IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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1 Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, ed al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 109, concernente l etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, ai sensi dell articolo 2 della legge 6 agosto 2013 n. 96 Legge di delegazione europea IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; VISTA le legge 6 agosto 2013 n. 96 recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l attuazione di altri atti dell Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 e, in particolare, l articolo 2; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l articolo 14; VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell organizzazione del Governo a norma dell articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTO il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; VISTO il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione ed il regolamento CE n. 608/2004 della Commissione ed in particolare l articolo 55, concernente l entrata in vigore del regolamento stesso; VISTA la direttiva n. 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene un alimento; VISTO il considerato n. 52 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 con il quale si afferma che Gli Stati membri dovrebbero effettuare controlli ufficiali per garantire il rispetto del presente regolamento conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. ;

2 CONSIDERATO che giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia prevede che gli stati membri siano tenuti in forza dell articolo 5 del TFUE a garantire l attuazione del diritto comunitario anche tramite la previsione di sanzioni dello stesso livello di quelle previste dal diritto interno per violazioni analoghe. VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari; VISTO il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, recante attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari. VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ; ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del ; ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ; ESPLETATA la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della salute, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministero dell economia e finanze; EMANA il seguente decreto legislativo CAPO I Principi generali Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, di seguito indicato regolamento.

3 Art. 2 Definizioni 1. Ai fini dell applicazione del presente decreto si fa riferimento alle definizioni di cui all articolo 2 del regolamento. 2. Ad esclusione di quanto stabilito dal successivo articolo 3 e ove non diversamente previsto, ai sensi dell articolo 8, paragrafo 1 del regolamento è responsabile delle violazioni del presente decreto l operatore del settore alimentare (OSA) con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto, di seguito soggetto responsabile o, se tale operatore non è stabilito nel territorio dello Stato italiano, l importatore avente sede nel territorio nazionale ed in mancanza, il venditore finale. 3. Le autorità competenti ad irrogare le sanzioni sono le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. CAPO II Violazione delle disposizioni generali in materia di informazioni Art. 3 Violazione degli obblighi informativi da parte degli operatori del settore alimentare (OSA) diversi dall operatore di cui all articolo 8 paragrafo 1 del regolamento 1. L operatore del settore alimentare diverso dal soggetto responsabile che fornisce alimenti non conformi alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali, violando le disposizioni relative alla verifica della conformità delle stesse, di cui all articolo 8, paragrafi 3 e 5, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 a 4.000,00; 2. L operatore del settore alimentare diverso dal soggetto responsabile che viola le disposizioni relative alla modifica delle informazioni che accompagnano un alimento, di cui all articolo 8, paragrafo 4, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000,00 a ,00; 3. L operatore del settore alimentare che viola le disposizioni relative alla trasmissione delle informazioni obbligatorie sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività, di cui all articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, nonché le disposizioni relative alla trasmissione delle informazioni obbligatorie sugli alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività, di cui all articolo 8, paragrafo 8, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000,00 a 8.000, L operatore del settore alimentare che, nell ambito delle imprese che controlla, omette, ai sensi dell articolo 8, paragrafo 7, di apporre le indicazioni obbligatorie sul preimballaggio o su un etichetta a esso apposta oppure sui documenti commerciali che si

4 riferiscono al prodotto e che lo accompagnano o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna, nei casi in cui: a) l alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività; b) l alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato; è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000,00 a , Nei casi previsti alle lettere a) e b) del paragrafo precedente, l operatore del settore alimentare che, nell ambito delle imprese che controlla, omette, ai sensi dell articolo 8, paragrafo 7 ultimo capoverso, di apporre le indicazioni di cui all articolo 9, paragrafo 1, lettere a), f), g) e h) del regolamento, anche sull imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000,00 a 8.000,00. CAPO III Violazione delle disposizioni relative alle informazioni obbligatorie sugli alimenti e delle relative modalità di espressione Art. 4 Violazione degli obblighi relativi all apposizione delle indicazioni obbligatorie del regolamento 1. Le indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore finale o alle collettività. 2. La mancata apposizione di una delle indicazioni obbligatorie di cui all articolo 9, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000,00 ad ,00. Sono fatte salve le disposizioni più specifiche dell Unione in materia di metrologia previste all articolo 11 del regolamento e le deroghe previste all articolo 16 del regolamento stesso. 3. La mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui all articolo 9, paragrafo 1, lettera c), relativa agli allergeni, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 8.000,00 a , L omissione, ai sensi dell articolo 9, paragrafo 1, lettera h) del regolamento, dell indicazione del nome o ragione sociale e dell indirizzo dell operatore del settore alimentare (OSA) responsabile delle informazioni sugli alimenti di cui all articolo 8, paragrafo 1 del regolamento, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000,00 a , La mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti di cui all articolo 10 e all allegato III, è soggetta alla

5 sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000,00 ad , La mancata osservazione, ai sensi dell articolo 16, paragrafo 2, nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm 2, delle condizioni di presentazione sull imballaggio o sull etichetta delle indicazioni obbligatorie di cui all articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) e f), o la mancata fornitura nte altri mezzi o messa a disposizione del consumatore su sua richiesta delle indicazioni di cui all articolo 9, paragrafo 1, lettera b), è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000,00 a , L omissione dell indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza, secondo le definizioni di cui all articolo 2, paragrafo 2, lettera g) del regolamento e nei casi prescritti all articolo 26, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000,00 ad ,00. La sanzione è subordinata all adozione da parte della Commissione europea degli atti di esecuzione nei casi previsti allo stesso articolo 26 del regolamento. Art. 5 Violazione degli obblighi relativi alle modalità di espressione delle indicazioni obbligatorie di cui all articolo 9, paragrafi 2 e 3 e agli articoli 12 e La mancata osservanza delle modalità di espressione delle indicazioni obbligatorie come prescritte all articolo 9, paragrafo 2 e 3, nonché delle condizioni di presentazione e di posizionamento delle indicazioni obbligatorie di cui agli articoli 12 e 13 e dell Allegato IV, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000,00 a 8.000,00. Art. 6 Vendite a distanza di cui all articolo 14 del regolamento 1. Il proprietario del sistema di vendita basato su tecniche di comunicazione a distanza, avente sede nel territorio dello Stato italiano, che viola le disposizioni di cui all articolo 14, paragrafi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000,00 a , Il gestore di distributori automatici e semiautomatici di prodotti preimballati o di locali commerciali automatizzati di vendita di prodotti preimballati che omette di segnalare, sull impianto di vendita, la possibile presenza di allergeni o di coadiuvanti tecnologici contenenti allergeni o derivati da allergeni di cui all Allegato II o derivati da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000,00 a ,00. CAPO IV Violazione delle disposizioni specifiche sulle indicazioni obbligatorie

6 Art. 7 Violazioni in materia di denominazione dell alimento di cui all articolo 17, all articolo 18, paragrafo 2 e all Allegato VI del regolamento 1. L utilizzo errato della denominazione legale prescritta da specifiche disposizioni europee o nazionali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000,00 a ,00. Tale sanzione si applica sia alla denominazione di vendita del prodotto finito, sia al nome dell ingrediente richiamato nella denominazione di vendita del prodotto finito e/o nell elenco degli ingredienti. La predetta sanzione pecuniaria costituisce sanzione accessoria nel caso vengano ravvisati gli estremi del reato. 2. L utilizzo errato di denominazioni usuali non corrispondenti alla composizione o lavorazione richiamata è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000,00 a ,00. Tale sanzione si applica sia alla denominazione di vendita del prodotto finito, sia al nome dell ingrediente richiamato nella denominazione di vendita del prodotto finito e/o nell elenco degli ingredienti. 3. L utilizzo di denominazioni generiche di cui all articolo 17, paragrafo 2 del regolamento, non accompagnate da altre informazioni descrittive, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 ad 4.000, L omessa indicazione dello stato fisico in cui si trova il prodotto o il trattamento subito, nei casi prescritti, nonché le menzioni che devono accompagnare la denominazione di vendita o figurare nell etichettatura in generale ai sensi dell Allegato VI, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000,00 a , Salvo quanto previsto da specifiche norme comunitarie, se nella denominazione dell alimento è richiamata la presenza di un ingrediente che non è stato utilizzato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000,00 a ,00. Art. 8 Violazioni in materia di elenco degli ingredienti di cui all articolo 18 ed all Allegato VII del regolamento 1. Fatte salve le deroghe previste agli articoli 19 e 20 del regolamento, la violazione delle disposizioni di cui all articolo 18, paragrafi 1 e 3, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000,00 a ,00. Le sanzioni alle violazioni delle disposizioni di cui all articolo 18, paragrafo 3 sono subordinate all adozione da parte della Commissione europea degli atti di esecuzione nei casi previsti dall articolo 18, paragrafo 5 del regolamento. 2. La violazione delle disposizioni di cui all Allegato VII è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000,00 a ,00.

7 Art. 9 Violazioni in materia di requisiti nell indicazione degli allergeni di cui all articolo 21 ed all Allegato II del regolamento 1. La violazione delle disposizioni relative ai requisiti dell etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all articolo 21 ed all Allegato II del regolamento, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000,00 a ,00. Art. 10 Violazioni in materia di indicazione quantitativa di cui all articolo 22 e all Allegato VIII del regolamento ed in materia di quantità netta di cui all articolo 23 e all Allegato IX del regolamento 1. La violazione delle disposizioni relative all indicazione quantitativa di un ingrediente o di una categoria di ingredienti di cui all articolo 22 ed all Allegato VIII del regolamento, nonché la violazione delle disposizioni relative alla quantità netta di cui all articolo 23 ed all Allegato IX del regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000,00 a 8.000, In materia di prodotti alimentari, la sanzione di cui al paragrafo 1 sostituisce le sanzioni previste dalla disciplina nazionale metrologica dettata dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391 Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E. e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla legge 25 ottobre 1978, n. 690 Adeguamento dell ordinamento interno alla direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati e successive modifiche ed integrazioni. Art. 11 Violazioni in materia di termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento di cui all articolo 24 e all Allegato X del regolamento 1. La violazione delle disposizioni di cui all articolo 24 ed all Allegato X del regolamento relative all indicazione del termine minimo di conservazione, fatte salve le deroghe ivi previste, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000,00 a 8.000, La violazione delle disposizioni di cui all articolo 24 ed all Allegato X del regolamento relative all indicazione della data di congelamento per la carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti non trasformati a base di pesce congelati, fatte salve le deroghe ivi previste, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000,00 a , La violazione delle disposizioni di cui all articolo 24 ed all Allegato X del regolamento relative alla data di scadenza, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del

8 pagamento di una somma da 2.000,00 a ,00. La medesima sanzione si applica nel caso di vendita, a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione, dei prodotti che riportano la data di scadenza. Le predette sanzioni non sono cumulabili. 4. La modifica della data di scadenza, nelle fasi commerciali da parte degli operatori del settore alimentare responsabili di tali fasi, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000,00 a ,00. La predetta sanzione pecuniaria costituisce sanzione accessoria nel caso vengano ravvisati gli estremi del reato. Art. 12 Violazioni in materia di condizioni di conservazione o d uso di cui all articolo 25 del regolamento e in materia di istruzioni per l uso di cui all articolo 27 del regolamento 1. La mancata indicazione delle condizioni particolari di conservazione e/o d uso di cui all articolo 25 del regolamento e delle istruzioni per l uso di cui all articolo 27 del regolamento, ove prescritte, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 a 4.000,00. Art. 13 Violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza di cui all articolo 26, e relativi atti di esecuzione, ed all Allegato XI del regolamento 1. L attribuzione, attraverso parole, simboli, disegni o immagini apposti sull etichetta, dell origine italiana a prodotti che non sono di origine italiana ai sensi dell articolo 2, paragrafo 2, lettera g) e paragrafo 3 del regolamento, è punita a norma degli articoli 515 e 517 del codice penale ed è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria accessoria del pagamento di una somma da 8.000,00 a ,00. Ai sensi dello stesso articolo 2, paragrafo 2, lettera g) e paragrafo 3 del regolamento, non costituisce indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare il nome, la ragione sociale o l indirizzo dell operatore del settore alimentare apposto sull etichetta, ivi compresi parole, simboli, disegni o immagini del logo dell operatore alimentare. 2. La violazione delle disposizioni relative alle modalità di indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza, secondo le definizioni di cui all articolo 2, paragrafo 2, lettera g) e paragrafo 3 del regolamento, prescritte dal Regolamento (UE) n. 1337/2013 di esecuzione dell articolo 26, paragrafo 2, lettera b), è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000,00 ad , La violazione delle disposizioni relative alle modalità di indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza, secondo le definizioni di cui all articolo 2, paragrafo 2, lettera g) e paragrafo 3 del regolamento, dell ingrediente primario, prescritte dagli atti di esecuzione dell articolo 26, paragrafo 3, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000,00 ad ,00. La sanzione è subordinata all adozione da parte della Commissione europea degli atti di esecuzione previsti allo stesso articolo 26 del regolamento, paragrafo 3.

9 Art. 14 Violazioni in materia di titolo alcolometrico di cui all articolo 28 ed all Allegato XII del regolamento 1. La violazione delle disposizioni relative alla modalità di indicazione del titolo alcolometrico di cui all articolo 28 ed all Allegato XII del regolamento, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 a 4.000,00. Art. 15 Violazioni in materia di dichiarazioni nutrizionali di cui agli articoli da 30 a 35 ed agli Allegati XIII, XIV e XV del regolamento 1. La violazione delle disposizioni relative a modalità, contenuto, espressione e presentazione della dichiarazione nutrizionale, di cui agli articoli da 30 a 35 ed agli Allegati XIII, XIV e XV del regolamento, fatte salve le deroghe di cui all articolo 29 del regolamento, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000,00 a ,00. Art. 16 Violazioni in materia di indicazione obbligatoria del lotto o partita di appartenenza del prodotto 1. L omissione dell indicazione del lotto o partita nei casi previsti dalla Direttiva 2011/91/UE ed all articolo 13 del decreto legislativo n. 109/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000,00 a ,00. CAPO V Violazioni in materia di informazioni volontarie sugli alimenti Art. 17 Violazioni in materia di indicazioni volontarie di cui agli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 1169/ L indicazione volontaria delle informazioni di cui all articolo 9 e 10 del regolamento, in violazione dei requisiti stabiliti al Capo IV, sezioni 2 e 3 è soggetta alle sanzioni previste rispettivamente agli articoli da 8 a 17 del presente decreto legislativo. 2. L indicazione di informazioni volontarie non conformi all articolo 36, paragrafi 3 del regolamento, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000,00 a , La violazione della prescrizione di cui all articolo 37 del regolamento di non occupare, per le indicazioni fornite su base volontaria, lo spazio disponibile per le informazioni

10 obbligatorie, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 a 4.000,00. CAPO VI Violazioni di disposizioni nazionali Art. 18 Violazioni in materia di distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura di cui all articolo 15 del decreto legislativo n. 109/ Il titolare dell impresa responsabile della gestione dell impianto di distribuzione di alimenti non preconfezionati, posti in involucri protettivi, o di bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea, che omette di riportare sull impianto di vendita l indicazione degli allergeni o del coadiuvante tecnologico contenenti allergeni o derivati da allergeni elencati nell Allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 8.000,00 a ,00. Art. 19 Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita dei prodotti non preconfezionati di cui all articolo 16 del decreto legislativo n. 109/ L omissione delle informazioni di cui all articolo 16, comma 3 del decreto legislativo n. 109/1992 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000,00 ad , L omissione, fra le indicazioni di cui alla lettera b) dell articolo 16, comma 3 del decreto legislativo n. 109/1992, dell indicazione delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n.1169/2011, nelle modalità e con le esenzioni prescritte dall articolo 21 del regolamento (UE) n.1169/2011, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 8.000,00 ad , L omissione, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, delle indicazioni obbligatorie previste dall articolo 16, comma 7 del decreto legislativo n. 109/1992, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000,00 ad , L omissione, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore di cui all articolo 16, comma 7 del decreto legislativo n. 109/1992, dell indicazione delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n.1169/2011, nelle modalità e con le esenzioni prescritte dall articolo 21 del regolamento (UE) n.1169/2011, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 8.000,00 ad ,00.

11 Art. 20 Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita degli alimenti non preconfezionati serviti dalle collettività di cui all articolo 16-bis del decreto legislativo n. 109/ L omissione della fornitura, da parte delle collettività, di indicazioni delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n.1169/2011, con le esenzioni prescritte dall articolo 21 del regolamento (UE) n.1169/2011, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 8.000,00 ad ,00. Art. 21 Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per i prodotti non destinati al consumatore di cui all articolo 17 del decreto legislativo n. 109/ La violazione delle indicazioni obbligatorie e delle modalità di apposizione delle stesse previste dall articolo 17 del decreto legislativo n. 109/1992 in materia di prodotti alimentari destinati alla fornitura di operatori alimentari, non destinati ad essere presentati come tali al consumatore finale e alle collettività, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000,00 ad 8.000, L omissione dell indicazione, nelle fasi di vendita dei prodotti alimentari destinati alla fornitura di operatori alimentari, non destinati ad essere presentati come tali al consumatore finale e alle collettività, di cui all articolo 17 del decreto legislativo n. 109/1992, delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n.1169/2011, con le esenzioni prescritte dall articolo 21 del regolamento (UE) n.1169/2011, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 8.000,00 ad Art. 22 Violazioni in materia di requisiti linguistici di cui all articolo 17-bis del decreto legislativo n. 109/ La vendita di alimenti riportanti le indicazioni obbligatorie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n.1169/2011 non figuranti in lingua italiana è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000,00 a 8.000, Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano nel caso di intraducibilità per i prodotti preimballati ed etichettati in altri paesi o nel caso di termini di uso generalizzato. CAPO VII Disposizioni generali

12 Art. 23 Autorità competenti per l irrogazione 1. Ai fini dell applicazione del regolamento (CE) 1169/2011, è autorità competente ad irrogare la sanzione la Regione o la Provincia autonoma nel cui territorio ha la sede operativa il responsabile commerciale di cui all articolo 8, paragrafo 1 del regolamento, o in mancanza, la sede dell importatore o degli altri Operatori del Settore Alimentare (OSA) responsabili della relativa violazione. 2. In applicazione dell articolo 17, paragrafo terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, il rapporto relativo all accertamento delle violazioni sanzionate dal presente decreto è presentato all ufficio regionale o provinciale competente in materia, ai sensi delle leggi regionali. 3. Spetta all Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari l irrogazione delle sanzioni amministrative nelle materie allo stesso attribuite da specifiche norme. Art. 24 Organizzazione del sistema dei controlli 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le attività di controllo di loro competenza e le relative modalità di organizzazione comunque preordinate all irrogazione delle sanzioni, in conformità a quanto prescritto negli articoli precedenti, attribuendo i compiti ispettivi ad un unico organismo evitando sovrapposizioni e duplicazioni degli stessi. 2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività di controllo ufficiale di cui al presente articolo, anche su segnalazione di soggetti privati, con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 3. I soggetti che svolgono attività di controllo ufficiale in materia sono tenuti agli obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite in conformità alla vigente legislazione. 4. Il versamento dell importo relativo alle sanzioni è effettuato sull apposito capitolo di bilancio della Regione o della Provincia autonoma. Detto capitolo è utilizzato solo per le seguenti finalità: a) formazione del personale addetto ai controlli in materia; b) ammodernamento e innovazione dei laboratori di analisi; c) azioni di risarcimento per le imprese ove sia accertata l errata applicazione di sanzione per sentenza passata in giudicato. Art. 25 Pagamento sanzioni 1. Nel caso in cui venga accertata per la prima volta l esistenza di violazioni sanabili si applicano le disposizioni in materia di diffida di cui all articolo 3, comma 1 del decreto

13 legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n Ai sensi dell articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione imta o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. 3. Se il pagamento in misura ridotta di cui al comma 2 è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, si applica la riduzione del trenta per cento prevista dall articolo 1, comma 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n Ai sensi dell articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 le violazioni amministrative successive alla prima non costituiscono reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una medesima partita. Non sono inoltre sanzionabili le irregolarità già sanzionate e non materialmente sanabili che, corredate da rettifica scritta, accompagnano un alimento destinato ad essere commercializzato da altri operatori. 5. Se per la stessa confezione dell alimento vengono rilevate più omissioni di indicazioni obbligatorie o violazioni a più modalità di espressione e condizioni di presentazione e di posizionamento delle indicazioni, tra quelle richiamate al Capo III, o più violazioni delle disposizioni specifiche sulle indicazioni obbligatorie, tra quelle richiamate al Capo IV, le sanzioni amministrative non si cumulano, ma si applica la sanzione amministrativa più alta tra quelle considerate. 6. Ai sensi dell articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, se la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa in termini di organico inferiore a 10 persone e fatturato o totale di bilancio annuale non superiore a 2 milioni di euro, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa nella misura della metà degli importi minimi e massimi della sanzione edittale. Art. 26 Sequestro dei prodotti alimentari 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 3, 13, comma 1, 18, comma 1, 19, comma 2, 19, comma 4, 20, comma 1, 21, comma 2, l autorità di controllo può ricorrere al sequestro cautelare dei prodotti alimentari oggetto di contestazione ai sensi dell articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, disponendo che l impresa interessata adegui le informazioni dell etichettatura a quanto prescritto dal regolamento e dalle altre disposizioni nazionali applicabili in materia. 2. In caso di dissequestro l autorità competente provvede a che l impresa abbia ottemperato ed in caso di non ottemperanza e se il prodotto sequestrato non presenta problemi di ordine sanitario, lo stesso può essere destinato ad attività di assistenza e beneficenza a cura delle autorità competenti.

14 Art. 27 Disposizioni di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 2. Per le sanzioni accertate a partire dall entrata in vigore del presente decreto il riferimento all articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109 e successive modifiche, riportato in norme nazionali di settore, è da intendersi riferito al presente decreto legislativo. Art. 28 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Art. 29 Norme transitorie ed abrogazioni 1. A decorrere dall entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) l articolo 18 del D.lgs. 109 del 27 gennaio 1992, le cui disposizioni, tuttavia, continuano ad applicarsi ai procedimenti sanzionatori per i quali le violazioni siano state accertate prima dell entrata in vigore del presente decreto; b) il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, recante attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

15 Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA E LE PMI DIVISIONE VIII INDUSTRIA AGROALIMENTARE, DEL MADE IN ITALY E INDUSTRIE CREATIVE SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO SANZIONI DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011. A seguito dell applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 perdono di efficacia alcune disposizioni nazionali contenute il Decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992, norma quadro in materia di etichettatura. La nuova formulazione organica data dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 in materia di etichettatura e l ampliamento della materia trattata, impone quindi l emanazione, da parte del Governo, di un provvedimento sanzionatorio delle violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento, risultando superato l impianto sanzionatorio previsto dallo stesso D.Lgs. 109/1992. Va tenuto conto, infatti, soprattutto del nuovo concetto di responsabilità introdotto all art. 8 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 che individua un unico soggetto responsabile delle informazioni sugli alimenti riportate in etichetta, laddove il D.Lgs. 109/1992 ne individuava uno da indicare facoltativamente fra il fabbricante, il confezionatore o il venditore dell alimento. Occorre inoltre tener conto della rilevanza posta dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 alla correttezza delle informazioni fornite al consumatore soprattutto in materia di allergeni ed in materia nutrizionale. Infine, le sanzioni applicate dal D.Lgs. 109/1992, oramai datate, non sono più tali da rappresentare un deterrente per gli operatori, spingendoli ad adottare un comportamento corretto nei riguardi del consumatore. Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della delega prevista dall articolo 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l attuazione di altri atti dell Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, la quale dispone che il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione europea 2013, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell Unione europea pubblicati alla data dell entrata in vigore della predetta legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative. Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 ha infatti operato un complesso riassetto della normativa previgente in quanto, a partire dal 13 dicembre 2014 verranno abrogate le preesistenti direttive e modificati i regolamenti n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali, e n. Via Molise, Roma tel gabriella.pecorini@mise.gov.it

16 Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA E LE PMI DIVISIONE VIII INDUSTRIA AGROALIMENTARE, DEL MADE IN ITALY E INDUSTRIE CREATIVE 1925/2006, sull aggiunta di vitamine e minerali. Per effetto di tale riordino, inoltre, verranno abrogate implicitamente tutte quelle disposizioni nazionali, recate dal D.Lgs. 109/1992 e dal D.Lgs. 77/1993, che risultano assorbite o superate dal regolamento stesso. Riguardo ai principi della delega di cui all art. 32 della legge n. 234/2012, si fa presente che, trattandosi di violazioni connesse ad obblighi informativi, sono state previste solo sanzioni di natura amministrativa, essendo già disciplinate le fattispecie penali ricorrenti in materia, dagli articoli 515 e 517 del codice penale. Non avendo disposto ulteriori violazioni di natura penale, oltre quanto già previsto dal codice penale, non è stata prevista un ammenda alternativa al caso dell arresto, né sono state previste in luogo dell arresto e dell ammenda, le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. Non sono state previste, inoltre, le sanzioni amministrative accessorie costituite dalla sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell amministrazione. Sono stati previsti, invece, tre casi di ammenda accessoria nel caso si ravvisino, nelle violazioni in materia di denominazione di vendita e di modifica della data di scadenza, gli estremi del reato di frode in commercio di cui all art. 515 del c.p., e nel caso di attribuzione dell origine italiana si ravvisino gli estremi del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all art. 517 del c.p.. Conformemente ai principi della delega che individua dei limiti minimi e massimi dell importo della sanzione, sono state previste sanzioni amministrative del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a euro. I limiti edittali sono infatti ricompresi da 500 ad Nell ambito di tali limiti minimi e massimi, sono stati individuati 5 scaglioni di diverso importo della sanzione commisurati alla gravità della stessa. Nell ambito di tali scaglioni è stato rispettato il disposto dell art. 10 della legge , n. 689 prevedendo un moltiplicatore massimo pari a 8 fra la sanzione minima e la massima. Nella determinazione dell entità della sanzione si è inoltre tenuto conto della diversa potenzialità lesiva dell interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, della previsione di particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all ente nel cui interesse egli agisce. Via Molise, Roma tel gabriella.pecorini@mise.gov.it

17 Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA E LE PMI DIVISIONE VIII INDUSTRIA AGROALIMENTARE, DEL MADE IN ITALY E INDUSTRIE CREATIVE In merito al carattere non cedevole delle sanzioni in esame, si rileva che ricorre una imprescindibile esigenza di uniformità della disciplina nell ambito del territorio nazionale, trattandosi di materia armonizzata anche nell interesse degli operatori del settore alimentare coinvolti, come agevolmente desumibile anche dal considerando n. 52 del Regolamento (UE) n. 1169/2011. Tanto vale a qualificare come principi fondamentali (in applicazione del principio espresso dalla Corte Costituzionale, nella pronuncia n. 63 del 2006) sia le norme individuatrici delle fattispecie di illecito che la misura delle sanzioni corrispondenti. Riguardo alla confisca obbligatoria delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l illecito amministrativo, si è inteso prevedere il caso del sequestro cautelare dei prodotti alimentari oggetto di contestazione ai sensi dell articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevedendo che in caso di dissequestro l autorità competente provveda a che l impresa abbia ottemperato ed in caso di non ottemperanza e se il prodotto sequestrato non presenta problemi di ordine sanitario, lo stesso può essere destinato ad attività di assistenza e beneficenza a cura delle autorità competenti. Il decreto introduce, inoltre, il richiamo alle disposizioni in materia di diffida di cui all articolo 3, comma 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nel caso in cui venga accertata per la prima volta l esistenza di violazioni sanabili. Tale previsione contiene la possibilità per i soggetti preposti all accertamento di procedere, prima di comminare la sanzione, alla preventiva messa in mora del soggetto responsabile prescrivendo le modalità per adeguarsi alla norma e stabilendo un termine congruo, non inferiore a venti giorni, per adempiere. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti comporta l irrogazione della sanzione edittale senza che si possa far ricorso al pagamento nella misura ridotta di cui all articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n Ai sensi dell articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è, inoltre ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione imta o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Al riguardo è stato introdotto anche il richiamo alle disposizioni dell articolo 1, comma 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in base alle quali, se il pagamento in misura ridotta è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, si applica una riduzione del trenta per cento della sanzione. Via Molise, Roma tel gabriella.pecorini@mise.gov.it

18 Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA E LE PMI DIVISIONE VIII INDUSTRIA AGROALIMENTARE, DEL MADE IN ITALY E INDUSTRIE CREATIVE Il decreto, inoltre, tenuto conto delle diverse tipologie di imprese potenzialmente interessate dalle sanzioni, tiene conto del principio espresso dalla delega e contenuto nell articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale dispone che Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.. Infatti, viene prevista una misura di abbattimento della metà degli importi minimi e massimi della sanzione edittale in caso il soggetto responsabile abbia i parametri di microimpresa in termini di organico inferiore a 10 persone e fatturato o totale di bilancio annuale non superiore a 2 milioni di euro, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio L opportunità di tale disposizione verrà esaminata, fra gli altri aspetti, nella riunione del Tavolo tecnico dell 11 dicembre IL DIRIGENTE (Dr.ssa Gabriella Pecorini) Via Molise, Roma tel gabriella.pecorini@mise.gov.it

19 Art. D.Lgs. sanzioni Art. 3 comma 1 Art. del Reg. 1169/2011 Art. 8 paragrafo 3 e 5 Fattispecie sanzionata Fornitura da parte di OSA non responsabile delle informazioni, di alimenti non conformi alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali. Gravità violazione da Sanzione a 500, ,00 Articoli D.lgs. 109/ [Prodotti non destinati a essere presentati come tali al consumatore finale e alle collettività ] Sanzioni D.lgs. 109/1992 Art. 3 comma 2 Art. 8 paragrafo 4 Modifica delle informazioni che accompagnano un alimento in modo da indurre in errore il consumatore finale o ridurre il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli , ,00 Art Violazione disposizioni articolo 2 [Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari ] da ad ,00. massima Art. 3 comma 3 Art. 3 comma 4 Art. 3 comma 5 Art. 4 comma 2 Art. 4 comma 3 Art. 4 comma 4 Art. 4 comma 5 Art. 10 Art. 8 paragrafo 6 e paragrafo 8 Art. 8 paragrafo 7, I cpv Art. 8 paragrafo 7, II cpv Art. 9 paragrafo 1 lettere a), b), d), e), f), g), i), j), k), l). Art. 9 paragrafo 1, lettera c) ed Allegato II informazioni allergeni Art. 9, paragrafo 1, lettera h) Omessa trasmissione delle informazioni sugli alimenti non preimballati, destinati al consumatore finale o alle collettività, all operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti, nonché delle informazioni sugli alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività. Omessa apposizione delle indicazioni obbligatorie richieste in virtù degli articoli 9 e 10 sui documenti commerciali che si riferiscono ad un prodotto e che lo accompagnano o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna, nei casi in cui: a) l alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività; b) l alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato. Omessa apposizione delle indicazioni di cui all articolo 9, paragrafo 1, lettere a), f), g) e h), anche sull imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione. Omessa apposizione delle seguenti indicazioni obbligatorie: a) la denominazione dell alimento; b) l elenco degli ingredienti; d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; e) la quantità netta dell alimento; f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d impiego; i) il paese d origine o il luogo di provenienza ove previsto all articolo 26; j) le istruzioni per l uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell alimento; k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; l) una dichiarazione nutrizionale. Omessa indicazione dell'ingrediente o coadiuvante tecnologico contenente allergeni o derivato da allergeni, di cui all articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del Reg. (UE) 1169/2011 elencato nell Allegato II del medesimo Reg. (UE) 1169/2011 o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato. Omissione, ai sensi dell articolo 9, paragrafo 1, lettera h) del regolamento, dell indicazione del nome o ragione sociale e dell indirizzo dell operatore del settore alimentare (OSA) responsabile delle informazioni sugli alimenti di cui all articolo 8, paragrafo 1 del regolamento. Mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti di cui all articolo 10 medio 1.000, , , ,00 medio 1.000, ,00 alta 5.000, ,00 grave 8.000, ,00 medio alta 3.000, ,00 alta 5.000, ,00 17 [Prodotti non destinati a essere presentati come tali al consumatore finale e alle collettività ] 17 [Prodotti non destinati a essere presentati come tali al consumatore finale e alle collettività ] 17 [Prodotti non destinati a essere presentati come tali al consumatore finale e alle collettività ]

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