Legge 12 luglio 1999 n. 232 Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale

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1 Legge 12 luglio 1999 n. 232 Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1999 n. 167, S.O. ) RATIFICA ED ESECUZIONE DELLO STATUTO ISTITUTIVO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE, CON ATTO FINALE ED ALLEGATI, ADOTTATO DALLA CONFERENZA DIPLOMATICA DELLE NAZIONI UNITE A ROMA IL 17 LUGLIO Art Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio Art Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 126 dello Statuto stesso. Art All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di lire milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante parziale utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. INDICE dello Statuto della Corte penale internazionale Preambolo CAPITOLO I - Istituzione della Corte Articolo 1 - La Corte Articolo 2 - Rapporti della Corte con le Nazioni Unite Articolo 3 - Sede della Corte Articolo 4 - Status giuridico e poteri della Corte CAPITOLO II - Giurisdizione, procedibilità e normativa applicabile Articolo 5 - Crimini di competenza della Corte

2 Articolo 6 - Crimine di genocidio Articolo 7 - Crimini contro l'umanità Articolo 8 - Crimini di guerra Articolo 9 - Elementi costitutivi dei crimini Articolo 10. Articolo 11 - Competenza ratione temporis Articolo 12. Articolo 13 - Condizioni di procedibilità Articolo 14 - Segnalazione di una situazione ad opera di uno Stato Parte Articolo 15 - Il Procuratore Articolo 16 - Sospensione delle indagini o dell'esercizio dell'azione penale Articolo 17 - Questioni relative alla procedibilità Articolo 18 - Decisione preliminare in ordine alla procedibilità Articolo 19 - Questioni pregiudiziali sulla competenza della Corte e la procedibilità del caso. Articolo 20 - Ne bis in idem Articolo 21 - Normativa applicabile CAPITOLO III - Principi generali del diritto penale Articolo 22 - Nullum crimine sine lege Articolo 23 - Nulla poena sine lege Articolo 24 - Non retroattività ratione personae Articolo 25 - Responsabilità penale individuale Articolo 26 - Esclusione di giurisdizione per persone di età inferiore a 18 anni Articolo 27 - Irrilevanza della qualifica ufficiale Articolo 28 - Responsabilità dei capi militari e di altri superiori gerarchici Articolo 29 - Imprescrittibilità Articolo 30 - Elementi psicologici Articolo 31 - Motivi di esclusione dalle responsabilità penali Articolo 32 - Errore di fatto o di diritto

3 Articolo 33 - Ordini del superiore gerarchico e ordine di legge CAPITOLO IV - Composizione ed amministrazione della Corte Articolo 34 - Organi della corte Articolo 35 - Esercizio delle funzioni da parte dei giudici Articolo 36 - Qualificazioni candidatura ed elezione dei giudici Articolo 37 - Seggi vacanti Articolo 38 - Presidenza Articolo 39 - Sezioni Articolo 40 - Indipendenza dei giudici Articolo 41 - Esonero e ricusazione dei giudici Articolo 42 - Ufficio del Procuratore Articolo 43 - Ufficio di Cancelleria Articolo 44 - Il personale Articolo 45 - Impegno solenne Articolo 46 - Perdita di funzioni Articolo 47 - Misure disciplinari Articolo 48 - Privilegi ed immunità Articolo 49 - Retribuzioni, indenniità e rimborso spese Articolo 50 - Lingue ufficiali e lingue di lavoro Articolo 51- Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove Articolo 52 - Regolamento della Corte CAPITOLO V - Indagine, ed esercizio dell'azione penale Articolo 53 - Apertura di un'indagine Articolo 54 - Doveri e Poteri del Procuratore in materia d'inchieste Articolo 55 - Diritti delle persone durante l'indagine Articolo 56 - Ruolo della Camera preliminare in relazione ad un'opportunità d'indagine irripetibile Articolo 57 - Funzioni e poteri della Camera preliminare Articolo 58 - Rilascio da parte della Camera preliminare di un mandato d'arresto o di un ordine di comparizione

4 Articolo 59 - Procedura di arresto nello Stato di detenzione preventiva Articolo 60 - Procedura iniziale dinanzi alla Corte Articolo 61 - Convalida delle accuse prima del processo CAPITOLO VI - Il processo Articolo 62 - Luogo del processo Articolo 63 - Processo in presenza dell'imputato Articolo 64 - Funzioni e poteri della Camera di primo grado Articolo 65 - Procedure in caso di ammissione di colpevolezza Articolo 66 - Presunzione d'innocenza Articolo 67 - Diritti dell'imputato Articolo 68 - Protezione delle vittime e dei testimoni e loro partecipazione al processo Articolo 69 - Prove Articolo 70 - Reati contro l'amministrazione della giustizia Articolo 71- Sanzioni per comportamento scorretto dinanzi alla Corte Articolo 72 - Protezione delle informazioni attinenti la sicurezza nazionale Articolo 73 - Informazioni o documenti provenienti da terzi Articolo 74 - Requisiti per la sentenza Articolo 75 - Riparazioni a favore delle vittime Articolo 76 - Condanne CAPITOLO VII - Pene Articolo 77 - Pene applicabili Articolo 78 - Determinazione della pena Articolo 79 - Fondo di garanzia per le vittime Articolo 80 - Autonomia dell'applicazione delle pene ad opera degli, Stati e della legislazione nazionale CAPITOLO VIII - Appello e revisione Articolo 81 - Appello contro la sentenza di condanna o la determinazione della pena Articolo 82 - Appello contro altre decisioni Articolo 83 - Procedura d'appello

5 Articolo 84 - Revisione della condanna o della pena. Articolo 85 - Risarcimento alle persone arrestate e condannate. CAPITOLO IX - Cooperazione internazionale ed assistenza giudiziaria Articolo 86 - Obbligo generale di cooperare Articolo 87 - Richieste di cooperazione: disposizioni generali Articolo 88 - Procedure disponibili secondo la legislazione nazionale Articolo 89 - Consegna di determinate persone alla Corte Articolo 90 - Richieste concorrenti Articolo 91 - Contenuto della richiesta di arresto e di consegna Articolo 92 - Fermo Articolo 93 - Altre forme di cooperazione Articolo 94 - Differimento della messa in opera di una richiesta per a di inchieste o procedimenti giudiziari in corso Articolo 95 - Differimento dell'esecuzione di una richiesta per via di un'eccezione d'inammissibilità Articolo 96 - Contenuto di una richiesta vertente su altre forme di cooperazione previste dall'articolo 93 Articolo 97 - Consultazioni Articolo 98 - Cooperazione in relazione a rinuncia ad immunità e consenso alla consegna Articolo 99 - Seguito dato alle richieste presentate a titolo degli articoli 93 e 96 Articolo Spese Articolo 101- Regola della specialità Articolo Uso dei termini CAPITOLO X - Esecuzione Articolo Ruolo degli Stati nell'esecuzione delle pene detentive Articolo Modifica della designazione dello Stato incaricato dell'esecuzione Articolo Esecuzione della pena Articolo Controllo dell'esecuzione della pena e condizioni di detenzione Articolo Trasferimento del condannato che ha terminato di scontare la pena Articolo Limiti in materia di procedimenti giudiziari o di condanne per altre infrazioni Articolo Pagamento di sanzioni pecuniarie ed esecuzione di misure, di confisca

6 Articolo Esame da parte della Corte della questione di una riduzione di pena Articolo Evasione CAPITOLO XI - Assemblea degli Stati parte Articolo Assemblea degli Stati parti CAPITOLO III - Finanziamento Articolo Disposizioni finanziarie Articolo Pagamento delle spese Articolo Risorse finanziarie della Corte e dell'assemblea degli Stati parti Articolo Contributi volontari Articolo Calcolo dei contributi Articolo Revisione annuale dei conti CAPITOLO XIII - Clausole finali Articolo Soluzione delle controversie Articolo Riserve Articolo Emendamenti Articolo 122- Emendamenti alle disposizioni di carattere istituzionale Articolo Revisione dello Statuto Articolo Disposizione transitoria Articolo Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione Articolo Entrata in vigore Articolo Recesso Articolo Testi autentici Traduzione non ufficiale STATUTO DI ROMA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONELE Preambolo Gli Stati Parti del presente Statuto, Consapevoli che tutti i popoli sono uniti da stretti vincoli e che le loro culture formano un patrimonio da tutti condiviso, un delicato mosaico che rischia in ogni momento di essere distrutto,

7 Memori che nel corso di questo secolo, milioni di bambini, donne e uomini sono stati vittime di atrocità inimmaginabili che turbano profondamente la coscienza dell'umanità Riconoscendo che crimini di tale gravità minacciano la pace, la sicurezza ed il benessere del mondo, Affermando che i delitti più gravi che riguardano l'insieme della comunità internazionale non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale ed attraverso il rafforzamento della cooperazione Internazionale, Determinati a porre termine all'impunità degli autori di tali crimini contribuendo in tal modo alla prevenzione di nuovi crimini, Rammentando che è dovere di ciascun Stato esercitare la propria giurisdizione penale nei confronti dei responsabili di crimini internazionali, Ribadendo gli scopi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite ed in modo particolare il dovere di tutti gli Stati di astenersi dal ricorrere all'uso della minaccia o della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica degli altri Stati o in contrasto, in qualsiasi altro modo, con gli scopi delle Nazioni Unite, Evidenziando a tale riguardo che nessuna disposizione del presente Statuto può essere interpretata nel senso di autorizzare uno Stato Parte ad intervenire in un conflitto armato di competenza degli affari interni di un altro Stato, Determinati ad istituire, a tali fini e nell'interesse delle generazioni presenti e future, una Corte penale internazionale permanente e indipendente, collegata con il sistema delle Nazioni Unite competente a giudicare sui crimini più gravi motivo di allarme per l'intera comunità internazionale, Evidenziando che la Corte penale internazionale istituita ai sensi del presente Statuto è complementare alle giurisdizioni penali nazionali, Risoluti a garantire duraturo rispetto all'applicazione della giustizia internazionale Hanno convenuto quanto segue: CAPITOLO I Istituzione della Corte Articolo 1 La Corte E' istituita una Corte penale internazionale ("la Corte") in quanto istituzione permanente che può esercitare il suo potere giurisdizionale sulle persone fisiche per i più gravi crimini di portata internazionale, ai sensi del presente Statuto. Essa è complementare alle giurisdizioni penali nazionali. La sua giurisdizione ed il suo funzionamento sono regolati dalle norme del presente Statuto. Articolo 2 Rapporti della Corte con le Nazioni Unite La Corte instaura rapporti con le Nazioni Unite attraverso un accordo che dovrà essere approvato dall'assemblea degli Stati Parti al presente Statuto e successivamente concluso dal Presidente della Corte a nome di quest'ultima. Articolo 3 Sede della Corte

8 1. La sede della Corte è all'aia, nei Paesi-Bassi ("Stato ospitante"). 2. La Corte e lo Stato ospitante stabiliscono un accordo di sede che sarà in seguito approvato dall'assemblea degli Stati Parte, successivamente concluso dal Presidente della Corte a nome di quest'ultima. 3. Quando lo ritiene opportuno, la Corte può riunirsi in qualsiasi altro luogo, secondo le norme del presente Statuto. Articolo 4 Status giuridico e poteri della Corte 1. La Corte possiede personalità giuridica internazionale. Essa ha anche la capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle sue funzioni ed il conseguimento dei suoi obiettivi. 2. La Corte può esercitare le proprie funzioni ed i propri poteri quali preveduti nel presente Statuto, sul territorio di qualsiasi Stato Parte e mediante una convenzione a tal fine, sul territorio di ogni altro Stato. CAPITOLO II Giurisdizione, procedibilità e normativa applicabile Articolo 5 Crimini di competenza della Corte 1. La competenza della Corte è limitata ai crimini più gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale. La Corte ha competenza, in forza del presente Statuto, per i crimini seguenti: a) crimine di genocidio; b) crimini contro l'umanità; c) crimini di guerra; d) crimine di aggressione. 2. La Corte eserciterà il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione successivamente all'adozione in conformità agli articoli 121 e 123, della disposizione che definirà tale crimine e stabilirà le condizioni alle quali la Corte potrà esercitare il proprio potere giurisdizionale su tale crimine. Tale norma dovrà essere compatibile con le disposizioni in materia della Carta delle Nazioni Unite. Articolo 6 Crimine di genocidio Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente: a) uccidere membri del gruppo; b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo; c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso; d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo;

9 e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso; Articolo 7 Crimini contro l'umanità 1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco: a) Omicidio; b) Sterminio; c) Riduzione in schiavitù; d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione; e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale; f) Tortura; g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità; h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, inspirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte; i) Sparizione forzata delle persone; j) Apartheid; k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale. 2. Agli effetti del paragrafo 1: a) Si intende per "attacco diretto contro popolazioni civili" condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti preveduti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l'attacco; b) per "sterminio" s'intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l'accesso al vitto ed alle medicine; c) per "riduzione in schiavitù" s'intende l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale; d) per "deportazione o trasferimento forzato della popolazione" s'intende la rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragione prevedute dal diritto internazionale che lo consentano; e) per "tortura" s'intende l'infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori, o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati;

10 f) per "gravidanza forzata" s'intende la detenzione illegale di una donna resa gravida con la forza, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non può essere in alcun modo interpretata in maniera tale da pregiudicare l'applicazione delle normative nazionali in materia di interruzione della gravidanza; g) per "persecuzione" s'intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività; h) per "apartheid" s'intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziali ed al fine di perpetuare tale regime; i) per "sparizione forzata delle persone" s'intende l'arresto, la detenzione o rapimento delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo. 3. Agli effetti del presente Statuto con il termine "genere sessuale" si fa riferimento ai due sessi maschile e femminile, nel contesto sociale, Tale termine non implica alcun altro significato di quello sopra menzionato. Articolo 8 Crimini di guerra 1. La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala. 2. Agli effetti dello Statuto, si intende per "crimini di guerra" a) gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra: I) omicidio volontario; II) tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici; III) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute; IV) distruzione ed appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente; V) costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica; VI) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo; VII) deportazione, trasferimento o detenzione illegale, VIII) cattura di ostaggi. b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali vale a dire uno dei seguenti atti: I) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità; II) dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e cioè proprietà che non siano obiettivi militari;

11 III) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, istallazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili prevedute dal diritto internazionale dei conflitti, armati; IV) lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti i vantaggi militari previsti; V) attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, abitazioni o costruzioni che non siano difesi e che non costituiscano obiettivo militari; VI) uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni; VII) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali; VIII) il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio; IX) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari a monumenti storici a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari; X) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone coinvolte né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute; XI) uccidere e ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o l'esercito nemico; XII) dichiarare che nessuno avrà salva la vita; XIII) distruggere o confiscare beni del nemico a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra; XIV)) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica; XV) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio paese; XVI) saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto; XVII) utilizzare veleno o armi velenose; XVIII) utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili e tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi; XIX) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio; XX) utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscano per loro natura in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati a condizione che tali mezzi siano oggetto di un divieto d'uso generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un allegato al annesso al presente Statuto, a mezzo di un emendamento adottato in conformità delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123.

12 XXI) violare la dignità della persona, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti; XXII) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra; XXIII) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari; XXIV) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra; XXV) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, ed in particolare impedire volontariamente l'arrivo dei soccorsi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra; XXIV) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità; c) In ipotesi di conflitto armato non dì carattere internazionale, gravi violazioni dell'articolo comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi compresi i membri delle Forze Armate che hanno deposto le armi e coloro persone che non sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa: I) Atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura; II) violare la dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti; III) prendere ostaggi; IV) emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto avanti un tribunale regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili. d) Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti amati non di carattere internazionale non si applica quindi a situazioni interne di disordine e tensione quali sommosse o atti di violenza sporadici o isolati di natura analoga. e) Altre gravi violazioni gravi delle leggi e degli usi applicabili all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti amati non di carattere internazionale, vale a ire uno dei seguenti atti: I) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte elle ostilità; II) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari, che usino in conformità con il diritto internazionale gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra; III) dirigere deliberatamente attacchi contro personale installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili prevedute dal diritto internazionale dei conflitti armati; IV) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari monumenti storici ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari; V) saccheggiare città o località ancorché prese d'assalto; VI) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale costringere alla prostituzione o alla gravidanza imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;

13 VII) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità; VIII) disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari; IX) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario; X) dichiarare che nessuno avrà salva la vita; XI) assoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone interessate ne compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute; XII) distruggere o confiscare beni dell'avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto; f) il capoverso e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e pertanto non si applica alle situazioni di tensione e di disordine interne, quali sommosse o atti di violenza, isolati e sporadici ed altri atti analoghi. Si applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga un prolungato conflitto armato tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati o tra tali gruppi. 3. Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 2, capoversi c) e d) può avere incidenza sulle responsabilità dei governi di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico all'interno dello Stato o di difendere l'unità e l'integrità territoriale dello Stato con ogni mezzo legittimo. Articolo 9 Elementi costitutivi dei crimini 1. Gli elementi costitutivi dei crimini sono di ausilio per la Corte nell'interpretazione e nell'applicazione degli articoli 6,7 ed 8 del presente Statuto, che devono essere adottati dall'assemblea degli Stati Parte a maggioranza di due terzi dei membri. 2. Modifiche agli elementi costitutivi dei crimini possono essere proposte da: a) uno Stato Parte; b) i giudici con decisione a maggioranza assoluta; c) il Procuratore. Le modifiche sono approvate dall'assemblea degli Stati Parte a maggioranza di due terzi dei membri. 3. Gli elementi costitutivi dei crimini e le modifiche allo stesso devono essere compatibili con il presente Statuto. Articolo 10 Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata nel senso di limitare o pregiudicare in qualsiasi modo, per effetti diversi da quelli del presente Statuto, le norme del diritto internazionale esistenti o in formazione. Articolo 11 Competenza ratione temporis 1. La Corte ha competenza solo sui crimini di sua competenza, commessi dopo l'entrata in vigore del presente Statuto.

14 2. Quando uno Stato diviene Parte al presente Statuto successivamente alla sua l'entrata in vigore, la Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale solo sui crimini commessi dopo l'entrata in vigore del presente Statuto nei confronti di tale Stato, a meno che lo Stato stesso abbia reso una dichiarazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3. Articolo Lo Stato che diviene parte del presente Statuto accetta con tale atto la competenza della Corte sui crimini di cui all'articolo Nell'ipotesi preveduta dall'articolo 13, lettere a) o c) la Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale se uno dei seguenti Stati, o entrambi, sono Parti del presente Statuto o hanno accettato la competenza della Corte in conformità delle disposizioni del paragrafo 3: a) lo Stato nel cui territorio hanno avuto luogo l'atto o l'omissione in oggetto o, se il crimine è stato commesso a bordo di una nave o di un aeromobile, lo Stato della bandiera o di immatricolazione di tale nave o aeromobile ; b) lo Stato del quale la persona accusata ha la nazionalità. 3. Se è necessaria, a norma delle disposizioni del paragrafo 2, l'accettazione di uno Stato non Parte del presente Statuto, tale Stato può, con dichiarazione depositata in Cancelleria, accettare la competenza della Corte sul crimine di cui trattasi. Lo Stato accettante Corte coopera con la Corte senza ritardo e senza eccezioni, in conformità al capitolo IX. Articolo 13 Condizioni di procedibilità La Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale su uno dei crimini di cui all'articolo 5, secondo le disposizioni del presente Statuto, se: a) uno Stato Parte, in conformità dell'articolo 14, segnala al Procuratore una situazione nella quale uno o più di tali crimini appaiono essere stati commessi; b) il Consiglio di Sicurezza, nell'ambito delle azioni prevedute dal capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, segnala al Procuratore una situazione nella quale uno o più di tali crimini appaiono essere stati commessi ; oppure c) il Procuratore ha aperto un'indagine su uno o più di tali crimini, in forza dell'articolo 15. Articolo 14 Segnalazione di una situazione ad opera di uno Stato Parte 1. Uno Stato Parte può segnalare al Procuratore una situazione nella quale uno o più crimini di competenza della Corte appaiono essere stati commessi richiedendo al Procuratore di effettuare indagini su questa situazione al fine di determinare se una o più persone particolari debbano essere accusate di tali crimini. 2. Lo Stato che sottopone il caso, indica per quanto possibile le circostanze rilevanti e presenta la documentazione di supporto di cui dispone. Articolo 15 Il Procuratore 1. Il Procuratore può iniziare le indagini di propria iniziativa sulla base di informazioni relative ai crimini di competenza della Corte. 2. Il Procuratore valuta la serietà delle informazioni ricevute. A tal fine può richiedere ulteriori informazioni agli Stati, agli organi delle Nazioni Unite, alle organizzazioni intergovernative e non governative o alle altre fonti affidabili che gli appaiono appropriate, e può ricevere deposizioni scritte o orali presso la sede della Corte.

15 3. Se il Procuratore conclude che vi sono elementi che giustificano l'inizio delle indagini, presenta alla Camera Preliminare una richiesta di autorizzazione alle indagini, unitamente ad ogni elemento di supporto raccolto. Le vittime possono essere rappresentate di fronte alla Camera Preliminare, in conformità al Regolamento di Procedura e di Prova. 4. Se la Camera Preliminare dopo aver esaminato la richiesta e gli elementi giustificativi che l'accompagnano, ritiene che l'inizio delle indagini è giustificato e che il caso appare ricadere nella competenza della Corte, essa dà la sua autorizzazione senza pregiudizio per le successive decisioni della Corte in materia di competenza e di procedibilità 5. Una risposta negativa della Camera Preliminare non vieta al Procuratore di presentare una successiva richiesta fondata su fatti o elementi di prova nuovi, riferiti alla stessa situazione. 6. Se dopo la valutazione preliminare di cui ai paragrafi 1 e 2, il Procuratore conclude che le informazioni fornite non giustificano l'inizio delle indagini ne informa coloro che le hanno fornite. Ciò non preclude al Procuratore la possibilità la facoltà di prendere in esame, alla luce di fatti o elementi di prova nuovi, ulteriori informazioni a lui eventualmente sottoposte relative alla stessa situazione. Articolo 16 Sospensione delle indagini o dell'esercizio dell'azione penale Nessuna indagine e nessun procedimento penale possono essere iniziati o proseguiti ai sensi del presente Statuto per il periodo di dodici mesi successivo alla data in cui il Consiglio di Sicurezza con risoluzione adottata ai sensi del Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite, ne abbia fatto richiesta alla Corte; tale richiesta può essere rinnovata dal Consiglio con le stesse modalità. Articolo 17 Questioni relative alla procedibilità 1. Con riferimento al decimo comma del preambolo ed all'articolo primo del presente Statuto, la Corte dichiara improcedibile il caso se: a) sullo stesso sono in corso di svolgimento indagini o procedimenti penali condotti da uno Stato che ha su di esso giurisdizione, a meno che tale Stato non intenda iniziare le indagini ovvero non abbia la capacità di svolgerle correttamente o di intentare un procedimento; b) lo stesso è stato oggetto di indagini condotte da uno Stato che ha su di esso giurisdizione e tale Stato ha deciso di non procedere nei confronti della persona interessata a meno che la decisione non costituisca il risultato del rifiuto o dell'incapacità dello Stato di procedere correttamente; c) la persona interessata è già stata giudicata per la condotta oggetto della denunzia e non e non può essere giudicata dalla Corte a norma dell'articolo 20, paragrafo 3; d) il fatto non è di gravità sufficiente da giustificare ulteriori azioni da parte della Corte. 2. Al fine di decidere se ricorre in specifiche fattispecie il difetto di volontà dello Stato, la Corte valuta se, avuto riguardo alle garanzie giudiziarie riconosciute dal diritto internazionale sussistono una o più delle seguenti circostanze : a) il procedimento è o è stato condotto, ovvero la decisione dello Stato è stata adottata, nell'intento di proteggere la persona interessata dalla responsabilità penale per i crimini di competenza della Corte indicati nell'articolo 5; b) il procedimento ha subito un ritardo ingiustificato che, date le circostanze, è incompatibile con il fine di assicurare la persona interessata alla giustizia; c) il procedimento non è stato, o non è condotto in modo indipendente o imparziale, ed è stato, o è condotto in modo tale da essere - date le circostanze - incompatibile con il fine di assicurare la persona interessata alla giustizia.

16 3. Al fine di decidere se ricorre in specifiche fattispecie l'incapacità dello Stato, la Corte valuta se, a causa di un totale o sostanziale collasso ovvero della indisponibilità del proprio sistema giudiziario interno, lo Stato non abbia la capacità di ottenere la presenza dell'imputato o le prove e testimonianze necessarie, ovvero sia in qualunque altro modo incapace a svolgere il procedimento instaurato. Articolo 18 Decisione preliminare in ordine alla procedibilità 1. Quando alla Corte è stata segnalata una situazione ai sensi dell'articolo 13, capoverso a) ed il Procuratore ha determinato che vi sono elementi che giustificano l'inizio delle indagini ovvero quanto il Procuratore inizia le indagini sulla base degli articoli 13 lettera c) e 15, lo stesso procuratore ne dà notifica a tutti gli Stati Parte ed a quegli Stati i che, in considerazione delle informazioni disponibili sarebbero ordinariamente forniti di giurisdizione sui crimini in oggetto. Il Procuratore può informare a tali Stati in via riservata, e, se lo ritiene necessario per la protezione delle persone, per prevenire la distruzione delle prove o per impedire che le persone si rendano latitanti, può limitare l'ampiezza delle informazioni fornite agli Stati. 2. Entro un mese dalla ricezione di tale notifica, lo Stato può informare la Corte del fatto che sta conducendo o che ha condotto indagini su propri cittadini o su altri soggetti rientranti nella propria giurisdizione in relazione ad atti criminali che possono essere costitutivi dei crimini indicati nell'articolo 5 e che sono in rapporto con le informazioni notificate agli Stati. Su richiesta di tale Stato, il Procuratore sospende le proprie indagini in favore di quelle condotte dallo Stato, a meno che la Camera Preliminare, su richiesta del Procuratore, non decida di autorizzare le indagini. 3. La sospensione delle indagini del Procuratore in favore di quelle condotte dallo Stato può essere riesaminata dal Procuratore stesso trascorsi sei mesi dalla data della sua adozione, o in qualunque momento, qualora si sia verificato un rilevante mutamento delle circostanze per motivi attinenti al rifiuto o all'incapacità dello Stato di condurre le indagini. 4. Lo Stato interessato o il Procuratore possono proporre impugnazione avanti la Camera d'appello contro la decisione adottata dalla Camera Preliminare in conformità dell'articolo 82, paragrafo 2. L'appello può essere trattato con procedura d'urgenza. 5. Quando ha sospeso le indagini come previsto al paragrafo 2, il Procuratore può richiedere che lo Stato interessato lo informi periodicamente dei progressi delle proprie indagini e di ogni procedimento penale che ne sia derivato. Lo Stato Parte risponde a tali richieste senza indebito ritardo. 6. Durante l'attesa di una decisione della Camera Preliminare o in qualsiasi momento quando le indagini sono sospese ai sensi del presente articolo, il Procuratore può, eccezionalmente richiedere alla Camera Preliminare l'autorizzazione a compiere gli atti di indagine necessari allo scopo di preservare le prove, qualora si presenti una opportunità irripetibile di raccogliere importanti d'elementi di prova o sussista un rilevante rischio che tali elementi di prova possano successivamente non essere disponibili. 7. Lo Stato che ha proposto impugnazione ai sensi del presente articolo contro una decisione della Camera Preliminare può eccepire l'improcedibilità del caso ai sensi dell'articolo 19, sulla base di ulteriori fatti significativi o di un rilevante mutamento delle circostanze. Articolo 19 Questioni pregiudiziali sulla competenza della Corte e la procedibilità del caso. 1. La Corte accerta la propria competenza su qualsiasi caso portato dinanzi ad essa. La Corte può d'ufficio pronunziarsi sulla procedibilità del caso in conformità all'articolo 17; 2. Eccezioni in ordine alla procedibilità del caso, fondate sui motivi indicati nell'articolo 17, ovvero eccezioni in' ordine alla competenza della Corte possono essere proposte da: a) l'imputato o colui nei confronti del quale è stato emesso ai sensi dell'articolo 58 un mandato d'arresto o di comparizione;

17 b) lo Stato che ha giurisdizione riguardo al crimine in esame, per via del fatto che su tale caso sta conducendo o ha già condotto indagini o procedimenti penali; o c) Lo Stato del quale sia richiesta, ai sensi dell'articolo 12, l'accettazione della competenza. 3. Il Procuratore può richiedere alla Corte di pronunziarsi sulla questione di competenza o di procedibilità. Nei procedimenti relativi alla competenza o alla procedibilità, anche coloro che hanno segnalato la situazione ai sensi dell'articolo 13 e le vittime del crimine possono presentare osservazioni alla Corte. 4. L'improcedibilità di un caso o l'incompetenza della Corte possono essere eccepite per una sola volta dalle persone o dagli Stati indicati nelle disposizioni del paragrafo 2. L'eccezione deve essere proposta prima o nel momento iniziale del processo. In circostanze eccezionali, la Corte può autorizzare che l'eccezione sia proposta più di una volta o in momento successivo alla fase di apertura del processo. Le eccezioni di improcedibilità proposte nella fase di apertura del processo o successivamente con l'autorizzazione della Corte possono essere fondate esclusivamente sull'articolo 17, paragrafo 1, lettera c). 5. Gli Stati indicati alle disposizioni del paragrafo 2, capoversi b) e c) devono proporre l'eccezione il prima possibile. 6. Prima della conferma delle imputazioni le eccezioni sulla procedibilità del caso e sulla competenza della Corte devono essere proposte alla Camera Preliminare. Dopo la convalida delle imputazioni le stesse devono essere proposte alla Camera di primo grado. Le decisioni sulla competenza o la procedibilità possono essere impugnate avanti la Camera d'appello in conformità all'articolo Se lo Stato di cui al paragrafo 2, capoversi b) o c) propone un'eccezione il Procuratore sospende le indagini sino a che la Corte non abbia adottato una decisione in conformità dell'articolo Pendente la decisione della Corte, il Procuratore può richiedere alla stessa l'autorizzazione: a) a compiere gli atti di indagine necessari indicati nell'articolo 18 paragrafo 6; b) ad assumere dichiarazioni o deposizioni o testimonianze da testimoni, o a completare la raccolta e l'esame degli elementi di prova che abbiano avuto inizio prima della proposizione dell'eccezione; e c) ad impedire, in cooperazione con gli Stati interessati, che coloro nei cui confronti il Procuratore ha già richiesto un mandato d'arresto ai sensi dell'articolo 58 si rendano latitanti. 9. La proposizione dell'eccezione non incide sulla validità degli atti compiuti in precedenza dal Procuratore, o degli ordini o dei mandati emessi in precedenza dalla Corte. 10. Se la Corte ha dichiarato l'improcedibilità del caso ai sensi dell'articolo 17, il Procuratore può avanzare richiesta per la revisione della decisione qualora accerti pienamente il verificarsi di fatti nuovi che abbiano fatto venire meno le ragioni sulle quali si fondava la precedente dichiarazione di improcedibilità del caso adottata ai sensi dell'articolo Se il Procuratore, con riferimento a quanto indicato nell'articolo 17, sospende le indagini può richiedere che lo Stato interessato lo informi sullo svolgimento della procedura. Tali notizie devono essere, a richiesta dello Stato in oggetto, tenute riservate. Se successivamente il Procuratore decide di procedere alle indagini deve darne formale notizia allo Stato la cui procedura era all'origine della sospensione. Articolo 20 Ne bis in idem 1. Se non diversamente preveduto dal presente Statuto, nessuno può essere giudicato dalla Corte per atti costitutivi di crimini per i quali è stato precedentemente condannato o assolto dalla Corte stessa. 2. Nessuno può essere giudicato da una diversa giurisdizione per un crimine indicato nell'articolo 5 per il quale è già stato condannato o assolto dalla Corte.

18 3. Chiunque sia stato precedentemente giudicato da una diversa giurisdizione per condotte punibili anche ai sensi degli articoli 6,7, e 8, può essere giudicato dalla Corte solo se il procedimento di fronte all'altra giurisdizione: a) mirava a sottrarre la persona interessata alla sua responsabilità penale per crimini di competenza della Corte; o b) in ogni caso non era stato condotto in modo indipendente ed imparziale, nel rispetto delle garanzie previste dal diritto internazionale, ma invece era stato condotto in modo da essere incompatibile, date le circostanze, con il fine di assicurare la persona interessata alla giustizia. Articolo 21 Normativa applicabile 1. La Corte applica: a) in primo luogo, il presente Statuto ed il Regolamento di procedura e di prova; b) in secondo luogo, ove occorra, i trattati applicabili ed i principi e le regole di diritto internazionale, ivi compresi i principi consolidati del diritto internazionale dei conflitti armati; c) in mancanza, i principi generali di diritto ricavati dalla Corte in base alla normativa interna dei sistemi giuridici dei mondo, compresa, ove occorra, la normativa interna degli Stati che avrebbero avuto giurisdizione sul crimine, purché tali principi non siano in contrasto con il presente Statuto, con il diritto internazionale e con le norme ed i criteri internazionalmente riconosciuti. 2. La Corte può applicare i principi di diritto e le norme giuridiche quali risultano dall'interpretazione fornitane nelle proprie precedenti decisioni. 3. L'applicazione e l'interpretazione del diritto ai sensi del presente articolo devono essere compatibili con i diritti dell'uomo internazionalmente riconosciuti e devono essere effettuate senza alcuna discriminazione fondata su ragioni quali il genere sessuale come definito nell'articolo 7, paragrafo 3, l'età, la razza, il colore, la lingua, la religione o il credo, le opinioni politiche o le altre opinioni, la nazionalità, l'origine etnica o sociale, le condizioni economiche, la nascita o le altre condizioni personali. CAPITOLO III Principi generali del diritto penale Articolo 22 Nullum crimine sine lege 1. Una persona è penalmente responsabile in forza del presente Statuto solo se la sua condotta, nel momento in cui viene realizzata, costituisce un crimine di competenza della Corte. 2. La definizione dei crimini è interpretata tassativamente e non può essere estesa per analogia. Nel dubbio, deve essere interpretata a favore della persona che è oggetto di un'inchiesta, di azioni giudiziarie o di una condanna. 3. Il presente articolo non impedisce che un comportamento sia qualificato come crimine secondo il diritto internazionale, indipendentemente dal presente Statuto. Articolo 23 Nulla poena sine lege Una persona che è stata condannata dalla Corte può essere punita solo in conformità alle disposizioni del presente Statuto.

19 Articolo 24 Non retroattività ratione personae 1. Nessuno è penalmente responsabile in forza del presente Statuto per un comportamento precedente all'entrata in vigore dello Statuto. Se il diritto applicabile ad un caso è modificato prima della sentenza definitiva, alla persona che è oggetto d'inchiesta, di un procedimento giudiziario o di una condanna sarà applicato il diritto più favorevole. Articolo 25 Responsabilità penale individuale 1. La Corte è competente per le persone fisiche in conformità al presente Statuto. 2. Chiunque commette un reato sottoposto alla giurisdizione della Corte è individualmente responsabile e può essere punito secondo il presente Statuto. 3. In conformità del presente Statuto, una persona è penalmente responsabile e può essere punita per un reato di competenza della Corte: a) quando commette tale reato a titolo individuale o insieme ad un un'altra persona o tramite un'altra persona, a prescindere se quest'ultima è o meno penalmente responsabile ; b) quando ordina, sollecita o incoraggia la perpetrazione di tale reato, nella misura in cui vi è perpetrazione o tentativo di perpetrazione di reato ; c) quando, in vista di agevolare la perpetrazione di tale reato, essa fornisce il suo aiuto, la sua partecipazione o ogni altra forma di assistenza alla perpetrazione o al tentativo di perpetrazione di tale reato, ivi compresi i mezzi per farlo d) contribuisce in ogni altra maniera alla perpetrazione o al tentativo di perpetrazione di tale reato da parte di un gruppo di persone che agiscono di comune accordo. Tale contributo deve essere intenzionale e, a seconda dei casi: I) mirare a facilitare l'attività criminale o il progetto criminale del gruppo, nella misura in cui tale attività o progetto comportano l'esecuzione di un delitto sottoposto alla giurisdizione della Corte; oppure II) essere fornito in piena consapevolezza dell'intento del gruppo di commettere il reato e) Trattandosi di un crimine di genocidio, incita direttamente e pubblicamente altrui a commetterlo; f) tenta di commettere il reato mediante atti che per via del loro carattere sostanziale rappresentano un inizio di esecuzione, senza tuttavia portare a termine il reato per via di circostanze indipendenti dalla sua volontà. Tuttavia la persona che desiste dallo sforzo volto a commettere il reato o ne impedisce in qualche modo l'espletamento, non può essere punita in forza del presente Statuto per il suo tentativo, qualora abbia completamente e volontariamente desistito dal suo progetto criminale. 4. Nessuna disposizione del presente Statuto relativa alla responsabilità penale degli individui pregiudica la responsabilità degli Stati nel diritto internazionale. Articolo 26 Esclusione di giurisdizione per persone di età inferiore a 18 anni La Corte non ha competenza nei confronti di una persona minore di 18 anni al momento della pretesa perpetrazione di un crimine.

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