3. Passando all illustrazione di dettaglio dell articolato si precisa quanto segue.



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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DELL'ELENCO DEI FUNZIONARI INTERNAZIONALI DI CITTADINANZA ITALIANA, A NORMA DELL'ARTICOLO 2, COMMA 7, DELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2010, N. 227. R E L A Z I O N E 1. Lo schema di regolamento concernente la disciplina dell elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana è stato elaborato per dare attuazione alle disposizioni dell articolo 2, comma 7, della legge 17 dicembre 2010, n. 227. Tale articolo dispone che con regolamento da adottare su proposta del Ministro degli affari esteri (MAE) sono disciplinate le modalità di iscrizione e di cancellazione dall'elenco e le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione interministeriale. Lo schema di regolamento attua tale adempimento inserendosi nel solco di una rinnovata attenzione intrapresa dallo Stato nei confronti degli oltre cinquemila funzionari italiani in servizio nelle organizzazioni internazionali. Tale attenzione si è concretizzata, in particolare, nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sul ruolo dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana, firmata il 2 agosto 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell 8 settembre 2010, e nella citata legge 17 dicembre 2010, n. 227 (Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali). La direttiva, in quattro articoli, riconosce il ruolo fondamentale dei funzionari italiani nelle organizzazioni internazionali per la presenza italiana nel mondo. Essa stabilisce che lo Stato promuove la partecipazione dei nostri cittadini alla funzione pubblica internazionale e favorisce la formazione volta a tale scopo. La legge impegna tutte le Amministrazioni a incrementare la presenza italiana nelle organizzazioni internazionali sotto il coordinamento del Ministero degli affari esteri, che ha il compito di verificare che, in ciascuna organizzazione, il personale italiano sia presente in misura adeguata rispetto al contributo versato dall Italia. Il Ministero tutela inoltre le legittime aspettative professionali dei funzionari e organizza incontri periodici con loro.

La legge, come noto, promuove l'accesso alla funzione pubblica internazionale e riconosce il ruolo svolto dai funzionari italiani nelle organizzazioni internazionali. Il provvedimento prevede la creazione presso il MAE di un elenco dei funzionari internazionali, cui verrà data ampia pubblicità presso amministrazioni pubbliche e imprese per favorire la mobilità da e verso le organizzazioni internazionali. Allo stesso scopo si riconosce il diritto ai dipendenti pubblici e privati di collocarsi in aspettativa per un massimo di tre anni per seguire all'estero il coniuge funzionario internazionale. Ai funzionari internazionali iscritti nell'elenco, ai fini della partecipazione a concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche per la copertura di posti vacanti, sono riconosciuti titoli di merito commisurati agli anni di effettivo servizio nelle organizzazioni internazionali. Alla redazione della legge, di iniziativa parlamentare, il Ministero degli affari esteri ha fornito un contributo di idee e di soluzioni per favorirne l approvazione. Il presente schema di DPR disciplina: a) le modalità di iscrizione e di cancellazione nell elenco (articolo 2, comma 7, della legge); b) i titoli di merito ai fini della partecipazione ai concorsi (articolo 4 della legge). 2. Con lo schema di regolamento si precisano le funzioni della commissione interministeriale prevista dall articolo 2, comma 7, della legge 17 dicembre 2010, n. 227, consistenti nell annuale rendiconto sulla gestione dell elenco ed in un attività propositiva, in materia di tutela e di valorizzazione delle competenze professionali dei funzionari dipendenti da organizzazioni internazionali. La bozza di regolamento, inoltre, prevede, come stabilito dalla legge, che ai funzionari iscritti nell elenco, nei concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche che contemplano la valutazione dei titoli, spetti un punteggio aggiuntivo commisurato agli anni di servizio svolto presso le organizzazioni internazionali. 3. Passando all illustrazione di dettaglio dell articolato si precisa quanto segue. L articolo 1 indica al comma 1 l oggetto del regolamento (le modalità di iscrizione e di cancellazione dall'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana dipendenti da organizzazioni internazionali e le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione interministeriale). Al comma 2 è evidenziata la funzione dell elenco: facilitare la mobilità da e verso le organizzazioni internazionali essenzialmente aumentando la visibilità dei funzionari italiani tramite la pubblicità

assicurata dall elenco. Il comma 3 stabilisce che la formazione, la tenuta (in modalità informatica), l aggiornamento e la gestione dell elenco sono affidati alla Direzione Generale per le Risorse e l Innovazione del Ministero degli affari esteri, che ne rende conto con cadenza annuale alla commissione interministeriale disciplinata dall articolo 7 del regolamento. Il comma 4 precisa che l istituzione e la gestione dell elenco non possono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In tale modo il regolamento recepisce il principio, ben chiaro nella legge, della neutralità finanziaria dell istituzione dell elenco. L articolo 2 specifica che possono richiedere l iscrizione nell elenco i cittadini italiani che svolgono o che hanno svolto funzioni professionali o direttive con rapporto di lavoro dipendente presso organizzazioni internazionali per almeno due anni continuativi ovvero per almeno tre anni non continuativi. Il possesso dei requisiti è attestato da una dichiarazione degli interessati sulla quale il Ministero degli affari esteri può compiere verifiche. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata tempestivamente dal funzionario. Viste le finalità dell elenco, che sono essenzialmente di visibilità a vantaggio di tutti i funzionari internazionali, e le esigenze di riservatezza che alcuni tra loro potrebbero ritenere prevalenti, si è ritenuto di non prevedere l iscrizione d ufficio. L articolo 3 stabilisce che l iscrizione nell elenco avviene on line su una piattaforma predisposta dal Ministero degli affari esteri e ne precisa le modalità. L iscrizione on line facilita l accessibilità per i funzionari contiene l utilizzo di risorse umane e finanziarie da parte dell Amministrazione e permette un aggiornamento quasi in tempo reale. Il comma 2 specifica le informazioni che gli interessati devono fornire, sotto la propria responsabilità, al momento dell iscrizione in elenco. Il regolamento enuncia analiticamente le informazioni da richiedere ai funzionari cercando di contemperare le opposte esigenze di pubblicità a vantaggio di tutti i funzionari internazionali e di riservatezza riguardo a certi dati che alcuni tra loro potrebbero ritenere particolarmente importanti. L articolo 4 chiarisce che le domande di iscrizione all elenco sono esaminate dal Ministero degli affari esteri, che deve poi comunicare l avvenuta o mancata iscrizione nell elenco all interessato entro trenta giorni. Se l iscrizione è rifiutata, sono comunicati i motivi del diniego, che può avvenire solo in caso di accertata mancanza dei requisiti fondamentali previsti dalla legge (articolo 2, comma 2) e dal regolamento (articolo 2, comma 1). I dipendenti pubblici sono iscritti in una sezione

speciale dell elenco. Il comma 4 precisa che l aggiornamento dell elenco deve essere costante. L articolo 5 disciplina la cancellazione dall elenco, che può avvenire a semplice richiesta del funzionario o d ufficio trascorsi dieci anni dalla cessazione dall ultimo incarico presso una organizzazione internazionale o per perdita della cittadinanza italiana. La cancellazione è notificata dal Ministero degli affari esteri all interessato. L articolo 6 precisa le informazioni contenute nell elenco e il modo in cui questo viene pubblicizzato. Le informazioni contenute nell elenco, per ciascun funzionario, riproducono quanto il funzionario stesso ha dichiarato in sede di domanda: le generalità, l eventuale settore di specializzazione e l indirizzo di posta elettronica; le informazioni sull attuale impiego o sull ultimo svolto alle dipendenze di organizzazioni internazionali; i precedenti incarichi nell ambito delle organizzazioni internazionali; i titoli di studio posseduti; le lingue straniere conosciute e il livello di conoscenza; i corsi di formazione frequentati. A queste informazioni si aggiungono il numero progressivo attribuito all interno dell elenco e la data di ultimo aggiornamento. Questi dati raggiungono un livello di dettaglio informativo più ampio rispetto a quelli pubblicati, ad esempio, negli elenchi o negli albi pubblicati su internet di avvocati, notai, architetti, ingegneri e analoghe professioni. L elenco è pubblicato sul sito internet del Ministero degli affari esteri, che provvederà a pubblicizzarlo e a dargli il più ampio risalto possibile, sia presso le amministrazioni pubbliche sia presso le imprese private, anche attraverso loro associazioni di categoria. L articolo 7 indica le funzioni della commissione interministeriale: essa verifica la corretta tenuta dell elenco e fornisce indicazioni in proposito alla Direzione Generale per le Risorse e l Innovazione; essa può inoltre fornire, a richiesta o di propria iniziativa, proposte, indicazioni e pareri in materia di tutela e di valorizzazione delle competenze professionali dei funzionari internazionali. Attraverso tali compiti, è definito il ruolo della commissione, a cui la direzione Generale delle risorse umane del Ministero degli affari esteri riferisce, con cadenza almeno annuale, sulla tenuta e l aggiornamento dell elenco. La commissione, come previsto dalla legge, è composta da un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri - che la presiede, aggiunge il regolamento - da un rappresentante designato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e da un rappresentante designato dal

Ministero dell'economia e delle finanze, ed è integrata da un rappresentante, designato a maggioranza, delle associazioni dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana costituite nelle città estere sedi di organizzazioni internazionali. I componenti della commissione devono essere scelti tra persone dotate di competenza ed esperienza nel settore delle organizzazioni internazionali, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna. Il regolamento precisa che la commissione si ritiene validamente riunita e può deliberare anche se uno o più membri partecipano a distanza, mediante videoconferenza. La commissione si riunisce almeno ogni sei mesi e, in ossequio al principio della neutralità finanziaria del regolamento, ai suoi componenti non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese. L articolo 8 stabilisce, conformemente a quanto previsto dalla legge, che l iscrizione nell elenco dei funzionari internazionali è titolo valutabile nei concorsi delle pubbliche amministrazioni e rinvia ai bandi di concorso la quantificazione del punteggio aggiuntivo attribuibile, tenuto conto dell effettivo servizio prestato e dell attinenza del concorso a professionalità con competenze relative a profili internazionali. Si è, infatti, ritenuto opportuno che siano le singole amministrazioni a valutare la congruità dell esperienza dei funzionari internazionali rispetto ai profili ricercati con le procedure concorsuali e, conseguentemente, a valorizzarla, attribuendo specifico punteggio nei limiti della soglia indicata nel regolamento de quo (metà del punteggio massimo riconosciuto per titoli professionali). Sullo schema di regolamento è stato acquisito il parere del Garante per la privacy.