Regolamento Fondo Sostegno al Reddito (Assemblea dei soci dell 8 luglio 2010)
|
|
- Angelo Vanni
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Regolamento Fondo Sostegno al Reddito (Assemblea dei soci dell 8 luglio 2010) Art. 1 Nel rispetto delle finalità previste dagli accordi bilaterali nazionali e regionali, il Fondo Sostegno al Reddito, di cui all art. 4 dello Statuto Sociale, è costituito ed alimentato dai versamenti effettuati dai soci ordinari nei tempi, modalità ed entità risultanti dagli accordi bilaterali vigenti. Il Fondo Sostegno al Reddito è gestito dal Comitato di Gestione che si avvarrà del supporto della Commissione Tecnica consultiva F.S.R. Art. 2 Hanno diritto alle prestazioni del fondo: a) le imprese artigiane, esercitate nella forma di ditte individuali o società anche in forma cooperativa e consortile, regolarmente iscritte all A.I.A. di cui alla legge 443/85 e successive modificazioni, aderenti ed in regola sia con i versamenti delle quote previste dai CCNL e dagli accordi attuativi e/o aggiuntivi nazionali e regionali, sia con gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e dagli accordi collettivi nazionali e/o regionali vigenti sulla medesima materia (nomina RLS o RLST, invio della documentazione prevista); b) i lavoratori dipendenti occupati dalle stesse imprese. Art. 3 Le prestazioni ed i benefici erogabili dall E.B.R.A.U. sono quelli previsti dagli articoli seguenti così come integrati e/o modificati negli accordi sottoscritti o che verranno sottoscritti fra le Parti Sociali. Fermi restando gli interventi previsti ai successivi artt. 10 e 11, l Assemblea dei soci, su proposta del Comitato di Gestione individuerà annualmente le prestazioni erogabili appostando le relative risorse. Condizione per l accesso ai benefici è che i datori di lavoro inviino il documento di valutazione dei rischi o autocertificazione all OPTA come previsto dagli A.I. nazionale del 03/09/96 e regionale del 26/06/97 in ottemperanza delle previsioni della normativa vigente in materia. Art. 4 L adesione alla bilateralità si concretizza con il versamento da parte delle imprese, tramite modello F24, di una quota contributiva mensile pari ad euro 10,42 per ogni dipendente in forza nel mese di riferimento; tale quota unica comprende l importo di euro 5,104 destinato al Fondo Sostegno al Reddito. Solo per l anno 2010, le imprese che hanno versato il contributo di adesione per l anno 2009 entro il 30 giugno 2010, provvederanno entro il 20 luglio 2010 al versamento della quota annuale di euro 60,00 per ciascuno dei dipendenti in forza al 30 giugno Per contro le imprese di nuova adesione o che non hanno effettuato il pagamento per l anno 2009 entro il
2 30 giugno 2010, verseranno dal 1 luglio 2010, con modello F24, la quota mensile di euro 10,42 per ogni dipendente in forza nel mese di riferimento. Dal 1 gennaio 2011 tutte le imprese dovranno effettuare il versamento, con modello F24, per quote mensili di euro 10,42 per ogni dipendente in forza nel mese di riferimento. Per i dipendenti che effettuano orario ridotto part-time, fino 20 ore settimanali, le quote contributive sono ridotte nella misura del 50%. Le imprese già precedentemente obbligate, che aderiscono per la prima volta, dovranno versare, nel limite temporale dall insorgenza dell obbligo, anche le quote riferite all anno precedente. Art. 5 Le imprese di nuova adesione, che effettuano la regolarizzazione delle quote pregresse in ritardo, potranno richiedere l intervento dell EBRAU solo per eventi che si verificheranno trascorsi 180 gg dalla data del pagamento delle quote all Ente. In ogni modo, fatto salvo l intervento previsto al punto 2 dell art. 10, le imprese non di nuova costituzione potranno presentare domanda per accedere agli interventi dell Ebrau solo dal momento che potranno attestare il regolare versamento delle quote per l anno corrente e per quello precedente. Art. 6 Il Comitato di Gestione nello svolgimento della sua attività può richiedere ulteriori elementi conoscitivi anche attraverso l acquisizione di pareri tecnico-scientifici esterni. L Ente potrà esercitare verifiche a campione sulle imprese che beneficiano degli interventi disposti dall Ente; a tale scopo sarà definito apposito regolamento che sarà parte integrante del presente. Art. 7 La Commissione Tecnica, istruita la domanda, dopo averne verificato requisiti e documentazione, propone al Comitato di Gestione l accoglimento o meno della stessa e la liquidazione dei benefici. Art. 8 Per l intervento di cui al punto 1 dell art. 10 l impresa è tenuta ad inoltrare denuncia all Ebrau entro i 10 giorni successivi dalla stipula dell accordo sindacale precedente all evento; entro i 15 giorni successivi al termine della sospensione e/o riduzione dell attività lavorativa è tenuta ad inviare gli appositi documenti previsti dall art. 10 del presente regolamento. Per l intervento di cui al punto 2 dell art. 10 le imprese dovranno rispettare i termini e le modalità previste dall apposita convenzione EBRAU INPS. Il mancato rispetto di tali modalità e termini determina la non ammissibilità della domanda ai benefici previsti.
3 Art. 9 All atto della liquidazione delle prestazioni a carico del Fondo, verrà rilasciata all impresa la necessaria documentazione amministrativa. L impresa rilascerà quietanza liberatoria per l importo ricevuto. L intervento dell Ebrau è subordinato all effettiva ripresa dell attività produttiva. Art. 10 riduzioni e/o sospensioni dell attività lavorativa 1 Interventi ordinari per riduzioni e/o sospensioni a) Il Fondo interviene con quote a favore dei lavoratori dipendenti di imprese, in regola con i versamenti, a fronte di situazioni di crisi e/o eventi eccezionali, anche coperti da ammortizzatori sociali, che possono comportare riduzioni e/o sospensione dell attività lavorativa per periodi superiori a 5 e fino a 40 giorni lavorativi nell anno. Se la riduzione / sospensione per ogni singolo lavoratore è superiore ai 5 gg lavorativi si riconosce l intero periodo (dal 1 giorno di sospensione). b) Per le prestazioni ai lavoratori in condizioni di riduzione / sospensione, compatibilmente con le risorse disponibili, viene stabilita un indennità giornaliera massima di Euro 18,00 lordi per ogni giorno intero di sospensione ed un indennità giornaliera massima di Euro 9,00 lordi per riduzione di almeno 4 ore giornaliere. Dal 1 gennaio 2008 è possibile erogare l indennità giornaliera anche nei casi di sospensione di lavoranti a domicilio, che lavorano in esclusiva per l impresa istante, nel caso che la stessa impresa abbia sospeso, anche a rotazione, i dipendenti interni. Alle lavoranti a domicilio sarà erogata una indennità equivalente a quella prevista per i dipendenti interni. Le imprese che intendono beneficiare del sostegno per le lavoranti a domicilio dovranno versare anche per quest ultime il contributo di adesione. c) Le richieste saranno sottoposte all esame preventivo della Commissione Tecnica la quale dovrà assicurarsi che: la prassi seguita negli accordi sindacali risulti corretta; la documentazione allegata sia veritiera, completa e comunque contenga: 1) richiesta prestazioni al Fondo sostegno al reddito 2) accordo sindacale 3) copia della comunicazione di riduzione/sospensione inoltrata alla SCICA competente 4) prospetto dal quale si evidenzino le modalità di maturazione delle ferie, e per ciascun dipendente occupato, le ore di ferie, la riduzione d orario, la flessibilità lavorata e non recuperata, le festività soppresse maturate e non usufruite relative all anno solare precedente 5) copia libro unico 6) copia documento di valutazione dei rischi o autocertificazione inviata all OPTA competente 7) prospetto delle ferie usufruite nell anno in corso fino al momento della sospensione. d) La documentazione per l accesso alle prestazioni dovrà essere consegnata o inviata alla sede dell Ebrau con le modalità e termini previsti dal precedente art. 8. Nel caso di consegna diretta sarà rilasciata ricevuta dall Ebrau, nel caso di spedizione per raccomandata farà fede il timbro dell ufficio postale accettante.
4 e) Il Fondo interviene anche in favore delle imprese, che richiedono la prestazione per sospensione ordinaria dal lavoro, con un contributo massimo pari ad un quinto del contributo spettante al personale dipendente. f) Il periodo di riferimento è l anno solare. Liquidazione La liquidazione verrà effettuata nelle seguenti scadenze prestabilite: 28 febbraio 30 giugno 30 ottobre di ogni anno solare. Le domande al Fondo sostegno al reddito, che prevedono il periodo di sospensione intervenuto fra la fine di un anno e l inizio di un altro, verranno liquidate entro il 30 giugno dell anno successivo a quello dell inizio della sospensione senza il versamento integrativo previsto al punto 3). Le richieste saranno valutate in ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle somme stanziate in sede di bilancio preventivo. E facoltà del Comitato di Gestione deliberare in ordine a: 1. budgettizzazione quadrimestrale delle risorse stanziate in sede di bilancio 2. determinazione del Fondo di solidarietà aggiuntivo per fare fronte a situazioni straordinarie di richieste di intervento previa approvazione dell Assemblea 3. integrazione aliquota contributiva di Euro 10,00 a carico delle imprese per ogni dipendente in forza al 30/06 che nell anno precedente hanno richiesto i benefici all Ente 4. modulazione della durata dei periodi indennizzabili. Inoltre il Comitato di Gestione può proporre alle Parti Sociali la modulazione della indennità giornaliera di sostegno al reddito a favore dei lavoratori. 2 Intervento congiunto EBRAU INPS per sospensioni a zero ore per crisi aziendale Il Fondo interviene a favore dei lavoratori dipendenti di imprese, in regola con i versamenti, a fronte di situazioni di crisi e/o eventi eccezionali, che possono comportare sospensione a zero ore dell attività lavorativa per periodi non superiori a 90 giornate di calendario per lavoratore e per anno solare. I lavoratori destinatari dell intervento debbono possedere le caratteristiche per poter beneficiare dell indennità ordinaria di disoccupazione (requisiti normali o ridotti). Il Fondo interviene, nei limiti delle risorse disponibili ed entro il periodo temporale massimo delle 90 giornate di calendario, con una quota di contributo per ciascun lavoratore pari al 20% dell indennità, normale o ridotta, di disoccupazione ordinaria. Per quanto riguarda le modalità ed i termini di accesso dell intervento nonché alle modalità e termini di liquidazione del contributo si fa riferimento a quanto previsto dall apposita convenzione EBRAU INPS. Art. 11 contratti di solidarietà a) Il fondo interviene con le quote previste dalla legge a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese aderenti, in regola con i versamenti, a fronte di situazioni di difficoltà che comportino forme di riduzione dell orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale. b) Per accedere alle provvidenze di cui al punto a) le imprese devono stipulare, con le Organizzazioni di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell Accordo Interconfederale Regionale, accordi aziendali che stabiliscano una riduzione dell orario di lavoro al fine di evitare la riduzione del personale.
5 c) L entità del Fondo destinato agli interventi di cui al punto a) viene stabilito annualmente dall Assemblea su proposta del Comitato di Gestione. d) Gli accordi aziendali per riduzione dell attività lavorativa di cui al punto b), saranno sottoposti a un esame preventivo da parte della Commissione Tecnica la quale dovrà assicurare che: i contenuti siano completi la prassi seguita negli accordi risulti corretta. e) Le richieste di accesso alle prestazioni dovranno essere complete e consegnate direttamente o inviate alla sede dell E.B.R.A.U. Regionale. La tempestività della richiesta sarà sostanziata dalla ricevuta dell E.B.R.A.U., nel caso di consegna diretta, o dal timbro postale dell ufficio ricevente. f) Le imprese sono tenute ad inoltrare all E.B.R.A.U. l accordo sindacale. g) La Commissione Tecnica dovrà verificare gli accordi e proporre al Comitato di Gestione l apposizione o meno del visto di conformità. In coerenza con tale procedura: - non verranno presi in considerazione contratti di solidarietà di durata inferiore a 90 gg di calendario; - i contratti di solidarietà non possono prevedere durate della riduzione effettiva dell orario di lavoro inferiori a 60 gg; - la stipula del contratto di solidarietà non è compatibile con la richiesta di disoccupazione ordinaria; - le imprese dovranno inoltrare al termine di ogni trimestre, per il tramite degli Ispettorati del Lavoro, un elenco aggiornato dei lavoratori interessati per i quali dovrà essere erogato il contributo. h) Le richieste di intervento di cui al presente articolo dovranno essere inoltrate dalle imprese entro 10 gg dall evento per ottenere in tempo utile il visto di conformità per l inoltro della pratica al Ministero del Lavoro. Le domande dovranno essere complete in ogni loro parte, compresi i conteggi delle provvidenze. Liquidazione: La liquidazione delle quote di competenza, entro i limiti di budget previsti dall E.B.R.A.U., avverrà entro 60 gg. dal perfezionamento della pratica, per quote trimestrali e comunque entro il limite massimo di 520 ore per dipendente; il Comitato di Gestione sentita la Commissione Tecnica potrà, per situazioni particolari, deliberare la liquidazione del contributo per periodi maggiori ma comunque entro i limiti delle risorse preventivate. Le richieste saranno valutate in ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle somme stanziate in sede di bilancio preventivo. E facoltà del Comitato di Gestione deliberare in ordine alla: - budgettizzazione quadrimestrale delle risorse stanziate in sede di bilancio - determinazione di risorse aggiuntive del Fondo di solidarietà per fare fronte a situazioni straordinarie di richieste di intervento previa approvazione dell Assemblea - modulazione della indennità giornaliera di sostegno al reddito a favore dei lavoratori - adeguamento aliquota contributiva delle aziende di specifici settori. Art. 12 Istruttoria delle pratiche: L istruttoria delle pratiche verrà effettuata dall ufficio entro 30 giorni. La Commissione Tecnica analizzerà entro i successivi 60 giorni le domande, riguardanti tutti gli interventi previsti dal Fondo, inoltrando le risultanze al Comitato di Gestione.
6 Art. 13 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro innovazione tecnologica Il Fondo può intervenire a favore delle aziende con un contributo a parziale copertura delle spese da esse sostenute per: a) l assistenza sanitaria aziendale in conformità delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (visite mediche, controlli d igiene ambientali ed altri adempimenti); b) investimenti per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro; c) investimenti per l innovazione tecnologica, la certificazione e la tutela dei marchi delle produzioni nazionali e/o regionali. Art. 14 Calamità naturali ed eccezionali Il Fondo può intervenire in favore delle imprese per situazioni connesse a calamità naturali ed eccezionali. Art. 15 Occupazione Formazione Il Fondo può intervenire, in favore delle aziende e dei lavoratori, su specifiche azioni, che abbiano come finalità il finanziamento e/o coofinanziamento per: a) incentivi per occupazione aggiuntiva rispetto alla media dei sei mesi precedenti alla domanda; b) stages, tirocini orientati ad avvicinare domanda ed offerta di lavoro, nonché borse di studio o di lavoro mirate al miglioramento tecnico professionale nei vari comparti dell artigianato sia per titolari e loro dipendenti, contributi ai lavoratori posti in cassa integrazione in deroga per crisi aziendale, a sostegno della partecipazione obbligatoria alle iniziative formative settimanali di politica attiva del lavoro; c) azioni formative per imprenditori e loro dipendenti che abbiano per obiettivo il miglioramento, adattamento, qualificazione, riqualificazione della professionalità e/o prevenzione e sicurezza nell ambiente di lavoro; d) formazione complementare esterna per i contratti a causa mista; e) premio una tantum (assegno di studio) in favore di lavoratori studenti e di figli studenti di lavoratori che conseguono la maturità della Scuola Secondaria Superiore o Laurea anche breve nell ambito di indirizzi tecnico scientifici. Art. 16 Mutualità Il Fondo può intervenire con contributi nei confronti dei titolari e dei loro dipendenti per azioni di mutualità quali: interventi d ortodonzia e protesi in genere; indennità aggiuntive in casi di malattie, infortuni, maternità, quando il relativo trattamento non fosse integrato da specifiche norme anche contrattuali; premi all anzianità e professionalità di servizio nelle medesime imprese; contributo nei confronti di lavoratori, colpiti da malattia o eventi morbosi gravi, per il periodo successivo ai 180 giorni nell arco dell anno;
7 contributo una tantum a lavoratrici donne in occasione della nascita del 2 figlio; contributi alle imprese su contribuzione aggiuntiva INPS per i lavoratori collocati in Cassa Integrazione in deroga e per l acquisizione della certificazione sociale. Art Formazione sicurezza Il fondo può intervenire, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nei confronti delle aziende e dei lavoratori finanziando: - i costi di formazione e informazione, previste dalla normativa vigente, ai lavoratori ed ai propri rappresentanti; - la formazione degli Organismi Paritetici e deliberando contributi per la formazione degli Imprenditori e dei Responsabili dell azienda per la Sicurezza. Il Fondo potrà intervenire anche per partecipare, sostenere e finanziare progetti in materia di sicurezza e prevenzione, gestiti in coordinamento con altri soggetti istituzionali. Art. 18 In caso di richieste di intervento per assenza dal lavoro non retribuita di lavoratori tossicodipendenti (se in terapia disintossicante), di lavoratori genitori di tossicodipendenti (sempre che i figli siano in terapia) e di lavoratori genitori di portatori di handicap, il Fondo potrà intervenire come da art. 10 lettera a).
Regolamento Fondo Sostegno al Reddito (Assemblea dei soci del 31 marzo 2011)
Regolamento Fondo Sostegno al Reddito (Assemblea dei soci del 31 marzo 2011) Art. 1 Nel rispetto delle finalità previste dagli accordi bilaterali nazionali e regionali, il Fondo Sostegno al Reddito, di
Sospensione/riduzione dell orario di lavoro
Sospensione/riduzione dell orario di lavoro Nel caso di sospensione/riduzione dell attività lavorativa, l impresa è tenuta ad inoltrare all Ebrau, entro i 10 giorni successivi all evento, l accordo sindacale
Accordo interconfederale regionale CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI. e CGIL, CISL, UIL dell Emilia Romagna,
Accordo interconfederale regionale CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI e CGIL, CISL, UIL dell Emilia Romagna, con le intese oggetto del seguente accordo ridefiniscono il modello globale di intervento a favore
REGOLAMENTO PER IL FONDO SOSTEGNO AL REDDITO EBC E WELFARE TERRITORIALE
REGOLAMENTO PER IL FONDO SOSTEGNO AL REDDITO EBC E WELFARE TERRITORIALE La Commissione Provinciale Terziario istituita ai sensi dell Accordo del 20.12.12 provvede alla verifica dei requisiti di seguito
REGOLAMENTO PRESTAZIONI FONDO SOSTEGNO AL REDDITO EBRART ABRUZZO. Titolo I Adesione e Contribuzione
1 REGOLAMENTO PRESTAZIONI FONDO SOSTEGNO AL REDDITO EBRART ABRUZZO Titolo I Adesione e Contribuzione Art. 1 Adesione e contribuzione all Ente Bilaterale dell Artigianato EBRART Abruzzo 1.1 L impresa che
ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA. Fondo Sostegno al Reddito Regolamento 2009
ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA Regolamento 2009 Tipologia ed articolazione degli interventi a sostegno del reddito dei lavoratori Le tipologie degli interventi a sostegno del
Informativa n. 4 INDICE. del 17 gennaio DL n. 216 (c.d. milleproroghe ) - Principali novità in materia di lavoro
Informativa n. 4 del 17 gennaio 2012 DL 29.12.2011 n. 216 (c.d. milleproroghe ) - Principali novità in materia di lavoro INDICE 1 Premessa...2 2 Indennità una tantum per i lavoratori a progetto...2 2.1
CIRCOLARE 1/2017. Quota FSBA
CIRCOLARE 1/2017 Torino, 20 gennaio 2017 Spett.li EBAP di Bacino Territoriali OO.AA. Territoriali Studi di Consulenza Imprese artigiane e p.c. Soci Fondatori Regionali Loro sedi OGGETTO: Regolamento EBAP
REGOLAMENTO DEL Fondo Regionale Intercategoriale per la Salvaguardia del Patrimonio di Professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale
REGOLAMENTO DEL Fondo Regionale Intercategoriale per la Salvaguardia del Patrimonio di Professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale Art.1 - Istituzione 1. Su iniziativa delle organizzazioni
ACCORDO DI SOSPENSIONE REGOLAMENTAZIONE DELLE SOSPENSIONI O RIDUZIONI DELL'ORARIO DI LAVORO PER CRISI CONGIUNTURALE
ACCORDO DI SOSPENSIONE REGOLAMENTAZIONE DELLE SOSPENSIONI O RIDUZIONI DELL'ORARIO DI LAVORO PER CRISI CONGIUNTURALE ART. 1 Il Fondo interviene con quote a favore dei lavoratori dipendenti da liquidarsi
NOTIZIARIO 2015 / 1 LEGGE DI STABILITA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 NOTIZIARIO 2015/1 G E N N A I O 2 0 1 5 1 LEGGE DI STABILITA PRINCIPALI NOVITA
NOTIZIARIO 2015 / 1 CERTIFICAZIONE UNICA 2015 1 2 CERTIFICAZIONE UNICA 2015 Le informazioni contenute in questa nota informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono né
La promozione dei Contratti di Solidarietà
Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione La promozione dei Contratti di Solidarietà Relazione n. 86/2016 Ufficio Analisi Leggi e Politiche regionali Presentazione di Michela Rocca Seduta del 11 maggio
LA BILATERALITÀ IN PIEMONTE. Relatore Carlo Napoli
LA BILATERALITÀ IN PIEMONTE Relatore Carlo Napoli BILATERALITA Nel 1993, in applicazione degli Accordi interconfederali nazionali, è stato sottoscritto l Accordo interconfederale regionale che istituisce
CASSA EDILE DI MUTUALTA ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI NUORO. regolamento gestioni
CASSA EDILE DI MUTUALTA ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI NUORO regolamento gestioni 21 22 REGOLAMENTO DELLA CASSA EDILE NUORESE ARTICOLO 1 Iscrizione alla Cassa: imprese / operai L iscrizione presso la
Dipartimento mercato del lavoro ACCORDO QUADRO SUI CRITERI PER L ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN LOMBARDIA ANNO 2011
Dipartimento mercato del lavoro ACCORDO QUADRO SUI CRITERI PER L ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN LOMBARDIA ANNO 2011 Orientamenti condivisi: 1 - Indirizzo deciso verso la ricollocazione
Rimborsi come ottenerli
Rimborsi come ottenerli I rimborsi saranno riconosciuti solo per quei Colleghi che applicano il Contratto Collettivo di Lavoro firmato da ConfProfessioni, ed ANDI, ed sono iscritti ad Ebipro e Fondoprofessioni
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2015 NELLA REGIONE MARCHE
INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Regionale Marche AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2015 NELLA REGIONE MARCHE Seminari EBAM febbraio 2015 INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione
INDICE. Sezione Prima - ASPETTI GENERALI. Introduzione... pag. 11 La registrazione del cedolino paga...» 11
INDICE Introduzione... pag. 11 La registrazione del cedolino paga...» 11 Sezione Prima - ASPETTI GENERALI I campi del cedolino paga... pag. 16 Dati anagrafici...» 17 Elementi retributivi...» 17 Sviluppo
ALLEGATO 2 MODELLI STANDARD ACCORDI SINDACALI
ALLEGATO 2 MODELLI STANDARD ACCORDI SINDACALI PUNTO 1.9 ACCORDO QUADRO SUGLI AMMORTIZZATORI IN DEROGA IN LOMBARDIA 2011 del 25 FEBBRAIO 2011 Gli accordi sindacali potranno essere redatti secondo modelli
CARATTERISTICHE DEI CONTRATTI INTEGRATIVI TERRITORIALI E NORME TECNICHE PER I VERSAMENTI
CARATTERISTICHE DEI CONTRATTI INTEGRATIVI TERRITORIALI E NORME TECNICHE PER I VERSAMENTI DECORRENZA 01/01/2013 FESTIVITA Le festività devono essere pagate ai lavoratori direttamente dall Impresa, anche
C.I.M.A.L.A. - E.B.A.T. CASSA INTEGRAZIONE MALATTIA ASSISTENZA LAVORATORI AGRICOLI - ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITOLIALE BARI
C.I.M.A.L.A. - E.B.A.T. CASSA INTEGRAZIONE MALATTIA ASSISTENZA LAVORATORI AGRICOLI - ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITOLIALE BARI INTEGRAZIONE INDENNITA' DI MALATTIA/INFORTUNIO REGOLAMENTO APPROVATO IL 21
ENTE BILATERALE PER IL TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
ENTE BILATERALE PER IL TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA Art.1- Aspetti generali REGOLAMENTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO (In attuazione dell Accordo Territoriale del 28/6/2016) Il presente Regolamento
Regolamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l Artigianato - FSBA. Premessa
Regolamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l Artigianato - FSBA Premessa Il presente Regolamento, in conformità agli Accordi Interconfederali ed alle disposizioni contenute nell Atto Costitutivo
Regolamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l Artigianato - FSBA
Regolamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l Artigianato - FSBA Premessa Il presente Regolamento, in conformità agli Accordi Interconfederali ed alle disposizioni contenute nell Atto Costitutivo
INDICE. Sezione Prima - ASPETTI GENERALI. Introduzione... pag. 11 La registrazione del cedolino paga...» 11
INDICE Introduzione... pag. 11 La registrazione del cedolino paga...» 11 Sezione Prima - ASPETTI GENERALI I campi del cedolino paga... pag. 16 Dati anagrafici...» 17 Elementi retributivi...» 17 Sviluppo
Regolamento nuove prestazioni ENFEA
Regolamento nuove prestazioni ENFEA Art. 1 - Ambito di applicazione Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione delle prestazioni da parte di ENFEA sulla base degli accordi tra Confapi
ACCORDO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO NEL SETTORE DEGLI STUDI PROFESSIONALI
ACCORDO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO NEL SETTORE DEGLI STUDI PROFESSIONALI In data 22 ottobre 2013, presso la sede di E.bi.pro. in Roma alla Via Pasteur n. 65 è stipulato il seguente accordo: TRA - la Confprofessioni,
La nuova Assicurazione Sociale per l Impiego
La nuova Assicurazione Sociale per l Impiego La legge n. 92 del 28 giugno 2012 riforma del mercato del lavoro ha introdotto ASpI ha sostituito la disoccupazione ordinaria non agricola Mini-Aspi ha sostituito
Legge finanziaria 2010: le novità per il lavoro
Legge finanziaria 2010: le novità per il lavoro di angelo facchini Pubblicato il 19 dicembre 2009 un anticipazione degli interventi previsti per il settore lavoro dalla finanziaria 2010 in corso di approvazione
Ente Bilaterale Artigianato Pugliese LECCE -29 GENNAIO 2016
Ente Bilaterale Artigianato Pugliese LECCE -29 GENNAIO 2016 ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ORGANIZZAZIONI SINDACALI Sistema mutualistico: raccogliere da molti per restituire a chi ha necessità di prestazioni DIPENDENTI
Regolamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l Artigianato - FSBA. Premessa
Regolamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l Artigianato - FSBA Premessa Il presente Regolamento, in conformità agli Accordi Interconfederali ed alle disposizioni contenute nell Atto Costitutivo
CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA DI MILANO Via San Luca n. 6 - Tel
CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA DI MILANO Via San Luca n. 6 - Tel. 02-58496.1 PRIMA PARTE Data di arrivo RICHIESTA DI RIMBORSO PER MALATTIA IMPRESA ISCRITTA ALLA CASSA EDILE DI MILANO CON N RAG.
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione Centrale Organizzazione. Direzione centrale Bilanci e Servizi fiscali
Prestazioni a Sostegno del Reddito Organizzazione Direzione centrale Bilanci e Servizi fiscali Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 26 Maggio 2009 Circolare n. 73 Allegati 1 Ai Dirigenti centrali e
Gianni Ciccomartino, funzionario INPS di Rieti
Gianni Ciccomartino, funzionario INPS di Rieti Rieti, 19 dicembre 2016 ore 14.30 Auditorium Camera di Commercio D.lgs 148 del 14 settembre 2015 (Jobs Act) In particolare: Art. 29. Fondo di integrazione
Nel prospetto paga devono essere evidenziate le seguenti voci: la retribuzione minima contrattuale; gli eventuali scatti di anzianità; l eventuale
La retribuzione del lavoratore domestico è composta dalle seguenti voci: retribuzione minima contrattuale (più indennità di funzione per le categorie D e D-super); eventuali scatti di anzianità; eventuale
ACCORDO QUADRO PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA
ACCORDO QUADRO PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2009-2010 ai sensi di: art. 2 comma 36 della legge 22 dicembre 2008 n. 203 e successive modifiche e integrazioni; art. 19 del decreto legge 29 novembre
ENTE BILATERALE TERRITORIALE DEL TERZIARIO UMBRIA
ENTE BILATERALE TERRITORIALE DEL TERZIARIO UMBRIA CONTRIBUTI SOLIDARIETA 2018 REGOLAMENTO ART. 1 Ai sensi della Delibera del 27 aprile 2018 del Consiglio dell Ente Bilaterale Territoriale del Terziario
CASSA ITALIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI
C A S S A I T A L I A N A DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI G E O M E T R I LIBERI PROFESSIONISTI - LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA, 4 TEL. 06326861 00196 ROMA www.cassageometri.it Art. 1 Oggetto 5 maggio 2010
Ammortizzatori sociali. Ammortizzatori sociali 1
Ammortizzatori sociali Ammortizzatori sociali 1 SOSPENSIONE ATTIVITA LAVORATIVA per CRISI TEMPORANEA di MERCATO Cassa Integrazioni Guadagni Ordinaria CIG -Edilizia Sospensione > art.19 c.1/a L. 2/2009
Le spettanze di una collaboratrice familiare a ore (inferiori a 25 h settimanali)
Le spettanze di una collaboratrice familiare a ore (inferiori a 25 h settimanali) Minimi contrattuali in vigore dal 1/1/2018 al 31/12/2018 Livello Profilo Tabella A C Non Conviventi Paga Oraria A Colf
ENTE BILATERALE ARTIGIANATO PIEMONTESE PRESTAZIONI SOSTEGNO AL REDDITO
ENTE BILATERALE ARTIGIANATO PIEMONTESE PRESTAZIONI SOSTEGNO AL REDDITO Relatore: Paolo MARCATO Torino, 15 ottobre 2014 Prestazioni Lavoratori CIG in Deroga Contratti di Solidarietà Sospensioni/riduzioni
STUDIO ZITO CIRCOLARE N.12 /2015
STUDIO ZITO CIRCOLARE N.12 /2015 LAVORATORI BENEFICIARI - Sono destinatari tutti i lavoratori assunti con contratti di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti di cui all art. 2, con esclusione
circolare 12 OTTOBRE 2016
circolare 12 OTTOBRE 2016 Milano, 12 ottobre 2016 Oggetto Fondo di integrazione salariale chiarimenti da parte dell Inps Con circolare n. 176 del 9 settembre 2016 l Inps riepiloga la disciplina del Fondo
Regolamento FSBA. aggiornato A.I. 17 dicembre 2018
Regolamento FSBA aggiornato A.I. 17 dicembre 2018 FSBA Regolamento Nazionale Controllo regolarità versamenti e formale Misura e quantità prestazioni Modalità Operative Regionali Sottoscrizione accordi
Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ACCORDO SINDACALE STANDARD
ALLEGATO 1 all Accordo Quadro siglato tra Regione Lombardia e Parti sociali il 16 DICEMBRE 2014 ai sensi del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 Cassa Integrazione Guadagni in Deroga 2015
L esonero contributivo per le nuove assunzioni
L esonero contributivo per le nuove assunzioni Art. 1, commi da 118 a 124, l. 23 dicembre 2014, n. 190 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
La cassa integrazione guadagni ordinaria
La cassa integrazione guadagni ordinaria di Massimo Pipino Pubblicato il 23 ottobre 2009 in questo lavoro si è ritenuto opportuno fornire un riepilogo delle vigenti disposizioni che disciplinano la Cassa
Decreto n del 26/2/2013
Decreto n. 1613 del 26/2/2013 Identificativo Atto n. 85 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO AUTORIZZAZIONE ALLE DIREZIONI PROVINCIALI INPS LOMBARDE AL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
AVVISO REGIONALE PROGRAMMA P.A.R.I Programma d Azione per il Re-Impiego di Lavoratori Svantaggiati
ALL. 1 INVITO A MANIFESTARE INTERESSE AVVISO REGIONALE PROGRAMMA P.A.R.I. 2007 Programma d Azione per il Re-Impiego di Lavoratori Svantaggiati AVVISO PUBBLICO della Regione Campania che invita i datori
L ufficio paghe informa: a cura della responsabile Consulente del lavoro Cristiana Viduli
L ufficio paghe informa: a cura della responsabile Consulente del lavoro Cristiana Viduli Incentivi regionali per assunzioni e stabilizzazioni, nuovo regolamento per il 2017 Domande preventive da sottoscrivere
SOMMARIO GENERALE. Parte Prima - Rapporto di lavoro
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 Parte Prima - Rapporto di lavoro Legge
CASSA EDILE DI MUTUALITA E DI ASSISTENZA DI NOVARA FASCICOLO TABELLE
CASSA EDILE DI MUTUALITA E DI ASSISTENZA DI NOVARA FASCICOLO TABELLE Percentuali contributive - Percentuali accantonamento Coefficienti malattia e infortunio IN VIGORE DAL MESE DI GENNAIO 2019 TABELLE
ACCORDO REGIONALE SETTORE TRASPORTO MERCI. 17 giugno 2017
ACCORDO REGIONALE SETTORE TRASPORTO MERCI 17 giugno 2017 PRINCIPI DELL ACCORDO Integrativo Regionale Bilateralità Orario di lavoro Autisti OBIETTIVI DELL ACCORDO Ridurre il dumping che si era venuto a
Domande di disoccupazione
sede di Nola Via Anfiteatro Laterizio,180 tel. fax 081/3652976 antoniodascoli1@virgilio.it CONITP ( sindacato autonomo) Sede Nazionale Via Luigi Carbone,23 San Gennarello di Ottaviano Napoli- 80040 -Tel
EBINFORMA ENTE BILATERALE NAZIONALE
EBINFORMA ENTE BILATERALE NAZIONALE I CHE COS È EBINFORMA L Ente Bilaterale EBINFORMA è un organismo paritetico senza scopo di lucro, costituito, in attuazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
F.I.M.I.A.V. REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
F.I.M.I.A.V. REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ART. 1 - LE PRESTAZIONI In base a quanto previsto dall art. 30 e dagli allegati 3, 4, 5, 6 e 7 del CPL operai agricoli e florovivaisti della
Indennità di disoccupazione Mini ASPI
Indennità di disoccupazione Mini ASPI MINI ASPI COSA E E una prestazione economica istituita dal 1 gennaio 2013 e che sostituisce l indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti.
Ente Bilaterale Nazionale del settore dei Servizi Ausiliari, Fiduciari e Integrati REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLE PRESTAZIONI
Ente Bilaterale Nazionale del settore dei Servizi Ausiliari, Fiduciari e Integrati REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLE PRESTAZIONI in vigore dal 1 gennaio 2017 1 ART. 1 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA INTEGRATIVA
Come leggere la Busta Paga
Come leggere la Busta Paga * aggiornato al 20 luglio 2009 CHE COS È è un documento obbligatorio che indica la retribuzione, le ritenute fiscali e quelle previdenziali, che il lavoratore percepisce per
Fondo di integrazione salariale
Fondo di integrazione salariale Circ. INPS n. 176/2016, in attuazione dell art. 3, c. 19 della L. n. 92/2012 e con disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015 Trattasi di un Fondo Residuale di integrazione salariale,
CASSA EDILE della Provincia Autonoma di Trento
CASSA EDILE della Provincia Autonoma di Trento AF 0461/380120 A TUTTE LE IMPRESE EDILI Operanti nella Provincia di Trento Loro Sedi Vademecum contributo contrattuale C.E.D. Si trasmette, in allegato, un
Ente Bilaterale del Turismo dell Umbria (EBTU) Contributi di Solidarietà 2018
Ente Bilaterale del Turismo dell Umbria (EBTU) Contributi di Solidarietà 2018 Regolamento ART. 1 Ai sensi della delibera del Consiglio del 8 maggio 2018 dell Ente Bilaterale del Turismo dell Umbria (di
SEMINARIO Il Lavoro in agricoltura:
SEMINARIO Il Lavoro in agricoltura: Le categorie di lavoratori Adempimenti previdenziali e contributivi Retribuzioni: le particolarità LA DENUNCIA AZIENDALE ex art.5 D.lgs 375/93 L azienda agricola che
INDICE. Sezione Prima - ASPETTI GENERALI. Introduzione... pag. 11
INDICE Introduzione... pag. 11 Sezione Prima - ASPETTI GENERALI I campi del cedolino paga... pag. 14 Dati anagrafici...» 15 Elementi retributivi...» 15 Sviluppo del cedolino paga...» 15 Calcolo contributi
Come leggere la Busta Paga Fondazione Studi Consiglio Nazionale Consulenti del lavoro
Come leggere la Busta Paga Fondazione Studi Consiglio Nazionale Consulenti del lavoro * aggiornato al 21 dicembre 2007 CHE COS È è un documento obbligatorio che indica la retribuzione, le ritenute fiscali
Art. 1. Ai fini dell applicazione delle presenti direttive e criteri di attuazione, si intendono equipollenti le seguenti espressioni:
Allegato n. 1 alla Delib.G.R. n. 12/34 del 10.3.2011 Direttive e criteri di attuazione della legge regionale 13 agosto 2001, n. 12 Art. 1 Ai fini dell applicazione delle presenti direttive e criteri di
Ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia Accordo Quadro 25 febbraio 2011
Ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia Accordo Quadro 25 febbraio 2011 Dip.MdL, Formazione, Ricerca e Scuola - Segretaria Fulvia Colombini Responsabile elaborazione - Katiuscia Calabretta 1 ORIENTAMENTI
FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL REGOLAMENTO
FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL REGOLAMENTO (aggiornato con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria 30 maggio 2000) REGOLAMENTO OPERATIVO DEL FONDO PENSIONE DEI
REGOLAMENTO DELLA CASSA EXTRA LEGEM DENOMINATA EBAT RAGUSA [già C.E.L.A.R.] ( F.I.M.I.R. C.A.C. P.A.L.)
Via dei Mirti,99-97100 Ragusa C.F. 92033610889 Tel/ Fax 09321910495 Mail: ebat.rg@gmail.com Mail pec: celar@pec.it REGOLAMENTO DELLA CASSA EXTRA LEGEM DENOMINATA EBAT RAGUSA [già C.E.L.A.R.] ( F.I.M.I.R.
SOMMARIO. Presentazione... XIII Nota sull Autore... XV. Parte Prima INTEGRAZIONI SALARIALI PRE RIFORMA
SOMMARIO Presentazione... XIII Nota sull Autore... XV Parte Prima INTEGRAZIONI SALARIALI PRE RIFORMA Capitolo 1 - Cassa integrazione guadagni ordinaria 1. Nozione... 3 2 Fonti... 3 3. Presupposti e cause
FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL REGOLAMENTO. (approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 dicembre 2013)
FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL REGOLAMENTO (approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 dicembre 2013) 1 ART. 1 Il presente Regolamento disciplina le modalità di
Regolamento Fondo Sostegno al Reddito
Regolamento Fondo Sostegno al Reddito a) Avranno diritto alle erogazioni a carico del Fondo Sostegno al Reddito i dipendenti delle aziende che risulteranno essere in regola con i versamenti dei contributi,
A cura dell U.O. Lavoro e Previdenza Milano 20 novembre 2008
Il contratto collettivo nazionale A cura dell U.O. Lavoro e Previdenza Milano 20 novembre 2008 1 Articoli 8 e 9 Soste di lavoro e sospensioni L operaio, a richiesta del datore di lavoro, è tenuto a trattenersi
A cura del GRUPPO SULLE PROBLEMATICHE DEL LAVORO. dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino
A cura del GRUPPO SULLE PROBLEMATICHE DEL LAVORO dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino Torino, 3, 11 e 17 ottobre 2012 Mercoledi 3 ottobre ARGOMENTI Partite IVA Associati
Come leggere la Busta Paga Fondazione Studi Consiglio Nazionale Consulenti del lavoro
Come leggere la Busta Paga Fondazione Studi Consiglio Nazionale Consulenti del lavoro * aggiornato al 25 febbraio 2008 CHE COS È è un documento obbligatorio che indica la retribuzione, le ritenute fiscali
Disegno di legge n. 3249/2012 Disposizioni in materia di riforma mercato del lavoro in una prospettiva di crescita
Disegno di legge n. 3249/2012 Disposizioni in materia di riforma mercato del lavoro in una prospettiva di crescita Roma, 18.4.2012 Proposte di emendamento L art. 42 è sostituito dal seguente: Art. 42 Istituzione
Regolamento relativo all istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito: accesso anche per i dirigenti e modalità di erogazione
Regolamento relativo all istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito: accesso anche per i dirigenti e modalità di erogazione (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Decreto
CAPITOLO 1 RETRIBUZIONE
CAPITOLO 1 RETRIBUZIONE 1. Generalità... 1 2. Stipendio mensile, paga oraria, mensilizzazione degli operai... 1 3. Minimi sindacali... 3 4. Ex contingenza, EDR, indennità di vacanza contrattuale... 4 5.
BANDO 2015 PREMIO DI NATALITA
BANDO 2015 REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEI SUSSIDI E DEI CONTRIBUTI AI LAVORATORI E AI DATORI DI LAVORO (regolamento valido dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015) Il presente regolamento che disciplina
BANDO 2011 PREMIO DI NATALITA
BANDO 2011 REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEI SUSSIDI E DEI CONTRIBUTI AI LAVORATORI E AI DATORI DI LAVORO (regolamento valido dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011) Il presente regolamento che disciplina
Lavoratori salvaguardati o esodati
Numero 43 Novembre 2012 Lavoratori salvaguardati o esodati Come ben sanno gli interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 14 della Legge 214/2011 le nuove norme della Riforma Fornero in
REGOLAMENTO CASSA EDILE COSENTINA (accordo del 15 marzo 2004)
REGOLAMENTO CASSA EDILE COSENTINA (accordo del 15 marzo 2004) Allegato al Contratto Collettivo Integrativo per le imprese Edili e affini della Provincia di Cosenza del 16 dicembre 2002 In vigore dal 1
PROTOCOLLO PER L EMERSIONE del 21 settembre Milano 6 Novembre 2008 COME CAMBIANO GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI. per gli.
PROTOCOLLO PER L EMERSIONE del 21 settembre 2007 Milano 6 Novembre 2008 COME CAMBIANO GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI per gli operai agricoli PROTOCOLLO PER L EMERSIONE Legge 24/12/2007 n. 247 Riforma gli ammortizatori
ALLEGATOC alla Dgr n del 17 novembre 2009 pag. 1/6
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATOC alla Dgr n. 3510 del 17 novembre 2009 pag. 1/6 ALLEGATO C Bando di Concorso Pubblico per l'aiuto finanziario alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti ai fondi
CASSA SANITARIA CASSAGEST
CASSA SANITARIA CASSAGEST Cassa sanitaria per le forme di assistenza del Personale previste dai regolamenti o dagli accordi collettivi a favore del personale dipendente, anche in quiescenza, e di tutte
Pertanto si richiamano le disposizioni e le prassi ad oggi in atto nella CIGO, così come di seguito descritte.
CIRCOLARE n. 70 del 22 settembre 2017 Prot. n. 1805 SM/bf OGGETTO: Fondo di integrazione salariale (F.I.S.) Criteri di esame delle domande di accesso alle prestazioni Chiarimenti su assegno ordinario e
Decreto n del 5/7/2013
Decreto n. 6301 del 5/7/2013 Identificativo Atto n. 508 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO AUTORIZZAZIONE ALLE DIREZIONI PROVINCIALI INPS LOMBARDE AL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA DI MILANO Via San Luca n. 6 - Tel
CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA DI MILANO Via San Luca n. 6 - Tel. 02-58496.1 PRIMA PARTE RICHIESTA DI RIMBORSO PER INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE Data di arrivo IMPRESA ISCRITTA
Bando per l erogazione borse di studio. Art.1 Premesse
Bando per l erogazione borse di studio Art.1 Premesse L Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi, in ottemperanza alle finalità di cui all art. 3, comma 3, dello Statuto; visto il Regolamento
IVA - DICHIARAZIONE ANNUALE CONTRIBUENTI NON TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DI UNICO
05/02/2016 ADEMPIMENTI AZIENDALI - FEBBRAIO 2016. N.B.: il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, entrato in vigore il 24 settembre 2015, ha modificato i termini di presentazione delle domande
Regolamenti I lavoranti a domicilio sono ammessi a condizione che sia prevista la sospensione per tutto il personale dipendente.
Regolamento Sospensioni concorrenti con ASpI ART. 1 COSTITUZIONE FONDO INTERVENTI EX ART.3 C.17 L.92/12. E costituito presso EBER il Fondo Sostegno al Reddito per gli interventi previsti dall art 3 c17