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1 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI RETRIBUITI, RIVENIENTI DA FINANZIAMENTI EXTRA FFO, DA PARTE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO DELL UNIVERSITÀ DI FOGGIA (emanato con D.R. Rep. n , prot. n I/3 del ) TITOLO I NORME GENERALI Art. 1 Finalità 1. Il presente Regolamento è adottato in applicazione dell art. 53, D.lgs , n. 165, della L , n. 190 e del D.lgs , n. 33, in riferimento a prestazioni svolte dal personale tecnico-amministrativo dell Università di Foggia, i cui compensi sono rivenienti da finanziamenti extra FFO (Fondo di finanziamento ordinario). Esso disciplina le modalità di conferimento degli incarichi retribuiti al personale tecnico-amministrativo dell Università di Foggia e la correlativa corresponsione di compensi, prescrivendo l adozione di criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, nell interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto di interessi, che pregiudichino l esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. Art. 2 - Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento si applica a tutto il personale tecnico-amministrativo dell Università di Foggia, con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, di seguito denominato personale. 2. Non rientrano fra i destinatari del presente Regolamento: - i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno; - i dipendenti ai quali sia consentito da norme speciali lo svolgimento di attività libero professionali. Art. 3 - Incarichi retribuiti 1. Per incarichi retribuiti s intendono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d ufficio, ai sensi dell art. 53, D.lgs , n. 165, svolti dal personale tecnico-amministrativo dell Università di Foggia, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso, riveniente da finanziamenti extra FFO (Fondo di finanziamento ordinario). 2. Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere conferiti al personale dalla stessa Università di Foggia, da altre Amministrazioni pubbliche, nonché da soggetti privati. Art. 4 Incompatibilità 1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità richiamate dall art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, al personale non è consentito: a) esercitare attività di tipo commerciale, industriale o professionale; b) assumere a qualunque titolo cariche gestionali in società di persone o di capitali aventi scopo di lucro con esclusione degli spin-off e dei casi in cui la carica sia ricoperta su designazione di Pubbliche Amministrazioni od organismi a prevalente partecipazione pubblica; 1

2 c) svolgere altri rapporti di lavoro subordinato, con soggetti pubblici e privati, anche se non hanno il carattere della organicità e della stabilità. Art. 5 - Incarichi non soggetti ad autorizzazione 1. E consentito, senza la necessità di una preventiva autorizzazione dell Amministrazione universitaria, lo svolgimento delle seguenti attività: a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) utilizzazione economica da parte dell autore o inventore di opere dell ingegno e di invenzioni industriali; c) partecipazione a convegni e seminari; d) incarichi per i quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate; e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; g) incarichi per lo svolgimento di attività di formazione riferita a dipendenti della Pubblica Amministrazione; h) le attività, che costituiscono manifestazione di diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione; i) le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio assistenziale; j) la partecipazione a società quale titolare di una quota di minoranza del capitale sociale, ove alla titolarità della quota non siano di diritto connessi compiti di gestione per la realizzazione dell oggetto sociale; k) le perizie affidate dall autorità giudiziaria agli iscritti all apposito Albo, in quanto obbligatorie per legge. 2. Le attività di cui al presente articolo non devono pregiudicare il corretto e regolare svolgimento dei compiti e doveri di ufficio, né perseguire interessi in contrasto con quelli d Ateneo e, in ogni caso, devono essere svolti al di fuori dell orario di lavoro. Art. 6 - Incarichi soggetti a conferimento o ad autorizzazione 1. Tutti gli incarichi retribuiti che non rientrano nei precedenti articoli 4 e 5 sono consentiti mediante conferimento o autorizzazione da parte del Direttore Generale, secondo quanto stabilito nei titoli II e III del presente Regolamento. 2. Resta fermo che i predetti incarichi non possono, in nessun caso, pregiudicare il corretto e regolare svolgimento delle attività istituzionali, né perseguire interessi in contrasto con quelli dell Ateneo. TITOLO II INCARICHI RETRIBUITI CONFERITI DALL UNIVERSITÀ DI FOGGIA Art. 7 - Conferimento dell incarico 1. Gli incarichi di cui al presente titolo sono conferiti con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Responsabile della struttura di afferenza del dipendente interessato, anche in considerazione dello specifico piano finanziario del progetto, in ragione delle caratteristiche dell incarico e in considerazione delle competenze, esperienze e profilo professionale, 2

3 adeguato all attività da svolgere, previa verifica dell assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziali. 2. Il provvedimento di conferimento dell incarico deve contenere: - i dati anagrafici del dipendente al quale viene conferito l incarico; - l oggetto e i contenuti della proposta di incarico; - il periodo previsto per lo svolgimento dell incarico, con l indicazione della data di inizio e di cessazione e dell entità dell impegno che il medesimo comporta (giornaliero, settimanale, mensile); - l importo del compenso previsto e del costo complessivo dell incarico, comprensivo degli oneri a carico dell Amministrazione. 3. Ai fini del conferimento dell incarico deve sussistere un effettiva necessità di ricorrere a prestazioni aggiuntive del personale da valutarsi, sia in relazione alla qualità delle stesse, sia ai carichi di lavoro della struttura interessata. Deve essere, comunque, garantito, con priorità, il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei propri doveri e compiti d ufficio connessi all ordinaria attività di servizio. 4. L incarico deve essere svolto fuori dell orario di lavoro, ovvero occasionalmente durante lo stesso, previa verifica delle ragioni documentalmente comprovate e assenso del responsabile della struttura di afferenza, con obbligo di relativo recupero. Le ore di lavoro svolte ai fini dell esecuzione della prestazione oggetto dell incarico o quelle concernenti il relativo recupero devono essere documentate attraverso la procedura informatizzata per la rilevazione delle presenze. È vietato il cumulo tra le ore di lavoro documentate con le modalità di cui al precedente capoverso e le ore di lavoro straordinario. 5. Il conferimento dell incarico non deve comportare il superamento del 33% dell impegno orario settimanale di cui al D.lgs. n. 66/2003. Non potranno, pertanto, essere conferiti incarichi retribuiti ai dipendenti che siano contemporaneamente titolari di altri incarichi interni, in corso di svolgimento, quando questi comportano già il raggiungimento della soglia di impegno orario settimanale di cui al precedente capoverso. 6. Al fine di garantire a tutto il personale pari opportunità di formazione, qualificazione e arricchimento professionale, il conferimento degli incarichi deve essere informato, per quanto possibile e in presenza di accertate competenze specifiche richieste dall attività da svolgersi, a criteri che consentano la rotazione tra il personale. 7. Per consentire tale rotazione, anche in ossequio ai principi di trasparenza, correttezza e imparzialità dell azione amministrativa, l Amministrazione procede alla creazione di un Anagrafe delle professionalità interne, costantemente aggiornabile, dalla quale attingere i nominativi per le tipologie di incarico. 8. In ragione di tali principi l'amministrazione procede all'individuazione del personale tecnicoamministrativo coinvolto nel progetto con provvedimento del direttore generale, sentito il responsabile della struttura e/o responsabile scientifico del progetto di afferenza del dipartimento interessato, come segue: Gruppo I - comprende le unità di personale direttamente coinvolte nella predisposizione e realizzazione del progetto, in tutte le sue fasi; Gruppo II - comprende le unità di personale che collaborano alla realizzazione del progetto designate con la procedura dell'avviso/indagine interna. 9. Nella predisposizione del piano finanziario delle attività, secondo l apposita modulistica, si terrà conto di tutto il personale coinvolto nelle diverse fasi di realizzazione del progetto, sia a livello Dipartimentale, sia a livello di Ateneo, sempre in ragione delle caratteristiche dell incarico, delle competenze, esperienze e profilo professionale del personale. 3

4 Art. 8 - Determinazione del compenso categoria B, C, D 1. I compensi sono determinati secondo quanto specificato in tabella: Categoria Compenso orario lordo spettante al dipendente al netto degli oneri a carico dell ente B 40,00 C 45,00 D 50,00 2. Sono fatti salvi i compensi determinati diversamente in base alle prescrizioni espressamente previste nell ambito di progetti finanziati o cofinanziati, se coincidenti con il costo orario tabellare. 3. I compensi derivanti dalle attività di cui alla L. 109/1994 e successive modifiche o integrazioni sono disciplinate dall apposito Regolamento. 4. Il cumulo dei compensi previsti per gli incarichi da effettuarsi non può superare, nel corso dell anno solare, il 60% della retribuzione annua lorda del dipendente interessato. La parte dei compensi eventualmente eccedente tale limite percentuale è destinata a incrementare il fondo di finanziamento della contrattazione integrativa relativo alla categoria di appartenenza del percipiente. 5. In ogni caso, la liquidazione del compenso è sempre subordinata alla previa certificazione dell effettivo svolgimento dell incarico da parte del responsabile dell attività. 6. I compensi derivanti da incarichi di cui al presente Regolamento saranno considerati, ai fini fiscali e previdenziali, redditi assimilati al lavoro dipendente in quanto conferiti dalla propria amministrazione di appartenenza in relazione alla carica e/o qualifica ricoperte. 7. Nel budget di previsione dei costi connessi allo svolgimento delle attività finanziate da extra FFO, è fatto obbligo prevedere una quota minima del 8% da destinare al fondo comune di Ateneo per il personale amministrativo delle suddette categorie. Art. 9 - Determinazione del compenso categoria EP 1. I compensi sono determinati secondo quanto stabilito dall art. 75 del CCNL, commi L importo dei compensi è determinato in misura pari al 66%, del costo orario lordo dipendente, al netto degli oneri a carico dell Ente, come specificato in tabella: Categoria Costo orario lordo dipendente al netto degli oneri a carico dell ente Compenso lordo spettante al dipendente al netto degli oneri a carico dell ente EP 95,00 63,33 3. Sono fatti salvi i compensi determinati diversamente in base alle prescrizioni espressamente previste nell ambito di progetti finanziati o cofinanziati, se coincidenti con il costo orario tabellare. 4

5 4. I compensi derivanti dalle attività di cui alla L. 109/1994 e successive modifiche o integrazioni sono disciplinate dall apposito Regolamento. 5. Il cumulo dei compensi previsti per gli incarichi da effettuarsi non può superare, nel corso dell anno solare, il 60% della retribuzione annua lorda del dipendente interessato. La parte dei compensi eventualmente eccedente tale limite percentuale è destinata a incrementare il fondo di cui all art. 90 del CCNL. 6. In ogni caso, la liquidazione del compenso è sempre subordinata alla previa certificazione dell effettivo svolgimento dell incarico da parte del responsabile dell attività. 7. I compensi derivanti da incarichi di cui al presente Regolamento saranno considerati, ai fini fiscali e previdenziali, redditi assimilati al lavoro dipendente in quanto conferiti dalla propria amministrazione di appartenenza in relazione alla carica e/o qualifica ricoperte. 8. Nel budget di previsione dei costi connessi allo svolgimento delle attività finanziate da extra FFO, è fatto obbligo prevedere una quota minima dell 1% da destinare al fondo ex art. 90 CCNL. TITOLO III INCARICHI RETRIBUITI CONFERITI DA SOGGETTI ESTERNI Art Autorizzazione a svolgere l incarico 1. Gli incarichi di cui al presente titolo sono autorizzati con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Responsabile della struttura di afferenza del dipendente interessato. 2. L autorizzazione deve essere richiesta al Direttore Generale dal soggetto pubblico o privato che intende conferire l incarico. La richiesta può essere altresì presentata dal dipendente interessato che, in tal caso, dovrà correlarla con la proposta di incarico del committente. 3. L incarico dovrà essere svolto fuori dell orario di lavoro e deve essere compatibile con il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d ufficio. 4. La richiesta di autorizzazione, redatta su un apposito modulo predisposto dalla competente unità organizzativa dell Amministrazione centrale, deve contenere: - i dati anagrafici del dipendente al quale viene proposto l incarico; - il soggetto conferente; - il codice fiscale o partita I.V.A. del soggetto conferente; - la sede del soggetto conferente; - la proposta di incarico del soggetto conferente; - l oggetto dell incarico; - il luogo di svolgimento dell incarico; - il periodo previsto per lo svolgimento dell incarico con l indicazione della data di inizio e di cessazione e dell entità dell impegno che il medesimo comporta (giornaliero, settimanale, mensile); - l importo del compenso previsto; - l impegno a comunicare il compenso effettivo ricevuto e a far pervenire, alla competente unità organizzativa dell Amministrazione centrale, la documentazione inerente al conferimento dell incarico, nonché il modulo, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, dell Anagrafe delle prestazioni della Funzione Pubblica; - dichiarazione che l incarico verrà svolto fuori dell orario di lavoro; - dichiarazione con cui si assicura che l incarico è compatibile con il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d ufficio. 5. La richiesta deve essere presentata, con atto scritto, prima dell inizio dell attività soggetta ad autorizzazione. 6. Ai fini del rilascio dell autorizzazione deve essere accertata la sussistenza delle seguenti condizioni: 5

6 - il carattere temporaneo e occasionale delle attività, - la compatibilità dell impegno lavorativo inerente all attività da autorizzare con l attività lavorativa di servizio propria del dipendente interessato, il cui regolare svolgimento deve essere in ogni caso assicurato. L attività da autorizzare non potrà comportare nel periodo interessato un impegno temporale eccessivamente gravoso, tenuto conto degli obblighi istituzionali del dipendente e considerate anche le eventuali attività del dipendente stesso autorizzate nell anno anteriore alla presentazione della richiesta; - la compatibilità dell attività da autorizzare con le esigenze di tutela dell immagine e del nome dell Ateneo; - la compatibilità dell attività per cui è richiesta l autorizzazione con le finalità e con le attività istituzionali dell Ateneo; - l insussistenza di situazioni atte a determinare conflitto di interessi con le funzioni istituzionali svolte dal dipendente interessato. 7. Al fine di verificare le caratteristiche dell incarico da autorizzare, l Amministrazione può chiedere ulteriori elementi di valutazione all interessato, al soggetto in favore del quale la prestazione viene resa, al Responsabile della struttura di afferenza del dipendente interessato, ai competenti Ordini e Collegi professionali o comunque ai soggetti che ritenga utile interpellare a tal fine. 8. L Amministrazione, qualora riscontri che l attività o l incarico per il quale il personale richiede l autorizzazione sia incompatibile con le attività di servizio, rigetta la richiesta con nota motivata, inviata all interessato, nonché, eventualmente, al soggetto pubblico o privato richiedente. 9. Il procedimento di autorizzazione, relativamente ad attività e incarichi che siano consentiti al personale dell Amministrazione, deve essere concluso entro il termine massimo di trenta giorni. Tale termine viene sospeso nel caso in cui l Amministrazione richieda, con nota scritta, ulteriori chiarimenti e precisazioni sull attività che il personale intende svolgere. La decorrenza dei termini riprende con l invio dei chiarimenti richiesti. 10. L autorizzazione all assunzione dell incarico si formalizza con provvedimento del Direttore Generale trasmesso al dipendente interessato e, per conoscenza, al soggetto pubblico o privato che intende conferire l incarico, nonché al Responsabile della struttura di afferenza del dipendente stesso. Superato il termine massimo di trenta giorni di cui al comma precedente, l autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da Amministrazioni Pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso si intende definitivamente negata. Art Compenso previsto per gli incarichi retribuiti conferiti da soggetti esterni su designazione dell Università di Foggia 1. In relazione agli incarichi retribuiti conferiti da soggetti esterni, su designazione dell Università di Foggia, i compensi vengono corrisposti direttamente all Amministrazione e una quota pari ad 1/3 dei medesimi confluirà nel fondo comune di Ateneo per il personale di categoria B, C e D. 2. Per il personale di categoria EP, il compenso è erogato ai sensi dell art. 75 CCNL, in base al raggiungimento degli obiettivi connessi all incarico, in conformità a quanto disposto dall art. 9 del presente Regolamento. 6

7 TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Art Sanzioni e controlli 1. Fatte salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare del dipendente, nel caso di svolgimento di attività incompatibili con l impiego pubblico o per le quali non sia stato rilasciato il relativo provvedimento di conferimento o autorizzazione: a) il provvedimento di conferimento dell incarico è nullo di diritto; b) il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura del soggetto erogante o del percettore, se già da questi percepito, nel conto dell entrata del bilancio universitario per essere destinato a incrementare il fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa relativo alla categoria di appartenenza del percipiente; c) il Rettore, su indicazione del Direttore Generale, provvede a inoltrare tempestiva segnalazione alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza. 2. L amministrazione si riserva di effettuare le opportune verifiche, anche a campione, al fine di accertare l osservanza delle prescrizioni del presente Regolamento. 3. Fermo restando quanto previsto dal CCNL Comparto Università in tema di informazione alle Organizzazioni sindacali, l Amministrazione si impegna, semestralmente, a trasmettere alle Rappresentanze Sindacali Unitarie e alle Organizzazioni Sindacali Territoriali di comparto, un prospetto sui dati relativi agli incarichi conferiti dall Ateneo, che consenta la verifica dell osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento, nel rispetto delle norme che tutelano la riservatezza sui dati personali. Art Obblighi di comunicazione e pubblicità 1. In attuazione a quanto previsto dall art. 53 del D.lgs. 165/2001, commi da 11 a 16, i soggetti pubblici o privati che erogano i compensi ai dipendenti pubblici sono tenuti, entro 15 giorni dall erogazione, a dare comunicazione a questa Amministrazione dell ammontare dei compensi erogati. 2. Entro 15 giorni da conferimento dell incarico, l Amministrazione darà comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica degli incarichi e dei compensi attribuiti ai propri dipendenti ai sensi del presente Regolamento, secondo le modalità e nei termini di cui all art. 53, D.lgs. n. 165/ L Ufficio competente provvederà a comunicare entro il 30 giugno di ogni anno in via telematica o su supporto magnetico al Dipartimento della funzione pubblica l elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell anno precedente, indicando l oggetto dell incarico e il compenso lordo previsto o presunto 4. Gli incarichi conferiti e i relativi compensi saranno pubblicati sul sito di ateneo dedicato alla trasparenza, come previsto dall art. 18 del D.lgs. n. 33/2013, utilizzando l apposito modulo. Art Norme di rinvio 1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si richiamano le disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi retribuiti contenute nella normativa vigente in materia e nel vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di comparto. Art Entrata in vigore del testo regolamentare e norma transitoria 1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di emissione del decreto di emanazione. 7

8 2. In sede di prima applicazione del Regolamento, l Amministrazione si impegna, entro sei mesi dall entrata in vigore, a verificare lo stato di applicazione nel rispetto degli obiettivi generali e se del caso ad apportare le opportune modifiche. 3. A decorrere dall entrata in vigore del presente Regolamento si intendono non più applicabili le norme interne con esso incompatibili. 4. Gli incarichi retribuiti conferiti o autorizzati prima dell entrata in vigore del presente Regolamento restano disciplinati dalla normativa previgente. 8

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