D.Lgs.vo 81/08 - Art. 22 Obblighi dei progettisti

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1 IL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 E LA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. D.Lgs.vo 81/08 - Art. 22 Obblighi dei progettisti I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. Sanzione penale progettisti da a euro D.Lgs.vo 81/08 - Art. 23 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori D.Lgs.vo 81/08 - Art. 23 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione. Sanzione penale da a euro Sanzione penale da a euro D.Lgs.vo 81/08 - Art. 24 Obblighi degli installatori LE MACCHINE UTENSILI Se costruite prima del rientrano nel Allegato V del D.Lgs. 81/08 Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti Titolo III: uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI Art. 70 comma 2: Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all ALLEGATO V. ALLEGATO V del D.Lgs. 81/08 Sanzione penale da a euro REQUISITI di SICUREZZA delle ATTREZZATURE di LAVORO COSTRUITE in ASSENZA di DISPOSIZIONI LEGISLATIVE e REGOLAMENTARI di RECEPIMENTO delle DIRETTIVE COMUNITARIE di PRODOTTO, o MESSE a DISPOSIZIONE dei LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE alla DATA della loro EMANAZIONE 1

2 VECCHIA DIRETTIVA MACCHINE D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 Parzialmente ABROGATA!!! NUOVA DIRETTIVA MACCHINE REGOLAMENTO PER L ATTUAZIONE L DELLE DIRETTIVE 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE CONCERNENTI IL RAVVICINAMENTO DELLE D LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE MACCHINE. Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. (entrata in vigore il ) D.L.vo n. 17/2010 Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE IN SEDE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DELLA MACCHINA, IL FABBRICANTE DEVE a) MACCHINE b) ATTREZZATURE INTERCAMBIABILI c) COMPONENTI DI SICUREZZA d) ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO e) CATENE, FUNI, CINGHIE f) DISPOSITIVI AMOVIBILI DI TRASMISSIONE MECCANICA g) QUASI-MACCHINE macchine ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI (VALUTAZIONE E ANALISI DEI DEI RISCHI) CONSIDERARE L USO NORMALE E RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILE RIDURRE AL MINIMO DISAGI, FATICA, STRESS DOTARLA DI TUTTE LE ATTREZZATURE E GLI ACCESSORI SPECIALI LE MACCHINE devono: LE MACCHINE DEVONO: ESSERE ADEGUATE AL LAVORO DA SVOLGERE SI DEVE IMPEDIRE CHE LE MACCHINE POSSANO ESSERE UTILIZZATE PER OPERAZIONI PER LE QUALI NON SONO ADATTE O IN CONDIZIONI NON ADATTE ESSERE INSTALLATE IN CONFORMITA ALLE ISTRUZIONI DEL FABBRICANTE ESSERE UTILIZZATE CORRETTAMENTE OGGETTO DI IDONEA MANUTENZIONE E CORREDATE DA APPOSITE ISTRUZIONI D USO DISPOSTE IN MANIERA DA RIDURRE I RISCHI Spazi sufficienti (tenendo conto anche degli elementi mobili) Possibilità di caricare o estrarre in modo sicuro le sostanze utilizzate o prodotte 2

3 LA CONFORMITA ALLE LEGGI PREVIGENTI E UN OBBLIGO PER MACCHINE O COMPONENTI DI SICUREZZA GIA IMMESSI SUL MERCATO O GIA IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 21 SETTEMBRE 1996 SE VENGONO VENDUTI (PASSAGGIO DI PROPRIETA ) CONCESSI IN USO O NOLEGGIATI LOCATI FINANZIARIAMENTE L ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA E A CURA DI CHIUNQUE CEDA IL BENE CAMPO DI APPLICAZIONE Importanti esclusioni: componenti di sicurezza destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria (a( meno che non vengano commercializzati anche per l uso generalizzato in altre macchine) trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto della direttiva 2003/37/CE macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori; prodotti appartenenti a Direttiva Bassa Tensione le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione: apparecchiature di collegamento e di comando, trasformatori ELENCO DEI PRODOTTI APPARTENENTI A DIRETTIVA BASSA TENSIONE La nuova direttiva elenca le categorie dei prodotti che, purché oggetto della direttiva bassa tensione, non sono da considerare nello scopo della nuova direttiva macchine. ELETTRODOMESTICI DESTINATI AD USO DOMESTICO APPARECCHIATURE AUDIO E VIDEO APPARECCHIATURE PER TECNOLOGIE DELL INFORMAZIONE MACCHINE ORDINARIE DA UFFICIO APPARECCHIATURE DI COLLEGAMENTO E DI CONTROLLO A BASSA TENSIONE MOTORI ELETTRICI DEFINIZIONE DI MACCHINA Insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui uno mobile, collegati tra loro solidamente per una applicazione ben determinata DEFINIZIONE DI MACCHINA - insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento, - insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione Queste due appendici alla definizione principale chiariscono come gli insiemi citati siano da considerare macchine anche se non collegati o installati. Ad esempio una gru da montare su un autocarro è da considerare a tutti gli effetti come una macchina, non come una quasi-macchina macchina. DEFINIZIONE DI QUASI - MACCHINE Insiemi che costituiscono quasi una macchina ma che, da soli, non sono in grado di garantire un applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento ( (drive system) è una quasi- macchina.. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o altre quasi-machine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente Direttiva 3

4 Il fabbricante della quasi-macchina prima della commercializzazione elabora: la documentazione tecnica pertinente le istruzioni per l assemblaggiol la dichiarazione di incorporazione (Immissione sul mercato e messa in servizio) Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili. (Immissione sul mercato e messa in servizio) (Immissione sul mercato e messa in servizio) Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio una macchina: a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell'allegato I; b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile; c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni; d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 9; e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che la stessa accompagni la macchina; f) appone la marcatura CE ai sensi dell'articolo 12. se la macchina è compresa tra quelle elencate nell'allegato IV ricorrere ad un organismo di certificazione notificato Presunzione di conformità e norme armonizzate: Si presumono rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza le macchine ed i componenti di sicurezza costruiti in conformità alle norme armonizzate che li riguardano Le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'unione europea, si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata. Si intendono per nome armonizzate: specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione, ovvero il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) o l'istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), nel quadro di un mandato rilasciato dalla Commissione europea IMPORTANTE Nei casi in cui né il costruttore né alcun mandatario residente nell'unione europea abbiano ottemperato a tali obblighi, essi incombono su chiunque immetta la macchina o il componente di sicurezza sul mercato o assembli macchine o parti di macchine o componenti di sicurezza di origini diverse per la successiva immissione sul mercato o costruisca la macchina o il componente di sicurezza. 4

5 La dichiarazione CE di conformità deve contenere i seguenti elementi: IL FASCICOLO TECNICO ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità descrizione e identificazione della macchina tutte le disposizioni pertinenti alle quali la macchina è conforme informazioni sull organismo notificato coinvolto; riferimento alle norme armonizzate; altre norme e specificazioni tecniche nazionali luogo e data della dichiarazione identificazione del firmatario che ha la delega del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella comunità DEVE ESSERE PREDISPOSTO DAL FABBRICANTE DEVE ESSERE CONSERVATO PER 10 ANNI DOPO LA COSTRUZIONE DELL ULTIMO PROTOTIPO DEVE ESSERE MESSO A DISPOSIZIONE DEGLI ENTI INCARICATI DAL MINISTERO O DALLA MAGISTRATURA LA MANCATA PRESENTAZIONE PUO COSTITUIRE MOTIVO SUFFICIENTE PER DUBITARE DELLA PRESUNZIONE DI CONFORMITA Il Fascicolo tecnico deve essere composto da: un disegno complessivo della macchina e degli schemi dei circuiti di comando; dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e salute; Dalla documentazione relativa a: - esiti valutazione dei rischi e dei requisiti essenziali applicabili alla macchina e le conseguenti misure di protezione per eliminare i rischi Dalle norme e altre specifiche tecniche applicate nella progettazione della macchina dalle eventuali risultati di prove o misure svolte se lo si desidera, da qualsiasi relazione tecnica o certificato ottenuti da un organismo o da un laboratorio competente se si dichiara la conformità ad una norma armonizzata che lo prevede, qualsiasi relazione tecnica che fornisce i risultati delle prove svolte da un esemplare delle istruzioni per l uso della macchina IL MANUALE D ISTRUZIONE deve contenere: Il nome del fabbricante e mandatario La dichiarazione CE di conformità Descrizione della macchina e disegni necessari per l uso Descrizione dei posti di lavoro Le condizioni di utilizzazione previste. le istruzioni per eseguire senza alcun rischio: - la messa in funzione, - l'utilizzazione, - il trasporto, indicando la massa della macchina e dei suoi vari elementi allorché devono essere regolarmente trasportati separatamente, - l'installazione, - il montaggio e lo smontaggio, - la regolazione, - l uso - la manutenzione e la riparazione, Deve essere redatto nella lingua della nazione utilizzatrice IL MANUALE D ISTRUZIONE deve inoltre contenere: ALTRE SEGNALAZIONI: Se necessario, istruzioni per l'addestramento; Se necessario, le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati sulla macchina. Qualora necessario deve essere richiamata l'attenzione sulle controindicazioni di utilizzazione. Alle istruzioni per l'uso saranno allegati gli schemi della macchina necessari per la messa in funzione, la manutenzione, l'ispezione, il controllo del buon funzionamento e, all'occorrenza, la riparazione della macchina ed ogni altra avvertenza utile in materia di sicurezza. omissis ISTRUZIONI PER L USOL Dispositivi di informazione: Le informazioni necessarie alla guida di una macchina devono essere chiare e facilmente comprensibili. Non devono essere in quantità tale da accavallarsi nella mente dell'operatore omissis----- Dispositivi di allarme: Se la macchina è munita di dispositivi di allarme (ad esempio: mezzi di segnalazione, ecc.), essi devono poter essere compresi senza ambiguità e facilmente percepiti omissis----- Avvertenze in merito ai rischi residui: Nel caso in cui permangano dei rischi malgrado tutte le disposizioni adottate oppure quando si tratta di rischi potenziali non evidenti (ad esempio: armadio elettrico, sorgenti radioattive, spurgo di circuito idraulico, rischio in una parte non visibile, ecc.) il fabbricante deve prevedere delle avvertenze. Dette avvertenze devono utilizzare preferibilmente dei simboli comprensibili a tutti e/o essere redatte in una delle lingue del paese di utilizzazione corredata, su richiesta, dalle lingue conosciute dagli operatori. 5

6 ALTRE SEGNALAZIONI: ATTIVITA DI VIGILANZA Marcatura: Ogni macchina deve recare, in modo leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni: - nome del fabbricante e suo indirizzo; - la marcatura CE; - designazione della serie o del tipo; - eventualmente, numero di serie; - l'anno di costruzione. Riepilogando: MACCHINE CE NON CONFORMI FABBRICANTE / COSTRUTTORE MACCHINE CE conformi a: - R.E.S. all. 1 D.PR. 459/96 Costruite o messe in servizio: dopo il fino a ITER AMMINISTRATIVO -R.E.S. all.1 D.Lgs Lgs.. 17/2010 MACCHINE USATE Conformi all All. ALLEGATO V D.Lgs 81/08 dopo il Costruite o vendute prima del : Segnalazione a: - Ministeri competenti - Regione Territorio di competenza ITER PENALE a conclusione dell iter amministrativo. -Notizia di reato e procedura ex d.lgs 758/94 per il costruttore -Più la violazione dell art. 23 del d.lgs lgs.. 81/08 UTILIZZATORE ITER PENALE - Violazione specifica del Dlgs 81/2008 in connessione con all allegato allegato I della Direttiva Macchine seguendo procedura del D. Lgs. 758/94 (Prescrizione ecc.) - Trasmissione notizia di reato alla Procura propria ASL - in caso di infortunio costruttore, venditore, utilizzatore: art. 590 CP per lesioni personali colpose 6

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