UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA

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1 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 21 DEL REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEI CONSIGLI DI FACOLTÀ' E DI CORSO DI STUDIO Art. 1 - Indizione delle elezioni 1. Le elezioni delle rappresentanze studentesche nei consigli di facoltà e di corso di studio, sono indette dal Rettore il 31 gennaio o il primo giorno lavorativo utile successivo; le votazioni sono fissate in data unica per tutte le facoltà, sentito il senato accademico. 2. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti si svolgono a liste concorrenti, con sistema proporzionale puro. 3. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di facoltà è richiesta la presentazione di liste concorrenti. Per l elezione del rappresentante dei dottorandi e del rappresentante degli specializzandi nel consiglio di facoltà non è richiesta la presentazione di liste concorrenti se il numero degli iscritti, quantificato come sotto indicato, è inferiore a cento. 4. Al fine della determinazione del numero dei dottorandi (1) e degli specializzandi iscritti alla facoltà, si fa riferimento, per quanto attiene alle iscrizioni al primo anno, al numero dei posti disponibili al 31 gennaio, relativamente ai quali la procedura di assegnazione si concluderà successivamente; qualora al 31 gennaio i dati relativi ai posti disponibili non fossero noti, si farà riferimento a quelli del precedente anno accademico. 5. Non è richiesta la presentazione di liste concorrenti per l'elezione dei rappresentanti nei consigli di corso di laurea che, alla data del 31 gennaio, abbiano un numero di iscritti inferiore a duecento. 6. Non è richiesta la presentazione di liste concorrenti per l'elezione dei rappresentanti nei consigli di corso di diploma che, alla data del 31 gennaio, abbiano un numero di iscritti inferiore a cento. 7. Il numero dei componenti degli organi collegiali per i quali si vota, necessario ai fini del calcolo dell'entità della rappresentanza, è determinato dalle facoltà alla data del 31 dicembre, escludendo dal computo la rappresentanza studentesca. (1) Nota: la Facoltà di riferimento è stabilita secondo le modalità previste, nel comma 1 dell art. 2, per i corsi di studio interfacoltà. 1

2 8. Nel provvedimento di indizione sono altresì precisati gli organi per i quali è indetta la tornata elettorale, i relativi collegi elettorali (studenti - dottorandi - specializzandi), il numero degli eligendi, il numero massimo dei voti di preferenza da esprimere, il termine per la presentazione delle liste, delle candidature con le relative sottoscrizioni, l'orario di apertura e di chiusura dei seggi ed il numero di seggi da costituirsi su indicazione dei Presidi di Facoltà. 9. Per quanto riguarda, in particolare, la determinazione degli eligendi, il provvedimento di indizione evidenzia, per ogni collegio, sia il numero dei rappresentanti eleggibili qualora partecipi al voto almeno un terzo degli elettori, sia il diverso numero di eleggibili qualora partecipi al voto un numero inferiore di elettori, secondo quanto previsto dagli artt comma 3 e 14 - comma 5, dello Statuto. Art. 2 - Elettorato attivo e passivo 1. Per i consigli di facoltà, l'elettorato attivo spetta agli studenti iscritti, alla data della votazione, ai corsi di studio delle rispettive facoltà. L elettorato attivo è altresì attribuito agli iscritti a corsi di studio e a scuole di specializzazione interfacoltà; essi hanno diritto a votare con gli iscritti della facoltà individuata quale prevalente dai Presidi delle facoltà interessate. In difetto di tale individuazione, la decisione spetta al Rettore. 2. Gli iscritti, alla data della votazione, ai dottorati di ricerca ed alle scuole di specializzazione, ove presenti in facoltà, hanno elettorato attivo suddivisi in due distinti collegi ai fini dell'elezione dei loro rispettivi rappresentanti per i quali l'art. 11, comma 3, dello Statuto garantisce una riserva nell'ambito del numero dei rappresentanti da eleggere nel consiglio di facoltà. 3. Per i consigli dei corsi di studio, l'elettorato attivo spetta ai soli studenti iscritti, alla data della votazione, ai rispettivi corsi. 4. L'elettorato passivo spetta agli iscritti di cui sopra che non siano già stati eletti per due mandati consecutivi; a tal fine non si computa il mandato di coloro che sono subentrati in sostituzione di un membro di un organo collegiale cessato anticipatamente dalla carica, ai sensi dell art. 46, comma 5, dello Statuto. 5. Nel caso sia prevista la presentazione di liste concorrenti, i requisiti per l elettorato passivo devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste e delle candidature con le relative sottoscrizioni. 2

3 6. Per il collegio dei dottorandi e il collegio degli specializzandi, ai fini dell elezione delle relative rappresentanze nei consigli di facoltà, con un numero di iscritti inferiore a cento, per i consigli di corso di laurea con un numero di iscritti inferiore a duecento e per i consigli di corso di diploma con un numero di iscritti inferiore a cento, tutti gli iscritti sono eleggibili. Art. 3 - Liste elettorali 1. Ogni lista deve essere distinta da un contrassegno e/o un motto e/o una sigla inscritti in una circonferenza avente un diametro non inferiore a cm. 10 e non superiore a cm. 16. Tale simbolo sarà stampato dalla tipografia sulle schede elettorali con dimensioni ridotte e idoneo inchiostro scuro, quindi senza riprodurre gli eventuali colori presenti nel disegno o lucido originale. Non è comunque ammessa la presentazione di contrassegni, motti o sigle identici o facilmente confondibili con quelli presentati in precedenza da altre liste nella stessa tornata elettorale, nonché la presentazione di contrassegni, motti o sigle contrari al buon costume. 2. La stessa lista può essere presentata per più organi collegiali a condizione che venga sottoscritta, per ciascuno dei medesimi, dal numero di studenti, indicato nel successivo comma Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero degli eligendi stabilito nel provvedimento rettorale per il caso in cui partecipi al voto almeno un terzo degli elettori e devono essere sottoscritte da coloro che sono iscritti ai correlati corsi di studio almeno nel numero sottoindicato a fianco di ogni organo collegiale: Consigli di facoltà a) collegio elettorale degli iscritti ai corsi di studio: sottoscrizioni n. 50 b) collegio elettorale degli iscritti ai dottorati di ricerca: sottoscrizioni n. 15 c) collegio elettorale degli iscritti alle scuole di specializzazione: sottoscrizioni n. 15 Consigli di corso di laurea sottoscrizioni n. 20 Consigli di corso di diploma sottoscrizioni n Le liste presentate per i consigli delle facoltà in cui siano presenti dottorati di ricerca e/o scuole di specializzazione, dovranno contenere un numero di candidati inferiore rispetto al totale degli eligendi per il consiglio di facoltà, in modo da tenere conto della riserva prevista per tali categorie. 3

4 5. Nessuno studente può essere candidato o può sottoscrivere più di una lista concorrente per lo stesso organo. 6. A fianco di ogni firma di accettazione di candidatura e/o di sottoscrizione delle singole liste deve essere indicato il cognome, il nome, il numero di matricola ed il corso di studio del candidato e/o del sottoscrittore; ogni candidato deve altresì indicare con chiarezza il recapito telefonico e l indirizzo a cui potranno essere inviate l eventuale nomina o altre comunicazioni. Art. 4 Candidature 1. Per ogni organo, le liste dei candidati e le relative sottoscrizioni devono essere presentate da uno degli studenti sottoscrittori, che risulti regolarmente iscritto, all'ufficio del Capo Servizio Formazione e Mobilità internazionale, sito in Via Bensa, 1, entro e non oltre le ore 12 del 23 giorno precedente quello fissato per le elezioni; nel caso il suddetto termine cada in giornata non lavorativa lo stesso viene prorogato fino alle ore 12 del primo giorno lavorativo successivo alla scadenza. 2. I presentatori di cui al precedente comma sono responsabili dell'autenticità delle firme di accettazione delle candidature di lista e delle relative sottoscrizioni. 3. Possono essere inseriti nelle liste dei candidati solo coloro che hanno elettorato passivo, come definito nel precedente art Ogni candidatura deve essere accettata per iscritto dall interessato. Art. 5 Rappresentanti di lista 1. I presentatori di ogni lista, ancorché presentata per una pluralità di consigli anche di facoltà diverse, designano, entro il termine per la presentazione delle candidature, un unico rappresentante della lista e il relativo supplente nella Commissione elettorale; il rappresentante e il supplente sono scelti fra i presentatori, i sottoscrittori e i candidati di una delle liste. 2. I presentatori di ogni lista, ancorché presentata per una pluralità di consigli anche di facoltà diverse, possono altresì, sempre entro il termine per la presentazione delle candidature, designare un unico rappresentante e il relativo supplente in ogni seggio o gruppo di seggi (ad esempio tutti i seggi di una o più facoltà) in cui sarà presente la lista. 4

5 3. All atto delle designazioni di cui ai punti precedenti, i presentatori dovranno indicare gli indirizzi ed i recapiti telefonici propri e dei designati. Art. 6 Moduli per la presentazione delle liste dei candidati e dei rappresentanti di lista 1. Il Servizio Formazione e Mobilità internazionale predisporrà moduli utilizzabili per la presentazione delle liste, delle candidature e dei rappresentanti di lista che verranno consegnati, a richiesta, insieme con il vigente regolamento elettorale e con il provvedimento di indizione. Art. 7 - Commissione elettorale 1. Il Senato accademico nomina la Commissione elettorale; il Rettore designa contestualmente il presidente, scegliendolo fra i professori di ruolo. 2. La Commissione: a) accerta l'ammissibilità di contrassegni, motti, sigle; b) verifica la validità delle liste elettorali e del relativo procedimento di presentazione; c) decide sugli eventuali reclami e/o istanze presentati da rappresentanti di lista, elettori, componenti i seggi fino al termine delle operazioni elettorali. d) sovraintende alle operazioni di voto e di scrutinio e approva i relativi atti. 3. La Commissione, qualora accerti l inammissibilità di contrassegni, motti, sigle, ovvero l invalidità, totale o parziale, delle liste o comunque un irregolarità nel relativo procedimento di presentazione, assegna un termine per l eventuale regolarizzazione fino a un massimo di sessanta ore, che decorrono dal momento della contestazione al rappresentante di lista designato o al supplente presente alla riunione; in caso di loro assenza tale termine decorre dal momento dell invio, a mezzo telegramma, della comunicazione della contestazione al recapito indicato all atto della loro designazione. In difetto di adeguata regolarizzazione entro il termine assegnato la lista è esclusa dalla competizione elettorale. 4. Le adunanze della Commissione sono valide qualora siano presenti almeno tre componenti, fra i quali il Presidente o il Vice-Presidente. 5. Alle adunanze della Commissione può presenziare - con diritto di parola - un solo rappresentante per ogni lista, ancorché presentata per una pluralità di consigli anche di facoltà diverse; in assenza 5

6 del rappresentante di lista designato o del supplente, le comunicazioni urgenti della Commissione sono effettuate al recapito indicato all'atto della loro designazione. Art. 8 - Seggi elettorali 1. Presso ciascuna facoltà è costituito, con provvedimento del Rettore, un adeguato numero di seggi elettorali. 2. Ciascun seggio è composto, su designazione del Preside, da due professori di ruolo o fuori ruolo, fra cui il Presidente, da due ricercatori universitari e da due tecnici-amministrativi; le funzioni di segretari saranno svolte, anche disgiuntamente, dai due componenti tecnici-amministrativi; il Presidente, al momento dell'insediamento del seggio, sceglie fra i docenti il Vice-Presidente. 3. Alle adunanze del seggio può presenziare, con diritto di parola, un solo rappresentante per ognuna delle liste in competizione. 4. Il seggio opera validamente sempre che in esso siano presenti almeno tre dei suoi componenti, fra i quali il Presidente o il Vice-Presidente. 5. Possono essere costituiti seggi presso le sedi universitarie decentrate; i seggi decentrati possono avere composizione ed orari diversificati e sono composti, su designazione del Preside, da un professore di ruolo o fuori ruolo, in qualità di Presidente, un ricercatore e un componente tecnicoamministrativo che svolge funzioni di segretario; l'attività richiesta ai citati seggi decentrati è adattata in proporzione alla ridotta composizione dei seggi; a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sarà sufficiente che il numero dei voti riportati da liste e candidati sia annotato da un solo scrutatore anziché da tre scrutatori, come previsto dal successivo art. 12 del presente regolamento. Tali seggi operano validamente con la presenza di due componenti. Art. 9 - Operazioni preliminari 1. Il giorno precedente a quello fissato per le elezioni, i componenti i seggi si riuniscono per verificare il materiale necessario all'esercizio del voto (schede, verbali, registro dei votanti, materiale di cancelleria, ecc.). 6

7 2. E' compito del Presidente del seggio controllare l'agibilità del locale dove si svolgono le elezioni, la presenza in esso delle cabine, delle urne ed in genere la presenza di ogni apprestamento tecnico indispensabile a garantire la libertà e la segretezza del voto. Art Votazioni 1. Identificato l'elettore, previa verifica di regolare documento di riconoscimento con fotografia (tessera-libretto o badge universitari, carta d'identità, passaporto, patente di guida, tessera ferroviaria, tessera postale), ed accertata l'iscrizione del nominativo nel registro dei votanti, il Presidente provvede a fargli apporre la firma accanto al suo nome nello spazio appositamente riservato nel registro ed un componente il seggio, dopo aver riportato gli estremi del documento di riconoscimento, controfirma; successivamente il Presidente consegna all'elettore le schede. 2. Qualora il nominativo dell'elettore non risulti nel registro dei votanti, la Commissione elettorale, dopo le opportune verifiche, rilascia su richiesta del Presidente del seggio, apposita certificazione, anche a mezzo fonogramma, che abiliti all'integrazione ed alla modifica del registro. 3. La certificazione, dopo la modifica del registro operata dal seggio, è allegata al verbale o comunque ivi citata, riportandone i dati essenziali. 4. L'elettore, dopo aver espresso liberamente nell'apposita cabina il voto di lista e di preferenza con la matita copiativa consegnatagli, chiude la scheda e la restituisce al Presidente che la inserisce nell'apposita urna sigillata. Art Preferenze 1. L'elettore, nel caso siano state presentate liste concorrenti, esprime il proprio voto tracciando un segno sul simbolo corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che la contiene. 2. L'elettore, oltre a votare per una lista, può anche esprimere il voto di preferenza per i candidati della lista stessa, scrivendo a fianco del simbolo che contraddistingue la lista votata il cognome dei candidati preferiti e, in caso di omonimia, indicando anche il nome. La preferenza può essere indicata anche scrivendo, invece del cognome, il numero con il quale il candidato preferito è contrassegnato nella lista. 3. Il numero massimo dei voti di preferenza è stabilito come di seguito indicato: 7

8 Consigli di facoltà (collegio studenti): tre preferenze Consigli di facoltà (collegio dottorandi): una preferenza Consigli di facoltà (collegio specializzandi): una preferenza Consigli di corso di studio per i quali sia prevista la presentazione di liste concorrenti: due preferenze Consigli di corso di studio per i quali non sia prevista la presentazione di liste concorrenti: una preferenza 4. Sono considerate in eccedenza le preferenze che, nell ordine di indicazione, seguono l unica, o l ultima, consentita. 5. Le preferenze espresse in eccedenza, a favore di candidati appartenenti alla lista votata, sono nulle. 6. La preferenza espressa a favore di un candidato non compreso nella lista votata rende nulli il voto di preferenza ed il voto di lista. 7. Qualora l'elettore non abbia indicato alcuna lista, ma abbia espresso preferenze nello spazio posto a fianco del simbolo che contraddistingue una lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il simbolo medesimo, sempre che tutti i candidati per cui ha espresso la preferenza appartengano alla lista stessa. Art Operazioni di scrutinio 1. Decorsa l'ora prevista per la chiusura delle votazioni, il Presidente verifica se sono presenti nel seggio elettori che debbano ancora votare; in caso positivo li ammette al voto; quindi dichiara chiusa la votazione e, accertato il numero dei votanti mediante conteggio delle firme apposte sul registro, ai fini della concordanza con le schede votate, procede allo scrutinio senza alcun rinvio, curando che siano compilate le apposite tabelle di scrutinio da parte di almeno tre componenti il seggio, salvo quanto disposto all art. 8, comma 5, per i seggi costituiti presso le sedi universitarie decentrate. 2. Di tutte le operazioni del seggio è redatto verbale che deve essere siglato in ciascun foglio e firmato da tutti i componenti del seggio sia nella pagina compilata al termine delle operazioni preliminari sia nella pagina compilata al termine dello scrutinio e di tutte le operazioni. 3. Al termine, il Presidente rimette alla Commissione elettorale tutti gli atti ed i verbali compilati per ogni organo collegiale per cui si è votato nel seggio, confezionando un plico separato per ogni 8

9 organo e da ultimo confezionando un plico contenente il registro dei votanti con le firme degli elettori. Art Operazioni di riepilogo 1. Una volta in possesso dei documenti di cui al precedente articolo, la Commissione elettorale controlla la regolarità delle verbalizzazioni, la correttezza delle graduatorie stilate dai singoli seggi e determina le percentuali dei votanti riferite ad ogni organo. 2. Quindi provvede: Per gli organi per i quali sono state presentate liste concorrenti a) a calcolare il quoziente per l'attribuzione di ogni seggio da assegnare dividendo il totale dei voti validamente espressi per il numero degli eligendi, individuato in relazione alla percentuale dei votanti; b) a dividere il totale dei voti riportati da ogni lista per il quoziente calcolato come sopra esposto; il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista; c) ad attribuire i rimanenti seggi non ancora assegnati alle liste con maggiori resti, in ordine decrescente; in caso di parità di resti, la Commissione procede mediante sorteggio. d) a dichiarare eletti nell'ambito di ogni lista i candidati con maggior numero di voti di preferenza, fino alla copertura dei seggi assegnati alla lista; in caso di parità di voti preferenziali, prevale l'ordine di presentazione nella lista. Per gli organi per i quali non sono state presentante liste concorrenti a) a dichiarare eletti i candidati con maggior numero di preferenze, fino alla copertura del numero degli eligendi individuato in relazione alla percentuale dei votanti; in caso di parità di voti preferenziali, prevale l età anagrafica. 3. Al termine delle operazioni di cui sopra, la Commissione elettorale consegna gli atti al Rettore. Art Proclamazione risultati e nomina eletti 1. Il Rettore controlla ed approva gli atti della commissione elettorale, proclama l'esito delle votazioni e nomina gli eletti con proprio decreto. 9

10 2. Del suddetto provvedimento viene assicurata pubblicità mediante affissione all Albo del Rettorato e dei Centri dei servizi di facoltà. 3. Le rappresentanze studentesche durano in carica fino alla decorrenza della nomina dei rappresentanti eletti nelle successive elezioni. Art Ricorsi 1. Avverso le operazioni elettorali ed il decreto con cui il rettore proclama i risultati e nomina gli eletti, i candidati e gli elettori possono presentare ricorso al Senato accademico, tramite raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo posta, nel termine perentorio di 7 giorni dalla data in cui è avvenuta la pubblicazione del citato decreto. Art. 16 Nuove elezioni ed elezioni suppletive 1. Lo svolgimento di nuove elezioni ed elezioni suppletive, le quali devono svolgersi senza liste concorrenti attribuendo quindi l elettorato passivo a tutti gli elettori, è disciplinato dall art. 26 del Regolamento generale di Ateneo. Art. 17 Mantenimento della carica 1. Lo studente che ha conseguito la laurea non decade dalla carica di rappresentante in un organo collegiale nel caso in cui si sia iscritto ad un corso di laurea specialistica i cui iscritti siano ricompresi nello stesso collegio elettorale cui afferisce il corso di studio per il quale era stato eletto. 2. Parimenti lo studente che ha conseguito la laurea non decade dalla carica di rappresentante in un organo collegiale qualora manifesti la volontà di proseguire gli studi in un corso di laurea specialistica i cui iscritti siano ricompresi nello stesso collegio elettorale cui afferisce il corso di studio per il quale era stato eletto; lo studente manifesta tale volontà dichiarandola per iscritto al Rettore o preiscrivendosi. La data della dichiarazione o della preiscrizione deve essere antecedente alla data della riunione dell organo collegiale successiva alla data di laurea. 3. Lo studente di cui al precedente comma che non sia in regola col pagamento delle tasse universitarie alle relative scadenze o che non perfezioni l iscrizione al corso di laurea specialistica 10

11 prescelto alla data di chiusura delle iscrizioni, è dichiarato decaduto d ufficio ed è sostituito con il primo dei non eletti in graduatoria. 4. Non subiscono alcun effetto e sono valide le deliberazioni degli organi collegiali ai quali gli studenti, di cui al comma precedente, abbiano partecipato in qualità di rappresentanti prima di essere dichiarati decaduti dalla carica. Art Norme finali e di rinvio 1. Alle operazioni di voto ed a quelle di scrutinio possono assistere, senza diritto di parola, gli aventi diritto al voto in numero, a giudizio dei Presidenti di seggio, tale da non intralciare, disturbare o ritardare l'operato dei componenti i seggi. 2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio allo Statuto, al Regolamento generale di Ateneo ed alle norme legislative e/o regolamentari in vigore, per le parti ritenute applicabili a giudizio della Commissione elettorale. In caso un rappresentante di lista intenda che sia verbalizzato un proprio intervento, dovrà presentarlo esclusivamente per iscritto. Stesura definitiva che recepisce le osservazioni del Senato del

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