REGOLAMENTO. PER LA PREVENZIONE del GIOCO D AZZARDO. Approvato con delibera di C.C. n. del
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1 REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE del GIOCO D AZZARDO Approvato con delibera di C.C. n. del
2 INDICE DEL REGOLAMENTO ARTICOLO 1 ARTICOLO 2 ARTICOLO 3 ARTICOLO 4 ARTICOLO 5 ARTICOLO 6 ARTICOLO 7 ARTICOLO 8 ARTICOLO 9 ARTICOLO 10 ARTICOLO 11 ARTICOLO 12 ARTICOLO 13 ARTICOLO 14 ARTICOLO 15 Oggetto del regolamento Finalità Normativa di riferimento Definizioni Prescrizioni per l installazione degli apparecchi da gioco e per l apertura di sale dedicate Ubicazione dei locali Caratteristiche sale da gioco Modalità di esercizio dell attività e informazioni alla clientela Svolgimento dell attività in sale da gioco Orari di esercizio delle attività Ulteriori misure di contenimento del fenomeno Vigilanza Sanzioni Norme transitorie e finali Entrata in vigore
3 Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione e di apertura delle relative attività all esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto del Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS), nonché in base alla ulteriori norme attuative statali e regionali, in tutto il territorio comunale. 2. Sono oggetto del presente regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedono vincite in denaro, di seguito in allegato a titolo esemplificativo e non esaustivo (1). 3. Non sono oggetto del presente regolamento i giochi riportati in allegato (2). 4. Non sono, altresì, oggetto del presente regolamento i giochi definiti proibiti ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco online gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni. Art. 2 Finalità 1. Il presente regolamento ha come finalità generale la tutela del diritto degli individui alla salute, riconosciuto: - dalla Costituzione, dal principi riconosciuti nel art dalla Legge nazionale (L. 833/78) che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale, per la promozione, il mantenimento e il recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione. 2. Il presente regolamento, inoltre, si attiene ai seguenti principi di carattere generale: - rispetto e tutela dei minori; - rispetto e tutela delle fasce più deboli della popolazione; - contenimento dei rischi connessi all'abuso del gioco d'azzardo e prevenzione del gioco d'azzardo patologico; - promozione di una cultura positiva circa la funzione sociale di ogni forma di intrattenimento ludico attraverso i giochi che non prevedono la vincita di somme in denaro; - contrasto alle forme di gioco d'azzardo illegali; - contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare - far in modo che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l ambiente circostante, con particolare riguardo alla sicurezza e al decoro urbano, alla viabilità e all'inquinamento acustico. 3. Le limitazioni e gli obblighi del presente Regolamento sono rivolti a favore dell'intera popolazione ed in particolare ai soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico (GAP), ai loro familiari e alle fasce di popolazione più deboli e maggiormente esposte a rischi di GAP. 4. L Amministrazione intende, inoltre, disincentivare il gioco, che, da compulsivo, sovente degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione; intende
4 favorire la continuità affettiva - familiare, l aggregazione sociale, la condivisione di un offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive, in mancanza le quali, potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile. 5. L Amministrazione si impegna, attraverso la raccolta e l aggiornamento annuale dei dati, a monitorare puntualmente gli indicatori quanti - qualitativi descrittivi dell incidenza del fenomeno su territorio e cittadini e ad adottare conseguentemente tutte le azioni che si rendessero necessarie. Art. 3 Normativa di riferimento 1. Il presente regolamento trova i suoi riferimenti normativi nel: - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), specificatamente negli articoli 110, 86 e 88 e nel Decreto Legge n 156 del 2012; - Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato (prot. 2011/30011/Giochi/U.D. del 27/07/2011) pubblicato G.U. del 12/08/2011 sulla Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. Art. 4 Definizioni 1. Al fine del presente regolamento si considerano le varie tipologie di apparecchiature riportate in allegato (3). Art. 5 Prescrizioni per l installazione degli apparecchi da gioco e per l apertura di sale dedicate 1. Le sale da gioco e le sale VLT (Video Lottery Terminals) sono definite dal presente regolamento quali locali/luoghi di pubblico intrattenimento e per il tempo libero, e pertanto, per la loro natura, in prossimità di dotazione del nuovo strumento urbanistico (PSA- Piano Strutturale Associato) potranno essere localizzate solo ed esclusivamente nelle zone dallo stesso appositamente individuate. 2. Le sale gioco e le sale VLT già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono considerate in zona impropria e pertanto non può essere consentito il loro ampliamento, né in ordine al numero degli apparecchi già in esercizio, né tanto meno della superficie utile dei locali sede dell'attività; potrà essere consentito un ampliamento edilizio solo ed esclusivamente ai fini della messa a norma sotto il profilo ignienico-sanitario, antincendio e della sicurezza. 3. E' consentita invece l'installazione di nuovi apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, di nuovi sistemi VLT, o l'inizio di una nuova attività di raccolta scommesse, presso gli esercizi in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art. 86 o art. 88 del TULPS, fatto salvo, in ogni caso, il divieto operato dal successivo comma 4 del presente articolo, nonché i limiti previsti dalla normativa vigente. 4. L installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali), il loro trasferimento di sede,
5 l ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all ottenimento della prescritta licenza rilasciata dal Comune, sulla base della normativa nazionale vigente. 5. L apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi, nonché di sale dedicate all installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT, il loro trasferimento di sede, l ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all ottenimento della prescritta licenza rilasciata dalla Questura, sulla base delle normativa nazionale vigente. 6. La vendita di biglietti di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, è subordinata all ottenimento di specifica concessione da parte di Lottomatica, sulla base della normativa nazionale vigente. 7. Per l''installazione di uno o più apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, di uno o più dei sistemi di VLT, o per l'inizio di una nuova attività di raccolta scommesse, presso gli esercizi in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art.86 o 88 del TULPS, localizzati comunque al di fuori dell'area vietata, è richiesta la disponibilità di un ulteriore standard a parcheggio privato pari al 20% (ventipercento) di quello previsto dallo strumento urbanistico vigente per l'attività in essere. 8. Parimenti, anche per l'installazione di nuovi apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, di nuovi sistemi di Video Lottery Terminals, o per l'inizio di una nuova attività di raccolta scommesse, oltre a quelli già legittimamente in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, presso gli esercizi in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art. 86 o 88 del TULPS,è richiesta la disponibilità di un ulteriore standard a parcheggio privato del 20% (ventipercento) rispetto a quello già previsto dal vigente strumento urbanistico per l'attività in essere. 9. Le informazioni relative alle procedure per l installazione degli apparecchi da gioco e per l apertura di sale dedicate, così come le norme statali e regionali di riferimento aggiornate in tempo reale sono consultabili sul sito istituzionale dell Amministrazione comunale. Art. 6 Ubicazione dei locali 1. E' vietata la collocazione di nuovi apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e di nuovi sistemi di Video Lottery Terminals, nonché l'inizio di una nuova attività di raccolta scommesse, e di una nuova pratica di giochi in genere con vincita in denaro, in locali che si trovino entro il raggio di 500 (cinquecento) metri dal baricentro dei seguenti luoghi sensibili pubblici o privati: a) istituti scolastici, statali o paritari, di ogni ordine e grado; b) centri giovanili o altri luoghi frequentati principalmente da giovani e/o di aggregazione giovanile (oratori, impianti sportivi, discoteche ecc.); c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale; d) luoghi di culto riconosciuti dallo stato italiano come tali; e)strutture ricettive per categorie protette. La distanza di 500 metri è calcolata considerando il percorso pedonale pubblico più breve. 2. La puntuale individuazione e localizzazione dei luoghi sensibili come sopra indicati, presenti nel territorio comunale, è demandata alla Giunta Comunale. 3. Non possono, inoltre, essere aperte sale dedicate o installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nel raggio di 100 metri di distanza da sportelli bancari, postali o bancomat, da agenzie di prestiti, di pegno o da attività in cui si eserciti l acquisto di oro, argento o oggetti preziosi, così come non possono essere installati bancomat nel raggio di 100 metri dalle sale dedicate o da dove sono
6 installati gli apparecchi, fatte salve le autorizzazioni in essere all entrata in vigore del presente regolamento e fino alla loro scadenza. 4. L installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito è, inoltre, vietata in circoli e associazioni di qualunque natura. 5. Non è in alcun caso consentita l installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera) all esterno dei locali, anche se su spazi privati. 6. E' vietato l'insediamento di sale da gioco che ospitino apparecchi di cui all'articolo 4 del presente Regolamento in edifici di proprietà del Comune di Corigliano Calabro, fatte salve le autorizzazioni in essere all entrata in vigore del presente regolamento e fino alla loro scadenza. Art. 7 Caratteristiche sale da gioco 1. I locali adibiti a sale da gioco devono avere le seguenti caratteristiche: - avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività di sale da gioco; - essere dotati di almeno due servizi igienici, preceduti da antibagno, di cui uno per gli uomini e uno per le donne. Almeno uno di questi servizi deve essere attrezzato per le persone portatrici di handicap; - rispettare le norme in materia di barriere architettoniche. Art. 8 Modalita di esercizio dell attivita e informazioni alla clientela 1. L attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l altro, prescrivono: - l esposizione, all interno del locale, dei titoli autorizzativi all esercizio dell attività; - la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti; - l esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti; - l obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese e spagnolo, in caratteri chiaramente leggibili. Il fac-simile di tali cartelli è disponibile sul sito dell Amministrazione comunale. Art. 9 Svolgimento dell'attività in sale da gioco 1. Le sale da gioco dovranno attenersi agli orari ed alle eventuali altre prescrizioni contenute nelle ordinanze sindacali emanate ai sensi dell Art. 50, comma 7, e dell Art.54 del D. Lgs. N. 267/2000 (T.U.EE.LL.).
7 2. Alle medesime ordinanze soggiacciono anche le attività di gioco esercitate presso i pubblici esercizi, nonché presso altre attività regolarmente utilizzate per il gioco (circoli privati, esercizi commerciali, etc.). 3. Nelle sale da gioco è vietato l'ingresso e la permanenza ai minori di 18 anni, nonché l utilizzo degli apparecchi e dei congegni da gioco del medesimo regolamento. 4. E fatto divieto di utilizzo, per quanto riguarda l insegna o comunque per l identificazione della sala giochi, del termine di Casinò o di altre definizioni che possano richiamare il gioco d azzardo. Art. 10 Orari di esercizio delle attività 1. L orario di apertura delle sale dedicate, nonché l orario di funzionamento degli apparecchi da gioco e la vendita effettuata direttamente dall esercente o attraverso distributori automatici di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell art. 50 del D. Lgs. 267/ Il Sindaco determinerà gli orari di esercizio delle attività di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri: - adozione del provvedimento sindacale in relazione alle attività che si trovano nell arco di 500 metri dai luoghi sensibili individuati ed indicati al precedente art. 6; - individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco (e conseguentemente di attività commerciali) a favore di altre; - determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari. 3. Al di fuori di tali fasce orarie, gli apparecchi da gioco dovranno essere spenti e disattivati, e non sarà possibile accettare scommesse di nessun genere né praticare giochi leciti con vincita in denaro di ogni genere. 4. Il Sindaco potrà, inoltre, con apposita ordinanza, derogare temporaneamente ai limiti di orario anche oltre le fasce sopra stabilite, in occasione di particolari eventi o manifestazioni. 5. L ordinanza sindacale di determinazione degli orari costituisce prescrizione dell autorità di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, così come stabilito dall art. 9 del TULPS. Il mancato rispetto di quanto prescritto è punito con le sanzioni previste dagli art. 17 bis e seguenti dello stesso TULPS, i quali prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria di sospensione sino a tre mesi dell attività. Art. 11 Ulteriori misure di contenimento del fenomeno 1. L Amministrazione comunale non procede alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento. 2. Nei contratti stipulati, il divieto di esercizio di tali attività sarà espressamente indicato e la loro attivazione in un momento successivo alla stipula sarà motivo di scioglimento anticipato del contratto stesso. 3. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall Amministrazione comunale, alla prima scadenza di legge non si procederà al rinnovo del contratto.
8 4. Le società controllate o partecipate dall Amministrazione comunale o alle quali l Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento. 5. E vietata l installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all interno dei locali che siano visibili all esterno degli stessi. 6. L Amministrazione comunale non autorizza l installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all esterno delle attività commerciali di cui al presente regolamento. Art.12 Vigilanza 1. Gli appartenenti alla Polizia di sicurezza e giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all esercizio di attività soggette alla disciplina del presente Regolamento, al fine di vigilare sull osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti statali, regionali o comunali. L Amministrazione Comunale è tenuta, ogni due anni, ad effettuare una verifica sulla regolarità di tutte le sale da gioco e di tutti gli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS presenti nel territorio comunale. Art. 13 Sanzioni 1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito in via principale alla Polizia locale. Per l accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. 2. Le violazioni al presente regolamento non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre vigenti disposizioni normative specifiche, fatto salvo quanto stabilito al comma successivo, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall art 7/bis del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 (Testo Unico Enti locali). 3. L Amministrazione si riserva, in applicazione dell art. 16, comma 2, della Legge n. 689 e seguenti modifiche ed integrazioni, di approvare, con provvedimento della Giunta Comunale, un diverso importo del pagamento in misura ridotta entro i limiti edittali stabiliti dal citato articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/ Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento comportano l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria sino a Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguerla con il pagamento in misura ridotta della somma di Euro 333,33, se saldata nei termini previsti. Art.14 Norme finali e transitorie 1. L'articolo 6, commi 1,3,4,5 e 6, del presente Regolamento non è applicabile agli esercizi la cui autorizzazione all'apertura è precedente alla data di entrata in vigore del Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge, anche successive, nella materia.
9 Art.15 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entrerà in vigore alla scadenza del termine di pubblicazione all Albo Pretorio del Comune. Allegato (1) gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali); - gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT); - scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi; - lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall esercente o acquistabili attraverso distributori automatici. (2) i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica (nei quali l elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all elemento aleatorio), quali ad esempio bigliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera), nonché giochi tramite l utilizzo di specifiche consolle (Playstation, Nintendo, Xbox, eccetera) quando non siano effettuati attraverso l utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro; - il gioco del bingo (sostitutivo del tradizionale gioco della tombola) all interno del quale si ritiene che l elemento preponderante della condivisione dell esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente; - i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione; - gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 Euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. (3) 1-apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità di cui all art. 110, comma 6 lett. a) del TULPS (apparecchi con le seguenti caratteristiche: dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di
10 quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali); 2- apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità di cui all art. 110, comma 6 lett. b) del TULPS (apparecchi idonei per il gioco lecito che, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: - il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita; - la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; -l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite; - le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; - le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi; - le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui al presente comma; 3- apparecchi e congegni per il gioco lecito elettromeccanici privi di monitor di cui all art. 110, comma 7, lett. a) del TULPS (apparecchi con le seguenti caratteristiche: elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita); 4- apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110 comma 7, lett. c) del TULPS (apparecchi con le seguenti caratteristiche: basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, non distribuiscono premi, la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro); 5- apparecchi per il gioco d'azzardo: sono quegli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6 dell art.110 del TULPS, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie; 6- esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS: ai fini del presente regolamento si considerano esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS i seguenti esercizi: 6.1. bar, caffè ed esercizi assimilabili; 6.2. ristoranti, fast food, osterie e trattorie; 6.3. stabilimenti balneari; 6.4. alberghi e locande;
11 6.5. sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente sale giochi ovvero pubblici esercizi nei quali i locali sono allestiti specificatamente per lo svolgimento dei giochi leciti e dotati di apparecchi di divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o jukebox; 6.6. circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4/4/2001, n.235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande; 6.7. agenzia di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell art. 88 del TULPS; 6.8. esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazioni ai sensi dell art. 88 del TULPS (es. tabaccherie...); 6.9. sale bingo, sale destinate al gioco di cui al D.M. Finanze 31/1/2000 n.29, autorizzate ai sensi dell art.88 del TULPS; 7- tabella dei giochi proibiti: la tabella che deve essere esposta in luogo visibile nell'esercizio, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all installazione di apparecchi da gioco vidimata dal Sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal Questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse 8- gestore: chi esercita un attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque titolo; 9- apparecchio o congegno: il complesso di dispositivi destinati al gioco, comprensivo tra l altro della struttura esterna, di eventuali periferiche di gioco, del dispositivo di inserimento delle monete, dei componenti, programmi e schede di gioco, dei circuiti elettronici, nonché dei dispositivi di rilascio all esterno di oggettistica, se previsti dalla tipologia dell apparecchio.
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