del 22 settembre 1997 (Stato 11 luglio 2000)
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1 Ordinanza del DFE 1 sull agricoltura biologica del 22 settembre 1997 (Stato 11 luglio 2000) Il Dipartimento federale dell economia, visti gli articoli 11 capoverso 2, 12 capoverso 2, 18 lettere b, c e d e 23 dell ordinanza del 22 settembre sull agricoltura biologica; d intesa con il Dipartimento federale dell interno, ordina: Art. 1 Prodotti per il trattamento delle piante I prodotti per il trattamento delle piante elencati nell allegato 1 sono autorizzati nell agricoltura biologica. Art. 2 Concimi e prodotti ad essi equiparati I concimi e i prodotti ad essi equiparati elencati nell allegato 2 sono autorizzati nell agricoltura biologica. Art. 3 Ingredienti e sostanze ausiliarie per la lavorazione 1 Gli ingredienti (derrate alimentari e additivi) e le sostanze ausiliarie per la lavorazione elencati nell allegato 3 sono autorizzati nella preparazione delle derrate alimentari menzionate nell articolo 1 dell ordinanza del 22 settembre sull agricoltura biologica. Sono fatte salve le disposizioni della legislazione relativa alle derrate alimentari. 2 Le disposizioni generali della legislazione relativa alle derrate alimentari sono applicabili alla preparazione del vino. Art. 4 Elenco di Paesi I prodotti biologici provenienti dai Paesi elencati nell allegato 4 con le specificazioni necessarie possono essere commercializzati con la designazione prevista per l agricoltura biologica. Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio RU Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo. 2 RS RS
2 Agricoltura Allegato 1 4 (art. 1) Prodotti autorizzati per il trattamento delle piante 1. Metodi biologici e biotecnici lotta contro gli insetti mediante trappole e/o dispenser contenenti feromoni identici a quelli naturali, per esempio tecnica di confusione, feromoni di marcatura repellenti di origine vegetale e animale nemici naturali quali vespe solitarie, acari predatori, cimici predatrici, cecidomie, coccinelle, nematodi microrganismi naturali quali Bacillus thuringiensis, Granulosis virus e funghi patogeni degli insetti (nessun organismo geneticamente modificato) nonché i rispettivi prodotti derivati mezzi di lotta meccanica quali reti di protezione delle colture, barriere contro le limacce, trappole in materiale sintetico ricoperte di colla, fasce collose protettive Preparati contro le malattie fungine (fungicidi) preparati a base di zolfo preparati anorganici a base di rame preparati a base d argilla lecitina (non estratta da organismi geneticamente modificati) olii vegetali, per esempio di menta, di pino, di carvi e di finocchio preparati a base di sapone 3. Preparati contro i fitofagi (insetticidi, acaricidi) preparati a base di zolfo azadiractina (estratto di Neem) preparati a base di piretri (estratti di Chrysanthemum cinerariaefolium) estratto di Quassia rotenone (estratti di Derris sp., Lonchocarpus sp. e Therphrosia sp.) olii vegetali, per esempio di menta, di pino, di carvi e di colza olio di paraffina 4 Aggiornato dal n. I dell O del DFE del 7 dic (RU ). 2
3 Agricoltura biologica O del DFE olii minerali (solo in casi eccezionali, p. es. in caso d infestazione di cocciniglia di San José) preparati a base di sapone 4. Paste cicatrizzanti in frutticoltura, viticoltura e nella coltivazione di piante ornamentali cere e olii vegetali cera d api preparati a base di argilla preparati a base di calce 5. Coadiuvanti coadiuvanti per l aumento dell efficacia quali olio di resina di pino e olio di paraffina 3
4 Agricoltura Allegato 2 5 (art. 2) Concimi autorizzati e prodotti ad essi equiparati 6 Designazione Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l uso 1. Concimi aziendali Letame, liquame Residui del raccolto, concimi verdi Paglia, altro materiale di pacciamatura 2. Concimi commerciali e prodotti ad essi equiparati 2.1 Concimi minerali Fosfato naturale tenero* Fosfato allumino-calcico* Scorie di defosforazione (fosfati Thomas)* Sale grezzo di potassa (p.es. kainite, silvinite, ecc.) * Solfato di potassio contenente sale di magnesio* Solfato di potassio* Prodotto con sale grezzo di potassa. Da utilizzare soltanto dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di potassio sulla base di campioni di terreno Prodotto con sale grezzo di potassa. Da utilizzare soltanto dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di potassio sulla base di campioni di terreno * Da utilizzare in caso di bisogno comprovato 5 Aggiornato dal n. I dell O del DFE del 7 dic (RU ). 6 Sono salve le disposizioni dell O del 9 giu sulle sostanze (RS , dell O del 26 gen sui concimi (RS ) e dell O dell 8 mag sul libro dei fertilizzanti (RS ). In virtù dell ordinanza sui concimi, per concimi e prodotti ad essi equiparati si intendono: i concimi, gli additivi per concimi, i prodotti per la formazione di terriccio, i prodotti per rettificare il terreno, le colture di microrganismi per il trattamento di terreni, sementi o piante nonché i prodotti che influiscono sui processi biologici nel terreno. 4
5 Agricoltura biologica O del DFE Designazione Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l uso Carbonato di calcio di origine naturale (p.es. creta, marna, calcare macinato, alghe calcaree, creta fosfatica ecc.) Carbonato di calcio e magnesio (p. es. creta magnesiaca, calcare magnesiaco, dolomite, ecc.) Calce derivata dalla produzione di zucchero (Ricokalk) * Solfato di magnesio (p.es. kieserite)* Unicamente di origine naturale Soluzione di cloruro di calcio* Trattamento fogliare dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di calcio Solfato di calcio (gesso) Unicamente di origine naturale Zolfo elementare* Cloruro di sodio* Unicamente salgemma Argille preparate (p. es. perlite, vermiculite, ecc.) Farina di roccia (p. es. farina di quarzo, di basalto, di argilla, ecc.) 2.2 Concimi organici o organo-minerali Letame* Letame essiccato e deiezioni avicole disidratate* Deiezioni di animali, composte, inclusa la pollina e il letame* Escrementi liquidi di animali (liquame, urina)* Composto di rifiuti domestici organici* Prodotto costituito dal miscuglio di escrementi animali e da materiali vegetali (lettiera). Indicazione delle specie animali Indicazione delle specie animali Indicazione delle specie animali Impiego previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata Composto di rifiuti domestici raccolti separatamente. Unicamente rifiuti vegetali e animali. Prodotti in un sistema di raccolta chiuso e controllato. Concentrazione massima di cromo (VI) in mg/kg di materia secca: 0** * Da utilizzare in caso di bisogno comprovato. ** Limite di determinazione. Designazione Descrizione; requisiti in materia di composizione; con- 5
6 Agricoltura Torba Residui di fungaie Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti Guano* Miscela composta di materiale vegetale* I prodotti o sottoprodotti di origine animale citati di seguito*: farina di sangue polvere di ossa farina di carne polvere di zoccoli polvere di corna nero animale (carbone animale) farina di pesce polvere di piume e di peli lana cascami della fabbricazione del feltro, pellami (farina di pelli) peli e crini latticini Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale come: farina di panelli di semi oleosi gusci di cacao radichette di malto fibre e panelli di cocco vinaccia, melassa fecce dizioni per l uso Unicamente per l allevamento di piantine e i letturini La composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presente elenco. Il substrato dev essere compostato. Concentrazione massima di cromo (VI) in mg/kg di materia secca: 0** * Da utilizzare in caso di bisogno comprovato. ** Limite di determinazione. 6
7 Agricoltura biologica O del DFE Designazione Borlande ed estratti di borlande Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l uso Di origine svizzera, escluse le borlande estratte con sali ammoniacali Alghe e prodotti a base di alghe* Ottenuti direttamente e unicamente mediante: a. trattamenti fisici, ivi compresa la disidratazione, il congelamento e la macinazione; o b. estrazione con acqua o con soluzioni acquose acide e/o basiche; o c fermentazione Segatura e trucioli di legno Cortecce compostate Cenere di legno Estratti e preparati vegetali come infusi e tè Preparati bio-dinamici Legname non trattato chimicamente Legname non trattato chimicamente Legname non trattato chimicamente 2.3 Oligoelementi Oligoelementi* 2.4 Colture di microrganismi per il trattamento dei suoli Preparati di microrganismi (funghi, batteri)* Esclusi i microrganismi modificati geneticamente 3. Substrati Substrati Quota di torba: max. 70% vol. * Da utilizzare in caso di bisogno comprovato. ** Limite di determinazione. 7
8 Agricoltura 4. Substrati per la produzione di funghi Per la produzione di funghi possono essere utilizzati substrati, sempreché siano costituiti esclusivamente dalle componenti seguenti: 4.1 Letame ed escrementi animali Provenienti da aziende biologiche. 4.2 I substrati seguenti non provenienti da aziende biologiche, composti nella misura del 25 per cento del peso di tutte le componenti del substrato***, sempreché in aziende biologiche non siano disponibili gli stessi substrati e il loro bisogno sia riconosciuto dall ente di certificazione: Letame Prodotto costituito dal miscuglio di escrementi animali e da materiali vegetali (lettiera). Indicazione obbligatoria delle specie animali. Letame essiccato e deiezioni avicole disidratate Deiezione di animali, composte, inclusi la pollina e il letame Escrementi liquidi di animali (liquame, urina) 4.3 Altri prodotti di origine agricola (p. es. paglia) Indicazione obbligatoria delle specie animali. Indicazione obbligatoria delle specie animali. Impiego previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata. Provenienti da aziende biologiche. 4.4 Torba, legname Non trattato chimicamente. 4.5 Preparati di origine minerale Conformemente alla cifra 2.1 del presente allegato. 4.6 Acqua, terra *** Calcolato senza materiale di copertura, prima del compostaggio e dell aggiunta di acqua 8
9 Agricoltura biologica O del DFE Allegato 3 78 (art. 3) Ingredienti e sostanze ausiliarie per la lavorazione autorizzati Introduzione Nel presente allegato sono applicabili le definizioni seguenti: 1. Ingredienti di origine agricola: a. i prodotti agricoli semplici e i prodotti che ne risultano, ottenuti mediante lavaggio, pulizia, procedimenti termici e/o meccanici e/o fisici adeguati che provocano una riduzione del contenuto di umidità del prodotto in questione; b. i prodotti derivati dai prodotti menzionati alla lettera a ottenuti mediante altri procedimenti utilizzati nella trasformazione delle derrate alimentari, a meno che tali prodotti non appartengano alla categoria degli additivi alimentari. 2. Ingredienti di origine non agricola: gli ingredienti diversi dagli ingredienti di origine agricola, ma che appartengono almeno a una delle categorie seguenti: 2.1 additivi alimentari, compresi i supporti per additivi alimentari; 2.2 acqua e sale; 2.3 microrganismi, colture; 2.4 minerali (compresi gli oligoelementi), vitamine, amminoacidi e altri composti azotati. Parte A Ingredienti di origine non agricola A.1. Additivi alimentari, compresi i supporti Denominazione Osservazione E 170 Carbonato di calcio E 270 Acido lattico E 290 Diossido di carbonio E 296 Acido malico E 300 Acido ascorbico E 306 Estratti ricchi di tocoferolo Antiossidante nei grassi e negli oli 7 Aggiornato dal n. I dell O del DFE del 7 dic (RU ) e dell 11 giu (RU ). 8 Vedi anche le disp. fin. della modificazione dell 11 giu (RU ) alla fine del presente allegato. 9
10 Agricoltura Denominazione Osservazione E 322 Lecitine E 330 Acido citrico E 333 Citrati di calcio E 334 Acido tartarico (L(+) ) E 335 Tartrati di sodio E 336 Tartrati di potassio E 341 Monofosfato di calcio Agente lievitante per farina istantanea E 400 Acido alginico E 401 Alginato di sodio E 402 Alginato di potassio E 406 Agar-agar E 407 Carragenina E 410 Farina di semi di carrube E 412 Farina di semi di guar E 413 Gomma adragante E 414 Gomma arabica, gomma d acacia E 415 Gomma di xanthan E 416 Gomma di karaya E 440 Pectine E 500 Carbonati di sodio E 501 Carbonati di potassio E 503 Carbonati d ammonio E 504 Carbonati di magnesio E 516 Solfato di calcio SU 9 E 524 Idrossido di sodio Trattamento di superficie della panetteria trattata con soluzione alcalina E 938 Argon E 941 Azoto E 948 Ossigeno Aromi: sostanze e prodotti conformi alla definizione di cui all articolo 15 capoversi 2 lettera a e 3 dell ordinanza del 26 giugno sugli additivi (OAdd) che, secondo l articolo 6 capoverso 2 lettera a OAdd, sono designati come sostanza aromatica naturale o come estratto di aromi. A.2. Acqua e sale Acqua potabile Sali (con cloruro di sodio o cloruro di potassio come componenti di base, compresi gli agenti antiagglomeranti usuali) generalmente utilizzati nella trasformazione delle derrate alimentari. 9 Supporto di SU 10 RS
11 Agricoltura biologica O del DFE A.3. Colture di microrganismi Le colture di microrganismi utilizzate normalmente nella fabbricazione di derrate alimentari, ad eccezione degli organismi modificati geneticamente e dei loro prodotti derivati. A.4. Minerali (compresi gli oligoelementi) e vitamine Queste sostanze sono autorizzate unicamente se la loro utilizzazione nelle derrate alimentari in cui sono contenute è prescritta dalla legge. Per gli alimenti giusta l articolo 183 dell ordinanza del 1 marzo sulle derrate alimentari (ODerr), ai quali vengono aggiunti minerali o vitamine, decide l Ufficio federale della sanità pubblica nel quadro della procedura di autorizzazione giusta l articolo 168 ODerr, sempreché possano essere muniti di un riferimento all agricoltura biologica. Esso sente precedentemente l Ufficio federale dell agricoltura. A.5. Amminoacidi e altri componenti azotati Queste sostanze sono autorizzate unicamente se la loro utilizzazione nelle derrate alimentari in cui sono contenute è prescritta dalla legge. Parte B Sostanze ausiliarie per la lavorazione e altri prodotti che possono essere utilizzati per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente Denominazione Acqua Cloruro di calcio Carbonato di calcio Idrossido di calcio Solfato di calcio Cloruro di magnesio Carbonato di potassio Carbonato di sodio Acido citrico Idrossido di sodio Acido solforico Diossido di carbonio Azoto Etanolo Acido tannico Osservazione Agente coagulante Agente coagulante Agente coagulante Essiccamento dell uva Produzione di zucchero Produzione di olio e idrolisi dell amido Produzione di zucchero, fabbricazione di olio di colza Produzione di zucchero Solvente Ausiliario di filtrazione 11 RS
12 Agricoltura Denominazione Ovalbumina Caseina Gelatina Colla di pesce Oli vegetali Gel o soluzione colloidale di diossido di silicio Carbone attivo Talco Bentonite Caolino Terra di diatomee Perlite Gusci di nocciole Farina di riso Cera di api Cera di Carnauba Osservazione Lubrificanti, antiagglomeranti o agenti antischiumogeni Antiagglomerante Antiagglomerante Colture di microrganismi e enzimi: Le colture di microrganismi e gli enzimi utilizzati normalmente nella fabbricazione di derrate alimentari, ad eccezione degli organismi modificati geneticamente e dei loro derivati. Parte C Ingredienti di origine agricola che non sono stati prodotti biologicamente, comprese le piante selvatiche raccolte che non rispondono alle esigenze stabilite nell ordinanza biologica C.1. Prodotti vegetali non trasformati e prodotti che ne derivano ottenuti mediante i procedimenti descritti nell introduzione, cifra 1 lettera a: C.1.1. Frutti, noci e semi commestibili Noce di acagiù Papaia Frutto di granadiglia (frutto della passione) Noce di cola Ghiande Fieno greco Ciliegie delle Antille Uvaspina (Ribes crispa L.) Lamponi seccati (Rubus idaeus L.) Ribes rossi seccati (Ribes rubrum L.) Pinoli 12
13 Agricoltura biologica O del DFE C.1.2. Spezie ed erbe fini commestibili Galanga (Alpinia officinarum) Pepe della Giamaica (Pimenta dioica) Semi di rafano (Armoracia) Cardamomo (Fructus cardamomi) Cannella (Cinnamonmum zeylanicum) Chiodi di garofano (Syzygium aromaticum) Zenzero (Zingiber officinale) Crescione d acqua (Nasturtium officinale) C.1.3. Diversi Alghe, comprese le alghe marine C.2. Prodotti vegetali trasformati mediante le procedure menzionate nell introduzione, cifra 1 lettera b: C.2.1. Grassi e oli, anche raffinati ma non modificati chimicamente, derivati da vegetali diversi dai vegetali seguenti Cacao (Theobroma cacao) Noce di cocco (Cocos nucifera) Olive (Olea europaea) Girasoli (Helianthus annuus) C.2.2. Zuccheri, amidi, fecole, altri prodotti di cereali e tubercoli Zucchero di barbabietola Carta di riso Amido di riso e di mais ceroso Fruttosio C.2.3. Diversi Curry, composto da: - Coriandro (Coriandrum sativum) - Senape (Sinapsis alba) - Composta di finocchio (Foeniculum vulgare) - Zenzero (Zingiber offcinale) Proteine di piselli (Pisum ssp) Rum: esclusivamente da canna da zucchero C.3. Prodotti di origine animale Miele Gelatina Polvere di latticello Organismi acquatici commestibili, non provenienti dall acquicoltura Lattosio Siero di latte disidratato Herasuola 13
14 Agricoltura Disposizioni transitorie della modificazione dell 11 giugno I seguenti prodotti possono essere utilizzati fino al 31 gennaio 2000: Mango Polvere di fragole seccate Grasso di noce di cocco Grasso di cacao Amidi di cereali e fecole non modificati chimicamente 12 RU
15 Agricoltura biologica O del DFE Allegato 4 13 (art. 4) Elenco di Paesi Argentina 1. Prodotti: prodotti vegetali e derrate alimentari contenenti essenzialmente tali prodotti, conformemente all articolo 1 dell ordinanza del 22 settembre sull agricoltura biologica. 2. Provenienza: i prodotti vegetali e, se sono stati ottenuti secondo i metodi di produzione biologica, i componenti delle derrate alimentari contenenti essenzialmente tali prodotti, devono provenire dall Argentina. 3. Enti di certificazione: «Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert)» o «Organisación Internacional Agropecuaria (OIA)». 4. Data limite di ammissione: 31 dicembre Australia 1. Prodotti: prodotti vegetali e derrate alimentari contenenti essenzialmente tali prodotti, conformemente all articolo 1 dell ordinanza del 22 settembre 1997 sull agricoltura biologica. 2. Provenienza: i prodotti vegetali e, se sono stati ottenuti secondo i metodi di produzione biologica, i componenti delle derrate alimentari contenenti essenzialmente tali prodotti, devono provenire dall Australia. 3. Ente di certificazione: «Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)». 4. Data limite di ammissione: 31 dicembre Stati membri dell UE 1. Prodotti: prodotti vegetali e derrate alimentari contenenti essenzialmente tali prodotti, conformemente all articolo 1 dell ordinanza del 22 settembre 1997 sull agricoltura biologica. 2. Provenienza: i prodotti vegetali e, se sono stati ottenuti secondo i metodi di produzione biologica, i componenti delle derrate alimentari contenenti essenzialmente tali prodotti, devono provenire dall UE o essere importati: a. dalla Svizzera; o b. da un Paese terzo riconosciuto in virtù dell articolo 11 capoverso 1 del Regolamento (CEE) n. 2092/91 15 o 13 Aggiornato dal n. I dell O del DFE del 16 giu (RU ), dell'11 giu (RU ) e del 14 giu (RU ). 14 RS Ottenibile presso l Ufficio svizzero per l espansione commerciale (USEC), Stampfenbachstrasse 85, 8006 Zurigo. 15
16 Agricoltura c. da un Paese terzo, se un Paese membro dell UE ha riconosciuto, in virtù dell articolo 11 capoverso 6 del Regolamento (CEE) n. 2092/91, che in tale Paese un prodotto è stato ottenuto e controllato alle condizioni riconosciute dal Paese membro in questione. 3. Enti di certificazione: servizi o autorità di controllo previsti nell articolo 15 del Regolamento (CEE) n. 2092/ Data limite di ammissione: 31 dicembre Israele 1. Prodotti: prodotti vegetali e derrate alimentari contenenti essenzialmente tali prodotti, conformemente all articolo 1 dell ordinanza del 22 settembre 1997 sull agricoltura biologica. 2. Provenienza: i prodotti vegetali e, se sono stati ottenuti secondo i metodi di produzione biologica, i componenti delle derrate alimentari contenenti essenzialmente tali prodotti, devono provenire da Israele. 3. Enti di certificazione: «Dipartimento per la protezione e l ispezione dei vegetali (DPPI) del Ministero dell agricoltura» o «Servizio d ispezione delle derrate alimentari e dei prodotti vegetali destinati all esportazione dal Ministero dell industria e del commercio». 4. Data limite di ammissione: 31 dicembre Ungheria 1. Prodotti: prodotti vegetali e derrate alimentari contenenti essenzialmente tali prodotti, conformemente all articolo 1 dell ordinanza del 22 settembre 1997 sull agricoltura biologica. 2. Provenienza: i prodotti vegetali e, se sono stati ottenuti secondo i metodi di produzione biologica, i componenti delle derrate alimentari contenenti essenzialmente tali prodotti, devono provenire dall Ungheria. 3. Enti di certificazione: «Biokontroll Hungaria Közhasznu Tarsasag (Biokontrol Hungaria Kht.)» o «SKAL (Ufficio dell Ungheria)». 4. Data limite di ammissione: 31 dicembre
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