FONDO INTEGRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE STATUTO
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1 SICURASSIEME FONDO INTEGRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE STATUTO 1
2 ART. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE È costituito come Associazione Non Riconosciuta ai sensi degli Artt. 36 e seguenti cod. civ., il Fondo Sanitario Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale denominato SICURASSIEME, (Il Fondo ) istituito ai sensi dell Art. 9 terzo comma, lett. f) del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 ( D.Lgs. 502/92 ) e successive modifiche ed integrazioni. ART. 2 SEDE La sede legale del Fondo è fissata in Milano (MI). ART. 3 SCOPO 3.1 Il Fondo, che non si pone finalità di lucro, ha come scopo esclusivo in favore dei propri Soci ed Iscritti, l erogazione di trattamenti e prestazioni sanitarie integrative ( Prestazioni ), che rientrano nell ambito di applicazione dell Art. 9 quarto e quinto comma del D. Lgs. 502/92, cosi come integrati e modificati dall Art. 1 comma 2 lett. a) e b) del Decreto del Ministro della Salute del 31 marzo L elenco delle Prestazioni erogate dal Fondo è specificato nel Regolamento del Fondo. 3.2 Il Fondo per realizzare lo scopo solidaristico e mutualistico, in favore dei propri Soci ed Iscritti, eroga altresì a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti Prestazioni: 1) Visite di diagnostica e specialistica; 2) Ricoveri per interventi chirurgici e grandi interventi chirurgici; 3) Ricoveri in Day Hospital; 4) Cure oncologiche; 5) Prestazioni in ambito ospedaliero come ricoveri e parti. 3.3 Il Fondo può autogestirsi ed erogare le Prestazioni di cui ai precedenti commi direttamente o affidare la gestione dell erogazione delle Prestazioni a soggetti terzi quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: i) compagnie di assicurazione e ii) società di servizi specializzate nella gestione e liquidazione delle Prestazioni. ART. 4 DURATA 4.1 Il Fondo ha una durata illimitata. 4.2 il Fondo si scioglierà in caso di impossibilità di raggiungimento degli scopi associativi o con deliberazione assunta ai sensi del successivo Art. 22. ART. 5 SOCI 5.1 E Socio Fondatore del Fondo unicamente la Parte firmataria dell Atto Costitutivo. 5.2 Possono far parte del Fondo in qualità di Soci: 1) Socio Collettivo: soggetto pubblico o privato, persona giuridica pubblica o privata interessata alle Prestazioni erogate dal Fondo in favore dei propri associati, iscritti, clienti, dipendenti e collaboratori ( Iscritti ). A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano le associazioni, le fondazioni, gli istituti bancari, i circoli ricreativi, le società cooperative e consortili. 2) Socio Individuale: persona fisica che intende avvalersi delle Prestazioni erogate dal Fondo. A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano i liberi professionisti, i lavoratori autonomi e tutte le persone fisiche contribuenti e non. 2
3 5.3 La qualità di Socio dà diritto a partecipare alla vita associativa e a nominare gli Organi Sociali di cui al successivo Art. 9, nelle forme e secondo le modalità di cui agli articoli seguenti del presente Statuto. ART. 6 ISCRITTI E BENEFICIARI 6.1 Possono essere Iscritti al Fondo gli associati, gli iscritti, i clienti, i dipendenti e i collaboratori del Socio Collettivo. 6.2 Possono essere Iscritti al Fondo il coniuge fiscalmente e non fiscalmente a carico, il convivente more uxorio fiscalmente e non fiscalmente a carico, i figli fiscalmente a carico e non ( Nucleo famigliare ) dell Iscritto e del Socio Individuale. 6.3 Sono Beneficiari delle Prestazioni del Fondo i Soci Individuali, gli Iscritti ed il Nucleo famigliare. ART. 7 MODALITÀ DI ADESIONE DEL SOCIO ED ISCRIZIONE DEL NUCLEO FAMIGLIARE 7.1 Il Socio Collettivo presenta al Consiglio di Gestione la richiesta di adesione al Fondo. Le modalità di adesione e le condizioni di adesione al Fondo dei propri Iscritti sono stabilite nel Regolamento del Fondo. 7.2 Il Socio Individuale presenta al Consiglio di Gestione la richiesta di adesione al Fondo. Le modalità di adesione e le condizioni di adesione al Fondo sono stabilite nel Regolamento del Fondo. 7.3 Il Socio Individuale e l Iscritto presenta la richiesta di Iscrizione al Fondo del Nucleo famigliare. Le modalità di iscrizione e le condizioni di iscrizione del Nucleo famigliare al Fondo sono stabilite nel Regolamento del Fondo. ART. 8 CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL FONDO 8.1 La partecipazione del Socio Collettivo e dell Iscritto al Fondo cessa qualora si verifichi una delle seguenti cause: a) esclusione per comportamenti dolosi del Socio Collettivo; b) esclusione per mancato versamento della quota associativa e/o dei contributi, così come previsto dal Regolamento del Fondo; c) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del Socio Collettivo; d) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del Fondo; e) recesso del Socio Collettivo, secondo le modalità previste dal Regolamento del Fondo La partecipazione al Fondo dell Iscritto del Socio Collettivo cessa inoltre qualora si verifichi una delle seguenti cause: a) esclusione per comportamenti dolosi dell Iscritto; b) esclusione per mancato versamento della quota di iscrizione e/o dei contributi, così come previsto dal Regolamento del Fondo; c) decesso dell Iscritto; d) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del Fondo; e) recesso dell Iscritto, secondo le modalità previste dal Regolamento del Fondo. 8.3 E fatta salva la facoltà di prosecuzione volontaria da parte dell Iscritto del Socio Collettivo qualora la cessazione della qualifica di Socio Collettivo sia riferibile alle cause indicate al comma 8.1 alle lettere a, b, c, e, secondo le modalità indicate nel Regolamento del Fondo. 3
4 8.4 La partecipazione del Socio Individuale al Fondo cessa qualora si verifichi una delle seguenti cause: a) esclusione per comportamenti dolosi del Socio Individuale; b) esclusione per mancato versamento della quota associativa e/o dei contributi, così come previsto dal Regolamento del Fondo; c) decesso del Socio Individuale; d) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del Fondo; e) recesso del Socio Individuale, secondo le modalità previste dal Regolamento del Fondo. ART. 9 ORGANI SOCIALI Gli Organi Sociali sono: 1. l Assemblea dei Delegati; 2. il Consiglio di Sorveglianza; 3. il Consiglio di Gestione. Art. 10 Assemblea dei Delegati: composizione e convocazioni 10.1 L'Assemblea dei Delegati ( l Assemblea ) è costituita dal Socio Fondatore, dai Soci Collettivi e dai Soci Individuali Il Socio Fondatore partecipa in Assemblea mediante il proprio Rappresentante ( Delegato Socio Fondatore ) Ogni Socio Collettivo partecipa in Assemblea mediante un unico rappresentante ( Delegato Socio Collettivo ) e ne stabilisce autonomamente le modalità di nomina I Soci Individuali partecipano mediante rappresentanza ( Delegato Socio Individuale ) I Delegati durano in carica 3 (tre) anni e scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica. Al termine del mandato i Delegati posso essere riconfermati L Assemblea in seduta ordinaria è convocata di norma ogni anno e comunque ogni qualvolta il Presidente del Consiglio di Gestione lo ritenga opportuno. La stessa è validamente costituita, sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti L Assemblea in seduta straordinaria è convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno: (i) il Consiglio di Gestione, (ii) il Consiglio di Sorveglianza o (iii) lo richieda almeno un decimo (1/10) dei Soci La convocazione dell Assemblea sia in seduta ordinaria, che straordinaria è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Gestione mediante lettera raccomandata, ovvero mediante fax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun delegato almeno quindici (15) giorni prima della riunione In caso di urgenza il termine di convocazione è ridotto a quarantotto ore (48) Gli avvisi devono contenere l indicazione del luogo, del giorno e dell ora della riunione e degli argomenti all ordine del giorno L'Assemblea può anche essere convocata fuori dalla sede sociale, purché in Italia. 4
5 10.12 L intervento alle riunioni dell Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale: che sia consentito a chi presiede la riunione: di accertare l identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante: di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. ART. 11 ASSEMBLEA DEI DELEGATI: ATTRIBUZIONI 11.1 All Assemblea in seduta ordinaria vengono attribuiti i seguenti compiti: nominare i componenti del Consiglio di Sorveglianza e deliberarne i compensi; deliberare su proposta del Consiglio di Gestione gli indirizzi generali relativi all attività del Fondo; deliberare sulla responsabilità del Consiglio di Sorveglianza e sulla sua revoca; deliberare sulla quota da destinare al finanziamento dell attività del Fondo su proposta del Consiglio di Gestione; deliberare sulle operazioni di convenzionamento, adesione o accorpamento con altri fondi sanitari; deliberare su ogni altro argomento previsto dallo Statuto e in ordine alle questioni sottoposte all Assemblea dal Consiglio di Gestione e/o dal Consiglio di Sorveglianza All Assemblea in seduta straordinaria vengono attribuiti i seguenti compiti: deliberare sullo scioglimento e sulle modalità di liquidazione del Fondo proposte dal Consiglio di Gestione; deliberare sulle proposte di modifica dell Atto Costitutivo e dello Statuto proposte dal Consiglio di Gestione. ART. 12 ASSEMBLEA DEI DELEGATI: DELIBERAZIONI E VERBALIZZAZIONI 12.1 L Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in mancanza a rotazione, dai Vicepresidenti del Consiglio di Gestione, ed in mancanza l Assemblea nomina il proprio Presidente L Assemblea delibera con voto palese espresso mediante esplicita dichiarazione di voto ( favorevole ; contrario ; astenuto ) resa da ciascun Delegato presente alla riunione. Ogni Delegato dispone di un voto in Assemblea (principio una testa, un voto ). Ogni Delegato Socio Individuale dispone di tanti voti quanti sono i Soci Individuali da quest ultimo rappresentati. Ogni Delegato Socio Individuale non può rappresentare più di cinquanta (50) Soci Individuali Per la validità delle deliberazioni dell Assemblea in seduta straordinaria è richiesto altresì il voto favorevole della maggioranza qualificata degli aventi diritto Per la validità delle deliberazioni dell Assemblea in seduta ordinaria è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti Le sedute e le deliberazioni dell Assemblea sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Gestione e dal Segretario, incaricato dal Presidente, all apertura della seduta, tra le persone presenti nel luogo in cui si svolge la stessa. 5
6 12.6 Le deliberazioni dell Assemblea devono essere trascritte in un apposito libro denominato Libro delle Deliberazioni dell Assemblea. ART. 13 CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA 13.1 Il Consiglio di Sorveglianza (il Consiglio ) è nominato dall Assemblea ed è formato da quattro (4) componenti, designati dal Socio Fondatore di cui uno con funzioni di Presidente e due (2) supplenti, eletti dall'assemblea. Almeno uno (1) dei componenti deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali Il Consiglio dura in carica tre (3) esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili e sono revocabili dall Assemblea, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa L'Assemblea stabilisce per il Consiglio il compenso che deve essere fissato per tutta la durata del mandato. Se nel corso dell esercizio vengono a mancare uno (1) o più componenti del Consiglio di Sorveglianza, l Assemblea provvede alla loro sostituzione Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni semestre ed ogniqualvolta il Presidente del Consiglio lo ritenga necessario, ovvero quando ne facciano richiesta almeno due (2) componenti effettivi Le riunioni del Consiglio devono essere convocate tramite lettera raccomandata, ovvero mediante fax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun componente almeno cinque (5) giorni prima della riunione Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei componenti del Consiglio in carica Per la validità delle decisioni del Consiglio è altresì richiesto il voto favorevole della maggioranza qualificata di almeno tre quarti (3/4) dei componenti del Consiglio in carica Le sedute e le decisioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, incaricato dal Presidente, all apertura della seduta, tra le persone presenti nel luogo in cui la stessa si svolge. Le funzioni di Segretario del Consiglio possono essere svolte anche da una persona estranea al Consiglio stesso e nominata dal Presidente Le decisioni del Consiglio devono essere trascritte in un apposito libro denominato Libro delle Decisioni del Consiglio di Sorveglianza Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano L intervento alle riunioni del Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione può avvenire alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale: che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi della riunione che debbono essere oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti Il Consiglio vigila sull osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull adeguatezza dell assetto amministrativo adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento, ed in generale esercita i poteri e doveri previsti dall Art primo comma cod.civ. 6
7 13.13 Il Consiglio rendiconta la propria attività, su base annuale, tramite un apposita relazione (la Relazione Annuale del Consiglio di Sorveglianza ), che deve essere messa a disposizione dei componenti dell Assemblea Il Consiglio ha altresì le seguenti attribuzioni: 1) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione: ne determina il compenso; 2) approva i Bilanci annuali: preventivi e consuntivi; 3) approvare e/o modificare il Regolamento del Fondo ed il Nomenclatore delle Prestazioni; 4) verifica la legittimità dei ricorsi presentati dai Soci e dagli Iscritti che abbiano presentato domanda di adesione e iscrizione al Fondo e non siano state ammesse dal Consiglio di Gestione; 5) controlla la gestione del Fondo e accerta la regolare tenuta della contabilità; 6) promuove l esercizio dell azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione; 7) presenta la denunzia al Tribunale i cui all Art cod.civ.; 8) delibera in ordine alle operazioni e azioni che abbiano carattere patrimoniale e finanziario proposte dal Consiglio di Gestione Inter alia, il Consiglio ha il dovere di verificare la possibilità di stipulare una o più polizze di assicurazione a copertura dei rischi di responsabilità civile e tutela legale attinenti all operato dei Consiglieri di Sorveglianza nell esercizio delle loro funzioni. ART. 14 CONSIGLIO DI GESTIONE: COMPOSIZIONE 14.1 Il Consiglio di Gestione è nominato dal Consiglio di Sorveglianza ed è composto da sei (6) componenti (i Consiglieri ), compresi il Presidente e due (2) Vice Presidenti nominati anche fra i non Soci Il Consiglio di Gestione resta in carica tre (3) esercizi con scadenza alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica I componenti del Consiglio di Gestione sono rieleggibili, salvo la possibilità di revocarli a cura del Consiglio di Sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell Atto Costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa Se nel corso dell esercizio vengono a mancare uno (1) o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede alla loro sostituzione. ART. 15 CONSIGLIO DI GESTIONE: CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI 15.1 Il Consiglio di Gestione viene convocato dal Presidente possibilmente una volta al trimestre e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero quando lo richieda la maggioranza dei Consiglieri Le riunioni del Consiglio di Gestione devono essere convocate tramite lettera raccomandata, ovvero mediante fax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun membro almeno cinque (5) giorni prima della riunione In caso di particolare urgenza, il Consiglio di Gestione può essere convocato mediante fax o messaggio di posta elettronica inviato almeno quarantotto (48) ore prima della riunione Le riunioni del Consiglio di Gestione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza a rotazione, dai Vice Presidenti. 7
8 15.5 L intervento alle riunioni del Consiglio di Gestione mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale: che sia consentito al Presidente della riunione: di accertare l identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi della riunione che debbono essere oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all ordine del giorno, nonché di visionare, o trasmettere documenti Per la validità delle riunioni del Consiglio di Gestione è necessaria la presenza di almeno due terzi (2/3) dei Consiglieri in carica Per la validità delle decisioni del Consiglio di Gestione è altresì richiesto il voto favorevole della maggioranza qualificata di almeno due terzi (2/3) dei Consiglieri in carica Le sedute e le decisioni del Consiglio di Gestione sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, incaricato dal Presidente, all apertura della seduta, tra le persone presenti nel luogo in cui la stessa si svolge. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Gestione possono essere svolte anche da una persona estranea al Consiglio stesso e nominata dal Presidente Le decisioni del Consiglio di Gestione devono essere trascritte in un apposito libro denominato Libro delle Decisioni del Consiglio di Gestione. ART. 16 CONSIGLIO DI GESTIONE: ATTRIBUZIONI 16.1 Il Consiglio di Gestione è investito dei più ampi poteri di svolgere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessarie al funzionamento del Fondo e per il perseguimento dello scopo associativo Poteri del Consiglio di Gestione Inter alia, il Consiglio di Gestione ha i seguenti poteri e/o compiti: nominare il Presidente ed i due Vice Presidenti; dare esecuzione alle delibere dell Assemblea; deliberare sulle questioni riguardanti l attività del Fondo per l attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative del caso; predisporre: i) i bilanci annuali, preventivi e consuntivi, di cui al successivo Art. 19, da sottoporre all approvazione del Consiglio di Sorveglianza; ii) la relazione annuale sull attività sociale (la Relazione sulla Gestione ), a corredo del Bilancio di Esercizio; iii) i piani ed i programmi relativi all attività da svolgere; conferire eventuali deleghe ai Consiglieri in carica affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate dal Consiglio di Sorveglianza; nominare un Comitato tecnico che abbia la finalità di gestire i rapporti del Fondo con i soggetti indicati all Art. 3 comma 3 dello Statuto; amministrare il patrimonio del Fondo; gestire il Fondo; e proporre al Consiglio di Sorveglianza le operazioni e azioni che abbiano carattere patrimoniale e finanziario; stabilire le modalità di versamento dei contributi che devono essere versati dai Soci e dagli Iscritti; 8
9 deliberare in ordine all accettazione di eventuali donazioni; valutare le proposte di copertura assicurativa ed approvare i relativi contratti di assicurazione, nonché le modalità di pagamento dei relativi premi assicurativi; valutare le proposte di società di servizi che svolgano attività di gestione operativa e/o amministrativa e/o contabile del Fondo e approvarne i relativi contratti; stabilire gli indirizzi relativi all organizzazione e alla gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con i Soci egli Iscritti; indicare la quota da destinare al finanziamento dell attività del Fondo e al finanziamento delle Prestazioni; procedere, all inizio di ogni esercizio sociale, alla revisione degli elenchi dei Soci e degli Iscritti; deliberare l accettazione delle domande per l ammissione di nuovi Soci e per l iscrizione di nuovi Iscritti, la loro sospensione e/o esclusione dal Fondo; verificare la legittimità delle domande di adesione e di iscrizione al Fondo, ai sensi del presente Statuto e del Regolamento del Fondo; promuovere gli atti e i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il corretto funzionamento del Fondo; stabilire eventuali recapiti operativi del Fondo, diversi da quello indicato, quale sede legale, nell Art. 2 che precede, senza che ciò determini modifiche statutarie; assumere e licenziare il personale del Fondo fissandone il relativo trattamento economico; ricevere, esaminare, gestire e dirimere i reclami presentati dai Soci, dagli Iscritti in merito alle contribuzioni e all erogazione e gestione dei servizi prestati dal Fondo; provvedere alla modifica dello Statuto e dell Atto Costitutivo; provvedere alla predisposizione e/o modifica del Regolamento del Fondo e del Nomenclatore delle Prestazioni; deliberare in merito all obbligatoria iscrizione del Fondo all Anagrafe dei Fondi sanitari istituita presso il Ministero della Salute, ai sensi dell Art. 3 del Decreto ministeriale del 27 ottobre 2009, riguardante i Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (l Anagrafe ); proporre all Assemblea le modalità di scioglimento e liquidazione del Fondo Obblighi del Consiglio di Gestione Inter alia, il Consiglio di Gestione ha il dovere di verificare la possibilità di stipulare una o più polizze di assicurazione a copertura dei rischi di responsabilità civile e tutela legale attinenti all operato dei Consiglieri nell esercizio delle loro funzioni. ART. 17 CONSIGLIO DI GESTIONE: PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI 17.1 Il Presidente ed i due Vice Presidenti durano in carica tre (3) anni e possono essere riconfermati, salva la facoltà di sostituzione contemplata dalle norme precedenti Il Presidente ha la legale rappresentanza, anche in giudizio La firma sociale del Fondo spetta congiuntamente, oltre che al Presidente, ad uno dei due Vice Presidenti o, in alternativa, ad un componente del Consiglio di Sorveglianza o del Consiglio di Gestione In caso di impedimento o assenza del Presidente, le relative funzioni e poteri sono esercitati a rotazione dai due Vice Presidenti Al Presidente spettano, in particolare, le seguenti attribuzioni: 9
10 sovrintendere di concerto con i due Vice Presidenti all applicazione del presente Statuto e del Regolamento del Fondo; convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Gestione e dell Assemblea sia in seduta ordinaria che straordinaria; curare di concerto con i due Vice Presidenti l esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione e dell Assemblea; coordinare con l ausilio dei due Vice Presidenti l attività istituzionale ed operativa ai fini del regolare funzionamento del Fondo; sottoscrivere la domanda di iscrizione del Fondo all Anagrafe e curare l inoltro dei documenti previsti dal Decreto ministeriale del 27 ottobre 2009 riguardante Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale Ai Vice Presidenti spettano, oltre ai compiti di cui al precedente comma, le seguenti attribuzioni: coadiuvare il Presidente in tutti quegli atti a lui demandati dal presente Statuto; sostituire a rotazione il Presidente in quegli atti ed in quelle funzioni che possono essere da questo delegate in via temporanea o permanente. ART. 18 PATRIMONIO DEL FONDO 18.1 Il patrimonio del Fondo è costituito da tutti i beni appartenenti al Fondo stesso (il Patrimonio ) Le entrate del Fondo sono costituite: dalla quota associativa versata a cura del Socio secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Fondo; dalla quota di iscrizione versata a cura dell Iscritto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Fondo; dalla contribuzione versata a cura del Socio e dell Iscritto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Fondo; dagli interessi di mora e dilazione dei contributi versati in ritardo, nelle misure che saranno disciplinate dal Regolamento del Fondo; ogni altro provento che spetti o pervenga al Fondo a qualsiasi titolo, sia esso versato da Soci e/o da terzi - soggetti pubblici o privati - ivi comprese eventuali sovvenzioni, donazioni o lasciti, previa accettazione del Consiglio di Gestione Le modalità di versamento della contribuzione, la relativa gestione e contabilizzazione, nonché l erogazione delle Prestazioni e degli altri servizi accessori prestati dal Fondo, sono disciplinate dal Regolamento del Fondo con apposite norme Il Fondo comunica al Socio, all Iscritto nei termini previsti dal Regolamento, il mancato versamento dei contributi dovuti chiedendone il versamento In caso di mancato versamento della contribuzione totale o parziale, il Fondo non garantisce il conseguimento delle Prestazioni Il Fondo non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché Fondi riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. ART. 19 ESERCIZIO SOCIALE BILANCIO DI ESERCIZIO BUDGET 19.1 L esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 10
11 19.2 Entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell esercizio, il Consiglio di Sorveglianza approva: i) il bilancio consuntivo relativo all esercizio sociale chiuso al 31 dicembre (il Bilancio di Esercizio o Bilancio ); e ii) il bilancio preventivo relativo all esercizio sociale in corso (il Bilancio Preventivo o Budget ) Il Bilancio di Esercizio deve essere predisposto adottando schemi idonei ad un adeguata rappresentazione della realtà operativa del Fondo, tenendo conto ove applicabili, nello specifico contesto delle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia nonché dei principi contabili e raccomandazioni emanati dagli organi professionali competenti in materia contabile ed in particolare dall Organismo Italiano di Contabilità (OIC); più specificamente, il Bilancio deve essere redatto prendendo a riferimento le linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio degli enti non profit, adottate il 11 febbraio 2009 dal Consiglio dell Agenzia per le ONLUS, ai sensi e per gli effetti dell Art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n In particolare: il Bilancio di Esercizio si compone di: i) Stato Patrimoniale; ii) Rendiconto Gestionale; iii) Nota Integrativa; il Budget si compone del solo: i) Preventivo Economico Al fine di consentire al Consiglio di Sorveglianza la predisposizione delle rispettive relazioni, il Consiglio di Gestione deve trasmettere agli stessi una copia del Bilancio di Esercizio almeno quattordici (14) giorni prima della data prevista per l approvazione Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura degli esercizi sociali, devono essere destinati ad incrementare il Patrimonio del Fondo per far fronte agli scopi associativi. ART. 20 PRESTAZIONI Il Fondo provvede all erogazione delle Prestazioni in favore dei Beneficiari la cui posizione contributiva sia in regola con i versamenti, secondo le condizioni, modalità e requisiti disciplinati nel Regolamento del Fondo. ART. 21 REGOLAMENTO Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Fondo, nonché le modalità di ammissione, i diritti ed i doveri, i casi di cessazione della qualifica di Socio e di Iscritto, nonché la disciplina delle Prestazioni ed in generale i profili del presente Statuto, già oggetto di rinvio, sono disciplinati da un Regolamento interno (il Regolamento ) approvato dal Consiglio di Sorveglianza. ART. 22 SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO L Assemblea, su proposta del Consiglio di Gestione, delibera sullo scioglimento del Fondo e la nomina dei Liquidatori e stabilisce i criteri di massima per la devoluzione del Patrimonio residuo. I Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell Assemblea e sentito il Consiglio di Sorveglianza, sceglieranno l Associazione non Riconosciuta o l Ente non profit operante in identico od analogo settore a cui devolvere il Patrimonio residuo; salva diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento. ART. 23 DISPOSIZIONI FINALI 11
12 23.1 Al fine di ottemperare a quanto previsto dall Art. 148 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, si pattuisce espressamente il rispetto dei principi di seguito indicati: a) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Fondo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) Obbligo di devolvere il patrimonio del Fondo, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all Art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (se esistente), e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge; c) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i Soci il diritto di voto per l approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi del Fondo: i suddetti principi trovano compiuta espressione nel presente Statuto ed in particolare nelle disposizioni di cui agli Artt. 10 e 12; d) Obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario: le relative disposizioni sono contenute negli Artt. 13, 16 e 19 del presente Statuto; e) Obbligo di rispettare i seguenti principi di democrazia e di uguaglianza: 1) libera eleggibilità dell organo amministrativo del Fondo (i.e. del componenti del Consiglio di Gestione, in quanto è espressione del Consiglio di Sorveglianza nominato dall Assemblea): il presente Statuto non contiene clausole statutarie che riservano l amministrazione solo a determinati Soci; 2) principio del voto singolo di cui all Art. 2538, 1 e 2 comma del Codice Civile ( una testa, un voto ); ai sensi dell Art. 12 del presente Statuto, ciascun componente può esprimere un solo voto in Assemblea; 3) sovranità dell Assemblea: ai sensi e per gli effetti del presente Statuto, l Assemblea costituisce l organo sovrano del Fondo; 4) criteri di ammissione ed esclusione dei Soci: il presente Statuto non contiene specifiche clausole regolanti i criteri e le procedure di ammissione e/o esclusione dei Soci; pertanto tali materie verranno trattate in conformità alle disposizioni generali del presente Statuto; 5) criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari: le modalità di convocazione dell Assemblea sono contenute nell Art. 10 del presente Statuto; 6) criteri e idonee forme di pubblicità delle deliberazioni dell Assemblea: le forme di pubblicità delle deliberazioni dell Assemblea sono stabilite dall Art. 12 del presente Statuto; 7) criteri e idonee forme di pubblicità dei bilanci o rendiconti: le modalità di predisposizione e fruizione dei bilanci consuntivi (Bilancio di Esercizio) e dei bilanci preventivi (Budget) del Fondo sono disciplinate dall Art. 19 del presente Statuto. f) intrasmissibilità della quota e/o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e delle Leggi speciali vigenti in materia. 12
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