MODALITA DI ATTUAZIONE ALL INTERNO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.

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1 Provincia di Napoli MODALITA DI ATTUAZIONE ALL INTERNO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I. IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO

2 Art.1 finalità Le presenti disposizioni fermi restando gli obblighi e le responsabilità previsti dal D.Lgs. 81/2008 individuano i compiti connessi all attuazione, nella Provincia di Napoli,del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., alla luce dell articolazione e della distribuzione territoriale delle sedi di lavoro del personale provinciale e delle diverse attività lavorative. La promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, infatti, è il risultato degli sforzi congiunti del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dei dirigenti e dei lavoratori, sia direttamente che per il tramite dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, volti a garantire un miglioramento dell organizzazione del lavoro e dell ambiente di lavoro e, quindi, del benessere sui luoghi di lavoro. Art. 2 definizioni LAVORATORI:ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al presente regolamento, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 81/2008, i lavoratori sono persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolgono un attività lavorativa nell ambito della Provincia di Napoli, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o professione. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società che presta la sua attività per conto delle società e dell Ente stesso; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all art. 18 della legge 196/1997, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. DATORE DI LAVORO: nominato con decreto del Presidente della Provincia ai sensi dell art. 2 comma 1 lett. B del d.lgs. 81/2008 nella persona del Direttore Area Patrimonio.

3 DIRIGENTI: persone che, in ragione dei poteri gerarchici, funzionali e di spesa connessi all incarico loro conferito, sono responsabili delle risorse umane e strumentali e dell attuazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel rispetto delle direttive impartite dal Datore di Lavoro e delle disposizioni contenute nel presente regolamento. PREPOSTI: soggetti,individuati da ciascun dirigente, che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del d.lgs. 81/2008,designata dal datore di lavoro con determinazione dirigenziale, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del d. lgs. 81/2008, facente parte del servizio di prevenzione e protezione. MEDICO COMPETENTE: professionista in possesso dei requisiti di cui all art. 38 del d.lgs. 81/2008, nominato con determinazione dirigenziale del Datore di Lavoro, incaricato dei compiti di cui al d. lgs. 81/2008 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti legati alla salute e sicurezza durante il lavoro. MANSIONI: attività effettiva svolta dai lavoratori su disposizione del dirigente, tenuto conto della categoria contrattuale di inquadramento e del relativo profilo professionale, e per la quale ricevono idonee istruzioni SORVEGLIANZA SANITARIA: attività di controllo svolta dal medico competente e comprendente visita medica preventiva e periodica, oltre ad esami clinici e biologici e indagini diagnostiche, volte a constatare l assenza di controindicazioni all attività lavorativa cui il lavoratore è destinato e, quindi, a valutarne l idoneità alla mansione.

4 VALUTAZIONE DEI RISCHI: è l'insieme delle complesse operazioni che devono essere effettuate per stimare qualsiasi esposizione ad un pericolo, in relazione con le modalità di svolgimento delle procedure lavorative. Art. 3 Organizzazione dell ente ai fini delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro La Provincia di Napoli è organizzata secondo il seguente organigramma funzionale Art. 4 Luoghi di lavoro Per luoghi di lavoro si intendono tutti gli ambienti ubicati dentro o fuori l Ente, comunque accessibili per ragioni di lavoro. Le strutture intese come gli spazi assegnati a ciascuna direzione per lo svolgimento delle proprie funzioni sono affidate con decreto del Presidente della Provincia predisposto dal Dirigente competente dell Area Patrimonio, previa verifica della idoneità delle strutture stesse all uso cui sono destinate in conformità alla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, rilasciata dalla Direzione Prevenzione e protezione, sentito anche il Medico Competente. Esse vengono consegnate al dirigente o al responsabile dell ufficio, tramite verbale a cura della Direzione Tecnica del Patrimonio.

5 Interventi strutturali e di manutenzione. Ai sensi del comma 3 dell art. 18 del d.lgs. 81/2008, gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del medesimo decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni, e, quindi, a carico dell Amministrazione Provinciale, si intendono assolti da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento al soggetto che ne ha l obbligo giuridico ai sensi dell assetto organizzativo vigente al momento della richiesta. Art. 5. Dirigenti Ciascun dirigente è responsabile della gestione e della organizzazione delle strutture e delle risorse strumentali ad esso attribuite, nel rispetto della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. In particolare spetta a ciascun dirigente l attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate dal Datore di Lavoro a seguito della valutazione dei rischi effettuata nei luoghi di lavoro di rispettiva competenza e riportate nel documento di valutazione dei rischi, nonché l attuazione degli interventi suggeriti dal Datore di Lavoro e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione volte ad eliminare o, quando ciò non risulti possibile, a ridurre al minimo i rischi individuati negli ambienti di lavoro nei limiti delle competenze assegnate. Ciascun dirigente è tenuto, altresì, ad adottare tutte le iniziative di carattere organizzativo volte a rimuovere le anomalie e le carenze rilevate negli ambienti di lavoro di competenza. Ciascun dirigente è tenuto a segnalare ai soggetti competenti gli adempimenti non rientranti nelle proprie attribuzioni, necessari a mantenere le condizioni di sicurezza o a prevenire rischi, danni, infortuni e malattie professionali ai lavoratori. Ciascun dirigente assicura la disponibilità di attrezzature e mezzi idonei per lo svolgimento dei compiti di lavoro nonché di dispositivi di protezione individuali e collettivi indicati nel DVR. Vigila, inoltre, sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme specifiche e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a disposizione. Eventuali modifiche da apportare alle strutture delle sedi lavorative, anche impiantistiche o complementari, devono essere preventivamente e

6 tempestivamente comunicate all Ufficio Prevenzione e Sicurezza per le eventuali valutazioni e modifiche da apportare ai Documenti di Valutazione dei Rischi. In caso di infortuni sul lavoro, il dirigente comunica all INAIL i dati relativi agli infortuni stessi e trasmette i suddetti dati al Datore di Lavoro per gli ulteriori adempimenti di competenza. Per le strutture distaccate e/o in mancanza del dirigente, e nei limiti delle competenze loro assegnate, i suddetti adempimenti sono in capo ai responsabili degli uffici/preposti. Art. 6. Lavoratori. Il personale dipendente viene assegnato a ciascun ufficio con apposito provvedimento della competente direzione dell Ente. Ogni assegnazione e/o trasferimento devono essere comunicati al Datore di Lavoro ed al Servizio di Prevenzione e Protezione dell Ente. Devono essere altresì comunicate per gli adempimenti consequenziali tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro con la Provincia di Napoli. Il dirigente cui viene assegnato il personale è tenuto a comunicare al Datore di Lavoro le mansioni effettivamente assegnate al dipendente tenuto conto della categoria contrattuale di inquadramento e del relativo profilo professionale al fine di valutarne l eventuale esposizione a rischi specifici Ciascun dirigente è tenuto a comunicare al Datore di Lavoro ed al S.P.P. ogni variazione delle competenze assegnate, anche a seguito di provvedimento legislativo, che possa comportare modifica delle mansioni attribuite ai dipendenti. Il dirigente è tenuto a comunicare al Datore di Lavoro, mediante trasmissione della relativa scheda tecnica, l eventuale utilizzo, per l attività lavorativa svolta dal proprio ufficio, di sostanze o prodotti chimici e/o di nuove attrezzature di lavoro, per una idonea valutazione dei rischi derivanti dal relativo utilizzo nonché per la individuazione dei relativi d.p.i. Sulla base della descrizione dei rischi cui vengono esposti i lavoratori, il Medico Competente redigerà apposito programma di sorveglianza sanitaria al fine di

7 valutare l idoneità del singolo lavoratore alla mansione specifica e, in accordo con il S.P.P.,l eventuale adozione di dispositivi di protezione individuale. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto legislativo 81/2008 e dal presente regolamento o comunque disposti dal medico competente.

8 Art. 7. Informazione e Formazione. L informazione del personale prevista dall art. 36 del d.lgs. 81/2008, viene svolta dal S.P.P. in collaborazione con il Medico Competente mediante colloqui informativi, distribuzione di opuscoli, aggiornamento della relativa sezione del sito web istituzionale dell Ente ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo. Alla formazione di cui all art. 37 del d. lgs. 81/2008 provvede l ufficio dell Ente competente alla formazione del personale, sulla base dei risultati della valutazione dei rischi, tenuto conto delle indicazioni del Datore di Lavoro anche utilizzando risorse assegnate allo stesso, qualora sia coinvolto un numero di dipendenti tale da consentire la programmazione delle attività formative e l attivazione delle relative procedure di affidamento del servizio come da Piano Annuale di Formazione dell Ente; in tutti gli altri casi, sarà cura del Datore di Lavoro assicurare una formazione sufficiente ed adeguata così come previsto dal d.lgs. 81/2008. Art. 8 Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) La partecipazione dei lavoratori nelle varie fasi dell attività di prevenzione in una logica di diritti e doveri ha un ruolo importante per l individuazione e l attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l integrità fisica nei luoghi di lavoro. Il RLS permette di rappresentare le istanze, le problematiche e le necessità di informazioni e chiarimenti espresse dai lavoratori, con l obiettivo di attuare lo spirito di partecipazione attiva nella pratica dei principi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La nomina/elezione, il numero, le attribuzioni, la formazione sono regolate rispettivamente dagli artt. 47,50 e 37 del d.lgs. 81/2008. Pertanto, fermo restando quanto previsto espressamente per legge, al fine di rendere più efficiente e più condivisa la partecipazione dei lavoratori, si stabilisce che: Tutte le comunicazioni tra i soggetti operanti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, dovranno essere riscontrate entro 15 giorni Per consentire un adeguato approfondimento delle questioni all ordine del giorno in caso di riunioni/consultazioni, i RLS dovranno essere convocati almeno 10 giorni

9 prima con l indicazione degli argomenti oggetto della consultazione, salvo casi urgenti In occasione di ispezione degli organi di controllo i preposti avviseranno, anche a mezzo telefonico,l Ufficio Prevenzione e Sicurezza, che inoltrerà la comunicazione ai RLS, i quali dovranno garantire la presenza di almeno uno di essi. I verbali di ispezione saranno trasmessi in copia ai RLS. La riunione periodica di cui all art. 35 del d.lgs. 81/2008, sarà tenuta almeno due volte l anno. Al termine delle stesse sarà redatto apposito verbale condiviso da tutti i partecipanti alla riunione. I dirigenti presso le cui direzioni operano i RLS, dovranno consentire la partecipazione degli stessi alle attività programmate in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, salvo casi di forza maggiore o esigenze impellenti d ufficio. Art. 9. Attività esterna. Per attività esterna si intendono tutte quelle attività che vengono svolte in ambienti diversi dalle proprie sedi di lavoro. Ogni lavoratore deve essere autorizzato dal dirigente allo svolgimento di tale attività. Qualora lo svolgimento di attività esterne comporti l esposizione del lavoratore a rischi specifici, che richiedono l utilizzo di appositi d.p.i., il dirigente è tenuto a garantire la disponibilità degli stessi ed il lavoratore è obbligato ad utilizzarli. In ogni caso, il lavoratore è tenuto ad adottare tutte le procedure necessarie ad eliminare ogni rischio per la propria ed altrui sicurezza e salute, ovvero, qualora ciò non sia possibile, a ridurre gli stessi. Il lavoratore deve astenersi dal compiere qualsiasi attività, non strettamente connessa con la propria attività lavorativa, che possa esporre se stesso o altri a rischi per la propria sicurezza e salute. Art. 10. Personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulicoagraria.

10 La disciplina del presente regolamento si applica, in quanto compatibile ed in assenza di specifiche disposizioni di settore, al personale idraulico forestale e idraulico agrario. Il Presidente della Provincia nomina, ai sensi dell art. 2 comma 1 lett. b del d.lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro del personale idraulico forestale e idraulico agrario nella persona del Dirigente, dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa, responsabile della struttura organizzativa competente in materia di forestazione. Art. 11 Norma finale. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente in materia.

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