Deliberazione Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 10/3979

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1 Deliberazione Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 10/3979 Determinazione in ordine alla promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini della solidarietà sociale: anno (Lombardia, BUR 10 agosto 2015, n. 33) LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 11 dicembre 2006 n. 25 "Politiche regionali di intervento contro la povertà attraverso la promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale"; Rilevato che il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con Delib.C.R. n. X/978 del 9 luglio 2013, al programma 12, richiama il ruolo dei servizi e degli interventi che sono chiamati ad incidere nei momenti di maggiore fragilità familiare, con l'obiettivo di rispondere ai bisogni di ascolto, di cura, di sostegno e presa in carico; Viste le dd.gg.rr: - n. VIII/10533 del 18 novembre 2009 "Determinazioni in ordine ai requisiti di accreditamento degli enti non profit che si occupano dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale ex legge 25/2006"; n. VIII/10998 del 13 gennaio 2010 "Determinazione in ordine alla promozione dell'attività di recupero e n. IX/1471 del 30 marzo 2011 "Ulteriori determinazioni in ordine alla promozione dell'attività di recupero e n. IX 4878 del 21 febbraio 2013 "Determinazione in ordine alle attività di promozione del recupero e della che regolamentano le attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini della solidarietà sociale attraverso la definizione di requisiti, obiettivi, azioni, secondo quanto stabilito dalla legge regionale 11 dicembre 2006 n. 25, in particolare all'art. 2, per una messa a regime dell'attività a seguito della conclusione della fase sperimentale transitoria fissata nel 2009; Vista la Delib.G.R. X/1992 del 20 giugno 2014 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini della solidarietà sociale: approvazione piano regionale e schema tipo di convezione" che prevede, nello specifico, le azioni da sviluppare nel corso del secondo anno di intervento (2015); Precisato, nello specifico, che il provvedimento sopra citato, oltre che a garantire una continuità delle azioni di recupero e raccolta di prodotti alimentari da ridistribuire alle strutture caritative, anche in riferimento all'azione di recupero nei confronti degli espositori e punti di ristoro presenti in Expo 2015, ha individuato altresì, tra le azioni da svilupparsi nel corso del 2015, la realizzazione di iniziative mirate e propedeutiche a sviluppare una rete territoriale che porti alla definizione di un apposito protocollo di intesa con tutti i comuni lombardi volto alla realizzazione di una "dispensa sociale" e l'utilizzo della manifestazione di interesse come strumento per individuare le realtà presenti sul territorio; Vista la manifestazione di interesse "associata", di cui al comunicato regionale n. 75 del 13 maggio 2015, le cui finalità sono definite nella valorizzazione ed integrazione degli interventi realizzati dagli enti non profit presenti sul territorio al fine di dare avvio alla costruzione di una rete capillare di interventi di contrasto alla

2 povertà alimentare, tra loro complementari e in grado di garantire una sempre maggiore attenzione alle nuove vulnerabilità e al coinvolgimento di diversi servizi, per facilitare e attivare percorsi di prossimità; Preso atto che, a seguito di pubblicazione del su citato comunicato, con cui si invitava gli enti, in possesso dei requisiti di cui alla Delib.G.R /2009, a presentare manifestazione di interesse associata, per la realizzazione di interventi nel corso dell'anno 2015, secondo quanto previsto dal piano triennale di intervento contro la povertà (d.g.r. 1992/2014), sono pervenute n. 3 istanze di manifestazioni di interesse, di seguito specificate: 1. FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE ONLUS; 2. EMPORIO COOPERATIVA IES - Impresa Etica Sociale; 3. CENTRO DI RACCOLTA SOLIDALE PER IL DIRITTO AL CIBO in partnership con il progetto "ALLEANZA CONTRO LA POVERTÀ - Ente capofila Associazione Progetto Insieme Onlus; Precisato che tutte le istanze ricevute sono state fatte oggetto di analisi sia dal punto di vista procedimentale che dal punto di vista dei contenuti e delle azioni in esse contemplate e che, da tale analisi, è emerso quanto segue: a) dal punto di vista procedimentale: Fondazione Banco Alimentare Onlus. Le caratteristiche presentate soddisfano pienamente le condizioni dettate dalla manifestazione di interesse; Società cooperativa Sociale I.E.S. (Impresa Etica Sociale). Le caratteristiche presentate soddisfano solo parzialmente le condizioni dettate dalla manifestazione di interesse, in particolare per quanto riferito alla copertura territoriale e all'esistenza di rapporti con altre organizzazioni per offerta di servizi diversi dal recupero e distribuzione dei prodotti alimentari; Centro Di Raccolta Solidale per Il Diritto al Cibo in partnership con il progetto "Alleanza Contro la Povertà" - Ente capofila Associazione Progetto Insieme Onlus. Le caratteristiche presentate soddisfano solo parzialmente le condizioni dettate dalla manifestazione di interesse, in particolare per quanto riferito alla copertura territoriale; b) dal punto di vista dei contenuti e delle azioni: Fondazione Banco Alimentare Onlus agisce prioritariamente nel recupero di eccedenze e raccolta di beni alimentari da tutta la filiera agro alimentare e provvede alla distribuzione gratuita a enti non profit che assistono le persone in stato di bisogno; Società cooperativa Sociale I.E.S. (Impresa Etica Sociale) realizza l'emporio Solidale (esperienza già presente anche in altre realtà regionali) ubicato nel Comune di Cesano Boscone, dove le persone bisognose sono prese in carico attraverso un sistema di carta di credito a punti; Centro Di Raccolta Solidale Per Il Diritto al Cibo in partnership con il progetto "Alleanza Contro La Povertà" - Ente capofila Associazione Progetto Insieme Onlus che, attraverso una associazione temporanea di scopo, rappresentato da Comuni/Uffici di Piano e Provincia, prevede un percorso di collaborazione pubblico-privato dove, accanto alla distribuzione delle derrate alimentari, sono previste funzioni di ascolto e presa in carico delle persone, anche attivando dispositivi di sostegno aggiuntivi, ivi compreso il sostegno di progetti individuali con la messa a disposizione di borse lavoro o tirocini; Ritenuto importante sostenere e sviluppare una sempre maggiore attenzione al rapporto tra la persona e la sua comunità di appartenenza, facilitando il realizzarsi di forme di accordo territoriali, sperimentando forme di razionalizzazione della distribuzione degli aiuti attraverso l'integrazione ad interventi di ascolto, di accompagnamento;

3 Ritenuto altresì necessario potenziare l'attività di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari, coordinandola con le reti operanti nei territori, al fine di sostenere una partnership pubblico- privato non profit territoriale, dove il criterio della prossimità e la necessità di aumentare le sinergie da un punto di vista logistico/territoriale sono ritenute di rilevanza prioritaria; Valutata positivamente l'opportunità di garantire la continuità del percorso, da anni presente sul territorio lombardo, di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale, con il sostegno a percorsi di recente attivazione, ciascuno dei quali prevede un'attività che si consolida in una rete locale di attori del terzo settore e di enti pubblici, un soggetto capofila, con l'obiettivo principale di verificare una loro replicabilità, attraverso uno scambio e un confronto con i territori coinvolti, così come definito nel piano triennale di intervento contro la povertà (d.g.r. 1992/2014); Preso atto che dalla mappatura avviata si presenta una diversificazione delle tipologie di offerta degli enti, come segue: Organizzazioni che operano su un livello regionale. Possiedono capacità di magazzino e ricevono le derrate alimentari che distribuiscono poi a organizzazioni di livello inferiore; Organizzazioni che operano su un livello locale che molto spesso distribuiscono direttamente l'aiuto ai beneficiari, facendo parte di una rete multidimensionale; Ritenuto, a fronte di un progressivo sviluppo di forme di partnership mirate e coerentemente con quanto stabilito dalla Delib.G.R. 1992/2014 per l'anno 2015, di definire una forma di accordo territoriale in grado di garantire in modo continuativo ed integrato la risposta al fabbisogno alimentare, sempre più presente sul nostro territorio ed estesa alle diverse fasce di popolazione; Vista, altresì, la Delib.G.R. n del 24 luglio 2015 ad oggetto "Progetto sperimentale reti territoriali virtuose contro lo spreco alimentare (comuni, grande distribuzione organizzata, enti non profit) in attuazione del programma regionale di prevenzione dei rifiuti approvazione dello schema di protocollo d'intesa", presentata dalla Direzione Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile di concerto con la Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità, la Direzione Istruzione Formazione e Lavoro e la Direzione Commercio, Turismo e Terziario, in particolare per quanto riferito agli obiettivi di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti con finalità anche sociali; Rilevato dalle Manifestazioni di interesse, sopra descritte, che il numero delle persone assistite, sia in forma diretta che indiretta, nel corso dell'anno 2014 ammonta a complessive , secondo quanto certificato dagli enti capofila; Ritenuto di determinare la quota di cofinanziamento medio pro capite in euro 1,6613 a persona, tenuto conto dell'assegnazione annuale 2015 pari a euro ,00 e del numero delle persone assistite nel corso del 2014; Ritenuto altresì di destinare ulteriori euro ,00 a conclusione delle attività e tenuto conto, sulla base di un attento monitoraggio, dei risultati di servizio conseguiti nel corrente esercizio con particolare riguardo alle nuove realtà interessate dal sostegno alla rete delle azioni territoriali a valenza sperimentale, anche in considerazione della limitatezza del contributo di primo avvio; Tenuto conto di quanto sopra specificato e ritenuto di procedere alla seguente quantificazione dei contributi a cofinanziamento regionale: Supporto allo sviluppo delle attività di raccolta e distribuzione derrate alimentari su base regionale: euro ,00 a Fondazione Banco Alimentare Onlus; Sostegno alla realizzazione delle azioni territoriali a valenza sperimentale: - euro ,00 a Associazione Progetto Insieme Onlus, quale ente capofila "Alleanza contro la povertà";

4 - euro 1.929,00 a Società cooperativa Sociale I.E.S. (Impresa Etica Sociale); Dato atto che il contributo regionale di cui sopra trova copertura al capitolo , del bilancio del corrente anno; Visto l'allegato A) e B) "Schema tipo di convenzione" rispettivamente per la realizzazione dell'attività di raccolta e distribuzione derrate alimentari su base regionale e per la realizzazione delle azioni territoriali a valenza sperimentale, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; Dato atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; Vista la L.R. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità regionale e la legge regionale di approvazione del Bilancio di Previsione; Vista la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura; All'unamità dei voti espressi nelle forme di legge; Delibera per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 1. di dare attuazione a quanto previsto nel piano di azioni regionale di cui alla Delib.G.R. 1992/2014, per l'anno 2015, dando continuità al percorso, da anni presente sul territorio lombardo, di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale, e sostenendo la realizzazione di percorsi di recente attivazione, ciascuno dei quali prevede un'attività che si consolida in una rete locale di attori del terzo settore e di enti pubblici, un soggetto capofila, con l'obiettivo principale di verificare una loro replicabilità, attraverso uno scambio e un confronto con i territori coinvolti, così come presentate nella manifestazione di interesse associata di cui al comunicato n. 75 del 13 maggio 2015; 2. di determinare la quota di cofinanziamento medio pro capite in euro 1,6613 a persona, tenuto conto dell'assegnazione annuale 2015 pari a euro ,00 e del numero delle persone assistite nel corso del 2014; 3. di destinare ulteriori euro ,00 a conclusione delle attività e tenuto conto, sulla base di un attento monitoraggio, dei risultati di servizio conseguiti nel corrente esercizio con particolare riguardo alle nuove realtà interessate dal sostegno alla rete delle azioni territoriali a valenza sperimentale, anche in considerazione della limitatezza del contributo di primo avvio; 4. di rinviare a successivi provvedimenti del Direttore Generale competente l'individuazione dei criteri di monitoraggio e degli indicatori di risultato, di cui al punto precedente e delle altre modalità attuative del presente atto; 5. di articolare il contributo di cui al punto 2), a valere sul capitolo , come segue: Supporto allo sviluppo delle attività di raccolta e distribuzione derrate alimentari su base regionale: euro ,00 a Fondazione Banco Alimentare Onlus; Sostegno alla realizzazione delle azioni territoriali a valenza sperimentale: - euro ,00 a Associazione Progetto Insieme Onlus, quale ente capofila "Alleanza contro la povertà";

5 - euro 1.929,00 a Società cooperativa Sociale I.E.S. (Impresa Etica Sociale); 6. di approvare lo schema tipo di convenzione di cui all'allegato A) e B) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 7. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia nonché sul sito "Sezione trasparenza", adempiendo agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi del D.Lgs. 33/2013. Allegato A Schema tipo di convenzione SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETÀSOCIALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITÀ E ENTE NON PROFIT AVENTE SEDE LEGALE IN PREMESSO CHE: - Con legge regionale 11 dicembre 2006 n. 25 "Politiche regionale di intervento contro la povertà attraverso la promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale" è stato stabilito che Regione, nell'ambito delle proprie politiche volte alla concreta attuazione del principio di sussidiarietà, riconosce e promuove l'attività di solidarietà sociale e beneficienza svolta da enti non profit, impegnati nel recupero dalle aziende della grande distribuzione organizzata, della ristorazione collettiva e della produzione, delle eccedenze alimentari per la loro ridistribuzione ai soggetti che assistono persone in stato di indigenza; - Con Delib.C.R. 9 luglio 2013 n. X/78 "Programma Regionale di sviluppo X Legislatura" ed in particolare al programma 12 è stato richiamato il ruolo dei servizi e degli interventi che sono chiamati ad incidere nei momenti di maggiore fragilità famigliare, con l'obiettivo di rispondere ai bisogni di ascolto, di cura, sostegno e presa in carico; VISTE le DD.GG.RR: - N. VIII/10533 del 18 novembre 2009 "Determinazione in ordine ai requisiti di accreditamento degli enti non profit che si occupano dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale ex legge 25/2006"; - N. VIII/10998 del 13 gennaio 2010 "Determinazione in ordine alla promozione dell'attività di recupero e - N. IX/1471 del 30 marzo 2011 "Ulteriori determinazioni in ordine alla promozione dell'attività di recupero e

6 - N. IX 4878 del 21/02/2013 "Determinazioni in ordine alle attività di promozione del recupero e della che regolamentano le attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini della solidarietà sociale attraverso la definizione di requisiti, obiettivi, azioni, secondo quanto stabilito dalla legge regionale 11 dicembre 2006 n. 25, in particolare all'art. 2, per una messa a regime dell'attività a seguito della conclusione della fase sperimentale transitoria fissata nel CONSIDERATO che L'ente non profit è stato individuato a seguito di avviso pubblico per manifestazione di interesse "associata" di cui al comunicato n. 75 del 13 maggio 2015, a realizzare interventi per l'anno 2015, secondo quanto previsto dal piano triennale di interventi contro la povertà; VISTO Il piano regionale di intervento riguardante le azioni di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari, di cui all'allegato A) della Delib.G.R. del n. 1992/2014, articolato per obiettivi, azioni, anno di intervento ed indicatori di risultato; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 Oggetto della convenzione. La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione del Piano regionale di intervento riguardante le azioni di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ed in particolare delle azioni da svilupparsi nell'arco del secondo semestre 2015, per il raggiungimento degli obiettivi ad essi correlati ai sensi della legge regionale n. 25/2006. Il contributo ammesso a finanziamento, per l'anno di riferimento, è pari a euro. L'ente non profit si impegna a realizzare le azioni in modo coerente con quanto previsto dal piano regionale di intervento riguardante le azioni di recupero e distribuzione dei prodotti, relativamente al periodo sopra indicato, e nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella presente convenzione. Articolo 2 Obblighi, responsabilità e compiti dell'ente no profit. L'Ente non profit a seguito di presentazione, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, di specifico piano esecutivo relativo alla realizzazione delle azioni di cui alla manifestazione di interesse presentata, completo anche di cronoprogramma e relativo preventivo costi: a) è responsabile dell'esecuzione esatta ed integrale delle azioni relative alla raccolta e alla distribuzione delle derrate alimentari, realizzatesi nel corso dell'anno 2015, della corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso assegnati; b) è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dalla competente struttura regionale quand'anche in presenza di enti partner; c) sottopone alla Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità, per il tramite della struttura competente, le eventuali modifiche che dovessero essere necessarie nel corso della realizzazione delle azioni fornendo alla stessa le relative motivazioni;

7 d) è il solo destinatario dei contributi che riceve anche a nome dei partner, assicurando il rispetto delle norme in materia e delle disposizioni contenente nella presente convezione; e) è tenuto a rispettare, nell'esecuzione delle azioni previste, tutte le norme allo stesso applicabili, ivi compreso quelle in materia di pari opportunità e di tutela dei diversamente abili; f) invia alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità, per il tramite della struttura competente, tutti i documenti necessari ai fini della rendicontazione quali-quantitativa e di natura contabile amministrativa, consentendo altresì di svolgere eventuali controlli e verifiche in loco, collaborando alla loro corretta esecuzione; g) è tenuto a dare adeguata evidenza, per ogni comunicazione e informazione esterna, dell'impegno di Regione Lombardia sul sostegno delle iniziative intraprese dall'ente riguardanti il recupero e la distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale. In relazione agli obiettivi, azioni ed indicatori contenuti nel già citato piano regionale di intervento, si impegna a: a) rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno delle persone e delle famiglie, legate a necessità di natura alimentare, favorendo l'equa ripartizione delle risorse, attraverso la raccolta e la distribuzione dei generi alimentari agli enti assistenziali caritatevoli; b) promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura della nutrizione e della prevenzione delle patologie correlate, attraverso interventi di sensibilizzazione, a carattere informativo/formativo; c) promuovere gli accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare e gli enti assistenziali finalizzati a favorire la cessione dei beni non commerciabili ma ancora commestibili, la tutela dell'ambiente e la riduzione dei rifiuti; d) consolidare le sinergie con altre organizzazione presenti in Regione per la realizzazione di progetti comuni e) promuovere le attività di comunicazione presso enti pubblici, enti caritativi e presso privati; f) realizzare l'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale; g) organizzare ed avviare nei tempi e nei modi previsti l'attività descritta nella presente convenzione e, informare, per ogni singolo scostamento verificatosi rispetto alla pianificazione operativa, sia in termini temporali che di risultati previsti, la Regione Lombardia, con la quale verranno concordate prontamente le necessarie misure correttive; h) partecipare agli incontri, anche in sede regionale, stabiliti e concordati con la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità, per le aree di competenza; i) trasmettere alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità, Struttura Promozione della Famiglia e del Volontariato, un dettagliato rapporto, rispettivamente a tre mesi dalla sottoscrizione delle presente convenzione e allo scadere della stessa, corredata anche da regolare documentazione contabile, indispensabile ai fini della liquidazione delle somme di cui al successivo art. 6, comprovante gli oneri sostenuti, gli impegni di spesa, in proprio ed in relazione alle attività e ai servizi resi per il tramite degli enti partner; j) produrre, a corredo dei rendiconti periodici di gestione del contributo regionale concesso, la documentazione giustificativa degli oneri sostenuti. La rendicontazione finale dovrà essere certificata da organi statutari dell'ente; k) operare in stretto raccordo con la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità individuando un proprio referente che curerà i rapporti e le comunicazioni con la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità, nonché con gli uffici regionali, che si occuperanno del controllo e della vigilanza sulla realizzazione delle attività programmate. L'integrale e puntuale osservanza degli adempimenti prescritti nelle lettere precedenti, nessuno escluso, è condizione essenziale di liquidazione del contributo. Articolo 3 Modalità di intervento. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al citato piano regionale di intervento, l'ente si avvarrà dei propri mezzi, risorse e personale sia dipendente che volontario e potrà altresì servirsi di associazioni/enti ad essa collegati o convenzionati.

8 L'ente si impegna a realizzare il piano degli interventi impiegando operatori con adeguata esperienza del settore e ad assumere verso di essi e i terzi ogni responsabilità conseguente da fatto proprio e dei propri addetti, secondo la normativa vigente. Nell'avvalersi di mezzi, risorse e personale propri ovvero degli Enti, l'ente è unico responsabile per qualsiasi perdita, danno o pregiudizio causato a terzi nello svolgimento delle attività inerenti il programma ed esonera a tal fine la Regione da ogni onere e responsabilità. In qualità di soggetto responsabile dell'attuazione del piano di intervento nei termini, per gli oggetti e secondo le modalità in esso indicate, l'ente organizzerà le attività correlate, affidando eventualmente agli Enti partner la raccolta dei prodotti alimentari e la successiva distribuzione agli enti e alle associazioni caritatevoli che assistono le persone in stato di indigenza, svolgendo direttamente le attività di promozione e rappresentanza verso le aziende agro-alimentari e le grandi organizzazioni della distribuzione e della ristorazione collettiva e di formazione delle persone che collaborano al programma in forma volontaria e non. L'Ente elabora e promuove modelli di collaborazione diretta tra le aziende del settore alimentare e gli enti assistenziali, sfruttando anche le sinergie derivanti dal rapporto con gli Enti. Articolo 4 Direzione scientifica dell'attività e responsabile del piano di intervento. È affidato a... l'incarico di Responsabile regionale dell'attività di servizio, che dovrà attestare l'avvenuto avvio della stessa e formulare, entro il termine di trenta giorni dall'invio del rapporto conclusivo, un parere sull'esito del lavoro svolto e sulla corrispondenza con quanto previsto dalla presente convenzione, in rapporto all'attività considerata. Articolo 5 Durata. La presente convenzione decorre a partire dalla data di sottoscrizione e fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate, a tutto il In caso di mancata conclusione del piano di intervento, per quanto specificatamente stabilito, la presente convenzione potrà essere prorogata con apposito provvedimento per il tempo strettamente necessario e previo accertamento della presenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse e senza oneri aggiuntivi a carico della competente amministrazione. Articolo 6 Costi e modalità di erogazione. La Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità, per il tramite della struttura competente, riconosce all'ente non profit, per la realizzazione dell'attività di promozione di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale, un contributo di euro, oneri fiscali compresi, per le attività realizzate nel corso dell'anno 2015, dando atto che potranno essere valorizzate attività già consolidate nel periodo di competenza per un ammontare complessivo pari al 20% del contributo concesso. La somma di cui sopra verrà erogata all'ente non profit mediante successivi decreti a seguito della presa d'atto da parte del responsabile regionale dell'attività di servizio, dell'avvenuta realizzazione e della relativa rendicontazione, nei termini e nelle modalità oggetto del presente articolo. L'erogazione della suddetta somma avrà luogo a seguito di regolare presentazione di idoneo documento contabile, suddivisa in quote, come segue:

9 a) prima tranche pari al 60% del contributo di cui all'art. 6) della presente convenzione, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione del contributo, a seguito della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute a tutto settembre 2015, accompagnata da una relazione illustrativa degli interventi realizzati; b) la seconda tranche pari alla quota 40% del contributo di cui all'art. 6) della presente convenzione, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione del contributo, a seguito della presentazione delle spese sostenute, entro il 28 dicembre 2015, corredato da un rendiconto finale degli oneri sostenuti, accompagnata da una relazione illustrativa degli interventi realizzati. Articolo 7 Obblighi, responsabilità e compiti di regione Lombardia. Regione Lombardia - Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità, per il tramite della struttura competente, si impegna a: a) sostenere la realizzazione del piano regionale di interventi contro la povertà attraverso la promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà per una somma pari a euro, nelle modalità di cui al precedente punto 6); b) promuovere e sostenere ogni iniziativa utile, nell'ambito della propria programmazione ed in raccordo con le altre Direzione Generali Regionali e gli enti del sistema regionale, finalizzata all'integrazione degli strumenti di accompagnamento all'inclusione sociale delle persone in situazione di particolare vulnerabilità e alla riduzione degli "sprechi alimentari"; c) Regione Lombardia - Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità, non assume obbligo alcuno nei confronti dell'ente non profit accreditato, per quanto concerne le spese che lo stesso dovesse affrontare e sostenere in eccedenza della somma di cui all'art. 6; d) Fermo restando l'obbligo di informazione, la Direzione Generale, per il tramite della competente struttura, potrà richiedere all'ente ogni idonea documentazione sull'impiego del contributo regionale, esercitando ampia vigilanza sulla realizzazione delle attività programmate. In caso di accertata irregolarità nell'impiego delle somme assegnate a titolo di contributo, Regione Lombardia si riserva la facoltà di procedere al relativo recupero, nonché di revocare in tutto o in parte il medesimo contributo. Articolo 8 Controversie. Tutte le controversi che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro competente di Milano. Articolo 9 Spese contrattuali. La presente convenzione non è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (decr. ONLUS). Articolo 10 Trattamento dati personali. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 l'ente non profit contraente assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione del presente contratto, la cui titolarità resta in capo a Regione Lombardia.

10 Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del legale rappresentante. Responsabile del trattamento è l'ente non profit nella persona di. Responsabile del trattamento interno è il Direttore della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Volontariato e Pari Opportunità. Il soggetto contraente: dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari. si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto 5709 del 23 maggio 2006 (n.b.: che deve essere consegnato formalmente al contraente) nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio. si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato. si impegna a comunicare a Regione Lombardia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare Regione Lombardia, affinché quest'ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento. si impegna a nominare ed indicare a Regione Lombardia una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali" - si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze. consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di "sicurezza adottate." Articolo 11 Regime dei risultati. I risultati dell'attività da svolgere, saranno condivisi tra l'ente non profit e la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità, il loro utilizzo sarà libero, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni che potrebbero derivare, che i risultati esposti sono stati realizzati con il contributo della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità - Giunta Regione Lombardia. Articolo 12 Risoluzione del contratto. Nel caso di inosservanza delle clausole della presente convenzione, la risoluzione della stessa si intende regolata dalle vigenti norme in materia di risoluzione del contratto, prevista dal Codice Civile. Letto, confermato e sottoscritto Per la Direzione Generale Per l'ente non profit accreditato Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità Dott. Giovanni Daverio Dott.

11 Allegato B Schema tipo di convenzione SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETÀSOCIALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITÀ E ENTE NON PROFIT AVENTE SEDE LEGALE IN PREMESSO CHE: - Con legge regionale 11 dicembre 2006 n. 25 "Politiche regionale di intervento contro la povertà attraverso la promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale" è stato stabilito che Regione, nell'ambito delle proprie politiche volte alla concreta attuazione del principio di sussidiarietà, riconosce e promuove l'attività di solidarietà sociale e beneficienza svolta da enti non profit, impegnati nel recupero dalle aziende della grande distribuzione organizzata, della ristorazione collettiva e della produzione, delle eccedenze alimentari per la loro ridistribuzione ai soggetti che assistono persone in stato di indigenza; - Con Delib.C.R. 9 luglio 2013 n. X/78 "Programma Regionale di sviluppo X Legislatura" ed in particolare al programma 12 è stato richiamato il ruolo dei servizi e degli interventi che sono chiamati ad incidere nei momenti di maggiore fragilità famigliare, con l'obiettivo di rispondere ai bisogni di ascolto, di cura, sostegno e presa in carico; VISTE le DD.GG.RR: - N. VIII/10533 del 18 novembre 2009 "Determinazione in ordine ai requisiti di accreditamento degli enti non profit che si occupano dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale ex legge 25/2006"; - N. VIII/10998 del 13 gennaio 2010 "Determinazione in ordine alla promozione dell'attività di recupero e - N. IX/1471 del 30 marzo 2011 "Ulteriori determinazioni in ordine alla promozione dell'attività di recupero e - N. IX 4878 del 21/02/2013 "Determinazioni in ordine alle attività di promozione del recupero e della che regolamentano le attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini della solidarietà sociale attraverso la definizione di requisiti, obiettivi, azioni, secondo quanto stabilito dalla legge regionale 11 dicembre 2006 n. 25, in particolare all'art. 2, per una messa a regime dell'attività a seguito della conclusione della fase sperimentale transitoria fissata nel CONSIDERATO che

12 L'ente non profit è stato individuato, a seguito di avviso pubblico per manifestazione di interesse "associata" di cui al comunicato n. 75 del 13 maggio 2015, a realizzare interventi per l'anno 2015, secondo quanto previsto dal piano triennale di interventi contro la povertà, in particolare per quanto la realizzazione di iniziative mirate e propedeutiche a sviluppare una rete territoriale che porti alla definizione di un apposito protocollo di intesa con tutti i comuni lombardi volto alla realizzazione di una "dispensa sociale"; VISTO Il piano regionale di intervento riguardante le azioni di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari, di cui all'allegato A) della Delib.G.R. del n. 1992/2014, articolato per obiettivi, azioni, anno di intervento ed indicatori di risultato; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Oggetto della convenzione. La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione del Piano regionale di intervento riguardante le azioni di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ed in particolare delle azioni da svilupparsi nell'arco del secondo semestre 2015 relativamente alla realizzazione di iniziative mirate e propedeutiche a sviluppare una rete territoriale che porti alla definizione di un apposito protocollo di intesa con tutti i comuni lombardi volto alla realizzazione di una "dispensa sociale"; Il contributo ammesso a finanziamento, per l'anno di riferimento, è pari a euro,. L'ente non profit si impegna a realizzare le azioni in modo coerente con quanto previsto dal piano regionale di intervento riguardante le azioni di recupero e distribuzione dei prodotti, relativamente al periodo sopra indicato, e nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella presente convenzione. Art. 2 Obblighi, responsabilità e compiti dell'ente no profit. L'Ente non profit a seguito di presentazione, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, di specifico piano esecutivo relativo alla realizzazione delle azioni di cui alla manifestazione di interesse presentata, completo anche di cronoprogramma e relativo preventivo costi: a) è responsabile dell'esecuzione esatta ed integrale delle azioni relative al periodo giugno 2015-dicembre 2015, della corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso assegnati; b) è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dalla competente struttura regionale quand'anche in presenza di enti partner; c) sottopone alla competente alla Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità, per il tramite della struttura competente, le eventuali modifiche che dovessero essere necessarie nel corso della realizzazione delle azioni fornendo alla stessa le relative motivazioni; d) è il solo destinatario dei contributi che riceve anche a nome dei partner, assicurando il rispetto delle norme in materia e delle disposizioni contenente nella presente convezione; e) è tenuto a rispettare, nell'esecuzione delle azioni previste, tutte le norme allo stesso applicabili, ivi compreso quelle in materia di pari opportunità e di tutela dei diversamente abili; f) invia alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità, per il tramite della struttura competente, tutti i documenti necessari ai fini della rendicontazione quali-quantitativa e di natura contabile amministrativa, consentendo altresì di svolgere eventuali controlli e verifiche in loco, collaborando alla loro corretta esecuzione;

13 In relazione agli obiettivi, azioni ed indicatori contenuti nel già citato piano regionale di intervento, si impegna a: a) rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno delle persone e delle famiglie, legate a necessità di natura alimentare, favorendo l'equa ripartizione delle risorse, attraverso la raccolta e la distribuzione dei generi alimentari agli enti assistenziali caritatevoli; b) promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura della nutrizione e della prevenzione delle patologie correlate, attraverso interventi di sensibilizzazione, a carattere informativo/formativo; c) promuovere gli accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare e gli enti assistenziali finalizzati a favorire la cessione dei beni non commerciabili ma ancora commestibili, la tutela dell'ambiente e la riduzione dei rifiuti; d) consolidare le sinergie con altre organizzazione presenti in Regione per la realizzazione di progetti comuni; e) promuovere le attività di comunicazione presso enti pubblici, enti caritativi e presso privati; f) realizzare l'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale; g) organizzare ed avviare nei tempi e nei modi previsti l'attività descritta nella presente convenzione e, informare, per ogni singolo scostamento verificatosi rispetto alla pianificazione operativa, sia in termini temporali che di risultati previsti, la Regione Lombardia, con la quale verranno concordate prontamente le necessarie misure correttive; h) partecipare agli incontri, anche in sede regionale, stabiliti e concordati con la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità; i) trasmettere alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità - Struttura Promozione della Famiglia e del Volontariato un dettagliato rapporto, rispettivamente a tre mesi dalla sottoscrizione delle presente convenzione e allo scadere della stessa, corredata anche da regolare documentazione contabile, indispensabile ai fini della liquidazione delle somme di cui al successivo art. 6, comprovante gli oneri sostenuti, gli impegni di spesa, in proprio ed in relazione alle attività e ai servizi resi per il tramite degli enti partner; j) produrre, a corredo dei rendiconti periodici di gestione del contributo regionale concesso, la documentazione giustificativa degli oneri sostenuti. La rendicontazione finale dovrà essere certificata da organi statutari dell'ente; k) operare in stretto raccordo con la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità individuando un proprio referente che curerà i rapporti e le comunicazioni con la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità, nonché con gli uffici regionali, che si occuperanno del controllo e della vigilanza sulla realizzazione delle attività programmate. L'integrale e puntuale osservanza degli adempimenti prescritti nelle lettere precedenti, nessuno escluso, è condizione essenziale di liquidazione del contributo. Articolo 3 Modalità di intervento. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al citato piano regionale di intervento, l'ente si avvarrà dei propri mezzi, risorse e personale sia dipendente che volontario e potrà altresì servirsi di associazioni/enti ad essa collegati o convenzionati. L'ente si impegna a realizzare il piano degli interventi impiegando operatori con adeguata esperienza del settore e ad assumere verso di essi e i terzi ogni responsabilità conseguente da fatto proprio e dei propri addetti, secondo la normativa vigente. Nell'avvalersi di mezzi, risorse e personale propri ovvero degli Enti, l'ente è unico responsabile per qualsiasi perdita, danno o pregiudizio causato a terzi nello svolgimento delle attività inerenti il programma ed esonera a tal fine la Regione da ogni onere e responsabilità. In qualità di soggetto responsabile dell'attuazione del piano di intervento nei termini, per gli oggetti e secondo le modalità in esso indicate, l'ente provvederà ad attuare in via sperimentale gli interventi posti in

14 essere a livello territoriale e finalizzate allo sviluppo di una rete territoriale, coerentemente con gli obiettivi presenti nella Delib.G.R. 1992/2014. Articolo 4 Direzione scientifica dell'attività e responsabile del piano di intervento. È affidato a... l'incarico di Responsabile regionale dell'attività di servizio, che dovrà attestare l'avvenuto avvio della stessa e formulare, entro il termine di trenta giorni dall'invio del rapporto conclusivo, un parere sull'esito del lavoro svolto e sulla corrispondenza con quanto previsto dalla presente convenzione, in rapporto all'attività considerata. Articolo 5 Durata. La presente convenzione decorre a partire dalla data di sottoscrizione e fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate, a tutto il In caso di mancata conclusione del piano di intervento, per quanto specificatamente stabilito per il primo anno di attuazione, la convenzione potrà essere prorogata con apposito provvedimento per il tempo strettamente necessario e previo accertamento della presenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse e senza oneri aggiuntivi a carico della competente amministrazione. Articolo 6 Costi e modalità di erogazione. La Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità, per il tramite della struttura competente, riconosce all'ente non profit, per la realizzazione dell'attività di promozione di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale, un contributo di euro, oneri fiscali compresi, per le attività realizzate nel corso dell'anno La somma di cui sopra verrà erogata all'ente non profit mediante successivi decreti a seguito della presa d'atto da parte del responsabile regionale dell'attività di servizio, dell'avvenuta realizzazione e della relativa rendicontazione, nei termini e nelle modalità oggetto del presente articolo. L'erogazione della suddetta somma avrà luogo a seguito di regolare presentazione di idoneo documento contabile, suddivisa in quote, come segue: a) prima tranche pari al 60% del contributo di cui all'art. 6) della presente convenzione, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione del contributo, a seguito della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute a tutto settembre 2015, accompagnata da una relazione illustrativa degli interventi realizzati; b) la seconda tranche pari alla quota 40% del contributo di cui all'art. 6) della presente convenzione, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione del contributo, a seguito della presentazione delle spese sostenute entro la data di scadenza, corredata da un rendiconto finale degli oneri sostenuti, accompagnata da una relazione illustrativa degli interventi realizzati. Articolo 7 Obblighi, responsabilità e compiti di regione Lombardia. Regione Lombardia - Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità, per il tramite della struttura competente, si impegna a:

15 a) sostenere la realizzazione del piano regionale di interventi contro la povertà attraverso la promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà per una somma pari a euro, nelle modalità di cui al precedente punto 6); b) promuovere e sostenere ogni iniziativa utile, nell'ambito della propria programmazione ed in raccordo con le altre Direzione Generali Regionali e gli enti del sistema regionale, finalizzata all'integrazione degli strumenti di accompagnamento all'inclusione sociale delle persone in situazione di particolare vulnerabilità e alla riduzione degli "sprechi alimentari"; c) Regione Lombardia - Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità, non assume obbligo alcuno nei confronti dell'ente non profit accreditato, per quanto concerne le spese che lo stesso dovesse affrontare e sostenere in eccedenza della somma di cui all'art. 6; d) Fermo restando l'obbligo di informazione, la Direzione Generale, per il tramite della competente struttura, potrà richiedere all'ente ogni idonea documentazione sull'impiego del contributo regionale, esercitando ampia vigilanza sulla realizzazione delle attività programmate. In caso di accertata irregolarità nell'impiego delle somme assegnate a titolo di contributo, Regione Lombardia si riserva la facoltà di procedere al relativo recupero, nonché di revocare in tutto o in parte il medesimo contributo. Articolo 8 Controversie. Tutte le controversi che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro competente di Milano. Articolo 9 Spese contrattuali. La presente convenzione non è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (decr. ONLUS). Articolo 10 Trattamento dati personali. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 l'ente non profit contraente assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione del presente contratto, la cui titolarità resta in capo a Regione Lombardia. Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del legale rappresentante. Responsabile del trattamento è l'ente non profit nella persona di. Responsabile del trattamento interno è il Direttore della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Volontariato e Pari Opportunità. Il soggetto contraente: dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari.

16 si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto 5709 del 23 maggio 2006 (n.b.: che deve essere consegnato formalmente al contraente) nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio. si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato. si impegna a comunicare a Regione Lombardia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare Regione Lombardia, affinché quest'ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento. si impegna a nominare ed indicare a Regione Lombardia una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali"; si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze. consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di "sicurezza adottate." Articolo 11 Regime dei risultati. I risultati dell'attività da svolgere, saranno condivisi tra l'ente non profit accreditato e la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Social, Volontariato e Pari Opportunità e, il loro utilizzo sarà libero, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni che potrebbero derivare, che i risultati esposti sono stati realizzati con il contributo della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opprtunità - Giunta Regione Lombardia. Articolo 12 Risoluzione del contratto. Nel caso di inosservanza delle clausole della presente convenzione, la risoluzione della stessa si intende regolata dalle vigenti norme in materia di risoluzione del contratto, prevista dal Codice Civile. Letto, confermato e sottoscritto Per la Direzione Generale Per l'ente non profit accreditato Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità Dott. Giovanni Daverio Dott.

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