IL REPORTING CRS/DAC2

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1 IL REPORTING CRS/DAC2 Convegno AFIN/ASSOHOLDING Roma, 7 novembre 2017 Luigi Stefanucci -Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione

2 LO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI: QUADRO NORMATIVO 2

3 TIMELINE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI FINANZIARIE 15/08/15 01/01/16 01/01/16 30/04/YY (31/05/17 RY 2016) 21/08/17 21/08/17 FATCA CRS DAC 2 FATCA CRS DAC 2 PPrimo reporting relativo ai dati anno 2014 Entrata in vigore due diligence procedure per gli early adopters Termine recepimento direttiva DAC 2 da parte degli Stati Membri Termine a regime per il reporting FATCA (dal 2017 full reporting rispetto ai dati anno n-1) Primo reporting per gli early adopters rispetto ai dati 2016 Primo reporting basato sulla direttiva DAC 2 su dati

4 FINANCIAL INSTITUTIONS E ADEMPIMENTI A CONFRONTO Cod. REI RIF. FATCA RIF. CRS ARCHIVIO DEI RAPPORTI FATCA CRS/DAC2 1 a 1 Banche Banche Banche 2 c 3 Poste italiane S.p.A. 3 o 12 Soggetti iscritti ai sensi dell'art. 106 T.U.B. come sostituito dall art. 7 del d.lgs. n. 141/2010 Poste italiane S.p.A. (limitatamente all attività svolta dal patrimonio separato BancoPosta) Soggetti emittenti carte di credito Poste italiane S.p.A. (limitatamente all attività svolta dal patrimonio separato BancoPosta) Soggetti emittenti carte di credito 4 k 10 Società di cartolarizzazione Società di cartolarizzazione Società di cartolarizzazione 5 e + c h, 1.2 e 2) Holding la cui attività principale consiste nella Soggetti ex art. 10, comma 10, del d.lgs. n. detenzione, diretta o indiretta, di tutte o parte 141/2010 (Holding e altre società finanziarie che delle quote o azioni di uno o più membri del non operano nei confronti del pubblico) proprio Expanded Affiliated Group + Entità di investimento Entità di investimento alle condizioni di cui alla lettera h numeri 1.3) e 2) Soggetti ex art. 112 T.U.B., commi 1-6 (CONFIDI) N/A N/A Cambiavalute N/A N/A Soggetti ex art. 112, comma 7, del T.U.B. NON PIU TENUTE DAL 2015 N/A N/A Soggetti ex art. 128 quater T.U.B. (Agenti in attività finanziaria) N/A N/A Addetti al commercio in oro N/A N/A 11 j 9 Istituti di moneta elettronica (IMEL) Istituti di moneta elettronica (IMEL) Istituti di moneta elettronica (IMEL) 12 d 4 Imprese di investimento (SIM) Imprese di investimento (SIM) Imprese di investimento (SIM) 13 g 7 Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. - Fondi di investimento - SICAV) Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. - Fondi di investimento - SICAV) Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. - Fondi di investimento - SICAV)

5 FINANCIAL INSTITUTIONS E ADEMPIMENTI A CONFRONTO Cod. REI Lett. Num. FATCA CRS ARCHIVIO DEI RAPPORTI FATCA CRS/DAC2 14 e 5 Società di gestione del risparmio (SGR) Società di gestione del risparmio (SGR) Società di gestione del risparmio (SGR) 15 h 8 Società fiduciarie Società fiduciarie Società fiduciarie Altri intermediari (codice residuale) N/A f Soggetti operanti nel settore del microcredito ex art.111 del T.U.B, come sostituito dall art. 7 del d.lgs. n. 141/2010, modificato dall art. 16 del d.lgs. n.218/2010 Agenzie di prestito su pegno ex art. 112, comma 8, del T.U.B., come sostituito dall art. 7 del d.lgs. n. 141/2010 Società ed Enti di assicurazione (per le attività finanziarie) ex art. 23, commi 24 e 25, del decreto-legge n. 98/2011 Istituti di Pagamento ex art. 114 septies del T.U.B., inserito dall art. 33 del d.lgs. n. 11/2010 N/A N/A le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (CAP) nonche' le holding di tali imprese descritte al numero 5, lettera d); Emittenti di carte di credito qualunque altra istituzione finanziaria italiana che presenti i requisiti di cui alle lettere f), g), h) o i) N/A N/A le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all art. 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché le holding di tali imprese che presentano i requisiti di cui alla lettera i) ; Emittenti di carte di credito

6 FINANCIAL INSTITUTIONS E ADEMPIMENTI A CONFRONTO Cod. REI Lett. Num. FATCA CRS 27 b 2 N/A 28 l 11 N/A ARCHIVIO DEI RAPPORTI FATCA CRS/DAC2 Società di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all articolo 80 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 i trust che presentano i requisiti di cui al numero 5), lettera c), ii), quando il trust medesimo e' residente in Italia o il trustee e' una RIFI; società di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all art. 80 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 i trust che presentano i requisiti di cui alla lettera f) o alla lettera h), numero 2), quando, fatto salvo quanto previsto dalla lettera o), numero 9), il trust medesimo è residente in Italia o almeno uno dei suoi trustee è un istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione; 29 i - N/A forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché enti di previdenza obbligatoria; N/A 30 e + c h, 1.2 e 2) 31 n - N/A Holding la cui attività principale consiste nella detenzione, diretta o indiretta, di tutte o parte delle quote o azioni di uno o più membri del proprio Expanded Affiliated Group + Entità di investimento centri di tesoreria che presentano i requisiti di cui al numero 5), lettera c), del DM del 06/08/2015 Entità di investimento alle condizioni di cui alla lettera h numeri 1.2) e 2) N/A

7 SCHEMA DEL PROCESSO DI DUE DILIGENCE E REPORTING CRS/DAC2 REQUISITO SOGGETTIVO: RIENTRARE TRA LE TIPOLOGIE DI IFITAC OBBLIGATE REQUISITO OGGETTIVO1: PRESENZA CLIENTELA NON RESIDENTE REQUISITO OGGETTIVO2: INSTRAURAZIONE DI RAPPORTI FINANZIARI CRS RILEVANTI REPORTING CORREZIONE DATI A SEGUITO DI ESITI STATO RICEVENTE Occorre verificare se l'ente è un operatore finanziario tenuto all invio in base all art. 1 lettera n) del D.M. 28 dicembre 2015 Verifica di esistenza nei propri archivi di rapporti finanziari con soggetti (sia PF che legal entities in relazione al beneficiario effettivo) fiscalmente residenti in paesi aderenti allo scambio di cui all allegato C) del D.M. 28 Dicembre 2015 È necessario verificare se IL non residente abbia instaurato un rapporto rilevante secondo le categorie definite dall art. 1 del D.M. 28 dicembre Non tutti i rapporti finanziari sono, infatti, oggetto di comunicazione (ad es. finanziamenti passivi). Trasmissione dei dati all Agenzia delle Entrate secondo le specifiche e i termini previsti dal provvedimento in corso di emanazione. Termine a regime 30 aprile anno n-1 Tempi e modalità definiti al punto 4 del provvedimento 4 luglio CRS STATUS MESSAGE

8 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE Punto 1.1. del provvedimento 4 luglio 2017 Le Istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione individuate dall articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 (di seguito, Decreto), fatte salve le eccezioni previste dal Decreto stesso, sono tenute alle comunicazioni previste nel presente provvedimento. Punto 2. del provvedimento 4 luglio I soggetti di cui al punto 1 effettuano le comunicazioni annuali, recanti le seguenti informazioni: a) il codice fiscale della Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione; b) le informazioni di cui all articolo 3 del Decreto relativi alle persone, alle entità e ai conti ivi indicati, fatte salve le deroghe previste nel Decreto stesso; c) il codice fiscale italiano, ove disponibile, delle persone o entità richiamate nella lettera b) Qualora a seguito delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui articolo 2 del Decreto non venga identificato alcun conto oggetto di comunicazione per l anno di riferimento, la comunicazione annuale è effettuata dai soggetti di cui al punto 1 nella forma di Comunicazione di assenza di dati da comunicare. Dal combinato disposto dei punti 1 e 2 sopra indicati ne deriva che gli obblighi previsti dal provvedimento si applicano a tutti i soggetti che secondo il D.M. sono istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione annuale, da effettuare anche se negativa. 8

9 Punto 1.2. del provvedimento 4 luglio 2017 I soggetti obbligati alle comunicazioni di cui al punto 1.1 sono tenuti entro il 18 settembre 2017 all iscrizione in anagrafe tributaria nella sezione REI FATCA/CRS del Registro Elettronico degli Indirizzi ( REI ) prevista al punto 2.1 lett. c del provvedimento del 10 maggio 2017 prot. n Punto 1.3. del provvedimento 4 luglio 2017 IL REI FATCA-CRS I soggetti obbligati alle comunicazioni di cui al punto 1.1 già iscritti, alla data del 18 settembre 2017, nella sezione REI Indagini con codice operatore 1,2,3,4, 11, 12,13,14, 15, 16, 19 e 20 hanno facoltà di non effettuare la comunicazione di cui al punto precedente, intendendosi in tal caso confermata, per la sezione REI FATCA/CRS, la casella di posta elettronica certificata già presente, alla data, nella sezione REI Indagini. Punto 4.2. del provvedimento 4 luglio 2017 L Agenzia delle entrate, ricevuta la comunicazione di cui al punto 4.1, comunica la segnalazione di errore all Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, mediante PEC indirizzata alla casella censita nella sezione del Registro Elettronico degli Indirizzi di cui al punto 1.2, ovvero secondo le altre procedure previste dall articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n

10 Sezione REI FATCA/CRS - Popolamento iniziale Soggetti obbligati iscritti al REI Indagini (codice operatore: 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 e 20) CASO 1 iscrizione nella sezione REI FATCA/CRS entro il 18/09/2017 CASO2 se non effettuano l iscrizione entro tale data alla sezione REI FATCA/CRS viene confermata la casella PEC presente nel REI indagini N.B. La casella PEC inserita nel REI FATCA/CRS verrà utilizzata per segnalare gli esiti di errore da parte delle giurisdizioni con le quali è effettuato lo scambio. 10

11 Sezione REI FATCA/CRS - Iscrizione holding Holding tenute all adempimento FATCA/CRS Iscrizione al REI FATCA/CRS entro il 18/09/2017 CASO 1 Tenute alle comunicazioni Indagini e ADRF iscrizione in tutte le sezioni con codice 5 CASO2 Non tenute alle Indagini e ADRF iscrizione nella sezione FATCA/CRS con codice 29 SulpuntoèstatapubblicatasulsitodiAgenzialaFaqdel12giugno2017: Holding qualecodiceaifinirei,05o29? 11

12 ADRF FATCA CRS Requisiti soggettivi delle Holding ADRF VERIFICA DELLA PREVALENZA FINANZIARIA IN BASE ALL ATTIVO E AI RICAVI DI DUE BILANCI CONSECUTIVI HOLDING FATCA Detenzione diretta o indiretta almeno il 50 per cento di partecipazioni con diritto di voto Detenzione partecipazioni di uno più membri membri dell Expanded Affiliated Group CRS/DAC2 Entità di investimento con prevalenza finanziaria per tre bilanci consecutivi 12

13 D.M. 28 Dicembre 2015 Giurisdizioni interessate dallo scambio CRS Il D.M. 28 dicembre 2015 prevede un elencazione degli Stati partecipanti allo scambio con l Italia. In particolare: L allegato c) riguarda le giurisdizioni oggetto di comunicazione, vale a dire l ambito degli Stati la cui residenza determina l obbligo di trasmissione dei dati da parte degli operatori finanziari all Agenzia L allegato d) riguarda le giurisdizioni partecipanti allo scambio di informazioni CRS, nelle quali sono ricompresi gli Stati membri dell Unione Europea diversi dall Italia e le giurisdizioni con le quali l Italia o l Unione Europea ha sottoscritto un accordo. Il D.M. consente delle modifiche ai suddetti allegati con provvedimento del Direttore Generale delle Finanze e del Direttore dell Agenzia delle entrate. E inoltre espressamente previsto che l elenco di cui all allegato D sarà rivisto entro il 1 luglio 2017 (v. D.M. 17 gennaio 2017 e 9 agosto 2017 che hanno ampliato i paesi aderenti per le segnalazioni future)

14 D.M. 9 agosto 2017 Aggiornamento giurisdizioni interessate dallo scambio CRS/DAC2 IlD.M.9agosto2017ha: Aggiornato le giurisdizioni partecipanti inserendo agli effetti dell allegato c) e d) Arabia Saudita, Bonaire, Brasile, Federazione Russa, Groenlandia, Hong Kong, Israele, Lettonia, Libano, Malesia, Naru, Pakistan, Panama, Saba, Saint Kitts e Nevis, Singapore, Sint Eustatius e Uruguay. Esce dall elenco l Albania. Specificato che rientrano nelle giurisdizioni partecipanti anche i territori extraeuropei e le suddivisioni amministrative di oltremare, quali Isole Åland (Finlandia), Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Reunion, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy (Francia), Azzorre e Madera (Portogallo), Isole Canarie (Spagna)

15 FORMATO E MODALITÀ DI TRASMISSIONE Il canale trasmissivo è il S.I.D. Assicura alti standard di sicurezza in base alle regole e ai criteri stabiliti dal Garante per la protezione dei dati personali Il formato è XML CRS XML SCHEMA definito dal cd. Purple Book (Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters) - Second Edition marzo con alcune modifiche dovute alle specifiche di funzionamento del S.I.D. Previsto l obbligo di comunicazione di assenza dati in caso di reporting «a zero» per assenza di rapporti da trasmettere 15 15

16 TIPOLOGIE DI COMUNICAZIONE CRS A. COMUNICAZIONI NEI TERMINI E NEI SUCCESSIVI 15 GIORNI Comunicazioni Di Nuovi Dati Comunicazioni Sostitutive Di Nuovi Dati Comunicazione Di Assenza Dati Da Comunicare B. COMUNICAZIONI OLTRE I TERMINI Comunicazioni di nuovi dati(tardivi o integrativi); Comunicazioni correttive di singoli record/documenti Comunicazioni di annullamento di singoli record/documenti C. COMUNICAZIONI IN CASO DI CESSAZIONE DELL OPERATORE FINANZIARIO 16 16

17 COMUNICAZIONI IN CASO DI CESSAZIONE DELL OF CESSAZIONE CON CONFLUENZA In questo caso il reporting sarà effettuato dalla IFtaC incorporante CESSAZIONE SENZA CONFLUENZA In funzione della data di cessazione senza confluenza, e del periodo nella quale avviene, sono ammesse tutte le comunicazioni previste relative ai rapporti finanziari oggetto di reporting nell anno corrente. Per esempio, se la cessazione avviene nel 2018, la IFItaC dovrà effettuare entro 90 giorni il reporting dell anno in corso (2018) prima di cessare definitivamente, nonché tutte le dovute comunicazioni relative agli anni precedenti(cioè, 2016 e 2017) 17 17

18 ADEMPIMENTO Vs. SCAMBIO: TEMPISTICHE CRS E FATCA OPERATORE FINANZIARIO INVIO ENTRO I TERMINI(a regime 30 aprile) INVIO ENTRO 15 GG. SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL TERMINE 1) la IFITAC invia per la prima volta le informazioni dopo il termine ma entro il 15 giorno 2) la IFITAC ha inviato dati in precedenza, ma intende effettuare un invio correttivo che deve comunque comprendere tutte le posizioni da comunicare INVIO TOTALE O PARZIALE OLTRE I 15 GG. AGENZIA DELLE ENTRATE I dati sono acquisiti dall Agenzia e scambiati con gli Stati entro il 30 settembre I dati sono acquisiti dall Agenzia delle Entrate e scambiati con gli Stati entro il 30 settembre Dette informazioni saranno trasmesse agli Stati dopo il 30 settembre ESITO DELLO SCAMBIO OK: TEMPESTIVO NEI TERMINI OK: TEMPESTIVO NEI TERMINI NON TEMPESTIVO/ INCOMPLETO

19 CONTROLLI DEI FLUSSI INTERNAZIONALI AdE Primo livello (software di controllo predisposizione del flusso prima dell invio) Secondo livello (ricevuta SID - accoglienza) Controllo di compilazione dei campi obbligatori Controllo sintattico dei campi del flusso (ad es. controllo formale del CF, controllo del formato del campo) secondo l XSD Controlli da regole SID (ad es. corrispondenza tra ente inviante e soggetto firmatario) Controlli di esistenza e coerenza sul codice fiscale italiano (campo non obbligatorio) RIFI/ AdE Terzo livello Controlli relativi alla coerenza di contenuto dei flussi inviati 19

20 CONTROLLI IN FASE DI ACCOGLIENZA CONTROLLI CHE PRODUCONO UNO SCARTO: verifica di correttezza ed esistenza in Anagrafe tributaria del Codice fiscale della IFItaC inviante presente nel Messaggio e riferito nell elemento SendingCompanyIN e verifica di corrispondenza di questo con il Codice fiscale del soggetto firmatario e inviante; verifica di conformità del flusso acquisito rispetto all ultima versione del software di controllo pubblicata sul sito dell Agenzia delle entrate; verifica del rispetto delle regole di invio in relazione alle scadenze; verifica dell univocità degli identificativi riportati nei campi MessageRefID, DocRefId e esistenza degli identificativi eventualmente riportati nei campi CorrMessageRefId e CorrDocRefId CONTROLLI CHE PRODUCONO ACCETTAZIONE MA CON WARNING: verifica di una comunicazione di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata attivo al Registro Elettronico degli Indirizzi per lo Scambio dati internazionale 20 20

21 GESTIONE DEGLI ERRORI ASPETTI AMMINISTRATIVI Punto 4. del provvedimento 4 luglio In applicazione della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014 (in seguito, direttiva) nonché degli Accordi conclusi con i Governi delle giurisdizioni oggetto di comunicazione (di seguito, accordi) e delle relative intese tecniche, l Autorità competente di ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione può comunicare all Agenzia delle entrate eventuali errori rilevati nelle comunicazioni ricevute L Agenzia delle entrate, ricevuta la comunicazione di cui al punto 4.1, comunica la segnalazione di errore all Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, mediante PEC indirizzata alla casella censita nella sezione del Registro Elettronico degli Indirizzi di cui al punto 1.2, ovvero secondo le altre procedure previste dall articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n Gli errori possono essere corretti dall Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione: a) a seguito di una comunicazione di cui al punto 4.2 ovvero b) su iniziativa spontanea dell Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione La comunicazione correttiva, da parte dell Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, degli errori di cui al punto 4.3. lett a) viene trasmessa entro 180 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al punto

22 GESTIONE DEGLI ERRORI ASPETTI TECNICI Le informazioni contenute nei file oggetto di trasmissione potrebbero contenere errori dovuti sia alla non corretta generazione del file, sia ad incompletezze o inesattezze relative ai singoli record di dati. Tenuto conto di questa eventualità, l OCSE ha predisposto un apposito tracciato XML (con annessa Guida per utenti), finalizzato a consentire alle Autorità fiscali di scambiarsi informazioni relative alla gestione e correzione di questi errori. Il cd. CRS Status Message XML Schema consente all Autorità fiscale che ha ricevuto un file XML relativo allo scambio automatico CRS di comunicare all Autorità inviante che il file ricevuto è errato, oppure contiene uno o più errori relativi a specifici record contenuti

23 DATI FINANZIARI: CORRELAZIONE TRA ADR e FATCA/CRS Valorizzazione dei saldi: anche per CRS/DAC2 si possono applicare (fatta eccezione per i saldi dei rapporti chiusi in corso d anno dove per CRS/DAC2 vale sempre zero) per analogia di criteri e di prodotti finanziari - le stesse regole di valorizzazione dei saldi contenute nel paragrafo dell allegato 2 in materia di FATCA FATCA (D.M. 6 agosto 2015, art 5, comma 2): «Per adempiere gli obblighi di cui al comma 1, le RIFI determinano l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati sulla base delle definizioni e qualificazioni giuridiche previste dalla legislazione tributaria italiana.» CRS (D.M. 28 dicembre 2015, art 3, comma 4): «Per adempiere gli obblighi di cui al comma 1, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione determinano l importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati sulla base delle definizioni e qualificazioni giuridiche previste dalla legislazione tributaria italiana.» Codici: Tabella di correlazione codici Archivio dei rapporti >> importi FATCA - CRS 23

24 FATCA, CRS/DAC2 e Voluntary Disclosure: approfondimenti SITO INTERNET Agenzia delle Entrate: Fare/ComunicareDati/Operatori+finanziari/ GUIDASOLE24ORE"EVASIONEFISCALEEILLECITIFINANZIARI",acuradi G. Scalvini, L. Stefanucci, M. Dattilo, S. Barsalini - Strumenti di contrasto, adempimenti per gli operatori e opportunità di regolarizzazione per i contribuenti 24

25 NOVITÀ IN MATERIA DI ARCHIVIO DEI RAPPORTI E INDAGINI FINANZIARIE 2018 REIMPIANTI BONIFICA MASSIVA DEI CODICI FISCALI MONITORAGGIO FISCALE ART. 2 D.L. 167/

26 LINK UTILI FAQ Archivio dei rapporti (aggiornate periodicamente) nanziari/integrativa+archivio+dei+rapporti+con+operatori+finanziari/faq/ Specifiche tecniche tracciato unico municazioni/specifiche+comunicazioni+operatori+finanziari/specifiche+tecniche+integrativa+rapporti Esiti di elaborazione ziari/integrativa+archivio+dei+rapporti+con+operatori+finanziari/esiti+di+elaborazione/ Reimpianti ziari/integrativa+archivio+dei+rapporti+con+operatori+finanziari/invii+sostitutivi/ Servizi di verifica puntuale CF e P.IVA(servizi senza registrazione) StrutturaesintassideiTINdeipaesiOCSE(linkalsitoOCSE) 26

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