Comune di Montegrotto Terme REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE IMPUTABILI AL GIOCO D AZZARDO LECITO
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- Virginia Grilli
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1 Comune di Montegrotto Terme REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE IMPUTABILI AL GIOCO D AZZARDO LECITO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 58 del
2 Indice: Art. 1 Oggetto Art. 2 Definizioni Art. 3 Esclusioni Art. 4 Finalità Art. 5 - Principi Art. 6 Procedure per l esercizio delle attività di gioco Art. 7 Prescrizioni di esercizio Art. 8 Ulteriori misure Art. 9 Luoghi sensibili Art Localizzazioni, caratteristiche e limitazioni Art Orari Art. 12- Divieto di pubblicità Art. 13 -Sanzioni Art. 14 Disciplina transitoria Art Entrata in vigore e abrogazioni
3 Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dall articolo 20 della L.R. 6 del 27/04/2015 Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d azzardo patologico (GAP) disciplina l esercizio di giochi leciti, autorizzati in conformità al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (di seguito TULPS), il RD 773/1931 e s.m.i., nonché in base alla normativa statale e regionale e determina, tra le altre, la distanza minima che deve essere rispettata in occasione dell apertura di nuove attività di gioco lecito o di modifica di quelle esistenti nei confronti delle strutture pubbliche o private, individuate dalla norma regionale, in relazione alle quali elevato è il rischio di favorire fenomeni di ludopatia, in seguito denominate luoghi sensibili. 2. Sono oggetto del presente tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro o valori, qui elencate a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a. gioco d azzardo lecito con apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali) come da art. 110 comma 6 lettera a) del TULPS; b. gioco d azzardo lecito attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (new slot e videolottery) come da art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS; c. scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento vengono così definite le attività a cui sono soggette all obbligo di rispetto delle distanze minime previste dal presente regolamento le seguenti: a) le sale giochi: i locali autorizzati ai sensi dell articolo 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 in seguito denominato T.U.L.P.S. -allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici, elettronici di cui all articolo 110 T.U.L.P.S. e/o altri, nonché di eventuali apparecchi meccanici o elettromeccanici (quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper), mazzi di carte, giochi da tavolo, qualora detengano o intendano installare apparecchi e congegni di cui all articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.; b) le sale dedicate: esercizi dediti esclusivamente al gioco con presenza di soli apparecchi e congegni di cui all articolo 110 c. 6 lett. a) e b) del T.U.L.P.S.; c) le sale bingo, di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, autorizzate dalla Questura ai sensi dell articolo 88 del T.U.L.P.S.; d) le agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive su incarico di concessionari di giochi, autorizzate dalla Questura ai sensi dell articolo 88 del T.U.L.P.S.; e) i negozi di gioco, cioè i punti vendita, previsti dall articolo 38, commi 2 e 4 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall articolo 1- bis del D.L. 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 e modificato dall articolo 2, commi 49 e 50, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203; f) l installazione - all interno dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli altri pubblici esercizi previsti dal T.U.L.P.S., degli esercizi commerciali, delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, dei circoli privati di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, e di ogni altra attività economica, anche se già in possesso di autorizzazione ad installare apparecchi da intrattenimento ai sensi degli artt. 86 o 88 del TULPS di apparecchi e congegni di cui all articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. 2. Sono apparecchi e congegni di cui all articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.: a) le New slot: cioè gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S., con vincita in denaro, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
4 b) le Videolotteries (VLT): cioè gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S., con vincita, in denaro che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n Art. 3 Esclusioni 1. Pur essendo soggetti alle procedure amministrative connesse alla loro gestione, non sono oggetto del presente Regolamento e, pertanto, ne sono esclusi: a. i giochi vietati e proibiti elencati in apposite tabelle della Questura, nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri: per l eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni; b. i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica nei quali l elemento abilità ed intrattenimento sia preponderante rispetto all elemento aleatorio, non contemplati nell art. 110 comma 7 del TULPS, i giochi da tavolo e di società (quali: dama, scacchi, monopoli, scarabeo, risiko, subbuteo, ecc.); c. i giochi svolti tramite l utilizzo di specifica consolle quando non siano effettuati attraverso l utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro; d. il gioco del bingo, sostitutivo del tradizionale gioco della tombola, all interno del quale si ritiene che l elemento preponderante della condivisione dell esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente; e. i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione; f. gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. Art. 4 - Finalità 1. Questo Regolamento ha lo scopo di assicurare che la diffusione del gioco lecito sul territorio comunale avvenga contenendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità. Ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell economia cittadina quale, ad esempio, il prestito ad usura per debiti contratti al gioco. 2. L Amministrazione intende disincentivare il gioco, che da compulsivo assai spesso degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione promosse dalla competente ULSS, intende favorire la continuità affettiva familiare, l aggregazione sociale, la condivisione di un offerta pubblica e gratuita per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive. 3. Tali finalità devono essere contemperate con la salvaguardia dell iniziativa di impresa e della concorrenza.
5 Art. 5 - Principi 1. Le procedure autorizzative e le limitazioni, normate dal presente Regolamento, si informano ai seguenti principi: a. tutela dei minori; b. tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell ottica di prevenire il gioco d azzardo patologico; c. contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall assiduità al gioco d azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di autosegregazione dalla vita di relazione e affettiva; d. necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina; e. tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività. Art. 6 Procedure per l esercizio delle attività di gioco 1. Sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune entro sessanta giorni dalla domanda, termine decorso il quale la stessa si intende accolta: a) l apertura, il trasferimento di sede e l ampliamento della superficie di sale giochi; 2. Sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dalla Questura ai sensi dell articolo 88 del T.U.L.P.S.: a) l apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Sale bingo; b) l apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Sale dedicate; c) l apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Agenzie di raccolta scommesse; d) l apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Negozi di Gioco; e) l installazione, presso qualunque tipo di attività, di Videolotteries (VLT) di cui all articolo 110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S.; f) qualsiasi altra variazione o modifica concernente le attività di cui al presente comma. 3. Sono soggetti a Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al SUAP del Comune, ai sensi dell articolo 19 della Legge 241/1990: a) il mutamento della gestione o della titolarità (subingresso) di sale giochi, apparecchi e congegni da gioco; b) la diminuzione della superficie del locale e/o del numero degli apparecchi installati; c) le variazioni relative al rappresentante di gestione di sale giochi, apparecchi e congegni da gioco; d) l installazione e la gestione di apparecchi da intrattenimento di cui all articolo 110 comma 6 e 7 T.U.L.P.S. in esercizi che non sono già autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 T.U.L.P.S.; e) lo svolgimento, presso sale giochi, di attività complementare di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge Regione Veneto n. 29/2007; 4. Sono soggetti a comunicazione al Comune: a) la cessazione dell attività di sala giochi o di singoli giochi di cui all articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. La comunicazione è inviata al SUAP entro trenta giorni dal verificarsi dell evento; b) la modifica del legale rappresentante, della ditta, della ragione o della sede sociale di società titolari di sale giochi, apparecchi e congegni da gioco. La comunicazione è inviata al SUAP entro trenta giorni dal verificarsi dell evento;
6 c) l installazione e la variazione di apparecchi da intrattenimento di cui all art. 110, comma 6, T.U.L.P.S. negli esercizi già autorizzati ai sensi degli articoli 86, commi 1 e 2, e 88 del T.U.L.P.S. La comunicazione va inoltrata, prima dell istallazione o della variazione, al SUAP del Comune. 5. Il titolare può condurre l esercizio mediante rappresentante di gestione (articoli 8 e 93 T.U.L.P.S.) purché in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare. Art. 7 Prescrizioni di esercizio 1. L esercizio dell attività di gioco è soggetta alle vigenti disposizioni di legge nazionale in materia tra le quali, in particolare, l obbligo di: a) esposizione nei locali autorizzati alla pratica del gioco, in luogo visibile, della tabella dei giochi proibiti, predisposta dalla Questura e vidimata dal Comune, e la tariffa di ciascun gioco; b) apposizione su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all articolo 110 commi 6 e 7 lett. a), c), c)bis e c)ter del T.U.L.P.S., in modo visibile al pubblico, dei nulla-osta di distribuzione e di messa in esercizio. Tali apparecchi devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dalla normativa di settore vigente; c) esposizione, all'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all articolo 110, comma 6 T.U.L.P.S., di un cartello che ne indichi il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio o all ingresso delle aree separate dove sono collocati tali apparecchi ed in cui è vietato l ingresso e la permanenza dei minori; d) idonea sorveglianza, da parte del gestore di apparecchi da intrattenimento di cui all articolo 110, comma 6, T.U.L.P.S, che l accesso non sia consentito a minori di anni 18, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido; e) interdizione dell ingresso nelle sale giochi e dell utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S. ai minori di anni 14 se non accompagnati dai genitori o da chi ne esercita le funzioni o ne fa le veci; f) posizionamento, negli esercizi già autorizzati ai sensi dell articolo 86, commi 1 e 2, e articolo 88 T.U.L.P.S., dei videogiochi di cui all articolo 110, comma 6, a vista ed in prossimità dell eventuale banco di somministrazione con il divieto di creare, a mezzo di pannellature, separazioni interne che impediscano il controllo diretto da parte dell esercente sugli utenti autorizzati all utilizzo degli stessi. 2. Non è consentito installare apparecchi o congegni da gioco di cui all articolo 110, comma 6, T.U.L.P.S.: a) all interno dei luoghi sensibili di cui all articolo 9; b) presso feste popolari, sagre e simili; c) in aree esterne di qualsiasi tipo, pubbliche o private, di sale giochi, circoli privati o altri esercizi di qualunque tipologia. 3. Nei locali dove sono installati apparecchi o congegni con vincita in denaro, secondo quanto disposto dall art. 20 della Legge Regionale n. 6 del 27/04/2015, i titolari sono tenuti: a) ad esporre in luogo visibile e accessibile al pubblico il cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP ed i test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d azzardo così come previsto dal comma 4 lettera d) dell articolo sopracitato; b) a non pubblicizzare con cartelli od altre modalità all esterno e all interno dei locali le eventuali vincite conseguite. 4. L offerta complessiva del gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l installazione di apparecchi di cui all articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. che, comunque, devono essere collocati in aree separate, specificamente dedicate. 5. Il numero complessivo dei giochi che possono essere istallati nei vari tipi di locale è stabilito dai decreti ministeriali in materia.
7 Art. 8 - Ulteriori misure 1. Il Comune non procede alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento. 2. Nei contratti stipulati dal Comune, il divieto di esercizio di tali attività sarà espressamente indicato e la loro attivazione in un momento successivo alla stipula sarà motivo di scioglimento anticipato del contratto stesso. 3. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dal Comune, alla prima scadenza non si procederà al rinnovo del contratto. Art. 9 Luoghi sensibili 1. I luoghi sensibili, indicati dall art. 20, comma 3, lettera a), della Legge Regionale 27 aprile 2015 n. 6, sono declinati e definiti, ai fini del presente regolamento, nel modo seguente: a) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado: strutture/edifici scolastici, escluse in ogni caso le strutture per la prima infanzia (asili nido) e le scuole dell infanzia; b) i centri di aggregazione giovanile: sedi operative di servizi gestiti da soggetti pubblici e/o privati, specializzati e strutturati per la fruizione da parte dei giovani, con lo scopo di prevenire il disagio e l emarginazione e di favorire la socializzazione, anche mediante il sostegno di operatori specializzati; altre strutture frequentate principalmente da giovani; c) i centri sportivi: sedi di associazioni sportive e relativi impianti, compresi i campi da bocce, escluse in ogni caso le piste ciclo-pedonali; d) i luoghi di culto: chiese, moschee, sinagoghe, altri luoghi di culto di religioni non cristiane, conventi, oratori e sale parrocchiali; e) i centri socio-ricreativi: locali ospitanti servizi che offrono attività organizzate aventi specifica finalità sociale, culturale e ricreativa; f) le strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario: ospedali, cliniche, case di cura, centri di recupero, case di riposo per anziani, esclusi in ogni caso gli studi e ambulatori medici ed i laboratori di analisi; g) le biblioteche comunali aperte al pubblico; h) stazioni di treni e di autobus; i) aree verdi attrezzate e parchi giochi in genere. Art. 10 Localizzazioni, caratteristiche e limitazioni 1. Fatte salve le attività già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, deve essere rispettata la distanza minima fissata in un raggio di 500 metri da tutti i luoghi sensibili indicati all articolo Al fine della tutela della salute, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, non potranno essere aperte sale nel raggio di 100 m. da sportelli bancari, postali o bancomat, né agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l acquisto di oro, argento od oggetti preziosi. 3. La distanza tra i locali e i luoghi di cui ai precedenti commi dovrà essere calcolata dal centro della porta di ingresso del locale, seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta d ingresso del luogo sensibile individuato. 4. L esercizio delle attività di cui al presente titolo è vietato negli immobili di proprietà o in gestione all Amministrazione comunale. 5. Le sale giochi non potranno altresì essere ubicate in edifici di civile abitazione od in locali confinanti con appartamenti ad uso abitativo, salvo consenso scritto rilasciato dai proprietari confinanti e/o nulla osta dell Assemblea condominiale.
8 6. L accertamento della distanza è effettuato dalla Polizia Locale con un margine di tolleranza non superiore al 3% ; 7. I locali devono essere esenti da barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell esercizio da parte dei disabili in ottemperanza alla legge 13/89; 8. I locali devono essere esclusivamente ubicati al piano terra, con superficie minima dedicata al gioco di mq 50, calcolata al netto delle zone di servizio (magazzini, depositi, uffici, servizi), dotati di servizi igienici con antibagno distinti per maschi e femmine oltre ai servizi per disabili. I locali dovranno essere direttamente prospicienti la strada e con destinazione d uso compatibile; 9. I locali devono essere di altezza non inferiore a m 2,70, con rapporto illuminante non inferiore a 1/8: i predetti requisiti devono essere asseverati da documentazione grafico/progettuale sottoscritta da professionista abilitato; 10. L attività di somministrazione di alimenti e bevande condotta congiuntamente alla sala giochi non può avvalersi di dehors esterni all esercizio; 11. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all articolo 110, commi 6 e 7 del R.D. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall esterno. 12. Le sale da gioco e le sale VLT sono definite dal presente regolamento quali locali/luoghi di pubblico intrattenimento e per il tempo libero e, pertanto, per loro natura, ed in attuazione di quanto disposto dall art. 54, comma 10 della Legge Regionale 30/2016 le nuove sale da gioco ed i nuovi esercizi alle stesse assimilati saranno realizzati nelle aree destinate alla attività produttive, così come disciplinate dal piano degli interventi di cui all art. 17 della legge regionale 11/ Le sale da gioco e le sale VLT già esistenti alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente regolamento, non localizzate nelle zone di cui al punto precedente, sono considerate in zona impropria e pertanto non può essere consentito il loro ampliamento, né in ordine al numero di apparecchi già in esercizio, né in ordine alla superficie utile dei locali sede dell attività. Potrà essere consentito un ampliamento edilizio solo ed esclusivamente ai fini della messa a norma sotto il profilo igienico-sanitario, antincendio e della sicurezza. Art Orari 1. Gli orari di apertura delle sale dedicate e di funzionamento degli apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con ordinanza, ai sensi dell art. 50 comma 7 del decreto legislativo 267/2000 e smi. 2. Il Sindaco determina gli orari di esercizio delle attività di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri: a. adozione del provvedimento restrittivo degli orari per le attività, preesistenti ai divieti regionali, che si trovino entro la distanza minima di cui al precedente art. 10 dai luoghi sensibili; b. individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco e, conseguentemente, talune attività commerciali, a favore di altre; c. determinazione di specifiche fasce orarie di apertura e di chiusura che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari. 3. L ordinanza sindacale di determinazione degli orari costituisce prescrizione dell autorità di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, così come stabilito dall art. 9 del TULPS. Il mancato rispetto di quanto prescritto è punito con le sanzioni previste dagli artt. 17-bis e seguenti dello stesso TULPS, i quali prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria di sospensione sino a tre mesi dell attività
9 Art. 12 -Divieto di pubblicità 1. Sono vietate l installazione di insegne di esercizio con la scritta Sala giochi o altra dicitura che richiami esplicitamente il gioco e l esposizione all interno e all esterno dei locali di cartelli, manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute. 2. Sui mezzi di trasporto pubblico comunale, anche in appalto, è vietata la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco sui propri mezzi di trasporto. 3. Le società controllate o partecipate dal Comune o alle quali il Comune ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento. 4. E vietata l installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all interno dei locali che siano visibili all esterno degli stessi. 5. Il Comune non autorizza l installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all esterno delle attività commerciali di cui al presente regolamento. Art Sanzioni 1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito in via principale alla Polizia locale. Per l accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. 2. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla legge 689/ Ai sensi dell art. 13 della legge 689/1981, gli organi di cui al comma 1 possono, per l accertamento delle violazioni, procedere a rilievi fotografici e ad ogni altra operazione tecnica necessaria. 4. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al TULPS di cui al R.D. 773/1931 sono punite a norma degli artt. 17 bis, 17 ter, 17 quater e 110 del medesimo. Le altre violazioni al presente Regolamento, non punite da legge regionale o nazionale, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa fissata da 25,00 ad 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs.n. 267/2000 TUEL. 5. Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dal comma 7, dell art. 20 della L.R. 6/15, il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all articolo 110, commi 6 e 7 del R.D. 773/1931 mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. 6. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono di competenza del comune, che ne incamera i relativi proventi. Art Disciplina transitoria 1. Le attività in possesso dell autorizzazione di cui agli artt. 86 ed 88 del TULPS, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono esentate dal rispetto dei requisiti previsti dall art. 10. Nel caso di ampliamento di superficie o trasferimento di sede di tali attività, od in tutti i casi in cui si renda necessaria una nuova autorizzazione, i locali dovranno rispettare i requisiti previsti dall art. 10, ivi compreso il rispetto della distanza minima fissata in un raggio di 500 metri dai siti sensibili. 2. Le sale giochi e gli esercizi già abilitati alla detenzione di apparecchi da gioco, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono conformarsi alle prescrizioni di cui all art Il presente regolamento non si applica alle sale gioco temporanee installate in occasione di sagre, feste paesane, luna park, autorizzate ai sensi dell art. 69 del T.U.L.P.S..
10 Articolo 15 - Entrata in vigore e abrogazioni Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare d'approvazione. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono disapplicate tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
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