Congedo obbligatorio e facoltativo dei padri lavoratori dipendenti

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1 INCA INFORMA Quindicinale di informazione previdenziale a cura dell INCA- CGIL Bergamo 18 APRILE 2013 Numero 10 Congedo obbligatorio e facoltativo dei padri lavoratori dipendenti l'inps illustra, con la circolare n.40 del , l'articolo 4, comma 24, lettera a) della L.92/2012, legge di riforma del mercato del lavoro, ed il conseguente decreto applicativo, inerente il congedo obbligatorio del padre lavoratore dipendente ed il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre. CONGEDO OBBLIGATORIO La L.92/2012, articolo 4, comma 24, lettera a) ha istituito per il padre lavoratore dipendente un giorno (1 giorno) di congedo obbligatorio da usufruirsi entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. IL Decreto del del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, in G.U. n.37 del , ha illustrato i criteri applicativi della norma.. Lavoratori dipendenti del settore pubblico La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione pubblica, ha stabilito, in base ad esplicita enunciazione della legge di riforma del mercato del lavoro, che la normativa in questione non si applica ai dipendenti del settore pubblico, fino a che non venga emanata una specifica normativa che estenda esplicitamente i congedi, con modalità' proprie e particolari. (vedi circ. Inca n. 26 del Modalità di applicazione La disciplina si applica alle nascite, alle adozioni ed agli affidamenti a partire dal 1 gennaio Il giorno di congedo obbligatorio paterno non si raddoppia ne' si moltiplica in caso di parto plurimo, analogamente al congedo obbligatorio materno e paterno, nei casi previsti. Il congedo obbligatorio di un giorno deve essere fruito entro il quinto mese di vita del figlio, quindi anche durante il congedo post-parto di maternità della madre lavoratrice, oppure dopo il termine del congedo obbligatorio materno ma comunque entro i cinque mesi indicati. 1

2 Il congedo obbligatorio è un diritto autonomo del lavoratore padre, e quindi spetta in ogni caso, indipendentemente dal diritto della madre al congedo di maternità. Il giorno di congedo obbligatorio viene attribuito anche al padre che stia usufruendo del congedo di paternità, ai sensi dell'art.28 del Testo Unico per la tutela della maternità e paternità, Dlgs 151/2001. Ricordiamo che l'art.28 citato prevede i casi di morte, grave malattia, abbandono della madre, oppure in affidamento esclusivo al padre. Indennità economica ed accredito figurativo Per il giorno di congedo obbligatorio spetta al padre lavoratore dipendente un'indennità giornaliera a carico dell'inps, pari al 100% della retribuzione. Per l'accredito figurativo ed il calcolo dell'indennità si applicano gli artt. 29 e 30 del T.U., che a loro volta rimandano al trattamento previdenziale ed indennitario del congedo di maternità obbligatorio. L'indennità viene quindi anticipata dall'inps, con successivo conguaglio, tranne nei casi di pagamento diretto, come per l'indennità di maternità. Domanda ed adempimenti Il decreto applicativo del , all'art 3 prevede che la richiesta dell'unico giorno di congedo obbligatorio venga redatta con un anticipo di almeno quindici giorni. Se questo giorno viene richiesto, come è ovvio per la maggior parte dei casi, in relazione alla nascita, va calcolato in base alla data presunta del parto. Il datore di lavoro deve comunicare all'inps, seguendo le istruzioni che l'istituto deve ancora fornire, il giorno di congedo utilizzato. Compatibilità con le altre prestazioni Il congedo obbligatorio può' essere usufruito anche durante il periodo di indennità per disoccupazione, oggi Aspi e miniaspi, mobilità e cig., ( art.24 del T.U.). Le prestazioni non sono cumulabili, ma, in analogia all'indennità di maternità', sempre art.24 del T.U., prevale il congedo. L'ANF ( assegno per il nucleo familiare) viene riconosciuto. Congedo obbligatorio fuori dal rapporto di lavoro Come abbiamo visto, l'accredito figurativo del congedo obbligatorio rimanda agli artt. 29 e 30 del T.U. L'art.30 a sua volta rimanda all'art.25 del T.U, che al comma 2 regola l'accredito figurativo del congedo di maternità obbligatorio al di fuori del rapporto di lavoro. Dato che il diritto al congedo obbligatorio per il padre è un diritto autonomo, la contribuzione figurativa per questo congedo viene riconosciuta anche al di fuori del rapporto di lavoro, se l'interessato può far valere, al momento della domanda, cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. CONGEDO FACOLTATIVO Il congedo facoltativo del padre, di uno o due giorni anche continuativi, chiamato così per distinguerlo dal parentale, non è un diritto autonomo, ma è derivato dal congedo obbligatorio materno. La fruizione del congedo facoltativo paterno comporta infatti la rinuncia della madre ad uno, o a due, secondo la richiesta, giorni del suo congedo obbligatorio. La madre lavoratrice dipendente od iscritta alla Gestione separata deve rinunciare, mentre sta usufruendo dell'astensione obbligatoria, ad uno o due giorni, terminando prima il proprio congedo obbligatorio dopo il parto. In una parola, il congedo facoltativo del padre è alternativo a quello della madre. Il congedo facoltativo deve comunque essere fruito entro il quinto mese dalla nascita del figlio, in dipendentemente dal termine finale del congedo della madre. 2

3 Il padre può utilizzare il congedo facoltativo anche contemporaneamente al congedo obbligatorio della madre. L'Istituto aggiunge però che il padre può usufruire del facoltativo anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità. La differenza con il congedo obbligatorio, è che il padre può' usufruire del congedo obbligatorio anche se la madre non ha diritto al proprio ( casalinga, disoccupata...) mentre per il facoltativo la madre deve comunque avere diritto all'obbligatoria ma non avvalersene. Sia il congedo obbligatorio che quello facoltativo non sono usufruibili ad ore. Indennità ed accredito Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per l'uno od i due giorni di congedo facoltativo, al 100% della retribuzione a carico dell'inps. L'indennità è' anticipata dal datore di lavoro, che poi conguaglia, tranne che nei casi previsti di pagamento diretto da parte dell'inps. L'accredito figurativo, secondo gli artt.29 e 30 del T.U., avviene nelle stesse modalità e misura del congedo obbligatorio della madre. L'accredito del congedo facoltativo non è previsto, al contrario di quello obbligatorio, fuori dal rapporto di lavoro. Domanda Anche per poter richiedere il giorno od i due giorni di congedo facoltativo è previsto il termine di almeno quindici giorni. Inoltre, a differenza del congedo obbligatorio, nella domanda il padre deve allegare una dichiarazione della madre che si impegna a non usufruire dei giorni a lei spettanti, rinunciandovi a favore del padre. Il datore di lavoro comunica all'inps le giornate di congedo utilizzate, attraverso il flusso uniemens. Cumulabilità con altre prestazioni Per il giorno, od i due giorni, di congedo facoltativo, vige la stessa norma, art.24 del T.U., come per il congedo obbligatorio. Durante la disoccupazione -Aspi e miniaspi, la Cig, la mobilità', prevale il congedo facoltativo, perchè due prestazioni diverse non sono cumulabili. L'Anf, invece, è previsto nei giorni di congedo. PADRE ADOTTIVO ED AFFIDATARIO Il padre adottivo ed affidatario ha diritto sia al congedo obbligatorio che a quello facoltativo, entro il quinto mese dall'effettivo ingresso in famiglia per le adozioni nazionali, o dall'ingresso del minore in Italia per le adozioni internazionali. Non viene esplicitato, però', se il giorno di congedo obbligatorio si aggiunga o meno, come nei casi previsti dall'art.28 del T.U. voucher per baby sitting La legge di riforma del mercato del lavoro, L.92/2012, all'articolo 4, comma 24, lettera b) ha istituito un contributo in voucher per baby-sitting oppure per asili-nido, per le lavoratrici madri dipendenti del settore privato e parasubordinate. Il decreto interministeriale del ha definito i criteri di accesso e l'ambito di applicazione. L'Inps, con la circolare in oggetto, detta le modalità e le procedure per accedere ai benefici in attesa del bando previsto. 3

4 LE NUOVE POSSIBILITA' La riforma del mercato del lavoro ha previsto, ed il successivo decreto applicativo ha ulteriormente specificato, la corresponsione di un contributo da parte dell'inps per i servizi per l'infanzia, pubblici o privati accreditati, oppure in voucher per baby-sitting, da utilizzare negli undici mesi successivi al termine del congedo obbligatorio di maternità ed in alternativa al congedo parentale. Il contributo per sei mesi, di 300 euro mensili, sarà divisibile solo per frazioni mensili intere. La lavoratrice dovrà rinunciare al corrispettivo periodo di congedo parentale. Possono utilizzare questo contributo solo le lavoratrici dipendenti del settore privato, e le lavoratrici iscritte alla gestione separata, comprese le libere professioniste, che non siano iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria, non siano pensionate e quindi tenute a versare la contribuzione piena. Ovviamente, le iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi. Sono escluse le lavoratrici autonome. Il contributo può essere richiesto anche per i bambini già nati, od entrati in famiglia o in Italia, cioé adottati ed affidati, e quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda. Il contributo può essere richiesto anche se la lavoratrice ha già' usufruito in parte del congedo parentale. Il contributo è divisibile solo per frazioni mensili intere, come abbiamo detto. Ad esempio, se la lavoratrice ha usufruito di quattro mesi e di un giorno di congedo parentale, questo giorno le verrà conteggiato come se avesse usufruito del voucher mensile, dunque potrà accedere al contributo solo per un mese. Le rimarranno 29 giorni di congedo parentale. Bisogna fare molta attenzione a non sprecare la dotazione prevista, che è utilizzabile soltanto in modo rigido. Per frazione mensile l'inps intende un mese INTERO di congedo, che potrà' essere richiesto di libera scelta, singolarmente o continuativo, ma sempre nell'ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di maternità. Le lavoratrici part-time possono utilizzare il contributo in misura proporzionale alla loro parziale prestazione lavorativa. IL BANDO PER OTTENERE IL CONTRIBUTO L'Inps è tenuto a comunicare con apposito messaggio l'imminente comunicazione del bando, sul proprio sito WEB. Nel bando devono essere stabiliti i tempi e gli adempimenti per le domande da parte delle lavoratrici madri, tutte le informazioni opportune, le modalità di formazione della graduatoria delle aventi diritto e le procedure conseguenti. Il Decreto applicativo prevede all'art.6 comma 5, che le graduatorie vengano pubblicate dall'inps entro 15 gg. dalla scadenza del bando. LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA L 'Inps prevede che le lavoratrici interessate presentino la domanda all'inps in modo esclusivo attraverso il sito WEB nazionale, tramite il proprio PIN dispositivo. Il servizio di invio delle domande è disponibile sul portale Internet dell'inps- attraverso il seguente percorso : Al servizio del cittadino-autenticazione con PIN-Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito-invio delle domande per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi 4

5 per l'infanzia. La lavoratrice richiedente deve: a) indicare se sceglie il contributo per l' asilo nido oppure i voucher per baby-sitting. Se sceglie il contributo per l'asilo nido, deve indicare qual'è la struttura nella quale la lavoratrice ha effettuato l'iscrizione del minore; b) indicare precisamente il numero dei mesi per i quali vuole utilizzare il beneficio; c) dichiarare la rinuncia ai mesi corrispondenti di congedo parentale; d) dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE valida. La dichiarazione ISEE ha la validità' di un anno dall'attestazione della presentazione e vale per tutti i componenti del nucleo familiare. LA GRADUATORIA La graduatoria infatti è basata sull'isee ( Indicatore della Situazione Economica Equivalente) con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE inferiore, ed a parità di ISEE, secondo l'ordine temporale di presentazione della domanda. Farà' fede la data e l'orario di invio, così come recepiti dal sistema informatico dell'inps e e trascritti nella ricevuta dello stesso invio. L'ISEE può' essere compilato dai Caf. LE STRUTTURE PER L INFANZIA Se la lavoratrice sceglie il contributo per l'asilo nido, deve indicare l'asilo nido scelto ( vedi il paragrafo relativo alla domanda) per ottenere il pagamento della retta. La struttura selezionata dalla lavoratrice deve presentare la documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell'importo dei 300 euro mensili previsti, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia, fino ad un massimo di sei. Il pagamento da parte dell'inps avverrà direttamente alla struttura prescelta, se la documentazione presentata è accettata. IL VOUCHER PER BABY-SITTING Il contributo per il servizio di baby-sitting viene concesso con i buoni lavoro ( ex art.72 del decreto Legislativo 276 / 2003 e successive modifiche ). I voucher sono esclusivamente cartacei. L'Inps eroga 300 euro in voucher, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia. Ribadiamo che il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili. Per esempio, se la lavoratrice ha richiesto due mesi di voucher, quindi 300 euro ( importo mensile) più' trecento euro per il secondo mese, per un totale di 600 euro, se utilizza voucher soltanto per 310 euro, e vuole rinunciare al beneficio residuo, non potrà' più' recuperare il secondo mese di congedo parentale, poiché' l'utilizzo di voucher per più' di 300 euro viene a cadere nella seconda mensilità che non può' essere frazionata in giorni. Richiamiamo di nuovo l'attenzione sulla rigidità' del meccanismo, che rischia di inficiare il diritto per un giorno o due di uso improprio. Se la lavoratrice ha richiesto il beneficio e ritirato i voucher, ma poi dichiara la sua rinuncia on-line, é tenuta a riconsegnare i voucher ottenuti e non utilizzati. Se la lavoratrice non restituisce i voucher, la rinuncia non viene considerata valida : la lavoratrice non potrà più' richiedere i periodi di congedo parentale cui aveva rinunciato per ottenere i voucher. I voucher non restituiti verranno considerati come utilizzati. L'Inps provvede a comunicare al datore di lavoro tramite PEC la rinuncia al beneficio da parte della lavoratrice, indicando i periodi per i quali è avvenuta la rinuncia stessa. L'Inps effettuerà' controlli in merito alle situazioni dichiarate dalle lavoratrici che usufruiscono del beneficio. 5

6 IL RITIRO DEI VOUCHERS Il Decreto prevede che le lavoratrici utilmente collocate in graduatoria, possono recarsi all'inps a ritirare i buoni entro i successivi quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel bando nazionale (art.6 comma 6). La lavoratrice potrà ritirare i voucher, esclusivamente cartacei, per l'importo riconosciuto, presso la sede Inps territorialmente competente in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, in caso fosse diverso dalla residenza. Per domicilio temporaneo si intende il trasferimento per un periodo. Potrebbe quindi diventare necessario iscriversi nello schedario della popolazione temporanea, ai sensi dell'art.32 del D.P.R. 223/89, oppure produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000: come Cepa, chiederemo chiarimenti su questo punto. La lavoratrice può ritirare i voucher che le spettano in un'unica soluzione oppure ritirarne solo una parte oppure optare per una scadenza mensile. La madre lavoratrice che intende utilizzare più contributi per più figli per i servizi di baby-sitting, al momento del ritiro dei voucher deve indicare espressamente il codice fiscale del figlio per cui è concesso il beneficio. La madre, prima dell'inizio della prestazione lavorativa di baby-sitting è tenuta a comunicare preventivamente la data di inizio prestazione, il proprio codice fiscale, il codice fiscale di chi fa il baby-sitting il luogo di svolgimento della prestazione e le date di inizio e fine della attività lavorativa attraverso i seguenti canali: contact center Inps/Inail, tel , gratuito da telefono fisso, oppure, da cellulare, tel , con tariffazione a carico di chi chiama numero di fax gratuito Inail ,utilizzando il modulo presente sul sito dell'inail il sito punto cliente la sede Inps Ogni variazione di date per la prestazione, oppure di annullamento, deve ovviamente essere comunicata all'inail/inps attraverso gli stessi canali indicati precedentemente. PAGAMENTO DEI VOUCHERS Alla fine della prestazione lavorativa, la madre, in quanto datrice di lavoro, deve intestare ogni buono, negli appositi spazi, indicando il codice fiscale proprio, quello della baby sitter, il periodo di lavoro svolto, apporre la propria firma a convalida, e poi consegnare i voucher alla lavoratrice. La baby-sitter, in quanto erogatrice del servizio, può riscuotere i buoni intestati e sottoscritti dalla committente, dopo averli firmati, presso un ufficio postale qualunque, con un documento valido di riconoscimento entro e non oltre 24 mesi dalla data di emissione dei voucher. PATRONATO INCA CGIL BERGAMO Bergamo Via Garibaldi 3 Tel IncaBergamo@cgil.lombardia.it CAMERA del LAVORO di BERGAMO Bergamo Via Garibaldi 3 tel Bergamo@cgil.lombardia.it 6

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