Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d azzardo lecito
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1 Documento Sistema di Gestione Qualità ISO Certificato CSQ N CMPD T P51 MD01 Rev.4* Processo trasversale a tutti i settori Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d azzardo lecito Allegato alla deliberazione di G.C. / C.C. n. del Esecutivo dal Firmato Il Sindaco / Il Presidente Firmato Il Segretario Generale *aggiornamento n. 21/A chiuso il 19/10/2017
2 Città di Paderno Dugnano P51-MD01 Pag. 2 di 8 INDICE DEL REGOLAMENTO Art. 1 Ambito di applicazione Art. 2 Finalità Art. 3 Procedure per l installazione degli apparecchi da gioco e per l apertura di sale dedicate Art. 4 Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco Art. 5 Orari di esercizio delle attività Art. 6 Modalità di esercizio dell attività e informazioni alla clientela Art. 7 Ulteriori misure di contenimento del fenomeno Art. 8 Sanzioni
3 Città di Paderno Dugnano P51-MD01 Pag. 3 di 8 REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D AZZARDO LECITO Art.1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS), nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali. 2. Sono pertanto oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo: a. gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali); b. gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT); c. scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi; d. lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall esercente o acquistabili attraverso distributori automatici. 3. Non sono oggetto del presente regolamento: a. i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica (nei quali l elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all elemento aleatorio), quali ad esempio bigliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera), nonché giochi tramite l utilizzo di specifiche consolle (Playstation, Nintendo, Xbox, eccetera) quando non siano effettuati attraverso l utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro; b. il gioco del bingo (sostitutivo del tradizionale gioco della tombola) all interno del quale si ritiene che l elemento preponderante della condivisione dell esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente; c. i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione; d. gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 Euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. 4. Non sono, altresì, oggetto del presente regolamento i giochi definiti proibiti ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.
4 Città di Paderno Dugnano P51-MD01 Pag. 4 di 8 Art.2 Finalità 1. L Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli peraltro, già apprezzabili e documentati - per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell economia cittadina quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco, anch esse già in atto. 2. L Amministrazione intende, inoltre, disincentivare il gioco, che, da compulsivo, sovente degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione; intende favorire la continuità affettivafamiliare, l aggregazione sociale, la condivisione di un offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive, in mancanza le quali, potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile. 3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si informano, in particolare, ai seguenti principi: a) tutela dei minori; b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell ottica di prevenire il gioco d azzardo patologico; c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall assiduità al gioco d azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di autosegregazione dalla vita di relazione e affettiva; d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina; e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività. Le finalità sopra indicate devono essere contemperate con la salvaguardia dell iniziativa di impresa e della concorrenza, così come costituzionalmente stabilito. 4. L Amministrazione si impegna, attraverso la raccolta e l aggiornamento annuale dei dati, a monitorare puntualmente gli indicatori quantiqualitativi descrittivi dell incidenza del fenomeno su territorio e cittadini e ad adottare conseguentemente tutte le azioni che si rendessero necessarie. Art.3 Procedure per l installazione degli apparecchi da gioco e per l apertura di sale dedicate 1. L installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali), il loro trasferimento di sede, l ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all ottenimento della prescritta licenza rilasciata dal Comune, o alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), laddove prevista, sulla base della normativa nazionale e regionale vigente. 2. L apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi, nonché di sale dedicate all installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT, il loro trasferimento di sede, l ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all ottenimento del prescritto titolo autorizzatorio rilasciato dalla Questura, sulla base delle normativa nazionale vigente. Art. 4 Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco 1. Così come stabilito dalla Legge regionale n. 8 del 21 ottobre 2013 e successive modificazioni, è vietata l installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale, entro il limite massimo di 500 metri (calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile ovvero dall ingresso considerato come principale), da:
5 Città di Paderno Dugnano P51-MD01 Pag. 5 di 8 istituti scolastici di ogni ordine e grado; asili nido d infanzia; luoghi di culto; impianti sportivi; strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; strutture ricettive per categorie protette; luoghi di aggregazione giovanile; oratori; strutture destinate a residenza di appartenenti ad ordini religiosi (es. monasteri); cimiteri cittadini e camere mortuarie; Biblioteche; Parchi e giardini pubblici; 2. L installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito è, inoltre, vietata in circoli e associazioni di qualunque natura. 3. Non è in alcun caso consentita l installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera) all esterno dei locali, anche se su spazi privati. Art. 5 Orari di esercizio delle attività 1. L orario di apertura delle sale dedicate, nonché l orario di funzionamento degli apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell art. 50 del D. Lgs. 267/ Il Sindaco determinerà gli orari di esercizio delle attività di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri: - adozione del provvedimento sindacale in relazione alle attività insediate prima dell entrata in vigore della D.g.r. 24 gennaio 2014 n. X/1274 che si trovano nell arco di 500 metri dai luoghi sensibili individuati da Regione Lombardia ed indicati al precedente art. 4 - individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco (e conseguentemente di attività commerciali) a favore di altre; - determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari e lavorative. 3. L ordinanza sindacale di determinazione degli orari costituisce prescrizione dell autorità di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, così come stabilito dall art. 9 del TULPS n. 773/1931 e s.m.i.. Il mancato rispetto di quanto prescritto è punito con le sanzioni previste dagli art. 17 bis e seguenti dello stesso TULPS, i quali prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria di sospensione sino a tre mesi dell attività. Art. 6 Modalità di esercizio dell attività e informazioni alla clientela 1. L attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l altro, prescrivono: a. l esposizione, all interno del locale, dei titoli autorizzativi all esercizio dell attività; b. la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti; c. l esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti; d. l obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese e spagnolo, in caratteri chiaramente leggibili. Il fac-simile di tali cartelli è disponibile sul sito dell Amministrazione comunale. 2. All interno di ciascun locale deve essere esposto un ulteriore cartello contenente le informazioni che consentano al giocatore di effettuare un autotest teso a individuare la
6 Città di Paderno Dugnano P51-MD01 Pag. 6 di 8 possibilità di rischio che lo stesso corre di essere un giocatore problematico o patologico o che comunque abbia necessità di rivolgersi a personale specializzato. 3. Il cartello di cui al comma 2 deve avere le dimensioni minime di cm. 30 x 40 per i locali che ospitano singoli apparecchi, e di cm. 50 x 70 per le sale dedicate. Il file esecutivo per la stampa è scaricabile dal sito istituzionale o ritirabile presso l Amministrazione comunale. 4. È vietata l esposizione all interno e all esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute. Art. 7 Ulteriori misure di contenimento del fenomeno 1. L Amministrazione comunale non procede alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento. 2. Nei contratti stipulati, il divieto di esercizio di tali attività sarà notificato agli interessati a cura degli uffici comunali con apposito provvedimento, e la loro attivazione in un momento successivo alla stipula sarà motivo di scioglimento anticipato del contratto stesso. 3. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall Amministrazione comunale, alla prima scadenza di legge non si procederà al rinnovo del contratto nel caso in cui il locatore non si adegui alle disposizioni del presente Regolamento. 4. Le società controllate o partecipate dall Amministrazione comunale o alle quali l Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento. 5. E vietata l installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all interno dei locali che siano visibili all esterno degli stessi. 6. L Amministrazione comunale non autorizza l installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all esterno delle attività commerciali di cui al presente regolamento. Art. 8. Sanzioni 1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento già disciplinate da provvedimenti legislativi si applicano le sanzioni previste dalla Legge Regionale 21 ottobre 2013 n L inosservanza delle disposizioni contenute nell Ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell art. 5 del Regolamento è punita con l applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei limiti minimi e massimi stabiliti dall art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con rinvio a specifica deliberazione della Giunta Comunale per l individuazione dell importo della sanzione in misura fissa. Si applicano le procedure di cui alla L. 24 novembre 1981 n Ai sensi dell art. 17/quater del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS), in caso di recidiva specifica biennale delle violazioni, accertate con provvedimento esecutivo, si applica la misura dell interdizione dell utilizzo degli apparecchi fino a tre mesi. La competenza dell adozione del provvedimento è del Direttore del Settore in cui è incardinato il SUAP con applicazione della disciplina di cui agli artt. 17/ter e 17/quater del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). In caso di inottemperanza si applicheranno le sanzioni di cui all art. 650 del codice penale fatte salve ulteriori e diverse ipotesi di reato. 4. Ai sensi dell art.13 della citata Legge, gli organi di cui al comma 1 possono, per l accertamento delle violazioni, procedere a rilievi fotografici e ad ogni altra operazione tecnica necessaria. 5. Il Comune, nella persona del Direttore del Settore in cui è incardinato il SUAP, è competente a ricevere il rapporto di cui all art. 17 della L. 24 novembre 1981 n. 689, ad applicare le sanzioni pecuniarie ed accessorie e ad introitare i proventi.
7 Città di Paderno Dugnano P51-MD01 Pag. 7 di 8 6. L osservanza sulle disposizioni del presente Regolamento è demandata alla Polizia Locale e a tutti gli Agenti ed Ufficiali di polizia giudiziaria. Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad 300, È facoltà della Giunta Comunale con periodicità quinquennale a partire dalla data in vigore del presente regolamento, verificare l attualità dell entità della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente articolo, provvedendo nel caso ai sensi dell articolo 16, comma 2 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss. mm. ii. alla ridefinizione delle stesse.
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