CAPITOLATO SPECIALE PER SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

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1 CAPITOLATO SPECIALE PER SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ART.1 - OGGETTO DELL'INCARICO L'incarico ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Rosignano M.mo, ai sensi dell'art. 1 della legge , n. 792, come modificata dal D.Lgs n. 209 e s.m.i., con particolare riferimento all'attività di consulenza, assistenza, collaborazione e gestione amministrativa delle polizze. ART. 2 - PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO Il Broker individuato, rappresentato da soggetto regolarmente iscritto al registro di cui all articolo 109 del D.Lgs. 209/2005 e s.m. e i., si impegna a fornire all'ente supporto completo in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni e servizi, indicate in via principale e non esaustiva: 1. Analisi dei rischi attinenti alla specifica attività dell'ente, finalizzata alla razionalizzazione della copertura assicurativa dell ente; 2. Analisi tecnico-assicurativa delle polizze esistenti, in relazione allo stato dei rischi presenti e delle migliori condizioni rinvenibili sul mercato assicurativo attuale; 3. Formulazione del Piano assicurativo ottimale e del Capitolato Speciale di appalto per il necessario affidamento dei servizi assicurativi, con stesura dei bandi di gara strutturati sulla base delle reali esigenze dell Ente, e/o altra documentazione richiesta, consulenza ed assistenza nel corso di svolgimento delle procedure volte all individuazione delle Compagnie contraenti, con redazione di idonee relazioni di valutazione nel merito delle proposte ricevute; 4. Gestione amministrativa delle polizze per l intera durata dei contratti di assicurazione, compresa la fase di gestione dei sinistri (anche di quelli già verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell incarico), la segnalazione delle scadenze di pagamento dei premi, l assistenza tecnica per tutte le vicende inerenti il Contratto stesso, con relazione periodica sulla gestione tecnico-amministrativa delle polizze e predisposizione di report annuali relativi allo stato dell intero pacchetto assicurativo dell Ente; 5. Aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze del Comune e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici; 6. Assistenza ai sinistri attivi del Comune al fine di abbreviare i tempi di liquidazione dei danni. Nei casi di controversie, l individuazione del perito e la proposta del legale è di competenza del Comune; 7. Assistenza e consulenza, nei sinistri passivi, previo ottenimento di informazioni dalla Compagnia Assicuratrice (liquidati, a riserva, in corso di liquidazione, respinti); 8. Trasmissione di informazioni inerenti le innovazioni legislative in materia di assicurazioni degli Enti Pubblici e formazione del personale delegato da questa Amministrazione alla gestione di tutte le attività inerenti le prestazioni assicurative; 9. Svolgimento servizi gratuiti aggiuntivi nei termini offerti in sede di gara. Le attività di cui sopra dovranno essere garantite a far data dal 1/1/2010, ancorché sia prevista l aggiudicazione della presente gara in data antecedente, ad eccezione di quelle elencate nei punti da 1 a 3, che dovranno essere intraprese sin dal momento dell aggiudicazione e svolte nei tempi necessari ad attivare la nuova gara per l affidamento futuro di contratti di assicurazione dell Ente, secondo i termini specificati al successivo articolo 11. ART.3 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE POLIZZE E PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI Il Comune di Rosignano Marittimo provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il broker e a tale scopo si impegna a far pervenire al Broker il versamento dei premi nel rispetto dei termini temporali previsti dai corrispondenti contratti assicurativi. La corresponsione al broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso. Il Broker, a seguito del versamento dei premi, rilascerà all Ente apposita documentazione quietanzata. Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia assicuratrice entro il termine indicato dalla rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato o omesso pagamento e dell eventuale sospensione della garanzia assicurativa. Il broker si impegna a predisporre la documentazione per lo svolgimento delle necessarie gare finalizzate all affidamento delle coperture assicurative, inserendo idonea clausola che preveda il pagamento dei premi, sia di perfezionamento che relativi alle successive scadenze, con una dilazione di 60 gg. dall effettiva decorrenza della copertura. ART.4 - DURATA DEL CONTRATTO L'incarico avrà durata triennale fino al 31/12/2012, salvo prosecuzione per un periodo ulteriore massimo di anni due. La prosecuzione è comunque subordinata all adozione di atto amministrativo idoneo da parte dall Ente ai sensi della vigente normativa sulla ripetizione dei servizi art. 57 comma 5 lett. b) del Codice dei contratti o alternativa consentita, sulla base del medesimo progetto di servizio, alle medesime condizioni o migliorative; in caso di prosecuzione, l Amministrazione avrà la facoltà di disdetta annuale, senza che il broker possa vantare alcun diritto e/o risarcimento. A far data dal 1/1/2010, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo del comune, come indicato all'articolo 2.

2 Le prestazioni di cui ai punti da 1 a 3 che precedono, dovranno essere rese entro due mesi dall aggiudicazione. In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il Broker, su richiesta dell'ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre 90 giorni, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker o all'ente. L'incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'albo dei mediatori di cui alla legge 792/84 come modificata dal D.Lgs 209/2005. ART. 5 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE Il servizio in oggetto sarà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n ART. 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA Per l ammissione alla gara, oltre a quanto previsto dal relativo DISCIPLINARE, è necessario essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti alla data di presentazione dell offerta: - Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato territorialmente competente (o altri Albi analoghi per i concorrenti stranieri di Paesi CEE); - Iscrizione all Albo dei Broker di cui alla legge , n. 792, come modificata dall art. 109 del D.Lgs n. 209, da almeno cinque anni antecedenti la data di scadenza del bando di gara; - possesso di polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale verso terzi della Società nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con massimale pari ad almeno ,00 Euro con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di rispettare dette condizioni per tutta la durata dell incarico; - non trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata, ai sensi dell art del Codice Civile ovvero, qualora l impresa si trovasse in detto stato, allega dichiarazione attestante l elenco delle imprese controllanti e/o controllate, conseguendo l esclusione sia delle imprese controllanti sia di quelle controllate in caso di rilevante partecipazione congiunta; - non sussistenza di partecipazioni di controllo o di collegamento con compagnie di assicurazione per tutte le società concorrenti; - Conseguimento di un volume di premi intermediati per il triennio 2005/2007, espressi in euro, non inferiore a 3 milioni annui (in caso di partecipazione in A.T.I., il volume dei premi intermediati si otterrà applicando ai premi di ciascuna raggruppata la percentuale di partecipazione all A.T.I. stessa); - Ubicazione di almeno una unità operativa nella regione Toscana o impegno a costituire un punto di riferimento in ambito regionale entro il termine di attivazione del servizio; - possesso di certificazione di sistemi di qualità, conformemente alle norme europee; - numero non inferiore a otto enti locali con incarico di brokeraggio in corso alla data di presentazione dell offerta, di cui almeno uno con numero di abitanti superiore a (in caso di partecipazione in A.T.I., il numero degli incarichi di brokeraggio per enti locali posseduto dalla capogruppo dovrà essere almeno pari a cinque). *************************************************************************************** I suddetti requisiti devono essere oggetto di auto-dichiarazione, che si invita a rendere utilizzando il modello all uopo predisposto, messo a disposizione con la restante documentazione di gara sul sito internet del Comune. Pena non ammissione alla gara, è necessaria la presentazione della auto-dichiarazione di cui sopra in busta A Documentazione amministrativa. **************************************************************************************** Le offerte possono venire presentate da prestatori di servizi in forma aggregata, ai sensi degli artt. 34 e ss. del D. Lgs. 163/2006. In tal caso, in sede di partecipazione alla gara dovrà essere evidenziato l apporto concreto di ciascuna società dell ATI relativamente ai servizi richiesti dal capitolato speciale. E fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di un ATI, o partecipare in forma individuale qualora partecipino in associazione. Nel caso di raggruppamento di imprese, l ammontare dei premi intermediati deve essere riferito in misura non inferiore al 60% alla capogruppo e la restante percentuale, cumulativamente, alla o alle imprese mandanti, ciascuna delle quali in misura non inferiore al 20% di quanto dichiarato cumulativamente. Art. 7 CAUZIONI CAUZIONE PROVVISORIA: Dovrà essere allegata all offerta, ai sensi dell art. 75 del citato D. Lgs. 163/2006. CAUZIONE DEFINITIVA: Sarà richiesta prima della stipula del contratto, ai sensi dell art. 113 del citato D. Lgs. 163/2006. Per l importo e le modalità di prestazione delle garanzie suddette si rinvia al DISCIPLINARE DI GARA, parte integrante del bando di gara e a disposizione sul sito internet del Comune. ART. 8 FORMULAZIONE E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL OFFERTA TECNICA Con le modalità previste nel disciplinare, l offerta tecnica dovrà consistere di un progetto che descriva le modalità, le tipologie e le tempistiche di erogazione delle seguenti prestazioni: 2

3 Modalità operative per l espletamento delle prestazioni oggetto dell incarico, con indicazione degli eventuali servizi aggiuntivi offerti gratuitamente; Composizione della struttura tecnica di interfaccia con il Comune di Rosignano Marittimo; Modalità di trasferimento dei fondamenti di conoscenza sulla materia assicurativa all interno dell Amministrazione. Costituiranno oggetto di valutazione i programmi, la durata, la docenza e le condizioni di fruizione dei medesimi. ART.9 - CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato la proposta/offerta più vantaggiosa, in base agli elementi di valutazione di seguito indicati. La valutazione delle proposte sarà effettuata da una commissione appositamente nominata. Il servizio sarà affidato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto. L'Amministrazione si riserva di aggiudicare anche in caso di una sola offerta valida e ritenuta soddisfacente e di non aggiudicare in caso di offerte non soddisfacenti. Nel caso di revoca o di risoluzione anticipata dell'incarico per qualsiasi motivo, l'amministrazione ha facoltà di rivolgersi al secondo miglior offerente per l'assegnazione del servizio. Dettaglio criteri per l affidamento: OFFERTA TECNICA a) Progetto di servizio che descriva le modalità e le metodologie di erogazione delle prestazioni di cui all art. 2 del presente capitolato speciale con indicazione dell assetto organizzativo, del team di servizio e dei benefici prospettati in funzione degli obiettivi istituzionali dell Amministrazione. Il progetto dovrà essere redatto su un numero massimo di facciate formato A4 pari a trenta (nel computo delle pagine non verranno conteggiati eventuali curricula). Massimo punteggio attribuibile 50/100 da attribuire secondo i criteri seguenti: - modalità di gestione del programma assicurativo fino a 10 punti - modalità di gestione dei rischi e benefici prospettati fino a 10 punti - modalità di gestione dei sinistri fino a 10 punti - assetto organizzativo e team di servizio fino a 5 punti - assistenza nelle fasi di gara per l acquisto di polizze fino a 5 punti - soluzioni informatizzate per l accesso da parte dell ente fino a 5 punti - sinteticità/chiarezza/ completezza descrizioni fornite fino a 5 punti b) Tempistica correlata all erogazione delle prestazioni di cui sopra Massimo punteggio attribuibile 15/100 c) Ulteriori servizi che il broker si offre di svolgere a titolo gratuito Massimo punteggio attribuibile 20/100 OFFERTA ECONOMICA a) Commissioni che il broker si impegna a percepire dalle Compagnie assicuratrici calcolate sui premi al netto delle imposte per le polizze non di Responsabilità Civile Auto Massimo punteggio attribuibile 10/100 da attribuire secondo i criteri seguenti: - fino al 12,0 % compreso 10 punti - per ogni 0,5% in aumento, verrà conteggiata una detrazione pari a 1 punto Non saranno ammesse offerte indicanti una percentuale superiore al 20%. b) Commissioni che il broker si impegna a percepire dalle Compagnie assicuratrici calcolate sui premi al netto delle imposte per le polizze di Responsabilità Civile Auto Massimo punteggio attribuibile 5/100 da attribuire secondo i criteri seguenti: - fino al 6 % compreso 5 punti - per ogni 0,5% in aumento, verrà conteggiata una detrazione pari a 1 punto Non saranno ammesse offerte indicanti una percentuale superiore al 10%. ART CORRISPETTIVO DELL'INCARICO L'incarico di cui al presente capitolato non comporta per il Comune alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché l'opera del Broker sarà remunerata, secondo la consolidata consuetudine di mercato, direttamente dalle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulati, rinnovati o confermati i contratti assicurativi del Comune. La percentuale di provvigione dovrà sempre essere espressamente indicata in ogni procedimento di gara per l assunzione di polizze assicurative. Non competerà alcun corrispettivo per l analisi di nuovi rischi o per l elaborazione di ulteriori proposte di garanzia assicurativa. Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l Ente non ritenga di procedere alla stipula del contratto di assicurazione o non si produca il buon esito della gara ad evidenza pubblica. Il broker deve rinunciare a valere ogni pretesa nel caso in cui venga sciolto il rapporto di brokeraggio con il Comune, secondo le previsioni contenute nel presente capitolato speciale, sui premi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento medesimo. 3

4 Al solo fine del computo della cauzione da presentare unitamente all offerta e del pagamento del contributo all Autorità di Vigilanza, l importo complessivo presunto dell appalto viene indicato in ,00. ART OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL BROKER E esplicitamente convenuto che restano in capo all ente l assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette, così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti. L'aggiudicatario svolgerà l'incarico nell'interesse del Comune, osservando tutte le indicazioni e richieste che il Comune stesso fornirà. L'aggiudicatario non é autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto del Comune. In caso di aggiudicazione ad una A.T.I., é fatto divieto di sostituzione della Capogruppo in corso di contratto. Inoltre la Capogruppo dovrà individuare un unico responsabile del servizio, all interno dell ATI, per l'esecuzione dell'incarico, onde tenere indenne il Comune di ogni eventuale conseguente ripercussione negativa. Il broker è l unico responsabile dell esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio ed è tenuto a risarcire il Comune per eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni dello stesso broker, tenuto conto della natura dell'incarico nei termini previsti dalla legge 792/84 e s.m.i.. Il broker aggiudicatario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio di competenze dal broker precedentemente incaricato, con comportamento conforme a criteri di correttezza, diligenza e professionalità. Il broker pertanto si impegna a: a) eseguire l incarico secondo i contenuti del presente Capitolato speciale e dell offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara con diligenza e nell esclusivo interesse del Comune di Rosignano Marittimo; b) garantire la trasparenza nei rapporti con le compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi; c) mettere a disposizione del Comune di Rosignano Marittimo ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; d) produrre quanto previsto ai punti da 1 a 3 art. 2 del presente capitolato di appalto, entro due mesi dall aggiudicazione definitiva, senza ricevere alcun corrispettivo specifico, al fine di consentire l espletamento della gara di aggiudicazione dei nuovi contratti di assicurazione, in sostituzione di quelli attualmente in essere scadenti al 31/12/2009; e) definire entro il 31/05/2009, salvo non impedibile slittamento, i capitolati speciali di polizza per i nuovi contratti di assicurazione, in collaborazione con il Comune; f) iniziare l attività di brokeraggio, a far data dal 1/1/2010, dalla quale decorrerà la validità dei nuovi contratti di assicurazione dell ente (posti in essere in seguito alle procedure di aggiudicazione secondo i capitolati predisposti ai sensi della precedente lett.d)), ricevendo a titolo di remunerazione la percentuale di provvigione prevista. ************************************************* L impresa aggiudicataria si obbliga a garantire la piena osservanza delle vigenti disposizioni sulla sicurezza e salute dei lavoratori ed altresì ad osservare integralmente, a favore dei lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore in questione. Non sussistendo rischi da interferenza, non vi sarà necessità di redazione del Documento Unico di Valutazioni Rischi (DUVRI). ART OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL ENTE Il Comune si impegna a: 1) non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza ed intermediazione del broker; 2) rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze è affidata al broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Rosignano Marittimo, con le compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il capitolato stesso; 3) indicare espressamente, in ciascun capitolato di appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al broker; 4) versare i premi di assicurazione, entro i termini previsti dall art. 3, al broker che provvederà a rilasciare regolare quietanza emessa dalla Compagnia di Assicurazione; 5) comunicare tempestivamente al broker qualsiasi accadimento che: - rappresenti sinistro attivo; - comporti variazioni di rischio. ART. 13 AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO. Ogni spesa relativa alla stipulazione del contratto, che avverrà in conformità alle disposizioni di legge vigenti a quel momento, è a carico dell impresa aggiudicataria. La stipulazione del contratto sarò possibile soltanto a seguito adozione di provvedimento dirigenziale di aggiudicazione definitiva, previo svolgimento con esito favorevole dei controlli previsti dalla normativa vigente. 4

5 Al fine di consentire l adozione di tale atto di perfezionamento dell aggiudicazione, sarà richiesto all aggiudicatario di produrre, ENTRO UN TERMINE MASSIMO DI DIECI GIORNI dalla richiesta a tal fine trasmessa, la seguente documentazione, ai sensi dell art. 16 della L.R.T. 38/07: * dichiarazione a firma del rappresentante legale dell Impresa, controfirmata dal/dai RSL, utilizzando il modulo allegato alla richiesta; e, in copia conforma all originale: I. Nomina Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all art. 2 co. 1, lettera e) del d.lgs. 626/1994 come modificato dall art. 17 co. 1, lettera b del d.lgs. 81/2008; II. Nomina medico competente di cui all art. 2, co. 1 lettera d) del d.lgs 626/1994 come modificato dall art. 17 co. 1, lettera b del d.lgs. 81/2008; III. Documento di valutazione dei rischi ai sensi dell art. 4 del d.lgs 626/1994 come modificato dall art. 17 co. IV. 1, lettera a del d.lgs. 81/2008; Documentazione (certificati accompagnati da elenco riepilogativo) relativa all effettuazione di adeguata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell art. 22 del d.lgs 626/1994 come modificato dall art. 37 del d.lgs. 81/2008. L eventuale esito sfavorevole della verifica della documentazione di cui sopra dovrà essere comunicato da parte di questa Amministrazione alla A.S.L. competente per territorio e all Osservatorio sugli Appalti. Una volta intervenuta l aggiudicazione definitiva, quest ultima sarà prontamente comunicata all aggiudicatario, prima dell inizio dell esecuzione delle prestazioni di servizio e/o fornitura. L Amministrazione potrà richiedere ulteriore documentazione, se necessaria ai sensi della normativa vigente, al fine di addivenire alla stipulazione del contratto. La mancata presentazione entro 10 gg. dal ricevimento della relativa nota di richiesta determinerà revoca dell aggiudicazione, salvo, in ogni caso, il diritto da parte del Comune al risarcimento dei danni subiti. Il contratto non può essere ceduto, in tutto o in parte, a pena di nullità, salvo i casi di modifica soggettiva dell esecutore indicati all art. 116 del Codice dei contratti. E fatto divieto assoluto di sub-appaltare in tutto o in parte il servizio oggetto del presente appalto. E fatto, altresì, divieto assoluto di rinnovo tacito del rapporto contrattuale. ART.14 POLIZZA ASSICURATIVA Prima della stipula del contratto di brokeraggio, il broker dovrà consegnare copia della polizza di cui all art. 4 lett. G) della L. 792/1984, come modificata dagli artt. 110 e 112 del D.Lgs. 209 del 7/9/2005, e comunicare successivamente eventuali variazioni. La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale del servizio e dovrà avere un massimale minimo di ,00. ART.15 RESPONSABILITA DEL BROKER Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare all amministrazione comunale; egli è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente o non dimostri d aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. Il broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell incarico di cui al presente capitolato, se derivanti da comportamento o negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso. ART.16 - RISOLUZIONE ANTICIPATA Trattandosi di servizio continuativo necessario all'intera Amministrazione, nel caso di inadempienza dell'aggiudicatario nel fornire in tutto o in parte il servizio alle condizioni riportate nel presente capitolato ed a quelle dell'offerta, oppure in caso di aumento dei costi del programma assicurativo senza accettabile o giustificabile motivazione, l'amministrazione revocherà l'incarico, con risoluzione del contratto, per cause imputabili all'aggiudicatario, prima della scadenza ed al verificarsi dei suddetti fatti. E' fatto salvo ogni diritto del Comune di procedere per i danni subiti. Il Comune si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art del codice civile, qualora il broker aggiudicatario non abbia stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui al precedente articolo 13. La risoluzione del contratto si ha automaticamente nell ipotesi prevista dall ultimo comma dell art. 4 che precede. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di disdetta mediante semplice dichiarazione a mezzo raccomandata A.R. con preavviso di 3 mesi. ART.17 CONTROVERSIE Per eventuali controversie inerenti l'esecuzione e l'interpretazione del contratto, qualora non sia fattibile comporle in accordo tra le parti, sarà fatto ricorso al Foro competente in base al territorio ove ha sede il Comune. ART.18 RINVIO Per quanto non disciplinato dal presente capitolato e non in contrasto con lo stesso, dovrà farsi riferimento alla normativa vigente in materia. ART.19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 5

6 I dati personali conferiti dai contraenti ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. 196/2003. ART. 20 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO La responsabile del procedimento è la Dirigente dei Servizi Finanziari del Comune di Rosignano Marittimo. Timbro e firma per accettazione incondizionata del presente capitolato(*) (*) In caso di raggruppamento, ogni soggetto partecipante è tenuto a sottoscrivere. 6

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