COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CREDITO VALTELLINESE S.P.A.
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1 COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CREDITO VALTELLINESE S.P.A. Consiglio di Amministrazione 29 agosto 2018
2 PREMESSA In conformità e in attuazione delle vigenti disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche, emanate dalla Banca d Italia nella circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Cap.1., come successivamente modificate e integrate (di seguito, le Disposizioni di Vigilanza ), il Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A. (di seguito, Creval o Banca ) ha predisposto il presente documento quale guida rivolta agli Azionisti che presenteranno le liste dei candidati per la nomina del Consiglio. Oltre agli obblighi di legge si è anche tenuto conto: - delle indicazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance (edizione Luglio 2018, di seguito Codice di Autodisciplina ); - delle indicazioni in materia di qualificazione degli organi di governo delle banche succedutesi nel tempo e provenienti dal Basel Committee on Banking Supervision ( Corporate governance principles for banks, Luglio 2015); dalla European Banking Authority, EBA ( Guidelines on Internal Governance, Settembre 2017; EBA/ESMA Joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders Settembre 2017), in vigore dal 30 giugno 2018; e dalla Commissione Europea ( Corporate governance in financial institutions and remuneration policies, giugno 2010; Green Paper on the EU corporate governance framework, aprile 2011); - delle indicazioni della BCE, nella versione del Maggio 2018 che tengono conto delle previsioni delle Linee guida EBA ed ESMA sulla valutazione di idoneità dei membri dell organo di gestione e dei titolari di funzione chiave ( Guide to fit and proper assessments Updated in May 2018 in line with the Joint ESMA and EBA GL on suitability ). Inoltre, nel formulare le presenti linee guida agli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto anche dei principi contenuti nello schema di Decreto MEF recante il regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento degli incarichi tuttora in corso di emanazione ai sensi, tra l altro, dell art. 26 del TUB. Secondo le Disposizioni di Vigilanza, i Consigli di Amministrazione delle banche sono tenuti ad identificare la propria composizione quali - quantitativa ritenuta ottimale in relazione al conseguimento dell obiettivo del corretto assolvimento delle funzioni spettanti agli organi di supervisione e gestione, che richiede la presenza di soggetti: - pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione o gestione; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti, e ogni altra funzione); - dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca; 2
3 - con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca; - che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti in attuazione della CRD IV; - che indirizzino la loro azione al perseguimento dell interesse complessivo della banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti, operando con autonomia di giudizio. Si richiede che l attenzione vada posta su tutti i componenti, ivi compresi quelli non esecutivi: questi sono compartecipi delle decisioni assunte dall intero Consiglio e chiamati a svolgere un importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi. L autorevolezza e la professionalità di questi soggetti devono essere adeguate a quei compiti, determinanti per la sana e prudente gestione della Banca: è quindi fondamentale che anche la compagine dei consiglieri non esecutivi possegga ed esprima adeguata conoscenza del business bancario, delle dinamiche del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e controllo dei rischi. Si tratta di conoscenze essenziali per l efficace svolgimento dei compiti loro richiesti. Con l obiettivo di garantire, sia in occasione di nuove nomine, sia nella gestione corrente, che negli organi di vertice siano presenti soggetti capaci di assicurare una efficace copertura del proprio ruolo, la normativa di riferimento richiede di definire ex-ante le professionalità necessarie a realizzare questo risultato, prevedendo successivi momenti di verifica nel tempo. In quest ottica è stata condotta dalla Banca una analisi dettagliata, tenuto altresì conto dell esperienza maturata durante il mandato, in particolare delle modalità di funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati e del relativo impegno richiesto. Con il presente documento, predisposto ad esito della predetta analisi, il Consiglio intende mettere a disposizione degli Azionisti le indicazioni utili per favorire la migliore individuazione delle candidature da proporre per la nomina degli Amministratori. Successivamente alla nomina come richiesto dalla disciplina dettata dall Autorità di Vigilanza sarà verificata la rispondenza della composizione quali-quantitativa del Consiglio eletto, al presente profilo. CARATTERISTICHE DELLA BANCA Credito Valtellinese S.p.A. o Creval S.p.A., è una società per azioni riveniente dalla trasformazione di Banca Piccolo Credito Valtellinese, società cooperativa deliberata dall Assemblea dei Soci del 29 ottobre 2016 ai sensi della Legge 24 marzo 2015 n
4 Credito Valtellinese, capogruppo dell omonimo Gruppo bancario, adotta il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, fondato sulla presenza di un Consiglio di Amministrazione e di un Collegio Sindacale, nominati dall'assemblea. Tale assetto rappresenta la configurazione più idonea ad assicurare la miglior efficienza della gestione e l efficacia dei controlli, nonché il soddisfacimento degli interessi degli azionisti e di tutti gli stakeholder. Ai fini di quanto stabilito dalle Disposizioni di Vigilanza e dalla normativa applicabile, Creval rientra nella categoria di banca di maggiori dimensioni o complessità operativa, in quanto banca con azioni quotate in un mercato regolamentato (Borsa Italiana). Nell ambito del processo di armonizzazione della vigilanza bancaria a livello europeo con l entrata in vigore, a partire dal 4 novembre 2014, del Single Supervisory Mechanism (SSM), Creval rientra tra le Less Significant Institution sottoposta ai poteri di vigilanza diretta della Banca d Italia. La Banca aderisce al Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance costituito dalle Associazioni di Impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria) e di investitori professionali (Assogestioni), nonché da Borsa Italiana. COMPOSIZIONE QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Innanzitutto si ritiene utile richiamare l attenzione degli Azionisti soci sulle principali previsioni delle Disposizioni di Vigilanza riguardanti la composizione del Consiglio e dei Comitati consiliari, di seguito indicate nelle loro componenti essenziali: - nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa che adottano il modello tradizionale di amministrazione e controllo, il numero massimo dei Consiglieri non è superiore a 15, fatti salvi casi eccezionali che vanno analiticamente valutati e motivati; - il numero di Consiglieri indipendenti deve essere pari ad almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in possesso di professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all organo di appartenenza ed apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo; - il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali; - nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, è necessario che siano costituiti all interno dell organo con funzione di supervisione strategica tre Comitati specializzati in tema di nomine, rischi e remunerazione ; - ciascuno dei richiamati Comitati deve essere composto, di regola, da 3-5 membri, tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti. I Comitati devono distinguersi tra loro per almeno un componente e, ove sia presente un Consigliere eletto dalle minoranze, questi fa parte di almeno un Comitato. Il Presidente di ciascun Comitato è scelto tra i componenti indipendenti. 4
5 Lo Statuto Creval (art. 16) prevede che il Consiglio di Amministrazione della società sia composto da 15 componenti eletti dall Assemblea. Tale composizione numerica è allo stato ritenuta coerente rispetto alla complessità operativa della banca ed idonea a consentire un adeguata composizione numerica dei Comitati in linea con le previsioni sopra richiamate, tenuto altresì conto dell ampiezza e della rilevanza della loro attività. La composizione numerica risulta altresì conforme a quanto previsto dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza per le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa. In conformità all art. 18, comma 8, dello Statuto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi (la Prima Lista ) vengono tratti sino a 12 Consiglieri. I restanti 3 Consiglieri sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le altre liste (la Seconda Lista ). COMPOSIZIONE QUALITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Quanto alla composizione qualitativa, con il presente documento, il Consiglio di Amministrazione intende fornire agli Azionisti che presenteranno le liste dei candidati indicazioni in merito alle professionalità e alle competenze ritenute necessarie ai fini di una composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della dimensione e dell organizzazione interna della Banca, nonché della natura, dell ampiezza e della complessità delle sua attività. Requisiti di professionalità L Art. 1 del D.M. n. 161 del 18/03/1998 1, prevede che I Consiglieri di Amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l esercizio di a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all attività della banca; c) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.. 1 Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell Economia e delle Finanze ha posto in pubblica consultazione lo schema di recante il regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositi, ai sensi, tra altro, dell art. 26 del TUB. Lo schema di regolamento introduce profili del tutto nuovi rispetto al D.M. 18 marzo 1998, n. 161, come i criteri di correttezza (che si aggiungono all onorabilità), competenza (che si aggiungono alla professionalità), indipendenza, adeguata composizione collettiva degli organi. 5
6 Requisiti di onorabilità Considerata l importanza che i requisiti di onorabilità rivestono sotto il profilo reputazionale, il Consiglio di Amministrazione esprime la raccomandazione che i candidati alla nomina di amministratore, oltre o possedere i requisiti di onorabilità previsti dal D.M. 18/03/1998, n. 161 e dal D.M. 30/03/2000, n. 162, non versino nelle situazioni che possono essere causa di sospensione dalle funzioni di amministratore ai sensi dell art. 6 del D.M. 18/03/1998, n. 161 e non abbiano tenuto comportamenti che, pur non costituendo reati, non appaiono compatibili con l incarico di amministratore di una banca o possono comportare per la banca conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale. Tempo e disponibilità I Consiglieri devono dedicare tempo e risorse adeguate allo svolgimento del loro incarico per poter assicurare il corretto assolvimento dei propri compiti ed esercitare effettivamente il proprio ruolo. Tale disponibilità deve essere maggiore per i Consiglieri a cui sono attribuiti specifici incarichi esecutivi o coinvolti nei Comitati consiliari. In particolare, si richiamano i limiti previsti dalla CRD IV, laddove è previsto che ciascun Consigliere non possa ricoprire complessivamente (in qualsiasi tipo di società, ad eccezione di organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali) più di: - 1 incarico esecutivo e 2 incarichi non esecutivi - 4 incarichi non esecutivi con le seguenti precisazioni, fatte salve le diverse prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dal recepimento della Direttiva nell ordinamento nazionale 2 : a) per incarichi si intendono quelli presso il Consiglio di amministrazione, il Consiglio di sorveglianza, il Consiglio di gestione, il Collegio sindacale e di Direttore Generale: nelle società estere, si considerano gli incarichi equivalenti agli stessi, in base alla normativa applicabile alla società; b) sono considerati come un unico incarico, fra l altro, l insieme degli incarichi ricoperti: i. nell'ambito dello stesso gruppo; ii. in società non rientranti nel gruppo, in cui la Banca detenga una partecipazione qualificata, come definita dall art. 4 del Regolamento (UE) n. 575/2013. Indipendenza Tutti gli Amministratori devono agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all incarico, nell interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile. 2 Vds. nota 1 6
7 Ciò premesso, nel Consiglio deve esservi un numero adeguato di Amministratori non esecutivi qualificabili come indipendenti, nel senso che non si trovano in situazioni e non intrattengono né hanno intrattenuto di recente relazioni con la banca tali da condizionarne l autonomia di giudizio. In assenza di ulteriori previsioni normative che potranno essere introdotte mediante l emanazione del Decreto MEF alla data di redazione del presente documento l indipendenza degli Amministratori deve essere valutata in forza delle seguenti previsioni dello Statuto sociale. Ai sensi dell art. 17, comma 2 e 3, dello Statuto sociale almeno quattro Consiglieri devono possedere anche i requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto medesimo. In particolare, un Consigliere non può essere considerato indipendente nelle seguenti ipotesi: a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un influenza notevole sulla Società; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un influenza notevole; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) ha, o ha avuto nell esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all emolumento fisso di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria; e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti. 7
8 Ai fini delle fattispecie sopra indicate, si applica quanto previsto dal Codice di Autodisciplina. Con specifico riferimento alla fattispecie di cui alla lettera d), non assume di per sé rilievo l aver percepito eventuali remunerazioni differite rispetto ad attività concluse da oltre un triennio. Inoltre, un Consigliere non può essere considerato Indipendente nei casi indicati dall art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58, ove questi definiscono condizioni più restrittive. Quote di genere e diversity Ai sensi dell art. 17, comma 4, dello Statuto sociale, al fine di assicurare l equilibrio tra i generi all interno del Consiglio di Amministrazione, almeno un terzo dei Consiglieri deve appartenere al genere meno rappresentato. Qualora dall applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all unità superiore. Pertanto, come previsto all art. 18 dello Statuto sociale, ciascuna lista dovrà essere composta in modo da assicurare al suo interno l equilibrio tra i generi, prevedendo che almeno un terzo dei componenti della lista appartenga al genere meno rappresentato. Nel rispetto delle ulteriori indicazioni di Banca d Italia contenute nelle Disposizioni di Vigilanza sarà necessario garantire un buon livello di complementarietà e diversity, in particolare su questi specifici elementi: - genere: almeno 5 Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato su un totale di 15 Consiglieri eletti; - età: presenza di un ampio mix di età/seniority; - provenienza geografica; - esperienza professionale: adeguata rappresentanza di profili provenienti da diversi ambiti: istituzioni finanziare, aziende industriali, associazioni di settore, ambito professionale, ambito accademico. Incompatibilità In conformità all art. 36 della Legge 214/11, recante disposizioni in merito alle partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari e al prescritto divieto ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti, il Consiglio di Amministrazione raccomanda ai Soci che nelle liste da presentarsi per la nomina del nuovo organo amministrativo vengano indicati candidati per i quali sia stata preventivamente verificata l insussistenza di cause di incompatibilità prescritte dalla citata norma. 8
9 Competenze professionali Alla luce dei requisiti di professionalità richiesti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale per l assunzione della carica, nonché delle indicazioni congiunte EBA/ESMA in merito al Fit& Proper 3 ", dovrà essere garantita complessivamente all interno del Consiglio la presenza delle seguenti competenze professionali/conoscenze, acquisite attraverso un numero appropriato di anni 4 : - business bancario: in virtù delle esperienze professionali e/o di formazione, si richiedono specifiche esperienze e conoscenze di ciò che concerne: credito, finanza, operazioni bancarie, sistemi di pagamento, servizi alla clientela, intermediazione mobiliare, etc.; - dinamiche del sistema economico-finanziario: sarà importante che siano presenti specifiche capacità di analisi dei mercati e relativa conoscenza delle dinamiche e della complessità del sistema economico - finanziario a livello nazionale e internazionale; - regolamentazione del sistema finanziario: si richiedono competenze legali, societarie e regolamentari, con una specifica conoscenza del complesso delle regole che disciplinano il settore del credito e della finanza, e delle normative e raccomandazioni di volta in volta emesse delle Autorità di vigilanza; - metodologie di gestione e controllo dei rischi: sarà essenziale che siano espresse al meglio capacità di comprensione del sistema dei rischi rilevanti per una banca e di metriche, sistemi e procedure di analisi, valutazione, gestione, monitoraggio e controllo dei rischi finanziari (di mercato, di credito, di liquidità) e operativi, nonché più in generale dei rischi gestionali d impresa; - processi di gestione aziendale e di governo societario: esperienze pregresse in ambito legale, audit e compliance presso un istituto di credito sono considerate particolarmente rilevanti. - contabilità, bilancio e rendicontazione finanziaria; - tecnologie e sicurezza informatica. E inoltre auspicabile, ove possibile, una presenza dei seguenti elementi: - conoscenza dei territori di riferimento della banca e del Gruppo e delle relative caratteristiche socio-economiche e di mercato; - esperienza di organizzazione aziendale e della gestione di risorse umane, ivi inclusi sistemi di remunerazione ed incentivazione. Il Consiglio richiede che sia data altresì rilevanza al profilo attitudinale dei candidati, con particolare riferimento alle cosiddette soft skills, quali integrità, risolutezza, comunicazione, capacità di giudizio, approccio orientato alla qualità e alla clientela, leadership. 3 Per Fit and Proper si intende l idoneità dei membri, candidati ed effettivi, dell organo gestorio di un ente creditizio nelle sue funzioni di gestione e di supervisione strategica dei requisiti quali onorabilità, esperienza (sia teorica acquisita attraverso gli studi e la formazione, sia pratica conseguita in precedenti impieghi), assenza di potenziali conflitti di interesse, possibilità di dedicare all incarico tempo sufficiente e la capacità dei membri di portare a termine i propri compiti in maniera indipendente senza l indebito condizionamento di altri soggetti. (EBA/ESMA Joint Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders ESMA EBA/GL/2017/12-21/03/2018) 4 Almeno tre anni negli ultimi dieci anni 9
10 Estrazione professionale Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si raccomanda dunque, fermo quanto previsto nelle Disposizioni di Vigilanza, che il Consiglio di Amministrazione della Banca risulti composto da: - almeno 3 consiglieri con esperienza manageriale in ambito bancario; - almeno 3 consiglieri rappresentanti delle professioni e/o dell accademia con specifica preparazione su materie bancarie, tematiche legali, gestione dei rischi e relativi sistemi di controllo; - almeno 3 consiglieri rappresentanti delle specifiche geografie e relativi sistemi economici in cui opera la Banca, provenienti dall ambito imprenditoriale e/o dall ambito associativo; - una maggioranza dei consiglieri con esperienza pregressa in organi sociali di società quotate in Borsa. *** La composizione del Consiglio così delineata, caratterizzata da forte complementarietà in termini di competenze ed estrazione professionale, favorisce la dialettica e l efficiente funzionamento del Consiglio, consentendo altresì di dare adeguata copertura alle competenze necessarie per un adeguato svolgimento del lavoro dei Comitati consiliari. 10
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