, devono rendere il conto amministrativo della loro gestione. 2. Il conto deve essere reso al Responsabile del Servizio finanziario per i controlli e gli adempimenti spettanti al medesimo. 3. I conti amministrativi, a seconda del caso, si distinguono in conti dell'entrata, in conti della spesa ed in conti dei beni. 4. Gli agenti contabili rispondono del proprio operato ai sensi dell art. 93 del D.Lgs. 267/00. Capo VIII DEROGHE AL D.LGS.267/00 Art. 37 VERIFICHE STRAORDINARIE DI CASSA 1. L'articolo 224 del D.Lgs.267/00 (Verifiche straordinarie di cassa) viene derogato e sostituito, come regolamentazione interna ed in esecuzione della facoltà prevista dall'art 152 dello stesso decreto, come segue: 2. L'organo di revisione effettua nel momento di subentro di una nuova amministrazione una verifica straordinaria di cassa, previo congruo preavviso notificato dal Segretario. Art. 38 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI, D ASTA E CAUZIONALI 1. I prelievi e le restituzioni dei depositi per spese cauzionali sono disposti con determinazione dei responsabili dei servizi interessati. Art. 39 RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI 1. L'articolo 158 del D.Lgs.267/00 (Obbligo di rendicontazione dei contributi straordinari) viene derogato e sostituito, come regolamentazione interna ed in esecuzione della facoltà prevista dall'art 152 dello stesso decreto, come segue: 2. Il responsabile del servizio che ha gestito l'intervento di spesa ha l'obbligo di rendicontare i contributi assegnati dalle amministrazioni pubbliche al Comune solo se l'ente concedente lo richiede e rispettando, in ogni caso, le modalità di rendicontazione stabilite dall'ente erogatore. Art. 40 ULTERIORI NORME REGOLAMENTARI Il presente articolo definisce ulteriori aspetti regolamentari di talune norme residuali dell'ordinamento finanziario e contabile. Le norme del D.Lgs.267/00 che vengono regolamentate sono richiamate all'interno della parentesi posta alla fine di ogni successivo comma. -1. Nella formazione del bilancio il Comune privilegia ampie forme di consultazione come indicato nell'art. 162 comma 7 del D.L.vo n. 267/00. 1

16 - Gli estremi delle delibere giuntali di prelevamento dal fondo di riserva, visionabili presso il servizio di segreteria, sono comunicate di volta in volta, all'organo consiliare, a cura dei Sindaco, entro 60 gg. dalla loro adozione, (D.Lgs.267/00, art.166); - Non sono inventariabili i beni materiali ed oggetti di facile consumo aventi un valore unitario inferiore a (cinquecentosedici), esclusi quelli contenuti nell'universalità dei beni.i beni mobili non registrati, acquisiti anteriormente al 1 gennaio 2008, si considerano interamente ammortizzati.(d.lgs 267/00, art.230); - Quando esercita le proprie attribuzioni all'interno dell'ente, l'organo di revisione ha diritto di disporre, previa richiesta, di ogni mezzo strumentale necessario al suo efficace funzionamento. Capo IX NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 41 LEGGI E REGOLAMENTI Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili: a) i regolamenti comunali b) le leggi ed i regolamenti regionali c) le leggi ed i regolamenti statali vigenti in materia Art. 42 ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno a quello di esecutività della delibera di approvazione. 1

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