Bollettino mensile Nuova serie Anno I n. 7/201 3 Pubblicato il 30 agosto 2013

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1 Bollettino mensile Nuova serie Anno I n. 7/201 3 Pubblicato il 30 agosto 2013

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3 (decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135) Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio Direzione e Redazione presso l Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Servizio Studi e Gestione Dati Divisione Studi e Statistiche Via del Quirinale, ROMA Tel. 06/ Fax 06/ bollettino@ivass.it Direttore Responsabile: Dr. Fausto PARENTE

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5 Indice 1. PROVVEDIMENTI ivass PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE... 3 Provvedimento n. 7 del 16 luglio 2013 Disposizioni in materia di gestione dei rapporti assicurativi via web, attuativo dell articolo 22, comma 8, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n Modifiche al regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE... 7 Provvedimento prot. n del 16 luglio 2013 Assicurazioni Generali S.p.A. - Istanza di autorizzazione, ai sensi dell art. 79 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e dell art. 8 del Regolamento Isvap n. 26 del 4 agosto 2008, per l acquisizione della partecipazione di controllo della società CEABS Serviços S.A.. Provvedimento... 7 Provvedimento prot. n del 16 luglio 2013 Assicurazioni Generali S.p.A. - Istanza di autorizzazione, ai sensi dell art. 79 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e dell art. 8 del Regolamento Isvap n. 26 del 4 agosto 2008, per l acquisizione della partecipazione di controllo della società Parizska 26, s.r.o.. Provvedimento,... 8 Provvedimento prot. n del 16 luglio 2013 Fata Assicurazioni Danni S.p.A. e Jupiter 12 S.r.l. Autorizzazione, ai sensi dell art. 201 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di Jupiter 12 S.r.l. in Fata Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento... 9 Provvedimento prot. n del 16 luglio 2013 Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Inclusione di passività subordinate nel margine di solvibilità disponibile. Provvedimento Provvedimento prot. n del 16 luglio 2013 Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Modifica statutaria. Provvedimento...11 Provvedimento prot. n del 25 luglio 2013 Autorizzazione, ai sensi dell art. 201 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione in Fondiaria-Sai S.p.A. di Unipol Assicurazioni S.p.A., Premafin Finanziaria S.p.A. ed eventualmente Milano Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento provvedimenti sanzionatori SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI INTERMEDIARI E PERITI Provvedimento prot. n del 5 febbraio 2013 Sig. Calderone Diego Procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 330 e 331 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n Provvedimento atti comunitari di interesse per il settore assicurativo SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL UNIONE EUROPEA

6 4. altre notizie TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse II

7 1. PROVVEDIMENTI ivass

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9 Provvedimenti IVASS Provvedimenti di carattere generale 1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE Provvedimento n. 7 del 16 luglio 2013 Disposizioni in materia di gestione dei rapporti assicurativi via web, attuativo dell articolo 22, comma 8, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n Modifiche al regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio L IVASS VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private ed in particolare l articolo 30, il quale prevede che le imprese di assicurazione operino con adeguati requisiti organizzativi; VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell IVASS; VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese ed in particolare l articolo 22, comma 8, il quale prevede che, al fine di favorire una più efficace gestione dei rapporti contrattuali assicurativi anche in via telematica, l IVASS, sentite l ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, disciplini con proprio regolamento le modalità attraverso cui le imprese di assicurazione auto rizzate all esercizio dei rami danni e vita, nell ambito dei requisiti organizzativi di cui all articolo 30 del Codice delle assicurazioni, prevedono nei propri siti internet apposite aree riservate a ciascun contraente; VISTO il Regolamento ISVAP del 26 maggio 2010, n. 35, recante disposizioni in materia di obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi; RITENUTA l opportunità di integrare le disposizioni attuative de l citato articolo 22 comma 8 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 nel Regolamento ISVAP del 26 maggio 2010, n. 35 adotta il seguente PROVVEDIMENTO Art. 1 (Modifiche all articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010) 3

10 Bollettino IVASS n. 7/ All articolo 3, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, dopo le parole 38, per la parte relativa alla archiviazione e conservazione de i documenti, sono aggiunte le parole gli articoli 38 bis, 38 ter, 38 quater e 38 quinquies ad eccezione dei contratti relativi all assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Art. 2 (Inserimento del TITOLO IV - Informativa via web al contraente, nel Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010) 1. Nel Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, nella PART E II - Obblighi di informativa - dopo il TITO LO III, è inserito il seguente titolo: TITOLO IV Informativa via web al contraente. Art. 38 bis (Aree riservate nei siti internet) 1. Le imprese prevedono nei propri siti internet apposite aree riservate attraverso le quali ciascun contraente può accedere alla propria posizione assicurativa e consultare almeno: a) b) c) d) e) f) le coperture assicurative in essere; le condizioni contrattuali sottoscritte; lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze; per le polizze vita, incluse le polizze unit linked e index linked, e per le operazioni di capitalizzazione, anche il valore di riscatto della polizza; per le polizze vita unit linked e index linked, anche il valore della posizione sulla base della valorizzazione corrente delle quote o del valore di riferimento; per i contratti di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore, anche l attestazione sullo stato del rischio. 2. L informativa di cui al comma 1 comprende l indicazione dei massi mali, del valore del bene oggetto di copertura, la data e l importo dei premi in scadenza, oltre ad ogni altro elemento utile a fornire al contraente un informativa completa e personalizzata con riguardo alla sua specifica posizione assicurativa. 3. Per i contratti stipulati prima del 1 settembre 2013 l informativa relativa alle condizioni contrattuali di cui al comma 1, lettera b), può essere fornita anche mediante una rappresentazione sintetica di tali condizioni. Il contraente può in ogni caso richiedere la pubblicazione integrale delle condizioni contrattuali sottoscritte. 4. Le imprese aggiornano le informazioni contenute nelle aree riservate con una tempistica coerente con le caratteristiche della copertura assicurativa a cui si riferiscono ed indicano chiaramente la data di aggiornamento. 5. Le imprese garantiscono la correttezza, la chiarezza e la trasparenza delle informazioni contenute nelle aree riservate, mediante l uso di un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. 4

11 Provvedimenti IVASS Provvedimenti di carattere generale Art. 38 ter (Rischi particolari) 1. Le imprese possono non attivare le aree riservate per le coperture relative a: a) rischi relativi a flotte di veicoli a motore o di natanti; b) grandi rischi; c) rischi agricoli stipulati ai sensi del decreto legislativo decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e ai relativi contratti integrativi; d) rischi connessi ad eventi specifici circoscritti in un limitato arco temporale; e) rischi accessori ad un prodotto o servizio in cui l importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore ai 100 euro. f) rischi assicurati con contratti collettivi stipulati per conto di c hi spetta ai sensi dell articolo 1891 c.c. 2. Le esclusioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti di assicurazione, individuali e collettivi, connessi a mutui e ad altri contratti di finanzi amento. Art. 38 quater (Accesso alle aree riservate) 1. Le aree riservate so no facilmente individuabili nella home page del sito internet dell impresa. 2. L accesso è consentito al contraente mediante credenziali identificative personali rilasciate dall impresa. 3. Nel caso di contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l onere economico connesso al pagamento dei premi o sono portatori di un interesse alla prestazione, l accesso alle aree riservate è consentito all assicurato oltre che al contraente. 4. Le imprese garantisco no la tutela della riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni resi disponibili nelle aree dedicate. Il livello di sicurezza è proporzionato alle funzioni messe a disposizione del contraente, anche ulteriori rispetto a quelle informative minime di cui all articolo 38 bis. 5. Le imprese garantisco no la gratuità e la continuatività del servizio e la fruibilità della connessione da qualsiasi postazione ed indicano nel sito modalità di contatto idonee a fornire tempestiva assistenza agli utenti nel caso di difficoltà di accesso o consultazione dell ar a. 6. Le imprese inseriscono nelle aree riservate messaggi pubblicitari o promozionali a condizione che il con traente abbia reso preventivo ed espresso consenso e ne garantiscono la riconoscibilità mediante una veste grafica che no n interferisca con i contenuti dell area riservata. Art. 38 quinquies (Informativa sull attivazione del servizio) 1. Le imprese rendono nota la possibilità di richiedere le credenziali di accesso all area riservata, specificandone le modalità, mediante pubblicazione di una apposita informativa sulla home page del sito internet. 2. L informativa di cui al comma 1 è altresì resa per iscritto in occasione della sottoscrizione 5

12 Bollettino IVASS n. 7/2013 del contratto di assicurazione. 3. Per i contratti stipulati prima del 1 settembre 2013 l informativa relativa alle aree riservate di cui al comma 2 è resa in occasione della prima comunicazione da inviare in adempimento degli obblighi di informativa previsti dalle disposizioni vigenti o da disposizioni contrattuali. Art. 38 sexies (Comunicazioni in corso di contratto mediante le aree riservate) 1. Le imprese possono adempiere agli obblighi di informativa in corso di contratto di cui agli articoli 2 e 4 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e di cui agli articoli 13, 14, 15, 24, 27, 28 e 37 del presente Regolamento mediante pubblicazione nell area riservata. Le comunicazioni e i documenti pubblicati nell area sono acquisibili su supporto durevole. 2. E fatta salva la facoltà del contraente di richiedere alle imprese l invto dell informativa di cui al comma 1 su supporto cartaceo. Art. 3 (Entrata in vigore) 1. Il presente Provvedimento entra in vigore il 1 settembre Le imprese si adeguano alle disposizioni del presente Provvedimento entro 60 giorni dall entrata in vigore. 3. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente Provvedimento, le imprese predispongono entro 4 mesi dall entrata in vigore stessa un piano di adeguamento da realizzare entro i successivi 6 mesi. 4. Per le imprese che alla data di entrata in vigore del Provvedimento hanno presentato all IVASS istanza di approvazione di un operazione societaria straordinaria, i termini di adeguamento di cui al commi 2 e 3 decorrono dalla data di efficacia dell operazione straordinaria. 5. Per i contratti in forma collettiva di cui all articolo 38 quater comma 3, introdotto nel Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, diversi da quelli connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, le imprese possono prevedere l accesso alle aree riservate solo per i contratti stipulati successivamente al 10 settembre 2013 Art. 4 (Pubblicazione) 1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell IVASS. Per il Direttorio Integrato Il Governatore della Banca d Italia 6

13 Provvedimenti IVASS Provvedimenti riguardanti singole imprese 1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE Provvedimento prot. n del 16 luglio 2013 Assicurazioni Generali S.p.A. - Istanza di autorizzazione, ai sensi dell art. 79 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e dell art. 8 del Regolamento Isvap n. 26 del 4 agosto 2008, per l acquisizione della partecipazione di controllo della società CEABS Serviços S.A.. Provvedimento Con lettera del 20 maggio 2013 Assicurazioni Generali S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione all acquisizione, per il tramite di Europ Assistance Brasil Serviços de Assistencia S.A., della partecipazione di controllo del capitale sociale della società CEABS Serviços S.A.. Al riguardo, avuto presente l esito dell istruttoria ed accertato che da detta operazione non deriva pericolo per la stabilità né emergono elementi di pregiudizio per la sana e prudente gestione, si autorizza Assicurazioni Generali S.p.A., ai sensi dell articolo 79 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 26 del 4 agosto 2008, all assunzione, per il tramite di Europ Assistance Brasil Serviços de Assistencia S.A., della partecipazioni di controllo nel capitale sociale della società CEABS Serviços S.A.. Per il Direttorio integrato Il Governatore della Banca d Italia Delibera n. 117 del 16 luglio

14 Bollettino IVASS n. 7/2013 Provvedimento prot. n del 16 luglio 2013 Assicurazioni Generali S.p.A. - Istanza di autorizzazione, ai sensi dell art. 79 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e dell art. 8 del Regolamento Isvap n. 26 del 4 agosto 2008, per l acquisizione della partecipazione di controllo della società Parizska 26, s.r.o.. Provvedimento. Con lettera del 1 luglio 2013 Assi curazioni Generali S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione all acquisizione, per il tramite di Ceska Pojistovna a.s., della partecipazione di controllo pari al 100% del capitale sociale della società a responsabilità limitata Parizska 26, s.r.o.. Al riguardo, avuto presente l esito dell istruttoria ed accertato che da detta operazione non deriva pericolo per la stabilità né emergono elementi di pregiudizio per la sana e prudente gestione, si autorizza Assicurazioni Generali S.p.A., ai sensi dell articolo 79 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 26 del 4 agosto 2008, all assunzione, per il tramite di Ceska Pojistovna a.s, della partecipazioni di controllo nel capitale sociale della società Parizska 26, s.r.o.. Per il Direttorio integrato Il Governatore della Banca d Italia Delibera n. 118 del 16 luglio

15 Provvedimenti IVASS Provvedimenti riguardanti singole imprese Provvedimento prot. n del 16 luglio 2013 Fata Assicurazioni Danni S.p.A. e Jupiter 12 S.r.l. Autorizzazione, ai sensi dell art. 201 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di Jupiter 12 S.r.l. in Fata Assicurazioni Danni S.p.A.. Provvedimento. Con lettera del 29 aprile 2013 Fata Assicurazioni Danni S.p.A. e Jupiter 12 S.r.l. hanno presentato istanza congiunta di autorizzazione, ai sensi dell art. 201 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e dell art. 24 del Regolamento ISVAP n. 14/2008, alla fusione per incorporazione di Jupiter 12 S.r.l. in Fata Assicurazioni Danni S.p.A.. Al riguardo, avuto presente l esito dell istruttoria, si accerta, ai sensi dell art. 201 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14/2008, la sussistenza dei requisiti per l autorizzazione alla fusione in oggetto. In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell art. 201 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la fusione per incorporazione di Jupiter 12 S.r.l. in Fata Assicurazioni Danni S.p.A.. Per il Direttorio Integrato Il Governatore della Banca d Italia Delibera n. 119 del 16 luglio

16 Bollettino IVASS n. 7/2013 Provvedimento prot. n del 16 luglio 2013 Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Inclusione di passività subordinate nel margine di solvibilità disponibile. Provvedimento. Con lettera del 31 maggio 2013, successivamente integrata in data 11 luglio, Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ha comunicato preventivamente l intenzione di emettere un prestito subordinato, per un importo fino a 500 milioni, da includere tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità individuale e corretto dell impresa. Al riguardo, avuto presente l esito dell istruttoria ed accertata la sostenibilità finanziaria dell operazione, anche tenuto conto dei profili di onerosità in relazione alla durata della stessa, si autorizza, ai sensi dell art. 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, degli artt. 15 e 22 del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008 e dell art. 16 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, l inserimento del suddetto prestito subordinato tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità individuale e corretto dell impresa fino al limite massimo del 25% del minor valore tra il margine disponibile ed il margine di solvibilità richiesto. Per il Direttorio Integrato Il Governatore della Banca d Italia Delibera n. 120 del 16 luglio

17 Provvedimenti IVASS Provvedimenti riguardanti singole imprese Provvedimento prot. n del 16 luglio 2013 Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Modifica statutaria. Provvedimento. Con lettera pervenuta in data 20 giugno 2013 Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell Assemblea straordinaria degli azionisti dell 11 giugno 2013 e ha chiesto l approvazione della modifica dell art. 5 dello statuto sociale. La modifica statutaria deliberata riguarda l aumento del capitale sociale da a , mediante l emissione di azioni da nominali euro 10,00 ciascuna, interamente sottoscritto e versato. Al riguardo, avuto presente l esito dell istruttoria, si accerta, ai sensi dell art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e prudente gestione. Ai sensi dell art del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento. Per il Direttorio Integrato Il Governatore della Banca d Italia Delibera n. 122 del 16/07/

18 Bollettino IVASS n. 7/2013 Provvedimento prot. n del 25 luglio 2013 Autorizzazione, ai sensi dell art. 201 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione in Fondiaria-Sai S.p.A. di Unipol Assicurazioni S.p.A., Premafin Finanziaria S.p.A. ed eventualmente Milano Assicurazioni S.p.A.. Provvedimento. Con lettera del 28 dicembre 2012, integrata in data 22 maggio 2013, Fondiaria-Sai S.p.A., Unipol Assicurazioni S.p.A., Premafin Finanziaria S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. hanno presentato istanza di autorizzazione, ai sensi dell art. 201 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14/2008, alla fusione per incorporazione in Fondiaria-Sai S.p.A. di Unipol Assicurazioni S.p.A., Premafin Finanziaria S.p.A. ed eventualmente Milano Assicurazioni S.p.A. La società incorporante per effetto dell operazione di fusione assumerà la denominazione sociale di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A.. Ad esito dell istruttoria svolta è stata accertata, ai sensi dell art. 201 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14/2008, la sussistenza, sia nell ipotesi di partecipazione che in quella di mancata partecipazione di Milano Assicurazioni S.p.A. all operazione in oggetto, dei presupposti per l autorizzazione della fusione, avuto riguardo alla sana e prudente gestione ed al possesso delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità della società incorporante, tenuto conto della fusione. Ciò posto questa Autorità autorizza, ai sensi dell art. 201 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la fusione per incorporazione in Fondiaria-Sai S.p.A. di Unipol Assicurazioni S.p.A., Premafin Finanziaria S.p.A. ed eventualmente Milano Assicurazioni S.p.A. ed approva le correlate modifiche da apportare allo statuto dell impresa incorporante. Per il Direttorio Integrato Il Governatore della Banca d Italia Delibera n. 128 del 25 luglio

19 3. provvedimenti sanzionatori

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21 Sanzioni 2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE ORDINANZA N. 1497/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera d), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00). ORDINANZA N. 1498/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Fondiaria-Sai s.p.a., con sede in Torino. rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00). ORDINANZA N. 1499/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Generali Italia s.p.a. (già Ina Assitalia s.p.a.), con sede in Mogliano Veneto (TV). combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 16, comma 1, del regolamento ISVAP 35/ mancato riscontro all interessato, entro il termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad un prodotto assicurativo vita. art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro ,00 (ventimila/00). ORDINANZA N. 1500/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Generali Italia s.p.a. (già Ina Assitalia s.p.a.), con sede in Mogliano Veneto (TV). combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 16, comma 1, del regolamento ISVAP 35/ mancato riscontro all interessato, entro il termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad un prodotto assicurativo vita. art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro ,00 (ventimila/00). 15

22 Bollettino IVASS n. 7/2013 ORDINANZA N. 1501/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Axa Mps Danni s.p.a., con sede in Roma. artt. 127 del d.lgs. 209/2005 e 11 del regolamento ISVAP 13/ mancato rilascio al contraente, entro il termine previsto, del certificato e contrassegno relativi ad una polizza r.c. auto. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.000,00 (tremila/00). ORDINANZA N. 1502/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l Italia, con sede in Milano. artt. 127 del d.lgs. 209/2005 e 11 del regolamento ISVAP 13/ mancato rilascio al contraente, entro il termine previsto, del certificato e contrassegno relativo a 12 polizze r.c. auto. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro ,00 (diciottomila/00). ORDINANZA N. 1503/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Assicuratrice Milanese s.p.a. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San Cesario sul Panaro (MO). rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA N. 1504/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Allianz s.p.a., con sede in Trieste. rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 420,00 (quattrocentoventi/00). 16

23 Sanzioni ORDINANZA N. 1505/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Alleanza Toro s.p.a., con sede in Torino. dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00). ORDINANZA N. 1508/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Zuritel s.p.a., con sede in Milano. rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro ,00 (diecimilaottocento/00). ORDINANZA N. 1509/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l Italia, con sede in Milano. dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 1510/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Generali Italia s.p.a. (già Ina Assitalia s.p.a.), con sede in Mogliano Veneto (TV). combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 16, comma 1, del regolamento ISVAP 35/ mancato riscontro all interessato, entro il termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad un prodotto assicurativo vita. art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro ,33 (tredicimilatrecentotrentatre/33). 17

24 Bollettino IVASS n. 7/2013 ORDINANZA N. 1511/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna. combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP 24/ mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo. art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 6.000,00 (seimila/00). ORDINANZA N. 1512/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano. dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro ,00 (quarantamila/00). ORDINANZA N. 1513/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano. rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. euro 8.100,00 (ottomilacento/00). ORDINANZA N. 1514/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). 18

25 Sanzioni ORDINANZA N. 1515/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Bernassola Maurizio, presso la residenza in Paliano (FR). combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/ mancato rispetto dell obbligo di separazione patrimoniale. art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 1.000,00 (mille/00). ORDINANZA N. 1516/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Fondiaria-Sai s.p.a., con sede in Torino. rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. euro 900,00 (novecento/00). ORDINANZA N. 1517/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Generali Italia s.p.a. (a seguito di conferimento di ramo d azienda di Assicurazioni Generali s.p.a.), con sede in Mogliano Veneto (TV). dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro ,00 (ventimilaquattrocento/00). ORDINANZA N. 1518/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Allianz s.p.a., con sede in Trieste. rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. euro 600,00 (seicento/00). 19

26 Bollettino IVASS n. 7/2013 ORDINANZA N. 1520/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Allianz s.p.a., con sede in Trieste. rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 1521/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Allianz s.p.a., con sede in Trieste. rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 1522/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Generali Italia s.p.a. (a seguito di conferimento di ramo d azienda di Assicurazioni Generali s.p.a.), con sede in Mogliano Veneto (TV). dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 420,00 (quattrocentoventi/00). ORDINANZA N. 1523/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna. combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP 24/ mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo. art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 4.000,00 (quattromila/00). 20

27 Sanzioni ORDINANZA N. 1524/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Fondiaria-Sai s.p.a., con sede in Torino. dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento al danneggiato. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 1525/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Vittoria Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento al danneggiato. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 1526/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Fondiaria-Sai s.p.a., con sede in Torino. rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 1527/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Zuritel s.p.a., con sede in Milano. rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). 21

28 Bollettino IVASS n. 7/2013 ORDINANZA N. 1528/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro ,00 (diecimilaottocento/00). ORDINANZA N. 1529/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro ,33 (cinquantatremilatrecentotrentatre/33). ORDINANZA N. 1530/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Fondiaria-Sai s.p.a., con sede in Torino. dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA N. 1531/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Fondiaria-Sai s.p.a., con sede in Torino. dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. euro 700,00 (settecento/00). 22

29 Sanzioni ORDINANZA N. 1532/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Genialloyd s.p.a., con sede in Milano. artt. 127 del d.lgs. 209/2005 e 11 del regolamento ISVAP 13/ mancato rilascio al contraente, entro il termine previsto, del certificato e contrassegno relativi ad una polizza r.c. auto. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). ORDINANZA N. 1533/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/ rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). ORDINANZA N. 1534/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano. rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 1535/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano. rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). 23

30 Bollettino IVASS n. 7/2013 ORDINANZA N. 1536/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). ORDINANZA N. 1537/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/ mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00). ORDINANZA N. 1538/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 420,00 (quattrocentoventi/00). ORDINANZA N. 1539/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Assicuratrice Milanese s.p.a. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San Cesario sul Panaro (MO). rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. euro 600,00 (seicento/00). 24

31 Sanzioni ORDINANZA N. 1540/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna. dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro ,00 (quarantamila/00). ORDINANZA N. 1541/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Fondiaria-Sai s.p.a., con sede in Torino. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA N. 1542/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Fondiaria-Sai s.p.a., con sede in Torino. rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro ,00 (quarantamila/00). ORDINANZA N. 1543/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00). 25

32 Bollettino IVASS n. 7/2013 ORDINANZA N. 1544/13 DELL 8 LUGLIO 2013 U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano. art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 6.000,00 (seimila/00). ORDINANZA N. 1545/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. euro 9.450,00 (novemilaquattrocentocinquanta/00). ORDINANZA N. 1546/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano. rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro ,00 (quarantamila/00). ORDINANZA N. 1547/13 DELL 8 LUGLIO 2013 Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). 26

33 Sanzioni ORDINANZA N. 1553/13 DELL 11 LUGLIO 2013 Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/ rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). ORDINANZA N. 1554/13 DELL 11 LUGLIO 2013 Generali Italia s.p.a. (già Ina Assitalia s.p.a.), con sede in Mogliano Veneto (TV). combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/ rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). ORDINANZA N. 1555/13 DELL 11 LUGLIO 2013 Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l Italia, con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/ mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). ORDINANZA N. 1556/13 DELL 11 LUGLIO 2013 Generali Italia s.p.a. (a seguito di conferimento di ramo d azienda di Assicurazioni Generali s.p.a.), con sede in Mogliano Veneto (TV). combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/ rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.750,00 (t remilasettecentocinquanta/00). 27

34 Bollettino IVASS n. 7/2013 ORDINANZA N. 1557/13 DELL 11 LUGLIO 2013 Tua Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP 24/ mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo. art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.000,00 (duemila/00). ORDINANZA N. 1558/13 DELL 11 LUGLIO 2013 Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro ,00 (diecimilaottocento/00). ORDINANZA N. 1559/13 DELL 11 LUGLIO 2013 Zuritel s.p.a., con sede in Milano. dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento al danneggiato. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 1562/13 DELL 11 LUGLIO 2013 Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna. rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. euro 600,00 (seicento/00). 28

35 Sanzioni ORDINANZA N. 1563/13 DELL 11 LUGLIO 2013 Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 1564/13 DELL 11 LUGLIO 2013 Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA N. 1565/13 DELL 11 LUGLIO 2013 Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l Italia, con sede in Milano. dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00). ORDINANZA N. 1566/13 DELL 11 LUGLIO 2013 Alleanza Toro s.p.a., con sede in Torino. rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005. euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00). 29

36 Bollettino IVASS n. 7/2013 ORDINANZA N. 1567/13 DELL 11 LUGLIO 2013 Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. euro 700,00 (settecento/00). ORDINANZA N. 1568/13 DELL 11 LUGLIO 2013 Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l Italia, con sede in Genova. rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00). ORDINANZA N. 1569/13 DELL 11 LUGLIO 2013 Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l Italia, con sede in Genova. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 2.100,00 (duemilacento/00). ORDINANZA N. 1570/13 DELL 11 LUGLIO 2013 Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l Italia, con sede in Genova. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). 30

37 Sanzioni ORDINANZA N. 1571/13 DELL 11 LUGLIO 2013 Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna. dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento al danneggiato. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 1572/13 DEL 12 LUGLIO 2013 Cardif Vita s.p.a. (già BNL Vita s.p.a.), con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 38, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 35, comma 5, del regolamento ISVAP 36/ mancato rispetto delle norme sulle comunicazioni periodiche relative alla copertura delle riserve tecniche. art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro ,00 (diecimila/00). ORDINANZA N. 1573/13 DEL 15 LUGLIO 2013 Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna. dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005. euro ,00 (ventottomila/00). ORDINANZA N. 1574/13 DEL 15 LUGLIO 2013 Assifin s.n.c. di F. & M. Casati, con sede in Torino e con domicilio eletto presso lo studio dell avv. Ruffolo Ugo, in Roma. combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/ mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati. art. 324, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro ,00 (ventimila/00). 31

38 Bollettino IVASS n. 7/2013 ORDINANZA N. 1575/13 DEL 15 LUGLIO 2013 Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna. dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005. euro ,00 (quattordicimiladuecentottanta/00). ORDINANZA N. 1576/13 DEL 15 LUGLIO 2013 Sara Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. euro 700,00 (settecento/00). ORDINANZA N. 1577/13 DEL 15 LUGLIO 2013 Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna. rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 1578/13 DEL 15 LUGLIO 2013 Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l Italia, con sede in Genova. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 2.700,00 (duemilasettecento/00). 32

39 Sanzioni ORDINANZA N. 1579/13 DEL 15 LUGLIO 2013 Generali Italia s.p.a. (a seguito di conferimento di ramo d azienda di Assicurazioni Generali s.p.a.), con sede in Mogliano Veneto (TV). rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 1580/13 DEL 15 LUGLIO 2013 Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l Italia, con sede in Milano. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00). ORDINANZA N. 1581/13 DEL 15 LUGLIO 2013 Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento al danneggiato. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 1582/13 DEL 15 LUGLIO 2013 Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. euro 600,00 (seicento/00). 33

40 Bollettino IVASS n. 7/2013 ORDINANZA N. 1583/13 DEL 15 LUGLIO 2013 Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA N. 1584/13 DEL 15 LUGLIO 2013 Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. euro 900,00 (novecento/00). ORDINANZA N. 1585/13 DEL 15 LUGLIO 2013 Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l Italia, con sede in Milano. dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. euro 700,00 (settecento/00). ORDINANZA N. 1586/13 DEL 15 LUGLIO 2013 Carige Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00). 34

41 Sanzioni ORDINANZA N. 1587/13 DEL 15 LUGLIO 2013 Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/ mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento al danneggiato. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 1588/13 DEL 15 LUGLIO 2013 Generali Italia s.p.a. (a seguito di conferimento di ramo d azienda di Assicurazioni Generali s.p.a.), con sede in Mogliano Veneto (TV). dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento al danneggiato. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 1589/13 DEL 15 LUGLIO 2013 Liguria Società di Assicurazioni s.p.a., con sede Milano. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/ mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). ORDINANZA N. 1590/13 DEL 15 LUGLIO 2013 Alleanza Toro s.p.a., con sede in Torino. artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/ mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto. art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00). 35

42 Bollettino IVASS n. 7/2013 ORDINANZA N. 1591/13 DEL 15 LUGLIO 2013 Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l Italia, con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP 24/ mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo. art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 2.000,00 (duemila/00). ORDINANZA N. 1592/13 DEL 16 LUGLIO 2013 Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna. rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 420,00 (quattrocentoventi/00). ORDINANZA N. 1593/13 DEL 16 LUGLIO 2013 Allianz s.p.a., con sede in Trieste. dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell offerta di risarcimento al danneggiato. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 1594/13 DEL 16 LUGLIO 2013 Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna. rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00). 36

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