TRASPARENZA AMMINISTRATIVA: GLI OBBLIGHI NORMATIVI PER LE SCUOLE DOPO IL D.LGS. n. 33/2013
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- Muzio Ferretti
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1 FAQ TRASPARENZA AMMINISTRATIVA: GLI OBBLIGHI NORMATIVI PER LE SCUOLE DOPO IL D.LGS. n. 33/2013 IDENTIFICATIVO VERSIONE Ed. 1 Rev. 0/ RTI : HP Enterprise Services Italia S.r.l. Selex ES S.p.A. Pagina 1 di 7
2 1. CHI È IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA NELLE SCUOLE? L art. 43, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013 prevede che il responsabile della trasparenza coincida di norma con il responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all art. 1, comma 7, Legge n. 190/2012. Dal momento che la figura del responsabile della prevenzione della corruzione (e quindi del responsabile per la trasparenza) deve essere un dirigente, si ritiene che l unico soggetto che possa ricoprire tale funzione in ambito scolastico sia il Dirigente Scolastico. 2. È OBBLIGATORIO REALIZZARE LA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SUL SITO DELLA SCUOLA? Si. Tutte le Amministrazioni tenute all applicazione del D. Lgs. n. 33/2013 (tra cui rientrano anche le scuole) devono realizzare l apposita sezione Amministrazione Trasparente così come previsto dall art. 9 D. Lgs. n. 33/2013. La sezione Amministrazione Trasparente deve essere facilmente raggiungibile dalla home page del sito web e i contenuti vanno organizzati secondo la struttura contenuta nell Allegato al Decreto 33/2013. Le informazione ivi contenute devono, inoltre, poter essere indicizzate e le amministrazioni non possono disporre filtri o altre soluzioni tecniche ostative alla ricerca dei dati pubblicati. La sezione Amministrazione Trasparente sostituisce le precedenti Trasparenza, valutazione e merito, Operazione trasparenza e Amministrazione aperta. 3. IN QUALE FORMATO DEVONO ESSERE PUBBLICATE LE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PREVISTE DAL DECRETO TASPARENZA? I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale. L art. 68, comma 3, D. Lgs. n. 82/2005 definisce il formato aperto come un formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi. Al fine di agevolare le Amministrazioni ad individuare correttamente i formati aperti in cui pubblicare le informazioni, il legislatore ha affidato all Agenzia per l Italia Digitale il compito di pubblicare annualmente un elenco dei formati aperti. L elenco dei formati aperti da utilizzare per la pubblicazione è disponibile sul sito AGID a questo indirizzo: RTI : HP Enterprise Services Italia S.r.l. Selex ES S.p.A. Pagina 2 di 7
3 Le scuole potranno scegliere tra i formati contenuti in questo elenco quali utilizzare per la pubblicazione ai sensi del D. lgs. n. 33/ QUANTO DEVONO RESTARE PUBBLICATI I DOCUMENTI DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE? I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto Trasparenza sono pubblicati salvo eccezioni - per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. Pertanto, ad esempio, se un documento o un dato viene pubblicato in data 5 novembre 2013, il termine quinquennale previsto dall art. 8 D. Lgs. n. 33/2013 inizierà a decorrere dal 1 gennaio Di conseguenza, le Scuole devono prestare grande attenzione allo storage dei propri siti web in quanto la mole di atti oggetto di pubblicazione richiederà uno spazio sempre maggiore. Per alcune tipologie di informazioni, come quelle previste dall art. 15 D. Lgs. n. 33/2013 (relative a consulenti, collaboratori e dirigenti) il termine di pubblicazione è triennale. 5. I FILE PUBBLICATI NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEVONO ESSERE FIRMATI DIGITALMENTE? No, non è necessario. Il Decreto n. 33/2013 si preoccupa che i dati siano pubblicati in formati aperti in modo da agevolarne l uso ed il riutilizzo. Non è obbligatorio sottoscrivere digitalmente tutti i file pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente in virtù del fatto che in base all art. 6, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013 le Amministrazioni debbono comunque garantire la conformità di quanto pubblicato rispetto agli originali (cartacei o digitali) da essa detenuti. Di conseguenza, bisogna porre grande attenzione alla correttezza delle informazioni da pubblicare sul sito web dell Ente, onde evitare sanzioni e responsabilità. 6. QUAL È LA DIFFERENZA TRA ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO? Il concetto di trasparenza introdotto dal decreto legislativo 33/2013 è ben più ampio del diritto di accesso, che è subordinato alla titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento che s intende visionare. L accessibilità totale presuppone, invece, l accesso da parte dell intera collettività a tutte le informazioni pubbliche. RTI : HP Enterprise Services Italia S.r.l. Selex ES S.p.A. Pagina 3 di 7
4 La principale differenza tra gli istituti di accesso agli atti (art. 22 Legge n. 241/1990) e accesso civico (art. 5 D. Lgs. n. 33/2013) risiede proprio nella legittimazione: mentre solo coloro che abbiano un interesse giuridicamente rilevante possono chiedere di accedere agli atti dei singoli procedimenti amministrativi, chiunque ha il diritto di trovare on line le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013. Alla legittimazione sostanziale corrisponde legittimazione processuale: mentre solo gli interessati potranno fare ricorso nel caso in cui l Ufficio non conceda l accesso, tutti potranno rivolgersi al TAR in caso di mancato riscontro alle richieste di accesso civico. 7. È POSSIBILE PUBBLICARE SCANSIONI DI DOCUMENTI CARTACEI? No. La normativa vigente in materia di dematerializzazione dell'attività amministrativa (D.Lgs. n. 82/2005) nonché quella in materia di accessibilità (L. n 4/2004 e D.L. n. 179/2012) obbligano le amministrazioni a pubblicare sui propri siti web documenti accessibili (tale obbligo è altresì previsto implicitamente dallo stesso art. 7 D.Lgs. n. 33/2013 nella parte in cui rinvia all'art. 68 D.Lgs. n. 82/2005). Infatti, il nuovo art. 23-ter, comma 5-bis D.Lgs. n. 82/2005 dispone che i documenti amministrativi informatici debbano essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti in base alla L. n. 4/2004. Questo comporta che anche la pubblicazione on line di documenti debba avvenire in modo da tutelare i diritti delle persone con disabilità: di conseguenza, così come ribadito dall'agenzia per l'italia Digitale con Circolare n. 61/2013, non può più ritenersi ammessa la pubblicazione di "documenti-immagine" (cioè di mere scansioni di documenti cartacei), pena l'inefficacia della pubblicazione. 8. COS È LA BUSSOLA DELLA TRASPARENZA? La Bussola della Trasparenza (accessibile dal sito rappresenta uno strumento a disposizione di pubbliche amministrazioni e cittadini per analizzare e monitorare i siti web istituzionali. Il principale obiettivo è di accompagnare le amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, nel miglioramento continuo della qualità delle informazioni on-line e dei servizi digitali. In particolare, la Bussola consente di effettuare un controllo automatizzato sulla presenza delle sezioni (e delle pagine) previste dalla normativa vigente (in particolare, dal D. Lgs. n. 33/2013). La Bussola della trasparenza non analizza, invece, la qualità e la struttura dei documenti pubblicati. RTI : HP Enterprise Services Italia S.r.l. Selex ES S.p.A. Pagina 4 di 7
5 9. LA PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SOSTITUISCE QUELLA ALL ALBO TELEMATICO? No, mai. Amministrazione Trasparente e Albo rappresentano due sezioni nettamente distinte dei siti web delle scuole e la pubblicazione nelle due sezioni ha finalità, modalità e tempi assolutamente diversi. Infatti, la pubblicazione all Albo ha effetti di pubblicità legale: serve, cioè, a completare l iter procedimentale mettendo un provvedimento a conoscenza dei suoi destinatari. Invece, la pubblicazione in Amministrazione Trasparente serve a consentire un controllo diffuso dell operato degli uffici. Pertanto, nel caso in cui vi siano documenti e informazioni da pubblicare in entrambe le sezioni (es. con riferimento ad avvisi e selezione contraente privato) bisognerà provvedere in tal senso, facendo attenzione al fatto che modalità e soprattutto i tempi di pubblicazione sono nettamente diversi. 10. È POSSIBILE PUBBLICARE I CURRICULA SENZA COMMETTERE VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY Nel caso in cui il legislatore richieda la pubblicazione dei curricula (es. per dirigenti, consulenti e collaboratori), la presenza di queste informazioni è da ritenersi obbligatoria e gli interessati non possono legittimamente opporsi alla pubblicazione per motivi relativi alla riservatezza dei propri dati personali. Naturalmente, andrà posta grande attenzione ai dati contenuti nei curricula da pubblicare. Infatti, la ratio sottesa alla pubblicazione di un curriculum è quella di verificare le professionalità di un soggetto (in termini di istruzione e di esperienza acquisita) e, pertanto, bisognerà evitare che il CV contenga informazioni non pertinenti e non necessarie (come quelle relative alla residenza, all indirizzo di posta elettronica o al numero di telefono) in quanto la loro pubblicazione sarebbe contraria al principio di proporzionalità contenuto all art. 11 D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy). 11. LE SCUOLE SONO TENUTE ALLA PUBBLICAZIONE RELATIVE AGLI OIV (ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE)? No. La CIVIT, nella seduta del 21 febbraio 2013, ha sancito che nell'ambito del sistema scolastico, ai sensi dell art. 74, coma 4, D. Lgs. n. 150/2009, è esclusa la costituzione degli OIV sollevando quindi le Istituti Scolastici dalla pubblicazione dei nominativi e i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione RTI : HP Enterprise Services Italia S.r.l. Selex ES S.p.A. Pagina 5 di 7
6 12. ESISTONO STRUMENTI GIA SVILUPPATI PER LA GESTIONE A NORMA DEI SITI WEB DELLE SCUOLE? Da oltre dieci anni esiste Porte aperte sul web ( comunità di pratica per l accessibilità dei siti scolastici, che tra le numerose altre informazioni - ha messo a disposizione modelli e soluzioni per la pubblicazione dei vari documenti in relazione alla sezione Amministrazione trasparente. 13. LE SCUOLE PUBBLICANO IL PIANO E LA RELAZIONE SULLE PERFORMANCE? In linea di principio, gli Istituti Scolastici hanno l obbligo di pubblicare il Piano e la Relazione sulle Performance ai sensi dell art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 33/2013. Tuttavia, viste le peculiarità delle scuole, Civit e il MIUR stanno ancora approfondendo i temi legati a limiti, modalità di adozione e contenuti del Piano per le scuole Di conseguenza, in attesa dell esito di tali valutazioni, si ritiene che gli Istituti Scolastici possano ritenersi esonerati da tale pubblicazione. 14. COME COMPORTARSI CON QUELLE VOCI DELL ALLEGATO AL DECRETO n. 33/2013 CHE NON SI APPLICANO ALLE SCUOLE? Il D. Lgs. n. 33/2013 ha un ambito soggettivo di applicazione assai esteso e quindi è ovvio che ciascuna Amministrazione dovrà applicarlo adattandolo al proprio ordinamento e alla propria specifica attività amministrativa. Questo, in particolar modo, con riferimento alle informazioni da pubblicare: è raro, quindi, che gli Enti possano pubblicare tutte le informazioni minuziosamente indicate, perché alcune di essere non saranno loro applicabili (es. le informazioni sulle liste di attesa del Servizio sanitario nazionale per le scuole). In questi casi, la scuola dovrà comunque procedere ad inserire la relativa sezione sul sito web (così come previsto dall Allegato al Decreto n. 33/2013), salvo specificare che tale obbligo di pubblicazione non trova applicazione per gli Istituti Scolastici. Tanto anche ai fini del monitoraggio con la Bussola della Trasparenza che, anche con riferimento alle scuole, verifica la presenza di tutti i 66 indicatori previsti dal Decreto Trasparenza. 15. LE SCUOLE PUBBLICANO IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA? Sì, le scuole sono tenute alla pubblicazione del Piano Triennale per la Trasparenza, da inserire nella sezione Amministrazione trasparente. RTI : HP Enterprise Services Italia S.r.l. Selex ES S.p.A. Pagina 6 di 7
7 In ordine alle modalità e ai contenuti del Programma, indicazioni vincolanti per le scuole sono contenute all interno della Delibera Civit n. 50/2013 contenente Linee Guida per l aggiornamento del Programma Triennale della Trasparenza e l integrità RTI : HP Enterprise Services Italia S.r.l. Selex ES S.p.A. Pagina 7 di 7
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