Common Reporting Standard (CRS)
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- Celia Guglielmi
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1 Common Reporting Standard (CRS) Lugano Scambio Automatico di Informazioni (SAI) 28 marzo 2017
2 Agenda Introduzione Novità normative e principali differenze con FATCA Impatti operativi e principali problematiche riscontrate Considerazioni finali - Question & Answers Contatti 2
3 Introduzione Glenda Brändli, Partner
4 la nostra APP: Events CH Events and Community Switzerland Clicchi su oppure cerchi «Events CH» nell Apple Store o in Google Play. Tutte le informazioni relative al login sono contenute nella sua Member Card. Ponga le sue domande direttamente nell APP. Clicchi sull icona in alto a destra nell Activity-Feed.
5 Novità normative e principali differenze con FATCA Giovanni Canton, Manager
6 Ad oggi 100 paesi hanno aderito al CRS. A partire dal 1 gennaio 2017 anche la Svizzera, paese «Later Adopter», ha avviato le procedure di identificazione della clientela previste dallo Standard. Overview del CRS a livello globale 21 luglio 2014 Pubblicazione da parte dell'ocse della versione completa del CRS, inclusiva del Commentario contenente linee guida supplementari per quanto riguarda i requisiti di implementazione. 29 Ottobre 2014 sottoscrizione del primo Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) da parte di 51 giurisdizioni per lo scambio di informazioni, basato sull art. 6 della Multilateral Convention 9 Dicembre 2014 adozione da parte del Consiglio Europeo della Revised Directive on Administrative Cooperation ("DAC2"), con l obiettivo di garantire un approccio comune per lo scambio di informazioni ai fini fiscali in tutta l'ue. 1 gennaio 2016 Avvio delle procedure di identificazione della clientela ai fini CRS da parte dei paesi Early adopters (53 giurisdizioni*), impegnate a scambiare le informazioni rilevanti a partire dal gennaio 2017 Avvio delle procedure di identificazione della clientela ai fini CRS da parte dei paesi Later adopters (47 giurisdizioni*), impegnate a scambiare le informazioni rilevanti a partire dal 2018 E nel caso della Svizzera 18 dicembre 2015 Approvazione della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, MCAA e della Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) Aprile 2016 Scadenza del termine per il referendum facoltativo. 20 Aprile 2016 Approvazione dell LSAI essendo il termine del referendum decorso infruttuosamente. 1 gennaio 2017 entrata in vigore della LSAI (*) Fonte: OCSE al 23 Febbraio 2017 ( (**) Fonte: L accordo con l UE sullo scambio automatico di informazioni si applica a tutti i 28 Stati membri ed è valido anche per Azzorre, Gibilterra, Guadalupa, Guyana Francese, Isole Åland, Isole Canarie, Madeira, Martinica, Mayotte, Riunione e Saint Martin Primo scambio di informazioni con i primi Stati partner. La Svizzera è tenuta a scambiare i dati nel 2018 (FY 2017) con gli Stati dell UE e ulteriori 9 Stati extra- UE(**).
7 FATCA Il perimetro soggettivo e oggettivo è sostanzialmente il medesimo di FATCA a meno di alcune eccezioni. Categorie previste dal CRS Principali differenze rispetto a FATCA (Model 2 IGA) CRS Ambito soggettivo Le istituzioni finanziarie rilevanti ai fini CRS sono: Istituzione di custodia; Istituzione di deposito; Entità di investimento; Imprese di assicurazioni specificate. Viene meno il concetto di Local FFI, pertanto un entità «non reporting» per FATCA potrebbe essere tenuta alla segnalazione ai fini CRS. I conti oggetto di identificazione, sia ai fini FATCA che ai fini CRS consistono in: Conti di deposito; Conti di custodia; Alcune quote nel capitale di rischio e nel capitale di debito; In generale, non sembrano esservi differenze sostanziali nel perimetro. Possibili differenze potrebbero emergere in termini di conti esclusi (1). Ambito oggettivo Alcuni contratti di assicurazione e di rendita. (1) I principali conti esclusi dalla legge LSAI sono determinate tipologie di conti pensionistici e conti che presentano un rischio ridotto di evasione fiscale. Il consiglio federale può inoltre designare ulteriori conti esclusi dal perimetro di applicazione dello standard CRS. 7
8 Gli adempimenti normativi del CRS si basano su quelli FATCA ma presentano alcune differenze Identificazione dei nuovi conti e monitoraggio (On boarding) Il concetto di residenza fiscale è diverso rispetto a FATCA Non sono previste soglie di esenzione aifini CRS Il test di ragionevolezza e il monitoraggio dei cambi di circostanza ai fini CRS è basato sul controllo della presenza di indizi di presunta residenza fiscale estera. Tali indizi parzialmente non coincidenti con gli indizi FATCA Assenza delle classificazioni di Non Participating FFI, Specified U.S./Non Specified U.S Person ed esistono alcune differenze in merito alle Active NFFE Non è richiesta la compilazione del modulo per l acquisizione del «consenso alla segnalazione», nel caso in cui un cliente è stato identificato come «reportable» È possibile l approccio «Narrow» o «Wider» Governance e regime sanzionatorio Non è prevista la figura del Responsible Officer Non è prevista la withholding ai fini CRS Registrazione dell istituto presso l AFC anziché l IRS 27 Onboarding & Monitoring Governance & Sanzioni Totale gap normativi 69 CRS Identificazione conti preesistenti Reporting Identificazione dei conti preesistenti (Due diligence) Non sono previste soglie per l identificazione delle persone fisiche pre-esistenti. Possibilità di applicare il c.d. residence address test per i rapporti intestati a persone fisiche con saldo aggregato del conto inferiore o uguale a $1M L identificazione dei clienti dovrà basarsi sulla ricerca di indizi esteri(1) Ottica individuale vs ottica collettiva Assenza delle classificazioni di Non Consenting U.S. person e Non Consenting NPFFI Non è richiesta la compilazione del modulo per l acquisizione del «consenso alla segnalazione», nel caso in cui un cliente è stato identificato come «reportable» Reporting La data di nascita è informazione da riportare (salvo specifiche eccezioni) (2) Prevedere comunicazioni specifiche ai clienti oggetto di segnalazione Tempistiche di invio del reporting non allineate (salvo proroga ai fini FATCA) E prevista la segnalazione all autorità locale piuttosto che direttamente all autorità estera (1) Sono possibili approcci alternativi alla identificazione della clientela pre-esistente sulla base dell adozione da parte delle Istituzioni finanziarie svizzere del c.d. «normal approach» o del «wider approach» 8 (2) La LSAI prevede la facoltà di segnalazione del luogo di nascita ai fini CRS
9 Quick survey- Domanda 1 Il CRS, e la LSAI, consentono l identificazione della clientela secondo due approcci: a) «Normal Approach», che prevede l identificazione dei conti detenuti da soggetti fiscalmente residenti in una giurisdizione Partner, Events and Community Switzerland b) «Wider Approach», che consente l identificazione di tutti i soggetti esteri. Qual è l approccio adottato dall intermediario? A Normal Approach B Wider Approach C Non saprei
10 Focus Il concetto di residenza fiscale In generale, l espressione residenza fiscale designa ogni soggetto che, in virtù della legislazione di un determinato Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza o di ogni altro criterio di natura analoga. La definizione di residenza fiscale potrebbe essere differente a seconda del singolo Stato. Ogni giurisdizione, infatti, definisce all interno del proprio ordinamento le condizioni che regolano la residenza fiscale di un individuo nel proprio territorio. Definizione di residenza fiscale Potrebbe differire dal concetto di residenza anagrafica Può variare a seconda del paese di residenza fiscale Casi di molteplici residenze fiscali Heading Mauris consectetuer ullamcorper quam. Morbi tincidunt mi ut diam ultricies non. Tax Residence Vi possono essere casi di doppia residenza fiscale. Ad esempio si pensi a un soggetto che: 1. dal 1 gennaio al 31 marzo, risiede nello Stato A : considerato sulla base delle regole ivi vigenti residente fiscalmente in A; 2. a partire dal 1 aprile, si trasferisce nello Stato B: poiché ha risieduto nello Stato B per più di 183 giorni, in virtù delle regole applicabili in B, si considera residente fiscalmente anche di tale Stato. Può essere mutevole nel tempo Ad esempio a seguito di spostamenti lavorativi, del proprio centro di interessi vitali. 10
11 Quick survey- Domanda 2 Per quanto attiene la definizione del modulo di autocertificazione, qual è l approccio adottato dall intermediario? Events and Community Switzerland A Redazione di un autocertificazione «stand-alone» CRS B Redazione di un autocertificazione integrata FATCA e CRS C Integrazione delle informazioni CRS nella documentazione KYC D Non Non saprei saprei
12 Impatti operativi e principali problematiche riscontrate Andrea Ruffo, Director
13 L identificazione dei nuovi conti finanziari è il processo che presenta i maggiori impatti operativi e gap rispetto a FATCA e potrebbe comportare una revisione del modello operativo Principali impatti operativi Maggior numero di clienti a cui richiedere il NIF Aggiornare modulistica e contratti; Aggiornare le procedure interne e i sistemi IT con i nuovi status CRS (non sempre coincidenti con FATCA) Aggiornare il controllo di ragionevolezza tra autocertificazione e indizi CRS Principali impatti operativi Aumento della frequenza del cambio di circostanza con conseguenti maggiori oneri in termini di monitoraggio Aggiornare il processo di confuta degli indizi con la documentazione da chiedere ai fini CRS Aggiornare processo di monitoraggio delle soglie Principali impatti operativi Condurre un altra due diligence Verificare un set di indicia parzialmente diverso Maggior numero di clienti da contattare in quanto potrebbero presentare indizi rilevanti Istituto Finanziario Svizzero Principali impatti operativi Adeguare lo strumento di reporting (schema CRS.xml) Includere le informazioni aggiuntive richieste per il reporting CRS Prevedere una comunicazione al cliente oggetto di segnalazione entro il 31 gennaio 13
14 Quick survey- Domanda 3 In sede di apertura di un nuovo conto ad un cliente residente ai fini fiscali in una giurisdizione oggetto di comunicazione, sono previsti dei controlli per la validazione del Numero di Identificazione Fiscale (NIF) fornito (e.g. esistenza e correttezza formale del NIF)? Events and Community Switzerland A Sono svolti controlli on line sul NIF * * (e.g. tramite le informazioni fornite nel portale OCSE sito Internet dell OCSE - > Topics > Tax > Exchange of information > Automatic exchange of information portal > CRS Implementation and Assistance > Tax Identification Numbers) B Sono svolti controlli ex post sul NIF C Non sono svolti controlli D Non Non saprei saprei
15 Quick survey- Domanda 4 Data la recente introduzione degli obblighi identificativi del CRS, qual è la soluzione implementativa adottata dall intermediario? Events and Community Switzerland A Soluzione definitiva c.d. «a regime»* * (e.g. modulistica predisposta ed integrata con le piattaforme IT, le processi e procedure risultano già formalizzate, i sistemi IT aggiornati con gli status CRS) B Soluzione c.d. di «contingency»** ** (e.g. onboarding tramite supporto cartaceo, processi e procedure non del tutto formalizzati/assenti, parziale o assente sviluppo dei sistemi IT a supporto) C Nessuna delle precedenti
16 le problematiche operative che gli intermediari stanno affrontando per l identificazione dei nuovi conti riguardano molteplici attività del processo Identificazione conto finanziario Raccolta autocertificazione Raccolta e verifica codice fiscale/nif(*) Determinazione residenza fiscale Controllo di ragionevolezza Classificazione e archiviazione dei dati Invio dati a terze parti Perimetro dei conti finanziari rilevanti sostanzialmente invariato Implementazione di una autocertificazione integrata FATCA- CRS al 1 gennaio 2017 (volta a ridurre la modulistica richiesta al cliente per l apertura del rapporto) Modalità di raccolta e validazione del TIN. Bonifica delle informazioni non raccolte in sede di apertura del conto (e.g. NIF) Gestione di eventuali residenze fiscali multiple e che possono variare nel tempo Modalità di effettuazione del controllo (on line o ex post) e modalità di confuta degli indizi (e.g. documentazione richiesta alle persone giuridiche) Necessità di creare una base dati con la classificazione del cliente (integrata o meno con FATCA). Adeguamento delle informazioni secondo i nuovi tracciati di collocamento (*) Nel caso di una Passive NFE è necessario raccogliere il NIF anche per eventuali titolari effettivi Legenda problematica operativa Trascurabile Rilevante Molto Rilevante 16
17 Quick survey- Domanda 5 Alla luce dell obbligo di raccolta di nuove informazioni in sede di apertura rapporti (e.g. residenza fiscale, NIF), come intende gestire tale adempimento? Events and Community Switzerland A Integrando l attuale piattaforma IT con le nuove informazioni (e.g. integrazione dell anagrafe cliente) B Implementando un apposito software FATCA-CRS C Raccogliendo manualmente le informazioni (senza prevedere modifiche / integrazioni alle attuali piattaforme IT) D Non Non saprei saprei
18 Considerazioni finali - Question & Answers Davide Rotondo, Partner
19 Considerazioni finali 1 Gennaio 2017: gli intermediari devono identificare i nuovi conti L impatto sulla clientela è maggiore rispetto a FATCA Possibilià di integrare l operatività anche in relazione ai processi FATCA e QI Implicazioni derivanti dall adozione di un approccio wider piuttosto che un approccio normal Il CRS rappresenta un ulteriore passo verso la cooperazione tra le nazioni in materia di trasparenza fiscali e collaborazione con le autorità fiscali da parte degli intermediary finanziari. 19
20 Contatti
21 Glenda Braendli Partner Davide Rotondo Partner Phone: Phone: Ludovic Neuenschwander Director Andrea Ruffo Director Phone: Phone: Giovanni Canton Tax Manager Phone:
22 Grazie della sua partecipazione 2017 PricewaterhouseCoopers Advisory SpA. All rights reserved. In this document, refers to PricewaterhouseCoopers Advisory SpA which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity. Ogni riproduzione totale o parziale da parte di soggetti non autorizzati è vietata. Advisory non assume alcuna responsabilità per l uso non consentito del materiale contenuto nel presente documento da parte di soggetti non autorizzati. Le metodologie descritte nel documento sono di proprietà esclusiva di Advisory; come tali non possono essere utilizzate o divulgate se non a fronte di esplicita autorizzazione scritta di Advisory.
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