COMUNE DI PORTO CERESIO. Provincia di Varese REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE
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1 COMUNE DI PORTO CERESIO Provincia di Varese SETTORE FINANZIARIO SERVIZIO TRIBUTI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 26 marzo 2003 adeguato indicazioni ministeriali con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 26 novembre 2003 modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 12 marzo 2008 modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 29 giugno 2011 modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 23 ottobre
2 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento 1. Il presente Regolamento, adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dall art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del e dall art. 50 della Legge n. 449 del , ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali; 2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell attività del Comune, quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente; 3. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite d applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell entrata patrimoniale. 4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative. 5. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali. 6. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune. 7. Per ciascun tipo di entrata il Comune ha la facoltà di adottare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento che avrà efficacia a partire dal 1 gennaio dell anno cui si riferisce il bilancio di previsione stesso. Art. 2 Agevolazioni tributarie 1. Per agevolazioni tributarie s intendono sia le riduzioni, sia le esenzioni dal tributo previste dalla Legge o dal regolamento vigenti. 2. Qualora la Legge o Regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva non soggetta ad autenticazione. Solo qualora il Comune non disponga o non possa venire in possesso di tale documentazione attraverso la richiesta ad altre P.A., tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nei termini stabiliti dalla legge o dal regolamento, pena l esclusione dell agevolazione stessa. La stessa procedura dovrà applicarsi qualora la documentazione sia imposta da leggi o da regolamenti quale condizione inderogabile. 2
3 Art. 3 Aliquote e Tariffe 1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita delibera in misura tale da tendere al raggiungimento degli equilibri di bilancio. Ove si renda necessario, le aliquote possono variare in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità. 2. Le aliquote e le tariffe di cui sopra sono adottate con deliberazione entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di esse e nei termini previsti per l approvazione del bilancio di previsione di ciascun anno finanziario. 3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in mancanza dell atto deliberativo per la determinazione delle tariffe e delle aliquote, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe applicate per l anno precedente. CAPO I Gestione delle entrate Art. 4 Forma di gestione 1. La gestione delle entrate tributarie è svolta prioritariamente, in forma diretta, dal Comune, fatte salve le convenzioni attualmente in atto. A tal fine, non è necessaria alcuna deliberazione in merito. 2. Con deliberazione consiliare, il Comune può affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, secondo le modalità indicate dall art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del : a) Gestione diretta dell ente, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all art. 113, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267 del 28 agosto 2000 il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell albo di cui all art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soci iscritti nell albo di cui all art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche in associazione con altri Enti Locali, o ai concessionari di cui al D.Lgs. n. 112 del L affidamento della gestione del tributo a terzi, ai sensi del comma precedente, non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente. 4. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste, costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti. 5. L ufficio tributi è autorizzato a trattare, ai sensi dell art. 1 della Legge n. 675 del 31/12/1996 e successive modificazioni, qualsiasi dato o complesso di dati, proveniente da archivi appartenenti al Comune o ad altri Enti e soggetti pubblici o privati, acquisiti su qualunque tipo di supporto, anche magnetico o a mezzo di collegamento in via telematica, che risultassero utili esclusivamente al fine dello svolgimento dei propri fini istituzionali, con particolare riguardo al potenziamento della propria attività di controllo, di cui al successivo art. 7. 3
4 6. I terzi affidatari di servizi e forniture, ai sensi dell art. 52 del D.Lgs. N. 446/1997, a seguito di gare di appalto o di incarichi professionali, devono rispettare le prescrizioni dettate dalla legge n. 675/1996 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, sottoscrivendo il relativo contratto di affidamento, nel quale sono inserite tutte le clausole idonee a rispettare, nelle procedure di trattamento dei dati personali, le norme della citata legge, sollevando l Amministrazione comunale da ogni responsabilità. 7. I concessionari di servizi pubblici, ai sensi degli artt. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 rientrano nel più ampio concetto di organo indiretto di amministrazione, hanno gli stessi doveri e responsabilità degli Enti pubblici concedenti. Art. 5 Funzionario Responsabile del Tributo 1. Con proprio atto il Sindaco designa un Funzionario, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. CAPO II Denunce e Controlli Art. 6 Dichiarazione tributaria 1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e secondo le modalità stabiliti dalla Legge o dal Regolamento. 2. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori. 3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla personale fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione. Art. 7 Attività di controllo 1. Il servizio tributi provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denuncie e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dei contribuenti o degli utenti dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate. 2. Il responsabile, nei casi di incertezza dell inadempimento, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti, nei modi e nelle forme previste dalle norme relative a ciascuna entrata, così come, nell ambito dell attività di controllo può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti e fornire risposte a quesiti e questionari. 3. Ai fini dello svolgimento dell attività di cui al presente articolo, l Ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme vigenti per le singole entrate. 4. Ai fini del potenziamento dell attività del Servizio Tributi del Comune, è destinata annualmente una somma, ai sensi del vigente Regolamento per l applicazione dell I.C.I., al personale 4
5 addetto, quale compenso incentivante nella misura stabilita dalla Giunta comunale e secondo i criteri di riparto stabiliti con determinazione del Responsabile in base all apporto e ai risultati individuali raggiunti. CAPO III Procedimento di accertamento Art. 8 Avviso di accertamento 1. Mediante motivato avviso di accertamento, redatto ai sensi dell art. 7 della Legge 27/07/2000 n. 212, il Comune: a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento; b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza; c) recupera l omesso o parziale o tardivo versamento del tributo; d) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento. 2. Qualora la compilazione dell avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista può essere sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti. Art. 9 Notificazione a mezzo posta 1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, possono anche essere notificati a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell ufficio tributi, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell atto a mani del medesimo, da parte di persona addetta all ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore. Art. 10 Limiti di esenzione per attività di accertamento, riscossione coattiva 1. Nel corso dell adempimento dell attività istruttoria e di accertamento, necessarie per addivenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il Servizio Tributi non procede alla notificazione degli avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva, qualora l importo dovuto, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, sia inferiore a 12, Il limite di esenzione di cui al comma 1 s intende comprensivo dell importo dei tributi e delle sanzioni, con espressa esclusione degli interessi e di ogni altra commissione o diritto. 3. Il tributo e le sanzioni sono dovuti per l intero ammontare se l importo supera il predetto limite. 5
6 4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo. TITOLO II DIRITTI DEL CONTRIBUENTE CAPO I Diritto di Interpello e Autotutela Art. 11 Diritto di interpello 1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Servizio Tributi che risponde entro centoventi giorni (4 mesi), circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali. La presentazione dell istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. 2. La risposta dell ufficio competente per materia, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento, alla questione oggetto dell istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche di imposizione, emanato in difformità della risposta stessa è nullo. 3. Limitatamente alla questione oggetto dell istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall ufficio entro il termine di cui al comma Nel caso in cui l istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l Amministrazione può rispondere collettivamente con atto del Funzionario Responsabile, pubblicato all Albo Pretorio e diffuso a mezzo stampa. Art. 12 L Autotutela 1. Il Funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere: a) all annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati; b) alla revoca d ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che danno luogo all emanazione del provvedimento medesimo. 2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell atto. 3. In pendenza di giudizio, l annullamento del provvedimento è possibile, previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale somma emerga l inopportunità di coltivare la lite, il Funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell interesse del Comune ad attivarsi mediante l autotutela, può annullare in tutto o nella sola parte contestata il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e all organo giurisdizionale, davanti al quale pende la controversia, per l eventuale desistenza dal contenzioso. 4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo per decorrenza dei 6
7 termini per ricorrere, il funzionario responsabile può procedere all annullamento, in presenza di palesi illegittimità dell atto, quali tra le altre: a) Errore di persona o di soggetto passivo del tributo. b) Evidente errore logico o di errore di calcolo nella liquidazione del tributo, c) Errore sul presupposto del tributo; d) Doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo; e) Prova di pagamenti regolari eseguiti; f) Mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza; g) Sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati; 5. Non è consentito l annullamento o la revoca d ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune. 6. L annullamento dell atto ha efficacia retroattiva, ed automaticamente travolge di diritto tutti gli atti ad esso consequenziali, comportando l obbligo di restituzione di quelle somme che sono state indebitamente riscosse. CAPO II L Accertamento con adesione Art. 13 Introduzione dell istituto dell'accertamento con adesione 1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con l adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs n. 218, in quanto compatibili e secondo le disposizioni seguenti. Art. 14 Ambito di applicazione 1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni. 2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nel confronti di tutti i coobbligati. 3. Il ricorso all accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutti i casi nei quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. 4. In sede di contraddittorio l'ufficio tributi deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo benefici della operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base del l'accertamento, nonché degli oneri e dei rischi di soccombenza di un eventuale ricorso. 5. In ogni caso resta fermo il potere dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi. Art. 15 Attivazione del procedimento per la definizione 1. Il procedimento per la definizione può essere attivato: 7
8 a) a cura dell ufficio tributi, prima della notifica dell'avviso di accertamento; b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento. Art. 16 Procedimento ad iniziativa dell'ufficio 1. L'ufficio tributi, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione. 2. Resta fermo comunque che, quanto indicato al precedente comma (richieste di chiarimenti, inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, ecc. che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti), non costituisce invito per l'eventuale definizione dell accertamento con adesione. 3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio tributi non riveste carattere di obbligatorietà. 4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune. Art. 17 Procedimento ad iniziativa del contribuente 1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 16, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico. 2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione. 3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l impugnazione, sia quelli di pagamento del tributo. 4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire. Art. 18 Invito a comparire per definire l'accertamento 1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, con ripristino dei termini ordinari. 2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data. 8
9 3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario responsabile del tributo. Art. 19 Atto di accertamento con adesione 1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del tributo. 2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione. Art. 20 Perfezionamento della definizione 1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. 2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito dei ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso. 3. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale secondo quanto successivamente indicato. Art. 21 Effetti della definizione 1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune. 2. L intervenuta definizione non preclude all ufficio la possibilità di modifica un eventuale erronea liquidazione del tributo. 3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, e pertanto richiesta dal contribuente, l accertamento perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione. Art. 22 Riduzione della sanzione 1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. 2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto in caso, da parte del contribuente, di mera acquiescenza o rinunzia ad impugnare l avviso di accertamento o di liquidazione con il pagamento entro il termine per la predisposizione del ricorso delle somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. 9
10 3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente rendono applicabile la riduzione ad un quarto della sanzione per omessa ed infedele dichiarazione se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente. Art. 23 Contenzioso TITOLO III CONTENZIOSO 1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune può favorire la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina della autonomie locali, alla quale attribuire l organizzazione dell attività processuale. 2. Spetta al Sindaco, previa autorizzazione della Giunta comunale, costituirsi in giudizio, proporre appello e delegare ai dirigenti e/o funzionari del Comune la rappresentanza dell Ente del processo tributario nonché proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, ricercare l accordo nelle apposite sedi conciliative. 3. È compito del Funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia. 4. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico, ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno. TITOLO IV RISCOSSIONE E RIMBORSI Art. 24 Riscossione 1. Le modalità di riscossione volontaria delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi o, in mancanza, dalle singole leggi d imposta. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicabili le norme di legge. 2. Ai fini dello snellimento e della semplificazione degli adempimenti per il cittadino, ove possibile, saranno definite forme alternative di pagamento quali l uso del sistema P.O.S., assegni di conto corrente, carte di credito e simili. 3. La riscossione coattiva dell entrata tributaria, il cui accertamento sia gestito direttamente dal Comune, può svolgersi mediante: a) affidamento ad uno dei soggetti indicati nell art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997; b) ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. n. 639 del ; c) cessione del credito secondo le modalità previste dall art. 76 della L. 342/ L ufficio tributi cura, con le modalità di cui al comma precedente, la riscossione coattiva di entrate comunali anche non tributarie. In tale caso le operazioni vengono svolte sulla base di dettagliate indicazioni, predisposte dai singoli servizi o uffici che gestiscono le entrate suddette. 10
11 5. In ogni caso, l obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso effettua il versamento all incaricato della riscossione. Art. 25 Sospensione, differimento e dilazione dei versamenti 1. Per i debiti di natura tributaria e non, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l applicazione delle leggi e dei regolamenti comunali disciplinanti ogni singolo tributo, possono essere concesse, dal Funzionario Responsabile del tributo, su specifica richiesta (allegato a) eventualmente modificabile a cura del Responsabile) motivata del contribuente e corredata da idonea documentazione comprovante le motivazioni addotte inerenti la temporanea difficoltà economica, purché questo avvenga prima dell inizio della procedura esecutiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti: a) durata massima 24 mesi, le rate scadono l ultimo giorno del mese; b) l importo delle singole rate è arrotondato all Euro; c) decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia mancato il pagamento di tre rate, anche non consecutive; d) applicazione degli interessi di rateazione al tasso legale in vigore al momento della rateizzazione; e) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni. 2. È, in ogni caso, esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento delle singole rate. 3. La rateazione avrà la seguente graduazione: a) fino a. 50,00 nessuna rateazione; b) da. 50,01 a ,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili; c) da ,01 a ,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili; d) oltre ,00 fino ad un massimo di 60 rate mensili. 4. Il contribuente, per le entrate riscosse direttamente dal Comune di cui non si è provveduto a iscrivere le somme a ruolo esattoriale, deve far pervenire all Ufficio Tributi, entro 15 giorni dalla scadenza del pagamento, copia della ricevuta quietanzata che attesti l avvenuto versamento della somma dovuta a pena di decadenza dal beneficio. La decadenza non si applica nel caso in cui la quietanza di versamento contenga tutte le informazioni necessarie all ufficio per l individuazione del versante e il debito a cui si riferisce il versamento. 5. In alternativa, con deliberazione di Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di soggetti che si trovino in situazioni particolari, quali: a) gravi calamità naturali; b) situazioni individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione; c) cause di forza maggiore (ricoveri ospedalieri, decessi) che impediscono al contribuente di effettuare i versamenti tempestivamente. 6. Spetta al funzionario responsabile ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all articolo 72, comma 3, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n In caso di differimento del termine per l approvazione del bilancio di previsione, il versamento dell imposta comunale sulla pubblicità e il versamento della tassa per le occupazioni permanenti del suolo pubblico possono essere effettuati sino all ultimo giorno del mese successivo al predetto termine. 11
12 Art. 26 Rimborsi 1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 3 (tre) anni dal giorno del pagamento. 2. In caso di sentenza che accerta o conferma il diritto alla restituzione la decorrenza viene individuata nel giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza. 3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. 4. Il Funzionario responsabile, entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell istanza di rimborso, procede all esame della medesima e comunica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego. 5. Non si procede al rimborso per le somme, riferite ad ogni singolo periodo d imposta, il cui importo sia inferiore al limite fissato al comma 1 dell art. 10, mentre spetta per l intero ammontare se l importo supera il predetto limite. Art. 27 Compensazione e Accollo 1. È ammessa compensazione nell ambito delle singole entrate comunali, esclusivamente tra somme relative alla medesima entrata, escluse quelle riscosse tramite ruolo. 2. Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di liquidazione/accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli ovvero gli stessi siano divenuti definitivi. 3. Gli interessi sulla somma da portare in compensazione vengono calcolati sino alla data in cui il Comune abbia comunicato al contribuente il diritto al rimborso, ovvero questi abbia presentato istanza di rimborso al Comune 4. Il contribuente qualora provveda alla compensazione senza che in tal senso sia intervenuta alcuna preventiva comunicazione per il Comune, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, anche se relative agli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso. 5. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al comune, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione, una dichiarazione (allegato b) eventualmente modificabile a cura del Responsabile), da indirizzare al Funzionario responsabile dei tributi, contenente almeno i seguenti elementi: generalità e codice fiscale del contribuente, l ammontare del tributo dovuto prima della compensazione, l esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d imposta e per tributo. 6. Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti. 7. È facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione. 8. È ammesso l accollo del debito di imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune (allegato c) eventualmente modificabile a cura del Responsabile entro l anno di effettuazione del versamento. 12
13 Art. 27 bis Importi minimi 1. Relativamente a ciascun tributo il versamento non è dovuto o non è effettuato il rimborso se l imposta complessivamente dovuta è inferiore ad euro 2,00. Art. 27 ter Ripetibilità delle spese per recupero crediti 1. Qualora si debba procedere al recupero di somme dovute e non pagate l ufficio è autorizzato a recuperare contestualmente anche tutte le spese, richieste da altri enti od organi competenti, sostenute dal Comune per il recupero del credito. A titolo puramente esemplificativo si elencano alcune di queste tipologie: a. Diritti di notifica (altri enti) b. Spese per Ufficiali giudiziari c. Spese postali L ufficio è inoltre tenuto a recuperare le spese per diritti di notifica effettuate con il proprio personale. 2. L ufficio è autorizzato a richiedere le somme di cui al comma 1 a decorrere: a. per le entrate diverse da quelle tributarie, dall attivazione dell intimazione di pagamento/messa in mora; b. per le entrate tributarie, dall avviso di accertamento o dal sollecito per mancato pagamento. 3. È esclusa la ripetizione relativamente all invio di qualsiasi atto mediante comunicazione semplice. 4. Trascorso invano il termine di pagamento stabilito con i provvedimenti di cui all art. 2, sono poste a carico del contribuente moroso le spese procedurali di formazione degli atti inerenti alla riscossione coattiva, calcolate in via forfettaria e fissate in sede di prima applicazione come segue: a. messa in mora/sollecito per mancato pagamento. 21,00 b. ingiunzione fiscale. 30,00 c. fermo beni mobili registrati. 50,00 d. atto di pignoramento mobiliare e/o presso terzi. 100,00 e. iscrizione di ipoteca immobiliare. 200,00 f. istanza di insinuazione al passivo. 200,00 g. sospensione e/o distacco dalla rete idrica. 50,00 distintamente per ciascuna operazione, oltre al rimborso di eventuali/imposte/tasse/diritti e spese richiesti dagli organi competenti e non già conteggiati precedentemente. Le suddette spese possono essere adeguate annualmente dalla Giunta comunale, contestualmente all approvazione delle tariffe dei servizi dell Ente. In caso di mancato adeguamento, si intendono riconfermate quelle dell anno precedente. 13
14 TITOLO V SANZIONI Art. 28 Criteri di graduazione 1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono quelle indicate nella deliberazione del Consiglio comunale n. 49/98, ad esclusione dell I.C.I., per cui si rinvia a quanto contenuto nel relativo regolamento. Art. 29 Cause di non punibilità 1. È esclusa la punibilità per la violazione di carattere formale non incidente sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta. 2. Qualora gli errori relativi all applicazione dei tributi risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede all applicazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante. 3. Con deliberazione della Giunta comunale possono, altresì, essere stabilite le situazioni di non punibilità previste dal comma 2 dell art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997, riguardanti la generalità dei contribuenti e per determinate fattispecie imponibili. TITOLO VI NORME FINALI Art. 30 Norme finali e transitorie 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di leggi vigenti. 2. È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento. 3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio Conseguentemente, l istituto dell accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di avvertimento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine di impugnazione. 4. Allegati A), B) e C) 14
15 Allegato A) OGGETTO: ISTANZA DI DILAZIONE Al Comune di Porto Ceresio Il/La sottoscritto/a.. nato a. (prov.) il.. domiciliato in (prov...) Via n..., Cap.. codice fiscale n... titolare o legale rappresentante della ditta codice fiscale o partita Iva. Con sede in via.. n. tel.. CHIEDE che gli sia concesso di pagare la somma di. (oltre gli oneri di legge), relativa a.. di cui alla cartella esattoriale n, notificata dal concessionario, in data. (da completare nel caso sia stata effettuata iscrizione a ruolo delle somme dovute) mediante versamento di n. rate mensili uguali e consecutive. Al riguardo dichiara: che il mancato tempestivo versamento degli importi di cui sopra è dovuto a: (indicare in modo completo la motivazione della richiesta): ULTERIORI NOTIZIE A SOSTEGNO DELLA RICHIESTA IL RICHIEDENTE 15
16 Allegato B) Dichiarazione di compensazione Al Funzionario Responsabile dei Tributi Il/la sottoscritto/a.. nato/a.. a.. il residente a.. via. C.F.. Dichiara di essersi avvalso della compensazione nell ambito del seguente tributo.. Ammontare del tributo dovuto al lordo della compensazione (A)... Eccedenza d imposta compensate, distinte per anno d imposta (B).. Saldo versato (A meno B)... Data del versamento o Dichiara di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza Oppure o Dichiara di rinunciare all istanza di rimborso presentata in data.. Allega la seguente documentazione Luogo e data. Firma 16
17 Allegato C) Dichiarazione di accollo Al Funzionario Responsabile dei Tributi Il/la sottoscritto/a.. (contribuente) nato/a. a.... il residente a via.... C.F.. Il/la sottoscritto/a.. (accollante) nato/a. a. il residente a... via. C.F... DICHIARANO L AVVENUTO ACCOLLO Relativamente al tributo.. E ai seguenti cespiti (es. fabbricati) Dell ammontare di.... I^ rata / II^ rata Per l anno versato il Note: Luogo e data Firma.. Firma.. 17
18 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 ART. 2 ART. 3 Ambito e scopo del Regolamento Agevolazioni tributarie Aliquote e Tariffe CAPO I Gestione delle entrate ART. 4 Forma di gestione ART. 5 Funzionario Responsabile del Tributo CAPO II Denunce e Controlli ART. 6 Dichiarazione tributaria ART. 7 Attività di controllo CAPO III Procedimento di accertamento ART. 8 Avviso di accertamento ART. 9 Notificazione a mezzo posta ART. 10 Limiti di esenzione per attività di accertamento, riscossione coattiva. CAPO I Diritto di Interpello e Autotutela ART. 11 Diritto di interpello ART. 12 L Autotutela TITOLO II DIRITTI DEL CONTRIBUENTE CAPO II L Accertamento con Adesione ART. 13 Introduzione dell istituto dell accertamento con adesione ART. 14 Ambito di applicazione ART. 15 Attivazione del procedimento per la definizione ART. 16 Procedimento ad iniziativa dell ufficio ART. 17 Procedimento ad iniziativa del contribuente ART. 18 Invito a comparire per definire l accertamento ART. 19 Atto di accertamento con adesione ART. 20 Perfezionamento della definizione ART. 21 Effetti della definizione ART. 22 Riduzione della sanzione TITOLO III CONTENZIOSO ART. 23 Contenzioso 18
19 TITOLO IV RISCOSSIONE E RIMBORSI ART. 24 Riscossione ART. 25 Sospensione, differimento e dilazione dei versamenti ART. 26 Rimborsi ART. 27 Compensazione e accollo ART. 27bis Importi minimi ART. 27ter Ripetibilità delle spese per recupero crediti TITOLO V SANZIONI ART. 28 ART. 29 Criteri di graduazione Cause di non punibilità TITOLO VI NORME FINALI ART. 30 Norme finali e transitorie Allegato A) Allegato B) Allegato C) Istanza di dilazione modello Dichiarazione di compensazione Dichiarazione di accollo 19
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