Regolamento di Radioprotezione

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1 Approvato con deliberazione N. 752 del Regolamento di Radioprotezione Premessa Al fine di dare applicazione al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230 Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti ed alle successive modifiche ed integrazioni, l AZIENDA ha predisposto il presente Regolamento al quale dovranno attenersi: o o il Direttore Sanitario i Direttori delle U.U.O.O. di Medicina Nucleare, Neuroradiologia, Radiologia Generale e di PS, Radiologia Vascolare, Diagnostica Senologica; i Direttori delle U.U.O.O. di Odontostomatologia, di Chirurgia Maxillo Facciale e di Formazione e Ricerca Biotecnologica o il personale medico e paramedico dipendente addetto alle attività con rischio da radiazioni ionizzanti e quello ad esso equiparato ai sensi dell art. 60 del decreto citato o l Esperto Qualificato e l'esperto in Fisica Medica. o i Medici addetti alla Sorveglianza Medica o il Personale Aziendale tutto Inoltre si reputa necessario specificare che: A. Il Direttore Sanitario ed i Direttori delle U.U.O.O. di Medicina Nucleare, Neuroradiologia, Radiologia Generale e di PS, Radiologia Vascolare,Diagnostica Senologica e i Direttori delle U.U.O.O. di Odontostomatologia, di Chirurgia Maxillo Facciale e di Formazione e Ricerca Biotecnologica collaborano con l Esperto Qualificato responsabile della Sorveglianza Fisica, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 230/95 come modificato dal D.Lgs. 241/00 e s.m.i. per quanto attiene alla radioprotezione di lavoratori e popolazione e con l'esperto in Fisica Medica, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 230/95 come modificato dal D.Lgs. 187/00 per quanto attiene alla protezione sanitaria delle persone (pazienti ed altre categorie previste) contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche. B. La classificazione ex D.L.gs 230/95 e s.m.i. dei lavoratori assegnati ad attività con rischio da radiazioni ionizzanti rientra a pieno titolo nel settore della prevenzione e della tutela della salute nei luoghi di lavoro. C. L esposizione professionale alle radiazioni ionizzanti deve essere giustificata da effettive esigenze di lavoro; pertanto tutte le esposizioni non necessarie devono essere evitate. Questo obiettivo deve essere raggiunto attraverso l adozione delle idonee procedure operative e degli obiettivi di progetto ottimizzati e promossi dai Direttori delle U.U.O.O. e dall Esperto Qualificato. A riguardo, si richiama l art.72 del D. Lgs. 230/95 : 1. In conformità ai principi generali di cui al capo I del D. Lgs. 230/95 e s.m.i. nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 59 il datore di lavoro è tenuto ad attuare tutte le misure di sicurezza e protezione idonee a ridurre le esposizioni dei lavoratori al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenendo conto dei fattori economici e sociali. 2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, gli impianti, le apparecchiature, le attrezzature, le modalità operative concernenti le attività di cui all'articolo 59 debbono essere rispondenti alle norme specifiche di buona tecnica, ovvero garantire un equivalente livello di radioprotezione. D. La classificazione di radioprotezione deve derivare esclusivamente dalla potenzialità del rischio connesso all esercizio delle attività lavorative effettivamente svolte. E. Per realizzare la sorveglianza medica del personale radioesposto, l Azienda si avvale di Medici Autorizzati e/o Competenti per i lavoratori classificati esposti rispettivamente di 1

2 categoria A e di categoria B. F. Il datore di lavoro deve comunicare all'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio i nominativi degli Esperti Qualificati e dei Medici Autorizzati prescelti, con la dichiarazione di accettazione dell'incarico G. Nel rispetto del comma 3 dell art.80 del D. Lgs. 230/95 gli Esperti Qualificati collaborano con il Servizio di Prevenzione e Protezione. Art. 1 - Campo di applicazione Sono soggette alle disposizioni del D. Lgs 230/95 e s.m.i.: le attività con apparecchiature radiogene che abbiano le caratteristiche fissate dall'art. 22 del suddetto D.Lgs 230/95, come modificato dall'art. 9 del D. Lgs 241/00; le attività con sorgenti radioattive allorché si verifichino congiuntamente due determinate condizioni: l uguaglianza o il superamento di valori predefiniti della quantità totale di radioattività e della concentrazione media di radionuclidi. Art. 2 - Detenzione, utilizzazione, manipolazione di materie radioattive e apparecchiature radiogene L attivazione di una nuova pratica comportante detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti deve essere comunicata, salvo le esenzioni previste dalla Normativa, (art. 22 D.Lgs. 230/95 e s.m.i.) alle Autorità vigilanti 30 giorni prima della effettiva detenzione. Per l impiego di radioisotopi o di apparecchiature radiogene di particolari caratteristiche, salvo le esenzioni previste dalla Normativa, (art. 27 D.Lgs. 230/95 e s.m.i.) è necessaria l acquisizione del preventivo nulla osta all impiego. Pertanto L Esperto Qualificato, su mandato del Direttore Sanitario, predisporrà la documentazione necessaria per l ottemperanza agli articoli su citati. La suddetta documentazione andrà trasmessa alla Direzione Sanitaria che provvederà agli adempimenti burocratici-amministrativi (firma del Delegato, trasmissione agli organi competenti, ecc.). Art. 3 - Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti L art. 61 del D. Lgs.230/95, individua gli obblighi a carico del datore di lavoro, dei dirigenti che eserciscono e dirigono le attività con R.I. e dei preposti che vi sovrintendono: a. acquisire, prima dell'inizio delle attività con radiazioni ionizzanti, una Relazione scritta contenente le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività stesse; a tal fine forniscono all'esperto Qualificato i dati, gli elementi e le informazioni necessari b. provvedere affinché gli ambienti di lavoro in cui sussista un rischio da radiazioni vengano, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui all articolo 82, individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l accesso ad essi sia adeguatamente regolamentato; c. provvedere affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui all articolo 82; d. predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curare che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed in particolare nelle zone controllate; e. fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti; f. rendere edotti i lavoratori, nell ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata 2

3 osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di cui alla lettera c); g. provvedere affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne di cui alla lettera c), usino i mezzi di cui alla lettera d) ed osservino le modalità di esecuzione del lavoro di cui alla lettera e); h. provvedere affinché siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione; i. fornire al lavoratore i risultati relativi alla sorveglianza dosimetrica che lo riguardano direttamente. Con delibera del Direttore Generale, con la quale si approva anche il presente regolamento, sono state delegate alcune funzioni del Datore di Lavoro al Direttore Sanitario, ai Direttori delle UU.OO. di Medicina Nucleare, Neuroradiologia, Radiologia Generale e di PS, Radiologia Vascolare, Diagnostica Senologica e ai Direttori delle UU.OO. di Odontostomatologia, di Chirurgia Maxillo Facciale e di Formazione e Ricerca Biotecnologica 3.1 Compiti specifici del Direttore Sanitario Il Direttore Sanitario assicura agli Esperti Qualificati incaricati della sorveglianza fisica e ai Medici incaricati della sorveglianza medica le condizioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, in particolare: - fornisce loro l'accesso a qualunque informazione o documentazione che questi ritengano necessaria ai fini delle rispettive valutazioni - provvede che sia predisposta, a cura dell Esperto Qualificato, l apposita relazione contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione, la classificazione delle zone ove sussiste il rischio di radiazioni e del personale addetto ad attività lavorative con rischio di radiazioni, in base all art. 61, comma 2, del D. Lgs. n. 230/95 e s.m.i. e che detta relazione venga periodicamente aggiornata (almeno ogni 4 anni) o in caso di variazioni degli elementi posti a base della valutazione medesima. - con frequenza annuale per le attività con RX e semestrale per le attività di Medicina Nucleare, vigila che l'esperto Qualificato effettui i controlli e le verifiche di cui all'art. 79, comma 1 lett. b), punti 3) e 4), lett. c) e d) del D. Lgs. n. 230/95 e s.m.i. e predisponga l'apposita Relazione Tecnica/Verbale di cui all'art. 81 comma 1 lett. c) del medesimo Decreto. - acquisisce dall'esperto Qualificato la classificazione dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti effettuata dall'eq sulla base dei dati di seguito elencati: a) Carico di lavoro delle apparecchiature radiologiche impiegate desunto dai registri di impiego dei singoli apparecchi e/o dalle schede pazienti b) Informazioni rese dai sigg. Direttori delle UU.OO.CC. di afferenza: elenco dei lavoratori assegnati ad attività con RX, modalità di esposizione per mansioni svolte, scheda di destinazione lavorativa c) Carico di lavoro individuale dei lavoratori riscontrato dalle presenze del singolo lavoratore riportate nei registri di impiego dei singoli apparecchi e/o nelle schede pazienti d) Valutazioni dosimetriche ambientali periodiche dell'esperto Qualificato e) Dotazione e impiego di protezioni anti X ambientali e di DPI specifici - si assicura che l Esperto Qualificato, ai sensi dell art.80 del D. Lgs. 230/95, trasmetta le suddette relazioni anche al Servizio di Prevenzione e Protezione affinché possano essere inserite nel documento dell Azienda di cui all art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e ai Direttori delle U.U.O.O. di Medicina Nucleare, Neuroradiologia, Radiologia Generale e di PS, Radiologia Vascolare, Diagnostica Senologica, Odontostomatologia, Chirurgia Maxillo-Facciale, Formazione e Ricerca Biotecnologica ai fini degli adempimenti previsti dalle rispettive competenze - adotta i provvedimenti indicati e prescritti dall'esperto Qualificato - approva e controfirma le norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio da radiazioni ionizzanti predisposte dell'esperto Qualificato e si assicura che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed in particolare nelle zone controllate. 3

4 - provvede a che i lavoratori esposti prima di essere destinati ad attività che li espongono alle radiazioni ionizzanti, siano sottoposti a visita medica a cura del medico addetto alla sorveglianza medica. - rendere edotto il medico, all'atto della visita, della destinazione lavorativa del soggetto, nonché dei rischi, ancorché di natura diversa da quella radiologica, connessi a tale destinazione. - si assicura che la visita medica preventiva comprenda una anamnesi completa, dalla quale risultino anche le eventuali esposizioni precedenti, dovute sia alle mansioni esercitate sia a esami e trattamenti medici, e un esame clinico generale completato da adeguate indagini specialistiche e di laboratorio, per valutare lo stato generale di salute del lavoratore. - provvede a che i lavoratori esposti siano sottoposti, a cura del medico addetto alla sorveglianza medica, a visita medica periodica almeno due volte all'anno (cat. A) e una volta all'anno (cat. B) e, comunque, ogni qualvolta venga variata la destinazione lavorativa o varino i rischi connessi a tale destinazione - acquisisce le risultanze della visita medica preventiva e delle visite periodiche, mediante la comunicazione scritta del relativo giudizio di idoneità, sui lavoratori esposti come: a) idonei; b) idonei a determinate condizioni; c) non idonei d) lavoratori sottoposti a sorveglianza medica dopo la cessazione del lavoro che li ha esposti alle radiazioni ionizzanti - dispone la prosecuzione della sorveglianza medica per il tempo ritenuto opportuno, a giudizio del medico, nei confronti dei lavoratori allontanati dal rischio perché non idonei o trasferiti ad attività che non espongono ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti o espongono a rischi di minore entità. - prima della cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro provvede a che il lavoratore sia sottoposto a visita medica e riceva dal medico le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare - adotta, con idonea disposizione di servizio, l'allontanamento immediato dal lavoro comportante esposizione a rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti dei lavoratori che alla visita medica risultino, a giudizio del medico, non idonei - dispone che detti lavoratori non proseguano l'attività cui erano adibiti, né altre attività che li espongano ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, se non dopo essere stati riconosciuti nuovamente idonei dal medico - si assicura della corretta comunicazione periodica e straordinaria delle rispettive valutazioni tra Esperto Qualificato e Medico Autorizzato 3.2 Compiti specifici dei dirigenti che eserciscono e dirigono le attività con R.I. (Direttori UU.OO. interessate) 1) Forniscono al Direttore Sanitario gli elementi necessari alla istruzione della seguente documentazione: richiesta Nulla Osta di categoria B/A per i radioisotopi comunicazione preventiva di pratica radiologica per gli app. RX comunicazione intendimento cessazione/variazioni pratica. 2) Forniscono al Direttore Sanitario, per il seguito di competenza, tutte le indicazioni e le informazioni richieste dall Esperto Qualificato per la stesura del documento sulla valutazione dei rischi e le eventuali variazioni che potrebbero incidere sulla valutazione dei rischi. 3) Sulla base delle indicazioni riportate nel documento di valutazione dei rischi vigilano: affinché gli ambienti di lavoro classificati in zone sorvegliate e/o controllate vengano segnalati e che l'accesso ad essi sia adeguatamente regolamentato e consentito al personale specificamente autorizzato i cui elenchi devono essere affissi in posizione ben visibile; 4

5 affinché i lavoratori afferenti l U.O. da loro diretta prima dell immissione in attività con rischio da radiazioni siano stati all uopo classificati ed autorizzati dalla Direzione Sanitaria affinché i lavoratori classificati ai fini della radioprotezione osservino gli obblighi consequenziali (utilizzo dosimetri, periodicità delle visite mediche,osservanza delle norme di sicurezza e di protezione); affinché le norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni, opportunamente elaborate, siano sempre consultabili nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed in particolare nelle zone controllate; affinché i lavoratori, ove prescritti, utilizzino i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti; affinché siano apposte segnalazioni che indichino la natura delle sorgenti di radiazioni ionizzanti (app. RX e/o radioisotopi) affinché siano installate e funzionanti le apposite segnalazioni luminose ad indicazione della erogazione in corso dei RX o delle manipolazioni e somministrazione di radioisotopi e che siano efficienti ed utilizzati i sistemi di sicurezza (chiusura a chiave delle porte di accesso alle Sale Radiologiche e ai locali caldi in Medicina Nucleare) e protezione per scongiurare gli accessi accidentali. 4) Si accertano preventivamente che ogni LAVORATORE ESTERNO, AUTONOMO o DIPENDENTE DA TERZI, chiamato ad effettuare prestazioni in zone controllate afferenti l U.O. da lui diretta, sia stato autorizzato dal Direttore Sanitario; si accerta altresì che lo stesso sia dotato dei mezzi di protezione individuali (se necessari), dei mezzi di sorveglianza dosimetrica individuali (se prescritti) e nello svolgimento della prestazione si attenga alla specifica procedura operativa e che osservi le norme di sicurezza e radioprotezione vigenti. 5) Vigilano che i lavoratori esterni, compresi gli addetti alle pulizie, siano stati adeguatamente formati ed informati sui rischi specifici connessi con le attività lavorative che svolgono 6) Vigilano che le lavoratrici in stato di gravidanza, non svolgano attività in zone classificate o, comunque, attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose superiore ad 1 msv durante il periodo di gravidanza. 7) Vigilano che il personale afferente all U.O. di pertinenza sia stato adeguatamente formato ed informato sui rischi connessi alla specifica attività svolta e che segua periodicamente i corsi di aggiornamento sulla radioprotezione. 8) Individuano, dandone comunicazione al Direttore Sanitario e all'esperto Qualificato, un responsabile preposto addetto alla distribuzione dei dosimetri vergini ed al contestuale ritiro di quelli utilizzati. 9) Vigilano sul corretto utilizzo dei dosimetri individuali e dei DPI specifici da parte del personale e segnala alla Direzione Sanitaria, per i conseguenti provvedimenti disciplinari, le eventuali inadempienze. 10) Adottano i provvedimenti protezionistici conseguenti alle prescrizioni dell'esperto Qualificato, per ciò che rientra nelle loro attribuzioni 11) Segnalano al Direttore Sanitario ogni variazione del grado di rischio connesso all attività lavorativa svolta dai singoli lavoratori. 12) Vigilano sull attuazione delle prescrizioni del Medico Autorizzato per i lavoratori che alla visita medica sono risultati NON idonei e vigila sul rispetto delle limitazioni allo svolgimento dell attività professionale, dallo stesso impartite. 13) Stabiliscono, di concerto con l'esperto Qualificato, le modalità operative che minimizzino l'esposizione dei lavoratori e dei pazienti e vigilano che siano rispettate.. 14) Segnalano tempestivamente al Direttore Sanitario e all'esperto Qualificato, affinché siano adottati i necessari provvedimenti cautelativi, tutte le deficienze ed i malfunzionamenti dei dispositivi di sicurezza e protezione gravi o comunque tali da non consentire le normali condizioni di esercizio. 5

6 15) Vigilano sul rispetto del divieto di accesso alle zone controllate da parte di persone non autorizzate. 16) Verificano la puntuale attuazione del programma periodico di manutenzione ordinaria alle apparecchiature ed agli impianti del Servizio e comunica al Datore di lavoro, per i successivi propri adempimenti, le eventuali deficienze. 17) Forniscono al Direttore Sanitario ed all Esperto Qualificato la collaborazione richiesta al fine dell acquisizione degli elementi necessari per l'attuazione della Sorveglianza Fisica. 18) Individuano, dandone comunicazione al Direttore Sanitario per i successivi propri adempimenti, i nominativi delle persone PREPOSTE alle attività sanitarie con rischio da radiazioni ionizzanti con la specifica indicazione dei compiti. E, oltre a quanto sopra esposto, il Direttore della U.O.S.C. di Medicina Nucleare: 19) Comunica al Direttore Sanitario, per quanto di sua competenza, ogni esigenza di variazione della tipologia e delle attività dei radioisotopi da impiegare e resta in attesa del relativo Nulla Osta. 20) Verifica la corretta e costante tenuta del registro di carico e scarico degli isotopi radioattivi. 21) Verifica il non superamento dei limiti delle attività di radioisotopi da detenere ed impiegare annualmente nonché dei limiti delle attività dei radioisotopi da detenere contemporaneamente, rispetto a quanto riportato nella relativa autorizzazione (Nulla Osta all impiego e detenzione dei radioisotopi) 22) Vigila sulla corretta e costante ottemperanza alle procedure di presa in carico del materiale radioattivo in ingresso. 23) Vigila circa l attuazione delle procedure ed il rispetto delle Norme, all uopo predisposte dall Esperto Qualificato, per l ammissione del personale addetto alla pulizia delle zone calde. 24) Vigila sull attuazione delle procedure ed il rispetto delle Norme all uopo predisposte dall Esperto Qualificato, da parte del: - personale addetto alla manutenzione dell impianto di climatizzazione ed alla sostituzione dei filtri; - personale addetto alla manutenzione delle apparecchiature e dell impianto di smaltimento reflui biologici radioattivi; - personale addetto alla pulizia; 25) Vigila sul divieto di adibire le lavoratrici madri, nel periodo di allattamento, ad attività con rischio da contaminazione. 26) Segnala in caso di evento che faccia ipotizzare esposizione elevata di lavoratori e, comunque, nel caso di accertamento di superamento dei limiti di dose previsti dalla Normativa Vigente affinché il Direttore Sanitario disponga la sorveglianza medica eccezionale immediata del lavoratore da parte del Medico Autorizzato. 27) Vigila sulla corretta applicazione delle procedure per lo stoccaggio temporaneo e lo smaltimento in regime di esenzione dei rifiuti radioattivi solidi nonché di quelle per lo stoccaggio temporaneo ed il conferimento a ditta autorizzata al ritiro, opportunamente predisposte dall Esperto Qualificato. 28) Vigila che il preposto al funzionamento dell impianto di stoccaggio, diluizione e smaltimento dei rifiuti liquidi biologici contaminati verifichi, quotidianamente, lo stato dell impianto medesimo e provveda a custodire e firmare, in maniera leggibile, i report di smaltimento. 29) Vigila che la presa in carico dei radiofarmaci avvenga nel rispetto della specifica procedura, e che il personale all uopo autorizzato provveda alla opportuna registrazione degli stessi, in forma cartacea e/o informatica 6

7 Art. 4 - Obblighi dei lavoratori Si richiama l art.68 del citato decreto legislativo: osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi incaricati, ai fini della protezione individuale e collettiva e della sicurezza, a seconda delle mansioni alle quali sono addetti; usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro; segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza; non rimuovere né modificare, senza averne ottenuto l autorizzazione, i dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione; non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la protezione e la sicurezza; sottoporsi alla sorveglianza medica ai sensi del presente decreto. Si ricorda, inoltre, che l art. 8 D.Lgs 151/2001 dispone: - è fatto obbligo alle lavoratrici di notificare al datore di lavoro il proprio stato di gestazione non appena accertato - è altresi' vietato adibire le donne che allattano ad attivita' comportanti un rischio di contaminazione. Pertanto, il personale interessato deve inviare opportuna comunicazione al Direttore della U.O. di appartenenza per i successivi provvedimenti di competenza. Art. 5 - Attribuzioni dell'esperto Qualificato L'Esperto Qualificato, nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro, come previsto dell'art. 79 del citato Decreto deve: a) effettuare la valutazione di radioprotezione e dare indicazioni al datore di lavoro nella attuazione dei compiti b) effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare: procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno della struttura in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni le quali implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso o della tipologia delle sorgenti; effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse; eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione; effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione; effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate; procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti; assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente. In base alle valutazioni relative all'entità del rischio, l'esperto Qualificato deve indicare, con apposita relazione scritta, al datore di lavoro: a) l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni; b) la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte del datore di lavoro delle attività che questi debbono svolgere; 7

8 c) la frequenza delle valutazioni di cui innanzi d) tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione, al fine di assicurare la sorveglianza fisica, dei lavoratori esposti e della popolazione; e) la valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per gli individui dei gruppi di riferimento L'Esperto Qualificato deve inoltre provvedere, per conto del datore di lavoro, ad istituire e tenere aggiornata la documentazione relativa alla sorveglianza fisica ai sensi del D.L.gs 230/95 e s.m.i.: Relazione di cui all'art. 61 e all'art. 80; valutazioni e verbali dei controlli e dei provvedimenti di intervento adottati e prescritti di cui all'art. 79, schede personali dosimetriche di cui all'art. 81 sulle quali vengono annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali e delle introduzioni individuali, le dosi derivanti da eventuali esposizioni accidentali o da esposizioni soggette ad autorizzazione speciae. Tale documentazione verrà custodita presso la U.O. di Fisica Sanitaria. Il datore di lavoro deve comunicare all'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio i nominativi degli Esperti Qualificati prescelti, con la dichiarazione di accettazione dell'incarico. Art. 6 - Categorie dei lavoratori Sulla base delle valutazioni del rischio connesso alle attività lavorative l Esperto Qualificato procede a classificare i lavoratori in LAVORATORI ESPOSTI DI CATEGORIA A, DI CATEGORIA B E NON ESPOSTI Lavoratori esposti Ai lavoratori esposti si applicano i limiti di dose: - equivalente di dose efficace o dose globale 20 msv in un anno solare - equivalente di dose al cristallino 150 msv/anno - equivalente di dose alla pelle 500 msv/anno - equivalente di dose alle mani, avambracci, piedi, caviglie 500 msv/anno Lavoratori esposti di categoria A I lavoratori esposti, suscettibili di superare almeno uno dei seguenti valori dosimetrici - equivalente di dose efficace o dose globale 6 msv/anno - equivalente di dose al cristallino 45 msv/anno - equivalente di dose alla pelle 150 msv/anno - equivalente di dose alle mani, avambracci, piedi, caviglie 150 msv/anno Lavoratori esposti di categoria B I lavoratori esposti, non suscettibili di superare i valori dosimetrici sopra elencati per i lavoratori di categoria A Lavoratori non esposti I lavoratori sottoposti, per le attività che svolgono, ad una esposizione che non può comportare dosi superiori ai pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico sono considerati lavoratori Non Esposti. I limiti di dose per le persone del pubblico sono: - equivalente di dose efficace o dose globale 1 msv/anno - equivalente di dose al cristallino 15 msv/anno - equivalente di dose alla pelle 50 msv/anno - equivalente di dose alle mani, avambracci, piedi, caviglie 50 msv/anno Art. 7 - Valutazione del Rischio Radiologico L accertamento delle condizioni di lavoro deve essere effettuato dall Esperto Qualificato tenendo conto del rischio di esposizione esterna e interna e del contributo delle esposizioni conseguenti a eventi anomali e malfunzionamenti che, senza comportare esposizioni accidentali e di emergenza, siano suscettibili di aumentare le dosi dei singoli derivanti dalla normale attività lavorativa programmata. 8

9 La stima del rischio radiologico deve essere effettuata dall Esperto Qualificato nell ipotesi di un corretto utilizzo dei dispositivi di protezione attivi e passivi, anche in considerazione di quanto sopra esposto. Ove possibile, possono anche essere considerate le valutazioni delle dosi pregresse laddove statisticamente significative. Nel caso di attività comportanti l utilizzo di sostanze radioattive in forma non sigillata, deve essere valutata l appartenenza alla categoria di rischio del laboratorio secondo le modalità indicate dalla I.C.R.P. Devono, inoltre, essere stimate le quantità di sostanze radioattive incorporabili per inalazione e ingestione Devono altresì essere prese in considerazione le possibilità di irraggiamento esterno da tutte le possibili fonti di rischio. Nei casi specifici deve essere valutata la possibilità di irraggiamento allo strato germinale della cute a seguito di contaminazione dell epidermide. Art. 8 - Criteri da adottare ai fini della Classificazione dei Lavoratori A cura dell Esperto Qualificato, devono essere effettuate: preventivamente, sulla base delle informazioni rese dai Responsabili ed esaminate le reali condizioni di lavoro sulla base dei dati rilevati (registri di impiego dei singoli apparecchi e/o schede pazienti) e degli esiti delle valutazioni dosimetriche ambientali: - la stima della dose media efficace individuale e/o dell equivalente di dose media all organo per ciascun lavoratore, con aggiornamento annuale. 1) Nel caso in cui la stima dell equivalente di dose efficace individuale assorbibile e/o la stima dei valori medi di equivalente di dose assorbibile, computati con i fattori di sicurezza consigliati, risulta inferiore ai limiti di dose stabiliti dal D. Lgs.230/95 e riportati nella tabella 1, sarà ragionevole supporre che l equivalente di dose efficace assorbibile dal lavoratore a seguito della attività svolta sia tale da non giustificare la classificazione del lavoratore quale Lavoratore esposto e quindi il lavoratore dovrà essere classificato Lavoratore non esposto. Tabella 1 equivalente di dose efficace o dose globale (H): H <1 msv/anno equivalente di dose al cristallino (H): H <15 msv/anno equivalente di dose alla pelle/estremità (H): H <50 msv/anno 2) Qualora non si verifichino le condizioni sopra esposte, ma la stima dell equivalente di dose efficace individuale assorbibile computata con i fattori di sicurezza consigliati e/o la stima dei valori medi di equivalente di dose individuale assorbibile risulta: Tabella 2 equivalente di dose efficace o dose globale (H): 1<= H < 6 msv/anno equivalente di dose al cristallino (H): 15 <= H < 45 msv/anno equivalente di dose alla pelle/estremità (H): 50 <= H <150 msv/anno i lavoratori saranno classificati Lavoratori esposti di categoria B ; 3) Se la stima dell equivalente di dose efficace individuale assorbibile computata con i fattori di sicurezza consigliati e/o la stima dei valori medi di equivalente di dose individuale assorbibile risulta la seguente: Tabella 3 equivalente di dose efficace o dose globale (H): 6 <= H < 20 msv/anno equivalente di dose al cristallino (H): 45 <= H <150 msv/anno equivalente di dose alla pelle/estremità (H): 150 <= H <500 msv/anno in questo caso sarà classificato Lavoratore esposto di categoria A. Tutti i lavoratori ai quali non risulta applicabile la metodologia sopra esposta in quanto non interessati ad attività lavorative che comportino l utilizzo di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sono assimilabili alle persone del pubblico e andranno, pertanto, classificati Lavoratori non esposti. 9

10 Art. 9 - Criteri da adottare ai fini della Classificazione delle aree di lavoro e regolamentazione degli accessi Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall'esperto qualificato, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno qualsiasi dei valori fissati per i lavoratori esposti di cat. A è classificata Zona Controllata. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall'esperto qualificato, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno dei limiti di dose fissati per le persone del pubblico, ma che non debba essere classificata Zona Controllata, è classificata Zona Sorvegliata Le Zone Controllate devono essere delimitate e le modalità di accesso regolamentate. Le modalità di accesso alla Zona Controllata devono essere regolamentate secondo procedure scritte indicate dall Esperto Qualificato in apposite schede, non sostitutive della Normativa Interna di Radioprotezione, che devono essere affisse in maniera ben visibile presso ciascuna area di lavoro classificata Zona Controllata. Le Zone Controllate devono essere opportunamente segnalate; sulle porte di accesso ad ogni area di lavoro così classificata devono essere installati idonei dispositivi di segnaletica luminosa di rischio da r.i. e apposta opportuna segnaletica grafica. Il Direttore della U.O. ed il Preposto avranno cura di interdire l attività lavorativa nelle Zone Classificate al personale risultato Non Idoneo alla visita medica da parte del Medico Autorizzato/Classificato. Il Personale Non Classificato non può accedere ad una zona Controllata/Sorvegliata, senza l autorizzazione dell Esperto Qualificato e/o del Direttore della U.O. e solo dopo che siano state definite le modalità di accesso e le attività lavorative; Tutti i lavoratori, anche i lavoratori che partecipano ad attività con impiego di radiazioni ionizzanti in misura da non essere esposti al rischio di superare i valori di dose riportati in Tabella 1 e sono, pertanto, classificati Lavoratori Non Esposti, sono tenuti al rigoroso rispetto della Normativa Interna di Radioprotezione e al corretto impiego dei DPI specifici; Nelle Zone Controllate e Sorvegliate devono essere rispettate le disposizioni particolari per le lavoratrici esposte in età fertile e per le lavoratrici gestanti e in allattamento. Art Sorveglianza Medica Premesso che: a) il datore di Lavoro deve assicurare mediante uno o più Medici Autorizzati/Competenti la sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, degli apprendisti e studenti b) le funzioni di Medico Autorizzato e di Medico Competente non possono essere espletate dal datore di lavoro, né dai dirigenti che eserciscono e dirigono l'attività con radiazioni ionizzanti, né dai preposti che ad essa sovrintendono, né dagli addetti alla vigilanza: c) Il datore di lavoro deve assicurare ai medici di cui al punto a) le condizioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti. d) Il datore di lavoro deve consentire ai medici di cui al punto a) l'accesso a qualunque informazione o documentazione che questi ritengano necessaria per la valutazione dello stato di salute dei lavoratori esposti e delle condizioni di lavoro incidenti, sotto il profilo medico, sul giudizio di idoneità dei lavoratori. Si stabilisce, ai sensi dell'art. 83 del D.L.gs 230/95: 1. La Sorveglianza Medica dei lavoratori classificati esposti di categoria A viene assicurata tramite Medici Autorizzati, la Sorveglianza Medica dei lavoratori non classificati esposti di categoria B viene assicurata tramite Medici Competenti, secondo quanto previsto dall'incarico attribuito dal Datore di Lavoro ai singoli professionisti; 10

11 2. gli esposti di categoria A devono essere sottoposti a visita medica periodica almeno ogni sei mesi, mentre gli esposti di categoria B almeno una volta all anno. 3. Il datore di lavoro non può assegnare le persone di cui ai precedenti punti 1. e 2. ad alcuna attività che le esponga al rischio di radiazioni ionizzanti qualora le conclusioni mediche vi si oppongano. 4. Il Medico addetto alla sorveglianza medica comunica, durante la visita periodica, a ciascun lavoratore i suoi dati dosimetrici e lo indirizza agli uffici della U.O.S. di Fisica Sanitaria per eventuali ulteriori chiarimenti e/o informazioni 5. oltre ai compiti già previsti nel presente Regolamento, le attribuzioni dei Medici addetti alla sorveglianza medica sono quelle previste agli artt. 89 e 90 del D.L.gs 230/95 e s.m.i. Il datore di lavoro deve comunicare all'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio i nominativi dei medici autorizzati prescelti, con la dichiarazione di accettazione dell'incarico Art Personale autorizzato ad espletare attività con impiego di apparecchiature radiogene e sorgenti radioattive Premesso che il numero dei lavoratori esposti deve essere ridotto al minimo consentito dalle esigenze di lavoro e le esposizioni alle radiazioni ionizzanti debbono essere tenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile: 1) può essere esposto al rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti solo il personale adeguatamente informato e formato, autorizzato dal Direttore Sanitario o dal Direttore del Servizio Professioni Sanitarie, con giudizio di idoneità espresso dal Medico Autorizzato/Competente, classificato dall Esperto Qualificato, provvisto dei dosimetri individuali indicati dall Esperto Qualificato 2) Prima di iniziare l attività comportante l esposizione alle radiazioni deve essere compilata, a cura del Direttore della U.O. e controfirmata dal lavoratore, la Scheda di destinazione lavorativa e di rischio da radiazioni ionizzanti. Tale scheda deve essere preventivamente aggiornata ad ogni variazione della attività lavorativa e consegnata all'esperto Qualificato che provvede alla classificazione del lavoratore in via preventiva 3) La Direzione Sanitaria aggiorna l elenco del personale classificato tenendo conto delle comunicazioni pervenute dall Esperto Qualificato e contenute nella Relazione Tecnica annuale di aggiornamento della classificazione dei lavoratori esposti; 4) Il Direttore della U.O. esige la osservanza delle norme, sorveglia sulla loro applicazione e collabora con la Direzione Sanitaria per le procedure previste, fornendo tutte le indicazioni necessarie per una corretta valutazione dei rischi all Esperto Qualificato e al Medico Autorizzato; 5) Per tutte le zone Controllate e Sorvegliate valgono le disposizioni di cui al precedente Art. 9. Art Informazione e formazione del personale Il Direttore della U.O.C. Formazione e Ricerca Biotecnologica provvede alla informazione e formazione del personale sui rischi specifici e sulle precauzioni da adottare di concerto con il Esperto Qualificato e con il Medico Autorizzato/Competente. La informazione e formazione del personale deve essere effettuata prima che questi sia esposto al rischio da radiazioni ionizzanti e deve prevedere adeguate istruzioni in merito a: Generalità sulle radiazioni ionizzanti; Principi fondamentali della radioprotezione e sorveglianza fisica; Effetti delle radiazioni ionizzanti sull uomo; Dispositivi di sicurezza e mezzi di protezione; Norme interne di radioprotezione e norme specifiche di apparecchiature e impianti; Rischi collegati con l utilizzo delle apparecchiature e delle sorgenti radiogene con 11

12 particolare riferimento a quelle presenti presso la struttura di appartenenza; Norme di comportamento in caso di emergenza; Procedure di decontaminazione ove previsto. L informazione e la formazione devono essere ripetute periodicamente, con frequenza almeno quinquennale e comunque ogni qualvolta si verifichino cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado del rischio; la formazione del personale che opera in ambiti professionali direttamente connessi con l esposizione medica deve comprendere anche adeguate informazioni in merito alla protezione del paziente (D.Lgs 187/00) e, in particolare, sulle modalità di attuazione delle esposizioni nelle pratiche speciali. Art 13 - Dosimetria Per i lavoratori esposti di categoria A, in base al punto 7 dell allegato III del D. Lgs. 230/95, è obbligatoria l'assegnazione di uno o più dosimetri personali e la trasmissione della valutazione della dose al Medico Autorizzato con frequenza semestrale. Per i lavoratori esposti di categoria B, la valutazione della dose ricevuta o impegnata può essere effettuata mediante l'assegnazione di dosimetro personale oppure anche solo sulla base delle dosimetrie ambientali (punto 5, art.79, D. Lgs. 230/95). E obbligatoria la trasmissione delle dosi al Medico Competente con frequenza almeno annuale. Ai lavoratori che operano in ambito radiologico ma che risultano classificati Non Esposti a radiazioni ionizzanti non viene assegnato dosimetro individuale In Medicina Nucleare la valutazione della dose assorbita deve essere congruente con i risultati della dosimetria ambientale. La dose da contaminazione interna, ove reso necessario da particolari circostanze anomali di sospetto introduzione, deve essere determinata attraverso idonei metodi fisici e/o radiotossicologici. E compito dell Esperto Qualificato valutare l opportunità di estendere la dosimetria personale anche ai lavoratori esposti di categoria B. Le valutazioni dosimetriche potranno, altresì, essere utilizzate come strumento di verifica a posteriori, della efficacia del sistema di radioprotezione operativa posto in essere. Qualora si verifichi superamento dei 3/10 dei limiti di dose annuale e/o del limite operativo di dose/mese, l'esperto Qualificato condurrà una indagine sintetica verificando le modalità di esposizione del dosimetro individuale e interrogando il lavoratore esposto interessato e ne trasmetterà gli esiti tempestivamente al Medico Autorizzato e al Direttore Sanitario. In caso di verifica di reale esposizione con superamento dei limiti sopra indicati durante l'attività lavorativa, il Medico Autorizzato adotterà tutte le misure del caso, compreso l'eventuale temporaneo allontanamento del lavoratore da attività con rischio da radiazioni ionizzanti, dandone comunicazione al lavoratore, al Direttore Sanitario o al Direttore del Servizio Professioni Sanitarie, al Direttore della U.O. di afferenza e all'esperto Qualificato. Il Direttore Sanitario e il Direttore del Servizio Professioni Sanitarie hanno facoltà di approfondire l'indagine al fine di individuare eventuali responsabilità personali del lavoratore e/o eventuali sopraggiunte insufficienze nel sistema operativo di radioprotezione. 1. Dosimetri personali Nelle Zone Controllate e Sorvegliate, i lavoratori esposti devono operare muniti di dosimetri personali, se prescritti dall Esperto Qualificato e secondo le indicazioni del medesimo; Il dosimetro deve essere portato per tutto il tempo di permanenza nei locali interessati dalla esposizione alle radiazioni ionizzanti; Il dosimetro è personale e non può essere né ceduto o prestato ad altre persone, né utilizzato al di fuori della struttura di appartenenza; 12

13 Al termine del lavoro, il dosimetro deve essere riposto in un luogo ove non sussista possibilità alcuna di esposizione alle radiazioni; Il dosimetro non deve essere esposto, volontariamente, a sorgenti di radiazioni ionizzanti; Il dosimetro non deve venire a contatto di liquidi, né essere posto vicino a fonti di calore, né essere aperto o manomesso; Secondo la periodicità stabilita, il dosimetro deve essere consegnato alla persona incaricata di effettuare la sua sostituzione; Segnalare tempestivamente l'eventuale deterioramento o smarrimento del dosimetro affinché si possa procedere alla sua sostituzione; nell attesa l operatore non può frequentare la Zona Controllata e la Zona Sorvegliata. 2. Dosimetri ambientali E vietato manomettere, spostare o schermare, i dosimetri ambientali eventualmente posizionati, a cura dell Esperto Qualificato, nei locali o sulle apparecchiature. Art Modalità comportamentali Il Direttore della U.O. deve richiedere l autorizzazione al Direttore Sanitario prima di effettuare procedure nuove e/o diverse da quelle già autorizzate; quest ultimo, sentito l Esperto Qualificato per il parere di competenza, si esprimerà sull argomento; L acquisizione di nuove apparecchiature radiogene deve essere sottoposta al parere di competenza dell Esperto Qualificato, per l approntamento della documentazione tecnica preventiva (comunicazione preventiva di pratica o acquisizione di N.O. all impiego) e per il vincolante parere preventivo sul progetto; Il Direttore Sanitario comunica all Esperto Qualificato la volontà di cessare in via definitiva la detenzione di materie radioattive e/o apparecchiature radiogene nonché l effettiva avvenuta cessazione per il seguito di sua competenza; I generatori di radiazioni ionizzanti e/o il materiale radioattivo, compresi i rifiuti radioattivi, devono essere detenuti ed utilizzati solo nei locali appositi, il cui accesso è regolamentato ed eventualmente limitato. Detti locali devono essere classificati dall Esperto Qualificato; Il Direttore della U.O.C. di Medicina Nucleare è tenuto al rispetto dei limiti massimi di detenzione e di impiego di materiale radioattivo autorizzati, compresi i rifiuti contaminati. Nello svolgimento delle diverse attività con rischio da irradiazione e da contaminazione il Personale tutto dovrà attenersi scrupolosamente alle norme operative di protezione e sicurezza predisposte dall Esperto Qualificato e controfirmate dal Direttore Sanitario, riportate in allegato a parte. Art Comunicazioni sulla esposizione del personale L Esperto Qualificato, dopo aver classificato e/o aggiornato annualmente la classificazione dei lavoratori radioesposti, deve darne comunicazione alla Direzione Sanitaria, al Direttore del Servizio Professioni Sanitarie e ai Medici addetti alla Sorveglianza Medica. Ad ogni variazione di destinazione lavorativa - nuove assunzioni, cessazioni dal servizio, trasferimento a diversa attività lavorativa - il Direttore Sanitario o il Direttore del Servizio Professioni Sanitarie deve darne tempestiva comunicazione all Esperto Qualificato per consentire allo stesso l avvio di tutte le procedure di sua competenza. Si ricorda, inoltre, che la trasmissione dei dati innanzi citati consente sia il censimento corrente degli esposti e l'attivazione della sorveglianza medica, 13

14 sia l avvio delle procedure per consentire all Amministrazione la corresponsione della eventuale indennità contrattuale. In conclusione, le comunicazioni all Esperto Qualificato, relativamente al personale classificato devono essere : a. periodiche (annuali); b. ogni volta che vi è nuovo personale esposto; c. in caso di sospensione di attività che comporta radioesposizione; d. a fine attività; e. in caso di esposizione accidentale (con l indicazione della data dell evento). f. in caso di incidente (la comunicazione deve essere contestuale alla rilevazione dell evento). Art. 16 -Raccolta e smaltimento dei rifiuti radioattivi Il Direttore della U.O. di Medicina Nucleare è responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi. In particolare : a. sulla base di quanto predisposto dall Esperto Qualificato impartisce istruzioni relativamente alla raccolta, allo stoccaggio provvisorio ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi; b. designa, con ordine di servizio scritto, un preposto alla gestione dei rifiuti e ne dà comunicazione al Direttore Sanitario, al Direttore del Servizio Professioni Sanitarie ed al Servizio di Prevenzione e Protezione; c. provvede affinché i rifiuti radioattivi siano prodotti in minima quantità possibile, sia in termini di attività che di volume. Premesso che: 1) i rifiuti radioattivi devono essere stoccati nell apposito deposito segnalato con idonea cartellonistica e l'accesso al deposito deve essere consentito unicamente al personale autorizzato dal Responsabile dell U.O.; 2) i rifiuti radioattivi da consegnare alla ditta specializzata ed incaricata del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento, dovranno essere collocati negli appositi contenitori, forniti dalla ditta medesima, secondo le modalità e le indicazioni della stessa; 3) i rifiuti radioattivi decaduti, da smaltire nei contenitori R.O.T., sono comunque da considerarsi rifiuti speciali ovvero pericolosi, in relazione alla loro composizione e, pertanto, devono essere smaltiti adottando le procedure attualmente in vigore per i rifiuti pericolosi; 4) deve essere predisposto, conservato ed aggiornato un registro indicante il movimento dei rifiuti radioattivi di cui ai precedenti punti. Sono compiti del preposto che ne risponde direttamente al Direttore dell U.O.: a) la tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti radioattivi per i quali dovrà sempre annotare: carico: o la data di carico del rifiuto; o il nome dell operatore che ha effettuato il confezionamento; o il tipo di radionuclide; o l attività del radionuclide alla data del confezionamento; o la descrizione del materiale al quale il radiocontaminante è associato; o il numero progressivo del contenitore. 14

15 scarico: o la data dello scarico; o il tipo di radionuclide; o l attività del radionuclide alla data del confezionamento; o la descrizione del materiale al quale il radiocontaminante è associato; o il numero progressivo del contenitore; o la ditta alla quale il rifiuto è stato conferito. b) l invio di copia delle pagine del registro di carico e scarico recanti tutti i movimenti effettuati nel corso di ciascun anno solare alla Direzione Sanitaria e all'esperto qualificato ; c) la predisposizione dei documenti di trasporto per il conferimento alla Ditta aggiudicataria del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento (inclusa la dichiarazione di avvenuta sterilizzazione o disinfezione nel caso di rifiuti che presentino rischi batteriologici o virali). E dovere di ogni lavoratore: a. produrre la minor quantità di rifiuto radioattivo sia in termini di attività che di volume, compatibilmente con le esigenze di lavoro e di sicurezza; b. raccogliere separatamente i rifiuti non radioattivi da quelli radioattivi. E considerato radioattivo tutto ciò che viene a contatto con sorgenti radioattive sia liquide che solide e che è stato controllato adeguatamente; c. non versare negli scarichi fognari o in recipienti per la raccolta dei rifiuti non contaminati quelli potenzialmente radioattivi; d. raccogliere i rifiuti radioattivi suddividendoli in base alle loro caratteristiche (tempo di dimezzamento, grado di tossicità, stato chimico-fisico ecc.), seguendo quanto indicato dall Esperto Qualificato e dal Direttore dell U.O. o dal preposto o secondo le modalità indicate dalla ditta incaricata dello smaltimento; e. i rifiuti liquidi devono essere separati dai solidi. I contenitori devono portare la etichettatura di materiale radioattivo e tutte le indicazione relative al contenuto: radionuclide, attività, data di fine riempimento del contenitore. Se necessario schermare i contenitori. Art Personale addetto alle pulizie nell ambito dei locali Medicina Nucleare. Per il servizio di pulizia dei locali ove sussiste il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e di contaminazione radioattiva, il personale addetto alle pulizie deve essere in numero minimo indispensabile, individuato nominativamente (apposizione sull indumento da lavoro della tessera di riconoscimento), può eseguire le pulizie solo previa autorizzazione del Direttore Sanitario e sotto la responsabilità del Direttore della U.O.C. di Medicina Nucleare, sentito l Esperto Qualificato. Il personale addetto alle pulizie non può essere sostituito dalla ditta senza preavviso. La ditta aggiudicataria del servizio di pulizia e il personale addetto, devono attenersi alle seguenti indicazioni: a. la ditta deve adeguatamente informare ed addestrare il personale in materia di rischio radiologico, sulle modalità di esecuzione, in sicurezza, dei lavori, sulla segnaletica di sicurezza e su tutte le misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza e della salute e alla protezione dell ambiente. Il responsabile della ditta deve assicurarsi che le procedure raccomandate vengano rigorosamente eseguite; b. qualora l Esperto Qualificato abbia impartito specifiche indicazioni, deve indossare il dosimetro personale. Eseguire le pulizie, soffermandosi il minor tempo possibile nelle Zone Controllate e Sorvegliate, deve attenersi alle indicazioni impartite ed evitare di eseguire qualsiasi operazione, non stabilita in precedenza; 15

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