COMUNE DI JESI Provincia di Ancona

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1 Copia COMUNE DI JESI Provincia di Ancona DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero: 63 Data: 27/04/2018 OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO Il giorno 27 Aprile 2018, alle ore 09:50, nella Sala del Consiglio, in Jesi, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge. Risultano presenti: NOMINATIVO PRESENTE/ NOMINATIVO ASSENTE ANGELETTI SANDRO P GREGORI SILVIA P ANIMALI SAMUELE P GULLACE GIUSEPPE P BACCI MASSIMO P LANCIONI CLAUDIA A BALEANI MATTEO A LOMBARDI MARTINO P BARCHIESI MAURIZIO P MARGUCCIO EMANUELA P BINCI ANDREA P MASSACCESI DANIELE P CAIMMI MICHELE A PIERANTONELLI GIANNINA P CATANI GIANCARLO A PIRANI OSVALDO A CIONCOLINI TOMMASO P SANTARELLI AGNESE P COLTORTI FRANCESCO ELEZI LINDITA FANTINI LORENZA FILONZI NICOLA FIORDELMONDO LORENZO GAROFOLI MARIA CHIARA GIAMPAOLETTI MARCO Presenti n. 20 Assenti n. 5 P P P P P P P PRESENTE/ ASSENTE Sono inoltre presenti i seguenti assessori: NAPOLITANO CINZIA, QUAGLIERI MARIALUISA, LENTI PAOLA, COLTORTI UGO Il consigliere straniero aggiunto ISLAM KAZI FOKHRUL risulta Assente Partecipa il SEGRETARIO GENERALE ALBANO LUIGI il quale provvede alla redazione del presente verbale Accertata la validità della seduta, il PRESIDENTE MASSACCESI DANIELE assume la presidenza. Scrutatori: /. Il Consiglio prende in esame l oggetto sopraindicato. IRIDE Doc.ID C.C. n. 63 del 27/04/2018

2 Si dà atto che: durante la discussione del presente argomento rientra la Consigliera Lancioni Claudia. Sono presenti in aula n.21 componenti; la discussione del presente argomento è registrata su file audio la cui trascrizione è conservata agli atti, come documentazione amministrativa ai sensi della Legge 241/90 OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO IL IL CONSIGLIO COMUNALE VISTO e fatto proprio il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente deliberazione, predisposto dall Area Servizi al Cittadino da cui risulta la necessità di dotarsi di un Regolamento per la prevenzione e il contrasto del Gioco d Azzardo Patologico, in considerazione della imponente evoluzione del fenomeno nel corso degli ultimi anni; RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito; RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art comma 1 e 2 - del D.Lgs n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO e che alla competente Area Servizi al Cittadino, ai sensi dell'art comma 1 del D.Lgs n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali; VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del ; VISTO il PARERE FAVOREVOLE del Dirigente dell Area Servizi al Cittadino, per la regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 ed inserito all'originale del presente atto; DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il PARERE FAVOREVOLE del Dirigente dell Area Risorse Finanziarie, per la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente e che lo stesso è inserito all'originale del presente atto; VISTO il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare n.1 in data ; CON VOTAZIONE, resa con il sistema di voto elettronico che ha fornito il seguente risultato, come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente: PRESENTI N.21 VOTANTI N.17 ASTENUTI N.04 (Giampaoletti per Insieme Civico Animali, Coltorti e Santarelli per Jesi in Comune-Laboratorio Sinistra) FAVOREVOLI N.17 CONTRARI N.00

3 D E L I B E R A 1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata; 2) di approvare il "Regolamento per la prevenzione e il contrasto del Gioco d'azzardo Patologico", Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 3) di dare atto che ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, il Responsabile del Procedimento è il Dott. Mauro Torelli, dirigente dell Area Servizi al Cittadino; INFINE stante l'urgenza a provvedere in merito; CON SUCCESSIVA VOTAZIONE, resa con il sistema di voto elettronico che ha fornito il seguente risultato, come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente: PRESENTI N.21 VOTANTI N.20 ASTENUTI N.01 (Giampaoletti per Insieme Civico) FAVOREVOLI N.20 CONTRARI N.00 D E L I B E R A di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art comma del D.Lgs. n. 267/2000.

4 DOCUMENTO ISTRUTTORIO AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO PREMESSO CHE: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - il fenomeno del gioco d'azzardo sta diventando sempre più preoccupante se si pensa che nel 2016 sono stati spesi 96 miliardi di euro, 8% in più rispetto al 2015, e che i giocatori con problemi di dipendenza sono quasi 900 mila; - la dipendenza da gioco è una vera e propria malattia che compromette lo stato di salute fisica e psichica del giocatore. Il malato di gioco è cronicamente e progressivamente incapace di resistere all'impulso di giocare e spesso si trova nella condizione di dover chiedere prestiti a usurai o a fonti illegali, giungendo a volte alla perdita del lavoro per assenteismo; - le persone più interessate al gioco sono le fasce più deboli e fragili, chi ha un lavoro più precario, chi è in difficoltà nel trovare una propria identità; - nella Regione Marche gli utenti in carico ai servizi del Dipartimento Dipendenze sono stati 418 nel 2015, con 181 utenti trattati per gioco d'azzardo patologico nella sola Area Vasta 2; - il Comune di Jesi ha aderito al "Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo" con il quale i Primi Cittadini hanno chiesto un ampliamento del potere di ordinanza per definire l'orario di apertura delle sale gioco e per stabilire le distanze dai luoghi sensibili (deliberazione consiliare n. 82 del ); VISTO il D.L. del 13 settembre 2012 cosiddetto "Decreto Balduzzi", convertito con modificazioni nella Legge 8 novembre 2012 n. 189 concernente "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" ed in particolare: l'art.5 "Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie rare, nonché da ludopatia" che al secondo comma riconosce la ludopatia come malattia, provvedendo nel contempo ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'organizzazione Mondiale della Sanità (G.A.P.); l'art. 7 "Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica" sui divieti di ingresso ai minori nelle sale con vincite in denaro, sui divieti di incitamento al gioco tramite messaggi pubblicitari e sui relativi controlli e sanzioni a carico dei gestori che contravvengono i divieti;

5 VISTA la L.R. n. 3 del 7 febbraio 2017 recante "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e socialnetwork " con specifico riferimento all'art. 5 ("Competenze dei Comuni"); RILEVATO altresì che l'art. 10 della citata normativa regionale, istituisce il logo "No Slot" che può essere utilizzato dagli esercentiche non hanno apparecchiature e congegni per il gioco; VISTA la D.G.R.M. n. 3 dell con la quale è stata istituita la giornata regionale alla lotta al Gioco d'azzardo Patologico, fissando la data di celebrazione al 26 febbraio di ciascuno anno; RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.139 del , con cui sono state approvate le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo ; VISTA la sezione relativa al Welfare, con particolare riferimento alle politiche di riduzione delle slot machine; TENUTO CONTO che il Comune di Jesi, alla luce della recente normativa nazionale e regionale, intende dotarsi di un Regolamento per la prevenzione e il contrasto del Gioco d Azzardo Patologico; RILEVATO che la proposta di Regolamento è stata sottoposta all esame della Prima Commissione Consiliare nelle sedute del 14 febbraio e 9 aprile 2018, con l intervento dei rappresentanti degli Esercenti di Sale Giochi e Tabaccherie e l acquisizione di documentazione da parte dell Associazione degli Operatori dell Intrattenimento e del Tempo Libero (ASTRO), dell Associazione Nazionale Servizi Apparecchi per Pubbliche Attrazioni Ricreative (SAPAR) e dal Sindacato Totoricevitori Sportivi (STS); ATTESO, inoltre, che nel corpo della bozza di Regolamento è stata recepita ed integrata la proposta di emendamento presentata dal Consigliere Comunale Samuele Animali con nota prot. n del 29 gennaio 2018; TENUTO CONTO, altresì, che il Comune intende sostenere i locali che non hanno apparecchiature e congegni per il gioco, prevedendo la possibilità riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) nella misura che sarà stabilita dal Regolamento del tributo stesso; CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell art.16 comma 4 della L.R. n.3 del , gli esercenti di sale, di altri esercizi e di aree di cui all art.3 della medesima normativa, saranno chiamati ad adeguarsi alle disposizioni concernenti l ubicazione dei locali e l installazione degli apparecchi da gioco, entro il 31 dicembre 2019; ATTESA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

6 QUANTO SOPRA PREMESSO, SI PROPONE DI ADOTTARE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata; 2. di approvare il "Regolamento per la prevenzione e il contrasto del Gioco d'azzardo Patologico", Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 3. di dare atto che ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, il Responsabile del Procedimento è il Dott. Mauro Torelli, dirigente dell Area Servizi al Cittadino; 4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.to Dott. Mauro Torelli

7

8 Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (T.U.L.P.S.) e alla Legge della Regione Marche n. 3 del 7 febbraio 2017 relativa alle Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network. 2. Sono pertanto oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo: gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali); gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT); scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi; lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, ecc.), venduti direttamente dall esercente o acquistabili attraverso distributori automatici. 3. Non sono oggetto del presente regolamento: i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica (nei quali l elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all elemento aleatorio), quali ad esempio bigliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera), nonché giochi tramite l utilizzo di specifiche consolle (Playstation, Nintendo, Xbox, eccetera) quando non siano effettuati attraverso l utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro; il gioco del bingo (sostitutivo del tradizionale gioco della tombola) all interno del quale si ritiene che l elemento preponderante della condivisione dell esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante, non presente nei giochi effettuati individualmente; i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione; gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.

9 4. Non sono, altresì, oggetto del presente regolamento i giochi definiti proibiti ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni. Art. 2 Finalità 1. L Amministrazione Comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell economia cittadina quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco. 2. L Amministrazione intende, inoltre, disincentivare il gioco, che, da compulsivo, sovente degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione; intende favorire la continuità affettiva-familiare, l aggregazione sociale, la condivisione di un offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive. 3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si informano, in particolare, ai seguenti principi: a) tutela dei minori; b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell ottica di prevenire il gioco d azzardo patologico; c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall assiduità al gioco d azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di autosegregazione dalla vita di relazione e affettiva; d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d Azzardo Patologico (G.A.P.) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina; e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività. Le finalità sopra indicate devono essere contemperate con la salvaguardia dell iniziativa di impresa e della concorrenza, così come costituzionalmente stabilito.

10 Art. 3 Procedure per l installazione degli apparecchi da gioco e per l apertura di sale dedicate 1. L installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali), il loro trasferimento di sede e l ampliamento della superficie sono subordinati all ottenimento dell autorizzazione rilasciata dal Comune, sulla base della normativa nazionale e regionale vigente. 2. La suddetta autorizzazione è rilasciata entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda. Ai sensi del D.Lgs. 222/2016 non è previsto il subentro nell autorizzazione in caso di trasferimento della proprietà o della gestione dell azienda né, tantomeno, opera il silenzio assenso. 3. L apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi, nonché di sale dedicate all installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT, il loro trasferimento di sede, l ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all ottenimento della prescritta licenza rilasciata dalla Questura, sulla base delle normativa nazionale vigente. 4. La vendita di biglietti di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, è disciplinata dal concessionario del gioco del lotto, sulla base della normativa nazionale vigente. Art. 4 Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco 1. Per esigenze di tutela della salute e quiete pubblica, ai sensi del secondo comma dell'art.5 della Legge Regionale n.3 del 7 febbraio 2017, è vietata l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco in locali ubicati in un raggio di 500 metri da istituti universitari, da scuole di ogni ordine e grado, da istituti di credito e sportelli bancomat, da uffici postali, da esercizi di acquisto e vendita di oggetti preziosi ed oro usati. 2. E' altresì vietata l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco, ai sensi del terzo comma dell art. 5 dalla Legge regionale n. 3 del 7 febbraio 2017, negli altri luoghi individuati dal Comune di Jesi, precisamente in locali ubicati in un raggio di cinquecento metri da nidi e scuole dell'infanzia, impianti sportivi e luoghi di aggregazione giovanile. 3. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all apertura o all esercizio delle sale. Art. 5 Orari di esercizio delle attività 1. Per esigenze di tutela della salute e quiete pubblica, tenuto conto di quanto previsto nel quarto comma dell art. 5 dalla Legge regionale n. 3 del 7 febbraio 2017, l'orario di esercizio delle sale giochi, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi e dei congegni vari di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati negli esercizi autorizzati ex art.88 del T.U.L.P.S. (agenzie scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc.) è dalle ore alle

11 2. Per esigenze di tutela della salute e quiete pubblica, tenuto conto di quanto previsto nel quarto comma dell art. 5 dalla Legge regionale n. 3 del 7 febbraio 2017, l'orario di funzionamento degli apparecchi e dei congegni vari di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati negli esercizi autorizzati ex art.86 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ecc.) è dalle alle Al di fuori degli orari previsti ai precedenti commi del presente articolo, le sale giochi dovranno restare chiuse al pubblico e gli apparecchi e i congegni vari di intrattenimento e svago con vincite in denaro collocati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. dovranno essere spenti spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio e congegno ed essere mantenuti non accessibili. 4. I suddetti orari dovranno essere resi noti al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello, all'esterno del locale. Art. 6 Modalità di esercizio dell attività e informazioni alla clientela 1. L attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l altro, prescrivono: l esposizione, all interno del locale, dei titoli autorizzativi all esercizio dell attività; la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti; l esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti; l obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese e spagnolo, in caratteri chiaramente leggibili; l obbligo di esporre, all ingresso e all interno dei locali, il materiale informativo predisposto dall Azienda Sanitaria Locale, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare il link di un apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Jesi nel quale sia indicata la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d azzardo patologico. 2. È vietata l esposizione all interno e all esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute. Art. 7 Ulteriori misure di contenimento del fenomeno 1. L Amministrazione Comunale non procede alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili e aree a soggetti che intendono aprire attività relative all esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.

12 2. Nei contratti stipulati, il divieto di esercizio di tali attività sarà espressamente indicato e la loro attivazione in un momento successivo alla stipula sarà motivo di scioglimento anticipato del contratto stesso. 3. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili e aree locati o concessi dall Amministrazione comunale, alla prima scadenza di legge non si procederà al rinnovo del contratto. 4. L Amministrazione Comunale istituisce un elenco pubblico degli esercizi presenti nel proprio territorio che espongono il marchio No Slot di cui all art. 10 della Legge Regionale n. 3 del 7 febbraio 2017 (allegato sub 1). 5. E facoltà dell Amministrazione Comunale prevedere agevolazioni in materia di tassa sui rifiuti (TARI), a favore degli esercizi iscritti nell elenco di cui al comma 4. Art.8 Sanzioni 1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni del presente Regolamento, sono sanzionate ai sensi dell art. 14 della L.R. 7/2/2017 n.3 e ai sensi dell art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali. 2. Per la violazione dell art. 4 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall art.14 comma 1 della L.R. n.3/ Per la violazione dell art.5 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall art.14 comma 2 della L.R. n.3/ Per l utilizzo non conforme del logo regionale No Slot, si applica la sanzione amministrativa prevista dall art. 14 comma 3 della L.R. n.3/ Per la violazione dell art. 4 comma 3 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall art.14 comma 4 lettera a) della L.R. n.3/ Al procedimento di applicazione delle sanzioni previste nei precedenti commi, si applica la Legge 689/1981. Art. 9 Disposizioni transitorie 1. Ai sensi del combinato disposto dell art.16 comma 4 della L.R. n.3 del e dell art. 4 commi 1 e 2 del presente Regolamento, gli esercenti di sale, di altri esercizi e di aree di cui all art.1, si adeguano alle disposizioni in materia di distanze entro il 31 dicembre Gli esercenti si adeguano alle disposizioni in materia di orari, previste dall art. 5 del presente Regolamento, a partire dal 1 gennaio Ogni precedente disposizione regolamentare in contrasto con il presente Regolamento, viene disapplicata.

13 Allegato 1

14 DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL Deliberazione avente per oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL GIOCO D AZZARDO PATOLOGICO UFFICIO PROPONENTE: Area Servizi al Cittadino RESP. PROCEDIMENTO (Firma) F.to Dott. Mauro Torelli PARERE DI REGOLARITA TECNICA Il sottoscritto Dott. Mauro Torelli, nella sua qualità di Dirigente dell Area Servizi al Cittadino, ai sensi dell art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del , esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione Jesi, lì IL DIRIGENTE DELL AREA F.to Dott. Mauro Torelli PARERE DI REGOLARITA CONTABILE Il sottoscritto Dott. Gianluca Della Bella Dirigente dell Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267 del , esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile Jesi, lì IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE F.to Dott. Gianluca Della Bella

15 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE F.to MASSACCESI DANIELE IL SEGRETARIO GENERALE F.to ALBANO LUIGI PUBBLICAZIONE N..Registro Pubblicazione La presente deliberazione viene Pubblicata oggi all Albo on-line del Comune di Jesi sul sito e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi. Jesi,lì L'IMPIEGATA DELEGATA F.to Cotica Paola

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