VERSIONE 1.2 PROT- D
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- Elisabetta Damiano
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1 VERSIONE 1.2 PROT- D /05/2016
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18 una notifica di scarto (2A): messaggio che SdI invia al trasmittente nel caso in cui il file trasmesso (file FatturaPA o file archivio) non abbia superato i controlli previsti; un file dei metadati (3): file che SdI invia al destinatario, insieme al file FatturaPA (solo per le pubbliche amministrazioni); una ricevuta di consegna (3B): messaggio che SdI invia al trasmittente per certificare l avvenuta consegna al destinatario del file FatturaPA. La ricevuta di consegna è sicuramente sufficiente a provare sia l emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente. una notifica di mancata consegna (3A): messaggio che il SdI invia al trasmittente per segnalare la temporanea impossibilità di recapitare al destinatario il file FatturaPA. La notifica di mancata consegna è, invece, sufficiente a provare la ricezione della fattura da parte del SdI, e conseguentemente l avvenuta trasmissione della fattura da parte del soggetto emittente verso il SdI e pertanto ai sensi dell art. 21, comma 1, del d.p.r. 633/72 rappresenta prova dell emissione della fattura; una notifica di esito committente (4): messaggio facoltativo che il destinatario può inviare al SdI per segnalare l accettazione o il rifiuto della fattura ricevuta; la segnalazione può pervenire al SdI entro il termine di 15 giorni; una notifica di esito (4A): messaggio con il quale il SdI inoltra al trasmittente la notifica di esito committente eventualmente ricevuta dal destinatario della fattura; uno scarto esito committente (4B): messaggio che il SdI invia al destinatario per segnalare un eventuale situazione di non ammissibilità o non conformità della notifica di esito committente; una notifica di decorrenza termini (5): messaggio che il SdI invia sia al trasmittente sia al destinatario nel caso in cui non abbia ricevuto notifica di esito committente entro il termine di 15 giorni dalla data della ricevuta di consegna o dalla data della notifica di mancata consegna ma solo se questa sia seguita da una ricevuta di consegna. Con questa notifica il SdI comunica al destinatario l impossibilità di inviare, da quel momento in poi, notifica di esito committente e al trasmittente l impossibilità di ricevere notifica di esito. La decorrenza dei termini è fissata per permettere la chiusura del ciclo di fatturazione nel SdI entro 15 gg e permettere quindi al soggetto emittente di registrare la fattura stessa, in osservanza agli adempimenti previsti dalla normativa IVA in merito alla registrazione. una attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito (6): messaggio che il SdI invia al trasmittente nei casi di impossibilità di recapito del file all amministrazione destinataria per cause non imputabili al trasmittente (amministrazione non individuabile all interno dell Indice delle Pubbliche Amministrazioni oppure problemi di natura tecnica sul canale di trasmissione). In questi casi una volta ricevuto tale messaggio il fornitore della PA (operatore economico) dovrà direttamente trasmettere l attestazione con la fattura inclusa tramite un servizio di posta elettronica o altro canale telematico o potrà metterla a disposizione dell ufficio PA su portale telematico per il download. Nel seguito viene riportato il flusso rappresentativo del processo di fatturazione elettronica PA: *
19 Notifica di Scarto (NS) dal Sistema di Interscambio In questo caso i controlli SDI permetterebbero al cedente/prestatore anche di rinviare la fattura corretta con stesso numero e data di emissione. Se, tuttavia, il cedente/prestatore ha già registrato la sua fattura prima di ricevere lo scarto NS allora il cedente/prestatore procede all emissione di una nota di credito interna (quindi effettuando le annotazioni rettificative sui propri registri), ma senza inviarla al SdI. Poi emette una nuova fattura con nuovo numero e data ma medesima rappresentazione dell operazione commerciale corretta e la invia al
20 Notifica di Rifiuto da parte dell ente (Esito Committente di rifiuto) L esito committente di rifiuto può essere prodotto entro 15 gg dalla ricezione della fattura. Si evidenzia che l ente pubblico in virtù dell art. 42 del DL. N. 66/2014 ha 10 gg di tempo dalla ricezione per la registrazione in contabilità nel registro unico delle fatture d acquisto o per eseguire le operazioni nel PCC, quindi potrebbe verificarsi due casistiche in base a cosa indica l ente: - la PA destinataria non ha registrato quella fattura in contabilità quando viene inviata la notifica di rifiuto del Committente e quindi non la registrerà più, allora va benissimo da parte del cedente/prestatore rinviare la fattura corretta con lo stesso numero e data; - la PA destinataria ha già registrato quella fattura in contabilità quando viene inviata la notifica di rifiuto del Committente, allora generalmente deve essere emessa una nota di accredito da inviare allo SDI e poi nuova fattura. Questa strada è la più corretta soprattutto se il cedente/prestatore ha già registrato la sua fattura prima di ricevere il rifiuto esito committente allora il cedente/prestatore dovrebbe ai sensi dell art. 26 del DPR 633/72 procedere comunque all emissione di una nota di accredito da inviare allo SDI e poi emettere una nuova fattura con nuovo numero e data ma medesima rappresentazione dell operazione commerciale corretta. Nel caso la fattura venga scartata con codice (File riferimento temporale non coerente) si invitata a verificare l'orario di sistema della postazione tramite la quale si effettua l'invio della fattura. Nel caso in cui venga contestata la fattura dopo aver ricevuto la notifica di decorrenza termine è necessario da parte del cedente/prestatore emettere una nota di credito interna (quindi effettuando le annotazioni rettificative sui propri registri) e poi si invia la fattura con nuovo numero e data. Naturalmente non può essere inviata con lo stesso numero e data, in quanto lo SdI la percepisce come già inviata e la scarta. Anche in questo caso avendo il cedente/prestatore sicuramente già registrato la sua fattura prima di ricevere il DT (15 gg) allora il cedente/prestatore dovrebbe ai sensi dell art. 26 del DPR 633/72 procedere comunque all emissione di una nota di credito da inviare allo SDI e poi emettere una nuova fattura con nuovo numero e data ma medesima rappresentazione dell operazione commerciale corretta. Comunque si consiglia di confrontarsi con la PA destinataria e capire le sue richieste in tal senso. Il servizio prevede dopo la validazione della compilazione del file XML una pre-verifica prima della trasmissione del documento al Sistema di Interscambio in modo da anticipare alcuni possibili errori riscontrabili dai controlli sintattici del SDI.
21 I controlli effettuati dal SDI possono essere verificati al seguente link Lo scarto del SDI per partita Iva non valida sono generati da un controllo su tutti i valori inseriti in merito a partita iva e codice fiscale. Prima della trasmissione al SdI si consiglia di verificare bene la completezza e correttezza dei dati in anagrafica, in quanto lo SDI verifica la corrispondenza nell anagrafica tributaria. Il decreto legislativo n. 192/2012 di recepimento della direttiva comunitaria (2011/7/UE) ha fissato il termine di pagamento nelle transazioni con la Pubblica amministrazione in 30 giorni pena la sanzione degli interessi legali di mora dell 8% oltre il tasso Bce, a partire già dal primo giorno dopo la scadenza pattuita. Il termine dei 30 giorni è derogabile in alcuni specifici casi al massimo a 60 giorni (per alcune categorie di Pubbliche Amministrazioni tassativamente definite, quali gli enti operanti in ambito sanitario o assistenziale). Nonostante il predetto intervento del Legislatore per le operazione commerciali verso la PA ancora oggi si riscontrano pagamenti ritardati da parte della PA, anche se con tempistiche in riduzione. A regime, molto probabilmente l azione di monitoraggio della Ragioneria dello Stato sui flussi della fatturazione elettronica PA permetterà di regolarizzare le tempistiche di pagamento. In caso del perdurare del mancato pagamento è possibile valutare con il vostro consulente fiscale la procedura di certificazione dei crediti tramite il portale PCC
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