ACCORDO DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI UN TRAINING FORMATIVO IN CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA C/O IL DIPARTIMENTO CARDIOTORACOVASCOLARE TRA
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1 ACCORDO DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI UN TRAINING FORMATIVO IN CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA C/O IL DIPARTIMENTO CARDIOTORACOVASCOLARE TRA L Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, (di seguito denominata Soggetto Ospitante), con sede legale in Firenze, Largo Brambilla n. 3, P.I./C.F , PEC (Posta Elettronica Certificata) formazione@pec.aoucareggi.toscana.it, nella persona del Direttore Generale Dott. Rocco Donato Damone, domiciliato per la carica presso la sede dell Azienda Ospedaliera stessa E L Azienda USL Toscana Centro (di seguito denominata Soggetto Proponente) con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, P.I./C.F , PEC (Posta Elettronica Certificata) direzione.uslcentro@postacert.toscana.it, nella persona del Direttore Generale Dott. Paolo Morello Marchese, domiciliato per la carica presso la sede dell Azienda stessa. PREMESSO CHE - L art. 15 della Legge del 7 agosto 1990 n. 240 stabilisce che le Pubbliche amministrazioni possono sempre concludere accordi di collaborazione tra loro per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune e che detti accordi sono sottoscritti in modalità digitale pena la nullità degli stessi. 1
2 - Il Soggetto Proponente ha chiesto al Soggetto Ospitante la collaborazione per l attivazione di un percorso di training formativo in Cardiologia interventistica strutturale per alcuni professionisti appartenenti alla propria Azienda. CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: Art. 1 - Oggetto attività ed obiettivo del training formativo Il presente accordo ha per oggetto l attivazione di una collaborazione tra il Soggetto Ospitante ed il Soggetto Proponente finalizzata ad effettuare, in collaborazione con la SOD di Cardiologia Interventistica Strutturale del Soggetto Ospitante, un training formativo della durata di 24 mesi, con la partecipazione di professionisti i cui nominativi sono indicati nell Art. 2 del presente atto. Il training formativo si svolgerà secondo le modalità e le attività sotto indicate: - svolgimento sedute di impianto di TAVI (transcatheter aortic valve implantation) ed altre patologie strutturali; - presentazione dei casi all Heart Team; - partecipazione nella preparazione dei pazienti con studio ecocardiografico, coronarografico e CT ed approfondimento delle comorbidità e della fragilità secondo protocolli comuni condivisi; - partecipazione al follow-up perioperatorio ed al follow-up a lungo termine (clinico, ecocardiografico). L obiettivo del training formativo è quello di rendere l operatore parte attiva ed integrante di un team multidisciplinare che tratterà patologie 2
3 strutturali complesse, inclusa la TAVI (transcatheter aortic valve implantation), in pazienti provenienti dal proprio ospedale o da altri presidi dell Area Vasta Toscana Centro. Art. 2 Individuazione dei destinatari I nominativi dei professionisti sanitari, dipendenti del Soggetto Proponente e destinatari dell attività di convenzione, sono stati comunicati da quest ultimo al Soggetto Ospitante e qui di seguito elencati con le relative qualifiche e sedi di appartenenza: Dott. Gabriele Giuliani Dirigente Medico appartenente alla SOS Cardiologia dell Ospedale di Pistoia e Pescia. Dott. Gabriele Rosso Dirigente Medico appartenente alla SOC Cardiologia Interventistica dell Ospedale di S.M. Annunziata, Ponte a Niccheri, Firenze. Dott. Pietro Martinucci - Dirigente Medico appartenente alla Sod di Cardiologia dell Ospedale San Giovanni di Dio, Scandicci, Firenze. Dott. Mauro Maioli Dirigente Medico appartenente alla SOS Cardiologia dell Ospedale di Prato. Dott. Francesco Bonechi - Dirigente Medico appartenente alla Sod di Cardiologia dell Ospedale di Empoli. Art. 3 - Direzione, coordinamento e sviluppo del training formativo 1. Le attività dovranno svolgersi secondo le disposizioni del Prof. Carlo di Mario, Direttore della SODc di Cardiologia Interventistica Strutturale del Soggetto Ospitante a cui è stata affidata sia la direzione del progetto di training formativo, sia il ruolo di tutor nei 3
4 confronti dei professionisti indicati dal Soggetto Proponente. I Professionisti si alterneranno, secondo le disposizioni del Prof. Carlo di Mario o di un suo collaboratore che potrà essere successivamente identificato, come primo o secondo operatore soltanto sugli interventi e sulle procedure con lui concordate e secondo una logica di progressivo affidamento di conoscenza e manualità che deve avere come principio imprescindibile l assoluta sicurezza del paziente. Art. 4 - Durata della convenzione, rinnovo e recesso Il presente accordo di collaborazione ha una durata di 24 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione e comunque fino a conclusione del training formativo dei destinatari indicati all Art. 2 del presente atto. Viene inoltre previsto che: 1. eventuali proroghe della durata del training formativo sono ammesse unicamente previo accordo tra le parti. 2. Non è previsto il rinnovo automatico alla scadenza e pertanto, solo su ulteriore specifica richiesta avanzata dal Soggetto Proponente, il Soggetto Ospitante valuterà l eventualità del rinnovo. La convenzione potrà essere rinnovata con richiesta da comunicarsi almeno due mesi prima della scadenza a mezzo PEC. 3. Il Soggetto Ospitante potrà recedere dalla convenzione qualora il Soggetto Proponente risulti inadempiente ad alcuna delle proprie obbligazioni definite nella presente convenzione. 4. Qualora si verifichino episodi di particolare gravità, il Soggetto Ospitante può chiedere, in qualsiasi momento al Soggetto 4
5 Proponente, l allontanamento motivato del professionista interessato. 5. Tutti i progetti formativi e di orientamento sono vincolati alla presente convenzione. Art. 5 - Obblighi del Soggetto proponente Il Soggetto Proponente dovrà informare il proprio Professionista dell obbligo relativo al rispetto dei punti sotto elencati relativamente a: a. rispetto dei regolamenti e le procedure aziendali del Soggetto Ospitante; b. rispetto delle norme, dei limiti e divieti posti dalla vigente normativa in tema di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008 e s.m.i.; D. Lgs. 230/1995 e s.m.i.); c. rispetto delle indicazioni del Responsabile delle attività del Soggetto Ospitante, facendo riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o per altre evenienze; d. rispetto delle modalità di svolgimento previste dal progetto formativo frequentando nelle ore e nei giorni autorizzati e concordati con il Responsabile del Soggetto Ospitante. Il professionista dovrà inoltre: a. indossare obbligatoriamente il camice o altro vestiario adeguato alla sedi di frequenza fornito dal Soggetto Ospitante; b. partecipare agli incontri concordati con il Responsabile delle attività del Soggetto Ospitante per monitorare l attuazione del 5
6 training formativo; c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; d. denunciare l eventuale infortunio nei termini previsti nella polizza del Soggetto Proponente. Il professionista del Soggetto Proponente non potrà essere in alcun caso adibito a compiti di responsabilità o ad eseguire attività normalmente assolte dal personale aziendale dipendente. Art. 6 - Oneri a carico del Soggetto Proponente Per quanto riguarda gli oneri a carico del Soggetto Proponente si ritiene, sulla base dei rapporti di collaborazione presenti tra le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, di non porre a carico del Soggetto Proponente oneri a compensazione delle attività oggetto della presente convenzione. Art. 7 - Protezione dei dati personali 1. I soggetti impegnati nelle attività sono tenuti ad osservare le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 Codice Privacy, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso. 2. il Soggetto Ospitante ed il Soggetto Proponente si qualificano come autonomi titolari del trattamento. 3. Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere 6
7 informate sull utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 4. Nell erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo i professionisti individuati operano quali persone autorizzate al trattamento (incaricati del trattamento) in riferimento al Soggetto Ospitante, sulla base di formale designazione da parte del Responsabile aziendale del trattamento, da individuarsi nel Direttore della struttura ove i professionisti prestano la propria attività. Art. 8 - Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 1. Le parti si impegnano affinché i professionisti oggetto del training formativo vengano formati sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza. 2. Ai fini dell attivazione del tirocinio il Soggetto Proponente,con la firma della presente convenzione, dichiara al Soggetto Ospitante che i propri Professionisti sono in possesso della attestazione di frequenza al corso relativo alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relativo al D. Lgs. 81/08 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, di 16 ore. 3. Il Soggetto Ospitante effettuerà, all atto dell accesso del Professionista del Soggetto Proponente, una formazione sui rischi specifici presenti nei luoghi dove si svolge l attività del tirocinio e 7
8 sulle misure da utilizzare per minimizzare i rischi. 4. Il Soggetto Ospitante fornisce ai Professionisti partecipanti al training formativo i dispositivi di protezione individuale (DPI) richiesti per l attività formativa ed utilizzabili per l intero periodo del training. Art. 9 - Sorveglianza sanitaria e sorveglianza medica Il Soggetto Ospitante, nella persona del Direttore della struttura che accoglierà i professionisti, con un congruo anticipo rispetto all ingresso delle risorse esterne nei propri ambienti di lavoro, comunicherà al Soggetto Proponente natura ed entità dei fattori di rischio (ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e delle altre vigenti discipline in materia di tutela della salute dei lavoratori) cui esse potranno essere esposti. Il Soggetto Proponente, con la sottoscrizione del presente atto dichiara: - che i Professionisti, oggetto del training formativo sono in regola con il certificato di idoneità ai sensi dell Art. 41, c. 6, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (formulato a seguito di sorveglianza sanitaria), nel quale siano esplicitamente indicati i limiti di validità e i fattori di rischio del presente articolo e firmata dal medico competente nominato dal Soggetto Proponente; - che i Professionisti oggetto del training formativo sono in regola con la certificazione di copertura vaccinale per morbillo, parotite, rosolia, varicella, epatite B, difterite/tetano/pertosse (quest ultima con data inferiore a 10 anni rispetto alla data di cessazione della presenza del tirocinante nella sede del Soggetto Ospitante). 8
9 Il Soggetto Ospitante, nei casi in cui le risorse esterne accedano ad ambienti di lavoro classificati e delimitati ai sensi dell Allegato III, Articolo 4, del D. Lgs. 230/1995 e s.m.i. ( zona sorvegliata e zona controllata ), comunica al Soggetto Proponente, oltre a quanto previsto dal presente articolo, la classificazione di ciascuna risorsa esterna ai sensi dell Allegato III, Art. 3, del D. Lgs. 230/1995 e s.m.i. effettuata a cura del proprio Esperto Qualificato. Il Soggetto Proponente, nei casi in cui le proprie risorse accedano ad ambienti di lavoro del Soggetto Ospitante classificati e delimitati ai sensi dell All. III, Art. 4, del D. Lgs. 230/1995 e s.m.i. ( zona sorvegliata e zona controllata ) - trasmette, oltre a quanto previsto al presente articolo - per vie formali al Soggetto Ospitante i seguenti documenti: - copia del giudizio di idoneità medica all esposizione alle radiazioni ionizzanti ai sensi dell Art. 84, c. 5, del D. Lgs. 230/1995 e s.m.i. (formulato a seguito di sorveglianza medica) - per ciascuna risorsa classificata in categoria B (Art. 83, c. 2 del D. Lgs. 230/1995 e s.m.i.) da parte dell Esperto Qualificato nominato dal Soggetto Ospitante e che non acceda ad ambienti classificati come zona controllata - nella quale siano esplicitamente indicati i limiti di validità e firmata da un medico addetto alla sorveglianza medica (medico autorizzato o medico competente) nominato dal Soggetto Proponente; - copia del giudizio di idoneità medica all esposizione alle radiazioni ionizzanti ai sensi dell Art. 84, c. 5, del D. Lgs. 9
10 230/1995 e s.m.i. (formulato a seguito di sorveglianza medica) - per ciascuna risorsa classificata in categoria A (Art. 83, c. 2 del D. Lgs. 230/1995 e s.m.i.) da parte dell Esperto Qualificato nominato dal Soggetto Ospitante così come per ciascuna risorsa comunque classificata che acceda ad ambienti di lavoro dell Azienda classificati come zona controllata (Art. 63, c. 2, lettera a) del D. Lgs. 230/1995 e s.m.i.) - nella quale siano esplicitamente indicati i limiti di validità e firmata da un medico autorizzato nominato dal Soggetto Proponente. Art Coperture Assicurative 1. Il Soggetto Ospitante non ha alcun obbligo o onere assicurativo nei confronti dei partecipanti al training formativo. 2. Il Soggetto Proponente assicura che i professionisti oggetto del training formativo siano coperti dall assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e malattie professionali nonché per la responsabilità civile per colpa grave presso compagnie assicurative operanti nel settore con i seguenti massimali: Polizza infortuni e malattie professionali con i seguenti massimali: Invalidità permanente, per un importo non inferiore a Euro ,00; Decesso per un importo non inferiore ad Euro ,00. Polizza per responsabilità civile per colpa grave ai sensi del combinato disposto di cui all art. 10, comma 3 ed art. 9 c.5 della L. 24/2017, con una garanzia postuma non inferiore a 10 anni 10
11 decorrenti dalla data di cessazione per un importo non inferiore ad Euro ,00=. In questo caso, visto l utilizzo di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti c/o le sedi di attività, la polizza infortuni deve essere integrata da copertura per rischio radiazioni. 3. Le polizze devono essere attive durante l intero periodo di svolgimento del training formativo 4. Nel caso di infortunio/incidente durante lo svolgimento del training formativo, il professionista si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente al Soggetto Ospitante, al fine dell attivazione delle denunce d infortunio/incidente. 5. Il Soggetto Ospitante declina ogni responsabilità per omissione di segnalazione o quant altro sia richiesto dalle norme di legge. Art Prevenzione della corruzione trasparenza e conflitti di interessi 1. Il Soggetto Proponente si impegna al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e trasparenza (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare DPR n. 62/2013 e D. Lgs n. 33/2013), del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità e del Codice etico e di comportamento aziendale, applicabili per la parte di specifica competenza e messi a disposizione sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente. 2. Il Soggetto Ospitante, nella persona del Responsabile della 11
12 struttura che accoglierà i tirocinanti, si impegna inoltre a trasmettere al tirocinante le disposizioni contenute nella suddetta normativa allo scopo di conformare i comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. 3. Il Soggetto Proponente ed il tirocinante si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che possano configurare un conflitto d interessi con il Soggetto Ospitante, ai sensi del Codice etico e di comportamento aziendale e secondo le modalità di applicazione ivi esplicitate. Art Controversie 1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. 2. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione in materia. 3. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, sarà competente il Foro di Firenze. Art. 13 -Spese 1. La presente convenzione: a) è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, per il disposto dell'art. 5 c.2 DPR 131/1986; b) è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 Allegato A Tariffa, parte 1 DPR 642/1972 e ss.mm.ii., con oneri a carico del Soggetto Proponente 12
13 Art Sottoscrizioni Ricorrendone i presupposti, in base all articolo 15, c. 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e laddove applicabile, il presente atto composto da 14 Articoli e n. 13 pagine, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. Codice dell amministrazione digitale. Letto approvato e sottoscritto. Firenze, / / / Per l Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi Firenze, / / Per l Azienda USL Toscana Centro 13
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